Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3602 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ET TH de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1920 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis, co. 1, c.p.c. all'udienza del giorno 19.5.2025 tra cod. fisc. ) (incorporante la Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del procuratore NT speciale, domiciliata presso l'avv. Alfredo Bazoli (p.e.c.: Parte_2 [...]
, che la rappresenta e difende unita- Email_1 mente all'avv. Mauro Gheda per procura speciale alle liti allegato all'atto di citazione in appello;
-appellante – appellata in via incidentale-
e (cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Controparte_2 P.IVA_2 sentante pro tempore, , elettivamente domiciliata in Roma, via CP_3
Funaroli n. 54, presso lo studio dell'avv. MA Meloni (cod. fisc.
[...]
, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. C.F._1
Franco Muratori per procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- nonché (cod. fisc. ), e per essa la mandataria Controparte_4 P.IVA_3
(cod. fisc. ), domiciliata Controparte_5 P.IVA_4 presso l'avv. Alfredo Bazoli (p.e.c.: , Email_2
-terza intervenuta- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, in ac- Parte_1 coglimento del gravame proposto avverso la Sentenza n. 1150/2019 pro- nunciata ex art. 281-sexies cod. proc. civ. il 02.10.2019 dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in pari data e non notificata, così pronunciare:
- in via principale e nel merito, previa declaratoria di inammissibilità del di- sposto ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. e conseguente espun- zione della documentazione versata agli atti del primo giudizio dall'Appel- lante in ragione dello stesso, nonché della nullità e comunque dell'inutilizza- bilità ai fini del decidere della CTU fatta esperire dal Tribunale di Viterbo, accogliere i motivi d'appello proposti in narrativa e, per l'effetto, riformare la Sentenza di primo grado, respingendo tutte le domande formulate dall
[...] ei confronti dell;
(…) CP_2 NT
- in ogni caso con vittoria del compenso professionale e delle spese relativi ad entrambi i gradi del giudizio”; per “A) -Si chiede il rigetto dell'appello principale come for- Controparte_2 mulato per le causali;
B) In accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma parziale della sen- tenza odiernamente impugnata, integrare la sentenza di primo grado con la (già formulata) richiesta di condannare la appellante al pagamento CP_1 in favore della appellata della somma di euro 160.942,41. Con interessi dalla domanda di primo grado al saldo.
C) - Spese del presente grado per le quali l'avv. MA Meloni si dichiara antistatario”; per si è riportata alle conclusioni rasse- Controparte_5 gnate dalla Parte_1
FATTO E DIRITTO
1. La (oggi ha convenuto in giudizio innanzi al Parte_3 Controparte_2
Tribunale di Viterbo la poi incorporata Controparte_6
2 nella domandando che venisse accertato, NT con riferimento al rapporto di conto corrente n. 21642 e al conto anticipi n. 4027 stipulati dall'attrice con tale Banca, l'avvenuta applicazione da parte della convenuta di tassi di interesse usurari, di commissioni di massimo sco- perto illecitamente pattuite, di interessi ultralegali e altre spese non dovuti in quanto non pattuiti, l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'illegittimo esercizio dello ius variandi, chiedendo altresì di rideterminarsi il rapporto di dare-avere tra le parti con condanna della convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito. A fon- CP_1 damento delle proprie domande parte attrice ha allegato di avere intratte- nuto con la il rapporto di conto cor- Controparte_6 rente n. 21642, acceso in data 7.12.1990, su cui erano state concesse di- verse linee di fido, nonché un conto anticipi “salvo buon fine” n. 4027, rap- porti sui quali erano state applicate condizioni economiche illegittime non dovute in quanto non pattuite. Si è costituita nel giudizio di primo grado la Controparte_6
eccependo, preliminarmente, l'avvenuta prescrizione della pretesa at-
[...] torea con riferimento agli interessi maturati e alle somme corrisposte dalla nel periodo antecedente i dieci anni dalla notificazione dell'atto Parte_3 di citazione nonché, in generale, l'avvenuta prescrizione dell'azione di resti- tuzione afferente alle rimesse di natura solutoria, contestando nel merito la fondatezza delle domande formulate e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 1150/2019 pronunciata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 2.10.2019 il Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, ha così statuito: “A) dichiara la nullità delle clausole del con- tratto n. 1016748/4 stipulato il 7.12.1990 di cui agli artt. 4 e 7, nonché di quelle che, a partire dal contratto del 6.10.2000, hanno disciplinato la Com- missione di MA OP ovvero la Commissione Disponibilità Fondi;
B) accerta l'inesistenza di un contratto scritto per il conto anticipi su fatture n. 4027; C) accerta che l alla data del 14.3.2014 sulla base del Parte_3 conto corrente n. 1016748/4 aveva un credito nei confronti del CP_6
pari ad € 160.942,41; D) condanna i alla refusione
[...] Controparte_6 delle spese di lite che liquida nella misura complessiva di € 466 per spese 3 esenti ed € 7.500 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
E) pone le spese di CTU defini- tivamente a carico de ”. Controparte_6
Avverso la suddetta decisione ha proposto tempestivamente appello l
[...]
svolgendo i motivi riportati di se- NT guito e concludendo come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 1°.2.2021, la (già , che ha Controparte_2 Parte_3 contestato le censure svolte dall'appellante e ha concluso per il rigetto dell'impugnazione. La società appellata ha altresì svolto appello incidentale avverso la sentenza, con cui ha dedotto l'omessa pronuncia in merito alla domanda di condanna alla ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'Istituto di credito, e ha concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio, spiegando intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale mandataria Controparte_5 della a cui la Controparte_4 NT ha ceduto, con contratto a rogito del notaio in Modena del Persona_1
19.2.2021 (rep. n. 16046; racc. n. 8617), il ramo d'azienda bancaria costi- tuito da n. 587 succursali bancarie e relativi punti operativi e da tutti i beni, diritti, obbligazioni, rapporti (anche contenziosi), attività e passività, inerenti a tali Filiali, tra cui anche il credito di cui è causa (v. doc. n. 5a del fascicolo di parte terza intervenuta). La terza intervenuta ha documentato, inoltre, come dell'avvenuta cessione sia stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 35 del 23.3.2021 e ha concluso per l'accoglimento dell'appello (v. doc. n. 5b del fascicolo di parte terza intervenuta).
2. Con il primo motivo di appello l'appellante principale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Viterbo ha ritenuto infondata l'eccezione, formulata in primo grado dalla Controparte_6
di rinuncia implicita alla domanda di accertamento svolta dalla
[...] Pt_3
attrice in primo grado, e dalla stessa non riproposta in sede di note
[...] conclusive autorizzate. In particolare, la appellante deduce l'erroneità CP_1 della decisione impugnata laddove ha statuito che, “in quanto la rinunzia ad una domanda, pur potendo essere implicita, non può essere desunta dalla mera omissione della sua riproposizione in comparsa conclusionale, la quale
4 avendo la funzione meramente illustrativa non può implicare di per sé, e senza una valutazione dell'intero contesto degli atti processuali, alcun ab- bandono delle conclusioni riproposte”.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per- ché una domanda possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antece- dente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali (cfr. Cass. civ., SS.UU., 24.1.2018, n. 1785). Al fine di ritenere che vi sia un effettivo abbandono della domanda, non è sufficiente che la stessa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, co- stituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà ine- quivoca di insistere sulla domanda pretermessa (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 9.5.2024, n. 12756; Cass. civ., Sez. III, ord. 18.1.2021, n. 723; Cass. civ.,
Sez. II, 14.7.2017, n. 17582; Cass. civ., Sez. II, 10.9.2015, n. 17875).
Ciò osservato, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'eccezione di rinun- cia alla domanda di accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti sol- levata dalla Banca convenuta non fosse fondata in ragione del fatto che “la rinunzia ad una domanda, pur potendo essere implicita, non può essere de- sunta dalla mera omissione della sua riproposizione in comparsa conclusio- nale, la quale avendo funzione meramente illustrativa non può implicare di per sé, e senza una valutazione dell'intero contesto degli atti processuali, alcun abbandono delle conclusioni non riproposte”. Statuizione che non me- rita censura, alla luce di quanto sopra osservato.
Con le note conclusive depositate in data 18.9.2019 la (ora Parte_3 [...]
ha così concluso: “In via istruttoria rimettere sul ruolo la causa CP_2 disponendo che il ctu provveda ad eliminare l'effetto anatocistico non con- cordato per le causali in narrativa;
nel merito in accoglimento della domanda e in base agli esiti della ctu così come rinnovata condannare la con- CP_1 venuta alla restituzione delle somme di euro 161.014,22 con interessi dalla
5 domanda del dicembre 2013 al saldo. Vittoria delle spese giusta nota spese, per le quali il difensore si dichiara antistatario. Spese di ctu”.
Non solo, dunque, dagli atti del procedimento di primo grado non emerge alcuna condotta processuale tale da ritenersi che fosse volontà dell'attrice rinunciare alla domanda di accertamento del rapporto di dare-avere tra le parti, ma anzi, considerato altresì che quest'ultima rappresenta antecedente logico necessario della domanda di ripetizione di indebito proposta e riba- dita anche nelle conclusioni sopra riportate, si deve ritenere che sia stata espressamente svolta dalla società attrice nelle conclusioni rassegnate, an- corché ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure per omessa prova dell'avvenuta chiusura del rapporto controverso.
3. Con il secondo motivo di appello principale si censura la pronuncia di primo grado per avere il Tribunale di Viterbo disposto consulenza tecnica d'ufficio nonostante la domanda articolata in primo grado dalla CP_2 non fosse corredata da alcun sostegno probatorio sebbene ricadesse
[...] su parte attrice l'onere di produrre i contratti oggetto di contestazione e l'intera sequenza degli estratti conto al fine di consentire la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto controverso. In particolare, l'appellante principale deduce che la mancata produzione degli estratti conto integrali sarebbe stata essa di per sé sufficiente ad escludere fondatezza alle do- mande formulate dalla a nulla rilevando, a tal fine, la docu- Controparte_2 mentazione esibita in primo grado dalla Banca convenuta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. “poiché mancavano comunque agli atti del giudizio gli estratti del conto corrente dal 07.12.1990 - data di apertura del rapporto n. 21642 - al 30.09.2000”.
Il motivo è infondato.
3.1. In tema di contratto di conto corrente bancario, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui
è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta
6 (come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996), non- ché di addebiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve provare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto cor- rente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle do- mande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della domanda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2023, n. 25417; Cass. civ., Sez. I, ord. 25.10.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.10.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, 2.5.2019, n. 11543; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2018, n. 30822 del 2018; Cass. civ., Sez. VI-1, 23.10.2017, n.
24948). Tale affermazione costituisce esplicitazione del principio secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763; Cass. civ., Sez. I, ord. 25.10.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, ord.
10.10.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2023, n. 12993; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.2.2023, n. 7697).
3.2. Ciò ritenuto in via generale, nel caso di specie la documentazione man- cante è rappresentata dai soli estratti conto afferenti al contratto di conto corrente n. 21642, riferibili al periodo dal 1°.11.2013 al 14.3.2014, sostan- zialmente successivo a quello di introduzione del giudizio di primo grado (il cui atto di citazione è stato iscritto a ruolo il 12.12.2013), mentre, con ri- guardo al conto anticipi “salvo buon fine” n. 4027, la documentazione man- cante, per non essere stata prodotta dalle parti nei termini di rito, risulta depositata dal consulente tecnico di parte convenuta (odierna appellante), il quale, con comunicazione del 7.3.2018, ha provveduto ad inviare al c.t.u. nominato gli estratti conto completi per il periodo dal 28.11.2008 al 31.12.2017.
Come rileva il c.t.u. nell'elaborato definitivo depositato in data 25.7.2018,
“agli atti di causa non era presente la documentazione relativa al conto tec- nico n. 4027 per la quale il Giudice, con ordinanza del 30.01.2018, aveva 7 onerato la . Inoltre, si rilevava che mancavano i mo- Parte_4 vimenti relativi al c.c. n. 21642 dal 1.11.2013 al 14.03.2014. Il CTP Dott. si rendeva disponibile al fine di reperire la documentazione man- Per_2 cante. In data 7.03.2018 il CTP Dott. (all. 03) inviava gli estratti Per_2 conto completi relativi al c/anticipi sbf per il periodo 28.11.2008 - 31.12.2017. Quanti ai movimenti del c.c 21642 dall'1.11.2013 al 14.03.2014 (dalla certificazione bancaria) nulla è stato prodotto” (v. pag. 2 e 3 della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado).
3.3. La censura svolta da parte appellante, secondo cui il giudice di primo grado non avrebbe potuto disporre c.t.u. contabile in mancanza di produ- zione integrale della documentazione, si traduce – una volta disposta la con- sulenza e assunta la decisione impugnata sulla scorta della stessa – nella censura delle risultanze della stessa, che non sarebbe attendibili, e quindi idonee a fondare l'accertamento del saldo di cui alla decisione impugnata, in quanto basata su documentazione non completa. Di contro, si deve ritenere che la decisione assunta dal giudice monocratico del Tribunale di Roma non meriti censura laddove ha ritenuto di accertare il saldo del conto corrente n.
21642 intestato alla società attrice sulla scorta dell'accertamento effettuato dal c.t.u.
Questi, preso atto della mancanza degli estratti conto sopra indicati, ha ope- rato la ricostruzione fino all'ultimo estratto conto disponibile, che è peraltro quello immediatamente precedente all'instaurazione del giudizio di primo grado, e quindi ha detratto dal conteggio complessivo effettuato, da cui ri- sultava un credito contabile per la società, l'importo a debito di € 71,81 indicato quale saldo contabile bancario dall'ultimo saldaconto prodotto.
3.4. Come ha chiarito la Suprema Corte, “nei rapporti bancari di conto cor- rente, una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023). Questi
8 ultimi, infatti, non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui rico- struire le movimentazioni del rapporto. Essi – come rimarcato dalla già men- zionata Cass. n. 37800 del 2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più re- centi Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) – consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto;
tuttavia, in assenza di un indice normativo che au- torizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle in- tercorse movimentazioni. In tal senso, allora, a fronte della mancata acquisi- zione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valoriz- zare altra e diversa documentazione, quale, esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole opera- zioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scrit- ture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti da ultimo a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n. 13186 del 2020, non massi- mata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito), oppure, come sancito da una recentissima pronuncia di questa Corte tuttora in corso di pubblicazione (resa nel giudizio n.r.g. 14776 del 2019), anche la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, se non contestata in modo chiaro, circostanziato ed espli- cito dalla banca quanto alla sua non conformità a quanto evincibile dal pro- prio archivio (cartaceo o digitale); ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”.
Ne consegue che, “laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per 9 effetto, ad esempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ul- tralegali non pattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per il congegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del mec- canismo di azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in prece- denza chiarito, con l'evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno ha pro- vato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l'estratto conto imme- diatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono essere corretti ri- collegando l'ultimo saldo disponibile al primo saldo in cui ricominciano ad essere presenti gli estratti conto” (così Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
3.5. Ciò chiarito, nessuna rilevanza assume la circostanza per cui parte di detta documentazione sia stata versata in atti da parte della in ottem- CP_1 peranza all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Con provvedimento del 30.11.2015, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2015, il Tribunale di Velletri ha rilevato che l'allora
“produceva agli atti anche la richiesta del 15.10/21.10.2013 con Parte_3 la quale faceva istanza per ottenere testualmente “copia die contratti di aper- credito e di conto corrente di corrispondenza con eventuali successive mo- difiche, nonché copia degli estratti conto dalla apertura del singolo rap- porto”, rappresentando peraltro come, mediante tale produzione “la stessa ha adempiuto il suo onere probatorio rendendo ammissibile l'ordine di esi- bizione ex art. 210 c.p.c. richiesto nell'atto di citazione”.
In altri termini, nel caso in esame la società correntista, attrice in primo grado, ha assolto all'onere di richiesta dei documenti ex art. 119 T.U.B. e, quindi, ha legittimamente istato ex art. 210 c.p.c. per l'esibizione in giudizio da parte della convenuta degli stessi. In esecuzione di tale ordine di esibizione, CP_1 la ha prodotto, a mezzo del proprio consulente tecnico di parte, la CP_1 documentazione sopra indicata relativa al contratto di conto anticipi “salvo buon fine”.
A parte il rilievo per cui la produzione a seguito di accoglimento di un ordine di esibizione richiesto da parte attrice costituisce, tecnicamente,
10 assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna parte appellante, e quindi non sussiste il fondamento stesso della censura mossa dalla CP_1 appellante, in ogni caso – e invero in via del tutto assorbente su ogni consi- derazione – il principio dell'onere della prova (regola residuale di giudizio in conseguenza della quale la mancanza, in seno alle risultanze istruttorie, di elementi idonei all'accertamento della sussistenza del diritto in contestazione determina la soccombenza della parte onerata della dimostrazione dei rela- tivi fatti costitutivi) non implica anche che la dimostrazione del buon fonda- mento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal sog- getto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza e iniziativa della controparte. Vige, difatti, nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio di- spositivo, quello cd. "di acquisizione probatoria", secondo il quale le risul- tanze istruttorie, comunque ottenute (e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del giudice, senza che la relativa pro- venienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell'altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla
contro
- parte (cfr. Cass. civ., Sez. L, ord. 28.8.2024, n. 23286; Cass. civ., Sez. III, 16.6.1998, n. 5980).
3.6. Non coglie nel segno, poi, l'ulteriore contestazione di parte appellante principale secondo cui l'accertamento operato dal giudice di primo grado meriti censura in quanto parte attrice non ha prodotto gli estratti conto in- riferibili al rapporto n. 21642 in quanto mancanti quelli afferenti al CP_7 periodo dal 7.12.1990 al 30.9.2000.
La ricostruzione del rapporto di conto corrente in essere tra le parti, operata dal c.t.u. nominato nel primo grado di giudizio e su di cui il giudice di prime cure ha fondato la propria decisione, ha riguardo, con riferimento al conto corrente n. 21642, il periodo dal 1°.11.2000 al 31.10.2013, avendo il Tri- bunale di Viterbo “rilevato” già con l'ordinanza del 30.1.2018, con cui è stato assegnato al c.t.u. il quesito, di tenere conto della prescrizionale con riferimento a “tutti i versamenti effettuati fino al 30.10.2000 non essendovi alcuna concessione di affidamenti”. In altri termini, è a decorrere da un pe- riodo successivo a quello non coperto dalla documentazione prodotta che il 11 giudice di primo grado ha valutato la domanda di accertamento formulata dalla società appellata.
Come ha chiarito la Suprema Corte, “per quanto riguarda, invece, il correnti- sta che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti (per anatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto, commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli si trova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, atteso che il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che (…) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'even- tuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondente documenta- zione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizione proces- suale), o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al pe- riodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda)” (così Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763).
Nel caso in esame il c.t.u., e quindi il giudice di primo grado, hanno ritenuto che si dovesse partire dal minore saldo negativo a carico del cliente, circo- stanza di cui ha beneficiato anche la convenuta in quanto ha eccepito CP_1 la prescrizione in relazione alle rimesse solutorie relative al periodo antece- dente. Pertanto, non possono essere condivise le argomentazioni svolte dall'appallante laddove ha ritenuto che la lacuna probatoria fosse tale per cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto rigettare integralmente le do- mande della correntista, considerato che l'accertamento operato dal consu- lente risulta afferente alle movimentazioni bancarie relative al periodo dal
1°.10.2000 al 31.10.2013, i cui estratti conto sono stati integralmente ver- sati in atti, e quando sopra ritenuto.
4. Con il terzo motivo di appello principale si impugna la sentenza di primo grado laddove, con riferimento al conto anticipi n. 4027, ha statuito che “in ragione della inesistenza di alcun accordo scritto tra le parti, sulle somme di cui agli anticipi non possono che essere applicati gli interessi al tasso legale e, tuttavia, una volta girocontate sul conto ordinario non potranno comunque
12 produrre ulteriori interessi pervenendosi altrimenti ad un effetto anatocistico in alcun modo pattuito”. Al riguardo, la appellante sostiene che il CP_1 conto anticipi “salvo buon fine” non costituisce un autonomo rapporto, ma si atteggia a mera evidenza contabile sulla quale vengono ad essere anno- tate, in termini di “dare”, le anticipazioni erogate dalla in favore del CP_1 correntista e, in termini di “avere”, l'esito positivo della riscossione del cre- dito, con la conseguenza che, trattandosi di un conto privo di autonomia, le condizioni negoziali proprie del conto principale, così come modificate nel corso del rapporto, devono trovare applicazione anche al conto anticipi n. 4027, essendo quest'ultimo un conto tecnico di appoggio.
Il motivo è infondato.
4.1. Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto tran- sitorio ad esso collegato, denominato frequentemente nella prassi come
"conto anticipi su effetti salvo buon fine", od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, ma possono anche essere del tutto indipendenti. Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, per cui non si giustifica la pretesa credi- toria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo CP_1 passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare- avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, “sovente i conti in que- stione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera "evi- denza contabile" dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente: l'istituto annota in "dare" al correntista l'importo di dette CP_1 anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in "avere", una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire 13 di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. Il conto anticipi costituisce, in tali ipotesi, soltanto uno strumento accessorio e fun- zionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza con- tabile, con conseguente inscindibilità dello stesso rispetto al conto corrente di corrispondenza” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 5.4.2022, n. 14321).
Altra è, invece, l'ipotesi in cui la linea di credito per anticipazioni si atteggi in modo del tutto autonomo, come quando l'anticipazione sia configurata come un ordinario finanziamento, concesso dalla banca, dove il saldo del c.d. conto anticipi rappresenti effettivamente il capitale anticipato e non rimbor- sato, quale posizione debitoria distinta, rispetto al saldo (a credito o a de- bito) di un separato, anche giuridicamente, conto corrente di corrispondenza.
4.2. Nel caso di specie vi era un evidente collegamento funzionale tra il conto corrente avente n. 21642 e il conto anticipi “salvo buon fine” n. 4027 in ragione della modalità di regolamentazione dell'anticipazione erogata in fa- vore della società correntista. Invero, come osservato dalla stessa parte ap- pellante principale, in tale conto vengono annotate in "dare" le anticipazioni erogate al correntista e in "avere" l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati. Ne consegue che il saldo de- bitore del conto anticipi deve intendersi come giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui è collegato, poiché i conti e le relative contabi- lizzazioni bancarie convergono in un'unica operazione economica, con debiti e crediti che scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto nego- ziale.
Invero, come rilevato dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, il suddetto conto tecnico operava mediante addebito delle competenze periodiche tri- mestrali, composte unicamente da interessi passivi, e giroconto, in pari data, sul conto corrente ordinario n. 21642.
4.3. Tutto ciò opportunamente chiarito, e sebbene la appellante abbia CP_1 correttamente rilevato l'esistenza di un collegamento funzionale tra il conto corrente n. 21642 ed il conto anticipi n. 4027, questo non vale a superare l'esistenza del vizio di nullità del conto anticipi su fatture per carenza di forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. come ha ritenuto il giudice di primo grado.
14 Anche il conto in questione, pure se funzionalmente collegato a un conto corrente, deve essere stipulato per iscritto dalle parti. Infatti, “per quanto concerne il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB, è ammissibile un'at- tenuazione dello stesso purché nel "contratto madre" (conto corrente) siano indicate le condizioni economiche cui sarà assoggettato il "contratto figlio" (conto anticipi). In particolare, attraverso apposite clausole del contratto di conto corrente possono essere validamente disciplinate le condizioni appli- cabili ai conti accessori relativamente alla misura degli interessi, alla loro capitalizzazione e alle spese, senza necessità di ulteriori specifiche pattui- zioni scritte” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.3.2024, n. 5565).
Non meritano censura, pertanto, le conclusioni raggiunte dal Tribunale di
Viterbo laddove, pur riconoscendo che le somme di cui al conto anticipi ve- nivano girocontate sul conto corrente ordinario, ha rilevato la carenza di una specifica regolamentazione delle condizioni economiche applicabili al rap- porto di cui al conto anticipi n. 4027, non potendosi queste rinvenire nell'ori- ginario contratto di conto corrente né “potendo considerarsi sufficiente quella, ad esempio, contenuta nell'art.
4.3. del contratto di apertura di cre- dito del 28.11.2011 in quanto tale norma disciplina il contrato specifica- mente stipulato dalle parti che ha ad oggetto anticipi di PTF ben determinati negli importi e nella data di scadenza nonché una precisa apertura di cre- dito”.
5. Con il quarto motivo di appello la censura sentenza di primo grado CP_1 laddove il giudice monocratico del Tribunale di Viterbo ha dichiarato la nul- lità, per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117, co. 4, T.U.B., delle clausole negoziali in tema di commissione di massimo scoperto. In particolare, l'ap- pellante principale sostiene che, a partire dalla comunicazione di apertura di credito del 5.4.2007, era intervenuta tra le parti una modifica contrattuale che ha comportato una specifica determinazione sia della misura percentuale sia della modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto. Conse- guentemente, il primo giudice sarebbe incorso in errore nel recepire acriti- camente le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio, il quale ha ritenuto di epurare dai propri conteggi, per il periodo temporale dal 2000 al 2014, le commissioni di massimo scoperto e le c.d.s., nonostante la legit- timità delle stesse quantomeno a partire dal 5.4.2007.
15 Con il quinto motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente al quarto motivo in ragione della connessione con questo, parte appellante principale deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui si è concluso per l'illegit- timità delle variazioni economiche contrattuali comunicate dalla alla CP_1 società correntista nonostante sia il contratto di conto corrente sia le suc- cessive aperture di credito prevedessero espressamente lo ius variandi. Entrambi i motivi sono fondati, nei limiti di seguito esposto.
5.1. Il Tribunale di Viterbo, nel disporre consulenza tecnica d'ufficio, ha for- mulato i seguenti quesiti: "1. ridetermini il saldo del conto corrente n. 21642 applicando il tasso previsto dal contratto di apertura di credito del
6.10.2000 e di quelli previsti successivamente dalle ulteriori aperture di cre- dito, senza tenere conto delle rimesse solutorie fino al 17.12.2003, con la capitalizzazione trimestrale purché la clausola di reciprocità sia stata comu- nicata dalla in mancanza della quale non dovrà applicare alcuna ca- CP_1 pitalizzazione, computando le valute sulle operazioni di accredito di titoli negoziati dal giorno di effettivo acquisto della disponibilità del relativo im- porto da parte dell ed eliminando tutte le somme richieste a titolo di CP_1
CMS e di CDF;
2. nel rideterminare i rapporti di dare e avere provveda ad addebitare al correntista le sole spese espressamente pattuite tra le parti;
3. in relazione al contratto n. 4027 provveda a calcolare gli interessi passivi nella misura prevista dall'art. 117 TUB e una volta girocontate le somme così calcolate sul conto n. 21642 a considerare le stesse quali interessi passivi non suscettibili di produrre a loro volta alcun interesse;
4. una volta eliminate le somme dovute a titolo di CMS e di spese non pattuite provveda a verificare l'eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito e di quello poi effettiva- mente praticato, provvedendo nel primo caso ad applicare la disposizione dell'art. 1815 c.c. e nel secondo caso a ricondurre il tasso illegale nei limiti di quello soglia per i relativi periodi. Nel valutare il superamento del tasso soglia antiusura dovrà considerare qualsiasi "commissione, remunerazione a qualsiasi titolo e spesa" come testualmente disposto dall'art. 1 della legge n. 108/96, ad eccezione della CMS e della CDF trattandosi di commissioni già detratte". Il giudice di primo grado, quindi, ha chiesto al consulente nominato di rical- colare il rapporto di dare-avere tra le parti in relazione al rapporto di conto corrente, quello in relazione a cui vi è regolamentazione per iscritto delle 16 condizioni (la nullità per mancanza di forma scritta ha riguardato il diverso, seppure collegato, conto anticipi “salvo buon fine”), “eliminando tutte le somme richieste a titolo di CMS e di CDF”, affermando che “Trattandosi dun- que di una voce non riconducibile ad una fattispecie giuridica unitaria e ben definita, va dichiarata la nullità per indeterminatezza dell'oggetto della clau- sola che la disciplina tutte le volte in cui la pattuizione indichi semplicemente la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba in- tendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si protrae per un certo periodo di tempo o, ancora, se l'importo vada calcolato sul complesso dei prelievi materialmente eseguiti dal correntista, sui quali già sono conteggiati gli interessi passivi, o su quella parte di somma messa a sua disposizione ma non utilizzata” (pag. 5 della sentenza impugnata).
5.2. Nell'esporre la metodologia applicata per l'elaborazione delle risultanze peritali, il consulente tecnico d'ufficio nominato ha fatto ricorso alla docu- mentazione contrattuale e contabile già in atti, nonché all'ulteriore produ- zione documentale inoltrata da parte del consulente tecnico della Banca odierna appellante, allora convenuta, il quale ha provveduto alla trasmis- sione, in data 7.3.2018, degli estratti conto relativi al conto anticipi 4027 per il periodo dal 28.11.2008 al 31.12.2017 (v. elaborato peritale deposi- tato in data 25.7.2018 - pag. 3).
A seguito di un esame della documentazione contabile, sono state indivi- duate dal c.t.u. una pluralità di comunicazioni di apertura/conferma fido che hanno interessato l'evoluzione del rapporto, sottoscritte dal correntista e non contestate dalle parti. In particolare, per ciò che rileva in questa sede, emerge dagli atti che la Banca convenuta, come dalla stessa argomentato, ha inoltrato alla società correntista, tra le altre, una comunicazione fido con- tenente le seguenti condizioni:
17 La comunicazione sopra riportata, contenente le condizioni economiche per come accertate dallo stesso consulente tecnico d'ufficio, prevede l'applicazione della commissione di massimo scopero pari allo 0,125%, su una base di calcolo di € 190.000,00.
Peraltro, dalla documentazione in atti emerge che, già con il documento di sintesi n. 000000008/2006 inoltrato alla correntista in data 29.12.2006, venne formulata dalla appellante una proposta di modificazione CP_1 unilaterale del contratto contenente le condizioni economiche che, decorso il termine di sessanta giorni per l'esercizio del diritto di recesso, sarebbero state applicate al rapporto di conto corrente (v. doc. 07b – bbs_054321642_2005-2007). Mediante tale proposta di modifica unilaterale del rapporto è stata prevista l'applicazione della commissione di massimo scoperto pari allo 0,1250% su utilizzo di fido ovvero dello 0,5000% per utilizzo in assenza di fido ovvero eccedente il fido, con la precisazione che:
Conseguentemente, la decisione assunta dal dal giudice di primo grado in ordine allo scomputo della commissione di massimo scoperto non può essere condivisa in quato la clausola contente la regolamentazione della c.m.s. riportava, quantomeno a decorrere dal primo trimestre del 2007, sia la sua determinazione in misura percentuale sia l'effettiva modalità di calcolo, e non poteva dunque essere ritenuta generica, come ha invece ritenuto la sentenza appellata. Pertanto, la sentenza di primo grado merita censura laddove, accogliendo le conclusioni rassegnate sul punto da parte del consulente tecnico nominato, ha provveduto alla eliminazione delle somme richieste a titolo di commissione di massimo scoperto e di commissione disponibilità fondi a far data dal 2007.
5.3. L'accoglimento delle censure svolte dalla comporta che deve CP_1 procedersi al riconteggio della somma riconsociuta a credito della correntista, escludendo quella detratta a titolo di commissioni di massimo scoperto a decorrere dal primo trimestre del 2007, a partire dal quale ha
18 avuto applicazione la modifica sopra riportata in ragione di quanto si è rilevato. Sul punto, il Tribunale di Velletri ha quantificato l'ammontare del credito a favore della correntista per € 160.942,41, applicando il seguente calcolo:
“a fronte di un saldo debitorio del conto corrente ordinario n. 1016748/4 alla data del 14.03.2014 pari ad € 71,81 (-) un nuovo saldo a credito del correntista pari ad € 160.942,41 con un recupero pari ad € 161.014,22 di cui: € 46.162,65 per minori interessi passivi, € 27.338,52 per commissioni di massimo scoperto/commissioni fido accordato non dovute, € 17.080,61 per spese bancarie non dovute, € 1,43 per maggiori interessi attivi;
€ 70.431,00 per minori interessi passivi del conto tecnico "Anticipi S.B.F." n. 4027 girocontate in addebito sul conto corrente n. 21642”.
La consulenza tecnica ha evidenziato che per l'anno 2007 è stata applicata una c.m.s. per € 7.090,61, per l'anno 2008 per € 7.882,73 e per l'anno
2009 per € 2.535,21, per un totale di € 17.508,55. La detrazione delle somme accreditate dalla Banca a titolo di c.m.s. non ha determinato una rielaborazione degli interessi attivi, nel conteggio operato dal c.t.u., come evidenzia la tabella riportata a pag. 26 dell'elaborato depositato in data 25.7.2018, mentre il riconteggio degli interessi passivi è avvenuto, nel calcolo operato dal consulente, prima ed a prescindere dalla detrazione di quanto accreditato a titolo di commissione di massimo scoperto, come emerge sempre dalla tabella suddetta. In relazione a tale modalità operativa la correntista non ha proposto appello.
Conseguentemente, dal saldo creditorio accertato dal c.t.u., e condiviso dal
Tribunale di Velletri, per € 160.942,41, deve sottrarsi dalle passività rideterminate in € 161.014,22 la somma complessiva di € 17.508,55 che costituisce la componente a titolo di commissioni di massimo scoperto da applicarsi a decorrere dall'anno 2007 fino alla chiusura del rapporto di tale maggiore importo. Da tale somma il c.t.u. ha poi detratto l'importo di €
71,81, saldo debitorio emerso con riferimento al conto corrente ordinario in data 14.3.2014 risultante dal saldaconto prodotto dalla e la relativa CP_1 conclusione è stata condivisa dal giudice di primo grado, senza che in relazione a ciò sia stata proposta alcuna censura da parte della correntista originaria attrice.
19 Pertanto, il saldo a credito della deve essere accertato, con Controparte_2 la presente sentenza, nella misura di € 143.433,86 (161.014,22 - 17.508,55 - 71,81) in luogo di quello accertato dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, con la decisione impugnata nella misura di € 160.942,41.
6. Con il sesto motivo di appello l'appellante principale cesura la sentenza di primo grado per avere omesso di pronunciarsi sulla domanda della
[...]
con la quale ha chiesto accertarsi NT
l'esistenza di un controcredito, vantato nei confronti dell'allora Parte_3 discendente da due rapporti di finanziamento n. 004/01048641 e n. 004/0104862, chiedendone la compensazione con il credito eventualmente riconosciuto in favore della società attrice con riferimento al rapporto di conto corrente n. 21462. Il motivo non è fondato.
Con la comparsa di costituzione e risposta deposita il 28.3.2014 l'odierna appellante principale ha allegato “che la società attrice risulta debitrice nei confronti della della somma di € 89.642,65 in relazione al finanzia- CP_1 mento chirografario n. 004 10486641 stipulato in data 6.8.2013 nonché della somma di € 268.927,97 in relazione al finanziamento chirografario 004 1048642 stipulato in data 6.8.2013” (v. pag. 6 comparsa di costitu- zione e risposta di parte convenuta). In tale sede, dunque, sono state artico- late le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni diversa istanza disattesa così giudicare: in via preliminare, dichiarare la prescrizione dell'azione; nel merito, respingere le domande di parte attrice;
in via istrut- toria, ci si oppone sin d'ora all'ammissione della CTU richiesta dalla
contro
- parte in quanto irrilevante ai fini della decisione ed esplorativa;
in ogni caso, con rifusione delle spese di causa e compensi professionali.”.
Con successive note conclusive, depositate telematicamente in data
25.9.2019, ha tuttavia così concluso: “nella denegata ipotesi di accogli- mento della domanda restitutoria formulata ex adverso, gli eventuali importi a credito della Società correntista dovranno essere compensati, ai sensi dell'art. 1853 cod. civ. ovvero dell'art. 1243 cod. civ., con il maggior debito di Questa nei confronti dell ”. NT
20 Nel rassegnare le proprie conclusioni l'allora convenuta (odierna appellante), dunque, ha espressamente subordinato l'eccezione di compensazione all'eventuale accoglimento della domanda di ripetizione articolata da
[...]
CP_2
La domanda di ripetizione proposta dalla correntista è stata dichiarata inam- missibile dal Tribunale di Viterbo. In particolare, con la sentenza appellata si
è statuito che, “In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della do- manda di restituzione dell'indebito in ossequio all'arresto giurisprudenziale in base al quale l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi (o di altri oneri) illegittimamente addebitati dalla banca al correnti- sta non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito. Preci- samente il correntista sulla base di tali mere annotazioni non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha an- cora avuto luogo;
"di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, per- ciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto" (cfr. Cass. n. 798/2013). Né per altro verso la pur nella perduranza Pt_3 del rapporto di conto corrente ha allegato di aver effettuato rimesse soluto- rie, quelle cioè consistenti in versamenti effettuati dal correntista per ripia- nare sconfinamenti effettuati extrafido o in assenza di fido e che dovendosi ritenere alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 24418/2010 quali veri e propri pagamenti, sarebbero ripetibili pur in presenza di conti correnti ancora aperti”.
7. Con l'unico motivo di appello incidentale la censura la CP_2 sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Viterbo avrebbe omesso di pronunciarsi sull'ulteriore domanda di ripetizione delle somme come accertate all'esito del giudizio di primo grado. In particolare, la società appellata impugna la sentenza di primo grado laddove ha dichiarato l'inam- missibilità della domanda di restituzione dell'indebito considerando che “la pur nella perduranza del rapporto di conto corrente ha allegato di Pt_3 aver effettuato rimesse solutorie, quelle cioè consistenti in versamenti effet- tuati dal correntista per ripianare sconfinamenti effettuati extrafido o in as- senza di fido e che dovendosi ritenere alla luce di quanto affermato dalla 21 Suprema Corte a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 24418/2010 quali veri e propri pagamenti, sarebbero ripetibili pur in presenza di conti correnti an- cora aperti”.
Il motivo è privo di pregio.
Come hanno chiarito le Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 24418/2010 del 2.12.2010), “a fronte delle annotazioni registrate in conto, il correntista, che si avvede della loro illegittimità, può naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso, «ma non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo». In questa essenziale enunciazione di principio si riflettono due argomenti, pure rinvenibili nelle motivazioni del citato arresto delle SS.UU., che facilitano oltremisura la com- prensione delle ragioni per le quali in corso di rapporto il correntista può avere diritto solo alla rettificazione delle poste di conto e non già alla resti- tuzione delle somme indebitamente percette dalla banca perché lucrate in applicazione di clausole nulle: il primo è che l'azione di ripetizione nell'inde- bito oggettivo di cui all'art. 2033 cod. civ. è esperibile in presenza di una duplicità di elementi costitutivi rappresentati dal pagamento, da intendersi qui come lo spostamento patrimoniale che ha luogo dal solvens all'accipiens, e dall'inesistenza di una causa debendi in ragione della quale il pagamento possa ritenersi giustificato in base al diritto;
il secondo argomento mette in chiaro la natura e la funzione dei rapporti bancari regolati in conto corrente e si ricava dal precetto espresso dall'art. 1823, comma 1, cod. civ., giusta il quale "il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad an- notare in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino a chiusura del conto". Argomenti, alla luce dei quali, volendo fissare una prima generalissima conclusione, si potrebbe dire che, poiché l'azione di ripetizione postula l'esecuzione di un pagamento, nei rapporti bancari che ubbidiscono alle regole del conto corrente un paga- mento non può avere luogo prima della chiusura del conto in quanto sino ad allora le relative poste non sono esigibili.
22 4. Questa prima affermazione non è tuttavia rigidamente preclusiva in ordine alle iniziative che il correntista, in vigenza del rapporto di conto corrente, può comunque assumere a tutela delle proprie ragioni.
5. A tal riguardo si è intanto più volte rimarcato – da ultimo con Cass. 3310/24 – che il correntista, perciò legittimato a promuovere un'azione di mero accertamento negativo, ha certo interesse a che sia determinato, pure prima della chiusura del conto, la nullità o validità delle clausole applicate al rapporto, l'esistenza, o meno, di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l'entità del saldo ricalcolato, depurato dalle appostazioni prive di giustificazione;
interesse che, sul piano pratico, si rende riconoscibile «in almeno tre direzioni»: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime;
quella del ripristino, in proprio favore, di una maggiore estensione dell'eventuale affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem;
quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, allor- quando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito.
6. Ma v'è di più, dato che, a stretto rigore – ed intendendosi, in ogni caso, bene sui limiti della sua proponibilità – neppure l'azione di ripetizione può ritenersi inibita al correntista in corso di rapporto. Si è infatti di recente af- fermato da Cass. 4214/24 – emendando sul punto il discorde indirizzo se- guito dal decidente di merito, che si era pronunciato, con riguardo ad un contratto di apertura di credito, per l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente, non essendo ravvi- sabile, prima della chiusura, un pagamento – che, alla stregua delle conclu- sioni a cui sono pervenute le SS.UU. con il citato arresto del 2010, anche su questo terreno non si rende irrilevante la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, distinzione, com'è noto, valorizzata dalle SS.UU. ai fini di determinare una diversa decorrenza della prescrizione. Richiamata perciò la detta distinzione – secondo cui costituiscono pagamento in senso tecnico le rimesse c.d. solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso oppure su un conto corrente ab origine non affidato, mentre hanno natura c.d. ripristinatoria, le rimesse che affluiscono su un conto non scoperto ma solo passivo – si è osservato che «non è esatto parlare in generale di 23 pagamenti solo dopo la chiusura del conto», giacché questa eventualità si appalesa solo nel caso in cui le rimesse abbiano natura ripristinatoria. Ove, invece, i versamenti siano eseguiti su un conto scoperto, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rap- porto, il che non esclude che, anche in costanza di rapporto, il correntista possa esercitare l'azione di ripetizione, giustificandosi questo asserto ap- punto sul presupposto – cui già si è fatto cenno per l'innanzi – che ci si trovi in presenza di un pagamento.
7. È bene però intendersi sulla portata di quest'ultima affermazione. Va, in- fatti, considerato che nel campo dei rapporti bancari regolati secondo lo schema del conto corrente di corrispondenza - lo si è già ricordato innanzi, richiamando il dettato dell'art. 1823, comma 1, cod. civ. – sono esigibili solo i saldi reciproci. Dunque, se non è dubitabile che in considerazione della natura solutoria che la rimessa può assumere affluendo su un conto scoperto possa essere esercitata l'azione dell'art. 2033 cod. civ. quando ne sia illegit- tima la causa giustificativa anche a rapporto aperto, configurandosi in essa un pagamento indebito, ciò non si traduce nella condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percette. E questo perché, in vi- genza del precetto dettato dall'art. 1823, comma 1, cc - su cui non è in- fluente il principio della libera disponibilità da parte del correntista delle somme a proprio credito risultante dall'art. 1852 cod. civ., in quanto esso è estraneo al concetto di reciprocità sotteso all'art. 1823 cod. civ. ed è effetto riflesso semmai del saldo – il correntista ha diritto solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'a- zione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza al- cuna sanzione restitutoria in danno della banca. Infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (così Cass. civ., Sez. I, 16.5.2024, n. 13586, la cui motivazione viene riportata integralmente per il suo essere esaustiva, nonché perché chia- risce come debba essere inteso quanto statuito con Cass. civ. Sez. I, 24 15.2.2024, n. 4214, e quindi con Cass. civ., Sez. I, ord. 24.4.2024, n. 11056, che potrebbero dare adito a qualche dubbio in ordine all'ammissibi- lità di una condanna al pagamento dell'indebito in presenza di conto aperto, come ha fatto il giudice di primo grado).
8. In conclusione, l'appello proposto dalla NT
(oggi , a cui ha aderito la cessionaria terza in-
[...] Parte_1 tervenuta e per essa la mandataria Controparte_4 Controparte_8 avverso la sentenza n. 1150/2019 emessa dal Tribunale di Vi-
[...] terbo, in composizione monocratica, il 2.10.2019 deve essere accolto e, in parziale riforma di questa decisione, deve essere revocata la statuizione nella parte in cui è stato accertato un credito in favore della pari Controparte_2 all'importo di € 160.942,41 in relazione al conto corrente n. 21642 e al conto anticipi salvo buon fine n. 4027, e di contro deve accertarsi che il credito della società correntista è pari a € 143.433,86.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Nel caso in esame, tuttavia, la riforma della sentenza di primo grado disposta non incide sul parametro di valore in rela- zione a cui il giudice di primo grado ha operato la statuizione in ordine alle spese di lite di quel giudizio in favore della vittoriosa. Controparte_2
Quanto alle spese del presente grado di giudizio, la Parte_1
(succeduta alla e la NT CP_4
e per essa la mandataria risultano
[...] Controparte_9 comunque complessivamente soccombenti e, dunque, devono essere poste a carico delle stesse, in solido, le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano dunque in favore della nella misura indicata in Controparte_2 dispositivo e che devono essere distratte in favore dell'avv. MA Meloni, che se ne è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
25
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza, anche istruttoria, di- sattesa, così provvede: accoglie l'appello proposto dalla NT
(oggi avverso la sentenza n. 1150/2019
[...] Parte_1 emessa dal Tribunale di Viterbo, in composizione monocratica, il 2.10.2019
e, per l'effetto, in riforma di tale decisione:
o accerta che il saldo del conto corrente n. 21642 alla data del 14.03.2014 era pari a € 143.433,86 a credito della correntista CP_2
[...]
o conferma nel resto la sentenza appellata;
condanna la e la e per essa la Parte_1 Controparte_4 mandataria in solido tra loro, a rimborsare alla Controparte_9 [...] le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € CP_2
10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m.
10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge, da distrarre in favore dell'avv. MA Meloni, dichiaratosene antistatario.
Roma, 19.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ET Thellung de Courtelary
26