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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
929/2022
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 18/06/2025
All'udienza odierna è presente per parte opponente l'avv. GROSSI
ERMETE, il quale procede alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 929 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025, vertente tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., (C.F. Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
), (C.F. C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._3
atti, dall'avv. Ermete Grossi
-opponente-
e
(P.I. n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ebe Nannei
-opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la
Parte_1 Parte_5 Parte_2 Pt_3
e proponevano opposizione avverso il
[...] Parte_4 decreto ingiuntivo n. 19/2022, notificato in data 27.1.2022, emesso dall'intestato Tribunale con il quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 8.411,32 oltre accessori, in favore della
[...] per il pagamento del massimale della polizza Controparte_1 fideiussoria n. 330.071.900066.
A sostegno della opposizione, gli attori deducevano che la
[...] aveva effettuato il pagamento della somma di euro CP_1
8411,32 in favore del quale Parte_6 beneficiario della polizza fideiussoria n. 330.071.900066, sottoscritta a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto per il progetto “Open data”, senza alcun accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della società appaltante;
che con missiva del
1.7.2014 la società attrice comunicava alla stazione appaltante il completamento dei lavori, restando a disposizione per la consegna del documento tecnico;
che in data 13.11.2014 la società opponente comunicava nuovamente al comune di il Parte_6 completamento del Progetto rimanendo a disposizione per la consegna della documentazione ed il collaudo;
che con raccomandata a/r del
27.11.2024 il comune di eccepiva alla Parte_6 società appaltante delle inadempienze nelle obbligazioni assunte, contestate dalla predetta opponente con raccomandata del 19.12.2014 con richiesta del pagamento del saldo delle fatture e del risarcimento dei danni;
che la polizza fideiussoria è nulla perché contenente clausole vessatorie non specificamente sottoscritte;
che l'opposta è decaduta
3 dall'azione ex art.1957 c.c.; che il credito è prescritto ai sensi dell'art.1955 c.c.; che manca la prova del credito.
Alla luce delle predette deduzioni la Parte_1 Pt_5
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: in via Preliminare: A)- si eccepisce l'invalidità del D.I. opposto n.19/2022 per difetto del rilascio della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo;
B)-in via Principale e nel Merito: - Accertare, dichiarare, riconoscere, che nulla è dovuto in favore della
[...] in relazione alla polizza fideiussoria Controparte_1
n.330.071900066 oltre che alla pattuizione speciale di coobbligazione aventi ad oggetto il pagamento del massimale di € 8.411,32 da parte degli opponenti in solido per le causali e le eccezioni argomentate e/o sollevate e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n.
19/2022 emesso dal Tribunale di Cassino in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge e di ragione;
- In ogni caso, con vittoria di diritti onorari e spese di giudizio come per legge”.
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea ed eccependo che in data 5.2.2014 Pt_1 [...]
e e Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 quali coobbligati, stipulavano, con la Parte_4 [...] la polizza fideiussoria n. 330.071.900066, fino ad Controparte_1 un massimale di € 8.411,32, in favore del Parte_6 che in data 20.5.2021 la stessa provvedeva al
[...] pagamento del massimale a seguito della richiesta del comune beneficiario;
che pertanto la predetta provvedeva a richiederne il
4 rimborso alla debitrice principale ed ai coobbligati;
che l'opposizione proposta era del tutto infondata.
Pertanto, la concludeva chiedendo “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa difesa e/o eccezione reietta, in accoglimento delle notazioni svolte nel presente atto In via preliminare concedere la provvisoria esecutività all'opposto Decreto Ingiuntivo n.
19/2022, atteso che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito, accertare e dichiarare infondate, inammissibili e comunque inaccoglibili le pretese attoree e per
l'effetto confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 19/2022; Vinte le spese e gli onorari di causa”.
Con ordinanza del 25.2.2023 questo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. ipotizzando il pagamento a carico degli opponenti della somma di euro € 5.500,00, in favore della opposta, a saldo e stralcio della posizione debitoria dedotta in giudizio, anche attraverso pagamenti dilazionati, oltre la somma di euro 1.000,00 a titolo di spese legali.
Con successiva ordinanza del 15.6.2024, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, questo giudice rimetteva le parti in mediazione demandata ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. n.
28/2010.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 18.6.2025.
2. In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dell'opposta per mancato esperimento del tentativo di mediazione demandata ex art.
5-quater d.lgs. n. 28/2010.
La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sicché, se alla successiva
5 udienza la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
L'art.
5- quater del d.lgs. n. 28/2010, nella versione risultante dalle modifiche apportate d.lgs. n. 149/2022, dispone che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.
Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Segnatamente, con ordinanza del 15.6.2024, il giudice, accolta l'istanza ex art.648 c.p.c., ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione demandata e, nel rispetto del termine di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010, ha rinviato alla successiva udienza del 11.2.2025.
Dalla documentazione acquisita emerge che la parte opposta ha attivato il procedimento di mediazione solo in data 4.2.2025, vale a dire in prossimità dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio e per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione.
Tale circostanza rende improcedibile la domanda principale dal momento che, come affermato dalla Corte di Cassazione, nel caso di mediazione demandata, per il superamento della condizione di procedibilità, è necessario che entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice vi sia stato l'utile esperimento del procedimento di mediazione, da intendersi come primo incontro delle parti davanti al mediatore conclusosi senza accordo, non già l'avvio della procedura nel termine di quindici giorni (Cass. n. 40035/2021).
Questo orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 37920/2022; Trib. Perugia 20 giugno 2023; Trib.
6 Spoleto n. 189/2022), anche con riferimento alla mediazione obbligatoria ex lege (Cass. n. 9102/2023).
Da ciò discende che il gravissimo ritardo in cui è incorsa la parte opposta, la quale ha atteso la celebrazione dell'udienza di verifica per il deposito della domanda di mediazione, senza neppure dedurre eventuali circostanze incolpevoli dalle quali è scaturito detto ritardo, non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità della domanda (Trib. Roma 3699/2022, in 101mediatori.it; Trib. Pavia n.
143/2021, cit.; App. Milano n. 4919/2019).
Pertanto, la mancata attivazione della mediazione disposta con ordinanza del 15.06.2024 ha determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, la quale assume valore dirimente rispetto alla decisione della causa nel merito.
Tuttavia, considerato che oggetto del presente procedimento è
l'opposizione a decreto ingiuntivo, è necessario individuare la parte sulla quale gravava l'onere di attivazione della procedura di mediazione al fine di accertare quali effetti produce l'inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Sul tema si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo indirizzo, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte opponente. Di conseguenza, la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. n. 24629/2015; Trib.
Prato, 18.7.2011; Trib. Rimini, 05.8.2014; Trib. Siena, 25.6.2012; Trib.
Bologna, 20.1.2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Firenze, 21.4.2015;
Trib. Chieti, 8.9.2015, n. 492).
7 In particolare, a fondamento di tale interpretazione, si è evidenziato che la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione è
l'opponente, con la conseguenza che gli effetti negativi derivanti dal mancato esperimento del procedimento di mediazione non possono che prodursi nei confronti del debitore. In tale direzione, si è rilevato che, diversamente argomentando, si finirebbe col porre in capo al creditore ingiungente l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, con ciò sconfessando la natura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio eventuale, rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
La giurisprudenza ha, altresì, messo in rilievo che la disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/10 deve essere interpretata conformemente alla funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della mediazione, che mira a rendere il ricorso al processo la extrema ratio di tutela, cioè l'ultima possibilità dopo che tutte le altre sono risultate precluse. Cosicché, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve porsi a carico della parte che ha interesse al processo, al fine di indurla a coltivare una soluzione alternativa della controversia (Cass. n.
24629/2015).
Secondo l'opposto orientamento, attribuendo rilievo al carattere unitario del giudizio di opposizione rispetto alla fase monitoria, in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto non l'opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Ne consegue che l'onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio. In caso di inerzia del creditore, deve, pertanto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda monitoria (e non dell'opposizione) impedisce il consolidamento
8 degli effetti del decreto ingiuntivo (App. Palermo n. 1014/2019; App.
Bologna 1° ottobre 2019; Trib. Milano 30 gennaio 2019; Trib. Grosseto
n. 566/2018; Trib. Firenze 16 febbraio 2016; Trib. Busto Arsizio 3 febbraio 2016; Trib. Firenze 17 gennaio 2016; Trib. Firenze 20 gennaio
2016).
Tale orientamento è stato confermato dalla recente pronuncia n. 25694 del 18.9.2020 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di risolvere il permanente contrasto giurisprudenziale in materia, superando l'orientamento precedentemente accolto con la su richiamata pronuncia del 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte valorizzando: a) il dato testuale, dal momento che la disciplina della mediazione (v. art. 4, comma 2, art. 5 commi 1-bis e 6), prescrivendo che la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso la presentazione di una domanda che deve indicare "l'oggetto e le ragioni della pretesa" e che è idonea a produrre effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, fa riferimento all'attore in senso sostanziale;
b) l'elemento logico-sistematico, derivante dalla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non equiparabile ad una forma di impugnazione del decreto, dall'impossibilità di assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività
9 del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa azionata dal creditore, non abbia proceduto al tentativo di mediazione, nonché dal raffronto tra le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia a seconda che si aderisca all'una o all'altra soluzione (onere opponente: definitività del decreto ingiuntivo, con compromissione definitiva del diritto di difesa;
onere opposto: riproposizione della domanda per l'opposto); c)
l'argomento secondo cui la finalità deflattiva sottesa al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tenuto conto delle gravi conseguenze derivanti dall'adesione all'opposta tesi, consistenti nell'improcedibilità della domanda di opposizione e dalle conseguente stabilizzazione del decreto ingiuntivo opposto.
Su questa linea, si è affermato che i dicta espressi dalle S.U. n.
19596/2020 per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al
(previgente) art. 5, comma 1-bis trovano applicazione anche per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice (Cass. n. 38271/2021).
Ulteriormente, si rileva che l'art.
5-bis d.lgs n. 28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, positivizzando i principi espressi dalla sentenza delle S.U. n. 19596/2020, prevede espressamente che nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, non vi è dubbio che nel giudizio di opposizione l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento di ogni valutazione attinente al merito della lite.
10 3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01-
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo, state la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate
(cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'opposta, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
19/2022 emesso dal Tribunale di Cassino;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore degli opponenti che liquida in euro 145,50 per spese vive e in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
11
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 18/06/2025
All'udienza odierna è presente per parte opponente l'avv. GROSSI
ERMETE, il quale procede alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiede che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
Il G.I.
Si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
1 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 929 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, posta in deliberazione ai sensi dell'art.281- sexies c.p.c. all'udienza del 18.6.2025, vertente tra
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., (C.F. Parte_2
), (C.F. C.F._1 Parte_3
), (C.F. C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi, in virtù di procura in C.F._3
atti, dall'avv. Ermete Grossi
-opponente-
e
(P.I. n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Ebe Nannei
-opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato la
Parte_1 Parte_5 Parte_2 Pt_3
e proponevano opposizione avverso il
[...] Parte_4 decreto ingiuntivo n. 19/2022, notificato in data 27.1.2022, emesso dall'intestato Tribunale con il quale veniva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 8.411,32 oltre accessori, in favore della
[...] per il pagamento del massimale della polizza Controparte_1 fideiussoria n. 330.071.900066.
A sostegno della opposizione, gli attori deducevano che la
[...] aveva effettuato il pagamento della somma di euro CP_1
8411,32 in favore del quale Parte_6 beneficiario della polizza fideiussoria n. 330.071.900066, sottoscritta a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto di appalto per il progetto “Open data”, senza alcun accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della società appaltante;
che con missiva del
1.7.2014 la società attrice comunicava alla stazione appaltante il completamento dei lavori, restando a disposizione per la consegna del documento tecnico;
che in data 13.11.2014 la società opponente comunicava nuovamente al comune di il Parte_6 completamento del Progetto rimanendo a disposizione per la consegna della documentazione ed il collaudo;
che con raccomandata a/r del
27.11.2024 il comune di eccepiva alla Parte_6 società appaltante delle inadempienze nelle obbligazioni assunte, contestate dalla predetta opponente con raccomandata del 19.12.2014 con richiesta del pagamento del saldo delle fatture e del risarcimento dei danni;
che la polizza fideiussoria è nulla perché contenente clausole vessatorie non specificamente sottoscritte;
che l'opposta è decaduta
3 dall'azione ex art.1957 c.c.; che il credito è prescritto ai sensi dell'art.1955 c.c.; che manca la prova del credito.
Alla luce delle predette deduzioni la Parte_1 Pt_5
, e
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 concludevano chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle domande formulate e disattesa ogni diversa e contraria istanza, pretesa ed eccezione: in via Preliminare: A)- si eccepisce l'invalidità del D.I. opposto n.19/2022 per difetto del rilascio della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo;
B)-in via Principale e nel Merito: - Accertare, dichiarare, riconoscere, che nulla è dovuto in favore della
[...] in relazione alla polizza fideiussoria Controparte_1
n.330.071900066 oltre che alla pattuizione speciale di coobbligazione aventi ad oggetto il pagamento del massimale di € 8.411,32 da parte degli opponenti in solido per le causali e le eccezioni argomentate e/o sollevate e, per l'effetto, revocare/annullare il decreto ingiuntivo n.
19/2022 emesso dal Tribunale di Cassino in quanto infondato in fatto ed in diritto, con ogni conseguenza di legge e di ragione;
- In ogni caso, con vittoria di diritti onorari e spese di giudizio come per legge”.
Si costituiva in giudizio la contestando la Controparte_1 domanda attorea ed eccependo che in data 5.2.2014 Pt_1 [...]
e e Parte_1 Parte_5 Parte_2 Parte_3 quali coobbligati, stipulavano, con la Parte_4 [...] la polizza fideiussoria n. 330.071.900066, fino ad Controparte_1 un massimale di € 8.411,32, in favore del Parte_6 che in data 20.5.2021 la stessa provvedeva al
[...] pagamento del massimale a seguito della richiesta del comune beneficiario;
che pertanto la predetta provvedeva a richiederne il
4 rimborso alla debitrice principale ed ai coobbligati;
che l'opposizione proposta era del tutto infondata.
Pertanto, la concludeva chiedendo “Piaccia Controparte_1 all'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa difesa e/o eccezione reietta, in accoglimento delle notazioni svolte nel presente atto In via preliminare concedere la provvisoria esecutività all'opposto Decreto Ingiuntivo n.
19/2022, atteso che l'avversaria opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
Nel merito, accertare e dichiarare infondate, inammissibili e comunque inaccoglibili le pretese attoree e per
l'effetto confermare l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 19/2022; Vinte le spese e gli onorari di causa”.
Con ordinanza del 25.2.2023 questo giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. ipotizzando il pagamento a carico degli opponenti della somma di euro € 5.500,00, in favore della opposta, a saldo e stralcio della posizione debitoria dedotta in giudizio, anche attraverso pagamenti dilazionati, oltre la somma di euro 1.000,00 a titolo di spese legali.
Con successiva ordinanza del 15.6.2024, stante la mancata accettazione della proposta conciliativa, concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, questo giudice rimetteva le parti in mediazione demandata ai sensi dell'art.
5-quater del d.lgs. n.
28/2010.
La causa, istruita con prova documentale, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 18.6.2025.
2. In via preliminare, va dichiarata l'improcedibilità della domanda proposta dell'opposta per mancato esperimento del tentativo di mediazione demandata ex art.
5-quater d.lgs. n. 28/2010.
La mediazione demandata dal giudice costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, sicché, se alla successiva
5 udienza la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.
L'art.
5- quater del d.lgs. n. 28/2010, nella versione risultante dalle modifiche apportate d.lgs. n. 149/2022, dispone che il giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre, con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione.
Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Segnatamente, con ordinanza del 15.6.2024, il giudice, accolta l'istanza ex art.648 c.p.c., ha disposto l'esperimento del procedimento di mediazione demandata e, nel rispetto del termine di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 28/2010, ha rinviato alla successiva udienza del 11.2.2025.
Dalla documentazione acquisita emerge che la parte opposta ha attivato il procedimento di mediazione solo in data 4.2.2025, vale a dire in prossimità dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio e per la verifica dell'esito del procedimento di mediazione.
Tale circostanza rende improcedibile la domanda principale dal momento che, come affermato dalla Corte di Cassazione, nel caso di mediazione demandata, per il superamento della condizione di procedibilità, è necessario che entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice vi sia stato l'utile esperimento del procedimento di mediazione, da intendersi come primo incontro delle parti davanti al mediatore conclusosi senza accordo, non già l'avvio della procedura nel termine di quindici giorni (Cass. n. 40035/2021).
Questo orientamento è stato confermato dalla giurisprudenza successiva (Cass. n. 37920/2022; Trib. Perugia 20 giugno 2023; Trib.
6 Spoleto n. 189/2022), anche con riferimento alla mediazione obbligatoria ex lege (Cass. n. 9102/2023).
Da ciò discende che il gravissimo ritardo in cui è incorsa la parte opposta, la quale ha atteso la celebrazione dell'udienza di verifica per il deposito della domanda di mediazione, senza neppure dedurre eventuali circostanze incolpevoli dalle quali è scaturito detto ritardo, non consente di ritenere superata la condizione di procedibilità della domanda (Trib. Roma 3699/2022, in 101mediatori.it; Trib. Pavia n.
143/2021, cit.; App. Milano n. 4919/2019).
Pertanto, la mancata attivazione della mediazione disposta con ordinanza del 15.06.2024 ha determinato la sopravvenuta carenza di una condizione di procedibilità della domanda, la quale assume valore dirimente rispetto alla decisione della causa nel merito.
Tuttavia, considerato che oggetto del presente procedimento è
l'opposizione a decreto ingiuntivo, è necessario individuare la parte sulla quale gravava l'onere di attivazione della procedura di mediazione al fine di accertare quali effetti produce l'inottemperanza a tale onere sulla sorte del decreto ingiuntivo opposto.
Sul tema si sono contrapposti due diversi orientamenti giurisprudenziali. Secondo un primo indirizzo, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di avviare la procedura di mediazione grava sulla parte opponente. Di conseguenza, la mancata attivazione della mediazione comporta la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e la definitività del decreto ingiuntivo opposto, che acquista l'incontrovertibilità tipica del giudicato (Cass. n. 24629/2015; Trib.
Prato, 18.7.2011; Trib. Rimini, 05.8.2014; Trib. Siena, 25.6.2012; Trib.
Bologna, 20.1.2015; Trib. Firenze 30.10.2014; Trib. Firenze, 21.4.2015;
Trib. Chieti, 8.9.2015, n. 492).
7 In particolare, a fondamento di tale interpretazione, si è evidenziato che la parte che ha interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione è
l'opponente, con la conseguenza che gli effetti negativi derivanti dal mancato esperimento del procedimento di mediazione non possono che prodursi nei confronti del debitore. In tale direzione, si è rilevato che, diversamente argomentando, si finirebbe col porre in capo al creditore ingiungente l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, con ciò sconfessando la natura stessa del giudizio di opposizione quale giudizio eventuale, rimesso alla libera scelta dell'ingiunto.
La giurisprudenza ha, altresì, messo in rilievo che la disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28/10 deve essere interpretata conformemente alla funzione deflattiva che il legislatore ha inteso attribuire all'istituto della mediazione, che mira a rendere il ricorso al processo la extrema ratio di tutela, cioè l'ultima possibilità dopo che tutte le altre sono risultate precluse. Cosicché, l'onere di esperire il tentativo di mediazione deve porsi a carico della parte che ha interesse al processo, al fine di indurla a coltivare una soluzione alternativa della controversia (Cass. n.
24629/2015).
Secondo l'opposto orientamento, attribuendo rilievo al carattere unitario del giudizio di opposizione rispetto alla fase monitoria, in caso di omesso esperimento del tentativo di mediazione, la declaratoria di improcedibilità ha ad oggetto non l'opposizione, bensì la domanda sostanziale proposta in via monitoria.
Ne consegue che l'onere di promuovere la mediazione è a carico del creditore opposto, atteso che questi riveste la natura di parte attrice titolare della pretesa azionata in giudizio. In caso di inerzia del creditore, deve, pertanto, disporsi la revoca del decreto ingiuntivo, posto che il mancato perfezionamento della condizione di procedibilità della domanda monitoria (e non dell'opposizione) impedisce il consolidamento
8 degli effetti del decreto ingiuntivo (App. Palermo n. 1014/2019; App.
Bologna 1° ottobre 2019; Trib. Milano 30 gennaio 2019; Trib. Grosseto
n. 566/2018; Trib. Firenze 16 febbraio 2016; Trib. Busto Arsizio 3 febbraio 2016; Trib. Firenze 17 gennaio 2016; Trib. Firenze 20 gennaio
2016).
Tale orientamento è stato confermato dalla recente pronuncia n. 25694 del 18.9.2020 con la quale le Sezioni Unite della Cassazione, al fine di risolvere il permanente contrasto giurisprudenziale in materia, superando l'orientamento precedentemente accolto con la su richiamata pronuncia del 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
A tale conclusione le Sezioni Unite sono giunte valorizzando: a) il dato testuale, dal momento che la disciplina della mediazione (v. art. 4, comma 2, art. 5 commi 1-bis e 6), prescrivendo che la parte che intende agire in giudizio è tenuta ad esperire il procedimento di mediazione attraverso la presentazione di una domanda che deve indicare "l'oggetto e le ragioni della pretesa" e che è idonea a produrre effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, fa riferimento all'attore in senso sostanziale;
b) l'elemento logico-sistematico, derivante dalla natura del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, non equiparabile ad una forma di impugnazione del decreto, dall'impossibilità di assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art. 647 c.p.c. con l'esecutività
9 del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente, pure avendo manifestato ritualmente di volere contestare la pretesa azionata dal creditore, non abbia proceduto al tentativo di mediazione, nonché dal raffronto tra le diverse conseguenze derivanti dall'inerzia a seconda che si aderisca all'una o all'altra soluzione (onere opponente: definitività del decreto ingiuntivo, con compromissione definitiva del diritto di difesa;
onere opposto: riproposizione della domanda per l'opposto); c)
l'argomento secondo cui la finalità deflattiva sottesa al sistema della mediazione non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tenuto conto delle gravi conseguenze derivanti dall'adesione all'opposta tesi, consistenti nell'improcedibilità della domanda di opposizione e dalle conseguente stabilizzazione del decreto ingiuntivo opposto.
Su questa linea, si è affermato che i dicta espressi dalle S.U. n.
19596/2020 per le ipotesi di mediazione obbligatoria di cui al
(previgente) art. 5, comma 1-bis trovano applicazione anche per le ipotesi di mediazione delegata dal giudice (Cass. n. 38271/2021).
Ulteriormente, si rileva che l'art.
5-bis d.lgs n. 28/2010, introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, positivizzando i principi espressi dalla sentenza delle S.U. n. 19596/2020, prevede espressamente che nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione spetta alla parte che ha proposto il ricorso per decreto ingiuntivo.
Alla luce del descritto quadro normativo e giurisprudenziale, non vi è dubbio che nel giudizio di opposizione l'onere di attivare la mediazione grava sulla parte opposta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e assorbimento di ogni valutazione attinente al merito della lite.
10 3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (5.200,01-
26.000,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria), con l'applicazione del valore minimo, state la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate
(cfr. art. 4 d.m. cit.), sono poste a carico dell'opposta, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara improcedibile la domanda proposta da
[...]
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
19/2022 emesso dal Tribunale di Cassino;
2) condanna l'opposta alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore degli opponenti che liquida in euro 145,50 per spese vive e in euro 1.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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