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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 giugno
2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2406/2019 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucio Castagna;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, per mandato generale alle liti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3 maggio 2019 la società ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 595 2014 00017164 00 000 formato il
09/06/2014, relativo al DM10 2/2014 per € 97,10, n. 595 2014 00017163 92 000 formato il
24/09/2014, relativo al DM10 1/2013 e 7/2013 per complessivi € 870,74, n. 595 2014
00023199 83 000 formato il 24/09/2014, relativo al DM10 1/2013, 10/2013, 11/2013,
01/2014 e 02/2014 per complessivi € 2.682,55, n. 595 32104 00035348 49 000 formato il
08/11/2014, relativo al DM10 3/2014 per complessivi € 1.715,92 e n. 595 2014 00038530
69 000 formato 24/11/2014, relativo al DM10 3/2014 per complessivi € 1.617,23, con i quali era stato richiesto il pagamento di complessivi € 6.953,54 a titolo di omesso versamento/sanzioni sui contributi dovuti, relativi ai periodi di cui sopra;
gli avvisi erano stati notificati tutti a mezzo pec il 04/04/2019. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del
1 presunto credito vantato dall' . Chiedeva, pertanto, l'annullamento – previa CP_1
sospensione – degli avvisi di addebito opposti.
CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 20.03.2020, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Con vittoria di spese e compensi.
3.- Sostituita l'udienza del 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
4.- L'opposizione è meritevole di accoglimento.
5.- Va premesso che i contributi in questione si riferiscono ai contributi previdenziali per lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni dovute per i mesi di da gennaio 2013 a marzo
2014.
Quanto alla decorrenza del termina di prescrizione, l'articolo 3, comma 9, della legge n.335 del 1995 dispone quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie, trattandosi di contributi da DM10, che devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta solo in data 4 aprile 2019, devono ritenersi estinti, in linea con la prospettazione in ricorso, i crediti contributivi in contesa relativi al periodo da gennaio
2013 a febbraio 2014, mentre quelli relativi a marzo 2014 non sono prescritti, perché il relativo termine sarebbe scaduto il 16 aprile 2019.
6.-Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito n. 595 2014 00017164 00 000, n. 595 2014 00017163 92 000 e n. 595 2014
00023199 83, che per l'effetto vanno annullati, e il rigetto per il resto dell'opposizione.
7.- In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese seguono la soccombenza in ragione di metà e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014,
2 tenuto conto della natura e del valor della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, e per il resto vanno compensate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo e annulla gli avvisi di addebito nn. 595 2014 00017164 00 000,
595 2014 00017163 92 000 e 595 2014 00023199 83;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali nei confronti dell'opponente, che liquida – già ridotte- in euro 21,50 per spese ed € 1.347,75 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11.06.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
3
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito al deposito di note ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10 giugno
2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2406/2019 R.G. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucio Castagna;
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni, per mandato generale alle liti;
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione avverso avvisi di addebito
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 3 maggio 2019 la società ricorrente proponeva opposizione avverso gli avvisi di addebito n. 595 2014 00017164 00 000 formato il
09/06/2014, relativo al DM10 2/2014 per € 97,10, n. 595 2014 00017163 92 000 formato il
24/09/2014, relativo al DM10 1/2013 e 7/2013 per complessivi € 870,74, n. 595 2014
00023199 83 000 formato il 24/09/2014, relativo al DM10 1/2013, 10/2013, 11/2013,
01/2014 e 02/2014 per complessivi € 2.682,55, n. 595 32104 00035348 49 000 formato il
08/11/2014, relativo al DM10 3/2014 per complessivi € 1.715,92 e n. 595 2014 00038530
69 000 formato 24/11/2014, relativo al DM10 3/2014 per complessivi € 1.617,23, con i quali era stato richiesto il pagamento di complessivi € 6.953,54 a titolo di omesso versamento/sanzioni sui contributi dovuti, relativi ai periodi di cui sopra;
gli avvisi erano stati notificati tutti a mezzo pec il 04/04/2019. Eccepiva l'intervenuta prescrizione del
1 presunto credito vantato dall' . Chiedeva, pertanto, l'annullamento – previa CP_1
sospensione – degli avvisi di addebito opposti.
CP_ 2.- L' costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 20.03.2020, chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Con vittoria di spese e compensi.
3.- Sostituita l'udienza del 10.06.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa.
4.- L'opposizione è meritevole di accoglimento.
5.- Va premesso che i contributi in questione si riferiscono ai contributi previdenziali per lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni dovute per i mesi di da gennaio 2013 a marzo
2014.
Quanto alla decorrenza del termina di prescrizione, l'articolo 3, comma 9, della legge n.335 del 1995 dispone quanto segue: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nel caso di specie, trattandosi di contributi da DM10, che devono essere versati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, in mancanza di prova di atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica degli avvisi di addebito, avvenuta solo in data 4 aprile 2019, devono ritenersi estinti, in linea con la prospettazione in ricorso, i crediti contributivi in contesa relativi al periodo da gennaio
2013 a febbraio 2014, mentre quelli relativi a marzo 2014 non sono prescritti, perché il relativo termine sarebbe scaduto il 16 aprile 2019.
6.-Le superiori considerazioni rendono superfluo ogni ulteriore accertamento ed impongono di dichiarare l'illegittimità della pretesa contributiva contenuta negli avvisi di addebito n. 595 2014 00017164 00 000, n. 595 2014 00017163 92 000 e n. 595 2014
00023199 83, che per l'effetto vanno annullati, e il rigetto per il resto dell'opposizione.
7.- In ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese seguono la soccombenza in ragione di metà e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014,
2 tenuto conto della natura e del valor della causa, ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni affrontate, e per il resto vanno compensate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità delle iscrizioni a ruolo e annulla gli avvisi di addebito nn. 595 2014 00017164 00 000,
595 2014 00017163 92 000 e 595 2014 00023199 83;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' alla rifusione di metà delle spese giudiziali nei confronti dell'opponente, che liquida – già ridotte- in euro 21,50 per spese ed € 1.347,75 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, che distrae in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11.06.2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face
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