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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/06/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 320-1/2024
RE BBLICA ITALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina D'Aprile
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n.320-1/2024, avente ad oggetto la proposta di concordato minore ex artt. 74 e ss.
CCII, depositata nell'interesse di Parte_1 di Parte_1 "
socio accomandatario, e di CP_1 socia accomandante, rappresentati e difesi dal Prof. Avv.
Francesco Grieco, assistiti dal Prof. Dott. Francesco Campobasso, quale advisor;
Ricorrente
nei confronti di
Controparte_2 , CP_3 e massa dei creditori resistenti
Con ricorso del 31.7.2024 la Parte_1 Parte_1 in
,
proprio e quale socio accomandatario della società, e CP_1 socia accomandante, membri della stessa famiglia, premettendo:- di versare in situazione di sovraindebitamento, ex art.2, comma
1, lett. c) del D.lgs n. 14/2019 e succ. mod;
- di voler presentare un unico progetto di risoluzione della crisi, essendo conviventi e facenti parte di un nucleo familiare composto, oltre che dagli stessi ricorrenti, coniugati dal 5/7/2004 in regime di separazione dei beni, dalle loro due figlie [...]
Per_1 nata il [...], e Persona_2 nata il [...], tutti residenti nell'immobile in
,
NO alla via Madre Teresa di Calcutta, n. 32, oggetto di procedura esecutiva immobiliare n.
203/2022 R.G.E.I.; - di non avere fatto ricorso, nei pregressi cinque anni, ai procedimenti di cui al
Capo I della 1. n. 3/2012, né ai procedimenti di cui al Capo II del d.lgs. n. 14/2019, fatta eccezione per il ricorso ad altra procedura di concordato minore ex artt. 66 e 74 cc.ii. nel corso del 2023, rigettato per mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per l'approvazione del piano concordatario previste dall'art. 79 cc.ii.; - di trovarsi in stato di sovraindebitamento, provocato, a partire dal 2017,
per un verso, a causa delle due gravidanze e di una condizione patologica della figlia maggiore (cd.
pubertà precoce), la CP_1 non ha più potuto garantire alcuna collaborazione nel salone di bellezza in cui suo marito svolgeva l'attività di parrucchiere e di rivenditore al dettaglio di profumi e cosmetici;
per altro verso, in seguito, al furto della merce destinata alla rivendita commerciale subito dai coniugi ad inizio dicembre del 2018, con il conseguente danno da perdita del valore della stessa pari a circa
€30.000,00, evento non coperto da idonea assicurazione e, dunque, del consequenziale calo dei profitti;
di essere riuscita nel settembre del 2018 a reperire un'altra occupazione lavorativa presso
-
la Cooperativa S. Bernardo di NO con la mansione di assistente al trasporto scolastico, impiego per il quale percepisce una retribuzione mensile attualmente pari a circa €700,00/750,00 e, a partire dal 23/4/2024, di essere stata assunta con contratto part-time prima a tempo determinato, poi indeterminato, dalla Rigo s.r.l.s. di NO, che gestisce il bar all'interno del teatro Radar;
di essere proprietario dell'immobile sito in NO alla Via Madre Teresa di Calcutta, n. 32 lo Parte_1 adibita a residenza familiare e di un'autovettura di marca Daewoo, di valore di mercato pressoché
nullo, mentre la CP_1 di non essere titolare di alcunché, fatta eccezione per l'autovettura di marca
Hyundai, di seconda mano e di un motociclo di marca CP_4, sottoposto a fermo amministrativo da parte di Equitalia s.p.a.; di avere entrate familiari pari a circa €2.540,00, tenuto conto del reddito di impresa e dei redditi di lavoro dipendente;
di avere una esposizione debitoria valutata, singolarmente per lo Parte_1 in proprio e in qualità di legale rappresentante e socio accomandatario della و
pari ad pari ad €164.163,66, la CP_1 Parte_1
€56.603,97, in comune, invece, complessivamente pari ad €397.861,87, in proprio e quali soci della s.a.s. secondo il dettaglio contenuto nel prospetto seguente:
Situazione debitoria in comune Sigg.ri coniugi IA e OC (in proprio e in qualità di soci illimitatamente responsabili ex S.n.c.)
DEBITO N. CREDITORI NATURA DEL CREDITO DOMICILIO DIGITALE RESIDUO
Principio Spv Srl - Axis SP mutuo ipotecario di 1° 1 (credito BE BE e principiospv@legalmail.it
€ 119.678,96
Sammichele) Futura SPV Srl - BE AN mutuo ipotecario di 2° futura-2019@legalmail.it € 60.282,68 2 SP (ex BE BE e
Sammichele)
Profumeria Lady di DE profumerialady@pec.it € 55.166,44ipotecario di 3° 3 DA S.n.c.
Agenzia Nazionale per privilegio L. n. 46 del 1982, l'attrazione degli investimenti e invitalia@pec.intesasanpaolo.com € 40.450,48 art. 2 co. 2 lo sviluppo d'impresa s.p.a. (ex Invitalia)
Principio Spv Srl - Axis SP 5 (credito BE BE e principiospv@legalmail.it € 1.292,48 HI Sammichele)
Futura SPV Srl - BE AN
6 SP (ex Bcc BE e HI futura-2019@legalmail.it € 15.220,75
Sammichele)
AMCO Asset Management
7 Company s.p.a. (ex AN HI amco@pec.amco.it € 11.047,91 Apulia)
CRIO spv IV s.r.l. (già Ifis Npl
8 Investing s.p.a., già Compass HI ifisnplservicing@bancaifis.legalmail.it € 31.976,00 AN s.p.a.)
EL IA S.r.l. (già CO IA HI wellaitalia@legalmail.it € 5.469,24 Srl)
dircorp@pec.lorealitalia.com - 10 L'EA IA S.p.a. HI
€ 10.083.84 mariarosa.cantarella@pavia.pecavvocati.it
11 Selectivia S.p.a. HI amministrazione@pec.selectiva-spa.it
€ 47.193,09
Totale € 397.861,87
formulavano proposta di concordato minore cd. in continuità ex art. 74, co. I, cc.ii. con previsione
Ра e messa a disposizione dei creditori della della prosecuzione dell'attività imprenditoriale della complessiva somma di €133.045,32 secondo le seguenti modalità:
versamento dell'importo di €30.000,00 in unica soluzione da pagarsi sul conto della procedura entro 7 giorni dall'omologa del piano, grazie all'apporto di finanza esterna derivante dalla somma accantonata sul conto corrente di CP_5
pagamento di €850,00 per n. 125 mensilità e n. 1 rata di €618,88 (nello specifico, €650,00
Pt وfirmatari del piano, mensili versati dai ricorrenti ed €230,00 da parte dei genitori dello percettori di redditi da pensione CP_3), il tutto come da seguente proposta: NATURA DEL CLASSI CREDITORE CREDITO
O.C.C. della CCIAA di Bari - Prededuzione Dott. Riccardo Sgaramella
Advisor - Prof. Dott. Francesco Privilegio ex art.
Campobasso 2751 bis n. 2 c.c.
Privilegio ex art. Advisor - Avv. Francesco
2751 bis n. 2 c.c. Grieco
Custode e Delegato
Proc. Esec. Imm RGE Avv. Miriam L'Abbate
203/2022 Trib. Bari
Ctu Proc. Esec. RGE Arch. Tommaso Simone
203/2022 - Trib. Bari Veneziani
CLASSE I° Principio Spv Srl - Axis SP (ipotecario con mutuo ipotecario 1° (credito BE BE e garanzie prestate Sammichele) da terzi)
Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti privilegio L. n. 46 del CLASSE II° e lo sviluppo d'impresa s.p.a. 1982, art. 2 co. 2
(Invitalia) CLASSE III° Futura SPV Srl - BE AN (ipotecario con SP (ex BE BE e mutuo ipotecario 2° garanzie prestate Sammichele) da terzi)
Agenzia delle Entrate di Bari - CLASSE IV° Dir. Prov.le sig. IA (in proprio) Agenzia delle Entrate di Torino Privilegiato ex artt.
- Dir. Prov.le sig. IA (in CLASSE IV° 2749, 2752, 2753, proprio) 2754, 2758, 2778 n.
I.N.P.S. di Bari sig. IA (in 1-7-8-18-20
CLASSE IV° proprio) Agenzia Entrate Riscossione
CLASSE IV° sig. IA TI (in proprio) Agenzia delle Entrate di Bari - Privilegiato artt.
CLASSE IV° Dir. Prov.le (socio 2749, 2752, 2753, accomandatario) 2754, 2758, 2772, I.N.A.I.L. NO (socio
CLASSE IV° 2778 n. 4-7-8-18-19 accomandatario)
Agenzia Entrate-Riscossione CLASSE IV° (OC TT) Privilegiato artt. Agenzia delle Entrate di Bari - 2749, 2752, 2753, CLASSE IV° Dir. Prov.le (OC IA) 2754, 2778 n. 1-8-18-
I.N.P.S. di Bari (OC 20 CLASSE IV° TT)
CLASSE V° Profumeria Lady di DE DA S.n.c. Ipotecario 3°
Agenzia Entrate Riscossione CLASSE V° HI sig. IA TI (in proprio)
SOMMA
%
% DI DEBITO
RESIDUO SODDISFO PROPOSTA VOTO
€ 4.297,66 100% € 4.297,66
€ 14.591,20 100% € 14.591.2
€ 14.591,20 100% € 14.591,20
€ 2.892.45 100% € 2.892.455
€ 805,69 100% € 805,698
€ 119.678,96 20,43% 66% € 78.988,
€ 40.450,48 6,91% 30% € 12.135.1
€ 60.282,68 10,29% 1% € 602,835
€ 737,63 0,13% 2% € 14,75
€ 131,59 0,02% 2% € 2.63
€ 34.418,65 5.88% 2% € 688.37
€ 2.733,18 0,47% 2% € 54,66
€ 67.066,31 11,45% 2% € 1.341,33
€ 2.091,70 0,36% 2% € 41,83
€ 272,49 0,05% 2% € 5,45
€ 736,76 0,13% 2% € 14,74
€ 34.066,64 5,82% 2% € 681,333
€ 55.166,44 9,42% 1% € 551,662
€ 11.258,20 1,92% 1% € 112.58 Agenzia Entrate Riscossione CLASSE V° sig. IA TI (socio HI accomandatario) Agenzia delle Entrate di Bari -
CLASSE V° Dir. Prov.le sig. IA TI HI
(socio accomandatario)
I.N.A.I.L. NO IA CLASSE V° TI (socio HI accomandatario)
Agenzia Entrate-Riscossione CLASSE V° OC TT HI
Agenzia delle Entrate di Bari -
CLASSE V° Dir. Prov.le sig.ra OC HI IA
LA Fianncial Services
CLASSE V° IA S.p.a. (ex AN PSA HI IA s.p.a.)
Principio Spv Srl - Axis SP CLASSE V° (credito BE BE e HI Sammichele)
Futura SPV Srl - BE AN
SP (ex Bcc BE e HI CLASSE V°
Sammichele)
AMCO - Asset Management CLASSE V° HI Company s.p.a.
CRIO spv IV s.r.l. (già Ifis Npl CLASSE Vo Investing s.p.a., già Compass HI AN s.p.a.)
EL IA S.r.l. (già CO CLASSE V° HI IA Srl)
CLASSE V° L'EA IA S.p.a. HI
Selectivia S.p.a. CLASSE V° HI
CLASSE VI°
(ipotecario Principio Spv Srl - Axis SP Ipotecari degradati in (credito BE BE e degradato a chirografo per Sammichele) incapienza chirografario per incapienza) CLASSE VI°
Futura SPV Srl - BE AN Ipotecari degradati in (ipotecario SP (ex BE BE e chirografo per degradato a
Sammichele) chirografario per incapienza incapienza)
CLASSE VII° Agenzia Entrate + Ag. Entrate-
Riscossione +Inps Bari - sig. Privilegiati degradati (privilegiati IA TI (in proprio e in in chirografo per degradati a qualità di socio incapienza chirografario per accomandatario) incapienza)
€ 3.218,06 0.55% 1% € 32,18
€ 2.463,64 0,42% 1% € 24,64
€ 263,98 0,05% 1% € 2.64
€ 6.917,96 1,18% 1% € 69,18
€ 18,92 0,00% 1% € 0,19
€ 10.935,38 1,87% 1% € 109,35
€ 1.292,48 0,22% 1% € 12,92
€ 15.220,75 2.60% 1% € 152.21
€ 11.047,91 1,89% 1% €110,48
€ 31.976,00 5,46% 1% € 319,76
€ 5.469,24 0,93% 1% € 54,69
€ 10.083,84 1,72% 1% € 100,84 E
€ 47.193,09 8,06% 1% €471,93
€ 40.690,85 1% € 406,91
€ 59.679,85 1% € 596.803
€ 104.906,52 1% € 1.049.07 CLASSE VII°
(privilegiati Agenzia Entrate + Ag. Entrate- Privilegiati degradati Riscossione + Inps Bari - sig.ra
€ 34.374,37 1% € 343,749 in chirografo per degradati a chirografario per incapienza OC TT incapienza)
CLASSE VII° Agenzia Nazionale per Privilegiati degradati (privilegiati l'attrazione degli investimenti
€ 28.315,34 1% € 283.15 degradati a in chirografo per e lo sviluppo d'impresa s.p.a. chirografario per incapienza (Invitalia) incapienza)
CLASSE VII°
(privilegiati Privilegiati degradati degradati a Comune di NO in chirografo per
€ 10.344,88 1% €103.45 chirografario per incapienza incapienza)
Con decreto del 5.9.2024 è stata disposta l'integrazione del piano contenuto nel ricorso, adempimento che ha determinato l'apertura della procedura con decreto del 26.9.2024.
Nel termine di cui all'art. 78, co. II, cc.ii. sono pervenute contestazioni da parte dell' CP_3 e unitamente all'espressione del voto contrario alla proposta.dell' Controparte_2
Con relazione sui voti espressi del 4/11/2024, il Gestore della Crisi ha comunicato che:
• la percentuale di voto favorevole rispetto alla debitoria complessiva è dell' 8,40%;
. la percentuale di voto contrario rispetto alla debitoria complessiva è del 58,57%;
. la percentuale di voto non espresso rispetto alla debitoria complessiva è del 33,03%;
• il numero di classi su cui è stata raggiunta la maggioranza è di 3 su 10 (classe I°, II° e VII).
Nell'evidenziare come il voto degli Enti finanziari e Previdenziali, ovvero dell' Controparte_2 dell' CP_3 e dell' CP_6 pari al 27,98% dei crediti ammessi al voto (per complessivi €
168.337,73) sia determinante sia per il raggiungimento della maggioranza dei voti (si otterrebbe il
76,18%), sia quella delle classi (si raggiungerebbero 6 su 10) necessari all'omologazione del
Concordato minore tanto Il Gestore della Crisi che la parte ricorrente hanno chiesto l'omologazione ai sensi dell'art. 80, co. III, cc.ii. per effetto del riconoscimento del cram down.
***** Si evidenzia come il 23/1/2024, il Tribunale di Bari abbia rigettato la domanda di omologazione del concordato minore proposto con ricorso depositato in data 13.06.2023 ad opera dello stesso [...]
(socio accomandatario della societàPt_1 66
Parte_1
(socio accomandante della predetta società), anche in tal caso votata negativamente CP_1
dagli enti finanziari e previdenziali, escludendo l'operatività del cram down di cui all'art. 80, co. III,
cc.ii. sul presupposto della mancanza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria,
oltre che della carenza di fattibilità.
La fattispecie riproposta all'esame del Tribunale presenta i seguenti profili di novità:
viene messa a disposizione della massa dei creditori la somma di €136.868,88, di cui
€30.000,00 quale apporto di finanza esterna derivante dalla somma accantonata da CP_5
[...] €850,00 per n. 125 rate mensili e n. 1 rata di €618.88;
- la circostanza che la CP_1 risulta essere stata assunta, dal 23.4.2024, con contratto part-time prima a tempo determinato, poi, dal 15/7/2024 a tempo indeterminato dalla Rigo
s.r.l.s. di NO, impiego rispetto al quale le viene riconosciuta una retribuzione mensile di €770,00, sicché complessivamente risulta percettrice di un importo pari a circa €1.600,00,
a cui va aggiunta l'ulteriore somma di €946,00 quale quota pari al 50% del reddito di impresa.
Gli istanti reputano la nuova proposta migliorativa della precedente sia da un punto di vista economico, sia in relazione alla durata del piano che quanto alle garanzie prestate dai terzi.
La verifica di ammissibilità della instaurazione del procedimento può essere confermata, risultando allegati all'istanza i documenti di cui agli artt. 75 e 76 e risultando correttamente formulate le classi dei creditori.
Sul piano della fattibilità, il reddito complessivo del nucleo familiare risulta pari a circa €2.540,00,
dunque, ad un valore in grado di garantire, al contempo, il sostentamento dei bisogni della famiglia,
quantificabili nell'importo di €1.314,64 (così stimato avendo riguardo alla misura dell'assegno sociale per il 2024 pari ad €534,41x2,46, quest'ultimo quale coefficiente della scala di equivalenza
Isee) e la sostenibilità di una rata mensile funzionale al rispetto del piano di pagamenti di €620,00.
Sul piano della convenienza rispetto alla prospettiva liquidatoria, l'immobile di cui sono proprietari gli istanti (nello specifico, lo Parte_1 ), pur trovandosi a NO, località a vocazione turistica nella provincia di Bari, tuttavia, dista circa 2,5 km dal centro turistico, sicché non può asserirsi che quasi certamente risulterà appetibile sul mercato al primo tentativo di vendita, non apparendo, quindi,
irragionevole la prospettiva di un secondo ribasso del prezzo a base d'asta in misura del 25% fino a raggiungere la prospettata somma di €80.688,00.
Anche il surplus corrispondente alla differenza tra reddito medio mensile e spese che potrebbe essere messo a disposizione della procedura di liquidazione controllata corrisponderebbe all'importo di
€120,00 mensile per il triennio di durata legale (per un ammontare complessivo di €4.320,00),
dovendosi necessariamente considerare il verosimile canone di locazione mensile per circa €500,00.
Anche nella relazione conclusiva dell'OCC si esprime un giudizio positivo sulla convenienza della proposta. In particolare, si sottolinea come la somma messa a disposizione dagli istanti in favore del ceto creditorio pari a complessivi € € 136.932,33 sia certamente più conveniente rispetto a quella rinvenibile dall'alternativa liquidatoria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare che si attesterebbe ad un valore di circa € 81.000, somma con la quale troverebbero piena soddisfazione dapprima le spese prededucibili dell'O.C.C., quantificabili in almeno € 10.000,00, e successivamente il creditore ipotecario di 1° per circa il 59% del proprio credito. La proposta, invece, garantisce il migliore soddisfacimento del creditore di primo grado, in quanto viene a questi offerta una somma pari al 66% del credito pari ad €78.988,11, a cui andrà ad aggiungersi la somma offerta per la parte degradata a chirografo pari ad €406.91, dunque una complessiva somma di €79.395,02.
Quanto, invece, alle somme ricavabili dalla massa del patrimonio mobiliare pari ad €11.820,00 di cui
€4.320,00 rivenienti dai redditi accantonati per tre anni ed €7.500,00 dalla vendita delle merci e delle attrezzature del negozio, sarebbero soddisfatti solo in minima parte i creditori privilegiati che allo stato vantano un credito complessivo pari ad 193.261,43. Per vero, la somma destinata loro sarebbe assorbita quasi interamente da Controparte 7 titolare del privilegio di rango superiore a quello degli altri creditori concorrenti.
Di contro, sulla scorta della proposta in esame alternativa alla soluzione liquidatoria, per CP_7
si prevede una percentuale di soddisfacimento del 30% pari ad €12.135,14 (+€283,00 per la parte degradata) e per tutti gli altri creditori privilegiati ( Controparte_8 e Comune[...
CP_9 si prevede il 2% pari a complessivi 3.056,22 (+ 1.496,26 per la parte degradata). Per tutte le predette posizioni, si deve aggiungere un ulteriore percentuale dell'1% sulla parte degradata a chirografario pari a complessivi €1.779,26 (€283,00+ €1.496,26).
Rispetto alle contestazioni sollevate dai creditori dissenzienti, si riassumono anzitutto quelle formulate dall' CP_3:
1) la mancata accettazione della rilevante decurtazione della posta creditoria viene giustificata sulla scorta "dell'esigenza primaria di salvaguardia dell'equilibrio del sistema previdenziale e assistenziale pubblico attraverso l'integrale adempimento dell'obbligazione contributiva di finanziamento delle prestazioni pensionistiche”, argomento giuridicamente fondato sull'indisponibilità di siffatta pretesa pubblica, facente leva sul disposto dell'art. 2115,
comma 3, c.c., che dispone la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere l'obbligazione contributiva e, pertanto, qualsiasi tipo di accordo raggiunto tra le parti del rapporto di lavoro non può mai avere ad oggetto, né tantomeno modificare (anche riducendo), l'obbligazione contributiva prevista dalle norme di legge imperative applicabili al regime previdenziale obbligatorio di riferimento";
2) l'esistenza di ulteriori posizioni creditorie non ancora trasferite all'Agente della Riscossione
e precisamente l'importo di € 8.048,31 (di cui € 7.785,47 in privilegio ed € 263,22 in chirografo) nei confronti del sig. Parte_1 ed € 8.118,42 (di cui € 7.758,39 in privilegio ed € 360,03 in chirografo) nei confronti della sig.ra CP_1 3) in caso di liquidazione e di conseguente vendita degli immobili de quo l'CP_10 sarebbe soddisfatto subito dopo i creditori ipotecari atteso che i relativi crediti per contributi previdenziali e assicurativi obbligatori ex art. 2753 c.c. sono assistiti da privilegio generale mobiliare e ai sensi dell'art. 2776 c.c. hanno collocazione sussidiaria sugli immobili subito dopo i crediti ex art. 2751 e 2751 bis c.c., mentre nel piano concordatario è stato anteposto all' CP_10, nella classe II e con percentuale di soddisfazione pari al 30%, il credito pari ad €
40.450,48 dell' Parte_2
avente privilegio di natura mobiliare ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge
[...]
n. 4 del 1982;
4) la violazione dell'art. 74, comma 3, ccii., atteso che la proposta non indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, essendo assolutamente priva di un adeguato piano che consenta di salvaguardare il valore dell'impresa e i livelli occupazionali, in quanto finalizzata unicamente a ricevere una riduzione del versamento delle imposte dovute.
Orbene, come convincentemente motivato anche dal Gestore della Crisi nella relazione sul voto, ai suesposti rilievi può così replicarsi:
1) la tenuta del sistema previdenziale è un valore da controbilanciare, in forza dell'espressa previsione dell'art. 80, co. II, cc.ii. con l'interesse del debitore alla ristrutturazione del debito e il migliore soddisfacimento generale dei creditori;
2) rispetto alla maggiore pretesa creditoria vantata dall' CP_3 emerge una variazione in aumento di soli € 314,48 rispetto alla proposta esposta nel piano depositato;
per tale differenza i ricorrenti, per il tramite del proprio legale, si sono resi disponibili in caso di omologa a pagare in aggiunta a quanto previsto mediante una ulteriore rata di pari importo;
3) il privilegio speciale da restituzione di finanziamenti pubblici erogato da CP_7 ai sensi
della 1. 46/1982 risulta inquadrabile nell'ambito dei privilegi speciali mobiliari di cui all'art. 9 della 1. 123/1998, dunque, prevalente, rispetto al privilegio generale dell' CP_3 ex art. 2753
c.c., risultando posposto alle sole spese di giustizia e ai crediti di cui all'art. 2751 bis c.c.;
4) il requisito di cui all'art. 74, co. III, cc.ii., alla stregua delle modifiche apportate dal d.lgs. 13
settembre 2024, n. 136, deve essere interpretato in modo meno rigoroso non potendosi trarre conseguenze sfavorevoli alla parte ricorrente dalla omessa analitica specificazione dei tempi e delle modalità per superare la crisi di impresa, avendo il legislatore optato per una preferenza per la specificazione dei tempi e delle modalità di adempimento, atteso che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale costituisce il presupposto oggettivo dell'accesso allo strumento di regolazione della crisi d'impresa prescelto in concreto. Peraltro, deve considerarsi come l'aumento della redditività d'impresa a partire dal 2023, comprovato indirettamente dai proventi ricavati dai coniugi, comprova l'iniziale superamento del periodo di crisi da cui è scaturito il sovraindebitamento.
Controparte_2 si può osservare come nonCon riguardo, invece, alla posizione dell'
possano trarsi adeguati elementi probatori di convincimento in ordine alla preordinata inosservanza degli adempimenti fiscali in capo alla società con riguardo agli anni 2011- 2017,
atteso che, in base al conto economico e a quello fiscale riportato nel quadro RF (reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria) riferito al medesimo arco temporale, emerge la seguente condizione patrimoniale:
Utile/Perdita Reddito netto
Anno d'imposta d'esercizio dichiarato
(RF4/RF5) (RF52/RF63)
2011 24.414 € 10.847 €
2012 10.709 € 3.446 €
2013 11.132 € 11.769 €
2014 9.553 € 2.708 €
2015 4.290 € 8.526 €
2016 9.906 € 10.744 € Dall'esame della tabella emerge chiaramente una situazione reddituale non certo rosea, nella quale per ben tre anni si sono registrate perdite d'esercizio (2011, 2012 e 2017) e negli altri quattro anni l'utile non supera gli € 11.000 euro annui, ovvero pari a meno di € 1.000 al mese.
Anche le doglianze concernenti l'irrisorio valore dei beni mobili registrati non paiono persuasive,
non essendo ancorate a dati documentali di segno contrario alla stima emergente dagli atti di causa.
Tenuto conto, pertanto, dei chiarimenti forniti dal ricorrente, la proposta appare sostenibile e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria e va pertanto omologata, pur in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali, determinante ai fini del raggiungimento della percentuale prevista dall'art. 79, comma 1, CCII.
P.Q.M.
1) omologa la proposta di concordato minore, presentata da Parte_1
[...] di Parte_1 socio accomandatario, e di CP_1 socia accomandante con ricorso del 15.5.2023, come modificata il 3.8.2023;
2) dispone, a cura dell'OCC, la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito del Tribunale di
Bari, per estratto, con esclusione dei dati sensibili e riservati, inerenti la condizione dei ricorrenti e le ragioni del sovraindebitamento, avvalendosi della società Parte_3
3) dichiara chiusa la procedura.
Bari, 30.6.2025
Il Giudice
Valentina D'Aprile 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2017 20.810 € 6.078 €