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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/02/2024, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Francesca Maria Mammone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. e (C.F. RT C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA TARTAGLIA, 51 25126 C.F._2
BRESCIA presso lo studio dell'avv. DAVIDE ARTIOLI, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
DANTE ALIGHIERI, 6 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. MASSIMILIANO
GEROSA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per e : RT Parte_2
“Contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria e statuizione, voglia, l'adita
Corte d'Appello di Milano in via preliminare processuale: sospendere l'efficacia provvisoria della sentenza del
Tribunale di Lecco n. 181/2023 pubblicata in data 23.03.2023 rep. n. 378/2023 del
23.03.2023 nel procedimento civile n. 42/2022 R.G. e notificata agli attuali appellanti in data 31.03.2023 sussistendo gravi e fondati motivi ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 181/2023 pubblicata in data 23.03.2023 rep. n. 378/2023 del 23.03.2023 nel procedimento civile
n. 42/2022 R.G. per le ragioni esposte in narrativa respingere tutte le domande svolte da parte appellata nell'atto di citazione di primo grado in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita datato 28.12.2016 a rogito Notaio di Manerbio (BS) Persona_1
(47900 rep. / 20091 racc.), registrato a CI in data 09.1.2017e trascritto alla
Conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 il 09.1.2017 ai nn. 2489 gen./1469 part. nei confronti della Controparte_1
in via istruttoria: ove controparte contestasse l'autenticità del documento di sintesi anno 2017 (doc. 5 fascicolo primo grado ), l'Ecc.ma Corte d'Appello RT
voglia ordinare ex art 210 c.p.c. alla (filiale di Osnago LC) Controparte_1
l'esibizione del medesimo documento;
pagina 2 di 13 - e inoltre, ove controparte contestasse l'autenticità dell'intimazione di pagamento (doc.
6 fascicolo primo grado ), voglia ordinare ex art 210 c.p.c. RT
all' (già (via Controparte_2 Controparte_3
dell'Innovazione n. 1/b 20126 Milano) l'esibizione della medesima;
- e infine, ove controparte contestasse l'autenticità della quietanza del bollettino RAV
(doc. 7 fascicolo primo grado ), voglia ordinare ex art 210 c.p.c. al RT
di CI (via Rose di Sotto n. 1 25126 CI) l'esibizione della Organizzazione_1
medesima.
Laddove, ancora, controparte contestasse l'autenticità dei pagamenti, si chiede Orga all'Ecc.ma Corte d'Appello di ordinare ex art 210 c.p.c. alla (filiale di Vimercate
MB) e a (filiale di Vimercate MB) l'esibizione degli estratti dei conti correnti CP_4
intestati a dai quali sono state effettuate le predette operazioni, nonché Parte_2
l'esibizione dell'assegno n. 0873500011306462 del 28.12.2016 recante la girata del beneficiario.
Si chiede altresì che l'On.le Giudicante voglia ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1. vero che in data 30.01.2017 la società ha provveduto al Parte_3
pagamento della mia fattura n. 16/2017 del 31.01.2017 relativa alle prestazioni professionali in essa indicate. Si indica a testimone sul presente capitolo: l'avv. Marco
Ciampolini con studio in Corsico (MI), via della Resistenza n.31.
2. Vero che il sottoscritto, su incarico congiunto di e , Parte_2 RT
nel dicembre 2016 ha redatto la relazione tecnica che mi si rammostra? (si esibisca al teste il doc. 3 fascicolo primo grado;
Parte_2
3. Vero che le condizioni dell'immobile da me ispezionato ed il valore di mercato corrispondono a quanto riportato nell'elaborato peritale?
4. Vero che la finalità di tale negozio, secondo quanto prospettato dai committenti, era il riassetto economico della famiglia viste le condizioni di difficoltà attraversate pagina 3 di 13 all'epoca da ? Si indica quale testimone il Geom. RT Testimone_1
, domiciliato in CI, via Ferrini n. 7, sui capitoli n.2, n.3, n.4.
[...]
In ogni caso: compensi professionali e anticipazioni integralmente rifuse oltre spese generali nella misura del 15% e oneri previdenziali e fiscali come per Legge sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio;
”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda disattesa,
- rigettare l'appello proposto dai sig.ri e avverso la RT Parte_2
sentenza n. 181/2023 del Tribunale di Lecco, confermando la sentenza in ogni sua parte;
- con rifusione di spese e compensi anche del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c. promossa da nei Controparte_1
confronti di e;
RT Parte_2
- dichiarava inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_1
compravendita datato 28/12/2016 con il quale aveva ceduto al RT
figlio, , la nuda proprietà della totalità dei beni immobili di sua Parte_2
proprietà;
- poneva definitivamente le spese di lite a carico dei convenuti, in solido tra loro.
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
In data 25/10/2015 e la consorte concedevano RT Controparte_5
fideiussione a favore di per garantire il debito di quest'ultima nei confronti Org_3
di per l'importo di €30.000,00. Controparte_1
pagina 4 di 13 Con atto di compravendita datato 28/12/2016 ha ceduto al figlio RT
la piena proprietà della totalità dei propri beni immobili, siti in Bellusco Parte_2
(ossia un appartamento ad uso abitativo, nonché una cantina – per la quota indivisa di
1/2 – e tre autorimesse – tutte per la quota indivisa di 1/3 –), conservando per sé, e per la consorte dopo di lui, il diritto di abitazione sull'appartamento e il diritto di uso sugli altri immobili.
sulla scorta dello scoperto di euro 29.006,17 del conto corrente Controparte_1
ordinario n. 938/821196 acceso presso la filiale di Osnago da nonché del Org_3
saldo debitore di euro 2.737,38 dell'originario finanziamento a medio termine (per un importo di originari €30.000,00), in data 20/02/2018 ha ottenuto dal Tribunale di Lecco il decreto ingiuntivo n. 152/2018 (doc. 4 fascicolo di primo grado dell'attrice) recante la condanna della società e dei fideiussori ed Org_3 RT [...]
al pagamento della somma di euro 31.743,55 oltre ad interessi (dall'11.9.2017 CP_5
al tasso convenzionale del 10% per il conto corrente ordinario e dalla data del
01/01/2018 al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato del 3,96% + 2 punti di mora per il finanziamento).
Successivamente si rivolgeva al Tribunale di Lecco proponendo CP_1
domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., sostenendo che l'atto di compravendita del
28/12/2016, intercorso tra ed il figlio , recasse RT Parte_2
pregiudizio alle proprie ragioni creditorie in quanto idoneo a sottrarre ad essa creditrice la garanzia patrimoniale per l'adempimento delle fideiussioni, realizzando tale atto l'alienazione degli unici beni immobili di proprietà di . RT
Con sentenza n. 181/2023, pubblicata in data 23/03/2023, il Tribunale di Lecco, in accoglimento delle ragioni sostenute da dichiarava inefficace nei Controparte_1
confronti di quest'ultima l'atto di compravendita, avendolo ritenuto lesivo degli interessi creditori di quest'ultima.
pagina 5 di 13 Avverso tale sentenza hanno proposto appello e (d'ora RT Parte_2
in avanti anche appellanti) adducendo tre motivi:
1) con il primo motivo gli appellanti contestano la valutazione del Tribunale in merito al momento dell'insorgenza del credito della Sul Controparte_1
punto sostengono che tale credito vada fatto risalire a data successiva rispetto all'atto con il quale sono stati alienati i beni, datato 28/12/2016, ossia al momento in cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, in data 20/02/2018, e non alla data della concessione della fideiussione da parte di a favore di RT [...]
avvenuta nel 2015. Conseguentemente l'alienazione dei beni immobili nei Org_3
confronti dei quali l'allora attrice ha proposto azione revocatoria sarebbe avvenuta anteriormente al sorgere del credito;
2) con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto sia stata fornita prova dell'eventus damni da parte della Gli appellanti sostengono che l'alienazione Controparte_1
degli immobili di non sia suscettibile di compromettere la RT
garanzia patrimoniale nei confronti di , dovendosi tenere in CP_1
considerazione la garanzia offerta dal patrimonio del debitore nella sua interezza, avendo riguardo non solo al quinto pignorabile dalla pensione percepita da
[...]
, ma anche a tutti i beni mobili di sua proprietà – tra cui quadri, RT
mobilio, tappeti, gioielli, ecc. – i quali, secondo gli appellanti, offrirebbero adeguata garanzia per estinguere la posizione debitoria;
3) con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza contestando la valutazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo agli stessi.
Gli appellanti sostengono, innanzitutto, che la vendita degli immobili ad un corretto prezzo di mercato denoti l'intenzione delle parti di porre in essere un atto che non arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie dell'appellata, ma che piuttosto dimostri, congiuntamente all'effettivo pagamento della somma, “l'intenzione in pagina 6 di 13 capo a di fornire al padre la provvista sufficiente […] per Parte_2
estinguere i suoi debiti e la volontà di di ottenere la liquidità RT
necessaria per tale scopo”. Sostengono inoltre che la pensione di RT
, essendo insufficiente a garantire il rapido soddisfacimento dei debiti nei
[...]
confronti dell'appellata, lo è senz'altro anche per estinguere i debiti nei confronti di altri soggetti: dunque la vendita degli immobili sarebbe l'unico strumento utile per reperire la liquidità necessaria per estinguere rapidamente tali debiti, e ricadrebbe dunque “nell'ipotesi in cui tale atto dispositivo comporta l'esenzione dall'azione revocatoria”.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza.
All'udienza del 30/11/2023 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. dinnanzi al Collegio, assegnando alle parti fino al 12/01/2024 per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 25/01/2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del giorno 31/01/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
Partendo dalla doglianza relativa al momento dell'insorgenza del credito in capo all'appellata, questa Corte conferma la valutazione del Giudice di prime cure: occorre infatti ricordare come abbia più volte trovato riscontro nelle sentenze di Cassazione il principio giurisprudenziale secondo cui: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future
pagina 7 di 13 obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni")” (cfr. ex multis Cass. 10522/2020). Tale principio emerge chiaramente anche dal dato letterale della norma, l'art. 2901 c.c., il cui primo comma dà rilievo alla semplice esistenza del credito, senza la necessità che quest'ultimo sia esigibile mediante un titolo esecutivo (ovvero, nel caso odierno, il decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellata). Per le predette ragioni la doglianza sollevata dagli appellanti va senz'altro respinta.
Allo stesso modo risulta infondata anche la seconda doglianza degli appellanti, con la quale sostengono che l'alienazione dei beni immobili di non arrechi RT
pregiudizio alle ragioni creditizie dell'appellata, dovendosi tenere in considerazione la possibilità di quest'ultima di rivalersi sui beni mobili di valore, rimasti di proprietà di
. L'odierna Corte ritiene corretta la valutazione del Giudice di prime RT
cure, in quanto, quale requisito oggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente che l'atto di alienazione arrechi alla garanzia patrimoniale generica un pregiudizio anche solo qualitativo: in tal senso la trasformazione del cespite immobiliare nel denaro del corrispettivo rappresenta senz'altro un pregiudizio per la parte creditrice, stante la difficoltà di aggredire esecutivamente beni mobili (e peraltro fungibili) rispetto a beni immobili.
Né va sottaciuto come non sia stata fornita alcuna prova da parte del debitore in merito al valore degli ulteriori beni mobili rimasti in sua proprietà che offrirebbero, secondo gli appellanti, adeguata garanzia al credito dell'appellata.
pagina 8 di 13 Tale principio trova conferma nella giurisprudenza della S.C., secondo la quale: “Ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Infatti l'"eventus damni" può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili)”
(Cass. n. 5972/2005; cfr. ex aliis sent. Cass. n. 10359/1996).
Infine, non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo d'appello. Sul punto è sufficiente ricordare che perché sussista l'elemento soggettivo in capo al debitore che alieni il bene successivamente al sorgere del credito – condizione necessaria per esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – è sufficiente la consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, e ciò si verifica anche, come già chiarito precedentemente, quando il patrimonio del debitore subisce delle modifiche qualitative, ovvero quando la sua consistenza passi da immobiliare a mobiliare: la sola consapevolezza che il negozio di compravendita comporterebbe tale conseguenza integra la presenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore, a nulla rilevando il fatto che la vendita sia avvenuta per un adeguato corrispettivo. Trattandosi di atto a titolo oneroso, è altresì necessaria la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, ovvero . La sussistenza di tale elemento soggettivo Parte_2
richiede la consapevolezza dell'esposizione debitoria di colui che aliena il bene, elemento ulteriore rispetto alla mera consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale dell'alienante che si realizzerebbe a seguito dell'atto di compravendita.
Tale consapevolezza in capo a è già affermata dagli stessi appellanti Parte_2
all'interno dell'esposizione dello stesso capo d'appello, in quanto sostengono che l'accordo di compravendita sia stato stipulato da proprio allo scopo di Parte_2
pagina 9 di 13 fornire al padre la liquidità necessaria per far fronte alla propria esposizione debitoria.
Tanto basta per dare conferma della consapevolezza di del pregiudizio Parte_2
alle ragioni creditorie dell'appellata che si sarebbe realizzato una volta mutata la consistenza del patrimonio del padre da immobiliare a esclusivamente mobiliare, a nulla rilevando il fatto che la cessione della nuda proprietà sia avvenuta ad un corretto prezzo di mercato.
Per quanto concerne la esenzione dell'adempimento di un debito scaduto dalla revocatoria ordinaria, la Corte ritiene condivisibile quanto già rilevato dal Giudice di prime cure, ovvero che tale esenzione ricomprenda anche “l'ipotesi dell'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, ma alla condizione che detta alienazione rappresenti il solo mezzo per tale scopo
(Cass. 28.2.2019 n. 5806; Cass. 19.4.2016 n. 7747; Cass.
7.6.2013 n. 14420; Cass.
13.5.2009 n. 11051; Cass. 13.5.2009 n. 11051): la vendita deve cioè porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto dell'estinzione del debito scaduto. La prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore (Cass. 20.4.2018 n.
9816; Cass.
8.9.2016 n. 17766)”.
Nel caso odierno è innanzitutto pacifico che non abbia stipulato l'atto RT
di compravendita al fine di estinguere un debito scaduto nei confronti di . Parte_2
Non risulta inoltre data adeguata prova dagli appellanti né del fatto che la liquidità ottenuta grazie alla compravendita sia stata utilizzata per il pagamento di debiti scaduti verso terzi, né del fatto che tale vendita costituisse il solo mezzo utile per tale scopo.
In merito a quest'ultima circostanza basta ricordare come gli stessi appellanti incorrano in contraddizione sostenendo all'interno dei loro atti come il patrimonio mobiliare di
, congiuntamente al quinto pignorabile della pensione, offrirebbe una RT
garanzia patrimoniale sufficiente per estinguere il debito nei confronti dell'appellata, il che escluderebbe la sussistenza del rapporto di strumentalità necessaria tra l'alienazione della nuda proprietà dei propri immobili e l'estinzione di debiti scaduti verso terzi. pagina 10 di 13 Non risulta nemmeno provata, come da corretta analisi effettuata dal Giudice di prime cure, peraltro non oggetto di censura in appello, la circostanza che il ricavato sia stato utilizzato per il pagamento di debiti scaduti. Infatti, dalla seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. del giudizio di primo grado, emergono chiaramente le modalità di utilizzo della somma incamerata da parte di : RT
- € 11.009,84 sono state versate alla stessa a pagamento alle singole CP_1
scadenze (dal gennaio al dicembre 2017) delle rate del mutuo contratto dalla
(docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado di Parte_3 RT
), rendendo evidente il fatto che la somma non sia andata a coprire un debito
[...]
già scaduto;
- € 19.973,50 sono stati utilizzati per pagare l'intimazione di pagamento di n. 068 2016 90295977 83/000, del 14/10/2016 relativa a cartella ed CP_3
avvisi di addebito notificati nel 2015. Se, in tal caso, il debito è da ritenersi certamente scaduto, è altrettanto vero che nella intimazione stessa si avvisa della possibilità di una dilazione in 120 rate mensili (doc. 6 fascicolo di primo grado
, pag. 5). A tal riguardo avrebbe allora potuto RT RT
rateizzare il debito senza necessità di mettere in vendita i suoi immobili per coprire l'importo delle rate;
- € 6.344,00 utilizzato per saldare le spettanze dell'avv. Marco Ciampolini (fattura
16/2017 del 31.1.2017 al doc. 8, pagamento al doc. 9, fascicolo RT
di primo grado), credito in relazione al quale non è mai stata prodotta prova della messa in mora della società cliente da parte del legale;
- il resto della somma rinveniente dalla vendita immobiliare sarebbe stata utilizzata per rifondere, sempre con pagamenti rateali, il cognato , per Persona_2
l'estinzione del mutuo con , fatto del quale in atti è data prova del CP_1
tutto parziale, relativa ad un solo bonifico di euro 1.668,51 del 22.2.2019 (doc. 11 fascicolo di primo grado). RT
pagina 11 di 13 Alla luce di quanto sopra deve respingersi integralmente anche il terzo e ultimo motivo d'appello.
Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (e quindi dell'entità del credito per il quale ha ), della bassa Controparte_1 Pt_4
complessità della causa, e del fatto che non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e avverso la RT Parte_2
sentenza n. 181/2023 del Tribunale di Lecco, pubblicata in data 23/03/2023, che integralmente conferma;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite RT Parte_2
in favore di liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre il Controparte_1
15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art.
1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 31/01/2024.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 13
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente rel. dr. Maria Teresa Brena Consigliere dr. Francesca Maria Mammone Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione ritualmente notificato
DA
(C.F. e (C.F. RT C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in VIA TARTAGLIA, 51 25126 C.F._2
BRESCIA presso lo studio dell'avv. DAVIDE ARTIOLI, che li rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLANTI
CONTRO
pagina 1 di 13 (C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA Controparte_1 P.IVA_1
DANTE ALIGHIERI, 6 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. MASSIMILIANO
GEROSA, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA
avente ad oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sulle seguenti conclusioni.
Per e : RT Parte_2
“Contrariis reiectis, previa ogni necessaria declaratoria e statuizione, voglia, l'adita
Corte d'Appello di Milano in via preliminare processuale: sospendere l'efficacia provvisoria della sentenza del
Tribunale di Lecco n. 181/2023 pubblicata in data 23.03.2023 rep. n. 378/2023 del
23.03.2023 nel procedimento civile n. 42/2022 R.G. e notificata agli attuali appellanti in data 31.03.2023 sussistendo gravi e fondati motivi ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; nel merito: in totale riforma della sentenza del Tribunale di Lecco n. 181/2023 pubblicata in data 23.03.2023 rep. n. 378/2023 del 23.03.2023 nel procedimento civile
n. 42/2022 R.G. per le ragioni esposte in narrativa respingere tutte le domande svolte da parte appellata nell'atto di citazione di primo grado in quanto inammissibili e infondate in fatto e in diritto e per l'effetto dichiarare valido ed efficace l'atto di compravendita datato 28.12.2016 a rogito Notaio di Manerbio (BS) Persona_1
(47900 rep. / 20091 racc.), registrato a CI in data 09.1.2017e trascritto alla
Conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 il 09.1.2017 ai nn. 2489 gen./1469 part. nei confronti della Controparte_1
in via istruttoria: ove controparte contestasse l'autenticità del documento di sintesi anno 2017 (doc. 5 fascicolo primo grado ), l'Ecc.ma Corte d'Appello RT
voglia ordinare ex art 210 c.p.c. alla (filiale di Osnago LC) Controparte_1
l'esibizione del medesimo documento;
pagina 2 di 13 - e inoltre, ove controparte contestasse l'autenticità dell'intimazione di pagamento (doc.
6 fascicolo primo grado ), voglia ordinare ex art 210 c.p.c. RT
all' (già (via Controparte_2 Controparte_3
dell'Innovazione n. 1/b 20126 Milano) l'esibizione della medesima;
- e infine, ove controparte contestasse l'autenticità della quietanza del bollettino RAV
(doc. 7 fascicolo primo grado ), voglia ordinare ex art 210 c.p.c. al RT
di CI (via Rose di Sotto n. 1 25126 CI) l'esibizione della Organizzazione_1
medesima.
Laddove, ancora, controparte contestasse l'autenticità dei pagamenti, si chiede Orga all'Ecc.ma Corte d'Appello di ordinare ex art 210 c.p.c. alla (filiale di Vimercate
MB) e a (filiale di Vimercate MB) l'esibizione degli estratti dei conti correnti CP_4
intestati a dai quali sono state effettuate le predette operazioni, nonché Parte_2
l'esibizione dell'assegno n. 0873500011306462 del 28.12.2016 recante la girata del beneficiario.
Si chiede altresì che l'On.le Giudicante voglia ammettere la prova testimoniale sul seguente capitolo di prova:
1. vero che in data 30.01.2017 la società ha provveduto al Parte_3
pagamento della mia fattura n. 16/2017 del 31.01.2017 relativa alle prestazioni professionali in essa indicate. Si indica a testimone sul presente capitolo: l'avv. Marco
Ciampolini con studio in Corsico (MI), via della Resistenza n.31.
2. Vero che il sottoscritto, su incarico congiunto di e , Parte_2 RT
nel dicembre 2016 ha redatto la relazione tecnica che mi si rammostra? (si esibisca al teste il doc. 3 fascicolo primo grado;
Parte_2
3. Vero che le condizioni dell'immobile da me ispezionato ed il valore di mercato corrispondono a quanto riportato nell'elaborato peritale?
4. Vero che la finalità di tale negozio, secondo quanto prospettato dai committenti, era il riassetto economico della famiglia viste le condizioni di difficoltà attraversate pagina 3 di 13 all'epoca da ? Si indica quale testimone il Geom. RT Testimone_1
, domiciliato in CI, via Ferrini n. 7, sui capitoli n.2, n.3, n.4.
[...]
In ogni caso: compensi professionali e anticipazioni integralmente rifuse oltre spese generali nella misura del 15% e oneri previdenziali e fiscali come per Legge sia del giudizio di primo grado sia del presente giudizio;
”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte, ogni contraria domanda disattesa,
- rigettare l'appello proposto dai sig.ri e avverso la RT Parte_2
sentenza n. 181/2023 del Tribunale di Lecco, confermando la sentenza in ogni sua parte;
- con rifusione di spese e compensi anche del giudizio di appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, così provvedeva:
- accoglieva la domanda ex art. 2901 c.c. promossa da nei Controparte_1
confronti di e;
RT Parte_2
- dichiarava inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_1
compravendita datato 28/12/2016 con il quale aveva ceduto al RT
figlio, , la nuda proprietà della totalità dei beni immobili di sua Parte_2
proprietà;
- poneva definitivamente le spese di lite a carico dei convenuti, in solido tra loro.
La vicenda può essere sunteggiata come segue.
In data 25/10/2015 e la consorte concedevano RT Controparte_5
fideiussione a favore di per garantire il debito di quest'ultima nei confronti Org_3
di per l'importo di €30.000,00. Controparte_1
pagina 4 di 13 Con atto di compravendita datato 28/12/2016 ha ceduto al figlio RT
la piena proprietà della totalità dei propri beni immobili, siti in Bellusco Parte_2
(ossia un appartamento ad uso abitativo, nonché una cantina – per la quota indivisa di
1/2 – e tre autorimesse – tutte per la quota indivisa di 1/3 –), conservando per sé, e per la consorte dopo di lui, il diritto di abitazione sull'appartamento e il diritto di uso sugli altri immobili.
sulla scorta dello scoperto di euro 29.006,17 del conto corrente Controparte_1
ordinario n. 938/821196 acceso presso la filiale di Osnago da nonché del Org_3
saldo debitore di euro 2.737,38 dell'originario finanziamento a medio termine (per un importo di originari €30.000,00), in data 20/02/2018 ha ottenuto dal Tribunale di Lecco il decreto ingiuntivo n. 152/2018 (doc. 4 fascicolo di primo grado dell'attrice) recante la condanna della società e dei fideiussori ed Org_3 RT [...]
al pagamento della somma di euro 31.743,55 oltre ad interessi (dall'11.9.2017 CP_5
al tasso convenzionale del 10% per il conto corrente ordinario e dalla data del
01/01/2018 al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato del 3,96% + 2 punti di mora per il finanziamento).
Successivamente si rivolgeva al Tribunale di Lecco proponendo CP_1
domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., sostenendo che l'atto di compravendita del
28/12/2016, intercorso tra ed il figlio , recasse RT Parte_2
pregiudizio alle proprie ragioni creditorie in quanto idoneo a sottrarre ad essa creditrice la garanzia patrimoniale per l'adempimento delle fideiussioni, realizzando tale atto l'alienazione degli unici beni immobili di proprietà di . RT
Con sentenza n. 181/2023, pubblicata in data 23/03/2023, il Tribunale di Lecco, in accoglimento delle ragioni sostenute da dichiarava inefficace nei Controparte_1
confronti di quest'ultima l'atto di compravendita, avendolo ritenuto lesivo degli interessi creditori di quest'ultima.
pagina 5 di 13 Avverso tale sentenza hanno proposto appello e (d'ora RT Parte_2
in avanti anche appellanti) adducendo tre motivi:
1) con il primo motivo gli appellanti contestano la valutazione del Tribunale in merito al momento dell'insorgenza del credito della Sul Controparte_1
punto sostengono che tale credito vada fatto risalire a data successiva rispetto all'atto con il quale sono stati alienati i beni, datato 28/12/2016, ossia al momento in cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, in data 20/02/2018, e non alla data della concessione della fideiussione da parte di a favore di RT [...]
avvenuta nel 2015. Conseguentemente l'alienazione dei beni immobili nei Org_3
confronti dei quali l'allora attrice ha proposto azione revocatoria sarebbe avvenuta anteriormente al sorgere del credito;
2) con il secondo motivo gli appellanti impugnano la sentenza nella parte in cui il
Giudice di primo grado ha ritenuto sia stata fornita prova dell'eventus damni da parte della Gli appellanti sostengono che l'alienazione Controparte_1
degli immobili di non sia suscettibile di compromettere la RT
garanzia patrimoniale nei confronti di , dovendosi tenere in CP_1
considerazione la garanzia offerta dal patrimonio del debitore nella sua interezza, avendo riguardo non solo al quinto pignorabile dalla pensione percepita da
[...]
, ma anche a tutti i beni mobili di sua proprietà – tra cui quadri, RT
mobilio, tappeti, gioielli, ecc. – i quali, secondo gli appellanti, offrirebbero adeguata garanzia per estinguere la posizione debitoria;
3) con il terzo motivo gli appellanti impugnano la sentenza contestando la valutazione relativa alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo agli stessi.
Gli appellanti sostengono, innanzitutto, che la vendita degli immobili ad un corretto prezzo di mercato denoti l'intenzione delle parti di porre in essere un atto che non arrechi pregiudizio alle ragioni creditorie dell'appellata, ma che piuttosto dimostri, congiuntamente all'effettivo pagamento della somma, “l'intenzione in pagina 6 di 13 capo a di fornire al padre la provvista sufficiente […] per Parte_2
estinguere i suoi debiti e la volontà di di ottenere la liquidità RT
necessaria per tale scopo”. Sostengono inoltre che la pensione di RT
, essendo insufficiente a garantire il rapido soddisfacimento dei debiti nei
[...]
confronti dell'appellata, lo è senz'altro anche per estinguere i debiti nei confronti di altri soggetti: dunque la vendita degli immobili sarebbe l'unico strumento utile per reperire la liquidità necessaria per estinguere rapidamente tali debiti, e ricadrebbe dunque “nell'ipotesi in cui tale atto dispositivo comporta l'esenzione dall'azione revocatoria”.
Si è costituita in giudizio (d'ora in avanti anche appellata) e ha Controparte_1
chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza.
All'udienza del 30/11/2023 il Presidente istruttore ha invitato le parti a precisare le conclusioni e ha fissato l'udienza per la discussione orale ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. dinnanzi al Collegio, assegnando alle parti fino al 12/01/2024 per il deposito di memorie conclusionali.
All'udienza del 25/01/2024 le parti hanno discusso la causa oralmente e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del giorno 31/01/2024.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
L'appello è infondato e va respinto.
Partendo dalla doglianza relativa al momento dell'insorgenza del credito in capo all'appellata, questa Corte conferma la valutazione del Giudice di prime cure: occorre infatti ricordare come abbia più volte trovato riscontro nelle sentenze di Cassazione il principio giurisprudenziale secondo cui: “L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la semplice esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, concessa fideiussione in relazione alle future
pagina 7 di 13 obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla detta apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte,
c.c., in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore
("scientia damni")” (cfr. ex multis Cass. 10522/2020). Tale principio emerge chiaramente anche dal dato letterale della norma, l'art. 2901 c.c., il cui primo comma dà rilievo alla semplice esistenza del credito, senza la necessità che quest'ultimo sia esigibile mediante un titolo esecutivo (ovvero, nel caso odierno, il decreto ingiuntivo ottenuto dall'appellata). Per le predette ragioni la doglianza sollevata dagli appellanti va senz'altro respinta.
Allo stesso modo risulta infondata anche la seconda doglianza degli appellanti, con la quale sostengono che l'alienazione dei beni immobili di non arrechi RT
pregiudizio alle ragioni creditizie dell'appellata, dovendosi tenere in considerazione la possibilità di quest'ultima di rivalersi sui beni mobili di valore, rimasti di proprietà di
. L'odierna Corte ritiene corretta la valutazione del Giudice di prime RT
cure, in quanto, quale requisito oggettivo per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c., è sufficiente che l'atto di alienazione arrechi alla garanzia patrimoniale generica un pregiudizio anche solo qualitativo: in tal senso la trasformazione del cespite immobiliare nel denaro del corrispettivo rappresenta senz'altro un pregiudizio per la parte creditrice, stante la difficoltà di aggredire esecutivamente beni mobili (e peraltro fungibili) rispetto a beni immobili.
Né va sottaciuto come non sia stata fornita alcuna prova da parte del debitore in merito al valore degli ulteriori beni mobili rimasti in sua proprietà che offrirebbero, secondo gli appellanti, adeguata garanzia al credito dell'appellata.
pagina 8 di 13 Tale principio trova conferma nella giurisprudenza della S.C., secondo la quale: “Ai fini dell'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni, non è necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Infatti l'"eventus damni" può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni), ma anche in una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili)”
(Cass. n. 5972/2005; cfr. ex aliis sent. Cass. n. 10359/1996).
Infine, non può trovare accoglimento neppure il terzo motivo d'appello. Sul punto è sufficiente ricordare che perché sussista l'elemento soggettivo in capo al debitore che alieni il bene successivamente al sorgere del credito – condizione necessaria per esercitare l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. – è sufficiente la consapevolezza di arrecare un pregiudizio alle ragioni del creditore, e ciò si verifica anche, come già chiarito precedentemente, quando il patrimonio del debitore subisce delle modifiche qualitative, ovvero quando la sua consistenza passi da immobiliare a mobiliare: la sola consapevolezza che il negozio di compravendita comporterebbe tale conseguenza integra la presenza dell'elemento soggettivo in capo al debitore, a nulla rilevando il fatto che la vendita sia avvenuta per un adeguato corrispettivo. Trattandosi di atto a titolo oneroso, è altresì necessaria la prova della consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo acquirente, ovvero . La sussistenza di tale elemento soggettivo Parte_2
richiede la consapevolezza dell'esposizione debitoria di colui che aliena il bene, elemento ulteriore rispetto alla mera consapevolezza della riduzione della garanzia patrimoniale dell'alienante che si realizzerebbe a seguito dell'atto di compravendita.
Tale consapevolezza in capo a è già affermata dagli stessi appellanti Parte_2
all'interno dell'esposizione dello stesso capo d'appello, in quanto sostengono che l'accordo di compravendita sia stato stipulato da proprio allo scopo di Parte_2
pagina 9 di 13 fornire al padre la liquidità necessaria per far fronte alla propria esposizione debitoria.
Tanto basta per dare conferma della consapevolezza di del pregiudizio Parte_2
alle ragioni creditorie dell'appellata che si sarebbe realizzato una volta mutata la consistenza del patrimonio del padre da immobiliare a esclusivamente mobiliare, a nulla rilevando il fatto che la cessione della nuda proprietà sia avvenuta ad un corretto prezzo di mercato.
Per quanto concerne la esenzione dell'adempimento di un debito scaduto dalla revocatoria ordinaria, la Corte ritiene condivisibile quanto già rilevato dal Giudice di prime cure, ovvero che tale esenzione ricomprenda anche “l'ipotesi dell'alienazione di un bene eseguita per reperire la liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito, ma alla condizione che detta alienazione rappresenti il solo mezzo per tale scopo
(Cass. 28.2.2019 n. 5806; Cass. 19.4.2016 n. 7747; Cass.
7.6.2013 n. 14420; Cass.
13.5.2009 n. 11051; Cass. 13.5.2009 n. 11051): la vendita deve cioè porsi in rapporto di strumentalità necessaria con l'atto dovuto dell'estinzione del debito scaduto. La prova dell'unicità del mezzo deve essere fornita dal debitore/venditore (Cass. 20.4.2018 n.
9816; Cass.
8.9.2016 n. 17766)”.
Nel caso odierno è innanzitutto pacifico che non abbia stipulato l'atto RT
di compravendita al fine di estinguere un debito scaduto nei confronti di . Parte_2
Non risulta inoltre data adeguata prova dagli appellanti né del fatto che la liquidità ottenuta grazie alla compravendita sia stata utilizzata per il pagamento di debiti scaduti verso terzi, né del fatto che tale vendita costituisse il solo mezzo utile per tale scopo.
In merito a quest'ultima circostanza basta ricordare come gli stessi appellanti incorrano in contraddizione sostenendo all'interno dei loro atti come il patrimonio mobiliare di
, congiuntamente al quinto pignorabile della pensione, offrirebbe una RT
garanzia patrimoniale sufficiente per estinguere il debito nei confronti dell'appellata, il che escluderebbe la sussistenza del rapporto di strumentalità necessaria tra l'alienazione della nuda proprietà dei propri immobili e l'estinzione di debiti scaduti verso terzi. pagina 10 di 13 Non risulta nemmeno provata, come da corretta analisi effettuata dal Giudice di prime cure, peraltro non oggetto di censura in appello, la circostanza che il ricavato sia stato utilizzato per il pagamento di debiti scaduti. Infatti, dalla seconda memoria ex art. 183
VI comma c.p.c. del giudizio di primo grado, emergono chiaramente le modalità di utilizzo della somma incamerata da parte di : RT
- € 11.009,84 sono state versate alla stessa a pagamento alle singole CP_1
scadenze (dal gennaio al dicembre 2017) delle rate del mutuo contratto dalla
(docc. 4 e 5 fascicolo di primo grado di Parte_3 RT
), rendendo evidente il fatto che la somma non sia andata a coprire un debito
[...]
già scaduto;
- € 19.973,50 sono stati utilizzati per pagare l'intimazione di pagamento di n. 068 2016 90295977 83/000, del 14/10/2016 relativa a cartella ed CP_3
avvisi di addebito notificati nel 2015. Se, in tal caso, il debito è da ritenersi certamente scaduto, è altrettanto vero che nella intimazione stessa si avvisa della possibilità di una dilazione in 120 rate mensili (doc. 6 fascicolo di primo grado
, pag. 5). A tal riguardo avrebbe allora potuto RT RT
rateizzare il debito senza necessità di mettere in vendita i suoi immobili per coprire l'importo delle rate;
- € 6.344,00 utilizzato per saldare le spettanze dell'avv. Marco Ciampolini (fattura
16/2017 del 31.1.2017 al doc. 8, pagamento al doc. 9, fascicolo RT
di primo grado), credito in relazione al quale non è mai stata prodotta prova della messa in mora della società cliente da parte del legale;
- il resto della somma rinveniente dalla vendita immobiliare sarebbe stata utilizzata per rifondere, sempre con pagamenti rateali, il cognato , per Persona_2
l'estinzione del mutuo con , fatto del quale in atti è data prova del CP_1
tutto parziale, relativa ad un solo bonifico di euro 1.668,51 del 22.2.2019 (doc. 11 fascicolo di primo grado). RT
pagina 11 di 13 Alla luce di quanto sopra deve respingersi integralmente anche il terzo e ultimo motivo d'appello.
Alla luce di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato e la sentenza integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (e quindi dell'entità del credito per il quale ha ), della bassa Controparte_1 Pt_4
complessità della causa, e del fatto che non vi è stata attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. respinge l'appello proposto da e avverso la RT Parte_2
sentenza n. 181/2023 del Tribunale di Lecco, pubblicata in data 23/03/2023, che integralmente conferma;
2. condanna e al pagamento delle spese di lite RT Parte_2
in favore di liquidate in complessivi € 4.500,00 oltre il Controparte_1
15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, da parte degli appellanti a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, così come modificato dall'art.
1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte, oggi 31/01/2024.
Il Presidente est.
Alberto Massimo Vigorelli
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