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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/04/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 138/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa ELVIRA PALMA Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DE CEGLIE Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è riunita la causa n.
146 del Ruolo Generale dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Nicola Caroppo
-Ricorrente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 138/2024, resistente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 146/2024-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonio Capodieci
-Resistente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 138/2024,
Ricorrente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 146/2024-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2012 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierno ricorrente in riassunzione conveniva in giudizio l' CP_1 indicata in epigrafe, chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dalla
[...]
dal 07.04.2010 al 15.04.2010 con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato e, dal 17.05.2010 e sino tutt'oggi, con contratto
a tempo indeterminato, sempre inquadrato nel 4° livello del Contratto Integrativo
Regionale (C.I.R.L.) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed
1 idraulico-agraria della , con la qualifica di operaio specializzato e le CP_3 mansioni di addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico- forestale meglio descritte al punto 3) della presente narrativa;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, che nel periodo dal 15.06.2010 al
30.09.2010 (e, successivamente, dal giugno al settembre del 2012), ha svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio, in agro di Spinazzola, Ruvo di Puglia, Corato, Castel del Monte, Gravina in Puglia, lavorando dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore
14.00, ovvero dalle ore 13.30 alle ore 20.00, ha percepito la retribuzione esposta in busta paga;
c) accertare e dichiarare che le dette mansioni di autista, così come previsto dall'art. 11 del C.I.R.L. di categoria, sono proprie del 5° livello del detto C.I.R.L. e, dunque, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato, sin dal 15.06.2010 e per l'intera durata del suo rapporto di lavoro ancora in essere con la nel detto 5° livello, con la qualifica di operaio specializzato super CP_1
e con il consequenziale diritto al percepimento della retribuzione propria dell'invocato livello di inquadramento e dalla medesima data, il tutto anche ai sensi e per gli effetti del detto art. 8 del CCNL citato, nonché dell'art. 2103 c.c.;
d) conseguentemente, ordinare alla di provvedere all'immediato CP_1 inquadramento del ricorrente nel 5° livello del C.I.R.L. di categoria, con la qualifica di operaio specializzato super e di riconoscergli il pagamento della retribuzione propria del detto livello di inquadramento;
e) ulteriormente, condannare la in persona del Presidente – legale rapp.te CP_1 pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di € 3.850,63, ovvero quell'altra, maggiore e/o minore che verrà ritenute di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e danno da svalutazione monetaria”.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva: 1) di aver lavorato alle dipendenze della in forza di contratti a tempo determinato, l'ultimo dei CP_3 quali nel periodo dal 19.10.2009 al 14.12.2009, e di essere stato successivamente assunto dall dapprima con Controparte_2 contratto a termine, dal 07.04.2010 al 15.04.2010, e poi, a far data dal 17.05.2010, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel 4° livello del Contratto Integrativo
Regionale (C.I.R.L.) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della con qualifica di operaio specializzato e mansioni CP_3 di addetto allo spegnimento dei fuochi e alle attività di sistemazione idraulico-forestale;
2) di aver svolto nel periodo dal 15.06.2010 al 30.09.2010, nonché dal giugno al settembre 2012, le mansioni di autista dei mezzi antincendio Land Rover Tg. ZA727ZA e
Mitsubishi Tg. AZ013GR, a ciò essendo stato comandato dai referenti regionali CP_1
3) di essere peraltro incluso fra il personale autorizzato allo svolgimento delle suddette
2 mansioni, come risultante dall'elenco del personale autorizzato alla guida predisposto dalla;
4) che, ai sensi dell'art. 11 del C.I.R.L. di categoria, l'attività di CP_3 CP_3 autista di mezzi antincendio è inquadrata nel livello 5°, superiore a quello (4°) attribuitogli;
5) che, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 del CCNL Idraulico-
Forestale, gli operai che abbiano svolto mansioni superiori per un periodo di 25 giorni consecutivi, ovvero di 40 giorni discontinui nell'anno solare, maturano il diritto a essere inquadrati nel livello superiore e a ottenere il pagamento della relativa retribuzione;
6) di avere, dunque, diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del C.I.R.L. di categoria e dell'art. 2013 c.c., a essere inquadrato nel 5° livello con qualifica di operaio specializzato super, nonché a percepire, con decorrenza dal 15.06.2010, il trattamento retributivo proprio del superiore inquadramento a lui spettante, per un credito complessivo di €
3.850,63.
Costituitasi in giudizio, l datrice contestava nel merito la fondatezza delle CP_1 avverse domande, di cui invocava il rigetto.
Espletata attività istruttoria mediante assunzione delle prove testimoniali, con sentenza n. 4824/2016 pubblicata in data 17.10.2016 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava integralmente fra le parti le spese di lite, ritenendo che i mezzi condotti dall'attore non potessero qualificarsi come mezzi antincendio ai sensi dell'art. 11 del
C.I.R.L., non richiedendo la loro conduzione il possesso degli appositi titoli abilitativi per questi ultimi previsti.
Avverso detta pronuncia interponeva appello il lavoratore, denunciando l'erronea interpretazione della norma contrattuale di riferimento, atteso che essa ricomprendeva espressamente sia i mezzi antincendio che gli automezzi a doppia trazione, senza prevedere alcuna necessaria coesistenza di entrambe le caratteristiche sullo stesso veicolo e senza richiedere per la loro conduzione il possesso di una patente speciale, e lamentando la mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie.
L resisteva al gravame, concludendo per la conferma della statuizione di CP_1 primo grado.
Con sentenza n. 1365/2018 pubblicata in data 30.07.2018 la Corte d'Appello di
Bari accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, condannava la datrice di lavoro a inquadrare il dipendente nel 5° livello retributivo a decorrere dal 15.06.2010 e a corrispondergli la somma di € 3.850,63 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali, nonché a rifondere le spese del giudizio, che liquidava in € 1.700,00 per il primo grado e in € 2.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge.
Avverso tale decisione l proponeva ricorso per cassazione, censurando la CP_1 decisione impugnata: 1) per aver escluso l'operatività nella fattispecie in esame dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, ritenendo, invece, che al rapporto di lavoro risultasse applicabile il CCNL di natura privatistica, nonostante la personalità giuridica di diritto pubblico di cui gode l' ai sensi della legge regionale n. 3/2010; 2) per aver CP_1
3
ritenuto che
le mansioni di autista di automezzi a trazione normale espletate in maniera occasionale e discontinua dal lavoratore avessero integrato lo svolgimento delle mansioni riconducibili al 5° livello dell'art. 11 del in violazione delle declaratorie CP_4 contrattuali previste dall'art. 49 del CCNL di categoria.
La controparte resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 35641/2023 del 22.11.2023, pubblicata il 20.12.2023, la Suprema
Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché proceda “ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 3 e 4, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione”.
Il lavoratore ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 06.03.2024, instando per la conferma del proprio diritto a percepire le differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle superiori mansioni di autista di mezzi antincendio.
A sua volta, anche l' datrice ha provveduto alla riassunzione del giudizio CP_1 con distinto ricorso depositato in data 07.03.2024, chiedendo di “riformare la sentenza n.
1365/2018 della Corte di Appello di Bari di sez. lavoro, in applicazione del principio di diritto formulato nella pronuncia della Suprema Corte sopra indicata, pronunciandosi, altresì, sulla effettiva sussistenza del diritto dell'odierno appellato a Parte_1 percepire le eventuali differenze retributive maturate per il periodo in cui risulti avere effettivamente svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza”.
La parte datoriale si è altresì costituita nel giudizio riassunto dal dipendente, con memoria depositata il 27.12.2024.
Disposta la riunione dei due ricorsi in riassunzione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli relativi ai precedenti gradi di giudizio, all'udienza del 07.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale, che ha integralmente respinto la sua domanda, deve essere accolto solo in parte, con condanna dell' al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori CP_1 limitatamente a un circoscritto periodo di tempo, in conformità ai principi espressi dalla
Suprema Corte.
Va innanzitutto rimarcato che, con riferimento alla domanda relativa al preteso diritto all'inquadramento superiore per effetto delle mansioni superiori espletate, la pronuncia della Cassazione, che ha investito nuovamente questa Corte quale giudice del rinvio, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dall' richiamando il CP_1 principio di diritto già enunciato in sede di legittimità con la sentenza del 24.04.2023, n.
10811, secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale
4 rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte di norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D. Lgs. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell il Controparte_2 cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Legge n.3 del 2010, nel testo CP_3 ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- , trova Pt_2 applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
Questa stessa Corte a tale principio si è già adeguata, rimeditando il precedente orientamento, con le sentenze n. 1141 del 29.05.2023 e n. 1139 del 30.05.2023 (oltre a successive conformi, tra cui la n. 1036 del 22.07.2024, emessa proprio in fattispecie analoga di rinvio da cassazione).
Deve, quindi, trovare applicazione, anche in questo caso, il condivisibile principio dettato dai giudici di legittimità, fondato su argomentazioni rigorose, che di seguito si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. e si rivelano dirimenti, in quanto relative a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (in particolare, anche il caso esaminato dalla Cassazione concerneva un dipendente dell stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. CP_1
b), L.R. cit., con inquadramento nel IV livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che aveva chiesto l'inquadramento nel V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni e per un periodo pertanto utile, secondo la disciplina collettiva, all'acquisizione, dall'ottobre 2010, della posizione superiore, il tutto oltre alle differenze retributive conseguenziali): «Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che l' sia ente pubblico non economico. La CP_1
Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando…come mero "ente tecnico- operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina parimenti regionale CP_3 del Direttore Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di
, che va dunque ritenuta tale. CP_1
Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S., è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla
5 Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli "operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_3 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia" (L. CP_3 cit., art. 12, comma 2, lett. b).
Ad essi, "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo previdenziale" (L. CP_3
cit., art. 12, comma 3, prima parte), mentre gli altri dipendenti di sono
[...] CP_1 soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3).
La previsione è stata poi abrogata dalla L. n. 45 del 2012, art. 32, CP_3 ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010. Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la , "l'applicazione agli operai Controparte_5 addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero , per fronteggiare le esigenze relative Controparte_6 all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998
e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del
1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo
2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende CP_3
(D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione CP_3 del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto
l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di CP_1 diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L.
3 del 2010 cit. CP_3
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di
6 questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna
(Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n.
24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36)
e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val
d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno […] sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs.
165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la
Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore
7 statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del
2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che "la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]" (sentenza n. 154 del
2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)".
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale […] Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che l' “si dota di proprio personale tecnico, amministrativo CP_1
e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato […] La causa va rimessa al giudizio di rinvio, perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'art. 52 cit, in linea anche con la Cost., art. 36 nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata».
In applicazione di tali principi affermati dalla Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi che al rapporto di lavoro per cui è causa sia applicabile la contrattazione collettiva privatistica, richiamata in modo chiaro, per gli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_3 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all dalla legge regionale CP_1 cit., art. 12, comma 2, lett. b).
8 È, infatti, pacifico che l'odierno ricorrente in riassunzione rientri tra il personale operaio di cui alla lett. b), a cui si applica, per espressa disposizione di legge applicabile ratione temporis, «il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»; né l' CP_1 deduce ulteriori argomenti in forza dei quali, in concreto, la contrattazione collettiva privatistica non possa trovare applicazione al rapporto di lavoro intrattenuto con il dipendente.
D'altro canto, deve ritenersi pure che quest'ultimo non possa invocare il diritto a conseguire l'inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte, perché la previsione di cui all'art. 8 del CCNL cit. deve stimarsi recessiva rispetto alla tassativa disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, che sancisce, al di fuori delle ipotesi di legittima adibizione – che qui non ricorrono – la nullità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori.
Sotto altro profilo, tuttavia, ciò non osta, come chiarito anche dalla Cassazione, alla spettanza delle differenze retributive dovute in forza del contratto collettivo privatistico, atteso che l'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado ha dimostrato l'effettivo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di autista di mezzi antincendio ai sensi dell'art. 11 del C.I.R.L. Puglia, benché tale prova sia stata fornita esclusivamente per un limitato periodo, come si dirà a breve.
Significativa in tal senso si rivela la deposizione resa all'udienza del 24 aprile 2014 dinanzi al Tribunale dal teste il quale ha dichiarato Confermo la Testimone_1 Tes_2 circostanza sub 1) della parte istruttoria del ricorso introduttivo, dal momento che sono stato anch'io dipendente dell'Arif e collega del sig. nel periodo dal 07.04.2010 Parte_1 fino a quando sono andato in pensione. Preciso che anch'io ho avuto i medesimi contratti;
Confermo la circostanza sub 2) della parte istruttoria del ricorso Tes_2 introduttivo perché anch'io ho svolto con il ricorrente le stesse mansioni;
Confermo che nel periodo dal 15.06.2010 al 30.09.2010 il ricorrente ha Tes_2 svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio. Tanto posso dire poiché mi sostituiva in questa mansione quando io ero a riposo e svolgeva questa mansione anche in un'altra squadra. Capitava che le nostre squadre si unissero per lo svolgimento dell'attività parziale e lo vedevo guidare gli automezzi antincendio;
: Confermo la circostanza sub 4) della parte istruttoria del ricorso, dal Tes_2 momento che io e il ricorrente lavoravamo insieme e ricevevamo entrambi dal sig.
[...]
l'ordine di condurre gli automezzi antincendio Land Rover Tg. ZA727ZA e Pt_3
Mitsubishi Tg. AZ013GR, in agro di Spinazzola, Ruvo di Puglia, Corato, Castel del
Monte e Gravina;
9 Confermo che il ricorrente, come me, osservava turni di lavoro dalle 07,00 Tes_2 alle 14,00 oppure dalle 13,30 alle 20,00; preciso che lavoravamo dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana non necessariamente coincidente con la domenica;
Confermo che nel periodo dal giugno al settembre 2012 il ricorrente ha Tes_2 condotto i mezzi antincendio, osservando i suddetti turni di lavoro, tanto posso dire perché lo vedevo svolgere queste mansioni in un'altra squadra;
…
A.D.R.: In ordine alla circostanza capitolata sub n. 1) della memoria di costituzione di parte resistente posso dire che i veicoli Land Rover Tg. ZA727ZA e
Mitsubishi Tg. AZ013GR sono veicoli a doppia trazione che possono essere condotti con il possesso della patente B, almeno io li conducevo con il possesso della patente B”.
Pregnante sotto il profilo probatorio risulta, altresì, la testimonianza resa in pari data da , avendo quest'ultimo riferito “A.D.R.: Confermo la circostanza Testimone_3 sub 1) della parte istruttoria del ricorso, dal momento che anch'io ho lavorato e lavoro CP_ tutt'oggi alle dipendenze dell' in virtù degli stessi contratti di lavoro;
Confermo la circostanza sub 2) della parte istruttoria del ricorso, atteso Tes_2 che anch'io svolgo le medesime mansioni del ricorrente, così come mi sono state lette;
Confermo che nel periodo dal 15.06.2010 al 30.09.2010 il ricorrente ha Tes_2 svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio;
tanto posso dire perché in quel periodo io ero il caposquadra dello e nella mia squadra lui era addetto alla Parte_1 conduzione degli automezzi antincendio;
A.D.R.: Confermo che il ricorrente è stato comandato dal sig. alla Persona_1 conduzione dei mezzi antincendio Land Rover Tg. ZA727ZA e Mitsubishi Tg. AZ013GR in agro Spinazzola, Ruvo di Puglia, Corato, Andria e Gravina;
tanto posso dire perché in qualità di caposquadra dovevo sottostare agli incarichi assegnati direttamente dal mio superiore ai membri della mia squadra, tra cui lo Pt_3 Parte_1
Con riferimento ai turni di lavoro preciso che in estate lavoravamo dalle Tes_2
08,00 alle 14,30 oppure dalle 13,30 alle 20,00, salvo straordinari, mentre in inverno dalle 07,30 alle 14,00; detti turni si articolavano dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale non necessariamente coincidente con la domenica;
Confermo che nel periodo dal giugno a settembre 2012 il ricorrente ha Tes_2 nuovamente condotto i mezzi antincendio con i suddetti orari di lavoro;
tanto posso dire perché lavorava nella mia squadra;
…
Confermo che i veicoli Land Rover Tg. ZA727ZA e Mitsubishi Tg. Tes_2
AZ013GR sono veicoli a trazione normale che possono essere condotti con il semplice possesso della patente di guida B”.
Entrambi i testi escussi in primo grado hanno, dunque, accreditato - con dichiarazioni precise e circostanziate, anche sotto il profilo temporale - la tesi dello svolgimento dell'attività di conducente di mezzi antincendio ai sensi dell'art. 11 del
10 , confermando altresì la prevalenza qualitativa e quantitativa di detta Controparte_4 attività, disimpegnata con pienezza e continuità nel periodo estivo degli anni 2010 e
2012.
L'Agenzia datrice, dal canto suo, pur invocando nell'odierna sede il rigetto integrale della domanda proposta dal dipendente, non ha contestato specificatamente le risultanze istruttorie acquisite in prime cure e il contenuto delle declaratorie contrattuali privatistiche, prevedenti la collocazione dell'autista di mezzi antincendio e di automezzi a doppia trazione nel 5° livello, che, anche nella nuova prospettiva delineata dalla Suprema
Corte, continuano a trovare applicazione in relazione, appunto, «alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto».
A ben vedere, infatti, sia nel ricorso in riassunzione depositato dall' in data CP_1
07.03.2024 - R.G. n. 146/2024 (cfr. pag. 6), sia nella memoria difensiva (cfr. pag. 6-7) nel presente procedimento R.G. n. 138/2024 incardinato dal lavoratore quale ricorrente in riassunzione, la parte datoriale si è limitata a rimarcare che compete al giudice di rinvio provvedere in ordine alla sussistenza o meno del diritto del dipendente alla percezione di eventuali differenze retributive, affermando che “il principio sopra enunciato, nel mentre stabilisce indubitabilmente quale debba considerarsi la natura giuridica del rapporto di CP_ lavoro fra ed i propri dipendenti e, di conseguenza, la normativa applicabile necessariamente a detto rapporto, non osta comunque alla eventuale applicazione delle regole di cui all'art. 52 citato nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia svolto nel tempo mansioni superiori ed avendo diritto alle “corrispondenti retribuzioni”. A tale proposito, peraltro, si osserva che anche la possibilità di corresponsione di tali
“corrispondenti retribuzioni” va attentamente valutata sia in punto di fatto sulla scorta di evidenze fattuali e probatorie dirimenti ed esaustive relative al caso de quo, sia tenendo comunque conto di quanto statuito in merito dalla vigente normativa, e segnatamente dall'art. 52 Dlgs. 165/2001, norma di riferimento della presente vertenza.
Infatti detta norma prevede e disciplina espressamente gli elementi che devono obbligatoriamente sussistere ed essere applicati nel caso in cui un dipendente di un ente CP_ pubblico, come abbia svolto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, anche relativamente alle conseguenze di carattere economico derivanti da detta situazione”.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in primo grado e facendo applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, ritiene il
Collegio che al lavoratore spettino le differenze retributive rivendicate in ragione dell'espletamento delle superiori mansioni di autista di mezzi antincendio, seppur in misura ridotta rispetto ai conteggi sviluppati nel ricorso di primo grado, sulla scorta dei quali egli aveva richiesto la somma complessiva di € 3.850,63.
11 Nell'ordinanza n. 35641/2023 (cfr. pag. 7) la Cassazione ha infatti chiarito che: - il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; - è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce;
- nel caso di specie, questa Corte territoriale, nella sentenza cassata, una volta ritenuto, erroneamente, inapplicabile al rapporto di lavoro l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l'intero periodo successivo al giugno 2010, senza tuttavia compiere alcun accertamento in merito all'effettivo svolgimento di mansioni superiori nell'intero arco temporale di interesse.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso ex art. 414 c.p.c. nel fascicolo d'ufficio di primo grado) il lavoratore aveva espressamente allegato di aver svolto le superiori mansioni solo nei periodi dal 15.06.2010 al 30.09.2010
e da giugno a settembre 2012, ricollegando il diritto a conseguire il superiore inquadramento alla previsione dell'art. 8 CCNL, che dispone la definitiva acquisizione del livello superiore dopo l'esercizio delle relative mansioni per almeno 25 giorni continuativi o 40 giorni discontinui nell'anno solare.
Analogamente, egli ha chiesto di provare a mezzo testimoni (e ha effettivamente provato, come esposto in precedenza) che “3) […] nel periodo dal 15.06.2010 al
30.09.2010 ha svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio;
6) […] dal giugno al settembre 2012 ha nuovamente condotto i mezzi antincendio con i medesimi orari di lavoro”.
Sulla scorta dell'espletamento, nei periodi suddetti, di mansioni superiori al proprio profilo di appartenenza, nelle conclusioni del ricorso egli ha chiesto di essere inquadrato nel 5° livello sin dal 15.06.2010 e per l'intera durata del suo rapporto di lavoro.
E' evidente che la domanda proposta in relazione al citato periodo di tempo, vale a dire dal giugno 2010 in poi, si basa non già sull'esercizio di fatto di mansioni superiori, bensì sul presupposto che, stante l'espletamento in concreto di mansioni superiori per 25 giorni continuativi o 40 giorni discontinui nell'anno solare 2010, egli aveva acquisito il diritto all'inquadramento nel 5° livello retributivo in virtù di quanto disposto dall'art. 8 del c.c.n.l. privatistico.
Ma una tale domanda non può trovare accoglimento sulla scorta dei principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, nella quale – come detto – si è affermato a chiare lettere che «il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n.
18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per
12 qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione», soggiungendo peraltro che «è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce».
Né vale obiettare che nella menzionata ordinanza la Cassazione, pur negando il diritto all'inquadramento superiore, ha lasciato intendere che comunque il CCNL privatistico può essere utilizzato per l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori espletate.
In realtà, la Suprema Corte ha chiaramente affermato che il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per il livello superiore sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione. Non a caso nella motivazione si cita Cass. n.
18901 del 2019 – relativa a un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto che il pacifico formarsi del giudicato, in altro processo, per un periodo di tempo antecedente, comportasse l'estensione degli effetti anche al periodo successivo oggetto di causa – massimata nei seguenti termini: «Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale».
D'altra parte, il contenuto del vincolo scaturente dalla decisione della Suprema
Corte è inequivocabile laddove si precisa che incombe sul dipendente l'onere di allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si è protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce.
Ne consegue che, nella fattispecie in scrutinio, avendo il lavoratore offerto prova dell'espletamento di mansioni superiori esclusivamente per i mesi da giugno a settembre
2010 e 2012, il riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive dovrà essere limitato a quelle dovute per tali periodi, non potendosi tener conto della somma di €
3.850,63 richiesta in ricorso (e attribuitagli da questa Corte nella sentenza cassata), in quanto calcolata per l'intero periodo da giugno 2010 a novembre 2012 (cfr. conteggi inseriti nel ricorso di primo grado).
Dunque, detto importo di € 3.850,63, già riconosciuto in favore del lavoratore all'esito del giudizio di secondo grado, deve essere rideterminato nella minor somma di €
995,03 in relazione ai mesi da giugno a settembre degli anni 2010 e 2012 (€ 170,99 per giugno 2010, € 100,15 per luglio, agosto e settembre 2010, € 209,55 per giugno 2012, €
104,68 per luglio, agosto e settembre 2012), rispetto ai quali, si ribadisce, è stato acclarato lo svolgimento delle mansioni di autista di mezzi antincendio, sussumibili nel
13 5° livello del Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della . CP_3
In conclusione, dunque, l'appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado deve essere accolto solo in parte, con riforma della decisione impugnata e con condanna dell' datrice al pagamento in favore del dipendente delle differenze CP_1 retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori in relazione ai mesi da giugno a settembre degli anni 2010 e 2012, pari a complessivi € 995,03, oltre interessi come per legge;
va, invece, confermata la statuizione di rigetto della domanda del lavoratore diretta a ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore 5° livello retributivo a decorrere dal giugno 2010.
Ogni altra questione controversa tra le parti, in fatto e in diritto, è assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse vanno così ripartite, atteso l'esito complessivo della lite, che vede il lavoratore parzialmente vittorioso sulla sola pretesa economica, in misura notevolmente inferiore a quanto domandato: le spese del primo e secondo grado del giudizio vanno poste interamente a carico dell' e CP_1 sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia – determinato alla stregua del c.d. decisum (fino a € 1.100,00) e non del disputatum – , della natura della causa, della sua complessità, nonché delle attività difensive e fasi processuali in concreto svolte;
quelle del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la dubbiezza della lite, in particolare sulla questione controversa, concernente il diritto all'inquadramento per l'esercizio di mansioni superiori, risolta soltanto in corso di causa e da ultimo con l'intervento chiarificatore della Corte di legittimità, di cui si è poc'anzi dato conto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. 35641/2023, sul ricorso in riassunzione depositato in data 06.03.2024 da nei confronti Parte_1 dell Controparte_1 nonché sul ricorso in riassunzione depositato in data 07.03.2024 dall'
[...] nei confronti Controparte_1 di , così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4824/2016 resa in data 17.10.2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_1 pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive, per le causali di cui in motivazione, in relazione ai mesi da giugno a settembre degli anni 2010 e
14 2012, pari a complessivi € 995,03, oltre interessi come per legge, rigettando per il resto la domanda attorea;
- condanna l' al pagamento in favore della controparte delle spese CP_1 processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in € 600,00 per il primo grado e in € 500,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Caroppo dichiaratosi anticipante;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Bari, il 07.04.2025
Il Presidente dott.ssa Elvira Palma
Il Consigliere estensore dott.ssa EL CA
15
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa ELVIRA PALMA Presidente dott.ssa MARIA GIOVANNA DE CEGLIE Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 138 del Ruolo Generale dell'anno 2024, cui è riunita la causa n.
146 del Ruolo Generale dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Nicola Caroppo
-Ricorrente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 138/2024, resistente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 146/2024-
e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. Antonio Capodieci
-Resistente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 138/2024,
Ricorrente in riassunzione nel giudizio R.G. n. 146/2024-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.12.2012 dinanzi al Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro, l'odierno ricorrente in riassunzione conveniva in giudizio l' CP_1 indicata in epigrafe, chiedendo al giudice adito di pronunciarsi sulle seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze dalla
[...]
dal 07.04.2010 al 15.04.2010 con Controparte_2 contratto di lavoro a tempo determinato e, dal 17.05.2010 e sino tutt'oggi, con contratto
a tempo indeterminato, sempre inquadrato nel 4° livello del Contratto Integrativo
Regionale (C.I.R.L.) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed
1 idraulico-agraria della , con la qualifica di operaio specializzato e le CP_3 mansioni di addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico- forestale meglio descritte al punto 3) della presente narrativa;
b) accertare e dichiarare che il ricorrente, che nel periodo dal 15.06.2010 al
30.09.2010 (e, successivamente, dal giugno al settembre del 2012), ha svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio, in agro di Spinazzola, Ruvo di Puglia, Corato, Castel del Monte, Gravina in Puglia, lavorando dal lunedì al sabato, dalle ore 07.00 alle ore
14.00, ovvero dalle ore 13.30 alle ore 20.00, ha percepito la retribuzione esposta in busta paga;
c) accertare e dichiarare che le dette mansioni di autista, così come previsto dall'art. 11 del C.I.R.L. di categoria, sono proprie del 5° livello del detto C.I.R.L. e, dunque, per l'effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato, sin dal 15.06.2010 e per l'intera durata del suo rapporto di lavoro ancora in essere con la nel detto 5° livello, con la qualifica di operaio specializzato super CP_1
e con il consequenziale diritto al percepimento della retribuzione propria dell'invocato livello di inquadramento e dalla medesima data, il tutto anche ai sensi e per gli effetti del detto art. 8 del CCNL citato, nonché dell'art. 2103 c.c.;
d) conseguentemente, ordinare alla di provvedere all'immediato CP_1 inquadramento del ricorrente nel 5° livello del C.I.R.L. di categoria, con la qualifica di operaio specializzato super e di riconoscergli il pagamento della retribuzione propria del detto livello di inquadramento;
e) ulteriormente, condannare la in persona del Presidente – legale rapp.te CP_1 pro-tempore, al pagamento, in favore del ricorrente, per le causali di cui in narrativa, della complessiva somma di € 3.850,63, ovvero quell'altra, maggiore e/o minore che verrà ritenute di giustizia, il tutto maggiorato di interessi e danno da svalutazione monetaria”.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva: 1) di aver lavorato alle dipendenze della in forza di contratti a tempo determinato, l'ultimo dei CP_3 quali nel periodo dal 19.10.2009 al 14.12.2009, e di essere stato successivamente assunto dall dapprima con Controparte_2 contratto a termine, dal 07.04.2010 al 15.04.2010, e poi, a far data dal 17.05.2010, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel 4° livello del Contratto Integrativo
Regionale (C.I.R.L.) per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della con qualifica di operaio specializzato e mansioni CP_3 di addetto allo spegnimento dei fuochi e alle attività di sistemazione idraulico-forestale;
2) di aver svolto nel periodo dal 15.06.2010 al 30.09.2010, nonché dal giugno al settembre 2012, le mansioni di autista dei mezzi antincendio Land Rover Tg. ZA727ZA e
Mitsubishi Tg. AZ013GR, a ciò essendo stato comandato dai referenti regionali CP_1
3) di essere peraltro incluso fra il personale autorizzato allo svolgimento delle suddette
2 mansioni, come risultante dall'elenco del personale autorizzato alla guida predisposto dalla;
4) che, ai sensi dell'art. 11 del C.I.R.L. di categoria, l'attività di CP_3 CP_3 autista di mezzi antincendio è inquadrata nel livello 5°, superiore a quello (4°) attribuitogli;
5) che, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 del CCNL Idraulico-
Forestale, gli operai che abbiano svolto mansioni superiori per un periodo di 25 giorni consecutivi, ovvero di 40 giorni discontinui nell'anno solare, maturano il diritto a essere inquadrati nel livello superiore e a ottenere il pagamento della relativa retribuzione;
6) di avere, dunque, diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del C.I.R.L. di categoria e dell'art. 2013 c.c., a essere inquadrato nel 5° livello con qualifica di operaio specializzato super, nonché a percepire, con decorrenza dal 15.06.2010, il trattamento retributivo proprio del superiore inquadramento a lui spettante, per un credito complessivo di €
3.850,63.
Costituitasi in giudizio, l datrice contestava nel merito la fondatezza delle CP_1 avverse domande, di cui invocava il rigetto.
Espletata attività istruttoria mediante assunzione delle prove testimoniali, con sentenza n. 4824/2016 pubblicata in data 17.10.2016 il Tribunale rigettava il ricorso e compensava integralmente fra le parti le spese di lite, ritenendo che i mezzi condotti dall'attore non potessero qualificarsi come mezzi antincendio ai sensi dell'art. 11 del
C.I.R.L., non richiedendo la loro conduzione il possesso degli appositi titoli abilitativi per questi ultimi previsti.
Avverso detta pronuncia interponeva appello il lavoratore, denunciando l'erronea interpretazione della norma contrattuale di riferimento, atteso che essa ricomprendeva espressamente sia i mezzi antincendio che gli automezzi a doppia trazione, senza prevedere alcuna necessaria coesistenza di entrambe le caratteristiche sullo stesso veicolo e senza richiedere per la loro conduzione il possesso di una patente speciale, e lamentando la mancata valorizzazione delle risultanze istruttorie.
L resisteva al gravame, concludendo per la conferma della statuizione di CP_1 primo grado.
Con sentenza n. 1365/2018 pubblicata in data 30.07.2018 la Corte d'Appello di
Bari accoglieva l'impugnazione e, per l'effetto, condannava la datrice di lavoro a inquadrare il dipendente nel 5° livello retributivo a decorrere dal 15.06.2010 e a corrispondergli la somma di € 3.850,63 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali, nonché a rifondere le spese del giudizio, che liquidava in € 1.700,00 per il primo grado e in € 2.000,00 per il secondo, oltre accessori come per legge.
Avverso tale decisione l proponeva ricorso per cassazione, censurando la CP_1 decisione impugnata: 1) per aver escluso l'operatività nella fattispecie in esame dell'art. 52, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, ritenendo, invece, che al rapporto di lavoro risultasse applicabile il CCNL di natura privatistica, nonostante la personalità giuridica di diritto pubblico di cui gode l' ai sensi della legge regionale n. 3/2010; 2) per aver CP_1
3
ritenuto che
le mansioni di autista di automezzi a trazione normale espletate in maniera occasionale e discontinua dal lavoratore avessero integrato lo svolgimento delle mansioni riconducibili al 5° livello dell'art. 11 del in violazione delle declaratorie CP_4 contrattuali previste dall'art. 49 del CCNL di categoria.
La controparte resisteva con controricorso.
Con ordinanza n. 35641/2023 del 22.11.2023, pubblicata il 20.12.2023, la Suprema
Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, e ha cassato la sentenza impugnata, rinviando a questa stessa Corte territoriale, in diversa composizione, affinché proceda “ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 3 e 4, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione”.
Il lavoratore ha riassunto il giudizio con ricorso depositato il 06.03.2024, instando per la conferma del proprio diritto a percepire le differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle superiori mansioni di autista di mezzi antincendio.
A sua volta, anche l' datrice ha provveduto alla riassunzione del giudizio CP_1 con distinto ricorso depositato in data 07.03.2024, chiedendo di “riformare la sentenza n.
1365/2018 della Corte di Appello di Bari di sez. lavoro, in applicazione del principio di diritto formulato nella pronuncia della Suprema Corte sopra indicata, pronunciandosi, altresì, sulla effettiva sussistenza del diritto dell'odierno appellato a Parte_1 percepire le eventuali differenze retributive maturate per il periodo in cui risulti avere effettivamente svolto mansioni superiori alla qualifica di appartenenza”.
La parte datoriale si è altresì costituita nel giudizio riassunto dal dipendente, con memoria depositata il 27.12.2024.
Disposta la riunione dei due ricorsi in riassunzione, acquisiti i documenti prodotti dalle parti e i fascicoli relativi ai precedenti gradi di giudizio, all'udienza del 07.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale, che ha integralmente respinto la sua domanda, deve essere accolto solo in parte, con condanna dell' al pagamento delle differenze retributive per mansioni superiori CP_1 limitatamente a un circoscritto periodo di tempo, in conformità ai principi espressi dalla
Suprema Corte.
Va innanzitutto rimarcato che, con riferimento alla domanda relativa al preteso diritto all'inquadramento superiore per effetto delle mansioni superiori espletate, la pronuncia della Cassazione, che ha investito nuovamente questa Corte quale giudice del rinvio, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dall' richiamando il CP_1 principio di diritto già enunciato in sede di legittimità con la sentenza del 24.04.2023, n.
10811, secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale
4 rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte di norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al D. Lgs. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell il Controparte_2 cui rapporto, ai sensi dell'art. 12, co. 3, Legge n.3 del 2010, nel testo CP_3 ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- , trova Pt_2 applicazione l'art. 52 d.lgs. 165/2001 e dunque l'esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all'acquisizione definitiva della qualifica superiore».
Questa stessa Corte a tale principio si è già adeguata, rimeditando il precedente orientamento, con le sentenze n. 1141 del 29.05.2023 e n. 1139 del 30.05.2023 (oltre a successive conformi, tra cui la n. 1036 del 22.07.2024, emessa proprio in fattispecie analoga di rinvio da cassazione).
Deve, quindi, trovare applicazione, anche in questo caso, il condivisibile principio dettato dai giudici di legittimità, fondato su argomentazioni rigorose, che di seguito si richiamano anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. e si rivelano dirimenti, in quanto relative a fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente (in particolare, anche il caso esaminato dalla Cassazione concerneva un dipendente dell stabilizzato a tempo indeterminato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. CP_1
b), L.R. cit., con inquadramento nel IV livello quale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, che aveva chiesto l'inquadramento nel V livello del CCNL, per effetto dello svolgimento di mansioni superiori di autista di mezzi antincendio per un totale di 80 giorni e per un periodo pertanto utile, secondo la disciplina collettiva, all'acquisizione, dall'ottobre 2010, della posizione superiore, il tutto oltre alle differenze retributive conseguenziali): «Va intanto premesso come non possa esservi alcun dubbio rispetto al fatto che l' sia ente pubblico non economico. La CP_1
Legge Regionale n. 3 del 2010, istitutiva di esso, fa riferimento al trattarsi di persona giuridica "di diritto pubblico" (art. 1, comma 2) e le attività svolte sono proprie del corrispondente settore di pertinenza della Regione, operando…come mero "ente tecnico- operativo", mediante attività e servizi "a connotazione non economica", finalizzati al sostegno dell'agricoltura e alla tutela del patrimonio boschivo. Il tutto in un contesto in cui l'ente è soggetto ad un assai forte indirizzo regionale (v. la declinazione di esso nelle varie ipotesi regolate dall'art. 4 L. cit.), con nomina parimenti regionale CP_3 del Direttore Generale. Tutti gli elementi di cui sopra sono palesemente ed univocamente convergenti nel senso della qualificazione in termini di ente pubblico non economico di
, che va dunque ritenuta tale. CP_1
Ciò posto, la disciplina normativa, nel periodo oggetto di causa e per la tipologia di dipendenti cui appartiene il D.S., è chiara. Si tratta infatti, come esplicitato dalla
5 Corte di merito, di operaio proveniente dalla platea degli "operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_3 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all'Agenzia" (L. CP_3 cit., art. 12, comma 2, lett. b).
Ad essi, "si applica il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo previdenziale" (L. CP_3
cit., art. 12, comma 3, prima parte), mentre gli altri dipendenti di sono
[...] CP_1 soggetti in pieno al regime dell'impiego pubblico privatizzato (seconda parte del medesimo art. 12, comma 3).
La previsione è stata poi abrogata dalla L. n. 45 del 2012, art. 32, CP_3 ma ciò qui non rileva, essendo la decisione di merito maturata rispetto ad una fattispecie definitasi all'ottobre 2010. Dal punto di vista storico, come rilevato anche in altro precedente di questa S.C. riguardante la , "l'applicazione agli operai Controparte_5 addetti a lavori di sistemazione idraulica e forestale del contratto collettivo di diritto privato affonda le sue radici nella L. n. 124 del 1985, con la quale era stato previsto che il "Ministero , per fronteggiare le esigenze relative Controparte_6 all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la protezione dei beni indicati nel citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, artt. 68 e 83, può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato" ed era stato stabilito che "le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento" e "la richiamata disciplina, come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 3465/1998
e Cass. S.U. n. 24670/2009) si poneva in continuità con le previsioni della L. n. 205 del
1962 che già in precedenza aveva consentito all'amministrazione forestale di assumere, sia pure solo a tempo determinato, operai con contratti di diritto privato" (Cass. 1 marzo
2023, n. 6193).
Si sono poi susseguite, anche all'interno della , varie vicende CP_3
(D.P.R. n. 10 aprile 1979; L. n. 15 del 1994 etc.) rispetto all'utilizzazione CP_3 del personale operaio salariato con contratto di natura privatistica ed alla gestione di servizi di bonifica, irrigui, agricoli etc., che qui non mette conto approfondire, in quanto
l'oggetto del contendere riguarda, più limitatamente, personale già a tempo determinato presso la Regione ed inquadrato in a tempo indeterminato, con rinvio al CCNL di CP_1 diritto privato per effetto dell'art. 12, comma 2, lett. b) e comma 3, prima parte, L.
3 del 2010 cit. CP_3
Ferma restando la discrezionalità del legislatore nel disciplinare secondo le modalità più opportune, nei limiti dei canoni costituzionali, la disciplina del rapporto di lavoro anche dei dipendenti degli enti pubblico non economici, la giurisprudenza di
6 questa S.C. si è consolidata, proprio in relazione a normative analoghe di altri enti regionali di analoghi settori, nel senso che l'applicazione del CCNL di diritto privato non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico.
Ciò è stato detto fin dalla lontana Cass., S.U., 29 luglio 1998 n. 7419, a fini di riparto della giurisdizione, ma più di recente l'orientamento si è andato consolidando con pronunce riguardanti analoghi regimi degli operai forestali della Regione Sardegna
(Cass. 7 dicembre 2015, n. 24805 e poi, insieme ad altre, Cass. 2 dicembre 2016, n.
24666, al fine di escludere la conversione del rapporto a tempo determinato illegittimo in rapporto a tempo indeterminato, con applicazione piena del d. lgs. 165 del 2001, art. 36)
e dei lavoratori addetti a sistemazione idraulica forestale e idraulica agraria della Val
d'Aosta (Cass. 26 maggio 2020 n. 9786).
Si può dunque ritenere che tale sia il principio generale vigente in materia, in sé tra l'altro coerente con la palese esigenza – a meno di esplicite e specifiche previsioni del legislatore rispetto a singole situazioni – di tendenziale omogeneità nella disciplina del lavoro pubblico privatizzato.
Declinando tale principio rispetto al caso di specie, ne deriva che il richiamo dell'art. 12, comma 3, prima parte al "contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria" ed al relativo "trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale" va inteso come strettamente inerente, per quanto qui interessa, alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto.
Profili, questi ultimi che in qualche misura impattano meno […] sulle caratteristiche centrali dell'assetto del pubblico impiego privatizzato. Viceversa, non può operare, per la prevalenza delle regole comuni del lavoro privatizzato ed in specie del d. lgs. 165 del 2001, art. 52, la disciplina di acquisizione del diritto all'inquadramento per effetto dell'esercizio di fatto delle corrispondenti mansioni superiori. L'art. 52 cit. va infatti letto in diretto coordinamento con le norme (art. 6,40-bis e 48) del d. lgs.
165/2001 che regolamentano, a fini di buon andamento, tutto l'assetto dei fabbisogni e delle dotazioni proprie della P.A., in vista della programmazione e sostenibilità finanziaria del suo operato. Norme la cui fisionomia verrebbe alterata dalla possibilità che comportamenti di fatto possano comportare acquisizioni di diritto.
Anzi, a ben vedere, opinando diversamente e stante anche il disallineamento che si realizzerebbe rispetto all'assetto comune dell'impiego privatizzato, si dovrebbe sospettare la normativa regionale di violazione della Costituzione, art. 117, comma 2 lett. l) per avere essa disciplinato, come non le è concesso, materia propria dell'ordinamento civile.
Con riferimento ai profili privatistici di regolazione del rapporto di lavoro, la
Consulta infatti - si cita da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190 - "ha costantemente affermato che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia "ordinamento civile", attribuita in via esclusiva al legislatore
7 statale dalla Cost., art. 117, comma 2, lettera l), (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del
2019). Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)" ed ha altresì ribadito che "la materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014)" (sentenza n. 257 del 2020)" (sentenza n. 25 del 2021)." Aggiungendosi altresì che "con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, è stato affermato da questa Corte che "i principi fissati dalla legge statale in materia "costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale [...]" (sentenza n. 154 del
2019; nello stesso senso, sentenze n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013)".
Tutto ciò orienta verso un'interpretazione della norma regionale coerente con i principi dell'ordinamento generale del D.Lgs. n. 165 del 2001.
L'assetto come sopra ricostruito trova del resto riscontro puntuale sia in dati della stessa Legge Regionale della cui applicazione qui si discute, sia nell'evolversi della legislazione nazionale […] Sul piano regionale, la L. n. 3 del 2010, art. 12, co., 1 è rigoroso nel prevedere che l' “si dota di proprio personale tecnico, amministrativo CP_1
e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi", tra cui appunto il comma che regola ratione temporis la vicenda di questa causa richiamando la contrattazione di diritto privato […] La causa va rimessa al giudizio di rinvio, perché i principi sopra delineati non ostano ovviamente all'applicazione delle regole sostanziali di cui all'art. 52 cit, in linea anche con la Cost., art. 36 nel senso che, nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia nel tempo svolto mansioni superiori, pur escludendosi il diritto all'inquadramento definitivo, vanno comunque confermate in suo favore le attribuzioni retributive corrispondenti con l'attività in concreto esercitata».
In applicazione di tali principi affermati dalla Suprema Corte, deve, dunque, ritenersi che al rapporto di lavoro per cui è causa sia applicabile la contrattazione collettiva privatistica, richiamata in modo chiaro, per gli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_3 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all dalla legge regionale CP_1 cit., art. 12, comma 2, lett. b).
8 È, infatti, pacifico che l'odierno ricorrente in riassunzione rientri tra il personale operaio di cui alla lett. b), a cui si applica, per espressa disposizione di legge applicabile ratione temporis, «il contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, con conseguente applicazione del relativo trattamento giuridico-economico e assicurativo-previdenziale»; né l' CP_1 deduce ulteriori argomenti in forza dei quali, in concreto, la contrattazione collettiva privatistica non possa trovare applicazione al rapporto di lavoro intrattenuto con il dipendente.
D'altro canto, deve ritenersi pure che quest'ultimo non possa invocare il diritto a conseguire l'inquadramento superiore, corrispondente alle mansioni di fatto svolte, perché la previsione di cui all'art. 8 del CCNL cit. deve stimarsi recessiva rispetto alla tassativa disciplina in materia di pubblico impiego privatizzato, che sancisce, al di fuori delle ipotesi di legittima adibizione – che qui non ricorrono – la nullità dell'assegnazione del dipendente a mansioni superiori.
Sotto altro profilo, tuttavia, ciò non osta, come chiarito anche dalla Cassazione, alla spettanza delle differenze retributive dovute in forza del contratto collettivo privatistico, atteso che l'istruttoria orale espletata nel giudizio di primo grado ha dimostrato l'effettivo svolgimento da parte del lavoratore di mansioni di autista di mezzi antincendio ai sensi dell'art. 11 del C.I.R.L. Puglia, benché tale prova sia stata fornita esclusivamente per un limitato periodo, come si dirà a breve.
Significativa in tal senso si rivela la deposizione resa all'udienza del 24 aprile 2014 dinanzi al Tribunale dal teste il quale ha dichiarato Confermo la Testimone_1 Tes_2 circostanza sub 1) della parte istruttoria del ricorso introduttivo, dal momento che sono stato anch'io dipendente dell'Arif e collega del sig. nel periodo dal 07.04.2010 Parte_1 fino a quando sono andato in pensione. Preciso che anch'io ho avuto i medesimi contratti;
Confermo la circostanza sub 2) della parte istruttoria del ricorso Tes_2 introduttivo perché anch'io ho svolto con il ricorrente le stesse mansioni;
Confermo che nel periodo dal 15.06.2010 al 30.09.2010 il ricorrente ha Tes_2 svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio. Tanto posso dire poiché mi sostituiva in questa mansione quando io ero a riposo e svolgeva questa mansione anche in un'altra squadra. Capitava che le nostre squadre si unissero per lo svolgimento dell'attività parziale e lo vedevo guidare gli automezzi antincendio;
: Confermo la circostanza sub 4) della parte istruttoria del ricorso, dal Tes_2 momento che io e il ricorrente lavoravamo insieme e ricevevamo entrambi dal sig.
[...]
l'ordine di condurre gli automezzi antincendio Land Rover Tg. ZA727ZA e Pt_3
Mitsubishi Tg. AZ013GR, in agro di Spinazzola, Ruvo di Puglia, Corato, Castel del
Monte e Gravina;
9 Confermo che il ricorrente, come me, osservava turni di lavoro dalle 07,00 Tes_2 alle 14,00 oppure dalle 13,30 alle 20,00; preciso che lavoravamo dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo a settimana non necessariamente coincidente con la domenica;
Confermo che nel periodo dal giugno al settembre 2012 il ricorrente ha Tes_2 condotto i mezzi antincendio, osservando i suddetti turni di lavoro, tanto posso dire perché lo vedevo svolgere queste mansioni in un'altra squadra;
…
A.D.R.: In ordine alla circostanza capitolata sub n. 1) della memoria di costituzione di parte resistente posso dire che i veicoli Land Rover Tg. ZA727ZA e
Mitsubishi Tg. AZ013GR sono veicoli a doppia trazione che possono essere condotti con il possesso della patente B, almeno io li conducevo con il possesso della patente B”.
Pregnante sotto il profilo probatorio risulta, altresì, la testimonianza resa in pari data da , avendo quest'ultimo riferito “A.D.R.: Confermo la circostanza Testimone_3 sub 1) della parte istruttoria del ricorso, dal momento che anch'io ho lavorato e lavoro CP_ tutt'oggi alle dipendenze dell' in virtù degli stessi contratti di lavoro;
Confermo la circostanza sub 2) della parte istruttoria del ricorso, atteso Tes_2 che anch'io svolgo le medesime mansioni del ricorrente, così come mi sono state lette;
Confermo che nel periodo dal 15.06.2010 al 30.09.2010 il ricorrente ha Tes_2 svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio;
tanto posso dire perché in quel periodo io ero il caposquadra dello e nella mia squadra lui era addetto alla Parte_1 conduzione degli automezzi antincendio;
A.D.R.: Confermo che il ricorrente è stato comandato dal sig. alla Persona_1 conduzione dei mezzi antincendio Land Rover Tg. ZA727ZA e Mitsubishi Tg. AZ013GR in agro Spinazzola, Ruvo di Puglia, Corato, Andria e Gravina;
tanto posso dire perché in qualità di caposquadra dovevo sottostare agli incarichi assegnati direttamente dal mio superiore ai membri della mia squadra, tra cui lo Pt_3 Parte_1
Con riferimento ai turni di lavoro preciso che in estate lavoravamo dalle Tes_2
08,00 alle 14,30 oppure dalle 13,30 alle 20,00, salvo straordinari, mentre in inverno dalle 07,30 alle 14,00; detti turni si articolavano dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale non necessariamente coincidente con la domenica;
Confermo che nel periodo dal giugno a settembre 2012 il ricorrente ha Tes_2 nuovamente condotto i mezzi antincendio con i suddetti orari di lavoro;
tanto posso dire perché lavorava nella mia squadra;
…
Confermo che i veicoli Land Rover Tg. ZA727ZA e Mitsubishi Tg. Tes_2
AZ013GR sono veicoli a trazione normale che possono essere condotti con il semplice possesso della patente di guida B”.
Entrambi i testi escussi in primo grado hanno, dunque, accreditato - con dichiarazioni precise e circostanziate, anche sotto il profilo temporale - la tesi dello svolgimento dell'attività di conducente di mezzi antincendio ai sensi dell'art. 11 del
10 , confermando altresì la prevalenza qualitativa e quantitativa di detta Controparte_4 attività, disimpegnata con pienezza e continuità nel periodo estivo degli anni 2010 e
2012.
L'Agenzia datrice, dal canto suo, pur invocando nell'odierna sede il rigetto integrale della domanda proposta dal dipendente, non ha contestato specificatamente le risultanze istruttorie acquisite in prime cure e il contenuto delle declaratorie contrattuali privatistiche, prevedenti la collocazione dell'autista di mezzi antincendio e di automezzi a doppia trazione nel 5° livello, che, anche nella nuova prospettiva delineata dalla Suprema
Corte, continuano a trovare applicazione in relazione, appunto, «alle qualifiche di inquadramento dei lavoratori ed alle mansioni esigibili, nonché al trattamento economico ivi previsto».
A ben vedere, infatti, sia nel ricorso in riassunzione depositato dall' in data CP_1
07.03.2024 - R.G. n. 146/2024 (cfr. pag. 6), sia nella memoria difensiva (cfr. pag. 6-7) nel presente procedimento R.G. n. 138/2024 incardinato dal lavoratore quale ricorrente in riassunzione, la parte datoriale si è limitata a rimarcare che compete al giudice di rinvio provvedere in ordine alla sussistenza o meno del diritto del dipendente alla percezione di eventuali differenze retributive, affermando che “il principio sopra enunciato, nel mentre stabilisce indubitabilmente quale debba considerarsi la natura giuridica del rapporto di CP_ lavoro fra ed i propri dipendenti e, di conseguenza, la normativa applicabile necessariamente a detto rapporto, non osta comunque alla eventuale applicazione delle regole di cui all'art. 52 citato nella misura in cui risulti che il lavoratore abbia svolto nel tempo mansioni superiori ed avendo diritto alle “corrispondenti retribuzioni”. A tale proposito, peraltro, si osserva che anche la possibilità di corresponsione di tali
“corrispondenti retribuzioni” va attentamente valutata sia in punto di fatto sulla scorta di evidenze fattuali e probatorie dirimenti ed esaustive relative al caso de quo, sia tenendo comunque conto di quanto statuito in merito dalla vigente normativa, e segnatamente dall'art. 52 Dlgs. 165/2001, norma di riferimento della presente vertenza.
Infatti detta norma prevede e disciplina espressamente gli elementi che devono obbligatoriamente sussistere ed essere applicati nel caso in cui un dipendente di un ente CP_ pubblico, come abbia svolto mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore, anche relativamente alle conseguenze di carattere economico derivanti da detta situazione”.
Ebbene, sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite in primo grado e facendo applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, ritiene il
Collegio che al lavoratore spettino le differenze retributive rivendicate in ragione dell'espletamento delle superiori mansioni di autista di mezzi antincendio, seppur in misura ridotta rispetto ai conteggi sviluppati nel ricorso di primo grado, sulla scorta dei quali egli aveva richiesto la somma complessiva di € 3.850,63.
11 Nell'ordinanza n. 35641/2023 (cfr. pag. 7) la Cassazione ha infatti chiarito che: - il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione; - è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce;
- nel caso di specie, questa Corte territoriale, nella sentenza cassata, una volta ritenuto, erroneamente, inapplicabile al rapporto di lavoro l'art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, aveva riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l'intero periodo successivo al giugno 2010, senza tuttavia compiere alcun accertamento in merito all'effettivo svolgimento di mansioni superiori nell'intero arco temporale di interesse.
Nel caso di specie, nell'atto introduttivo del giudizio (cfr. pagg. 3 e 4 del ricorso ex art. 414 c.p.c. nel fascicolo d'ufficio di primo grado) il lavoratore aveva espressamente allegato di aver svolto le superiori mansioni solo nei periodi dal 15.06.2010 al 30.09.2010
e da giugno a settembre 2012, ricollegando il diritto a conseguire il superiore inquadramento alla previsione dell'art. 8 CCNL, che dispone la definitiva acquisizione del livello superiore dopo l'esercizio delle relative mansioni per almeno 25 giorni continuativi o 40 giorni discontinui nell'anno solare.
Analogamente, egli ha chiesto di provare a mezzo testimoni (e ha effettivamente provato, come esposto in precedenza) che “3) […] nel periodo dal 15.06.2010 al
30.09.2010 ha svolto le mansioni di autista di automezzi antincendio;
6) […] dal giugno al settembre 2012 ha nuovamente condotto i mezzi antincendio con i medesimi orari di lavoro”.
Sulla scorta dell'espletamento, nei periodi suddetti, di mansioni superiori al proprio profilo di appartenenza, nelle conclusioni del ricorso egli ha chiesto di essere inquadrato nel 5° livello sin dal 15.06.2010 e per l'intera durata del suo rapporto di lavoro.
E' evidente che la domanda proposta in relazione al citato periodo di tempo, vale a dire dal giugno 2010 in poi, si basa non già sull'esercizio di fatto di mansioni superiori, bensì sul presupposto che, stante l'espletamento in concreto di mansioni superiori per 25 giorni continuativi o 40 giorni discontinui nell'anno solare 2010, egli aveva acquisito il diritto all'inquadramento nel 5° livello retributivo in virtù di quanto disposto dall'art. 8 del c.c.n.l. privatistico.
Ma una tale domanda non può trovare accoglimento sulla scorta dei principi interpretativi enunciati dalla Suprema Corte nell'ordinanza di rinvio, nella quale – come detto – si è affermato a chiare lettere che «il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n.
18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per
12 qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione», soggiungendo peraltro che «è onere del dipendente allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce».
Né vale obiettare che nella menzionata ordinanza la Cassazione, pur negando il diritto all'inquadramento superiore, ha lasciato intendere che comunque il CCNL privatistico può essere utilizzato per l'attribuzione del trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori espletate.
In realtà, la Suprema Corte ha chiaramente affermato che il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per il livello superiore sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell'assunzione. Non a caso nella motivazione si cita Cass. n.
18901 del 2019 – relativa a un caso in cui i giudici di merito avevano ritenuto che il pacifico formarsi del giudicato, in altro processo, per un periodo di tempo antecedente, comportasse l'estensione degli effetti anche al periodo successivo oggetto di causa – massimata nei seguenti termini: «Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché esso ha efficacia vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale».
D'altra parte, il contenuto del vincolo scaturente dalla decisione della Suprema
Corte è inequivocabile laddove si precisa che incombe sul dipendente l'onere di allegare e dimostrare che l'esercizio di fatto delle mansioni superiori si è protratto per l'intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce.
Ne consegue che, nella fattispecie in scrutinio, avendo il lavoratore offerto prova dell'espletamento di mansioni superiori esclusivamente per i mesi da giugno a settembre
2010 e 2012, il riconoscimento delle corrispondenti differenze retributive dovrà essere limitato a quelle dovute per tali periodi, non potendosi tener conto della somma di €
3.850,63 richiesta in ricorso (e attribuitagli da questa Corte nella sentenza cassata), in quanto calcolata per l'intero periodo da giugno 2010 a novembre 2012 (cfr. conteggi inseriti nel ricorso di primo grado).
Dunque, detto importo di € 3.850,63, già riconosciuto in favore del lavoratore all'esito del giudizio di secondo grado, deve essere rideterminato nella minor somma di €
995,03 in relazione ai mesi da giugno a settembre degli anni 2010 e 2012 (€ 170,99 per giugno 2010, € 100,15 per luglio, agosto e settembre 2010, € 209,55 per giugno 2012, €
104,68 per luglio, agosto e settembre 2012), rispetto ai quali, si ribadisce, è stato acclarato lo svolgimento delle mansioni di autista di mezzi antincendio, sussumibili nel
13 5° livello del Contratto Integrativo Regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria della . CP_3
In conclusione, dunque, l'appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza di primo grado deve essere accolto solo in parte, con riforma della decisione impugnata e con condanna dell' datrice al pagamento in favore del dipendente delle differenze CP_1 retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori in relazione ai mesi da giugno a settembre degli anni 2010 e 2012, pari a complessivi € 995,03, oltre interessi come per legge;
va, invece, confermata la statuizione di rigetto della domanda del lavoratore diretta a ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel superiore 5° livello retributivo a decorrere dal giugno 2010.
Ogni altra questione controversa tra le parti, in fatto e in diritto, è assorbita.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, esse vanno così ripartite, atteso l'esito complessivo della lite, che vede il lavoratore parzialmente vittorioso sulla sola pretesa economica, in misura notevolmente inferiore a quanto domandato: le spese del primo e secondo grado del giudizio vanno poste interamente a carico dell' e CP_1 sono liquidate nella misura indicata in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al
D.M. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia – determinato alla stregua del c.d. decisum (fino a € 1.100,00) e non del disputatum – , della natura della causa, della sua complessità, nonché delle attività difensive e fasi processuali in concreto svolte;
quelle del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la dubbiezza della lite, in particolare sulla questione controversa, concernente il diritto all'inquadramento per l'esercizio di mansioni superiori, risolta soltanto in corso di causa e da ultimo con l'intervento chiarificatore della Corte di legittimità, di cui si è poc'anzi dato conto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, a seguito di ordinanza della Corte di cassazione n. 35641/2023, sul ricorso in riassunzione depositato in data 06.03.2024 da nei confronti Parte_1 dell Controparte_1 nonché sul ricorso in riassunzione depositato in data 07.03.2024 dall'
[...] nei confronti Controparte_1 di , così provvede: Parte_1
- accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4824/2016 resa in data 17.10.2016 e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna l' al CP_1 pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze retributive, per le causali di cui in motivazione, in relazione ai mesi da giugno a settembre degli anni 2010 e
14 2012, pari a complessivi € 995,03, oltre interessi come per legge, rigettando per il resto la domanda attorea;
- condanna l' al pagamento in favore della controparte delle spese CP_1 processuali del doppio grado di giudizio, che liquida in € 600,00 per il primo grado e in € 500,00 per il secondo, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Caroppo dichiaratosi anticipante;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali del giudizio di legittimità
e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso in Bari, il 07.04.2025
Il Presidente dott.ssa Elvira Palma
Il Consigliere estensore dott.ssa EL CA
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