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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/04/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2195/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv.
Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 2195 dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Fabrizio Parte_1
Santorsola, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: usucapione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del 12.12.2022,
, assumendo di essere nel possesso continuo, ininterrotto, pacifico e Parte_1
pubblico, sin dai primi mesi del 1990, provvedendo alla sua manutenzione e coltivazione, di un fondo agricolo in agro di Palo del Colle, riportato in catasto al foglio 42, particella 385,
confinante con quello di sua proprietà, riportato in catasto al foglio 42, particelle 194, conveniva in giudizio;
fu , al fine di ottenere declaratoria Controparte_1 CP_1 Per_1
di intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del detto bene.
Precisava l'attrice che dell'intestatario catastale - verosimilmente deceduto da tempo - non era stato possibile acquisire informazioni anagrafiche di alcun genere e, quindi, neppure circa l'esistneza di suoi eventuali eredi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dall'attrice.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il Giudicante ritiene che l'attrice abbia provato, a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
Ed invero, entrambi i testimoni, escussi nell'udienza del 19 settembre 2023, Testimone_1
e , hanno dichiarato, quanto al primo: “Confermo che la SI.ra Testimone_2 Parte_1
ha utilizzato e continua ad utilizzare il terreno confinante di altro terreno già di sua
[...]
proprietà sito in agro di Paolo del Colle al foglio 42, part. 385, da circa il 1990… La coltivazione
del fondo è effettuata da sempre dalla SI.ra , unitamente a suo marito… Il Parte_1
terreno è coltivato come uliveto. Io ho visto sempre la SI.ra e mai nessun Parte_1
altro all'interno del fondo attiguo a quello di sua proprietà”, e, quanto al secondo: “essendo
coltivatore diretto, passando davanti al fondo oggetto di causa, che trovasi accanto ad atro
fondo già di proprietà di , ho visto sempre la SIra Parte_1 Parte_1
pag. 2/4 coltivare il terreno e, qualche volta, con l'aiuto del marito, SI. Non ho visto Persona_2
altre persone all'interno del fondo a coltivarlo”.
Anche la contumacia del convenuto - sebbene non rivesta il carattere di condotta “ex
se” SInificante, né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati - in concorso con le dichiarazioni rese dai testimoni, può
ritenersi determinante circa il suo disinteresse rispetto al bene oggetto della domanda di usucapione.
A sostegno della domanda, l'attrice ha pure prodotto il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Palo del Colle il 19 luglio 2021, ed ispezione ipotecaria del
14.11.2022.
Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attrice, i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c.
per l'acquisto della proprietà del bene in questione.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
Nulla per le spese, peraltro richieste soltanto “in caso di opposizione e contestazione alla domanda formulata”.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pag. 3/4 il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la contumacia del convenuto.
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
della proprietà del fondo rustico in agro di Palo del Colle, riportato nel catasto terreni al foglio 42, particella 385, qualità uliveto, classe 3, superficie are 03.16, reddito dominicale € 1,39, reddito agrario € 0,98.
3. Nulla per le spese.
Bari, lì 8 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice Onorario, Avv.
Gaetano Grillo, all'udienza odierna ha pronunciato, a seguito di discussione orale disposta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente definitiva
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari civili contenziosi sotto il numero d'ordine 2195 dell'anno 2023
TRA
elettivamente domiciliata in Bari presso lo studio dell'avv. Fabrizio Parte_1
Santorsola, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
Controparte_1
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: usucapione
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, giusta autorizzazione del 12.12.2022,
, assumendo di essere nel possesso continuo, ininterrotto, pacifico e Parte_1
pubblico, sin dai primi mesi del 1990, provvedendo alla sua manutenzione e coltivazione, di un fondo agricolo in agro di Palo del Colle, riportato in catasto al foglio 42, particella 385,
confinante con quello di sua proprietà, riportato in catasto al foglio 42, particelle 194, conveniva in giudizio;
fu , al fine di ottenere declaratoria Controparte_1 CP_1 Per_1
di intervenuta usucapione, in suo favore, della proprietà del detto bene.
Precisava l'attrice che dell'intestatario catastale - verosimilmente deceduto da tempo - non era stato possibile acquisire informazioni anagrafiche di alcun genere e, quindi, neppure circa l'esistneza di suoi eventuali eredi.
Il convenuto non si costituiva in giudizio.
In corso di istruttoria venivano escussi i testimoni addotti dall'attrice.
Nell'udienza odierna, fatte precisare le conclusioni, il giudice ha ordinato l'immediata discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., seguita dalla lettura del dispositivo e dei motivi della decisione.
Il Giudicante ritiene che l'attrice abbia provato, a mezzo dell'istruttoria svolta, i fatti posti a fondamento della sua domanda di usucapione.
Ed invero, entrambi i testimoni, escussi nell'udienza del 19 settembre 2023, Testimone_1
e , hanno dichiarato, quanto al primo: “Confermo che la SI.ra Testimone_2 Parte_1
ha utilizzato e continua ad utilizzare il terreno confinante di altro terreno già di sua
[...]
proprietà sito in agro di Paolo del Colle al foglio 42, part. 385, da circa il 1990… La coltivazione
del fondo è effettuata da sempre dalla SI.ra , unitamente a suo marito… Il Parte_1
terreno è coltivato come uliveto. Io ho visto sempre la SI.ra e mai nessun Parte_1
altro all'interno del fondo attiguo a quello di sua proprietà”, e, quanto al secondo: “essendo
coltivatore diretto, passando davanti al fondo oggetto di causa, che trovasi accanto ad atro
fondo già di proprietà di , ho visto sempre la SIra Parte_1 Parte_1
pag. 2/4 coltivare il terreno e, qualche volta, con l'aiuto del marito, SI. Non ho visto Persona_2
altre persone all'interno del fondo a coltivarlo”.
Anche la contumacia del convenuto - sebbene non rivesta il carattere di condotta “ex
se” SInificante, né con riferimento al riconoscimento del diritto altrui, né in termini di mera non contestazione dei fatti allegati - in concorso con le dichiarazioni rese dai testimoni, può
ritenersi determinante circa il suo disinteresse rispetto al bene oggetto della domanda di usucapione.
A sostegno della domanda, l'attrice ha pure prodotto il certificato di destinazione urbanistica, rilasciato dal Comune di Palo del Colle il 19 luglio 2021, ed ispezione ipotecaria del
14.11.2022.
Ciò posto, vanno ritenuti sussistenti, in capo all'attrice, i requisiti prescritti dall'art. 1158 c.c.
per l'acquisto della proprietà del bene in questione.
Non v'è luogo a provvedere in ordine alla trascrizione della presente sentenza, in quanto il relativo adempimento si configura come onere della parte interessata, che potrà darvi seguito di sua iniziativa.
Nulla per le spese, peraltro richieste soltanto “in caso di opposizione e contestazione alla domanda formulata”.
La presente sentenza si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
pag. 3/4 il Giudice Onorario del Tribunale di Bari - Sezione Prima Civile, Avv. Gaetano Grillo,
definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la contumacia del convenuto.
2. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta usucapione, in favore di nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1
della proprietà del fondo rustico in agro di Palo del Colle, riportato nel catasto terreni al foglio 42, particella 385, qualità uliveto, classe 3, superficie are 03.16, reddito dominicale € 1,39, reddito agrario € 0,98.
3. Nulla per le spese.
Bari, lì 8 aprile 2025
Il Giudice Onorario
Avv. Gaetano Grillo
pag. 4/4