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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1735/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/02/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con i proc. e dom. avv.ti Nadalin Loris e Del Bianco Mara
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 07/02/2009
in ERACLEA (VE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ERACLEA (VE), al n. 2, Parte 2, Serie A,
anno 2009;
preso atto che dall'unione sono nati i figli (27.06.2009) e Per_1
(22.10.2013) entrambi minorenni;
Per_2
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri e Parte_1 Pt_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 07/02/2009 in
[...]
ERACLEA (VE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ERACLEA (VE), al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 2009, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno, prestandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per i figli minorenni.
2. Dispone che la casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Rivignano Teor, via Carnello
1/a, di proprietà del padre del SI. e concessa in comodato Pt_1
gratuito a costui, sia assegnata al suddetto, posto che la SI.ra Pt_2 ha già rilasciato la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione sita in Rivignano, via Cavour 37/4 e prelevando i propri effetti personali, nonché quanto concordato con il SI. . Dà atto che la SI.ra Pt_1
ha già provveduto a richiedere il cambio di residenza. Pt_2
3. Dispone che i figli minori e siano affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritario tra i genitori e residenza anagrafica presso la casa familiare assegnata al padre.
4. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei minori. Prende atto che i genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di e , tenendo conto delle loro capacità, delle loro Per_1 Per_2
inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
5. Dispone che, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro dei genitori e delle specifiche eSIenze dei minori, fatto salvo ogni diverso accordo in base alle necessità del momento, nel corso della settimana e Per_1
stiano presso la residenza della madre, dal lunedì al mercoledì e Per_2
presso la residenza paterna, dal giovedì al sabato, e trascorrano i fine settimana dal sabato sera alla domenica sera in alternanza con ciascun genitore. Tenuto conto dell'età del figlio maggiore , prende atto Per_1 che le parti convengono che il suddetto abbia a spostarsi dall'una all'altra abitazione secondo le proprie eSIenze e volontà, previo avviso ai genitori che, per l'effetto, dovranno essere reciprocamente edotti degli spostamenti del figlio.
6. Dispone che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale, Natale e Santo
Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle eSIenze dei genitori.
7. Dispone che il SI. provveda alla corresponsione in favore Pt_1
della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento di e Pt_2 Per_1
di un assegno mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento) per Per_2
ciascun figlio e quindi pari a complessivi euro 1.000,00 (mille) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine.
8. il SI. gestirà le spese straordinarie afferenti i figli, che Pt_1
vengono poste integralmente a suo carico ed individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Osservatorio nazionale del diritto di famiglia, disponendo che, laddove la SI.ra abbia ad effettuare esborsi per Pt_2
dette spese, il SI. provvederà alla loro rifusione solamente se Pt_1
le stesse sono state previamente accordate tra i genitori, mediante scambio di comunicazione scritta (mail o messaggi telefonico).
9. Dà atto che il SI. beneficerà delle detrazioni fiscali inerenti Pt_1
alle spese sostenute per i minori al 100% e percepirà in via unica ed esclusiva l'assegno unico universale per i minori come attualmente praticato.
10. Prende atto che le parti dichiarano che il SI. ha corrisposto Pt_1 alla SI.ra l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) onde consentirle Pt_2 il reperimento e l'allestimento della nuova abitazione in Rivignano Teor;
dà atto che in relazione al suddetto importo il SI. dichiara ed Pt_1
attesta di rinunciare ad ogni pretesa di restituzione da parte della SI.ra
. Pt_2
11. I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12. Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni qui indicate, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
13. le spese legali relative al presente procedimento sono poste interamente a carico del SI. , come da accordi tra i coniugi. Pt_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERACLEA (VE), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 18/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 1735/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/02/2025 da
E Parte_1 Parte_2
entrambi con i proc. e dom. avv.ti Nadalin Loris e Del Bianco Mara
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 07/02/2009
in ERACLEA (VE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di ERACLEA (VE), al n. 2, Parte 2, Serie A,
anno 2009;
preso atto che dall'unione sono nati i figli (27.06.2009) e Per_1
(22.10.2013) entrambi minorenni;
Per_2
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli
minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei SI.ri e Parte_1 Pt_2
, il cui matrimonio è stato celebrato in data 07/02/2009 in
[...]
ERACLEA (VE), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ERACLEA (VE), al n. 2, Parte 2, Serie A, anno 2009, alle seguenti condizioni:
1. Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno, prestandosi fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per i figli minorenni.
2. Dispone che la casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Rivignano Teor, via Carnello
1/a, di proprietà del padre del SI. e concessa in comodato Pt_1
gratuito a costui, sia assegnata al suddetto, posto che la SI.ra Pt_2 ha già rilasciato la casa coniugale, trasferendosi presso l'abitazione sita in Rivignano, via Cavour 37/4 e prelevando i propri effetti personali, nonché quanto concordato con il SI. . Dà atto che la SI.ra Pt_1
ha già provveduto a richiedere il cambio di residenza. Pt_2
3. Dispone che i figli minori e siano affidati in modo Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento paritario tra i genitori e residenza anagrafica presso la casa familiare assegnata al padre.
4. I genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei minori. Prende atto che i genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di e , tenendo conto delle loro capacità, delle loro Per_1 Per_2
inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa.
5. Dispone che, in ragione dei rispettivi impegni di lavoro dei genitori e delle specifiche eSIenze dei minori, fatto salvo ogni diverso accordo in base alle necessità del momento, nel corso della settimana e Per_1
stiano presso la residenza della madre, dal lunedì al mercoledì e Per_2
presso la residenza paterna, dal giovedì al sabato, e trascorrano i fine settimana dal sabato sera alla domenica sera in alternanza con ciascun genitore. Tenuto conto dell'età del figlio maggiore , prende atto Per_1 che le parti convengono che il suddetto abbia a spostarsi dall'una all'altra abitazione secondo le proprie eSIenze e volontà, previo avviso ai genitori che, per l'effetto, dovranno essere reciprocamente edotti degli spostamenti del figlio.
6. Dispone che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale, Natale e Santo
Stefano, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle eSIenze dei genitori.
7. Dispone che il SI. provveda alla corresponsione in favore Pt_1
della SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento di e Pt_2 Per_1
di un assegno mensile pari ad euro 500,00 (cinquecento) per Per_2
ciascun figlio e quindi pari a complessivi euro 1.000,00 (mille) da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine.
8. il SI. gestirà le spese straordinarie afferenti i figli, che Pt_1
vengono poste integralmente a suo carico ed individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'Osservatorio nazionale del diritto di famiglia, disponendo che, laddove la SI.ra abbia ad effettuare esborsi per Pt_2
dette spese, il SI. provvederà alla loro rifusione solamente se Pt_1
le stesse sono state previamente accordate tra i genitori, mediante scambio di comunicazione scritta (mail o messaggi telefonico).
9. Dà atto che il SI. beneficerà delle detrazioni fiscali inerenti Pt_1
alle spese sostenute per i minori al 100% e percepirà in via unica ed esclusiva l'assegno unico universale per i minori come attualmente praticato.
10. Prende atto che le parti dichiarano che il SI. ha corrisposto Pt_1 alla SI.ra l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) onde consentirle Pt_2 il reperimento e l'allestimento della nuova abitazione in Rivignano Teor;
dà atto che in relazione al suddetto importo il SI. dichiara ed Pt_1
attesta di rinunciare ad ogni pretesa di restituzione da parte della SI.ra
. Pt_2
11. I coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12. Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni qui indicate, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
13. le spese legali relative al presente procedimento sono poste interamente a carico del SI. , come da accordi tra i coniugi. Pt_1
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ERACLEA (VE), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie A, del
Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2009.
Udine, li 18/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini