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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2751/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2751/2024 r.g. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAVIOLA MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), in proprio CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Nel merito:
- Accertare la responsabilità professionale dell'avv. per le ragioni illustrate in CP_1 ricorso e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'avv. (c.f. CP_1
) a risarcire il sig. (c.f. del danno C.F._2 Parte_1 C.F._1 da quest'ultimo patito quantificabile in Euro 12.539,56 o nella diversa somma che verrà accertata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. calcolati a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento della ovvero, in subordine, dalla domanda giudiziale Parte_2
e sino al saldo effettivo.
- In ogni caso con il favore delle spese di causa, oltre esposti, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge”. In via istruttoria:
Ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1. Vero che tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 i sig.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_4 incaricavano l'avv. della predisposizione e dell'invio delle domande di
[...] CP_1 ammissione al passivo del fallimento della Parte_5
2. Vero che l'avv. rassicurava i sig.ri e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4 circa il buon esito della domanda di ammissione al passivo precisando che il TFR sarebbe
[...] stato pagato direttamente dall'INPS.
3. Vero che nel corso del 2021 i sig.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_4 chiedevano all'avv. aggiornamenti circa lo stato delle domande di
[...] CP_1 ammissione al passivo ed i tempi di pagamento del TFR.
Si indicano quali testi su tutti i capitoli:
- sig. , residente in [...]; Parte_3
pagina 1 di 3 - sig. , residente in [...]. Parte_4
Per il resistente
Dichiarare preliminarmente, in rito, l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all' art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare.
Con integrale rifusione delle spese legali di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/9/2024, conveniva in giudizio l'avv. da Parte_1 CP_1 lui incaricato del recupero del credito vantato nei confronti dell'ex datore di lavoro,
[...]
poi dichiarata fallita con sentenza di questo Controparte_2
Tribunale n. 36/2020 depositata il 15/10/2020, che aveva fissato al 21/2/2021 l'udienza per l'esame dello stato passivo, in quanto solo 28/6/2022 aveva inviato la domanda di ammissione allo stato passivo del credito di € 12.539,56 per saldo tfr (di cui € 6.468,70 per ritenute fiscali), € 729,03 per interessi ed
€ 1.978,78 per spese legali, per complessivi € 15.257,37 domanda che era stata però respinta, in quanto ultra-tardiva, con la conseguente preclusione della possibilità di presentare la richiesta di intervento del
Fondo di garanzia Inps, per cui ne chiedeva la condanna al pagamento di € 12.539,56.
Si costituiva tardivamente l'avv. solo per eccepire l'improcedibilità della domanda, CP_1 per il mancata esperimento del procedimento di mediazione.
Rinviata la causa per consentire al ricorrente di dare inizio al procedimento di mediazione, conclusosi per l'assenza del resistente al primo incontro, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorrente ha provato, oltre al mandato conferito all'avv. che quest'ultimo, ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per il pagamento del residuo tfr, a seguito di un pignoramento presso terzi, non completato per difficoltà nella notifica dell'atto al terzo debitore (doc
10), aveva poi presentato la richiesta di intervento del Fondo di garanzia Inps, che il 12/12/2017 aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda, per l'omessa presentazione della documentazione richiesta.
Successivamente, per effetto del fallimento del datore di lavoro, Controparte_2
l'avv. aveva presentato la domanda di insinuazione al
[...] CP_1 passivo non prima dell'udienza del 24/2/2021, fissata per l'esame dello stato passivo, ma con grave ritardo, solo il 28/6/2022, per cui la domanda era stata dichiarata inammissibile dal giudice delegato
“per ultratardività della stessa senza prova della scusabilità del ritardo”.
Il giudice delegato al riguardo, ha sottolineato che: “. . . lo stato passivo delle domande tempestive è stato dichiarato il 31.3.2021; ritenuto dunque che ai sensi dell'art. 101 l.f. devono considerarsi tardive le domande presentate entro
12 mesi (+1 di sospensione feriale) dall'esecutività dello stato passivo delle tempestive;
ritenuto che
quindi devono essere considerate tardive le domande pervenute entro il 1.5.22 vengono considerate domande tardive;
pagina 2 di 3 considerato, quanto alle domande ultratardive, che ai sensi dell'art. 101 u.c. l.f. esse sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile;
”, per cui, stante la mancanza della prova richiesta, ha dichiarato inammissibile la domanda di Pt_1
La mancata ammissione allo stato passivo ha conseguentemente precluso al ricorrente la possibilità di chiedere l'intervento del Fondo di garanzia Inps, in quanto, in caso di fallimento del datore di lavoro,
l'art 2 l. 297/1982 condiziona il diritto del lavoratore a ottenere dal Fondo il pagamento del tfr, a detta ammissione, anche tardiva, per cui in assenza di questa, il ricorrente ha perso, in via definitiva, la possibilità di ottenere il residuo tfr dovutogli dal Fondo di garanzia.
Posto che già in precedenza l'avv si era attivato nei confronti del Fondo, dimostrando così, di CP_1 essere perfettamente a conoscenza della necessità, per tutelare il credito di di chiedere il suo Pt_1 intervento, il ritardo con cui ha presentato la domanda di ammissione al passivo rimasto privo di ogni giustificazione (né il resistente si è fatto carico di fornirla, per escludere il proprio inadempimento, con la memoria di costituzione, con cui si è limitato a eccepire soltanto il mancato avvio del procedimento di mediazione) dimostra il negligente espletamento del mandato professionale ricevuto e quindi, la sua responsabilità.
Posto che se l'avv avesse depositato la domanda di ammissione al passivo entro il termine CP_1 massimo del 1/5/2022, il proprio assistito avrebbe sicuramente ottenuto dal Fondo di garanzia il pagamento del residuo tfr ancora dovutogli dal datore di lavoro ormai fallito, ne consegue la sua condanna al pagamento della somma che, se avesse diligentemente dato seguito al mandato professionale ricevuto, avrebbe potuto ottenere dal Fondo, pari a € 6.080,86 per l'importo Pt_1 corrispondente al netto, più quella di € 6.458,70 per le relative ritenute fiscali e previdenziali, che l'Inps, quale sostituto, avrebbe versato per suo conto ed interesse, per il complessivo importo di €
12.539,56 oltre interessi legali ed ex art 1284 co 4 cc dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 3° scaglione, valore medio), a cui devono aggiungersi quelle per la fase di mediazione (€ 190,32), seguono la soccombenza del resistente.
PQM
1. condanna al pagamento di € 12.539,56 oltre interessi legali ed ex art 1284 co 4 CP_1 cc dalla domanda al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 454,32 (264,00 + CP_1
190,32) per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e
Cpa.
Como, 13/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2751/2024 r.g. promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. RAVIOLA MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
C.F. ), in proprio CP_1 C.F._2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente
Nel merito:
- Accertare la responsabilità professionale dell'avv. per le ragioni illustrate in CP_1 ricorso e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare l'avv. (c.f. CP_1
) a risarcire il sig. (c.f. del danno C.F._2 Parte_1 C.F._1 da quest'ultimo patito quantificabile in Euro 12.539,56 o nella diversa somma che verrà accertata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284, IV comma, c.c. calcolati a decorrere dalla data di dichiarazione di fallimento della ovvero, in subordine, dalla domanda giudiziale Parte_2
e sino al saldo effettivo.
- In ogni caso con il favore delle spese di causa, oltre esposti, oltre rimborso spese generali ed accessori come per legge”. In via istruttoria:
Ammettere i seguenti capitoli di prova per interrogatorio formale e testi:
1. Vero che tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021 i sig.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_4 incaricavano l'avv. della predisposizione e dell'invio delle domande di
[...] CP_1 ammissione al passivo del fallimento della Parte_5
2. Vero che l'avv. rassicurava i sig.ri e CP_1 Parte_1 Parte_3 Parte_4 circa il buon esito della domanda di ammissione al passivo precisando che il TFR sarebbe
[...] stato pagato direttamente dall'INPS.
3. Vero che nel corso del 2021 i sig.ri e Parte_1 Parte_3 Parte_4 chiedevano all'avv. aggiornamenti circa lo stato delle domande di
[...] CP_1 ammissione al passivo ed i tempi di pagamento del TFR.
Si indicano quali testi su tutti i capitoli:
- sig. , residente in [...]; Parte_3
pagina 1 di 3 - sig. , residente in [...]. Parte_4
Per il resistente
Dichiarare preliminarmente, in rito, l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all' art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 28/2010, con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare.
Con integrale rifusione delle spese legali di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 4/9/2024, conveniva in giudizio l'avv. da Parte_1 CP_1 lui incaricato del recupero del credito vantato nei confronti dell'ex datore di lavoro,
[...]
poi dichiarata fallita con sentenza di questo Controparte_2
Tribunale n. 36/2020 depositata il 15/10/2020, che aveva fissato al 21/2/2021 l'udienza per l'esame dello stato passivo, in quanto solo 28/6/2022 aveva inviato la domanda di ammissione allo stato passivo del credito di € 12.539,56 per saldo tfr (di cui € 6.468,70 per ritenute fiscali), € 729,03 per interessi ed
€ 1.978,78 per spese legali, per complessivi € 15.257,37 domanda che era stata però respinta, in quanto ultra-tardiva, con la conseguente preclusione della possibilità di presentare la richiesta di intervento del
Fondo di garanzia Inps, per cui ne chiedeva la condanna al pagamento di € 12.539,56.
Si costituiva tardivamente l'avv. solo per eccepire l'improcedibilità della domanda, CP_1 per il mancata esperimento del procedimento di mediazione.
Rinviata la causa per consentire al ricorrente di dare inizio al procedimento di mediazione, conclusosi per l'assenza del resistente al primo incontro, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza.
Il ricorrente ha provato, oltre al mandato conferito all'avv. che quest'ultimo, ottenuto il decreto CP_1 ingiuntivo nei confronti del datore di lavoro per il pagamento del residuo tfr, a seguito di un pignoramento presso terzi, non completato per difficoltà nella notifica dell'atto al terzo debitore (doc
10), aveva poi presentato la richiesta di intervento del Fondo di garanzia Inps, che il 12/12/2017 aveva comunicato il mancato accoglimento della domanda, per l'omessa presentazione della documentazione richiesta.
Successivamente, per effetto del fallimento del datore di lavoro, Controparte_2
l'avv. aveva presentato la domanda di insinuazione al
[...] CP_1 passivo non prima dell'udienza del 24/2/2021, fissata per l'esame dello stato passivo, ma con grave ritardo, solo il 28/6/2022, per cui la domanda era stata dichiarata inammissibile dal giudice delegato
“per ultratardività della stessa senza prova della scusabilità del ritardo”.
Il giudice delegato al riguardo, ha sottolineato che: “. . . lo stato passivo delle domande tempestive è stato dichiarato il 31.3.2021; ritenuto dunque che ai sensi dell'art. 101 l.f. devono considerarsi tardive le domande presentate entro
12 mesi (+1 di sospensione feriale) dall'esecutività dello stato passivo delle tempestive;
ritenuto che
quindi devono essere considerate tardive le domande pervenute entro il 1.5.22 vengono considerate domande tardive;
pagina 2 di 3 considerato, quanto alle domande ultratardive, che ai sensi dell'art. 101 u.c. l.f. esse sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile;
”, per cui, stante la mancanza della prova richiesta, ha dichiarato inammissibile la domanda di Pt_1
La mancata ammissione allo stato passivo ha conseguentemente precluso al ricorrente la possibilità di chiedere l'intervento del Fondo di garanzia Inps, in quanto, in caso di fallimento del datore di lavoro,
l'art 2 l. 297/1982 condiziona il diritto del lavoratore a ottenere dal Fondo il pagamento del tfr, a detta ammissione, anche tardiva, per cui in assenza di questa, il ricorrente ha perso, in via definitiva, la possibilità di ottenere il residuo tfr dovutogli dal Fondo di garanzia.
Posto che già in precedenza l'avv si era attivato nei confronti del Fondo, dimostrando così, di CP_1 essere perfettamente a conoscenza della necessità, per tutelare il credito di di chiedere il suo Pt_1 intervento, il ritardo con cui ha presentato la domanda di ammissione al passivo rimasto privo di ogni giustificazione (né il resistente si è fatto carico di fornirla, per escludere il proprio inadempimento, con la memoria di costituzione, con cui si è limitato a eccepire soltanto il mancato avvio del procedimento di mediazione) dimostra il negligente espletamento del mandato professionale ricevuto e quindi, la sua responsabilità.
Posto che se l'avv avesse depositato la domanda di ammissione al passivo entro il termine CP_1 massimo del 1/5/2022, il proprio assistito avrebbe sicuramente ottenuto dal Fondo di garanzia il pagamento del residuo tfr ancora dovutogli dal datore di lavoro ormai fallito, ne consegue la sua condanna al pagamento della somma che, se avesse diligentemente dato seguito al mandato professionale ricevuto, avrebbe potuto ottenere dal Fondo, pari a € 6.080,86 per l'importo Pt_1 corrispondente al netto, più quella di € 6.458,70 per le relative ritenute fiscali e previdenziali, che l'Inps, quale sostituto, avrebbe versato per suo conto ed interesse, per il complessivo importo di €
12.539,56 oltre interessi legali ed ex art 1284 co 4 cc dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, 3° scaglione, valore medio), a cui devono aggiungersi quelle per la fase di mediazione (€ 190,32), seguono la soccombenza del resistente.
PQM
1. condanna al pagamento di € 12.539,56 oltre interessi legali ed ex art 1284 co 4 CP_1 cc dalla domanda al saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 454,32 (264,00 + CP_1
190,32) per spese ed € 5.077,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e
Cpa.
Como, 13/6/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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