Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 64861/2022 del ruolo generale e vertente
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Montoneri ed Emiliano Celli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito a Roma, in
Piazza Monteleone di Spoleto n. 36;
-Attore- CONTRO
in persona dell'avv. rappresentata Controparte_1 CP_2
e difesa dall'avv. Gianfranco Mazzullo ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec di quest'ultimo ( ); Email_1
-Convenuto-
FATTO
(di seguito ) premetteva di aver stipulato con Parte_1 Pt_1 [...]
(di seguito un contratto di appalto, in data Controparte_1 CP_1
06.07.2020, per lo svolgimento di opere idrauliche. Precisava che tale contratto aveva durata annuale per un importo di €223.672,66 e che esso, agli artt.
5.2 e 5.3, attribuiva ad il diritto di prolungarne l'efficacia fino a 24 mesi e per un CP_1 importo pari a €223.672,66 per ciascun anno aggiuntivo. A questo riguardo affermava che con comunicazione del 28.7.2021, aveva esercitato il diritto CP_1
al prolungamento del contratto anche per il secondo anno, fino al 06.07.2022.
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rappresentava che, in seguito alla richiesta di di realizzare interventi Pt_1 CP_1
urgenti presso il canale di Regalbuto, essa rispondeva positivamente con lettera del 02.04.2021 e dava inizio ai lavori il 31.03.2021, come dimostrato dal SAL n. 1 emesso tardivamente da in data 9.06.2021. CP_1
Sosteneva altresì che i lavori erano terminati in data 15.05.2021, come emergerebbe dalla comunicazione del 17.05.2021 e che anche il SAL n. 2 era stato emesso tardivamente, il 29.07.2021.
affermava, inoltre, di aver sottoscritto con riserva il SAL n. 1, indicando le Pt_1
relative motivazioni in una PEC del 28.06.2021 e di aver ribadito tali riserve anche al momento della firma del SAL n. 2, indicandone i motivi in una comunicazione del 03.08.2021.
A questo proposito, precisava che non aveva rispettato i termini per Pt_1 CP_1
l'esame delle riserve. In particolare, conformemente a quanto previsto dall'art.
1.2 delle “Condizioni particolari di appalto di lavori – servizi – forniture con posa in opera ”, l'accettazione provvisoria avrebbe costituito, stante la peculiarità CP_1
delle opere da realizzare, l'unico verbale di accettazione, non essendo previsto contrattualmente anche un verbale di accettazione definitiva.
Il verbale di accettazione provvisoria, che avrebbe dovuto essere inviato entro un mese dalla fine dei lavori (15.06.2021), era stato invece inviato il 19.01.2022.
Successivamente, in data 29.06.2022, inviava il verbale di accettazione CP_1
definitiva non previsto dalla disciplina contrattuale e anch'esso tardivo. Di conseguenza, in mancanza di comunicazione da parte di in merito alle riserve CP_1
e decorsi i termini convenzionali per l'esame delle stesse, sosteneva Pt_1
l'avvenuta accettazione delle riserve medesime e delle somme in esse indicate.
In base a tali premesse, citava in giudizio chiedendo, in primo luogo, di Pt_1 CP_1
accertare un credito pari a € 76.351,10, fondato sulle riserve comunicate in data
28.6.2021 e 03.08.2021, e condannare al pagamento dello stesso, oltre ad CP_1
interessi e rivalutazione.
In secondo luogo, avendo esercitato il diritto al prolungamento del contratto CP_1
fino al 06.07.2022 per l'importo di € 223.672,66 e non avendo, ciononostante, commissionato lavori ad , quest'ultima chiedeva altresì la condanna di Pt_1 CP_1
al pagamento del 15% di spese generali (€ 44.160,80) ed del 10% per mancato utile (€ 29.440,53) da calcolare sull'importo di € 294.405,32, pari alla differenza
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tra l'importo dei lavori previsti contrattualmente per il biennio (€ 447.345,32) e quello dei lavori effettivamente eseguiti (€ 152.940,00), per un totale di €
73.601,33.
Inoltre, nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., chiedeva Pt_1
l'emissione di un'ordinanza di pagamento di somme non contestate ex art. 186 bis
c.p.c. ovvero, in alternativa, di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. Tale richiesta veniva rigettata con provvedimento del 04.07.2023, in quanto il credito appariva contestato e non liquido.
Si costituiva in giudizio la quale, in via pregiudiziale, eccepiva CP_1
l'incompetenza per materia del Tribunale di Roma in favore del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Palermo.
Con ordinanza del 23.05.2023, l'eccezione di incompetenza veniva respinta.
Nel merito, la parte convenuta chiedeva l'integrale respingimento delle domande attoree in quanto infondate.
In via preliminare, la convenuta eccepiva che in data 28 giugno 2022 le parti avevano stipulato un negozio transattivo a tacitazione di qualsivoglia pretesa derivante da precedenti rapporti, compresso il contratto di appalto azionato da
. Pt_1
A questo riguardo, con ordinanza del 29.09.2023, veniva respinta per decorso dei termini processuali l'istanza di parte convenuta volta ad ottenere l'autorizzazione alla produzione in giudizio del contratto di transazione, il quale, pertanto, rimaneva estraneo al fascicolo del processo.
In secondo luogo, precisava che i lavori si erano definitivamente conclusi CP_1
non il 15.05.2021, come sostenuto da controparte, ma il 10.06.2021, come dimostrato dal verbale di fine lavori (allegato alla comparsa di costituzione).
Invero, in seguito al sorgere di perdite idriche causate da un non adeguato fissaggio di alcune lamiere, era stato necessario chiedere ad un intervento Pt_1
urgente, spostandosi così in avanti la data di fine lavori.
Con riferimento alla valutazione delle riserve, la convenuta premetteva che, non facendosi nel contatto alcun riferimento ad attività particolari che giustificassero la redazione di un unico verbale di accettazione, era necessario predisporre due verbali di accettazione dei lavori, l'uno provvisorio e l'altro definitivo.
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Ciò precisato, replicava che, conformemente alla disciplina contrattuale (cfr. art. 16 del contratto di appalto;
artt.
9.3.3 e ss. delle “Condizioni Generali di Contratto
Gruppo Enel - Settima Edizione;
art. 32.8 delle “Condizioni Generali di Contratto
Gruppo Enel - Settima Edizione, - Annex VII”, all. n. 6 alla comparsa di costituzione), il verbale di accettazione definitivo era stato tempestivamente redatto ed inviato il 29.06.2022, vale a dire prima del termine ultimo fissato, secondo la disciplina richiamata, il 10.07.2022.
Inoltre, sosteneva che si era indebitamente rifiutata di firmare i verbali di Pt_1
fine lavori, di riconsegna delle aree e di accettazione provvisoria e definitiva.
Pertanto, non era stato possibile individuare il dies a quo per l'esame delle riserve, ancorato dall'art. 32.8 dell'Annex VII cit. alla “sottoscrizione da parte dell'Appaltatore del verbale di accettazione definitiva”.
Infine, con riferimento alla seconda delle domande formulate dall'attore, CP_1
affermava di aver contabilizzato, conformemente a quanto stabilito nel contratto di appalto, almeno il 50% (i. e. €152.940,00) dell'importo pattuito e che nulla era dovuto a titolo di spese generali e mancati gli utili.
All'udienza del 23.5.2023 il giudice rilevava al verbale che “la materia oggetto di controversia non attiene alla competenza del tribunale specializzato in quanto
l'art. 140, lett. e), R.D. n. 1775 del 1933 all'art. 2 R.D. n. 523 del 1902 postula che non ogni domanda risarcitoria derivante dal mancato od errato governo delle acque spetti alla cognizione del T.R.A.P., bensì soltanto quelle in cui la responsabilità del soggetto pubblico sia imputabile alla esecuzione, manutenzione ed al funzionamento di opere idrauliche;
viceversa, quando la controversia si ricolleghi solo indirettamente ed occasionalmente alle vicende relative al governo delle acque, la cognizione è devoluta al Tribunale ordinario” ed assegnava i termini di rito. Successivamente, ritenuto necessario l'esperimento di una
Consulenza tecnica all'udienza del 19.09.2023 veniva conferito l'incarico al consulente designato, il quale prestava giuramento.
Respinte le istanze istruttorie formulate dalle parti, all'udienza dell'08.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della Decisione
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Al fine di dirimere la presente controversia, occorre esaminare le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che si è reso necessario disporre in ragione del carattere prettamente tecnico delle questioni sollevate dalle parti.
A questo riguardo, risulta dirimente quanto rilevato dal C.T.U. in merito alla fondatezza della riserva formulata dalla parte attrice.
In particolare, pur evidenziando il C.T.U. anche la non tempestività della riserva, giova evidenziare che la stessa risulta essere ancor prima infondata.
Invero, dalla consulenza tecnica emerge che i maggiori lavori posti da alla Pt_1
base della riserva sono stati soltanto oggetto di mera asserzione di parte, non essendo presente in atti documentazione di carattere tecnico o amministrativo/contabile a sostegno di quanto dedotto.
Conseguentemente, stante la carenza della documentazione necessaria per la prova dei richiamati lavori, nella c.t.u. si evidenza altresì l'impossibilità di effettuare una puntuale valutazione dei costi asseritamente sostenuti da Pt_1
nonché una valutazione equitativa degli stessi.
Tale ricostruzione risulta coerente con le risultanze processuali e gli atti presenti all'interno del fascicolo di causa, dai quali non emerge la prova dei lavori eseguiti e dei relativi costi posti alla base delle riserve comunicate in data 28.6.2021 e
03.08.2021.
Pertanto, si condividono le conclusioni rese dal consulente tecnico, in quanto attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto altresì conto dell'accuratezza con cui sono stati ricostruiti i termini della questione e i rapporti intercorrenti tra le parti.
Quanto alle osservazioni formulate dai consulenti di parte nel corso delle operazioni peritali, si ritiene che le stesse siano state efficacemente confutate dal
C.T.U. nelle note di replica e nella relazione definitiva.
A questo riguardo, è opportuno ricordare che, nel caso in cui il giudice aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto dei rilievi formulati dai consulenti di parte, l'obbligo della motivazione si esaurisce
“con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le
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critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. I, 16/11/2022, n. 33742; Cass. civ., sez. VI, 02/02/2015, n. 1815;
Cass. civ., sez. I, 09/01/2009, n. 282).
Alla luce delle considerazioni effettuate e anche in applicazione del principio della ragione più liquida, in virtù del quale la domanda può essere rigettata sulla base di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dagli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 12/12/2014, nn.26242 e
26243), la prima domanda proposta da , volta a determinare la condanna di Pt_1
al pagamento di € 76.351,10, deve essere rigettata, dal momento che le CP_1
riserve poste a fondamento della stessa devono considerarsi non fondate.
Ciò premesso, occorre esaminare la seconda delle domande formulate da . Pt_1
Come anticipato, con tale domanda si chiedeva di condannare al pagamento CP_1
di €73.601,33 per spese generali e mancati utili che sarebbero derivati dalla violazione dell'impegno assunto da di affidare ad per almeno il CP_1 Parte_2
50% dell'importo previsto nel contratto, il quale, stante la proroga disposta da sarebbe stato pari ad €447.345,32. CP_1
Anche tale domanda deve essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, è condivisibile la difesa di la quale afferma di aver CP_1
contabilizzato, conformemente a quanto stabilito nel contratto di appalto, almeno il 50% (i. e. €152.940,00) dell'importo pattuito.
Invero, come ammesso da e documentato in atti, l'art.14 del contratto di Pt_1
appalto dispone che “il Contratto avrà una validità di 12 mesi a partire dalla data riportata sul primo verbale di inizio lavori. Al raggiungimento di tale termine e/o dell'importo contrattuale, comprensivo dell'eventuale tolleranza, il contratto perderà la propria efficacia”. Da ciò si ricava che, essendo iniziati i lavori il
31.03.2021, il contratto sarebbe stato efficace fino al 31.03.2022. Come emerge dagli atti, anche su tale circostanza le parti sono concordi.
Alla luce di tali premesse, la proroga disposta da fino al 06.07.2022 ha CP_1
concretamente prolungato l'efficacia del contratto soltanto di tre mesi e sei giorni e non di un anno e, pertanto, deve considerarsi quale proroga parziale consentita dall'art.
5.2 del contratto di appalto.
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Di conseguenza, la base di partenza per il calcolo della soglia del 50% deve essere parametrata non sul biennio ma sul periodo di un anno, tre mesi e sei giorni, risultando così pari ad €283.114,43 e non ad €447.345,32.
Per tali ragioni, l'importo contabilizzato da e riconosciuto da , pari ad CP_1 Pt_1
€152.940,00, risulta essere superiore al 50% dell'importo contrattuale così calcolato (i.e. 141.557,16).
In aggiunta a quanto esposto, si ritiene altresì dirimente il fatto che il procedimento di quantificazione utilizzato dalla parte attrice non risulta pienamente intelligibile e quindi matematicamente verificabile.
In particolare, il generico riferimento alle nozioni di spese generali e di mancati utili non appare pertinente né motivato, se non mediante il rinvio a precedenti giurisprudenziali non conferenti, anche perché relativi a fattispecie di risoluzione del contratto di appalto non oggetto del presente giudizio.
Inoltre, la condanna richiesta per la cifra di €73.601,33 consentirebbe ad , se Pt_1
sommata al valore dei lavori già eseguiti per €152.940,00, di ottenere un quantum persino superiore al 50% del più elevato importo contrattuale calcolato secondo la metodologia utilizzata da e in precedenza confutata. Tale risultato, non Pt_1
trovando giustificazione nelle argomentazioni di parte attrice, risulta frutto di non meglio precisate operazioni di calcolo e non tiene neppure in considerazione i costi che avrebbe sostenuto per i lavori che essa lamenta non essere stati Pt_1
commissionati.
Né può sopperirsi a tali carenze in via equitativa, dal momento che l'ambiguità che caratterizza tale operazione di liquidazione è imputabile alla parte attrice e non all'intrinseca impossibilità o eccessiva difficoltà di procedere alla quantificazione.
Alla luce delle considerazioni effettuate, le domande proposte da nei Pt_1
confronti di risultano infondate e devono, pertanto, essere respinte. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato nel dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il tribunale in composizione monocratica così provvede:
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(a) rigetta tutte le domande proposte da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
(b) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1
di che liquida in complessivi €14.103,00, Controparte_1
oltre spese generali (15%), iva e cpa come per legge;
(c) pone le spese di c.t.u., liquidate come da decreto in atti, definitivamente a carico di Parte_1
Roma, 7.1.2025 Il Giudice
Alberto Cianfarini
La sentenza è stata redatta con l'ausilio del dott. Roberto Casini, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22 ottobre 2024).
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