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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 926-1/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 926-1/24 P.U., su ricorso depositato il 13/06/24 da
DE CA CE, CF [...], rappresentato e difeso dall'avv. Norberto Ventolini, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della CILSE ITALIA in persona dell'avv. Romolo Fondi,
avente oggetto: liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli articoli 268 e seguenti del D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 4, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
1.
Il sig. DE CA con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della CILSE ITALIA, ha chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.
L'OCC, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha nominato l'avv. Romolo Fondi, che ha accettato, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi.
Il sig. DE CA, con l'assistenza dell'OCC, ha quindi depositato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi degli articoli 268 e ss. CCII, deducendo a tal fine:
di non essere soggetto a procedura concorsuali perché non avente la qualifica di imprenditore e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento determinata dalla separazione dal coniuge e dalla impossibilità a fare fronte ai finanziamenti contratti nel tempo;
che la complessiva esposizione debitoria ammonta ad €433.582,22, di cui in chirografo € 104.597,74, in privilegio speciale € 21.251,49, in privilegio ipotecario € 328.984,48;
di non avere beneficiato in precedenza dell'esdebitazione e di non avere subito condanne relative ai reati e i delitti di cui all'articolo 280 C.C.I.I. 2.
L'attivo disponibile è costituito dal reddito di lavoro del ricorrente, pari a circa € 2.123,02 per la durata della procedura (anni 3) e dal valore di liquidazione degli immobili di proprietà, abitazione e posto auto
(relativamente quota di titolarità del ricorrente, pari al 50%), stimato in euro 184.338,00.
L'OCC ha redatto la relazione particolareggiata allegata al ricorso ed ha espresso valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e della connessa situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente.
3.
Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente:
sussiste in ragione del luogo di residenza dell'instante la competenza di questo tribunale ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII;
dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta che il ricorrente abbia dato in precedenza avvio a procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;
il ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, risulta aver esaustivamente e realisticamente illustrato la propria situazione reddituale patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria a suo onere,
l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII costituente presupposto per l'apertura della liquidazione controllata.
La determinazione dell'importo mensile del reddito sottratto alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare del ricorrente si deve rimettere a successiva determinazione del giudice delegato designato.
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. DE CA CE;
-nomina giudice delegato il dott. Vittorio Carlomagno;
-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Romolo Fondi ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;
-ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3
CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.01.25.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Vittorio Carlomagno dott. Stefano Cardinali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE
Il tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Stefano Cardinali Presidente
dott. Vittorio Carlomagno Giudice rel.
dott. Claudio Tedeschi Giudice
ha pronunciato la seguente sentenza
nel procedimento iscritto al n. 926-1/24 P.U., su ricorso depositato il 13/06/24 da
DE CA CE, CF [...], rappresentato e difeso dall'avv. Norberto Ventolini, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione della CILSE ITALIA in persona dell'avv. Romolo Fondi,
avente oggetto: liquidazione controllata del patrimonio ai sensi degli articoli 268 e seguenti del D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 4, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
1.
Il sig. DE CA con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della CILSE ITALIA, ha chiesto la nomina di un professionista abilitato ad esercitare le funzioni di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento.
L'OCC, ritenute sussistenti le condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, ha nominato l'avv. Romolo Fondi, che ha accettato, per lo svolgimento delle funzioni di Gestore della crisi.
Il sig. DE CA, con l'assistenza dell'OCC, ha quindi depositato ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio ai sensi degli articoli 268 e ss. CCII, deducendo a tal fine:
di non essere soggetto a procedura concorsuali perché non avente la qualifica di imprenditore e di trovarsi in situazione di sovraindebitamento determinata dalla separazione dal coniuge e dalla impossibilità a fare fronte ai finanziamenti contratti nel tempo;
che la complessiva esposizione debitoria ammonta ad €433.582,22, di cui in chirografo € 104.597,74, in privilegio speciale € 21.251,49, in privilegio ipotecario € 328.984,48;
di non avere beneficiato in precedenza dell'esdebitazione e di non avere subito condanne relative ai reati e i delitti di cui all'articolo 280 C.C.I.I. 2.
L'attivo disponibile è costituito dal reddito di lavoro del ricorrente, pari a circa € 2.123,02 per la durata della procedura (anni 3) e dal valore di liquidazione degli immobili di proprietà, abitazione e posto auto
(relativamente quota di titolarità del ricorrente, pari al 50%), stimato in euro 184.338,00.
L'OCC ha redatto la relazione particolareggiata allegata al ricorso ed ha espresso valutazione positiva circa la completezza ed attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e della connessa situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente.
3.
Sentito il relatore ed esaminati gli atti ritiene il collegio che nel caso di specie sussistano tutti gli elementi richiesti dall'art. 270 CCII perché possa dichiararsi l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio del ricorrente:
sussiste in ragione del luogo di residenza dell'instante la competenza di questo tribunale ai sensi degli articoli 27 comma 2 e 268 comma 1 CCII;
dalla disamina degli atti del procedimento unitario non risulta che il ricorrente abbia dato in precedenza avvio a procedura alcuna tra quelle disciplinate dal titolo IV CCII;
il ricorrente, alla luce della pertinente asseverazione resa dall'OCC nella relazione ex art. 269 comma 3 CCII, risulta aver esaustivamente e realisticamente illustrato la propria situazione reddituale patrimoniale e finanziaria da cui emerge, inoltre, alla luce dell'importo della complessiva debitoria a suo onere,
l'insussistenza di risorse attive utili al relativo adempimento, in tal modo appalesandone la condizione di sovraindebitamento, ex art. 2 comma 1 lett. c) CCII costituente presupposto per l'apertura della liquidazione controllata.
La determinazione dell'importo mensile del reddito sottratto alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare del ricorrente si deve rimettere a successiva determinazione del giudice delegato designato.
P.Q.M.
letti gli articoli 268 e seguenti del d. l.vo 12.01.2019 n. 14:
-dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni del sig. DE CA CE;
-nomina giudice delegato il dott. Vittorio Carlomagno;
-nomina liquidatore il gestore della crisi nella persona dell'avv. Romolo Fondi ai sensi dell'art. 270, comma 2 lett. b) CCII;
-rimette al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC la quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione;
-ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
-assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del ricorrente e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in mancanza, con le forme previste dall'articolo 10 comma 3
CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
-dispone a cura del liquidatore l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo tribunale;
-ordina a cura del liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in tema di pubblicità;
-dispone che la presente sentenza venga notificata al ricorrente, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8.01.25.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Vittorio Carlomagno dott. Stefano Cardinali