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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2220/2022 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 2220\22 CC da:
(P.IVA , di seguito solo Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del l.r. p.t con il patrocinio dell'avv. Mattia Visentin (C.F. CP_1 Controparte_2
del Foro di Treviso, giusta procura in atti;
C.F._1
contro
Contr (P. IVA , di seguito solo non costituita;
Controparte_3 P.IVA_2
(P. IVA ), di seguito solo in persona del suo Controparte_4 P.IVA_3 CP_4 amministratore delegato e l.r. , con il patrocinio dell'avv. Antonio Manuzzi (C.F. CP_5
) del Foro di Forlì-Cesena, dell'avv. Silvia Manuzzi (C.F. C.F._2
) del Foro di Forlì-Cesena e dell'avv. Arrigo Ivancich (C.F. C.F._3
) del Foro di Venezia, giusta procura in atti. C.F._4
1 Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1596/2022, depositata il 07.10.1022 e notificata il
24.10.2022, emessa nel procedimento n. r.g. 6602/2021 dal Tribunale di Treviso.
In punto: vizi del bene venduto – collegamento negoziale fra contratto di compravendita e contratto di locazione finanziaria.
CONCLUSIONI
Per Controparte_1
“in via preliminare:
- sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nell'atto di citazione in appello, in sede di note di trattazione scritta del 17.03.2023; nonché per quelli che si andranno a meglio precisare in prosieguo;
nel merito:
- in riforma dell'impugnata sentenza n. 1596/2022 del Tribunale di Treviso, per tutti i motivi esposti nella narrativa dell'atto di citazione in appello nonché negli atti di causa di cui al precedente grado di giudizio ed a quelli successivi ed in accoglimento dello spiegato appello:
- dichiararsi la carenza di titolarità attiva di nella proposizione dell'azione di risoluzione del CP_3
contratto di vendita intercorso tra e Controparte_1 Controparte_4
- accertarsi e dichiararsi la decadenza di dalla garanzia ex art. 1490 cod. civ. Controparte_3
per i motivi tutti già dedotto nel corso del giudizio;
- accertarsi e dichiararsi, comunque, l'operatività della clausola “visto e piaciuto” di cui all'offerta del 15 luglio 2019;
- accertarsi e dichiararsi l'assoluta ed esclusiva responsabilità di per gli Controparte_3
asseriti vizi e difetti del macchinario , qualora gli stessi dovessero essere denegatamente Parte_1
confermati;
- per l'effetto, rigettarsi le domande tutte formulate dalle controparti in sede di primo grado di giudizio ed accogliersi in toto le conclusioni in quella sede formulate, da intendersi qui integralmente riprodotte, anche ad integrazione delle presenti conclusioni.
Il tutto per quanto esposto, dedotto e documentato in primo grado di giudizio, nella narrativa dell'atto di citazione in appello, nello svolgimento del presente giudizio e per quanto sarà accertato e dedotto nel prosieguo del presente contenzioso.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello”;
2
per : CP_4
“Contrariis reiectis,
-respingersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
-respingersi l'appello con integrale conferma della sentenza di primo grado;
-nel caso di accoglimento, anche parziale, dell'appello proposto da Controparte_1
, respingersi tutte le domande comunque proposte nei confronti di e
[...] Controparte_4
dichiararsi tenuta a manlevare e tenere indenne da Controparte_3 Controparte_4
ogni spesa del presente giudizio;
-con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso spese generali, magg. CPA ed IVA come per legge.
Con ogni più ampia riserva anche in ordine ad eventuali impugnazioni incidentali che dovessero essere proposte dall'altra appellata . Controparte_3
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 20.10.2021 e contestuale istanza di istruzione preventiva ai sensi dell'art.
Contr 699 c.p.c., conveniva in giudizio nonché innanzi al Tribunale di Treviso. Controparte_1 CP_4
Spiegava che, in data 07.10.2019, aveva sottoscritto con un contratto di locazione finanziaria per CP_4
poter utilizzare - nell'esercizio delle sue attività aziendali - un macchinario tessile, identificato come
“TORNIO Marca PBR, Modello T35 SNC Fagor 8055”, da quest'ultima acquistato da
[...]
mediante stipula di un contratto di compravendita. CP_1
Riferiva che, in data 21.01.2020, per il tramite del legale di fiducia, aveva inviato una Pec a
[...] per denunciare molteplici difetti del macchinario emersi durante l'utilizzo e pervasivi al CP_1
punto da esigere un intervento di riparazione, essendo operativa la garanzia annuale di buon funzionamento del bene compravenduto.
Precisava che si era attivata per verificare la situazione e risolvere le criticità, ma - Controparte_1 all'esito di una serie di sopralluoghi - la venditrice aveva invero sostenuto che le anomalie funzionali Contr erano il risultato di manomissioni poste in essere dagli operai di incapaci di utilizzare il tornio in maniera consona.
Aggiungeva di avere incaricato il perito industriale per appurare la presenza o meno Persona_1 di problematiche legate all'impiego del tornio;
in data 17.02.2020, il consulente aveva redatto un elaborato in cui esponeva le criticità riscontrate non erano riconducibili all'imperizia del personale di
3 Centro Macchine, bensì a difetti di fabbricazione consistenti in una “non corretta progettazione ed esecuzione”.
Affermava che il medesimo perito si era confrontato in data 18.06.2020 con il personale tecnico nuovamente inviato da Centro Macchine e che aveva - poi - inviato una Pec riassuntiva delle considerazioni emerse in sede di confronto, nel tentativo di concordare una serie di interventi risolutivi.
Evidenziava che, in assenza di riscontro ad opera di l'unico strumento di tutela era Controparte_1
stato quello di chiedere che il Tribunale di Treviso, previo accertamento tecnico preventivo delle condizioni di funzionamento del tornio, dichiarasse risolto ex art. 1492 c.c. il contratto concluso tra e e - per l'effetto - condannasse quest'ultima a restituire a il prezzo di CP_4 Controparte_1 CP_4 vendita già percepito pari ad € 65.000,00+ IVA.
Riportava di avere di avere domandato anche la risoluzione del contratto di locazione finanziaria e la condanna di a corrisponderle - a titolo di rimborso dei canoni di leasing già versati - la somma CP_4 di € 11.611,36.
2. Con provvedimento emesso in data 31.12.2020, il Giudice ammetteva l'istanza di istruzione preventiva ex art 699 c.p.c. e nominava come CTU il dott. Persona_2
Contr 3. In data 27.01.2021, si costituiva in giudizio, precisando che aveva scelto in totale CP_4
autonomia il bene ed il relativo fornitore;
rilevando che il macchinario era sempre stato detenuto da
Contr e che - nella sua posizione di “mera concedente” - si era limitata a prendere atto di quanto Contr lamentato dall'utilizzatrice; confermando la legittimazione di ad agire nei confronti di
[...]
per la risoluzione del contratto di compravendita;
sottolineando l'obbligo in capo CP_1 all'utilizzatrice finale del bene di manlevarla e di tenerla indenne da ogni spesa derivante dall'insorto giudizio, nel rispetto di quanto previsto dal contratto di leasing.
In relazione alla domanda avversaria di risoluzione di quest'ultimo contratto, obiettava che -ai CP_6 sensi dell'art. 19 delle Condizioni Generali - ogni controversia sul leasing doveva essere incardinata innanzi il Tribunale di Bologna, con espressa esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione;
di conseguenza, eccepiva l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale.
Contr Denunciava - inoltre - l'infondatezza nel merito delle pretese di parte attrice, in quanto aveva contrattualmente assunto ogni rischio inerente alla fornitura ed alle inadempienze di Controparte_1
obbligandosi al pagamento dei canoni di leasing anche nell'ipotesi in cui il bene risultasse viziato, ai sensi dell'art.
6.4 delle Condizioni Generali. Contr Rimarcava - infine - che si era resa inadempiente lasciando insoluti tutti i canoni a partire da quello scaduto il 01.03.2020 e che - pertanto - si era avvalsa della clausola risolutiva espressa (prevista
4 Contr dall'art. 9 delle Condizioni Generali), come comunicato a con risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. del contratto di leasing.
4. In data 28.01.2022, si costituiva in giudizio anche contestando integralmente le Controparte_1
Contr pretese di e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e competenze legali.
Contr In particolare, eccepiva - in via preliminare - l'intercorsa decadenza in capo a dalla denuncia del vizio, richiamando la clausola di cui al punto n. 2 delle Condizioni Generali del Contratto di compravendita, secondo cui la comunicazione al venditore degli asseriti vizi doveva essere posta in essere entro 8 giorni dalla consegna del bene.
Osservava che il suddetto punto n. 2 disciplinava anche l'operatività della clausola “visto e piaciuto”, Contr in forza della quale aveva accettato il macchinario nelle condizioni di fatto verificate al momento dell'acquisito, senza possibilità di sollevare alcuna rimostranza in giudizio.
Valorizzava l'importanza della formale “Dichiarazione di ricevimento, constatazione e collaudo dei beni” del 22.10.2019 e della perizia tecnico-antinfortunistica commissionata da per valutare le CP_4
condizioni e le caratteristiche del bene.
Contr Segnalava come dal primo documento emergesse il fatto che l'Amministratore unico di aveva visionato il tornio, aveva verificato la corrispondenza alle normative collegate alla sicurezza ed aveva escluso la presenza di vizi.
Deduceva che dal secondo documento (v. perizia redatta dall'Ing. su incarico di Persona_3 CP_4
traspariva il fatto che il bene era performante ed idoneo a garantire le funzioni per le quali era stato acquistato, nonostante non fosse un bene nuovo e fosse già stato immesso nel mercato ed utilizzato per un ingente lasso temporale.
Concludeva, anche alla luce dei reports redatti dal personale tecnico di (impresa a cui Pt_2
Centro Macchine a cui si era affidata per i sopralluoghi di controllo), che le anomalie rilevate in più
Contr frangenti erano state il risultato di un comportamento improprio di la quale - in autonomia - aveva manomesso alcune componenti del torchio, inficiandone - così - la funzionalità.
5. In data 31.05.2022, il CTU provvedeva al deposito telematico della relazione peritale nel sub procedimento di ATP.
6. Concessi alle parti i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., venivano precisate le conclusioni all'udienza del
14.07.2022; la causa veniva - quindi - trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c..
7. In data 07.10.2022, il Tribunale di Treviso ha pronunciato la Sentenza N° 1596/2022 in cui ha stabilito:
5 “- dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato tra e Controparte_1 [...]
avente ad oggetto il tornio Marca PBR Modello T35 SNC Fagor 8055, con CP_4 conseguente condanna dell'utilizzatrice a restituire il bene a Controparte_3 [...]
e condanna di a pagare a Controparte_1 Controparte_1 Controparte_4 la somma di euro 65.000,00 oltre IVA versata a titolo di prezzo, oltre interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bologna sulle domande svolte da ei confronti di Controparte_3 Controparte_4
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Controparte_3
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 786,00 per esborsi, euro 13.430,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_3 Controparte_4
spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.835,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
IVA e CPA come per legge e delle spese per il CTP quantificate in euro 2.200 per compensi, al lordo della ritenuta d'acconto;
- pone le spese di CTU, come liquidate, definitivamente a carico di . Controparte_1
Contr Pertanto, sulla compravendita, vi è stato l'accoglimento delle istanze di mediante risoluzione del contratto e condanna di alla restituzione del prezzo pagato da in sede di Controparte_1 CP_4 acquisto del macchinario;
sul contratto di leasing, c'è stato il rigetto della richiesta di risoluzione di Contr
in accoglimento dell'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata da sulle spese legali, CP_4
Contr è stata disposta la condanna di in favore di (oltre al compenso dovuto al CTP di CP_4
Contr quest'ultima) nonché la condanna di alla rifusione a beneficio di ed al Controparte_1
pagamento del CTU.
§§§
6. Con atto di citazione notificato in data 23.11.2022, ha proposto Appello avverso Controparte_1
detta pronuncia, articolando tre motivi di doglianza.
Con il primo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per “Erronea interpretazione da parte del
Giudice di prime cure dei fatti posti a fondamento del giudizio di primo grado. Omessa valutazione e/o valorizzazione delle difese svolte dall'esponente in relazione all'eccezione di decadenza di
[...]
. Controparte_3
Il Tribunale avrebbe sbagliato nel dichiarare la nullità, per mancanza di specifica approvazione scritta, della clausola vessatoria presente nel contratto di compravendita, in cui era previsto “la merce e i macchinari si intenderanno senz'altro accettati tanto da non poter esser sollevata eccezione alcuna in
6 merito, se non verrà esposto reclamo a mezzo raccomandata a\r entro 8 giorni dal loro ricevimento”, Contr senza avere dato alcun riscontro all'eccezione di decadenza di dal diritto di garanzia ai sensi dell'art. 1495 c.c. sollevata nel giudizio di I Grado. Contr aveva reso degli asseriti difetti del macchinario con Pec del 21.01.2020, Parte_3 in cui il legale di fiducia aveva affermato che il macchinario aveva presentato vari difetti da “alcune settimane”; dalla data della comunicazione e dall' inciso temporale ivi contenuto, si sarebbe dovuto evincere lo spirare del termine codicistico per la denunzia dei vizi, circostanza disattesa dal primo
Giudice.
Con il secondo motivo, l'appellante ha denunciato l'“errata interpretazione da parte del Giudice di prime cure delle risultanze della C.T.U. disposta in corso di causa;
erronea e/o insufficiente motivazione sul punto. Operatività della clausola “visto e piaciuto”.
Il Tribunale ha errato nel considerare “non operativa” la clausola contrattuale “visto e piaciuto” e non si è soffermato - nell'analisi delle risultanze della CTU - a distinguere i vizi rilevati nella categoria di quelli apparenti e di quelli occulti.
Contr Sarebbe spettato a l'onere di dimostrare che gli asseriti vizi occulti - pur non essendo apparenti al momento della consegna - erano già esistenti in tale data;
il Giudice non ha tenuto conto di questo mancato riscontro probatorio.
Tanto il rag. in sede della perizia tecnico-infortunistica del 05.09.2019, quanto l'ing. in Per_3 Pt_4
occasione della firma del documento di consegna del bene, ha attestato la mancanza di vizi del
Contr macchinario prima che venisse utilizzato da circostanze del tutto disattese dal Tribunale.
Contr Allo stesso modo, non è stata dedicata la dovuta importanza alla sottoscrizione - ad opera di -dei rapporti d'intervento dei tecnici mandati da Centro Macchine, da apprezzare come implicito riconoscimento del loro contenuto.
Anche il personale di Workmak incaricato da ha riscontrato una condotta Controparte_1
Contr
“manomissiva” di sul funzionamento anomalo del macchinario, della quale non si è tenuto minimamente conto in ambito decisionale.
Infine, non è stata colta l'assenza di gravità dell'inadempimento, requisito necessario per la risoluzione del contratto di compravendita, nonostante il CTU abbia affermato nella sua relazione peritale che i vizi riscontrati erano “facilmente risolvibili” con operazioni di riparazione.
Con il terzo motivo, l'appellante ha eccepito l'“Omessa considerazione da parte del Giudice di prime Contr cure della carenza di titolarità attiva di nella domanda di risoluzione del contratto di vendita proposta nei confronti di Controparte_1
7 Contr Il Giudice di prime cure non avrebbe dovuto considerare in capo a nonostante la sua veste di utilizzatrice effettiva del tornio, la titolarità ad esercitare l'azione di risoluzione del contratto di compravendita. ha addotto che, ai sensi del punto 3) delle Condizioni Generali d'Acquisto, “tutte le Controparte_1
garanzie e le obbligazioni dovute dal Fornitore, risultanti dal Contratto di Compravendita sono dalla
Concedente estese anche a favore dell'Utilizzatore al quale viene attribuita azione diretta nei confronti del Fornitore con esclusione del solo diritto di richiedere l'annullamento e/o la risoluzione del
Contratto di Compravendita”; pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto evincere che solo era CP_4 legittimata a proporre l'azione risolutoria.
Contestualmente al gravame, è stata formulata istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
7. In data 27.02.2023, si è costituita in II contestando gli assunti dell'appellante, CP_7
domandando il rigetto delle pretese avversarie, invocando la conferma di quanto statuito in I Grado.
Contr Nel caso di accoglimento anche parziale del gravame, ha chiesto che venisse condannata a manlevarla ed a tenerla indenne da ogni spesa correlata al giudizio.
8. Precisate le conclusioni e depositate le note finali ex art 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione il 27.01.2025.
§§§ Contr 9. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolarità della notifica dell'Appello eseguita nei suoi confronti.
10. L'impugnazione proposta è infondata e va respinta.
A. Si reputa opportuno esaminare - innanzitutto - il terzo motivo di gravame, con il quale è stata contestata la legittimazione attiva a proporre l'azione di risoluzione del contratto di compravendita in
Contr capo a
In relazione a tale doglianza, è ormai pacifico che la giurisprudenza di legittimità e di merito configura il contratto di leasing c.d. finanziario come “collegamento negoziale” fra il contratto di compravendita
(intercorrente fra società di leasing ed il soggetto fornitore) ed il contratto di leasing in senso stretto
(stipulato fra il concedente e l'utilizzatore finale).
Nonostante tale “legame”, difetta l'intenzione delle parti di “unire” teleologicamente i due contratti in funzione di uno scopo comune;
difatti, al venditore fa capo il mero interesse alla consegna del bene, mentre il concedente - una volta definita la pratica di finanziamento - si pone in una posizione di indifferenza circa il bene compravenduto, poiché è solo l'utilizzatore a scegliere - in via prodromica ed in base alle proprie esigenze - l'oggetto della compravendita;
quindi, il medesimo utilizzatore risulta
8 essere l'unico latore di una percezione concreta ed immediata dell'idoneità all'uso del bene, avendone la diretta fruizione.
Questa analisi della fattispecie negoziale è stata recepita dalla Corte di Cassazione che, in plurime decisioni (v. ex multiis Cass. S.U., n. 19785/2015 e Cass. Civ. n. 9663/2020), ha precisato come - in presenza di vizi che rendano inidoneo all'uso il bene concesso in locazione finanziaria e laddove ricorrano determinate condizioni - spetti all'utilizzatore finale l'azione diretta verso il fornitore per l'eliminazione dei difetti oppure per invocare la risoluzione del contratto di compravendita.
Il caso che ci interessa rientra proprio nelle ipotesi delineate dalla Suprema Corte, in quanto sussiste sia la presenza di vizi occulti, preesistenti all'acquisto e scoperti solo in un momento successivo alla consegna del bene, sia la presenza di una clausola nel contratto di leasing, disciplinante il rapporto intercorrente tra il lessor e il lessee, che consente esplicitamente a quest'ultimo di agire direttamente nei confronti del fornitore, “sostituendosi” alla posizione sostanziale del concedente nei confronti del soggetto fornitore.
Contr Nella vicenda di cui causa, ha infatti sostenuto, in primo grado, di essere stata autorizzata dalla medesima ad agire in giudizio direttamente nei riguardi della venditrice nel CP_4 Controparte_1
rispetto della clausola n.
6.6 delle Condizioni Generali del contratto di locazione finanziaria;
- CP_4
Contr invece - ha riconosciuto in capo a gli effetti della pattuizione in parola, ossia la piena legittimazione ad agire, nulla opponendo all'azione di risoluzione del contratto di compravendita intrapresa verso Controparte_1
Si reputa opportuno esaminare - innanzitutto - il terzo motivo di gravame, con il quale è stata contestata la legittimazione attiva a proporre l'azione di risoluzione del contratto di compravendita in capo a
Contr
Tale doglianza è inammissibile, in applicazione al divieto di nova in Appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., non avendo mai sollevato tale eccezione nel I Grado di giudizio. Controparte_1
Invero, non solo non ha mai posto alcuna obiezione circa la legittimazione attiva di Controparte_1
Contr
ma ha anche accettato senza riserve il contraddittorio con la stessa, formulando soltanto eccezioni di merito verso l'utilizzatrice finale del tornio. Contr Nessuna contestazione ex art. 115 c.p.c. è stata mossa in replica alle affermazioni di e sin CP_4
Contr dai loro atti costituitivi;
rispettivamente, ha sostenuto di essere stata autorizzata dalla medesima ad agire in giudizio direttamente nei riguardi della nel rispetto della CP_4 Parte_5
clausola n.
6.6 delle Condizioni Generali del contratto di locazione finanziaria;
- invece - ha CP_4
Contr riconosciuto in capo a gli effetti della pattuizione in parola, ossia la piena legittimazione ad agire,
9 nulla opponendo all'azione di risoluzione del contratto di compravendita intrapresa verso
[...]
CP_1
B. Il primo motivo d'Appello è parimenti inaccoglibile, in quanto l'eccezione di cui all'art. 1495 c. 3
c.c. rientra fra quelle espressamente individuate dal Codice come proponibili soltanto dalla parte interessata e sottostanti alle preclusioni di rito;
Centro Macchine - in I Grado - l'ha sollevata in comparsa conclusionale;
quindi, va considerata inammissibile, in quanto tardiva, come bene osservato dal Tribunale.
C. Anche il secondo motivo d'Appello è privo di pregio.
Circa l'inoperatività della clausola di cui al punto 2) delle condizioni di fornitura del 15.07.2019, correttamente è stato dato rilievo dal Giudicante al fatto che la clausola “visto e piaciuto” ivi inserita, limitando la posizione soggettiva della compratrice, doveva essere considerata di natura vessatoria e - Contr di conseguenza - da dichiarare nulla per mancata sottoscrizione di
D'altro canto, si è in presenza di inciso che “ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta – qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza” (v. Cass. Civ. n. 3741\/1979).
La stessa espressione “a vista” ricomprende soltanto i vizi emergenti da un primo esame sommario del bene oggetto di compravendita, escludendo quelli occulti riscontrabili - dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto - soltanto dopo l'uso del bene venduto.
Una volta considerati i principi fondamentali della buona fede e dell'equità nel sinallagma contrattuale, sarebbe incongruo ritenere che la clausola in argomento possa esentare il venditore dalla garanzia per i vizi occulti;
piuttosto, i medesimi principi depongono nel senso che la stessa sia limitata ad un'accettazione del bene con tutti gli eventuali vizi riconoscibili ictu oculi; difatti, l'assenso anche per quelli occulti determinerebbe uno squilibrio ingiustificato del vincolo negoziale (v. Cass. Civ. n.
21204/2016).
Nella fattispecie concreta, solo un uso prolungato e continuo del macchinario ha potuto far emergere i difetti elettrici e meccanici riscontrati dal CTU;
pertanto, alcun rilievo deve essere attribuito alla
Contr sottoscrizione di del documento di consegna del tornio avvenuta presso l'azienda in data
22.10.2019.
Contr Parimenti, non vanno considerate quale espresso “riconoscimento di vizio” le firme apposte da sui reports redatti dal personale tecnico della ditta Workmak, trattandosi di mera attestazione degli interventi avvenuti presso la sede, senza alcuna “validazione” del contenuto ivi riportato;
del resto, lo Contr Contr scambio di mails fra e non lascia dubbi sulla posizione oppositiva di circa Controparte_1
i rilievi del personale tecnico intervenuto in loco.
10 Per venire all'asserita interpretazione erronea - da parte del Tribunale - degli esiti della CTU, bisogna tenere conto che il quesito peritale è stato formulato nei seguenti termini:
“Dica il CTU, anche acquisita la documentazione prodotta dalla società se il Controparte_1
macchinario oggetto di perizia abbia subito qualsivoglia modifica e/o manomissione da parte della
e se quest'ultima, quale utilizzatrice, abbia adoperato il macchinario in modo Controparte_8
non conforme rispetto alle specifiche tecniche, ai normali criteri di utilizzo nonché ai vicoli cui la stessa deve attenersi, anche in virtù del contratto di locazione finanziaria n. SS82678 in corso. Dica, inoltre, il CTU se gli interventi eseguiti presso la di cui ai rapporti prodotti dalla Controparte_8
al doc. 6) della memoria difensiva e sottoscritti per accettazione dalla Controparte_1
ricorrente, siano idonei ad accertare, da una parte, la risoluzione e/o definizione delle contestazioni sollevata dalla utilizzatrice e, dall'altra, ad accertare la ascrivibilità dei vizi e difetti lamentati direttamente alle condotte poste in essere dall'odierna ricorrente, anche in considerazione del tempo trascorso dalla cessione all'utilizzatrice”.
Ne deriva che sono stati esplicitati in maniera chiara ed efficace, ai fini della risoluzione della controversia, gli aspetti che l'Ausiliario è stata chiamato a valorizzare nello svolgimento dell'incarico assegnato.
L'ing. ha minuziosamente sviluppato le sue valutazioni con un puntuale ed esaustivo Per_2
metodo procedurale in chiave comparativa, riportando le evidenze riscontrate in contradditorio fra le parti e da collegare a ciascun punto emerso dalla relazione del perito del 17.02.2020, Persona_1 utilizzata come riferimento per l'analisi dei vizi afferenti al bene compravenduto.
Il testo scritto è stato corredato da materiale fotografico e da tabelle (suddivise in 3 colonne), in cui è
Contr stato riportato e messo a confronto il punto di vista del citato perito (per , il contenuto Per_1 dell'intervento di Workmak (per ed i riscontri/commenti emersi nel contradditorio Controparte_1
fra le parti;
infine, il CTU ha dato riscontro alle osservazioni presentate dal CTP di Controparte_1
Non sono emerse ragioni tali per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto discostarsi dalle risultanze della consulenza d'ufficio oppure disattendere le sottostanti argomentazioni tecniche, dal momento che questa Corte non ha appurato esiti contraddittori od incongruenze logico-valutative.
Contr Dalla perizia dell'ing. si è evinta l'ascrivibilità in capo a delle operazioni di Per_2
“bypassaggio del microinterruttore interbloccato del riparo autocentrante” e di “allontanamento della protezione di accesso al foro di passaggio barra” sul macchinario, ma siffatte modifiche all'assetto originario del bene venduto non rappresentano i vizi che lo hanno reso inidoneo all'uso a cui era destinato, a differenza degli altri difetti riscontrati dal CTU e considerati come propri del macchinario ed ivi presenti ab origine.
11 Correttamente, il Tribunale, ha fondato la sua motivazione in aderenza a quanto emerso dalla CTU e - anche in Appello non ha fornito riscontri probatori ed argomentazioni giuridiche Controparte_1
funzionali a prendere le distanze da dette valutazioni.
Per venire al requisito della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1455 c.c., si reputa che i vizi emersi dalla perizia d'ufficio non vadano vagliati singolarmente, bensì debbano essere apprezzati in modo globale, in quanto - per le loro caratteristiche strutturali, legate ad una commistione fra la componente di programmazione elettrica ed il riverbero della stessa negli assetti meccanici - assumono la sostanza di un unicum che rende il bene inidoneo alla sua precipua funzione.
Va precisato altresì che la pluralità di vizi inficianti il macchinario rende - verosimilmente –
“antieconomiche” le riparazioni da porre in essere, sia per la spesa complessiva di ripristino della piena funzionalità, sia rispetto al costo di interruzione della produzione durante l'intervallo di tempo necessario per il recupero funzionale.
10. Non resta che confermare la decisione di I Grado.
11. Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55\2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione “da
52.000,01 e € 260.000,00”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1-rigetta l'appello e conferma la decisione impugnata;
2-condanna l'appellante a rifondere a le spese del gravame, che liquida nella misura di € CP_4
9.991,00, oltre IVA, c.p.a., e spese generali come per legge;
3-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 03.02.2025
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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