TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 131/2025 V.G.
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 131/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/01/2025 da
, con l'avv. Reda Cristina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Reda Cristina, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “CHIEDONO
A. che l'On.le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei Signori e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Padova di procedere alla trascrizione della sentenza;
B. Confermare le condizioni sopra riportate dal punto n.1 al punto n. 4.”
Si riportano le condizioni dal punto n.1 al punto n.4:
“1) i coniugi vivranno separati, con diritto di porre il loro domicilio e la loro residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente all'altro coniuge ogni variazione di residenza ed in ogni caso di fornire i propri recapiti anche telefonici
e di corrispondenza elettronica;
1 2) la casa coniugale, in comproprietà, resterà come già stabilito in parziale godimento alla signora e i figli mentre il Sig. continuerà a usufruire della zona taverna ed Pt_1 CP_1
entrambi i coniugi proseguiranno al pagamento della propria quota del mutuo e delle spese necessarie ordinarie e straordinarie;
3) le vetture rimangono in proprietà esclusiva degli attuali intestatari con obbligo da parte degli stessi di provvedere direttamente alle spese e oneri riferibili ai beni mobili registrati;
4) I coniugi danno reciprocamente atto di aver provveduto consensualmente alla divisione dei beni comuni e di essere economicamente autosufficienti, con promessa di nulla chiedere l'uno all'altra al riguardo;
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 06/04/2002 in Massanzago Parte_1 Controparte_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte I n.1 anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
12.3.2020 e la separazione è stata omologata il 25.5.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, confermate con note depositate per l'udienza del 11.3.2025.
Con decreto del 20.3.2025 il Giudice delegato ha fissato nuova udienza al 23.4.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., al fine di consentire ai ricorrenti di depositare il ricorso sottoscritto dalle parti, di fornire chiarimenti circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e di indicare le eventuali condizioni relative al loro mantenimento.
Con nota depositata in data 27.3.2025 le parti hanno integrato la documentazione e precisato che entrambi i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, si prende atto degli accordi delle parti con la precisazione che, salva la condizione relativa all'autosufficienza economica dei coniugi, le restanti condizioni, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio,
2 costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 06/04/2002 in Massanzago (PD) e trascritto nel relativo
[...]
registro parte I n.1 anno 2002 del Comune di Massanzago (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3
TRIBUNALE DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 131/2025 V.G promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/01/2025 da
, con l'avv. Reda Cristina, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. Reda Cristina, come da mandato in atti;
Controparte_1
Ricorrenti
Con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
In punto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “CHIEDONO
A. che l'On.le Tribunale adito Voglia fissare l'udienza e, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei Signori e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di Padova di procedere alla trascrizione della sentenza;
B. Confermare le condizioni sopra riportate dal punto n.1 al punto n. 4.”
Si riportano le condizioni dal punto n.1 al punto n.4:
“1) i coniugi vivranno separati, con diritto di porre il loro domicilio e la loro residenza ove riterranno più opportuno con l'obbligo reciproco di comunicare tempestivamente all'altro coniuge ogni variazione di residenza ed in ogni caso di fornire i propri recapiti anche telefonici
e di corrispondenza elettronica;
1 2) la casa coniugale, in comproprietà, resterà come già stabilito in parziale godimento alla signora e i figli mentre il Sig. continuerà a usufruire della zona taverna ed Pt_1 CP_1
entrambi i coniugi proseguiranno al pagamento della propria quota del mutuo e delle spese necessarie ordinarie e straordinarie;
3) le vetture rimangono in proprietà esclusiva degli attuali intestatari con obbligo da parte degli stessi di provvedere direttamente alle spese e oneri riferibili ai beni mobili registrati;
4) I coniugi danno reciprocamente atto di aver provveduto consensualmente alla divisione dei beni comuni e di essere economicamente autosufficienti, con promessa di nulla chiedere l'uno all'altra al riguardo;
Per il P.M.: “conclude per l'accoglimento del ricorso”.
FATTO E DIRITTO
e hanno contratto matrimonio il 06/04/2002 in Massanzago Parte_1 Controparte_1
(PD) e trascritto nel relativo registro parte I n.1 anno 2002.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale il
12.3.2020 e la separazione è stata omologata il 25.5.2020.
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, confermate con note depositate per l'udienza del 11.3.2025.
Con decreto del 20.3.2025 il Giudice delegato ha fissato nuova udienza al 23.4.2025 in trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., al fine di consentire ai ricorrenti di depositare il ricorso sottoscritto dalle parti, di fornire chiarimenti circa il raggiungimento dell'autosufficienza economica dei figli e di indicare le eventuali condizioni relative al loro mantenimento.
Con nota depositata in data 27.3.2025 le parti hanno integrato la documentazione e precisato che entrambi i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del
Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
In assenza di profili d'illegittimità, si prende atto degli accordi delle parti con la precisazione che, salva la condizione relativa all'autosufficienza economica dei coniugi, le restanti condizioni, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio,
2 costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto il 06/04/2002 in Massanzago (PD) e trascritto nel relativo
[...]
registro parte I n.1 anno 2002 del Comune di Massanzago (PD);
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto degli accordi intervenuti tra le parti riportati in epigrafe come indicato in parte motiva;
4. nulla per le spese.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 20 maggio 2025.
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Chiara Ilaria Bitozzi
3