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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/03/2025, n. 2086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2086 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33000/2024 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Domenicali, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Prato, alla via Fra' Bartolomeo n. 38B, presso il difensore ricorrente/opponente contro
- C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23-09-2024 la sig.ra , in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante di proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 69628 Parte_1
emessa dall' per la Lombardia, sede di Controparte_1 Controparte_2
Milano in data 22-07-2024 e notificata in data 30-07-2024, che applicava la sanzione di euro
22.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f bis, relativamente a n. 8 Parte_3
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) non muniti della prescritta autorizzazione Pt_3
rilasciata dall'autorità di P.S., nonché per la violazione dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010 per aver intrattenuto rapporti contrattuali funzionali all'esercizio dell'attività di gioco con soggetti diversi da pagina 1 di 9 quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005.
Parte ricorrente chiedeva di (i) sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 82,
L. n. 220/2010, attesa la sproporzione della sanzione prevista rispetto all'interesse pubblico tutelato,
(ii) di annullare il provvedimento avversato e (iii) in via subordinata, di ridurre la sanzione applicata, deducendo quanto segue:
- la ricorrente svolge attività di gestione del gioco lecito ed è debitamente iscritta al n.
IS6700043003M dell'elenco istituito ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010, tenuto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- nel corso del 2016 ha fornito e installato presso il pubblico esercizio ubicato nel Parte_1
Comune di Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/b, condotto e gestito dal signor , quale Persona_1
amministratore di M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., n. 8 apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS;
- il rapporto contrattuale si è svolto in conformità alle disposizioni normative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di gioco;
- a seguito dell'ispezione effettuata in data 03-07-2020 dai Carabinieri di Gambolò presso il pubblico esercizio ubicato in Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/B, gli agenti constatavano la presenza non già del sig. , ma di un diverso soggetto cioè il sig. , legale rappresentante di Persona_1 Per_2 [...]
non in possesso di alcuna licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco e non iscritto Pt_4
nell'elenco dei terzi raccoglitori tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la società ricorrente presentava alla P.A. scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981, le cui istanze non venivano accolte;
- l'ordinanza avversata è illegittima per difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito contestato in capo alla ricorrente;
- nell'applicare la sanzione la P.A. non ha considerato gli elementi di cui all'art. 11 L. n. 689/1981, tanto che deve essere ridotta perché eccessiva e proporzionata.
Con decreto pronunciato in data 16-10-2024 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 31-01-2025.
All'udienza del 31-01-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto giudiziale alla parte resistente, dichiarava la contumacia dell e, ritenuta la causa già documentalmente Controparte_1
istruita, la tratteneva per la decisione.
pagina 2 di 9 In data 04-02-2025 la parte resistente depositava istanza per la rimessione in termini, che veniva rigettata con provvedimento del 05-02-2025.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
2.1. Va innanzitutto richiamata la normativa che si assume violata:
- l'art. 110, comma 9, lettera f) bis T.U.L.P.S. prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a
15.000 euro per ciascun apparecchio”.
- l'art. 86 TULPS prevede che “non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo
110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per
l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”;
- l'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010 stabilisce, per la parte che qui rileva, che “I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica".
2.2. Ciò posto, l'opponente non ha contestato il fatto materiale accertato, ma ha eccepito la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie prevista dall'art. 110, comma 9, lettera f-bis,
TULPS.
E' preliminarmente opportuno valutare la condotta processuale dell Controparte_1
che è stata dichiarata contumace con ordinanza del 04-02-2025, confermata dal successivo
[...]
provvedimento del 05-02-2025, le cui ragioni devono intendersi richiamate in questa sede e che,
pagina 3 di 9 pertanto, non ha depositato la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio.
Sulla condotta processuale dell'Amministrazione, pare utile rammentare che è pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.
Conseguentemente, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa e non sull'opponente che li contesta.
Quest'ultimo deve invece dimostrare, qualora deduca specifici fatti incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sull'esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
In tal senso, l'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice dell'opposizione, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordini all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione.
In caso di mancato deposito di tali atti, l'autorità giudiziaria non può procedere alla verifica del corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte della P.A. e il provvedimento opposto non può essere convalidato (cfr. Cassazione civ., ordinanza n. 5263/2020).
Invero, tale omissione può essere colmata dalla documentazione allegata dall'opponente, secondo il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “Nei procedimenti di opposizione di cui agli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, l'eventuale contumacia della p.a. opposta non può ritenersi di ostacolo all'accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta di atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d'ufficio” (vedi Cass. n. 17696/2007).
Sulla base di tali elementi, l'assenza dei documenti relativi al procedimento amministrativo della P.A. non legittima di per sé l'accoglimento del ricorso in opposizione.
Quindi, sulla scorta della documentazione allegata dall'opponente, è possibile procedere all'esame, alla valutazione e alla decisione sulle domande formulate da come segue. Parte_1
● Sulla violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f) bis TULPS
Preme precisare che i fatti accertati dai funzionari verbalizzanti in sede di accesso non sono oggetto di contestazione e sono, pertanto, pacifici, in particolare il rinvenimento di n. 8 apparecchi rientranti nelle categorie di cui all'art. 110 TULPS installati nello specifico nella “Sala Giochi Zany s.r.l.” sita in
Gambolò (PV), alla via Lomellina n. 36B.
pagina 4 di 9 All'atto ispettivo era presente il sig. , qualificatosi come legale rappresentante della società Per_3
in un secondo momento, su richiesta del sig. , giungeva sul posto il sig. Parte_4 Per_3 [...]
legale rappresentante di M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., il quale riferiva agli ispettori di Per_1
aver ceduto l'attività a con atto notarile del 31-10-2019. Parte_4
Tutti gli apparecchi da gioco presenti risultavano intestati a Controparte_3
autorizzata ai sensi dell'art. 88 TULPS, mentre non risultava alcuna licenza in essere in capo a
[...]
come appreso dagli ispettori a seguito di contatti con la Questura di Pavia. Per precisione, Pt_4
risultava che avesse effettuato richiesta di subentro, ma che allo stato nessuna Parte_4
autorizzazione fosse stata rilasciata.
Dalla documentazione versata in atti dall'opponente (doc. n. 12) risulta che con atto notarile sottoscritto in data 31-10-2019 i sigg.ri e in qualità di amministratori di Persona_1 Persona_4
M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., abbia ceduto a , in qualità di amministratore unico di Per_2
l'azienda avente per oggetto la raccolta del gioco lecito. Parte_4
L'efficacia del contratto in questione risulta, però, sottoposta alla condizione sospensiva indicata nell'art. 8 e cioè all'avverarsi di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) rilascio a favore del cessionario delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 TULPS;
b) iscrizione del cessionario nell'elenco di cui al decreto del Direttore Generale di n. CP_4
2011/31858/Giochi/ADI.
In particolare, il citato art. 8 prevedeva espressamente che “Resta (…) inteso tra le parti che il presente contratto produrrà giuridicamente effetto e quindi determinerà automaticamente il trasferimento d'azienda dal cedente al cessionario soltanto a seguito dell'avveramento di tutte le predette condizioni sospensive, senza necessità di qualsivoglia altra condizione o manifestazione di volontà delle parti. Le citate condizioni sospensive dovranno tutte realizzarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con la conseguenza che in caso di mancato avveramento delle stesse entro il predetto termine il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto e comunque cessato”.
Pertanto, a termini di contratto, la cessione è rimasta sospesa dal 31-10-2019 sino all'avveramento delle condizioni e, comunque, non oltre i 180 giorni dalla sottoscrizione e cioè sino al 01-07-2020.
È pacifico che il cessionario non fosse in possesso delle autorizzazioni prescritte e Parte_4
contrattualizzate alla data del 03-07-2020, giorno dell'accesso ispettivo, e che, pertanto, il contratto di cessione fosse già risolto di diritto in forza dell'art. 8.
pagina 5 di 9 In forza del combinato disposto degli artt. 4 e 8 del contratto di cessione, l'azienda e la gestione dell'attività sono rimaste in capo alla cedente anche dopo la Controparte_3
sottoscrizione del contratto sino al subingresso della cessionaria indicato nella data di Parte_4
avveramento delle condizioni.
Quindi, in forza del contratto di cessione, al momento dell'accesso ispettivo avvenuto il 03-07-2020, era ancora titolare dell'azienda (i) per effetto della condizione Controparte_3
sospensiva apposta al contratto e, successivamente al 01-07-2020, (ii) per mancato avveramento delle condizioni sospensive entro il termine pattuito del 01-07-2020.
Senonché dal verbale di ispezione, emerge che la situazione di fatto era ben diversa da quanto risultante dalle intese contrattuali tra M.S.D. di JI ID & C. s.n.c. e atteso che al Parte_4
momento dell'ingresso degli ispettori nella sala giochi era presente il solo sig. , qualificatosi Per_2
come amministratore di che produceva il seguente timbro Parte_4
dal quale risulta evidente che la sede operativa della società era ubicata presso la sala giochi in questione, che era, di fatto, gestita da Parte_4
Ciò posto, giova rammentare che l'art. 110. Comma 9, lettera f-bis sanziona “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni (…)”.
Viene, dunque, sanzionata la condotta di chi mette a disposizione (“ne consente l'uso”) in luoghi pubblici o aperti al pubblico apparecchi per il gioco senza avere l'autorizzazione di P.S. di cui all'art. 88
TULPS, ai fini della verifica dei requisiti morali del richiedente e della situazione di ordine pubblico.
Nel caso di specie, è emerso che l'originario gestore M.S.D. di JI ID & C. s.n.c. era titolare di tutte le licenze autorizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività di raccolta del gioco con riferimento agli apparecchi indicati nel verbale ispettivo, mentre non lo era il gestore di fatto
[...]
Pt_4
Ritiene il Giudicante che la previsione contenuta nell'art. 110, comma 9, lettera f-bis debba intendersi pagina 6 di 9 nel senso che il gestore – nel caso di specie - deve verificare la conformità dell'esercizio Parte_1
con le prescritte autorizzazioni normative al momento dell'installazione degli apparecchi e non anche successivamente.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che nel caso di specie aveva provveduto ad installare Parte_1
n. 8 apparecchi da gioco nella sala giochi gestita da M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., titolare della licenza di cui all'art. 88 TULPS ed iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori, si deve ritenere che l'opponente non abbia commesso la violazione contestata, posto che lo svolgimento di attività di raccolta del gioco lecito svolta dal gestore di fatto dell'esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni è da imputare esclusivamente a quest'ultimo.
In ogni modo, quand'anche si volesse affermare che abbia commesso detta violazione, Parte_1
si deve comunque ritenere insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, posto che alcuna colpa può essere ascritta alla società opponente.
Al riguardo, va precisato che l'art. 3 L. n. 689/1981 richiede la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa colposa o dolosa;
è esclusa, dunque, sul piano normativo l'esistenza di una forma di responsabilità oggettiva sganciata dall'elemento psicologico dell'illecito.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte avuto modo di specificare che il requisito della colpa va presunto a carico di chi abbia commesso il fatto vietato, “riservando a costui l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. Civ., n. 664/2000; Cass. S.U. n. 10508/1995; Cass. n.
4927/1998).
Si tratta di una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempla come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso, con la conseguenza che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare la suddetta presunzione (cfr. Cass. civ. n. 19242/2006; Cass. civ. n. 7143/2001).
Ciò premesso, si osserva che gli elementi forniti dall'opponente a sostegno della propria allegata carenza di colpa appaiono sufficientemente probanti.
In particolare, ha allegato e provato che, al momento dell'installazione degli apparecchi Parte_1
da gioco, l'esercente era in possesso di tutte le licenze/autorizzazioni.
Orbene, tenuto conto del fatto che in epoca successiva all'istallazione degli apparecchi la gestione dell'attività è stata trasferita, seppur di fatto, ad un nuovo/diverso soggetto privo delle necessarie licenze/autorizzazioni/iscrizioni, si deve ritenere che non potesse esserne a conoscenza Parte_1
pagina 7 di 9 in base all'ordinaria diligenza.
Alla luce di quanto esposto, non può essere imputata alla società opponente la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lettera f-bis TULPS.
● Sulla violazione dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010
L'Amministrazione ha sanzionato la società opponente anche per la violazione dell'art. 1, comma 82,
L. n. 220/2010 “consistita nell'aver intrattenuto rapporti contrattuali funzionali all'esercizio dell'attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533 dell'art. 1 della Legge 266/2005” (così nell'ordinanza avversata, che richiama l'atto di contestazione, doc. n. 1 di parte opponente).
Secondo la prospettazione dell'opponente, la sanzione in esame applicata a è Parte_1
illegittima perché presuppone la conclusione di un contratto tra il concessionario della rete telematica e l'esercente non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 533, L. n. 266/2005, mentre, nel caso di specie, quest'ultimo è regolarmente iscritto nel citato elenco.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Appare chiaro dalla lettera della legge che la sanzione sia prevista a carico del concessionario e delle altre parti contraenti che non siano iscritte nell'elenco stabilito dalla legge, solo qualora sia stato tra di loro stipulato un contratto, restando invece al di fuori dal campo di applicazione della norma l'ipotesi, quale quella in esame, in cui, l'esercente – – stia svolgendo attività di raccolta del Parte_4
gioco mediante gli apparecchi da divertimento/intrattenimento indicati nel verbale in assoluta mancanza di contratto.
Del resto, è sufficiente esaminare la contestazione formalizzata nell'ordinanza ingiunzione sopra richiamata per rendersi conto di come la stessa si appalesi incongrua rispetto alla norma evocata, atteso che la sanzione di euro 10.000,00 a carico del concessionario (e delle altre parti contraenti) è prevista solo in presenza di rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell'apposito elenco.
Non è questo il caso di specie in cui il concessionario ha concluso nel 2017 il contratto con esercente iscritto nell'elenco – cioè – al Controparte_3 Controparte_3
quale è poi subentrato, di fatto, un altro soggetto non iscritto – di tale ultima circostanza e Parte_4
cioè il subentro, come già argomentato in precedenza, ben avrebbe potuto restare all'oscuro il concessionario, anche usando l'ordinaria diligenza.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza di ingiunzione annullata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della parte pagina 8 di 9 opponente e a carico della parte resistente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra , in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante di e, per l'effetto, revoca/annulla l'ordinanza ingiunzione n. 69628 Pt_1 Parte_1
emessa dall' per la Lombardia, sede di CP_1 Controparte_1 Controparte_2
Milano in data 22-07-2024 e notificata in data 30-07-2024;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti e contributo unificato e marca ex dpr m. 115/2002.
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33000/2024 promossa da:
- (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Domenicali, elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliato in Prato, alla via Fra' Bartolomeo n. 38B, presso il difensore ricorrente/opponente contro
- C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2
resistente
CONCLUSIONI
Parte opponente ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 23-09-2024 la sig.ra , in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante di proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 69628 Parte_1
emessa dall' per la Lombardia, sede di Controparte_1 Controparte_2
Milano in data 22-07-2024 e notificata in data 30-07-2024, che applicava la sanzione di euro
22.000,00 per la violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f bis, relativamente a n. 8 Parte_3
apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) non muniti della prescritta autorizzazione Pt_3
rilasciata dall'autorità di P.S., nonché per la violazione dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010 per aver intrattenuto rapporti contrattuali funzionali all'esercizio dell'attività di gioco con soggetti diversi da pagina 1 di 9 quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 1, comma 533, L. 266/2005.
Parte ricorrente chiedeva di (i) sollevare questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 82,
L. n. 220/2010, attesa la sproporzione della sanzione prevista rispetto all'interesse pubblico tutelato,
(ii) di annullare il provvedimento avversato e (iii) in via subordinata, di ridurre la sanzione applicata, deducendo quanto segue:
- la ricorrente svolge attività di gestione del gioco lecito ed è debitamente iscritta al n.
IS6700043003M dell'elenco istituito ai sensi dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010, tenuto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- nel corso del 2016 ha fornito e installato presso il pubblico esercizio ubicato nel Parte_1
Comune di Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/b, condotto e gestito dal signor , quale Persona_1
amministratore di M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., n. 8 apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) TULPS;
- il rapporto contrattuale si è svolto in conformità alle disposizioni normative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia di gioco;
- a seguito dell'ispezione effettuata in data 03-07-2020 dai Carabinieri di Gambolò presso il pubblico esercizio ubicato in Gambolò (PV), via Lomellina n. 36/B, gli agenti constatavano la presenza non già del sig. , ma di un diverso soggetto cioè il sig. , legale rappresentante di Persona_1 Per_2 [...]
non in possesso di alcuna licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta del gioco e non iscritto Pt_4
nell'elenco dei terzi raccoglitori tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- la società ricorrente presentava alla P.A. scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981, le cui istanze non venivano accolte;
- l'ordinanza avversata è illegittima per difetto dell'elemento soggettivo e oggettivo dell'illecito contestato in capo alla ricorrente;
- nell'applicare la sanzione la P.A. non ha considerato gli elementi di cui all'art. 11 L. n. 689/1981, tanto che deve essere ridotta perché eccessiva e proporzionata.
Con decreto pronunciato in data 16-10-2024 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 31-01-2025.
All'udienza del 31-01-2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il Giudice, rilevata la regolarità della notifica del ricorso e del decreto giudiziale alla parte resistente, dichiarava la contumacia dell e, ritenuta la causa già documentalmente Controparte_1
istruita, la tratteneva per la decisione.
pagina 2 di 9 In data 04-02-2025 la parte resistente depositava istanza per la rimessione in termini, che veniva rigettata con provvedimento del 05-02-2025.
2. L'opposizione è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
2.1. Va innanzitutto richiamata la normativa che si assume violata:
- l'art. 110, comma 9, lettera f) bis T.U.L.P.S. prevede che “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a
15.000 euro per ciascun apparecchio”.
- l'art. 86 TULPS prevede che “non possono esercitarsi, senza licenza del questore, alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti di bagni, ovvero locali di stallaggio e simili.
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo
110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l'attività di produzione o di importazione;
b) per
l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”;
- l'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010 stabilisce, per la parte che qui rileva, che “I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533. In caso di violazione del divieto è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000 da parte di ciascun contraente e il rapporto contrattuale è risolto di diritto. La terza reiterazione, anche non consecutiva, della medesima violazione nell'arco di un biennio determina la revoca della concessione per la gestione della rete telematica".
2.2. Ciò posto, l'opponente non ha contestato il fatto materiale accertato, ma ha eccepito la carenza dell'elemento oggettivo e soggettivo della fattispecie prevista dall'art. 110, comma 9, lettera f-bis,
TULPS.
E' preliminarmente opportuno valutare la condotta processuale dell Controparte_1
che è stata dichiarata contumace con ordinanza del 04-02-2025, confermata dal successivo
[...]
provvedimento del 05-02-2025, le cui ragioni devono intendersi richiamate in questa sede e che,
pagina 3 di 9 pertanto, non ha depositato la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio.
Sulla condotta processuale dell'Amministrazione, pare utile rammentare che è pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. 2697 c.c.
Conseguentemente, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della pretesa e non sull'opponente che li contesta.
Quest'ultimo deve invece dimostrare, qualora deduca specifici fatti incidenti sulla regolarità formale del procedimento o sull'esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione.
In tal senso, l'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 prevede che il giudice dell'opposizione, con il decreto di fissazione dell'udienza, ordini all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria la copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione o notificazione della violazione.
In caso di mancato deposito di tali atti, l'autorità giudiziaria non può procedere alla verifica del corretto esercizio del potere sanzionatorio da parte della P.A. e il provvedimento opposto non può essere convalidato (cfr. Cassazione civ., ordinanza n. 5263/2020).
Invero, tale omissione può essere colmata dalla documentazione allegata dall'opponente, secondo il condivisibile principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale “Nei procedimenti di opposizione di cui agli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, l'eventuale contumacia della p.a. opposta non può ritenersi di ostacolo all'accertamento, da parte del giudice, della fondatezza della pretesa sanzionatoria, sulla scorta di atti e documenti acquisiti e delle prove integrative comunque espletate, anche d'ufficio” (vedi Cass. n. 17696/2007).
Sulla base di tali elementi, l'assenza dei documenti relativi al procedimento amministrativo della P.A. non legittima di per sé l'accoglimento del ricorso in opposizione.
Quindi, sulla scorta della documentazione allegata dall'opponente, è possibile procedere all'esame, alla valutazione e alla decisione sulle domande formulate da come segue. Parte_1
● Sulla violazione dell'art. 110, comma 9, lettera f) bis TULPS
Preme precisare che i fatti accertati dai funzionari verbalizzanti in sede di accesso non sono oggetto di contestazione e sono, pertanto, pacifici, in particolare il rinvenimento di n. 8 apparecchi rientranti nelle categorie di cui all'art. 110 TULPS installati nello specifico nella “Sala Giochi Zany s.r.l.” sita in
Gambolò (PV), alla via Lomellina n. 36B.
pagina 4 di 9 All'atto ispettivo era presente il sig. , qualificatosi come legale rappresentante della società Per_3
in un secondo momento, su richiesta del sig. , giungeva sul posto il sig. Parte_4 Per_3 [...]
legale rappresentante di M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., il quale riferiva agli ispettori di Per_1
aver ceduto l'attività a con atto notarile del 31-10-2019. Parte_4
Tutti gli apparecchi da gioco presenti risultavano intestati a Controparte_3
autorizzata ai sensi dell'art. 88 TULPS, mentre non risultava alcuna licenza in essere in capo a
[...]
come appreso dagli ispettori a seguito di contatti con la Questura di Pavia. Per precisione, Pt_4
risultava che avesse effettuato richiesta di subentro, ma che allo stato nessuna Parte_4
autorizzazione fosse stata rilasciata.
Dalla documentazione versata in atti dall'opponente (doc. n. 12) risulta che con atto notarile sottoscritto in data 31-10-2019 i sigg.ri e in qualità di amministratori di Persona_1 Persona_4
M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., abbia ceduto a , in qualità di amministratore unico di Per_2
l'azienda avente per oggetto la raccolta del gioco lecito. Parte_4
L'efficacia del contratto in questione risulta, però, sottoposta alla condizione sospensiva indicata nell'art. 8 e cioè all'avverarsi di ciascuna delle seguenti condizioni:
a) rilascio a favore del cessionario delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 TULPS;
b) iscrizione del cessionario nell'elenco di cui al decreto del Direttore Generale di n. CP_4
2011/31858/Giochi/ADI.
In particolare, il citato art. 8 prevedeva espressamente che “Resta (…) inteso tra le parti che il presente contratto produrrà giuridicamente effetto e quindi determinerà automaticamente il trasferimento d'azienda dal cedente al cessionario soltanto a seguito dell'avveramento di tutte le predette condizioni sospensive, senza necessità di qualsivoglia altra condizione o manifestazione di volontà delle parti. Le citate condizioni sospensive dovranno tutte realizzarsi entro 180 (centottanta) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con la conseguenza che in caso di mancato avveramento delle stesse entro il predetto termine il presente contratto s'intenderà automaticamente risolto e comunque cessato”.
Pertanto, a termini di contratto, la cessione è rimasta sospesa dal 31-10-2019 sino all'avveramento delle condizioni e, comunque, non oltre i 180 giorni dalla sottoscrizione e cioè sino al 01-07-2020.
È pacifico che il cessionario non fosse in possesso delle autorizzazioni prescritte e Parte_4
contrattualizzate alla data del 03-07-2020, giorno dell'accesso ispettivo, e che, pertanto, il contratto di cessione fosse già risolto di diritto in forza dell'art. 8.
pagina 5 di 9 In forza del combinato disposto degli artt. 4 e 8 del contratto di cessione, l'azienda e la gestione dell'attività sono rimaste in capo alla cedente anche dopo la Controparte_3
sottoscrizione del contratto sino al subingresso della cessionaria indicato nella data di Parte_4
avveramento delle condizioni.
Quindi, in forza del contratto di cessione, al momento dell'accesso ispettivo avvenuto il 03-07-2020, era ancora titolare dell'azienda (i) per effetto della condizione Controparte_3
sospensiva apposta al contratto e, successivamente al 01-07-2020, (ii) per mancato avveramento delle condizioni sospensive entro il termine pattuito del 01-07-2020.
Senonché dal verbale di ispezione, emerge che la situazione di fatto era ben diversa da quanto risultante dalle intese contrattuali tra M.S.D. di JI ID & C. s.n.c. e atteso che al Parte_4
momento dell'ingresso degli ispettori nella sala giochi era presente il solo sig. , qualificatosi Per_2
come amministratore di che produceva il seguente timbro Parte_4
dal quale risulta evidente che la sede operativa della società era ubicata presso la sala giochi in questione, che era, di fatto, gestita da Parte_4
Ciò posto, giova rammentare che l'art. 110. Comma 9, lettera f-bis sanziona “chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni (…)”.
Viene, dunque, sanzionata la condotta di chi mette a disposizione (“ne consente l'uso”) in luoghi pubblici o aperti al pubblico apparecchi per il gioco senza avere l'autorizzazione di P.S. di cui all'art. 88
TULPS, ai fini della verifica dei requisiti morali del richiedente e della situazione di ordine pubblico.
Nel caso di specie, è emerso che l'originario gestore M.S.D. di JI ID & C. s.n.c. era titolare di tutte le licenze autorizzative necessarie per lo svolgimento dell'attività di raccolta del gioco con riferimento agli apparecchi indicati nel verbale ispettivo, mentre non lo era il gestore di fatto
[...]
Pt_4
Ritiene il Giudicante che la previsione contenuta nell'art. 110, comma 9, lettera f-bis debba intendersi pagina 6 di 9 nel senso che il gestore – nel caso di specie - deve verificare la conformità dell'esercizio Parte_1
con le prescritte autorizzazioni normative al momento dell'installazione degli apparecchi e non anche successivamente.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che nel caso di specie aveva provveduto ad installare Parte_1
n. 8 apparecchi da gioco nella sala giochi gestita da M.S.D. di JI ID & C. s.n.c., titolare della licenza di cui all'art. 88 TULPS ed iscritto nell'elenco dei terzi raccoglitori, si deve ritenere che l'opponente non abbia commesso la violazione contestata, posto che lo svolgimento di attività di raccolta del gioco lecito svolta dal gestore di fatto dell'esercizio in assenza delle prescritte autorizzazioni è da imputare esclusivamente a quest'ultimo.
In ogni modo, quand'anche si volesse affermare che abbia commesso detta violazione, Parte_1
si deve comunque ritenere insussistente l'elemento soggettivo dell'illecito, posto che alcuna colpa può essere ascritta alla società opponente.
Al riguardo, va precisato che l'art. 3 L. n. 689/1981 richiede la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa colposa o dolosa;
è esclusa, dunque, sul piano normativo l'esistenza di una forma di responsabilità oggettiva sganciata dall'elemento psicologico dell'illecito.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte avuto modo di specificare che il requisito della colpa va presunto a carico di chi abbia commesso il fatto vietato, “riservando a costui l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. Civ., n. 664/2000; Cass. S.U. n. 10508/1995; Cass. n.
4927/1998).
Si tratta di una presunzione iuris tantum di colpa in chi ponga in essere o manchi di impedire un fatto vietato e rivesta una delle qualità che la legge espressamente contempla come costitutive dell'obbligo di tenere un comportamento diverso, con la conseguenza che è legittima l'irrogazione della sanzione in assenza di deduzioni, da parte dell'opponente, atte a superare la suddetta presunzione (cfr. Cass. civ. n. 19242/2006; Cass. civ. n. 7143/2001).
Ciò premesso, si osserva che gli elementi forniti dall'opponente a sostegno della propria allegata carenza di colpa appaiono sufficientemente probanti.
In particolare, ha allegato e provato che, al momento dell'installazione degli apparecchi Parte_1
da gioco, l'esercente era in possesso di tutte le licenze/autorizzazioni.
Orbene, tenuto conto del fatto che in epoca successiva all'istallazione degli apparecchi la gestione dell'attività è stata trasferita, seppur di fatto, ad un nuovo/diverso soggetto privo delle necessarie licenze/autorizzazioni/iscrizioni, si deve ritenere che non potesse esserne a conoscenza Parte_1
pagina 7 di 9 in base all'ordinaria diligenza.
Alla luce di quanto esposto, non può essere imputata alla società opponente la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lettera f-bis TULPS.
● Sulla violazione dell'art. 1, comma 82, L. n. 220/2010
L'Amministrazione ha sanzionato la società opponente anche per la violazione dell'art. 1, comma 82,
L. n. 220/2010 “consistita nell'aver intrattenuto rapporti contrattuali funzionali all'esercizio dell'attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 533 dell'art. 1 della Legge 266/2005” (così nell'ordinanza avversata, che richiama l'atto di contestazione, doc. n. 1 di parte opponente).
Secondo la prospettazione dell'opponente, la sanzione in esame applicata a è Parte_1
illegittima perché presuppone la conclusione di un contratto tra il concessionario della rete telematica e l'esercente non iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 533, L. n. 266/2005, mentre, nel caso di specie, quest'ultimo è regolarmente iscritto nel citato elenco.
La doglianza è fondata e merita accoglimento.
Appare chiaro dalla lettera della legge che la sanzione sia prevista a carico del concessionario e delle altre parti contraenti che non siano iscritte nell'elenco stabilito dalla legge, solo qualora sia stato tra di loro stipulato un contratto, restando invece al di fuori dal campo di applicazione della norma l'ipotesi, quale quella in esame, in cui, l'esercente – – stia svolgendo attività di raccolta del Parte_4
gioco mediante gli apparecchi da divertimento/intrattenimento indicati nel verbale in assoluta mancanza di contratto.
Del resto, è sufficiente esaminare la contestazione formalizzata nell'ordinanza ingiunzione sopra richiamata per rendersi conto di come la stessa si appalesi incongrua rispetto alla norma evocata, atteso che la sanzione di euro 10.000,00 a carico del concessionario (e delle altre parti contraenti) è prevista solo in presenza di rapporti contrattuali con soggetti non iscritti nell'apposito elenco.
Non è questo il caso di specie in cui il concessionario ha concluso nel 2017 il contratto con esercente iscritto nell'elenco – cioè – al Controparte_3 Controparte_3
quale è poi subentrato, di fatto, un altro soggetto non iscritto – di tale ultima circostanza e Parte_4
cioè il subentro, come già argomentato in precedenza, ben avrebbe potuto restare all'oscuro il concessionario, anche usando l'ordinaria diligenza.
In conclusione, l'opposizione deve essere accolta e l'ordinanza di ingiunzione annullata.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano in favore della parte pagina 8 di 9 opponente e a carico della parte resistente nella misura direttamente determinata in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate, con riferimento ai valori medi del D.M. n. 55/2014 e con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione proposta dalla sig.ra , in proprio e quale legale Parte_2
rappresentante di e, per l'effetto, revoca/annulla l'ordinanza ingiunzione n. 69628 Pt_1 Parte_1
emessa dall' per la Lombardia, sede di CP_1 Controparte_1 Controparte_2
Milano in data 22-07-2024 e notificata in data 30-07-2024;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.397,00, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti e contributo unificato e marca ex dpr m. 115/2002.
Milano, 13 marzo 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
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