Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 346/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(partita IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del Curatore pro tempore, legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Palma (c.f. ), con domicilio eletto in CodiceFiscale_1
Milano alla via Borgonuovo n. 9,
pec: Email_1
APPELLANTE
NTro
già (partita IVA NTroparte_1 NTroparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'Avv. Giancarlo Falco (c.f. ), CodiceFiscale_2
pec: Email_2
Nonché:
in proprio e quale titolare della Ditta Individuale CP_2 NTroparte_3
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Paolo
[...] CodiceFiscale_3
pec: Email_3
già (partita IVA , in persona del NTroparte_4 NTroparte_5 P.IVA_3 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo G. Cerutti (c.f.
), con domicilio eletto in Milano alla via Andrea Verga 5, CodiceFiscale_5
Pec: Email_4
APPELLATI
Riunita a quella recante il nr. 347/2021, promossa da in proprio e quale legale rapp.p.t. della ditta individuale CP_2 [...]
, CP_3
APPELLANTE
contro
NTroparte_6
NTroparte_7
NT
già
[...]
APPELLATI
Oggetto: appello avverso la Sentenza n. 1257/2020, pubblicata in data 3 settembre
2020, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG 4561/2013, non notificata. Appelli del 2 marzo 2021
Conclusioni: All'udienza del 14 aprile 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa, previa sostituzione del relatore, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in NTroparte_6 persona del legale rappresentante p.t., conveniva in giudizio la NTroparte_3
la (già in persona del legale
[...] NTroparte_4 CP_5 rappresentante p.t., il in persona del curatore. Con la NTroparte_7 pag. 2/30 domanda giudiziale, premesso di aver concluso in data 26.2.2010 con la
[...] un contratto per la fornitura e assistenza full service di CP_3 Parte_2 un impianto per la produzione di energia elettrica con cogenerazione per il corrispettivo concordato di €uro 1.000.000,00 e che le obbligazioni a carico della consistevano nel: a) realizzare una centrale funzionante ed NTroparte_3 operativa per la produzione di energia elettrica equipaggiata da un gruppo elettrogeno Caterpillar da 965 KW-400 V-50 HZ-1500 giri, funzionante ad olio vegetale;
b) fornire olio vegetale per la durata del contratto fissata in quindici anni;
c) garantire per quindici anni il funzionamento della centrale per almeno 7500 ore annue;
d) corrispondere a per ogni ora di mancato funzionamento NTroparte_1 della centrale l'importo di €uro 0,07 per chilowattora non prodotto;
e) consegnare a contestualmente al certificato di collaudo dell' impianto, a NTroparte_1 garanzia del pagamento del prezzo, una polizza fideiussoria assicurativa con massimale di €uro 525.0000,00, da liquidare a semplice richiesta di CP_1 nella misura di sette centesimi per ogni chilowattora non prodotto rispetto
[...] al minimo garantito per il funzionamento della centrale. Esponeva altresì che a pochi mesi dalla conclusione del contratto, la aveva NTroparte_8 ceduto il contratto alla comunicando al ceduto la cessione con NTroparte_7 raccomandata del 30.6.2010. In detta nota il cedente comunicava di garantire in ogni caso l'adempimento del contratto da parte della Di fatto, NTroparte_7
l'impianto, entrato in funzione il 12.12.2012, presentava sin da subito vizi e anomalie di funzionamento, al pari di altri impianti installati in altre sedi. Poiché tutte le obbligazioni assunte dalla erano state disattese, per le plurime NTroparte_3 anomalie di funzionamento, perché il gruppo elettrogeno era diverso da quello indicato nel contratto, la centrale aveva funzionato per un numero di ore sensibilmente inferiore a quelle garantite, il certificato di collaudo non era mai stato rilasciato, la polizza fideiussoria non era stata contratta, l'impianto era da tempo fermo, non funzionante e privo di olio vegetale, chiedeva il risarcimento dei danni così quantificati: €uro 69.582,46 a titolo di danno emergente, pari agli esborsi sostenuti per l' installazione dell' impianto;
€uro 355.988,50, a titolo di penale per l'inadempimento, calcolata in base al minor numero di ore di funzionamento dell' impianto;
€uro 355.988,50 pari al mancato guadagno, importo pure calcolato tenendo conto delle ore di mancato funzionamento dell' impianto, da sommarsi gli ulteriori importi a maturarsi, da calcolarsi a mezzo CTU.
pag. 3/30 Si costituivano in giudizio la e la NTroparte_8 [...]
eccependo la nullità per indeterminatezza dell'atto di citazione e NTroparte_7
l'incompetenza per territorio del tribunale di Trani per essere competente il tribunale di Monza. Nel merito, allegavano che le parti avevano pattuito per iscritto di NTro sostituite il motore Caterpillar con altro di marca fornito dalla CP_5
nei cui confronti pendevano altri giudizi innanzi al Tribunale di Monza, aventi ad
[...] oggetto il vizio dei motori forniti e che la già menzionata avrebbe NTroparte_5 dovuto fornire il certificato di collaudo del motore. Sottolineavano come con la scrittura privata con cui le parti avevano convenuto di montare un motore MWM, era stata prevista l'estromissione della dal contratto. Inoltre, l'attrice NTroparte_3 si era resa inadempiente all'obbligo di corrispondere il saldo prezzo di €uro
120.000,00 nonostante l'impianto fosse stato messo in funzione in data 14.7.2011, sicchè per tale motivo la aveva interrotto la manutenzione ed NTroparte_7 omesso la fornitura di olio vegetale. Osservavano inoltre che le cause della minore funzionalità dell'impianto erano ascrivibili alla società attrice che aveva omesso di mettere in funzione l'impianto in attesa del perfezionamento della convenzione con
GSE che avrebbe erogato gli incentivi per la cessione alla rete pubblica dell'energia prodotta dall'impianto; che a sua volta, l'attrice non solo non aveva fornito la fideiussione bancaria a garanzia del pagamento del corrispettivo, ma non aveva neanche corrisposto la quota parte del corrispettivo incassato da GSE. Chiedevano pertanto il rigetto della domanda, e in via riconvenzionale la NTroparte_7 eccepiva un credito di €uro 416.506,88, di cui €uro 120.000,00 a titolo di saldo prezzo, €uro 296.506,89 a titolo di corrispettivo per l'energia prodotta che parte attrice aveva incassato e indebitamente trattenuto.
La otteneva autorizzazione a chiamare in causa la NTroparte_3 [...]
per essere da questa manlevata in caso di accoglimento della NTroparte_5 domanda;
la detta società si costituiva in giudizio con comparsa del 3.7.2014, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda di manleva spiegata da di cui chiedeva il rigetto. NTroparte_3
Istruito il giudizio mediante una CTU ed autorizzato un sequestro conservativo in corso di causa, dichiarata la litispendenza fra la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di e quella spiegata dalla stessa NTroparte_7 NTroparte_5 NT nel giudizio previamente iscritto di opposizione a decreto ingiuntivo N. RG
15323/2013 pendente avanti il Tribunale di Monza ed ordinata quindi la separazione pag. 4/30 della domanda, nelle more si costituiva la successore della NTroparte_4 [...]
e veniva dichiarato il fallimento della NTroparte_5 NTroparte_7
Costituitasi la Curatela, eccepiva la improcedibilità nei propri confronti delle domande di condanna al pagamento di somme di denaro e insisteva nelle eccezioni preliminari già formulate dalla convenuta in bonis e nell' accoglimento della domanda riconvenzionale.
La causa veniva quindi decisa con la Sentenza appellata.
2: la Sentenza appellata:
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, tra cui quella relativa alla competenza per territorio, dichiarava la improcedibilità nei confronti del
[...] delle domande di condanna al pagamento di somme di denaro;
NTroparte_7 accoglieva per quanto di ragione la domanda proposta da e NTroparte_6 condannava al pagamento nei suoi confronti della somma di €uro CP_2
2.849.588,21 a titolo di risarcimento del danno da inadempimento del contratto, oltre interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c.; rigettava la domanda di manleva proposta da nei confronti della terza chiamata, già CP_2 NTroparte_4 [...]
; rigettava la domanda riconvenzionale spiegata dalle convenute e condannava CP_11
al pagamento delle spese di lite nei confronti della società attrice, CP_2 compensandole tra le altre parti e ponendo in via definitiva le spese di CTU a carico delle convenute, in solido tra di loro.
Il Giudice tranese riteneva, in base ai principi consolidati in tema di inadempimento di una obbligazione, che il creditore avesse provato la fonte
(negoziale o legale) del proprio diritto ed il relativo termine di scadenza, mentre il debitore convenuto non avesse provato il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Pertanto, alla luce delle allegazioni della stessa NT convenuta della documentazione prodotta e delle conclusioni rassegnate dal
CTU, che il Giudice riteneva logicamente e congruamente motivate, la domanda principale di accertamento dell'inadempimento veniva accolta. Se da un lato il non aveva corrisposto il saldo prezzo né il corrispettivo dei servizi NTroparte_1 di assistenza e manutenzione, dall'altro detti servizi non erano stati predisposti dalla NT
che aveva fornito un motore viziato e non collaudato, non aveva corrisposto quanto dovuto per ogni ora di mancato funzionamento della centrale né aveva stipulato la polizza fideiussoria richiesta dal contratto. Al fine di valutare la pag. 5/30 NTro NT prevalenza dell'inadempimento, il Giudice riportava come il motore dalla acquistato dalla e installato nell'impianto, era viziato e inidoneo a NTroparte_5 funzionare ad olio vegetale, come risultante da una CTU eseguita nel giudizio in svolgimento innanzi al Tribunale di Monza ed acquisita con il consenso delle parti.
La CTU ammessa nel giudizio di primo grado aveva poi evidenziato non solo il disuso ed una generale manomissione dell'impianto di cogenerazione, ma anche che NTro il motore installato era di marca diversa dalla marca indicata in CP_12 contratto, senza che fosse stata prodotta la scrittura privata menzionata dalle convenute con la quale le parti avrebbero pattuito tale differente fornitura. Rilevata la sussistenza anche degli altri inadempimenti lamentati dall' attrice, con riferimento all'omesso rilascio del certificato di collaudo, all' omesso pagamento della somma di denaro prevista per il malfunzionamento dell'impianto e all' omessa sottoscrizione della polizza fideiussoria ex art. 5 della scrittura privata del 26.2.2010, riteneva, in particolare, che la mancanza della polizza giustificasse anche il mancato pagamento del saldo prezzo, che doveva avvenire contestualmente e subordinatamente alla consegna della polizza in questione. Inoltre, le parti avevano previsto che in caso di omessa consegna della centrale entro il termine del 30.6.2010, la CCE avrebbe rinunciato ad una parte del saldo prezzo, per compensare della NTroparte_1 perdita degli incentivi fiscali previsti dalla Legge RE ter (decreto-legge 78/2009 convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009), che prevedeva la detassazione degli investimenti in macchinari: e la centrale era stata consegnata dopo la data pattuita.
Tutto ciò rendeva fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dal
[...]
NT e infondata la pretesa di di riceversi il corrispettivo per servizi di NTroparte_6 assistenza e di fornitura di olio vegetale che non risultavano adempiuti né provati.
Accolta la domanda principale e quantificata la richiesta risarcitoria a mezzo di
CTU, il Giudice, con riferimento alla domanda di manleva nei confronti di
[...]
ora rilevava come quella proposta da CP_5 NTroparte_4 NTroparte_7 fosse stata separata dalle altre domande per ragioni di litispendenza ex art. 39 c.p.c. con identico giudizio previamente iscritto presso il Tribunale di Monza;
quella spiegata anche dal titolare della cedente, era invece CP_2 NTroparte_13
NT da ritenersi infondata, non solo in ragione della sua estraneità ai rapporti fra e
NT (ora , ma anche nel merito, non essendo stata raggiunta la NTroparte_4
NT prova della imputabilità alla del difetto di funzionamento dell'impianto di
NT cogenerazione, non potendosi escludere un concorrente inadempimento di pag. 6/30 nell'impiego di olio non rispondente alle specifiche tecniche fornite dal costruttore del motore.
3: secondo grado del giudizio
Avverso la Sentenza venivano proposti due distinti appelli, dalla
[...]
rubricato al nr. 346/2021, e da Parte_3 CP_2 rubricato al nr. 347/2021, successivamente riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva. In detto ultimo giudizio, si costituiva il NTroparte_1
già citato sia nella forma sociale della società
[...] NTroparte_6 in accomandita che in quella della società a responsabilità limitata.
3.1: Appello della NTroparte_7
La proponeva appello chiedendo la Parte_3 riforma parziale della Sentenza pronunciata dal Tribunale di Trani, stante l'accoglimento, soltanto parziale, delle eccezioni formulate dal , nonché il CP_7 rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
Preliminarmente esponeva come il avesse depositato avanti al CP_1
Tribunale di Monza istanza di ammissione al passivo del per NTroparte_14 la somma di €uro 2.987.088,21, in via chirografaria, a titolo di risarcimento dei danni asseritamente subiti, sulla base della CTU espletata nel procedimento davanti al
Tribunale di Trani e, poi, sulla Sentenza. Il credito, all'esito dell'udienza di verifica, non era stato ammesso al passivo dal G.D. in quanto le statuizioni contenute nella
Sentenza non facevano stato tra il e il . Sussisteva pertanto CP_7 CP_1 interesse della Curatela ad impugnare la Sentenza in quanto: i) voleva evitare che NT l'accertamento in ordine all'inadempimento contrattuale della nei confronti del acquisisse efficacia di giudicato e potesse essere utilizzato in sede di CP_1 eventuale opposizione allo stato passivo da parte del medesimo;
ii) era CP_1 necessario insistere nell'accoglimento della domanda riconvenzionale svolta nei confronti del;
iii) vi era interesse, nel caso di conferma della Sentenza nella CP_1
NT parte in cui il Tribunale aveva accertato l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali, ad ottenere una quantificazione del risarcimento del danno minore rispetto a quanto riconosciuto in Sentenza, anche per contenere nella massima parte possibile un'eventuale insinuazione al passivo in regresso del Sig. quale CP_2 garante. Tutto ciò fermo restando che, in applicazione della giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, in materia di procedure concorsuali, la competenza pag. 7/30 funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dalla L. Fall., art. 24 e dal
D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 13 suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa, sicché erano da ritenersi azioni derivanti dal fallimento quelle che comunque incidevano sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituissero premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando fossero diretti a porre in essere il presupposto di una successiva Sentenza di condanna. Sicché, nella consapevolezza NT che anche l'accertamento dell'inadempimento della antecedente logico-giuridico del riconoscimento di una somma a titolo risarcitorio in favore del in sede di CP_1 passivo fallimentare, sarebbe stato di competenza del Tribunale Fallimentare, con la conseguenza che il passaggio in giudicato della Sentenza non avrebbe, comunque, effetti nei confronti del , dichiarava che l'appello veniva proposto soltanto CP_7 per tuziorismo difensivo.
Tanto premesso, condivisa la pronuncia del Tribunale in merito: i) all'improcedibilità delle domande di condanna proposte dal nei confronti del CP_1
in applicazione degli artt. 52 e 93 e ss. L.F.; ii) alla circostanza che il Sig. CP_7 aveva espressamente garantito al l'adempimento del NTratto da CP_2 CP_1
NT parte della iii) all'infondatezza delle pretese risarcitorie del CP_1 relativamente al c.d. danno emergente;
iv) alla circostanza che nulla doveva riconoscersi al in merito alla perdita delle agevolazioni previste dalla legge CP_1 cd. RE ter, ne chiedeva la riforma per i seguenti motivi:
Primo motivo di appello: circa l'incompetenza per territorio del Tribunale di Trani.
Il Tribunale aveva ritenuto l'eccezione di incompetenza territoriale non ritualmente proposta dal e dal Sig. ai sensi di quanto disposto CP_7 CP_2 dall'art. 38 c.p.c. e infondata, avendo il adito il Tribunale competente ai CP_1 sensi dell'art. 20 c.p.c., ossia il Giudice del luogo in cui avrebbe dovuto essere eseguita l'obbligazione dedotta nel NTratto. Entrambe le argomentazioni erano errate anche per violazione dell'art. 33 c.p.c. Nel caso di specie, trattandosi di cumulo soggettivo, avrebbe dovuto prevalere il “luogo di residenza o domicilio” di una delle parti ex artt. 18 e 19 c.p.c. (forum convenuti) non essendo applicabile il disposto dell'art. 20 c.p.c. Nel sollevare l'eccezione di incompetenza territoriale, pag. 8/30 NT dunque, la e il Sig. avevano correttamente eccepito l'insussistenza della CP_2 competenza del Tribunale di Trani con riferimento al solo criterio applicabile ai sensi dell'art. 33 c.p.c., ovverosia il forum convenuti, senza la necessità di dover fare riferimento anche al criterio del forum contractus o del forum destinatae solutionis, in quanto inapplicabili, con ciò a nulla rilevando l'onere di sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio con riferimento a tutti i fori ipotizzabili. Nel caso di specie, la aveva sede a Meda (MB), rientrante nell'ambito di CP_7 competenza per territorio del Tribunale di Monza;
il Sig. era titolare della ditta CP_2 individuale , corrente in Seregno (MB), parimenti rientrante NTroparte_3 nell'ambito di competenza per territorio del Tribunale di Monza.
NT Secondo motivo di appello: il corretto adempimento del NTratto da parte della e gli inadempimenti del . CP_1
Il Tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria proposta dal nei CP_1 NT confronti del Sig. quale garante della previo accertamento CP_2 NT dell'inadempimento da parte della stessa alle obbligazioni scaturenti dal
NTratto, riassumibili nella fornitura di un motore malfunzionante e, conseguentemente, di un impianto di cogenerazione non funzionante;
nel mancato rilascio del certificato di collaudo dell'Impianto; all'omesso pagamento della somma di denaro prevista per il malfunzionamento dell'impianto e all'omessa sottoscrizione della polizza fideiussoria ex art. 5 della scrittura privata del 26.2.2010. Il Tribunale aveva errato nel recepire le risultanze della CTU, facendole proprie, atteso che il
Consulente del Tribunale non era stato in grado né di identificare le cause degli asseriti vizi e malfunzionamenti dell'Impianto né tantomeno di attribuirne la paternità alla CCE. NTrariamente a quanto statuito dal Tribunale nella Sentenza, la CCE aveva provveduto, in adempimento del NTratto, a consegnare l'impianto di cogenerazione e a mettere in funzione la centrale di produzione di energia elettrica nei termini e alle condizioni pattuite. All'atto della installazione, ultimata il 14 luglio
2011, la centrale risultava perfettamente funzionante, tanto che l'Impianto produsse energia per 314.284 kwh nel 2012 e ben 1.966.080 kwh nel 2013. Il Giudice non aveva neanche considerato che i problemi erano riconducibili all'esclusiva volontà dello stesso , che aveva evitato di far funzionare a regime l'Impianto nel CP_1 periodo decorrente dalla messa in parallelo, avvenuta il 14 luglio 2011, sino al mese di dicembre del 2012, perché non era in grado di finanziarne l'operatività, in attesa che intervenisse la convenzione con il GSE (Gestore Servizi Energetici) e che le fosse pag. 9/30 possibile incamerare il pagamento dei relativi incentivi. Il Tribunale avrebbe dovuto quindi respingere la domanda in quanto le contestazioni sui vizi dell'Impianto (e del motore) e sui malfunzionamenti dello stesso erano smentite dagli stessi accertamenti peritali. La mancata consegna del certificato di collaudo era allo stesso modo ascrivibile a condotta del , atteso che non aveva mai chiesto di procedere CP_1 alla verifica e al collaudo dell'Impianto. Quanto alla mancata consegna della polizza fideiussoria prevista in contratto, il Tribunale non aveva considerato che la CCE,
d'accordo con il , aveva fornito una polizza “all risk” avente le caratteristiche CP_1 concordate in NTratto, che il avrebbe potuto azionare anche prima di CP_1 instaurare il giudizio di primo grado. Inoltre, la consegna della polizza era subordinata alla consegna del certificato di collaudo che non aveva avuto luogo a causa del comportamento del . CP_1
Terzo motivo di appello: l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa risarcitoria del quanto all'asserito lucro cessante. CP_1
Il Tribunale, accogliendo la domanda di risarcimento formulata dal per CP_1 la somma di quasi tre milioni di €uro, aveva violato gli artt. 183 e 189 c.p.c., atteso che la domanda era stata formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni.
In particolare, con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., il CP_1 aveva chiesto la condanna della CCE e del Sig. “al pagamento della somma di CP_2
€uro 355.988,50 per mancate ore di funzionamento dell'impianto sino al
22.11.2013”, così delimitando la propria domanda risarcitoria a titolo di lucro cessante, comunque infondata, sia con riferimento alla voce di danno fatta valere e al periodo di tempo considerato (“mancate ore di funzionamento dell'impianto sino al
22.11.2013”) sia con riferimento alla quantificazione di essa (“somma di €uro
355.988,50”). Nel precisare le proprie conclusioni, all'udienza del 19 febbraio 2020, aveva poi chiesto la condanna del “al risarcimento dei danni patiti come CP_7 quantificati dal CTU”, ovverosia nella somma di €uro 2.987.088,21. A sua volta,
l'Ausiliario aveva quantificato il danno nel predetto importo facendo riferimento a voci di danno, quali la perdita delle agevolazioni “RE Ter” e il deterioramento della capacità di guadagno, mai fatte valere dalla società attrice. Nonostante la novità e l'inammissibilità della domanda del fosse stata tempestivamente eccepita CP_1 dal , il Tribunale la accoglieva pressoché integralmente. CP_7
pag. 10/30 Quarto motivo di appello: fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal per la condanna del a corrispondergli la somma di euro CP_7 CP_1
416.506,88.
Il Giudice di prime cure aveva errato nel respingere la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo prezzo dell' motivando “alla luce dell'art. 4 del Pt_4
NT contratto” e quindi ritenendo infondata la pretesa di di ottenere il corrispettivo per servizi di assistenza e di fornitura di olio vegetale (in quanto) non risultavano adempiuti, per stessa ammissione della convenuta che non aveva provato la fonte negoziale del credito, non risultando documentato il contratto di assistenza full time che avrebbe dovuto essere allegato alla scrittura privata del 26.2.2010.
Il Giudice, sviluppando un ragionamento errato, aveva negato il diritto del al pagamento del saldo del prezzo per la fornitura dell'Impianto, pari a CP_7
€uro 120.000,00, ritenendo che le parti all'art. 4 della scrittura privata del 30.6.2010 avessero previsto che in caso di omessa consegna della entro il termine del Pt_5
30.6.2010, la CCE avrebbe rinunciato ad una parte del saldo prezzo per compensare della perdita degli incentivi fiscali di cui alla Legge cd. RE NTroparte_1 ter, e tanto poiché la centrale era stata consegnata dopo la data pattuita, tanto che il NT motore era stato ordinato alla dopo il 30.6.2010 né era stata prodotta l'ulteriore scrittura privata modificativa del precedente contratto. Il Giudice non aveva valutato che il non aveva mai fatto valere il disposto dell'art. 4 del NTratto per CP_1 sottrarsi al pagamento del dovuto né aveva mai chiesto di essere indennizzato per la perdita degli incentivi previsti dalla RE ter.
Il Tribunale aveva altresì errato nel respingere la domanda del Fallimento di condanna del al pagamento dell'importo di €uro 296.506,89 a titolo di CP_1
NT corrispettivi per l'energia prodotta dall'impianto, di competenza della
NTrariamente a quanto stabilito dal Tribunale, la domanda riconvenzionale in merito a detti corrispettivi non si basava sul contratto di assistenza full time che avrebbe dovuto essere allegato alla scrittura privata del 26.2.2010, bensì sullo stesso contratto, il cui art. 6 prevedeva che, per le attività di gestione dell'Impianto, anche in teleassistenza, di manutenzione ordinaria e straordinaria con fornitura dei pezzi di ricambio, oltre che per l'approvvigionamento dell'olio vegetale necessario al suo funzionamento, il avrebbe riconosciuto alla CCE, per ogni kwh ceduto alla CP_1 rete, l'importo corrispondente alla differenza tra quanto incassato dal GSE (ovverosia il Gestore dei Servizi Energetici) e l'importo di €uro 0,07, da trattenere in ogni caso pag. 11/30 in proprio favore. Pertanto, il Tribunale di Trani avrebbe dovuto condannare il a corrispondere al la somma di €uro 296.506,89 a titolo di CP_1 CP_7 corrispettivo per produzione di energia elettrica pagata dal GSE al . CP_1
Quinto motivo: Sulle spese di CTU.
Con la riforma della Sentenza era chiesta anche la riforma della pronuncia sulle spese relative alla CTU.
3.2 Appello di CP_2
Con il proprio gravame il chiedeva la riforma della Sentenza, previa CP_2 sospensione della sua efficacia esecutiva, evidenziandone i seguenti vizi:
I Motivo di impugnazione - Nullità della Sentenza per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn 3) e 4) dell'atto di citazione.
Il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che l'omessa indicazione nell'atto di citazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, n. 7, c.p.c. e relativo alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c. non avesse rilevanza rispetto alla causa, atteso che le convenute si erano costituite tempestivamente, formulando le proprie eccezioni, sicché l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo e non vi era motivo per ordinare la rinnovazione della citazione.
In realtà, allorquando il convenuto si costituisca e sollevi la detta eccezione, il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza per garantire il rispetto dei termini previsti ex lege, il che., nel caso di specie, non era avvenuto.
La Sentenza pertanto andava considerata affetta da nullità, atteso che la nullità non sanata dell'atto introduttivo, carente dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma
3, nn 3) e 4), costituisce motivo di nullità della Sentenza di primo grado.
II Motivo di impugnazione - Errata statuizione contenuta nella Sentenza che contrasta con le risultanze della CTU, non considera dei fatti fondamentali ai fini del decidere e risulta motivata in modo insufficiente e contraddittorio
Ad avviso del Tribunale la domanda era fondata atteso che le risultanze della consulenza tecnica svolta nell'ambito del giudizio pendente dinnanzi il Tribunale di NTro Monza avrebbero accertato che il produttore non avrebbe avuto alcuna NT esperienza nella realizzazione di motori da alimentare con olio vegetale, che e NT non avrebbero avuto l'esperienza necessaria per formalizzare condizioni di garanzia per motori ad olio vegetale;
inoltre la CTU, espletata nel giudizio di primo pag. 12/30 grado, avrebbe accertato la sussistenza dei vizi e inadempienze lamentate dal in quanto avrebbe trovato “una situazione di disuso e generale CP_1 manomissione dell'impianto di cogenerazione, risultando in particolare smontate alcune parti del motore e manomessi il locale container, l'interruttore di collegamento alla rete e i quadri”.
Il Tribunale, nell'aderire alla tesi del CTU, non aveva tenuto conto che l'Ausiliario non era stato in grado né di identificare gli asseriti vizi e malfunzionamenti dell'impianto né attribuirne la paternità alla CCE, pervenendo ad una conclusione in contrasto anche con la stessa CTU ove si legge che “alla data odierna risulta inattuabile, a parere dello scrivente secondo ragionevole rigore tecnico e scientifico, verificare quali siano state le motivazioni che hanno portato al fermo dell'impianto e se queste dipendono da obbligazioni della convenuta ovvero della terza chiamata.
Definire oggi in modo univoco e con ragionevole rigore tecnico scientifico quale tra tutti i componenti dell'impianto ne abbia causato l'arresto, soprattutto in ragione della manomissione dello stesso durante tutti questi anni (dal 2013 ad oggi), risulta impraticabile.” Inoltre, il Tribunale avrebbe disatteso quanto rilevato nelle NT osservazioni dal consulente di parte di e negli atti difensivi senza motivare, NT pervenendo a dichiarare l'inadempimento della in assenza di prova, lì dove, al contrario, la domanda andava rigettata.
III Motivo di Impugnazione – Errata valutazione in merito alla sussistenza di ulteriori inadempimenti di CCE
Pari erronea valutazione caratterizzava la Sentenza lì dove il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistenti anche gli altri inadempimenti lamentati dall'attrice con riferimento all'omesso rilascio del certificato di collaudo, all'omesso pagamento della somma di denaro prevista per il malfunzionamento dell'impianto e all'omessa sottoscrizione della polizza fideiussoria ex art. 5 della scrittura privata del 26.2.2010. NT A tale conclusione il Tribunale era pervenuto rilevando che anche non aveva NT rilasciato alcun certificato a senza tenere conto che le verifiche effettuate dopo la messa in parallelo erano risultate positive e soddisfacenti, tanto vero che l'impianto era stato in grado immediatamente di produrre energia, come riconosciuto dal , tanto che l'impianto aveva prodotto energia per 314.284 kwh nel 2012 CP_1
e ben 1.966.080 kwh nel 2013; circostanza, questa, confermata pure dal CTU nella sua relazione peritale. Inoltre, il non aveva mai chiesto di effettuare il CP_1 collaudo dell'impianto evitando di farlo funzionare nel periodo decorrente dalla messa pag. 13/30 in parallelo, avvenuta il 14 luglio 2011, fino al mese di dicembre del 2012, in attesa che intervenisse la convenzione col GSE e divenisse possibile incamerare il pagamento dei relativi incentivi. Il Tribunale, pertanto, non aveva considerato che i corrispettivi per la cessione dell'energia elettrica prodotta erano diversi, ovvero: i) prima dell'accettazione della convenzione da parte del GSE, quest'ultimo effettua il cosiddetto “ritiro dedicato” dell'energia prodotta, versando un corrispettivo di euro
0,09 per ogni kwh ceduto alla rete;
ii) dalla data di accettazione della convenzione, il corrispettivo versato dal GSE ammonta a euro 0,28 per ogni kwh ceduto alla rete. In tale ultima fase, l'incentivo viene riconosciuto al richiedente fin dalla data di accettazione ed i corrispettivi vengono concretamente versati solo in momento successivo all'invio della comunicazione di accettazione, con un ritardo considerevole e oneri finanziari ingenti in capo al richiedente corrispondenti a Euro 0,12 per ogni kwh effettivamente ceduto alla rete (Euro 0,09, pari al valore del cosiddetto “ritiro dedicato” da parte del GSE, - Euro 0,21, pari al costo di esercizio dell'impianto =-
Euro 0,12 utile negativo di esercizio). Dal verbale di attivazione del gruppo di misura in data 14 luglio 2011 e dalla dichiarazione di conferma allacciamento, sempre in data 14 luglio 2011, entrambi rilasciati dalla nonché dalla stessa CTU, CP_15 che aveva evidenziato che dal 14/07/2011 l'impianto era funzionante ed in produzione con cessione dell'energia prodotta in rete, si deduceva che alcun inadempimento poteva essere contestato alla CCE né alcuna responsabilità poteva essere addotta alla società per il mancato collaudo. Inoltre, il Tribunale non aveva valutato correttamente la circostanza che la CCE aveva rilasciato una polizza “all risk” per l'impianto di Trani, con le caratteristiche concordate, polizza che il CP_1 avrebbe potuto attivare per ottenere il risarcimento del danno.
IV Motivo di Impugnazione – Erroneità del capo di Sentenza per non avere considerato le risultanze documentali
NT Il Tribunale ha ritenuto non fondata la richiesta formulata da con la quale quest'ultima aveva chiesto il pagamento dei corrispettivi per l'energia prodotta di NT competenza di incassati e indebitamente trattenuti dal . CP_1
NTrariamente a quanto ritenuto nella Sentenza, risultava per tabulas dalla stessa scrittura privata del 26 febbraio 2010 più̀ volte richiamata, all'art. 6, che CP_1 riconosceva alla per ogni Kwh ceduto alla rete l'importo NTroparte_3 corrispondente alla differenza tra quanto incassato dal GSE e l'importo di euro zero virgola zero sette (€ 0,07) da trattenere in proprio favore e che NTroparte_3
pag. 14/30 avrebbe emesso ogni ultimo giorno del mese fattura afferente l'attività svolta nel mese da pagarsi da parte della entro quindici giorni dall'avvenuto NTroparte_6 incasso di quanto corrisposto dal Gestore dei Servizi energetici. Sempre il predetto articolo prevedeva che il avrebbe consegnato contestualmente al rilascio del CP_1 valido certificato di collaudo della centrale apposita fideiussione bancaria in favore della per garantire l'importo incassato dal GSE almeno per quattro NTroparte_3 mesi. Il Tribunale non aveva valutato detti inadempimenti, ovvero che nessuna somma era stata corrisposta e nessuna polizza era stata rilasciata. Stante il credito pari ad € 296.506,89 maturato nei confronti di per il mancato pagamento di CP_1 quanto dovuto in forza del contratto di full Service legittima era stata la interruzione dei servizi, degli interventi e delle forniture, che aveva poi determinato il deterioramento dell'impianto.
V Motivo di Impugnazione – Erroneità e contraddittorietà della Sentenza
Il Tribunale aveva statuito che nella comunicazione di avvenuta cessione del NT contratto alla inviata all'attrice il 29.6.2010, il aveva espressamente CP_2 NT garantito l'adempimento del contratto da parte della incorrendo in un evidente errore, atteso che avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della NT
oggi Poiché il e avevano concordato NTroparte_3 CP_2 CP_1 la sostituzione del motore di marca che era oggetto del contratto con un CP_12
NTro NT altro motore di marca fornito da e la aveva garantito la NTroparte_3 cessione del contratto avente ad oggetto il motore la sostituzione del CP_12 motore originariamente convenuto aveva determinato l'estinzione del rapporto contrattuale originario e garantito dalla e, conseguentemente, il NTroparte_3 venire meno dell'obbligo di garanzia in capo a quest'ultima nei confronti del
, ritenendo, sempre in maniera erronea, che essendo socio CP_1 CP_2 della CCE s.r.l. e suo legale rappresentante non poteva non essere a conoscenza della modifica agli accordi intercorsi fra CCE s.r.l. e il . Inoltre, sempre con errata CP_1 valutazione, il Tribunale aveva ritenuto che la domanda di manleva spiegata dal fosse infondata non essendo stata raggiunta la prova della totale imputabilità̀ CP_2
NT alla del difetto di funzionamento dell'impianto di cogenerazione, non potendosi NT escludere un concorrente inadempimento di nell'impiego di olio non rispondente alle specifiche tecniche fornite dal costruttore del motore. La Sentenza sarebbe pertanto erronea atteso che, secondo il ragionamento svolto dal Giudice di prime cure, la garantendo le obbligazioni di cui al contratto concluso con il NTroparte_3
pag. 15/30 NT
e ceduto a avrebbe dovuto rispondere dell'inadempimento, nonostante CP_1 la modifica oggettiva del contratto ceduto che aveva visto la sostituzione del motore,
e dall'altro non avrebbe alcuna azione nei confronti di chi il motore aveva fornito.
VI Motivo di Impugnazione – Sentenza che contiene una pronuncia ultra petitum ed ha disposto la CTU per sopperire ed esonerare il dall'onere di fornire la CP_1 prova di quanto peraltro non aveva neanche assunto.
La Sentenza era errata atteso che la non aveva descritto né allegato i CP_1 danni per i quali aveva chiesto il ristoro, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno “per mancate ore di funzionamento della centrale fino al 22.11.2013 nonché tutte quelle somme che saranno accertate in corso di causa (occorrendo anche a mezzo CTU). La pronuncia di primo grado era pertanto in contrasto con gli orientamenti della S.C., che impongono a chi chiede il risarcimento del danno l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei danni subiti e subendi, sicché domande di questo tipo, ove non dichiarate nulle ex art. 164 c.p.c., non determinano alcun obbligo di pronuncia giudiziale in merito ai danni descritti concretamente solo in corso di causa, così violando il dovere per l'attore di indicare analiticamente e con rigore i fatti sottesi alla richiesta risarcitoria, sicché la richiesta risarcitoria andava ritenuta generica ed inutile e la Sentenza va comunque riformata, contenendo la richiesta di risarcimento dei danni, eventualmente, nella somma richiesta dal in citazione. Inoltre, il Giudice aveva errato nella formulazione CP_1 del quesito per l'individuazione di un danno non chiesto e non prospettato dal
, che aveva chiesto che venisse accertato il danno da essa subito per CP_1 mancate ore di funzionamento della centrale fino al 22.11.2013 nonché tutte quelle somme che sarebbero state accertate in corso di causa ma non aveva mai richiesto che venisse quantificato il danno “in termini di mancata produzione e vendita di energia elettrica”. Nella domanda, infatti, il danno subito era stato quantificato in €
355.988,50 facendosi riferimento al mancato incremento patrimoniale, venuto meno a seguito dell'inadempimento, di cui il creditore avrebbe potuto godere se l'impianto avesse funzionato per 7.500 ore fino al 22.11.2013 oltre a tutte quelle somme da accertarsi nel giudizio. Il Tribunale pertanto, procedendo ultra petita, aveva ammesso una CTU al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assunto, né aveva tenuto in considerazione quanto concordato dalle parti nella scrittura privata del 26 febbraio 2010 ove era stata prevista espressamente: - una penale per mancata pag. 16/30 consegna della centrale entro il termine del 30 giugno 2010 costituita dalla rinuncia alla quota di pagamento del saldo prezzo, riconoscendo che era pari al causato Pt_6 anche per la mancata fruizione dei benefici fiscali previsti dalla RE ter;
nonché́
l'obbligo di di corrispondere a l'importo di euro zero NTroparte_3 CP_1 virgola zero sette (€ 0,07) per ogni chilowattora non prodotto, senza considerare il disposto dell'art. 1382 c.c. che prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
VII Motivo di Impugnazione – Erronea interpretazione del contratto
Il Giudice aveva errato nell'interpretare il contratto, pervenendo ad una parimenti errata quantificazione del danno. L'art. 5 del contratto prevedeva l'obbligo della di garantire “per l'intera durata del contratto di full service NTroparte_3
(QUINDICI ANNI) il funzionamento della centrale fornita e gestita, per almeno settemila cinquecento ore annue alla potenza di 965 Kw”. Tuttavia, nell'autunno del
2013, la CCE aveva legittimamente sospeso, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la manutenzione dell'impianto e la fornitura dell'olio in favore del , non avendo CP_1 ricevuto i corrispettivi pattuiti, con ciò sospendendosi anche l'efficacia del contratto di full service, con la conseguenza che per il periodo successivo al 22 novembre 2013 doveva escludersi un qualsiasi diritto di ad ottenere il risarcimento dei CP_1 danni così come quantificato dall'art. 5.
Concludeva pertanto affinché, previa sospensione della efficacia esecutiva della
Sentenza, venisse accolto il gravame con il rigetto delle domande proposte dal nei confronti dell'appellante perché infondate;
venisse dichiarato il difetto di CP_1 legittimazione passiva della , il tutto con vittoria di spese. NTroparte_3
3.3: Costituzione CP_4
Si costituiva in giudizio la rilevando in via preliminare come il CP_4 CP_2 non le avesse notificato alcun appello, così rinunciando alla proposizione di domande nei suoi confronti, non potendo le stesse discendere dall'appello proposto dalla
, ragion per cui, sul capo della Sentenza che aveva disposto il Parte_3 rigetto della domanda di manleva del Signor nei confronti di , CP_2 CP_4 si era formato giudicato tra le parti.
pag. 17/30 Nel merito, evidenziava come il suo apporto nella complessa vicenda fosse stato NT limitato alla stipula con di un contratto di compravendita di un gruppo elettrogeno motorizzato, sicché non era intercorso tra e la CP_4 CP_1
e il Signor alcun rapporto giuridico, sicché non poteva
[...] CP_2 parlarsi né di vendita a catena né di appalto congiunto. Presa posizione sulla domanda come formulata dal , concludeva per l'affermazione del giudicato e CP_1 nel merito, previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento incidentale, per
l'accoglimento delle eccezioni difensive formulate nel giudizio di primo grado, reiterando la richiesta di ammissione di mezzi istruttori.
4.4: Costituzione CP_1
Si costituiva in giudizio il , che ripercorse le vicende di causa chiedeva CP_1
l'integrale conferma della Sentenza appellata
Definite le posizioni delle parti, e disposta la riunione dei due giudizi, come innanzi detto, all'udienza del 14 aprile 2023 le cause riunite venivano trattenute in decisione, previa sostituzione dell'originario Consigliere relatore, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
4: Motivi della decisione
I motivi di gravame verranno esaminati in base alla loro pregnanza e non in base all'ordine nel quale le parti li hanno illustrati.
4.1: primo motivo di impugnazione di Nullità della Sentenza per CP_2 carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163, comma 3, nn 3) e 4) dell'atto di citazione.
Con tale motivo di appello, la parte sostiene che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere che l'omessa indicazione nell'atto di citazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163, n. 7, c.p.c. e relativo alla decadenza di cui all'art. 38 c.p.c. non avesse rilevanza rispetto alla causa, atteso che le convenute si erano costituite tempestivamente, formulando le proprie eccezioni, sicché l'atto aveva comunque raggiunto il suo scopo e non vi era motivo per ordinare la rinnovazione della citazione.
In via preliminare va rilevata contraddittorietà tra quanto esposto nel capitolo introduttivo del capo di appello (nullità per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 163 comma 3 e 4 c.p.c.) e quanto poi articolato a motivazione dello stesso (omessa pag. 18/30 indicazione dell'avvertimento prescritto dall'art. 163 c.p.c. n. 7), argomento che poi la parte sviluppa, ritenendo doversi affermare la nullità della citazione.
La doglianza va posta in relazione al dettato dell'art. 164 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) lì dove si afferma, al comma 3, che se da un lato la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione, facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, lì dove sia stata eccepita la mancanza dell'avvertimento di cui all'art. 7 dell'art. 163 c.p.c., “il Giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini”.
In realtà, l'eccezione, così come formulata, non merita accoglimento, così come correttamente già rilevato dal Giudice di prime cure, che nella Sentenza ha rilevato come le convenute si siano costituite tempestivamente, esercitando pienamente ogni facoltà loro concessa dal codice di rito.
La norma, in sostanza, non è indirizzata a tutelare l'assolvimento di un mero obbligo formale, ma a garantire la effettività della difesa. In ogni caso, a ben leggere, nell'atto di citazione introduttivo del giudizio vi è l'invito “a costituirsi in cancelleria nel termine di almeno venti giorni prima antecedenti tale udienza…e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., con espresso avvertimento che, in mancanza, incorrerà nelle preclusioni e decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. …”
L'eccezione si riduce pertanto alla sola omessa indicazione della decadenza di cui all'art. 38 c.p.c., avente ad oggetto le questioni relative alla competenza.
La questione è infondata e tale conclusione non comporta vanificare l'applicazione della norma, che la parte ritiene violata, ma intende solo rimarcare la condivisione dell'iter argomentativo adottato dal Giudice monocratico, atteso che sulla difesa sostanziale della parte non ha minimamente inciso la violazione della norma procedurale sollevata in primo grado, avendo avuto tutti i convenuti la piena conoscenza della domanda ed essendosi tempestivamente costituiti. Né, nel presente grado, è stato illustrato il concreto pregiudizio che la parte avrebbe subito dalla mancata concessione del nuovo termine da parte del Giudice di primo grado.
Infine, la conferma della decisione del primo Giudice appare conforme anche ai principi del giusto processo.
4.2: Primo motivo di appello della : circa l'incompetenza per Parte_3 territorio del Tribunale di Trani.
pag. 19/30 Con il primo motivo di appello, la , critica Parte_3 la Sentenza di primo grado per non avere accolto l'eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che la stessa non fosse stata ritualmente proposta, oltre che infondata. Ritiene infatti l'appellante che nel caso di specie avrebbe dovuto essere applicato l'art. 33 c.p.c., che disciplina le ipotesi di cumulo soggettivo, il che avrebbe dovuto escludere il ricorso alla competenza di cui all'art. 20 c.p.c.
La questione, benché svolta con dovizia di riferimenti, è infondata.
Non vi sono dubbi che nel sollevare tempestivamente l'eccezione di incompetenza territoriale, sia la CCE che il Sig. fecero riferimento al solo CP_2 forum convenuti, nulla argomentando con riferimento al forum contractus e al forum destinatae solutionis, ritenendo che gli stessi fossero inapplicabili.
Orbene, rileva la Corte come il Foro indicato dall'art. 33 non sia da intendersi in modo esclusivo, ma solo quale Foro concorrente con quelli indicati dagli artt. 19 e 20 del codice processuale civile.
Tale conclusione è nella norma stessa, lì dove il legislatore afferma che le domande che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c. (foro generale delle persone fisiche e foro generale delle persone giuridiche) dovrebbero essere proposte innanzi a giudici diversi, in caso di connessione possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse. In sostanza, non viene in alcun modo esclusa la possibilità di adire uno dei fori concorrenti ex art. 20 e ss. c.p.c., sicché
l'eccezione di incompetenza territoriale non venne ritualmente proposta e correttamente fu respinta, dovendosi necessariamente escludere ogni foro astrattamente ipotizzabile.
4.3: sulla costituzione di
[...]
, nel costituirsi, ha rilevato in via preliminare di non avere ricevuto CP_16 da parte del la notifica del gravame da questi proposto, chiedendo di CP_2 conseguenza dichiararsi che sul capo della Sentenza che aveva disposto il rigetto della domanda di manleva del nei confronti di si era formato CP_2 CP_4 giudicato tra le parti.
L'atto di appello rubricato al nr. 347/2021 reca tra i destinatari della vocatio in NT ius la già difesa in primo grado dagli Avv.ti Amoruso e NTroparte_4 CP_7
Cerruti.
pag. 20/30 Tuttavia, la notifica stessa non si è mai perfezionata: la ricevuta di accettazione datata 2 marzo 2021 reca tra i destinatari dell'atto anziché Email_5
Vi è la ricevuta di avvenuta consegna Email_6 dell'atto alla casella pec: codifensore, Email_7 sebbene non domiciliatario.
Orbene, secondo il corrente orientamento della S.C., come da ordinanza n.
1212/2018, pubblicata il 18 gennaio 2018, la notifica eseguita nei confronti del difensore non domiciliatario è da ritenersi nulla, ma non inesistente, in quanto il professionista presso il quale la notifica è stata eseguita era pur sempre un difensore del destinatario e legato a questi dal rapporto di mandato, sicché la nullità avrebbe potuto essere sanata dalla costituzione in giudizio.
Sta di fatto che nel giudizio rg 346/2021, inficiato dalla nullità, la non CP_4 si è costituita, sicché alcuna sanatoria può ritenersi verificata. La società si è costituita nel giudizio 346/2021, nel quale, tuttavia, il successivamente alla CP_2 riunione, non ha effettuato alcuna costituzione in giudizio, depositando la sola comparsa conclusionale, nella quale il difensore si è limitato a richiamare le rassegnate conclusioni, ovvero anche quelle dell'atto la cui notifica è risultata nulla.
Da ultimo, va altresì riportato che nel giudizio rubricato al nr. 347/2021, esaurite le preliminari richieste di sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza e in via subordinata di imposizione alla parte vincitrice in primo grado di idonea cauzione, veniva chiesto il rigetto delle domande formulate dal e la dichiarazione di CP_1 difetto di legittimazione passiva della . NTroparte_3
Pertanto, al di là della nullità non sanata della notifica del gravame proposto da nei confronti della , i rapporti tra le parti sono coperti dalle CP_2 CP_4 statuizioni della Sentenza di primo grado, sulle quali si è formato giudicato.
Quanto alle altre richieste formulate dalla nella sua costituzione in CP_4 giudizio, ne va dichiarata la inammissibilità, attesa la loro genericità.
La parte, infatti, dopo avere illustrato la propria posizione sostanziale e processuale, così conclude: “Nel merito: previa ogni opportuna declaratoria ed accertamento incidentale, si insiste per l'accoglimento delle eccezioni difensive formulate nel giudizio di primo grado”.
La formula adottata, oltre che sintetica, è estremamente generica e confligge con i principi più volte affermati dalla Corte di legittimità che di recente, con
Sentenza della seconda sezione, del 30 giugno 2023, n. 18581, ha ribadito che In pag. 21/30 mancanza di una disposizione specifica sulla forma con la quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex articolo 346 del codice di procedura civile deve reiterare le domande ed eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea a evidenziare la volontà di riaprire la discussione su di esse;
tale riproposizione, seppure libera da forme, deve essere fatta in modo specifico, non essendo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice.
Tale pronunciamento, benché riferito al disposto ex art. 346 c.p.c., è applicabile anche all'art. 347 c.p.c., che nel dettare le regole per la costituzione in appello richiama l'art. 167 c.p.c., che impone al convenuto, nella comparsa di risposta,
l'onere di specificità rispetto alla propria posizione sostanziale e processuale.
4.4: sui motivi dell'appello della nn. 2 e 31 Parte_3
La , nel proporre il gravame, ha evidenziato che vi era Parte_3 interesse, nel caso di conferma della Sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva NT accertato l'inadempimento della alle obbligazioni contrattuali, ad ottenere una quantificazione del risarcimento del danno minore rispetto a quanto riconosciuto in
Sentenza, anche per contenere nella massima parte possibile un'eventuale insinuazione al passivo in regresso del Sig. quale garante, evidenziando CP_2 altresì come, stante la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, il passaggio in giudicato della Sentenza non avrebbe sortito effetti nei confronti del
, sicché che l'appello veniva proposto soltanto per tuziorismo difensivo. CP_7
Orbene, ritiene la Corte che i motivi indicati ai numeri due e tre debbano essere dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Ai sensi dell'art. 100 c.p.c., la parte non conseguirebbe alcun obiettivo vantaggio dalla Sentenza di accoglimento. Secondo il coerente orientamento della
Corte di legittimità, infatti, l'interesse della parte ad ottenere la riforma della
Sentenza appellata deve possedere le caratteristiche della concretezza e attualità e consistere in una utilità pratica che il ricorrente può riuscire ad ottenere solo con il provvedimento che chiede al giudice.
Co 1 Secondo motivo di appello: il corretto adempimento del NTratto da parte della e gli inadempimenti del
. CP_1
Terzo motivo di appello: l'inammissibilità e l'infondatezza della pretesa risarcitoria del quanto all'asserito CP_1 lucro cessante. pag. 22/30 L'interesse ad agire deve pertanto sussistere sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione della controversia: nel caso che ci occupa, con riferimento ai motivi due e tre tale interesse non è concreto né attuale, sicché i due motivi vanno dichiarati entrambi inammissibili.
A tale conclusione si perviene sia perché – come evidenziato nella comparsa conclusionale – l'istanza di ammissione al passivo del fallimento della
[...]
, proposta dal , è stata definitivamente rigettata, sicché il CP_7 CP_1 decreto di esclusione è passato in giudicato;
sia perché la ipotetica azione di regresso astrattamente esercitabile dal in sede fallimentare è restata tale, ovvero CP_2 meramente ipotetica ed astratta.
4.5: quarto motivo di appello della Curatela: fondatezza della domanda riconvenzionale proposta dal per la condanna del a CP_7 CP_1 corrispondergli la somma di euro 416.506,88.
Il quarto motivo di appello, con il quale si impugna la decisione di primo grado nella parte in cui il Giudice di prime cure respinse la domanda riconvenzionale di pagamento del saldo prezzo dell'Impianto, va invece scrutinato.
Nel caso di specie, vanno richiamati – come operato dal Giudice di prime cure – i NT principi in materia di obbligazioni. La ora rappresentata dalla Curatela, al fine di ottenere il riconoscimento in proprio favore delle somme di cui alla domanda riconvenzionale, avrebbe dovuto fornire adeguata prova, idonea, quanto meno, a superare l'inadempimento contestato.
La decisione del Giudice tranese non risulta motivata, come riportato dalla appellante , “alla luce dell'art. 4 del contratto” bensì sulla circostanza Pt_3 adeguatamente motivata del mancato assolvimento, da parte della CCE, degli oneri a proprio carico.
NT Si legge infatti nella Sentenza appellata2 che la pretesa della di vedersi riconosciuto il corrispettivo per servizi di assistenza e di fornitura di olio vegetale era stata rigettata per carenza di prova, non risultando documentato il contratto di assistenza full time che avrebbe dovuto essere allegato alla scrittura privata del
26.2.2010. 2 Pagina 11, ultimo capoverso e seguito in pagina 12 pag. 23/30 L'art. 4 del contratto in parola3 recita testualmente: “la ditta NTroparte_3
… si impegna ed obbliga nei confronti della
[...] Parte_7
ad effettuare la consegna della centrale entro e non oltre il termine
[...] inderogabile ed essenziale del 30 giugno 2010. Di ciò le parti hanno tenuto espressamente conto per la determinazione del corrispettivo di acquisto della centrale…oltre che in ragione delle valutazioni di impatto fiscale da parte della società
(benefici previsti dalla c.d. RE ter) per le quali si è NTroparte_1 determinata all'acquisto. “
L'enunciato della scrittura privata, sulla cui applicazione il Giudice aveva negato il diritto del al pagamento del saldo del prezzo per la fornitura CP_7 dell'Impianto, è oltre modo chiaro e non necessita di particolare interpretazione, di guisa che il ragionamento del primo giudice è doverosamente argomentato, a nulla rilevando che il non avesse fatto valere il disposto dell'art. 4 del NTratto CP_1 per sottrarsi al pagamento del dovuto né avesse chiesto di essere indennizzato per la perdita degli incentivi previsti dalla RE ter.
Prosegue infatti l'art. 4 che in caso di mancata consegna nei termini “la
[...]
, a titolo di penale, rinunci espressamente alla richiesta di una quota di CP_3 pagamento del saldo prezzo pari al danno causato, dovendosi intendere tale decurtazione del prezzo quale indennizzo e ristoro da riconoscere in favore della società anche per la mancata fruizione dei benefici fiscali previsti dalla Parte_8
RE ter…”
La domanda principale formulata dal è di accertamento CP_1 dell'inadempimento contrattuale e pertanto, pur non essendo citata espressamente la domanda per perdita dei benefici di cui alla RE ter, la stessa è da intendersi ricompresa nella domanda.
Quanto al rigetto della domanda del al NTroparte_17 pagamento dell'importo di €uro 296.506,89, a titolo di corrispettivi per l'energia NT prodotta dall'impianto, di competenza della la stessa appare congruamente motivata, atteso che l'art. 6 del contratto subordinava il riconoscimento del differenziale all'adempimento del contratto.4 NT Dovendosi ritenere prevalente l'inadempimento della non si può affermare, di converso, l'obbligo del a corrispondere al la somma richiesta. CP_1 CP_7
L'appello della Curatela del fallimento va pertanto dichiarato in parte infondato ed in parte inammissibile.
La disamina del quinto motivo – pagamento delle spese di CTU – resta assorbita nel rigetto degli altri.
Può ora procedersi all'esame dei residui motivi di appello proposti dal CP_2
4.6: secondo motivo: Errata statuizione contenuta nella Sentenza che contrasta con le risultanze della CTU, non considera dei fatti fondamentali ai fini del decidere e risulta motivata in modo insufficiente e contraddittorio
Terzo motivo: Errata valutazione in merito alla sussistenza di ulteriori inadempimenti di CCE
Quarto motivo: Erroneità del capo di Sentenza per non avere considerato le risultanze documentali
I motivi innanzi riportati possono essere esaminati congiuntamente.
La decisione del Tribunale di ritenere la domanda fondata appare congruamente motivata e l'avere riportato solo uno stralcio della CTU5 non priva la stessa del suo valore complessivo emergente dalle principali conclusioni.
Dall'esame complessivo dell'elaborato peritale si evidenzia come la responsabilità del sia ravvisabile nella condotta complessiva che ha integrato CP_2 un inadempimento indiscutibile, soprattutto valutandosi la circostanza speculare che la appellante non ha fornito prove utili al fine di escluderne la responsabilità.
Il Giudice di prime cure ha in maniera congrua e specifica motivato in merito alla comparazione della condotta dei due contraenti e dal gravame non si evidenziano aspetti particolari in virtù dei quali invertire la sostanza della decisione, ovvero riconoscere in capo al un inadempimento prevalente. Alla luce di quanto CP_1 esposto, le condotte che l'appellante contesta al vanno inquadrate nella CP_1 patologia contrattuale per cui, definita inadempiente una parte, l'altra non è tenuta 5 “alla data odierna risulta inattuabile, a parere dello scrivente secondo ragionevole rigore tecnico e scientifico, verificare quali siano state le motivazioni che hanno portato al fermo dell'impianto e se queste dipendono da obbligazioni della convenuta ovvero della terza chiamata. Definire oggi in modo univoco e con ragionevole rigore tecnico scientifico quale tra tutti i componenti dell'impianto ne abbia causato l'arresto, soprattutto in ragione della manomissione dello stesso durante tutti questi anni (dal 2013 ad oggi), risulta impraticabile.” pag. 25/30 ad assolvere agli obblighi posti dal contratto a proprio carico. Sicché il credito che il ritiene maturato nei confronti del non legittimava in alcun modo la CP_2 CP_1 interruzione dei servizi, degli interventi e delle forniture, che aveva poi determinato il deterioramento dell'impianto, atteso che il mancato pagamento – ove effettivamente dovuto – era conseguenza dell'inadempimento già verificatosi.
Infine, quanto al mancato scrutinio delle deduzioni del CTP, anche se riportate negli atti difensivi, la Giurisprudenza di legittimità in maniera pressoché univoca afferma che il Giudice, ove condivida i risultati della CTU, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, né, tanto meno, a confutare le argomentazioni dei Consulenti di parte, in quanto tale condivisione, costituendo il percorso logico della decisione, ne costituisce non solo motivazione adeguata, ma esonera il decidente dal confutare specificamente le contrarie argomentazioni di parte da ritenersi implicitamente disattese perché incompatibili con le argomentazioni accolte6.
4.7: quinto motivo: Erroneità e contraddittorietà della Sentenza
Con il quinto motivo si chiede la riforma della Sentenza, in quanto, ad opinione dell'appellante, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della oggi essendo stata concordata la NTroparte_3 CP_2
NTro sostituzione del motore di marca con un altro motore di marca CP_12
NT fornito da
La tesi, per quanto suggestiva, non merita accoglimento, non essendovi elementi tali da potersi affermare, con ragionevole certezza, che la sostituzione del motore originariamente convenuto avesse determinato l'estinzione del rapporto contrattuale originario e il conseguente venir meno dell'obbligo di garanzia della nei confronti del . NTroparte_3 CP_1
Corretta, sul punto, è la deduzione che essendo socio della CCE CP_2
s.r.l. e suo legale rappresentante – circostanza incontestata - non poteva non essere a conoscenza della modifica agli accordi intercorsi fra CCE s.r.l. e il . CP_1
Nei sensi esposti, pertanto, la sola sostituzione del motore non costituisce una modifica essenziale, atteso che il contratto ceduto prevedeva altre e ben più onerose obbligazioni. 6 Corte di Appello di bari, III Sezione., n. 768 del 15 maggio 2023 pag. 26/30 4.8: sesto motivo: Sentenza che contiene una pronuncia ultra petitum ed ha disposto la CTU per sopperire ed esonerare il dall'onere di fornire la prova di quanto CP_1 peraltro non aveva neanche assunto.
Settimo motivo: erronea interpretazione del contratto
La Sentenza andrebbe riformata in quanto la non aveva descritto né CP_1 allegato i danni per i quali aveva chiesto il ristoro, limitandosi a chiedere il risarcimento del danno “per mancate ore di funzionamento della centrale fino al
22.11.2013 nonché tutte quelle somme che saranno accertate in corso di causa
(occorrendo anche a mezzo CTU), con ciò ponendosi in contrasto con gli orientamenti della S.C., che impongono a chi chiede il risarcimento del danno l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, non potendo limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta risarcitoria dei danni subiti e subendi,
Inoltre il Giudice aveva errato nella formulazione del quesito per l'individuazione di un danno non chiesto e non prospettato dal , che aveva chiesto che venisse CP_1 accertato il danno da essa subito per mancate ore di funzionamento della centrale fino al 22.11.2013 nonché tutte quelle somme che sarebbero state accertate in corso di causa ma non aveva mai richiesto che venisse quantificato il danno “in termini di mancata produzione e vendita di energia elettrica”. Inoltre il Tribunale non aveva tenuto in considerazione che nella scrittura privata del 26 febbraio 2010 le parti ove era stata prevista espressamente: - una penale per mancata consegna della centrale entro il termine del 30 giugno 2010 costituita dalla rinuncia alla quota di pagamento del saldo prezzo, riconoscendo che era pari al danno causato anche per la mancata fruizione dei benefici fiscali previsti dalla RE ter;
nonché́ l'obbligo di
[...]
di corrispondere a l'importo di euro zero virgola zero sette (€ CP_3 CP_1
0,07) per ogni chilowattora non prodotto, senza considerare il disposto dell'art. 1382
c.c. che prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione, ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non
è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.
Il Giudice aveva errato nell'interpretare il contratto, pervenendo ad una quantificazione del danno. L'art. 5 del contratto prevedeva l'obbligo della
[...]
di garantire “per l'intera durata del contratto di full service (QUINDICI CP_3
ANNI) il funzionamento della centrale fornita e gestita, per almeno settemila cinquecento ore annue alla potenza di 965 Kw”. Tuttavia, nell'autunno del 2013, la pag. 27/30 CCE aveva legittimamente sospeso, ai sensi dell'art. 1460 c.c., la manutenzione dell'impianto e la fornitura dell'olio in favore del , non avendo ricevuto i CP_1 corrispettivi pattuiti, con ciò sospendendosi anche l'efficacia del contratto di full service, con la conseguenza che per il periodo successivo al 22 novembre 2013 doveva escludersi un qualsiasi diritto di ad ottenere il risarcimento dei CP_1 danni così come quantificato dall'art. 5.
Entrambi i motivi vanno rigettati.
L'atto di citazione introduttivo del giudizio è stato notificato in data 22.11.2013, per cui la domanda era logicamente limitata alla data di notifica. Legittima è pertanto risultata la sua variazione in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che ciò non costituisce violazione del divieto di introdurre nuove domande nel corso del processo civile, ma una sorta di “correzione” rispetto alla pretesa iniziale, così come definita nell'atto di citazione introduttivo del giudizio e nelle successive memorie e soprattutto in sede di precisazione delle conclusioni, momento nel quale le parti
“fotografano” la loro pretesa.
La domanda iniziale nasce come richiesta di accertamento e dichiarazione di inadempimento contrattuale e/o responsabilità extracontrattuale delle società convenute ( e unite da una NTroparte_3 NTroparte_7 comune difesa), da cui poi discendono le richieste risarcitorie. La domanda di risarcimento viene poi ulteriormente specificata nelle prime memorie ex art. 183
c.p.c. chiedendosi di estendere il risarcimento “a tutte quelle somme che saranno accertate in corso di causa, anche a mezzo CTU”, sicché la stessa non può ritenersi né nuova né dipendente da un titolo diverso. Con la seconda memoria 183 c.p.c. veniva chiesto che il Giudice disponesse la nomina di un CTU al fine di accertare l'esistenza dei vizi contestati e determinare il preciso ammontare dei danni subiti dalla società attrice. In senso conforme era poi stata la formulazione del quesito al
CTU7
Non si ravvisano pertanto nell'appello proposto da , in proprio e CP_2 nella qualità, gli estremi per potersi riformare la Sentenza appellata, che pertanto integralmente si conferma.
5: liquidazione delle spese di lite. 7 …verifichi...la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice…determini il danno…in dipendenza dei vizi. pag. 28/30 Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore della Sentenza appellata, al valore medio della tariffa forense e poste a carico degli appellanti in solido tra di loro. Le stesse vengono compensate, stante la carenza della costituzione in giudizio, tra le parti e la . CP_4
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico degli appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 346/2021, proposta da
Parte_9
in proprio e quale titolare della Ditta Individuale
[...] CP_2 [...]
riunita a quella recante il nr. CP_3 NTroparte_3 NTroparte_4
347/2021, promossa da , in proprio e quale legale rapp.p.t. della ditta CP_2 individuale , contro NTroparte_3 NTroparte_6 [...]
e avverso la Sentenza n. NTroparte_7 NTroparte_4
1257/2020, pronunciata dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG
4561/2013, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Rigetta l'appello proposto dalla Parte_10
per essere infondati il primo ed il quarto motivo, con assorbimento
[...] del quinto, ed inammissibili il secondo e terzo;
B) Rigetta l'appello proposto da , in proprio e nella qualità di titolare CP_2 della ditta Individuale NTroparte_3
C) dichiara inammissibile la costituzione in giudizio di;
CP_4
pag. 29/30 D) Condanna gli appellanti in solido tra di loro al pagamento delle spese di lite in favore del che liquida in €uro 44.201,00, oltre rimborso NTroparte_1 forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
E) Dichiara che sussistono a carico di entrambi gli appellanti i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2024
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
pag. 30/30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 Allegato 1 alla documentazione depositata dal CTU 4 … per tutte le attività di gestione dell'impianto, anche in teleassistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, con fornitura dei pezzi di ricambio, oltre che per l'approvvigionamento di tutto l'olio vegetale necessario al suo funzionamento… pag. 24/30