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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10167 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.te FAVALI- TABACCO)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE)
RESISTENTE OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
Il ricorrente, riconosciuto invalido civile nella misura dell'80% con verbale di accertamento del 15.12.2022, chiede all'adito Giudice del Lavoro di accertare il diritto a percepire la pensione di vecchiaia con i benefici di cui all'art. 1, c. 8, d. lgs 503/1992, con decorrenza di legge, previo accertamento della sussistenza del necessario requisito sanitario.
Resiste in giudizio il convenuto , eccependo che i requisiti Controparte_2 sanitari necessari per fruire dell'invocato beneficio debbano essere accertati secondo i criteri previdenziali e non secondo quelli relativi all'invalidità civile, e osservando che, in ogni caso, il requisito medico-legale deve essere accertato attraverso il procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c.
Rifacendosi all'orientamento della Suprema Corte espresso sul punto con la sentenza n. 13495/2003 (e sposato anche dalla locale Corte di Appello, sentenza n. 374/2017), occorre puntualizzare che “il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della
“capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che
l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Per tali condivisibili motivi, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento, senza necessità di fare luogo ad alcun accertamento medico- legale. Occorre evidenziare, infatti, che parte ricorrente ha documentato il possesso dei requisiti anagrafico (doc. 8 di ricorso) e contributivo (almeno 1040 contributi settimanali: v. doc. 6), requisiti peraltro mai contestati dall'
[...]
. Il diritto alla pensione di vecchiaia rimane condizionato dalla CP_2 cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere. Risulta, così, accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con i benefici di cui all'art. 1, c. 8, d. lgs 503/1992, con decorrenza di legge e dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza rigettata,
accerta il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia con i Parte_1 benefici di cui all'art. 1, c. 8, d. lgs 503/1992, con decorrenza di legge e dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
5.000,00, oltre rimb. forf., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo
Tribunale Ordinario di Torino Sezione lavoro
Il Giudice dott. Gian Luca Robaldo all'esito della discussione ha pronunciato la seguente
Sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c. 1, c.p.c.
nella causa iscritta al n. 10167 /2024 R.G.L. promossa da:
Parte_1
(avv.te FAVALI- TABACCO)
RICORRENTE
contro
CP_1
(avv. MORREALE)
RESISTENTE OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
Il ricorrente, riconosciuto invalido civile nella misura dell'80% con verbale di accertamento del 15.12.2022, chiede all'adito Giudice del Lavoro di accertare il diritto a percepire la pensione di vecchiaia con i benefici di cui all'art. 1, c. 8, d. lgs 503/1992, con decorrenza di legge, previo accertamento della sussistenza del necessario requisito sanitario.
Resiste in giudizio il convenuto , eccependo che i requisiti Controparte_2 sanitari necessari per fruire dell'invocato beneficio debbano essere accertati secondo i criteri previdenziali e non secondo quelli relativi all'invalidità civile, e osservando che, in ogni caso, il requisito medico-legale deve essere accertato attraverso il procedimento disciplinato dall'art. 445 bis c.p.c.
Rifacendosi all'orientamento della Suprema Corte espresso sul punto con la sentenza n. 13495/2003 (e sposato anche dalla locale Corte di Appello, sentenza n. 374/2017), occorre puntualizzare che “il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della
“capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini” (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che
l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%”.
Per tali condivisibili motivi, la domanda del ricorrente è meritevole di accoglimento, senza necessità di fare luogo ad alcun accertamento medico- legale. Occorre evidenziare, infatti, che parte ricorrente ha documentato il possesso dei requisiti anagrafico (doc. 8 di ricorso) e contributivo (almeno 1040 contributi settimanali: v. doc. 6), requisiti peraltro mai contestati dall'
[...]
. Il diritto alla pensione di vecchiaia rimane condizionato dalla CP_2 cessazione del rapporto di lavoro attualmente in essere. Risulta, così, accertato il diritto del ricorrente a percepire la pensione di vecchiaia con i benefici di cui all'art. 1, c. 8, d. lgs 503/1992, con decorrenza di legge e dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia.
P. Q. M.
Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza rigettata,
accerta il diritto di a percepire la pensione di vecchiaia con i Parte_1 benefici di cui all'art. 1, c. 8, d. lgs 503/1992, con decorrenza di legge e dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
5.000,00, oltre rimb. forf., c.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Torino, il 25 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Gian Luca Robaldo