Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 30/05/2025, n. 10596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10596 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10596/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02997/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2997 del 2024, proposto da
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Aci Informatica, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
nei confronti
Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Dario Ruggiero, Flavia Speranza, con domicilio digitale come in atti;
per l'annullamento
degli atti del bando di gara pubblicato da ACI informatica S.p.a. in data 28 giugno 2023 - oggetto, insieme alla documentazione di gara, di diverse rettifiche, da ultimo in data 29 novembre 2023 - per l’affidamento del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l’ ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i., del Disciplinare di gara, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale – in particolare della determina di rettifica del 2 novembre 2023 – ancorché non conosciuto e non comunicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Atteso che l’Autorità ricorrente ha impugnato, ai sensi dell’articolo 21 bis della l. 287/1990, il bando di gara pubblicato da Aci Informatica S.p.A. per l’affidamento del “servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i.”, articolato in tre lotti di dimensione regionale.
Rilevato che Poste Italiane ha dedotto e documentato che, dei tre lotti regionali messi a gara, uno è andato deserto e due sono stati oggetto di revoca in autotutela da parte della stazione appaltante.
Considerato che, all’udienza del 21 maggio 2025, la difesa erariale ha dichiarato che, in ragione delle sopravvenienze procedimentali dedotte e documentate, è venuto meno l’interesse a coltivare l’azione proposta con il presente ricorso.
Considerato che, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse.
Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanna Vigliotti | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO