Sentenza 21 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 21/01/2021, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/01/2021
N. 00083/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 316 del 2015, proposto da
-OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marrone, con domicilio eletto presso il suo studio in Dolo, Riviera Matteotti, 15;
contro
Provincia Città Metropolitana di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, domiciliata presso l’Avvocatura, in Mestre Venezia, via Forte Marghera 191;
Provincia di -OMISSIS- Settore Ambiente - Servizio Ecologia non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diffida prot. n. -OMISSIS-, della Provincia di Venezia, ricevuto in data 17/12/2014;
- del provvedimento di diffida prot. n. -OMISSIS-, della Provincia di -OMISSIS-, ricevuto in data 23/12/2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Venezia;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Provincia di Venezia con diffida prot. n. -OMISSIS-, ha contestato alla società -OMISSIS- srl irregolarità nelle operazioni di gestione e recupero rifiuti, diffidando, conseguentemente, la stessa ai sensi dell’art. 29 decies , comma 9, d.lgs. n. 152 del 2006, dal svolgere l’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti in conformità al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. nonché nel rispetto, di una serie di obblighi.
Contestualmente, la Provincia di -OMISSIS-, contestando ulteriori irregolarità nella gestione dei rifiuti operata da -OMISSIS- srl, ha emanato la diffida prot. n. -OMISSIS-del 16/1272014, in forza della quale la ricorrente è stata invitata a svolgere l'attività di gestione dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, in conformità alla normativa vigente fornendo, altresì, informazioni in merito al rispetto della citata normativa sotto pena di automatico divieto di prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 216, comma 4, d.lgs. n 152 del 2006.
Avverso le suddette due diffide -OMISSIS- srl, con ricorso datato 13.2.2015 e depositato il 9 marzo 2015, ha chiesto l’annullamento, lamentando un difetto di istruttoria e di motivazione.
Si è costituita in giudizio la Città Metropolitana di Venezia (già Provincia di Venezia) contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso.
All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
Alla luce degli atti il vizio di istruttoria e motivazione lamentato da parte ricorrente e dedotto in modo pressoché generico non risulta sussistere.
Entrambe le diffide impugnate, infatti, sono fondate sull’ampio e puntuale richiamo della nota del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Venezia e Comando Stazione Mestre prot. -OMISSIS-. 08.01.09 del 12.11.2014, con la quale è stata trasmessa la comunicazione relativa al procedimento penale n. -OMISSIS- e alle attività investigative svolte presso le sedi operative della società ricorrente di-OMISSIS-.
L’analitica e motivata nota del Corpo forestale dello Stato è tale da soddisfare, nel caso di specie, l’obbligo di istruttoria e motivazione tenuto conto, altresì, della natura non strettamente sanzionatoria, ma prevalentemente “propulsiva” delle diffide in contestazione, finalizzate a garantire, da parte della ricorrente, il rispetto delle regole in materia di trattamento dei rifiuti.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Spese compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO