Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5499/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
nata a [...] il [...] (Avv. PICA Parte_1
FEDERICA);
E
, nato a [...] il [...] (Avv. GIAISI Controparte_1
ANGELA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 3955/2018 pubblicata il 20.09.2018, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1. pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal SI. in data Controparte_1
26.01.1994 in EA (PA) con la SI.ra , e trascritto nell'anno Parte_1
1994, atto n. 2, parte II, serie n. B, volume 2051, anno 1994, nel registro degli atti di matrimonio del Comune di EA (PA) con ordine all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2. disporre l'affidamento condiviso della minore ai genitori PE
e , con collocamento e residenza Parte_1 Controparte_1 prevalente presso il domicilio materno;
3. entrambi i genitori provvederanno al mantenimento della figlia in misura proporzionale alle proprie risorse e tenuto conto delle attuali eSIenze della stessa, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, delle risorse economiche di entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, della cura da ciascun genitore prestata per il loro accudimento;
in particolare il IG. contribuirà al CP_1 mantenimento della figlia, corrispondendo un importo mensile di € 150,00
- 2 - (centocinquanta) che verrà corrisposto entro il giorno dieci di ogni mese alla
IG.ra , rivalutate annualmente in virtù degli indici Parte_1 pubblicati dall'ISTAT;
4. l'assegno unico e universale o ogni altro forma di sussidio statale sarà riconosciuto e corrisposto esclusivamente alla SI.ra , in ragione Parte_1 della convivenza con le figlie e Per_2 Per_1
5. le spese straordinarie necessarie per la minore saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% e verranno rimborsate dietro esibizione di idonea documentazione da fornirsi da parte del genitore che anticiperà la spesa. Per quanto non disciplinato espressamente sulle spese straordinarie, troverà applicazione il protocollo per le spese straordinarie del
Tribunale di Palermo;
6. gli incontri del SI. con la figlia prossima a compiere i 12 CP_1 Per_1 anni, verranno concordati in forma libera dai genitori tenendo conto della volontà della minore, degli impegni scolastici ed extrascolastici. In caso di disaccordo, il padre potrà tenere con sé la figlia il martedì e il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 19:00, dando congruo preavviso alla madre, nonché, a fine settimana alterni, il sabato dalle 09:00 alle 19:00 con l'obbligo del padre di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione della madre e di concordare con la madre i pernotti presso il padre;
il padre si obbliga nei giorni in cui avrà con sé la figlia ad accompagnarla agli impegni
(sport, attività ludiche ecc..);
7. per quanto riguarda le festività civili e religiose, nonché il compleanno della figlia, questi saranno trascorsi dalla stessa ora con l'uno ora con l'altro genitore, secondo il criterio della rotazione e dell'alternanza annuale;
8. durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con la figlia minore un periodo continuativo ed esclusivo di quindici giorni anche non consecutivi, da individuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno. In detto periodo entrambi i genitori si onereranno di fornire un recapito ove poter sempre rintracciarli;
9. il suindicato prospetto è da ritenersi indicativo e flessibile e, quindi, modificabile di comune accordo dai SInori e Controparte_1 Parte_1
- 3 - , in ragione delle eSIenze personali ed eventuali impegni lavorativi Pt_1 degli stessi, soprattutto, in ragione delle prevalenti eSIenze della minore;
10. entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi nonché il SI. autorizza la SI.ra al rinnovo e/o rilascio delle carte CP_1 Parte_1
d'identità della figlia alide anche per l'espatrio nonché ad iscrivere la Per_1 minore alla scuola, alle attività extrascolastiche e ludiche e alle visite mediche necessarie;
11. le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra i coniugi, anche in attesa della relativa sentenza da parte del Tribunale.
Ciò premesso i ricorrenti dichiarano di avere così inteso regolare ogni loro rapporto personale e patrimoniale, di essere economicamente autosufficienti e di non avere null'altro reciprocamente a pretendere al di fuori delle superiori pattuizioni”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, sono conformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in EA (PA) in data 26/01/1994, da Parte_1 nata a [...] il [...] e da , nato a [...]_1 il 04/07/1968, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune, atto n. 2 parte II, serie B volume 2051, anno 1994, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
- 4 - Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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