Sentenza 9 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/07/2003, n. 10775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10775 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 0775 / 03 PRESTAZIONI PROFESSIONALI FORENSI E VERIFICA DEI CREDITI FALLIMENTARE Composta dagli Ill i Sigri Magistrati R.G.N. 21942/00 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 26260 Cron. Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere 2859 Dott. Walter CELENTANO - Consigliere Rep. Ud. 05/02/2003 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OP NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. PENTIMALLI 38, presso l'avvocato ENRICO FALCOLINI, rappresentato e difeso da se medesimo unitamente all'avvocato ENRICO FALCOLINI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente contro in FALLIMENTO ASTROTEX SRL, in persona del Curatore k i l fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso l'avvocato TOMMASO 2003 MANFEROCE, che lo rappresenta e difende, giusta procura 288 a margine del controricorso;
1 controricorrente avverso la sentenza n. 1477/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 06/06/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2003 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato FALCOLINI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato MANFEROCE, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto 15.6.1994 1'avv. OL Vincenzo propose opposizione ai sensi dell'art. 98 L.F. avversO la esclusione dallo stato passivo del fallimento della so- cietà Astrotex s.r.l. del proprio credito vantato in ragione di L. 22.995.912, per prestazioni professionali svolte in favore della fallita. Il curatore resistette alla opposizione in forza di quanto documentato in sede di verifica ordinaria dei crediti, essendo risultati versamenti pregressi per L. - 1993, che l'opponente ave- 17.647.058 negli anni 1991 va imputato a vicende estranee al rapporto professiona- 2 le, senza suffragarle da prova adeguata. Con sentenza 25.6.1998 il tribunale respinse la op- posizione. La sentenza, impugnata dal OL, fu dalla Corte di Appello di Milano confermata con decisione 17.5.2000. Ha ritenuto la corte territoriale che, a fronte della deduzione di avere svolto attività professionale per diffide stragiudiziali di pagamento a debitori del- la fallita, per un precetto e per un pignoramento mobi- liare, nonché per un giudizio contenzioso promosso da tal AR Aldo, la prova offerta aveva riguardato so- lo quest'ultima attività, in ordine alla quale la cura- tela aveva provato una serie di pagamenti, contraria- mente all'assunto di controparte che nessun pagamento avesse ricevuto. E poiché quest'ultima nulla aveva provato in merito alle supposte altre ragioni di credito, né le sue istanze di prova per testi, per la loro genericità, erano ammissibili, il compenso maturato non poteva che essere riferito al giudizio contenzioso e all'invio di हु alcune lettere di diffida a debitori morosi e ben pote- va liquidarsi con valutazione di congruità, come era avvenuto, nel rispetto dei parametri minimi tariffari, in mancanza di parcelle che avessero consentito una 3 analitica verifica delle voci considerate, in quanto interessate dall'attività svolta. Propone ricorso per cassazione l'avv. OL con tre motivi;
resiste con controricorso il curatore del fallimento. Entrambi hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione al punto della decisione che ha ritenuto non provata l'attività svolta, malgrado la documentazione prodotta, sin dalla istanza di ammissione al passivo e contesta l'assunto della sentenza impugnata di avere egli negato di avere mai ricevuto compensi 0 acconti, essendosi piuttosto limitato a dichiarare di non avere nulla percepito in riferimento alle prestazioni, per le quali aveva chiesto l'ammissione al passivo. Con il secondo contesta l'affermazione della impu- gnata sentenza e per tale verso denunzia la violazio- ne degli artt. 99 e 115 c.p.C. secondo cui avrebbe lify dovuto il creditore provare il titolo degli acconti ri- cevuti, posto che, invece, incombeva al fallimento pro- vare di averli versati con una specifica imputazione. Rileva, con il terzo, e pertanto lamenta la viola- zione degli artt. 94 e 99 L.F.; 2697 c.c., 99, 115, 116 e 215 c.p.c., assumendo di avere prodotto progetti di 4 parcella per altre attività professionali, sicché la prova per testi dedotta risultava ammissibile, riguar- dando attività di consulenza continuativa, afferente il rapporto tra società e soci;
la gestione societaria e la ricezione di compensi da parte della società. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è infondato e va respinto. La sentenza impugnata, nel confermare quella di primo grado, ha rilevato che, a fronte delle prestazio- ni professionali dedotte, la prova documentale offerta aveva riguardato solo alcune, per le quali la curatela fallimentare, in sede di verificazione dei crediti , aveva opposto versamenti estintivi della pretesa;
ha altresì rilevato che l'avv. OL aveva negato di avere mai riscosso compensi o acconti, essendo quei pa- gamenti satisfattivi, sicchè restava a suo carico l'onere di provare altre ragioni di credito, rinvenien- ti da prestazioni professionali diverse da quelle de- dotte. Ha poi considerato inammissibili i mezzi istruttori dedotti a tal fine, а causa della loro genericità; ed ha infine concluso che nessun'altra ragione di imputa- zione possono avere le somme percepite, che quella del- le fatture emesse, а sua vota riferibile alla attività difensiva prestata. 5 Con le censure proposte il ricorrente contesta la affermazione che sia mancata la prova del credito per le prestazioni diverse da quelle poste a fondamento della domanda;
nega che sia il creditore a dover prova- re il titolo degli acconti ricevuti;
afferma di avere prodotto progetti di parcelle, contrariamente a quanto dalla corte di merito ritenuto, così provando che l'organo amministrativo della società fallita gli aveva affidato negli anni 1991 1993 l'incarico di assisten- e con su lenza afferente la gestione della società e za i rapporti tra essa ed i soci;
e per tale verso denun- zia la violazione quanto ai primi motivi degli artt. 115 e 116 c.p.c., per supposta violazione delle regole sull'esame della prova e, quanto al terzo, delle stesse norme, oltrechè di quelle sul riconoscimento 94 edelle scritture prodotte in giudizio e degli artt. 99 I.F., che afferiscono alla verifica dei crediti fal- limentare, anche nella fase della opposizione allo sta- to passivo. La doglianza che la intera censura propone è in so- stanza riferita alla circostanza, dalla corte territo- riale ritenuta, che fosse mancata la prova delle pre- stazioni professionali diverse da quelle poste a fonda- mento della domanda di ammissione al passivo, e sul -punto si appalesa inammissibile quanto apodittico 6 l'assunto che la documentazione allegata alla istanza del creditore avrebbe invece provato il contrario, esso concernendo valutazioni di fatto, delle quali il ricor- rente ha oltretutto mancato di denunziare vizi di moti- vazione, e risultando del tutto privo delle ragioni giustificatrici della critica mossa alla sentenza impu- gnata. Ove poi si consideri la tesi che dovesse essere la curatela fallimentare a provare che le somme versate riguardavano la pretesa di credito azionata e non al- tre, meno ancora condivisibile risulta la doglianza, essa confliggendo con l'elementare regola che la prova del fatto costitutivo della domanda grava sull'attore e che dunque avrebbe dovuto il ricorrente dimostrare di avere svolto altre specifiche prestazioni professionali e le ragioni per le quali la loro imputazione, secondo quanto disposto dall'art. 1193 c.c., aveva lasciato in- soddisfatte le prestazioni fatte valere in giudizio. ибу Quanto, infine, alla prova testimoniale dedotta e non ammessa perché generica, la censura, sostenuta dal- la deduzione dei capitoli di prova, offre conferma al provvedimento reiettivo, essendo priva di qualunque specifica circostanza utile alla identificazione nel tempo, nella quantità e nel contenuto, delle prestazio- ni Wgenericamente ricondotte a continue consulenze.... 7 numerosi convegni.... attività giudiziale e stragiudizia- le meglio descritta nei progetti di parcella", e ampia- mente giustifica la ragione della decisione secondo cui "i mezzi di prova in sostanza si risolvono in una sor- ta di tautologia", non consentendo di " ricostruire in termini fattuali specifici e concludenti le concrete modalità di quant'altre diverse attività professionali assumonsi prestate". Né giova che siano stati esibiti "progetti di par- cella", essi non equivalendo a prova delle prestazioni né risultando utili alla loro esplicitazione, ma sem- plicemente supponendone la esistenza comprovata., amme- nocchè in ciascuno di essi non fosse risultata analiti- camente indicata ogni prestazione, nel tempo e nel con- tenuto, che il ricorrente, per il principio di autosuf- ficienza del mezzo di gravame, avrebbe dovuto espressa- mente segnalare e circostanziare. Né la deduzione ulteriore che la società Astrotex avesse più volte accettato e riconosciuto Wy come dovute le somme esposte nei progetti di parcella ha maggior pregio, priva anch'essa, quanto le altre, del carattere di specificità con riguardo ai tempi e modi, che avrebbe consentito l'esercizio del contraddittorio, al di là di ogni questione sulla opponibilità al fallimen- to di un siffatto riconoscimento. 8 Il ricorso va dunque respinto;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.100, di cui 1.000 pe onorari e 100 per esborsi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- alle spese processuali in Euro 1.100, di cui 1000 te pe: onorari e 100 per esborsi, oltre alle spese genera- li come per legge. Roma 5.2.2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Rosario De Musis Donato Plenteda Mollyfunis IL CANCELLIERE Domein Harcalefeдо CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 9 LUG. 2003 il IL CANCEL1. 9