Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/06/2025, n. 3545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3545 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 1912/13 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 28.1.2025 tra:
CAV. , (C.F. Parte_1 Controparte_1
; P. IVA , in proprio ed in qualità di capogruppo P.IVA_1 P.IVA_2 mandataria dell'ATI costituita con la con sede in San Lorenzo di Controparte_2
Sebato (BZ), via Brunico n. 18/b, in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio, anche disgiuntamente tra loro dagli
Avv.ti Arturo Cancrini (C.F. pec: C.F._1
fax: 06/56561640), Giorgia Malorni (C.F. Email_1
, pec: fax: 06/56561640) e Prof. C.F._2 Email_2
Avv. Francesco Macario (C.F. pec: C.F._3
, fax: 066892376), ed elettivamente Email_3 domiciliata presso lo suo studio del primo in Roma, Piazza di San Bernardo n. 101, giusta procura in calce all'atto di appello.
CONTRO
(P. IVA: , C.F. ), in persona dell'Avv. Nicola CP_3 P.IVA_3 P.IVA_4
Rubino, in qualità di Direttore Legale di con sede legale in Roma alla Via CP_3
Monzambano, 10, Procuratore delegato giusta Procura per atto del Notaio Persona_1 di Roma, Rep.84756, Racc.24092, del 24.09.2020, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'Avv. Paola Grassi, C.F. , e dall'Avv. CodiceFiscale_4
Angelo Di Lascio, C.F.: , come da procura speciale rilasciata su CodiceFiscale_5 foglio separato materialmente congiunto al presente atto mediante strumenti informatici, che verrà depositata con modalità telematica ai sensi dell'art. 8 del DPCM 16 febbraio 2016,
n. 4
- APPELLATA APPELLANTE INCIDENTALE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15285/2020 del Tribunale di Roma.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in concordato Parte_2 CP_1 preventivo (da ora semplicemente società), in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la ha impugnato la sentenza n. Controparte_2
15285/2020 con cui il Tribunale di Roma, decidendo sulle domande dalla medesima proposte nei confronti di ha così statuito: CP_3
“visto l'art. 275 e ss. c.p.c.;
pag. 2/23 il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 8/5/2017 dalla , in proprio e Parte_3 CP_1 in qualità di capogruppo dell'ATI costituita con la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, avverso l' in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, contrariis reiectis:
DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA l' al pagamento in CP_3 favore della delle seguenti somme: Parte_3 CP_1
- € 39.389,00, oltre all'I.V.A. e agli interessi legali dal 15/11/2014 al saldo;
- € 953.773,69, oltre all'IVA, alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dall'11/11/2014 fino alla pubblicazione della presente sentenza e ai soli interessi legali dalla sentenza al saldo;
RIGETTA le ulteriori domande proposte dalla . avverso Parte_3 CP_1
l' CP_3
COMPENSA tra le parti le spese di lite, comprese quelle spese di c.t.u., liquidate con separato decreto”.
A sostegno del corposo atto impugnatorio ha posto i seguenti motivi:
1)ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 1703 SS. C.C., IN TEMA DI MANDATO, CON
RIFERIMENTO ALLA RINUNCIA DELLA RISERVA N. 12.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA
DI VALUTAZIONE DELLE PROVE, DI CUI AGLI ARTT.115E
116C.P.C.
2) ERROR IN PROCEDENDO: INSUFFICIENZA, ILLOGICITÀ,
CONTRADDITTORIETÀ ED ERRONEITÀ DELLA MOTIVAZIONE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 61, 62, 191 E
194 C.P.C. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.
112 E 115 C.P.C. CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE
SUL MANCATO ADDEBITO DI RESPONSABILITÀ A CARICO DI
ANAS PER IL VERIFICARSI DELL'ANOMALO ANDAMENTO
pag. 3/23 DELL'APPALTO, IN RIFERIMENTO ALLE RISERVA NN. 1, 10, 18 E
19. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN
TEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CUI AGLI ARTT. 115 E
116 C.P.C.
3)ERROR IN IUDICANDO. SUL MANCATO ACCOGLIMENTO
DELLA RISERVA N. 1 SOTTO IL PROFILO DEGLI ESPROPRI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA
DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CUI AGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI VICINANZA
DELLA PROVA, IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
IN TEMA DI ESPROPRI. VIOLAZIONE ART. 112 C.P.C. SULLE
ISTANZE ISTRUTTORIE ARTICOLATE IN PRIMO GRADO.
4) ERROR IN IUDICANDO. SUL MANCATO ACCOGLIMENTO
DELLA RISERVA N. 1 IN RELAZIONE AL TEMA DELLE
INTERFERENZE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI
ARTT. 115 E 116 C.P.C., IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE
PROVE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1362 C.C. E
DELL'ART. 1218 C.C., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 15, 21 E 22 DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IN TEMA DI
INTERFERENZE.
5) ERROR IN IUDICANDO. SUL MANCATO ACCOGLIMENTO
DELLA RISERVA N.
1. SOTTO IL PROFILO DELLE PROSPEZIONI
ARCHEOLOGICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI
PRINCIPI IN TEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CUI
AGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART.
1218 C.C., IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI A
CARICO DELLE PARTI.
pag. 4/23 6) OMESSO ESAME CIRCA UNFATTO DECISIVO PER LA
DECISIONE DELLA CONTROVERSIA E/O OMESSA PRONUNCIA
IN RELAZIONE ALLA DENUNCIATA PROBLEMATICA DEI
RITARDI DOVUTI ALL'ATTIVITÀ DI ESTIRPAZIONE
DELLEPIANTE DI ULIVO. OMESSAE/O INSUFFICIENTE
MOTIVAZIONE,NONCHÉ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART.112C.P.C.
7) SUL MANCATOACCOGLIMENTO DELLA RISERVA
N.10.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN
TEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CUI AGLI ARTT. 115 E
116 C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 C.C., IN
RELAZIONE AGLI OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1362 C.C. E
DELL'ART. 1218 C.C., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 15, 21 E 22 DEL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO IN TEMA DI
INTERFERENZE.
8) SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLERISERVEN.14E 17.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA
DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CUI AGLI ARTT. 115 E 116
C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 C.C., IN
RELAZIONE AGLI OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI.
9) SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RISERVA
N.18.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN
TEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CUI AGLI ARTT. 115 E
116 C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 C.C., IN
RELAZIONE AGLI OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI.
10) SUL MANCATO ACCOGLIMENTO DELLA RISERVA
N.19.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN
pag. 5/23 TEMA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DI CUI AGLI ARTT. 115 E
116 C.P.C., NONCHÉ VIOLAZIONE DELL'ART. 1218 C.C., IN
RELAZIONE AGLI OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI.
Sulla base dei detti motivi ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accogliere il suesteso atto di appello e per l'effetto riformare la sentenza n. 15285/2020 resa dal Tribunale di Roma nell'ambito del giudizio r.g.
33226/2017, pubblicata in data 03.11.2020, non notificata, accogliere le conclusioni rassegnate dall'odierno appellante nel giudizio di primo grado che di seguito di trascrivono:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. In via principale.
- accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
1 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 7.949.769,14, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_3 pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della . in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
10 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.448.928,08, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3
pag. 6/23 relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della . in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, all'accoglimento della riserva n. 11 per le ragioni in essa indicate, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_3 tempore, al relativo adempimento;
- accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
12 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 178.647,60, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_3 pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della . in proprio ed in Parte_2 CP_1 qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
13 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 4.020.165,77, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di pag. 7/23 arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in Parte_2 CP_1 qualità di capogruppo mandataria dell'ATI costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
14 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 428.736,52, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_3 pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della . in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
15 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 39.389,00, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_3 pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della . in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
16 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 2.211.524,09, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di pag. 8/23 giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
17 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 40.000,00, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo CP_3 pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
18 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 1.134.698,53, e per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge;
- accertare e dichiarare il diritto della . in proprio ed in Parte_2 CP_1
Parte qualità di capogruppo mandataria dell' costituita con la in Controparte_2 persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità indicata, a vedersi riconosciuta e corrisposta, in accoglimento della riserva n.
19 e per i titoli in essa indicati, la somma di € 37.149.977,766, e per l'effetto pag. 9/23 condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_3 relativo pagamento, o a quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e determinata anche ex art. 1226 c.c., occorrendo a titolo risarcitorio, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., il tutto oltre agli interessi, anche anatocistici, legali e moratori ed alla rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di competenze, spese ed onorari”.
Si è costituita con altrettanta corposa comparsa la quale, nel contestare CP_3
l'avverso gravame in quanto, a suo dire, inammissibile e, comunque, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta proposto appello incidentale per i seguenti motivi:
a) Error in iudicando in relazione alla valutazione della riserva n.13 – Violazione di legge: violazione dell'art. 124 D.P.R. 554/99 (successivamente art. 148 del D.P.R. 207/2010)
– Capitolato Generale d'appalto: errata interpretazione dell'art.31 sulla valutazione della qualità e delle opere – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove di cui agli artt.115 e 116 c.p.c.
b) Error in iudicando in relazione alla valutazione della riserva n.15 – Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di valutazione delle prove di cui agli artt.115 e 116
c.p.c.
c) Error in iudicando in relazione alla valutazione delle riserve nn.18 e 19. - Violazione di legge: violazione dell'art. 165 D.P.R. 554/99 (successivamente art. 190 del D.P.R.
207/2010).
Sulla base dei detti motivi ha così concluso:
“voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, adversis reiectis, così provvedere:
1. in via principale, rigettare l'appello principale proposto da in Parte_2 CP_1
CP_ concordato preventivo avverso la sentenza n.15285/2020 emessa dal Tribunale di
Roma, in quanto del tutto infondato sia in fatto che in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa;
2. per l'effetto, confermare la sentenza n.15285/2020 emessa dal Tribunale di Roma in ordine ai capi della stessa oggetto dell'appello principale;
pag. 10/23 3. in via di appello incidentale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto,
l'infondatezza della riserva n.13 e per l'effetto riformare il capo della sentenza n.15285/2020 del Tribunale di Roma che ha ritenuto tale riserva fondata;
4. sempre in via di appello incidentale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, l'inammissibilità, in ragione della intempestività dell'iscrizione, e comunque l'infondatezza della riserva n.15 e per l'effetto riformare il capo della sentenza n.15285/2020 del Tribunale di Roma che ha ritenuto tale riserva fondata;
5. infine, ancora in via di appello incidentale, accertare e dichiarare, per i motivi esposti nel presente atto, l'inammissibilità e/o improcedibilità, in ragione della intempestività della loro iscrizione, delle riserve nn.18 e 19 e per l'effetto riformare il capo della sentenza n.15285/2020 del Tribunale di Roma che ha ritenuto tali riserve tempestive.
6. Con condanna di parte appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Alla udienza a trattazione scritta del 28.1.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha riservato la decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in quanto già anticipatamente concessi come da Decreto presidenziale e non ulteriormente richiesti.
La vicenda trae origine dal contratto di appalto relativo alla progettazione esecutiva e alla esecuzione dell'opera di “variante di Nova Siri con l'adeguamento della sezione stradale alla categoria B1 (D.M. 5.11.2001) tronco 9° (della Km. ca 414+080 alla Km.ca 419+300) della
S.S. 106 Jonica nei comuni di Nova Siri (MT), Rotondella (MT) e Rocca Imperiale (CS) all'esito dell'espletamento della gara pubblica indetta dalla convenuta con provvedimento n.
150/2010).
Senza dover ripercorrere in queta sede tutti i passaggi dell'appalto documentalmente provati e come ricostruiti dal Giudice di prime cure ed anche dalle parti con i rispettivi atti difensivi, occorre prendere in esame i singoli motivi degli appelli proposti sia in via principale e che incidentale, iniziando naturalmente da quelli posti a fondamento dell'atto impugnatorio dalla società.
Primo motivo:
pag. 11/23 Con il primo motivo la società si duole della erroneità della sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha accolto la eccezione di in merito alla asserita rinuncia alla riserva n. 12 da CP_3 parte di essa appellante.
Al riguardo, il Tribunale ha così motivato: “L'eccezione sollevata dalla convenuta relativamente alla riserva n. 12 è fondata, essendo quest'ultima stata oggetto di rinuncia in sede di atp. come indicato nelle pagg. 3 e 20 della consulenza del 21.9.2016. Inoltre a pag.
31 della citata consulenza è richiamato quanto affermato dal ctp. Ing. nelle sue Per_2 osservazioni…” Il ctp. conferma l'avvenuta contabilizzazione delle quantità della riserva n.
12 e dunque il suo decadere. Il ctu. ne prende atto e nulla osserva, poiché la dichiarazione concorda con quanto riportato alla pag. 19 della presente relazione”. Risulta dai documenti della presente procedura che la riserva è stata iscritta nel documento di SAL n. 21 dell'11.11.2014, nei documenti di SAL n. 22 del 6.5.2015 e di SAL n. 23 del 13.5.2015. La relazione di osservazioni dell'ing. indica la data del 5.9.2016 e poiché in atti non Per_2 sono acclusi documenti contabili tra la data del 13.5.2015 (SAL n. 23) ed il 5.9.2016
(osservazioni del ctp.), è condivisibile quanto rilevato dal ctu. circa l'impossibilità di controllare se siano o meno avvenuti l'allibramento e la liquidazione della riserva in parola.
Deve pertanto concludersi che la riserva non possa trovare accoglimento nella presente sede in quanto già liquidata”.
A detta della difesa appellante la tesi del Tribunale non sarebbe corretta, innanzitutto in quanto la supposta rinuncia sarebbe stata circoscritta al solo procedimento per atp.. E del resto, detta rinuncia del ctp. intanto poteva avere un senso nella misura in cui l'esito della atp. avesse sortito gli effetti conciliativi ai cui fini era stata attivata.
Di certo, il ctp. non aveva alcun potere di rinuncia al diritto della società in relazione alla riserva in oggetto.
Nel merito, in ogni caso, sarebbe stata prodotta tutta la documentazione necessaria per consentire al ctu. di procedere all'esame della detta riserva e, a tal fine, ben sarebbe possibile disporre una integrazione peritale da parte della Corte.
La censura è da respingere.
A parte ogni questione inerente la validità della rinuncia operata dal ctp. nel procedimento di atp., v'è che lo stesso ha riconosciuto nel proprio elaborato “l'avvenuta contabilizzazione delle quantità della riserva n. 12 e, dunque, il suo decadere”.
pag. 12/23 Dunque, ciò che rileva in definitiva, è la circostanza che la riserva tempestivamente sollevata dalla società, all'esito dell'adempimento alle contestazioni rivolte dalla D.L., ha trovato soddisfazione con l'allibramento in contabilità dei lavori eseguiti da parte della attrice.
Dunque, è proprio nel merito che la domanda relativa alla citata riserva era palesemente infondata.
Con il secondo motivo la società lamenta la erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto, senza alcuna valida motivazione, tanto meno esplicitata in modo chiaro, di doversi dissociare dalle conclusioni del proprio ausiliario.
Il Giudicante, infatti, avrebbe dovuto “indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu”.
Orbene, il ctu. ha affermato la sostanziale fondatezza della riserva relativa all'anomalo andamento dei lavori. Ha, in particolare, così concluso sulla base delle sue valutazioni:
“l'anomalo andamento dei lavori dell'appalto ha riguardato una molteplicità di ragioni e non solo quelle delle interferenze, come invece indicato nelle pagg. 23-24 della relazione di consulenza di A.T.P., pertanto la valutazione effettuata in quella sede deve essere qui aggiornata. Poiché nel 2° atto aggiuntivo l'ATI ha rimodulato la riserva n. 1 all'importo di €
7.949.769,14, lo scrivente ritiene di poter ritenere condivisibile la quantificazione operata dall'ATI ed indica il valore della riserva n. 1 nell'ammontare di € 7.949.769,14 oltre IVA”.
La questione dell'andamento anomalo dei lavori ha interessato tre distinti profili: quello inerente i ritardi nella esecuzione dei lavori per la dedotta mancata consegna da parte della stazione appaltante di tutti i terreni espropriati, le numerose interferenze e le prospezioni archeologiche.
Il Tribunale ha dettagliatamente esaminato tutti i predetti profili concludendo nei seguenti termini: quanto al ritardo nella consegna dei terreni espropriati, il ritardo non era certamente addebitabile ad ma al contenzioso sorto in ordine alla indennità di esproprio e alla CP_3 resistenza posta in essere dal comitato dei proprietari della Basilicata.
pag. 13/23 Inoltre, le aree tardivamente consegnate non erano di rilevante entità come superficie e, infatti, alcun rilievo ed alcuna specifica indicazione è stata fornita dal CTU. il quale ha concluso in modo diverso sulla base di una mera deduzione ricavata dal numero delle unità lavorative presenti in cantiere. In realtà invece, il Tribunale ha ritenuto di dover disattendere le conclusioni del proprio ausiliario sulla base di una totale assenza di prova che la parte attrice avrebbe dovuto invece fornire al Giudicante sulla esecuzione delle opere e sulla incidenza dei lamentati ritardi rispetto al loro cronoprogramma.
Quanto alle interferenze, ugualmente il Giudicante non ha condiviso le conclusioni peritali sul presupposto delle stesse pattuizioni intercorse tra e l'ATI e delle numerose CP_3 diffide rivolte dalla convenuta ai vari soggetti titolari delle interferenze (Consorzio di bonifica, Enel ecc.).
In ogni caso, il capitolato speciale di appalto “disciplinava la questione relativa alle interferenze, prevedendo, all'art. 21 che “Resta altresì inteso che i tempi occorrenti sia per l'ottenimento delle autorizzazioni che per l'esecuzione degli eventuali lavori sono compresi nel tempo complessivo di esecuzione dell'opera e che ogni eventuale ritardo anche da parte degli Enti Gestori resterà ad esclusivo carico dell'impresa che, pertanto, non potrà avanzare alcuna richiesta di maggiori oneri e danni in quanto delegata sia alla istruzione che alla gestione della pratica amministrativa”.
Il successivo art. 22 del CSA prevedeva, da parte di in favore dell'appaltatrice, CP_3 del mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti nello svolgimento dell'attività di risoluzione delle interferenze accertate e che tutti gli oneri sopportati dall'appaltatore nello svolgimento della attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo offerto”.
Quanto alle prospezioni archeologiche, infine, ha evidenziato il Tribunale, “l'appaltatrice ha sottoscritto il verbale di consegna dei lavori senza riserve ed è stata incaricata di redigere il progetto esecutivo, pertanto era a conoscenza – o comunque era stata posta in condizioni di esserlo – della necessità che fossero eseguite prospezioni archeologiche, il cui espletamento non può quindi costituire un inadempimento contrattuale ascrivibile alla stazione appaltante”.
pag. 14/23 Come si vede, le motivazioni del Giudicante, in questa sede pure sinteticamente richiamate, sono state esposte in modo chiaro e, pertanto, sotto il profilo della carenza e/o contraddittorietà della motivazione, la doglianza non è certamente meritevole di condivisione.
Sul punto, a parte l'ulteriore richiamo operato dalla difesa appellante alla problematica relativa anche alle difficoltà per l'espianto di piantagioni di ulivo, nonché ad aver fatto richiamo alle conclusioni dell'ausiliario del Giudice di prime cure, essa non ha tuttavia formulato condivisibili censure in ordine alle motivazioni dal Giudicante poste a fondamento della propria decisione dissonante rispetto, appunto, alle conclusioni del ctu. limitandosi, in definitiva, a rilevare che, stante la natura percipiente della stessa, “costituisce fonte oggettiva di prova, costituendo lo strumento di accertamento di fatti percepibili solamente attraverso determinate cognizioni tecniche”.
Ma il Tribunale ha invece ben illustrato, con dovizia di particolari il motivo per cui la detta ctu. non fosse attendibile, e ciò per ragioni di natura meramente giuridica la cui fondatezza e valenza non competevano certamente al tecnico.
Ebbene, a fronte di argomenti, peraltro rimasti documentalmente provati, la motivazione del Tribunale non può ritenersi carente, sicchè il motivo deve essere respinto.
Ma in ordine alle censure collegate al detto motivo si parlerà di seguito.
Il terzo motivo ha ad oggetto la censura alla sentenza nella parte relativa alla questione degli espropri.
In particolare, l'appellante si duole che il Tribunale avrebbe concentrato la propria attenzione sulla mancata consegna delle aree oggetto del relativo verbale di consegna dei lavori laddove, invece, la tematica riguardava il mancato completamento delle procedure espropriative che avrebbero pregiudicato l'avanzamento dei lavori, circostanza questa oggettivamente dimostrata.
Inoltre, il fatto che la responsabilità degli espropri fosse solo di non poteva CP_3
Parte certamente riverberarsi, quanto alle conseguenze, sull' E del resto, essa con propria nota del 2.3.2012, mai disconosciuta da controparte, aveva espressamente denunciato
“l'impossibilità di occupare molte aree di cantiere, di cui alla planimetria allegato 4, per cui si richiede, per il tramite vostro, l'intervento con le Autorità di Pubblica Sicurezza”.
pag. 15/23 Il Tribunale avrebbe, infine, aderito acriticamente alle difese di trascurando, così, CP_3 ulteriori elementi probatori
In particolare, sarebbe stato sufficiente esaminare il giornale dei lavori per rendersi conto che le lavorazioni nella Regione Calabria erano iniziate secondo programma, mentre quelle nella Regione Basilicata, che avevano peraltro la maggiore incidenza rispetto alla totalità degli interventi, sarebbero iniziati in modo completo solo con ritardo e con decorrenza dal
26.4.2012.
Infine, sarebbe stato preciso onere del Tribunale emettere il pur tempestivo ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., onde consentire la acquisizione della sentenza del TAR
Basilicata in tema di espropri, nonché la contabilità di in tal modo potendosi CP_3 conseguire tutti i riscontri probatori ritenuti, invece, insufficienti dal Giudice in ordine alla prova della mancata incidenza della tardiva consegna delle aree sulla esecuzione complessiva dei lavori.
Orbene, richiamandosi quanto già in parte affermato con riferimento al precedente motivo, ritiene il Collegio che non può essere trascurato, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, che la società ebbe ad accettare la consegna dei lavori senza apporre alcuna riserva.
Inoltre, resta il fatto che la semplice circostanza che al momento di detta consegna non fossero state ancora completate le procedure di espropriazione non assume alcun rilievo per ritenere fondata la riserva formulata dalla società visto che comunque essa, peraltro soggetto che aveva redatto il progetto esecutivo (si verte nella fattispecie in esame di un appalto integrato), era ben a conoscenza della situazione in essere, avendone accettato lo stato di fatto e diritto nel quale anche tutti i terreni si trovavano.
Anche la missiva inviata ad e richiamata nell'atto di appello non dimostra affatto CP_3 che vi siano stati ritardi pregiudizievoli per la appaltatrice e la prova di detti danni certamente non poteva essere ricavata dalla documentazione di cui la parte ha chiesto la esibizione.
Il quarto motivo è sempre relativo alla prima riserva e fa riferimento, in particolare, alla parte della sentenza che ha respinto la domanda in relazione alle c.d. interferenze.
pag. 16/23 Sostiene la difesa appellante che l'intero impianto motivazionale del Tribunale sarebbe errato sotto diversi profili.
In particolare, sostiene una errata lettura del documento concordato dalle parti sulle effettive interferenze conosciute all'atto della consegna dei lavori e, inoltre, che una corretta lettura degli atti e delle clausole contrattuali e principalmente dell'art. 15 del CSA, avrebbe certamente dovuto portare il Giudicante a ritenere la esclusiva responsabilità dei ritardi nella eliminazione della sola stazione appaltante che non si sarebbe adoperata a sufficienza per la soluzione della problematica, pur a fronte delle reiterate lagnanze della appaltatrice a cui alcuna censura poteva essere mossa.
L'art. 15 del CSA, infatti, espressamente recita: “l'appaltatore rimane obbligato all'assunzione di tutti i gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi…ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l'esecuzione della maggior parte dei lavori”.
Ebbene, non risulta provato il contrario nel caso di specie.
Ne consegue, pertanto, che proprio la corretta interpretazione delle norme contrattuali e del CSA, deve portare a ritenere infondata la riserva e condivisibile la decisione del Primo
Giudice.
Il quinto motivo attiene sempre alla prima riserva ed è in particolare attinente alle prospezioni archeologiche.
La doglianza fa riferimento al grave ritardo (circa cinque mesi) con cui si è CP_3 preoccupata di dare esecuzione al proprio di sorveglianza archeologica per cui solo dopo tale momento essa appellante aveva potuto dare inizio agli scavi richiesti dalla con danni conseguenti. CP_4
Orbene, ferma restando quanto effettivamente risultante dalle richiamate pattuizioni contrattuali circa il fatto che ogni onere sarebbe rimasto a carico della appaltatrice, in ogni caso non è stata fornita alcuna prova che il preteso ritardo della committenza abbia effettivamente impedito i lavori nel loro complesso da parte della società, che ben avrebbe potuto proseguire i lavori medesimi in altri posti dove non si erano verificati i problemi degli scavi archeologici.
pag. 17/23 In sostanza, non v'è alcuna prova che vi sia stata una reale incidenza tra i danni lamentati e il ritardo contestato ad CP_3
Anche tale motivo deve essere pertanto respinto.
Non miglior sorte merita anche il sesto motivo, con cui si censura la sentenza nella misura in cui il Tribunale non avrebbe preso in esame la tematica della estirpazione degli ulivi.
In particolare, vi sarebbe stato un ingiustificato ritardo da parte della stazione appaltante nella predisposizione della gara pubblica per il reperimento di una ditta interessata, fino a quando è stata incaricata la stessa appaltatrice che solo dopo 70 giorni ha potuto procedere con la estirpazione.
Orbene, ferma restando che alcuna effettiva colpa può essere addebitata ad che si è CP_3 subito prodigata nel bandire una gara, andata effettivamente deserta, per la estirpazione delle piante non appenata autorizzata dalla Regione, non è dimostrato che la società abbia patito un reale danno fermo restando che ogni onere, come visto in precedenza, in virtù delle clausole contrattuali, non poteva che restare a carico della stessa appaltatrice.
Con il settimo motivo si censura la erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale avrebbe rigettato la domanda relativa alla riserva n. 10 affermando, con riferimento al mancato spostamento delle interferenze – “come rilevato anche dal Persona_3 ctu. l'unico riferimento in atti sul presente tema è la riserva annotata sull'Ordine di servizio n. 20 del dell'1.9.2014, poiché nei fascicoli di parte non si rinvengono al riguardo ulteriori informazioni, per cui il tema della riserva non è stato ulteriormente approfondito. Non vi è la prova certa pertanto dell'inadempimento imputabile alla stazione appaltante. E' pertanto infondata la pretesa attorea di cui alla riserva n. 10”.
Tale conclusione sarebbe errata, visto che la riserva n. 10 non aveva ad oggetto l'ordine di servizio n. 20 contestato invece con la riserva n. 11, ma “tutti i lunghi ritardi che si verificarono sullo svincolo di Rotondelle a causa della presenza del metanodotto di Gas
Plus”.
Il ctu. avrebbe comunque quantificato il valore della riserva in € 763.323,77, sebbene la prima volta la riserva fosse stata apposta nel registro di contabilità in occasione della firma pag. 18/23 del SAL n. 24, non reperito in atti, per quanto poi la riserva medesima fosse stata annotata in tutti i SAL successivi fino al SAL n. 23.
Premessa la chiara erroneità della sentenza che ha fatto riferimento alla riserva n. n. 2 e non alla n. 10, non possono in ogni caso che richiamarsi le medesime circostanze in fatto e diritto relative alle interferenze trattate nei precedenti capi, in alcun essendo state aggiunte questioni nuove da parte della appellante sicchè il motivo va ugualmente respinto.
Con l'ottavo motivo la società appellante si duole del mancato accoglimento delle riserve
14 e 17 aventi ad oggetto la domanda di ristoro dei costi per lo smaltimento a discarica dei materiali provenienti dalle demolizioni.
In particolare, la difesa della società ritiene che il Giudice avrebbe errato in ordine alla individuazione degli oneri posti a carico delle parti.
E infatti, la società attrice aveva richiesto il ristoro dei maggiori oneri sostenuti ai fini dello smaltimento dei materiali provenienti dalle demolizioni presso discariche autorizzate, benchè per contratto fosse previsto semplicemente lo stoccaggio presso le aree di sedime.
Per effetto di tale attività di trasporto e di stoccaggio presso le discariche autorizzate, la società aveva dovuto affrontare ulteriori ingenti spese.
Del pari errato sarebbe da ritenersi il richiamo operato dal Tribunale all'art. 21 del CSA, atteso che il materiale in questione non era materiale “non reimpiegabile” a cui, appunto, faceva riferimento la citata disposizione, bensì materiale perfettamente reimpiegabile che, diversamente, avrebbe potuto e dovuto essere stoccato proprio presso le aree di sedime.
Ciò premesso, essendo stata fornita ampia documentazione a riprova di quanto sopra affermato e, in particolare, i Formulari dei rifiuti (FIR) nonché i costi sostenuti unitari di trasporto offerti dalle ditte incaricate per il servizio di smaltimento reso, il Tribunale avrebbe dovuto concludere per l'accoglimento delle riserve.
Peraltro, con riferimento alla n. 17, il Giudice di prime cure avrebbe errato anche rilevato la mancanza agli atti del SAL n. 24 sul quale sarebbe stata iscritta la riserva ma lo stesso
Tribunale avrebbe però ingiustificatamente respinto la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata proprio per consentire la acquisizione del detto documento.
L'appello, anche in parte qua, non è condivisibile proprio alla stregua della documentazione in atti.
pag. 19/23 Dai richiamati ordini di servizio (21 e 24), infatti, non risulta che vi sia la denunciata incongruenza rispetto alle pattuizioni contrattuali.
Risulta, invece, che gli ordini di servizio disponevano di portare a discarica in modo esplicito il solo materiale non riutilizzabile in relazione ai quali tutti gli oneri non potevano che ricadere in capo alla società.
Ogni altra questione può ritenersi, quindi, del tutto ultronea anche con riferimento alla riutilizzabilità del fresato da demolizione della strada.
Il nono motivo ha ad oggetto il mancato accoglimento della riserva n. 18.
In merito a detta riserva il Tribunale avrebbe errato, secondo la prospettazione difensiva della appellante, per una carenza di motivazione avendo esso fatto un semplice richiamo alle ragioni esplicitate con riferimento alla riserva n. 1.
La doglianza è in verità generica, visto che il Giudice ha fatto un espresso richiamo a quanto spiegato in riferimento al denunciato anomalo andamento dei lavori, sicchè la motivazione de relato si mostra assolutamente completa e sarebbe stato onere dell'appellante illustrate in quale parte il Tribunale avrebbe errato. E, seppur si volessero ugualmente richiamare le argomentazioni esposte dalla appellante con riferimento alla riserva n. 1, non potrebbe che pervenirsi al rigetto per le motivazioni esposte da questo
Collegio in precedenza e sempre con specifico riferimento alla suddetta riserva.
Il motivo va dunque respinto.
Con il decimo ed ultimo motivo, infine, la appellante lamenta la erroneità della decisione con riferimento a quanto dichiarato dal Giudicante il quale, in relazione alla riserva n. 19, ha così dichiarato: “La riserva riguarda i presunti danni dovuti alla protrazione del termine contrattuale, già inclusi nelle riserve nn. 1,10,16 e 18, pertanto trattasi di una mera reiterazione di riserve già proposte ed in quanto tale non merita accoglimento.”.
In realtà, secondo la appellante, la riserva avrebbe avuto ad oggetto non l'andamento anomalo die lavori, ma la richiesta di ristoro dei danni corrispondenti alla protrazione dei lavori verificatasi a causa dei rallentamenti maturati nel corso della esecuzione per responsabilità di CP_3
pag. 20/23 Ma, al riguardo, chiara ed esaustiva è stata anche la risposta del ctu. che ha ben evidenziato, senza che vi siano state in sede di osservazioni neanche specifiche contestazioni, che detta riserva riguarda chiaramente “i presunti danni dovuti alla protrazione del termine contrattuale;
questi sono però già inclusi nelle riserve nn. 1,10,16 e 18 per cui il valore della riserva è pari ad € 0”.
Ad ogni modo, non si sono evidenziati profili di responsabilità della committenza nella gestione e durante la esecuzione del contratto, per cui anche per tale ragione, oltre che per quanto affermato dal ctu. prima e dal Tribunale poi, la riserva è stata giustamente respinta ed il gravame deve seguire la medesima sorte.
Venendo ora all'appello incidentale proposto da si osserva quanto segue: CP_3 con il primo motivo si lamenta da parte di la erroneità della sentenza nella parte in CP_3 cui, sia pur parzialmente, è stata accolta la riserva n. 13.
In particolare, la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che la stazione appaltante non si sarebbe tempestivamente attivata per la approvazione della proposta attorea di risoluzione delle relative questioni sebbene le opere fossero state ultimate.
Ora, premesso che i rapporti di non accettazione (RNA) non avrebbero in alcun modo pregiudicato la esecuzione dei lavori da parte della appaltatrice, in realtà le opere non sarebbero state ancora ultimate come facilmente evincibile dalla proposta di concordato preventivo della appellante con conseguente valore confessorio sul punto.
La D.L. , prosegue avrebbe sempre in modo corretto e tempestivo esercitato la sua CP_3 funzione di controllo delle opere e i 41 RNA che il Primo Giudice ha affermato non essere stati approvati, in realtà afferiscono proprio a lavorazioni ultimate e regolarmente contabilizzate.
La circostanza non è stata tuttavia rilevata dal ctu. il quale ha contenuto il valore della riserva nei termini di cui alla sentenza.
Al riguardo, attesa la generica contestazione operata dall'appellante, l'appello non può che essere respinto.
Analogamente è a dirsi con riferimento al secondo motivo di impugnazione avente ad oggetto la riserva n. 15 che il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento.
pag. 21/23 In realtà, secondo la riserva sarebbe stata intempestiva in quanto formulata solo in CP_3 occasione del SAL n. 23 in data 14.5.2015 ed esplicitata nel Registro di contabilità il successivo 27.5.2015 e così quantificata nel SAL n. 24, pur riguardando lavorazioni eseguite nel periodo temporale afferente i precedenti SAL e, quindi, sarebbe stata da ritenersi intempestiva.
In ogni caso la si sarebbe dovuta respingere anche nel merito perché il Tribunale avrebbe dovuto rilevare che “con nota del 15.10.2014, (doc. 25), è stata l' a richiedere Pt_5
l'autorizzazione per l'apertura al traffico dell'asse principale nei due sensi di marcia di entrambe le carreggiate della nuova arteria della SS 106 (direzione Nord e Sud) “Variante di
Nova Siri” e dello Svincolo di Nova Siri Sud, a partire dal 6 novembre 2014.
La omessa valutazione da parte del Tribunale della summenzionata richiesta da parte dell'impresa, concretizza il vizio della decisione, per omessa e/o errata valutazione di un elemento probatorio incontestabile in quanto di natura documentale”.
Quanto alla tempestività, come rilevato anche dal ctu., essa è stata iscritta con la prima riserva utile, per cui è da ritenersi tempestiva.
Nel merito, sebbene la richiesta di apertura fu fatta dalla impresa, peraltro nell'evidente e comprensibile interesse della stessa quest'ultima l'ha autorizzata con il proprio CP_3 ordine di servizio n. 130, in tal modo di fatto avallando il comportamento della controparte che ha sostenuto le relative spese per la segnaletica provvisoria.
La riserva, pertanto, è stata giustamente accolta dal Tribunale e la doglianza non merita accoglimento.
L'ultimo motivo di appello attiene alla eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla appellate con specifico riferimento alle riserve nn. 18 e 19, peraltro respinte nel CP_3 merito.
Sebbene ininfluente ai fini della decisione, essendo stato al riguardo respinto l'appello della società, tuttavia va ugualmente evidenziata la tempestività della sottoscrizione delle riserve.
Il ctu. ha ben evidenziato come, riguardando le dette riserve l'anomalo andamento dei lavori con decorrenza dal SAL n. 24 e fino all'atto di citazione nonché i maggiori oneri riguardanti sempre lo stesso periodo in conseguenza della protrazione delle opere, in assenza di altri documenti contabili esse sono state giustamente ritenute tempestive.
Dunque, sotto tale profilo, la censura non merita comunque condivisione e va respinta.
pag. 22/23 Per tutti i suesposti motivi, in definitiva, la sentenza impugnata deve essere confermata.
In considerazione del rigetto di entrambi gli appelli, le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da . in concordato preventivo nonchè su quello Parte_6 CP_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 15285/20 del Tribunale di Roma, CP_3 ogni ulteriore domanda ed eccezione disattese, così provvede:
rigetta entrambi gli appelli e conferma la sentenza impugnata.
Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Dà atto della sussistenza nei confronti degli appellanti, dei presupposti richiesti dall'art. 13 comma 1 quater primo periodo D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il pagamento dell'ulteriore
C.U., se dovuto.
Così deciso alla camera di consiglio del 19.5.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
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