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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 374/2025
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel. dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
Spadaro, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ruga, C.F._2 domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis c.p.c. e 337 bis e ss. c.c.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 25/03/2025, con la quale i conviventi, in epigrafe generalizzati, premettendo che la loro relazione more uxorio si è interrotta, hanno chiesto di essere autorizzati ad interrompere la loro convivenza e a regolamentare i rapporti tra di loro e nei confronti dei figli minori, (nata il [...]) e Per_1 [...]
(nato il [...]), come da condizioni indicate nel ricorso;
Per_2
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 26.03.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi;
- precisato che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
- ritenuto pertanto che la domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, depositata il 25/03/2025 da e Parte_1 CP_1
così dispone:
[...]
1) dispone l'affido condiviso dei minori, e ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare, comprensiva di beni mobili, arredi e delle pertinenze, a , affinché la stessa vi Parte_1 risieda insieme ai figli minori, e Per_1 Persona_2
3) regola le frequentazioni tra padre e figli con le modalità di cui al punto sub E), F), G), H), I) del ricorso;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 con le modalità indicate in ricorso, la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei predetti minori;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
Pag. 2 di 3 mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/04/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati
dott. Andrea Amadei
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. V.G. 374/2025
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Amadei Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati Giudice rel. dott.ssa Valentina Andrizzi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento instaurato congiuntamente da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio C.F._1
Spadaro, domiciliatario, giusta procura in atti;
e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Ruga, C.F._2 domiciliatario, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis c.p.c. e 337 bis e ss. c.c.
FATTO E DI DIRITTO
- vista l'istanza congiunta depositata il giorno 25/03/2025, con la quale i conviventi, in epigrafe generalizzati, premettendo che la loro relazione more uxorio si è interrotta, hanno chiesto di essere autorizzati ad interrompere la loro convivenza e a regolamentare i rapporti tra di loro e nei confronti dei figli minori, (nata il [...]) e Per_1 [...]
(nato il [...]), come da condizioni indicate nel ricorso;
Per_2
- preso atto del parere favorevole emesso dal P.M. in data 26.03.2025;
- esaminata la documentazione prodotta;
- valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi;
- precisato che l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo;
- ritenuto pertanto che la domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, preso atto del parere favorevole del rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sull'istanza congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, depositata il 25/03/2025 da e Parte_1 CP_1
così dispone:
[...]
1) dispone l'affido condiviso dei minori, e ad Per_1 Persona_2 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno, con esercizio congiunto della potestà genitoriale per le questioni di maggiore interesse e disgiunto per le questioni di ordinaria amministrazione;
2) dispone l'assegnazione della casa familiare, comprensiva di beni mobili, arredi e delle pertinenze, a , affinché la stessa vi Parte_1 risieda insieme ai figli minori, e Per_1 Persona_2
3) regola le frequentazioni tra padre e figli con le modalità di cui al punto sub E), F), G), H), I) del ricorso;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, Controparte_1 con le modalità indicate in ricorso, la somma complessiva di euro 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori (euro 200,00 per ogni figlio), entro il giorno 05 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'interesse dei predetti minori;
5) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
6) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3 Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o
Pag. 2 di 3 mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/04/2025 effettuata mediante Microsoft Teams
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Mariagrazia Galati
dott. Andrea Amadei
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