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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/05/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. . Francesca Coccoli Presidente
Dr. RIngela Fuina Consigliere relatore
Avv. Augusta Massima Cucina Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 964 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da: con sede in SA RI RO (CH) alla Borgata Fattore, c.f. e p.i.: Controparte_1
, in persona del suo l.r.p.t., Sig. rappresentata e difesa, P.IVA_1 Controparte_2 come in atti dall'Avv.Giuseppe Falcone;
- appellante -
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_3
(CH) alla via Borgata Fattore, 50, c.f.: , rappresentato e difeso come in C.F._1 atti dall'Avv. Alberto Barba;
- appellato -
E
nato a [...] il [...], residente in [...]Controparte_4
(CH) alla C.da Borgo Fattore, 60/A, c.f.: contumace in primo grado, C.F._2
- appellato/terzo chiamato in causa contumace -
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 324/2023 del Tribunale Ordinario di AN emessa il 12.09.23, pubblicata il 19.09.23, .
1
Conclusioni delle parti
Per l'appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, in totale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di impugnazione:
1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva (o l'esecuzione, ove iniziata) della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 283 c.p.c.;
2) riconoscere il credito dell'appellante nei confronti del sig. Controparte_3
e, per l'effetto, confermare il revocato decreto ingiuntivo, ovvero, in via subordinata, confermare il detto decreto ingiuntivo nella parte relativa alla liquidazione delle spese;
3) condannare il sig. al pagamento delle spese cautelari di primo grado;
Controparte_4
4) condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, ovvero, in via subordinata, compensare le spese di lite di primo grado tra
e ; CP_1 Controparte_3
5) condannare il sig. per lite temeraria. CP_3 Controparte_3
Per l'appellato costituito
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE:
Rigettare l'istanza, avanzata dall'appellante, di sospensione della immediata esecutorietà della sentenza n. 324/2023 emessa dal Tribunale di AN, pubblicata in data 19.09.2023, in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per violazione del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c.;
NEL MERITO: respingere tutte le domande di parte appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n.
324/2023 emessa dal Tribunale di AN, pubblicata in data 19.09.2023.
Con vittoria di spese, diritti e onorari, da distrarsi in favore dello scrivente difensore che si dichiara antistatario.
Fatto e diritto
1.Con la sentenza impugnata il Tribunale di AN, in accoglimento dell'opposizione proposta da ha revocato il decreto ingiuntivo emesso in data Controparte_3
03.08.2021 su richiesta della nei confronti dell'opponente, per il pagamento CP_1 della somma di € 14.500,00 giusta fattura prodotta relativa a lavori eseguiti per suo conto, condannando l'opposto al pagamento delle spese di lite sostenute dall'opponente e
2 contestualmente dichiarato tenuto e condannato a tenere indenne la Controparte_4
della sorte capitale e delle spese di lite di cui quest'ultima era stata condannata CP_1 al pagamento in favore dell'attore.
Ha ritenuto il primo giudice fondata l'eccezione sollevata dall'attore opponente di intervenuto pagamento della prestazione (livellamento terreno di sua proprietà e realizzazione di recinzione prefabbricata con pali infissi) mediante corresponsione di somme in contanti, previa rateizzazione della somma complessiva, nella mani dell'altro socio della CP_1
(chiamato in causa dall'opposta e rimasto contumace) come dimostrato Controparte_4 dalle ricevute di pagamento da quest'ultimo rilasciate per somma corrispondente all'importo del D.I. e confermato in sede di interrogatorio formale.
Ha poi valutato inidonee a dar conto di una diversa ricostruzione dei fatti i dubbi ingenerati dall'opposta circa le date di emissione dei documenti, il loro contenuto, l' ammontare dei versamenti periodici, considerato come non fosse oggetto di contestazione da parte dell'opponente che i lavori fossero stati eseguiti nel luglio del 2020, ma avendo questi addotto di avere ottenuto assenso alla dilazione del pagamento ed allegato documentazione che si poneva in piano di coerenza con tale assunto, mentre analoga coerenza non risaltava invece nella circostanza che, seppure avesse riferito ultimati i lavori nel mese di luglio CP_1
2020, la dovuta fattura era stata emessa solo nel luglio 2021, dopo che il Controparte_3
aveva inviato - con missiva del 16/07/21 e pec del 20/07/21 non specificamente contestate - la richiesta di emissione di fattura quietanzata, facendo espresso richiamo al pagamento rateale intercorso.
Ha ancora valorizzato la qualità indiscussa di socio del all'epoca di realizzazione CP_4
delle opere, nonché la dicitura contenuta espressamente nella fattura azionata in monitorio a tenore della quale i lavori sono indicati come “commissionati al Sig. ”, socio Controparte_4
della Ditta esecutrice a riprova del legittimo affidamento riposto CP_1 dall'opponente sull'efficacia liberatoria del pagamento eseguito in sue mani, ex art. 1189 c.c. apparendo evidente che nella fattispecie concreta egli fosse investito della facoltà di assumere obbligazioni in nome e per conto della (che infatti aveva eseguito i lavori CP_1
determinati dal e che quindi agli occhi dell' altro contraente egli CP_4 Controparte_3
figurasse come soggetto legittimato ad accordare dilazioni e riceverne il pagamento con rilascio di relativa ricevuta.
3 Ha infine ritenuto determinante la confessione resa dal in sede di interrogatorio CP_4
formale, su elementi determinanti (la concessione della dilazione di pagamento, la ricezione delle somme portate dalle ricevuta, corrispondenti all'importo concordato).
2. Nel proprio atto di appello la contesta la decisione per i motivi di seguito CP_1
riassunti:
2.1 OMESSO PAGAMENTO A DELLA SOMMA DI CUI ALLA Controparte_1
FATTURA OGGETTO DEL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO. ASSENZA DEI
PRESUPPOSTI DI CUI AGLI ARTT. 1188 E 1189 C.C.
Con tale motivo l'appellante sostiene la non corretta valutazione del materiale istruttorio in atti ravvisando contraddizioni nelle ricevute attestanti il pagamento, ritenute rilevanti ai fini della decisione, tali da far presupporre l'assoluta mala fede del (cognato del Controparte_3
circostanza affermata sin dalla costituzione e non contestata) e l'insussistenza di CP_4 circostanze univoche e concludenti tali da legittimare il ricorso alla disciplina dell'art. 1189
c.c. e la insussistenza inoltre dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1188 c.c. (pagamento fatto al creditore, ad un suo rappresentante o comunque ratificato dal creditore).
In particolare torna a rappresentare le seguenti incongruenze: che le ricevute di pagamento rilasciate dal non erano mai state poste alla sua attenzione prima della proposizione CP_4 dell'opposizione; che le stesse non erano redatte su carta intestata della società né recavano segni o timbri di quest'ultima ed erano prive dell'indicazione del luogo di formazione;
che le stesse indicavano lavori effettuati in mesi diversi dal luglio 2020 laddove, come da piano di sicurezza in atti era certo che i lavori erano iniziati e si erano conclusi nel mese di luglio 2020, sì da legittimarsi la conclusione che esse probabilmente erano riferite a lavori diversi eseguiti dal tramite la propria ditta individuale;
che una di esse era stata emessa durante CP_4
periodo di malattia del che tutte le ricevute attestavano pagamenti in contanti per CP_4
cifre inferiori ai 2.000,00 euro, per aggirare i divieti di pagamenti in contanti e quelle del mese di dicembre erano addirittura due rilasciate l'ultimo giorno dell'anno e sempre per importi inferiori ad € 2000,00; che inoltre contrariamente a quanto affermato in citazione mai era stato chiesto al legale rappresentante della di poter pagare ratealmente le opere CP_1
realizzate, evenienza che ove veritiera avrebbe comportato la emissione di singole fatture per ognuno dei pagamenti, così come l'attore in modo contraddittorio nelle missive trasmesse prima della citazione aveva affermato di aver effettuato pagamenti tanto in mani del legale rappresentante della quanto in mani del mentre con la CP_2 CP_1 CP_4
citazione aveva dato conto di pagamenti effettuati solo in mani di producendo le CP_4
relative ricevute di dubbia validità.
4 Argomenta ulteriormente che l'applicabilità del disposto dell'art. 1189 c.c. era da escludere anche per non essere stato dimostrato che il avesse poteri di rappresentanza CP_4
societaria, evenienza da esludere e facilmente accertabile trattandosi di società di capitali.
2.2. MANCATA CONDANNA DEL SIG. AL PAGAMENTO Controparte_4
DELLE SPESE DELLA FASE CAUTELARE, SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE.
Con tale motivo rappresenta che il Tribunale di AN, con provvedimento del 25.07.22 aveva autorizzato il sequestro conservativo del rimborso della partecipazione sociale dovuta al dalla fino alla concorrenza della somma di € 14.250,00, rinviando CP_4 Controparte_1
alla decisione nel merito la regolazione delle spese e tuttavia nella sentenza appellata, senza alcuna motivazione, non condannava il al pagamento delle dette spese, nonostante CP_4
espressa richiesta formulata da n comparsa conclusionale. Controparte_1
2.3. MANCATA CONDANNA DEL SIG. DA CH PER LITE
TEMERARIA.
Con tale motivo si duole della omessa condanna del lite temeraria, sebbene Controparte_3
come ampiamente argomentato sopra, quest'ultimo era da ritenere in mala fede avendo agito sia per colpa grave che per dolo.
2.4 MANCATA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE FRA Controparte_1
DELLA CH E MANCATA CONFERMA DEL DECRETO INGIUNTIVO
NELLA PARTE RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE.
Con tale motivo chiede la riforma della sentenza nella parte in cui condanna la alla CP_1
rifusione delle spese sostenute dal piuttosto che compensare, sebbene si Controparte_3
fosse dato atto che dalla corrispondenza intercorsa tra le parti non risultava che quest'ultimo avesse esibito a le ricevute rilasciate dal , ponendola in condizioni di CP_1 CP_4
valutare integralmente la posizione, prima di richiedere il decreto ingiuntivo.
Per il medesimo motivo quantomeno il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere confermato,
a suo dire, limitatamente alla condanna del alle spese del procedimento Controparte_3
ingiuntivo.
2.5 MANCATA CONDANNA DEL AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI CP_4
LITE
Al riguardo lamenta che le spese di lite tra essa appellante ed il siano state CP_4
irragionevolmente compensate sul falso presupposto che non vi fosse stata alcuna specifica richiesta (invece formulata) e che comunque la statuizione sulle spese di lite può essere assunta anche senza richiesta di parte.
5 3. Nella sua comparsa di costituzione nel grado l'appellato costituito contesta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e nel merito la fondatezza.
4. All'esito dell'udienza cartolare del 25.3.2025 tenuta previa concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. ed il deposito delle note di trattazione, la causa è stata trattenuta a decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione.
Esclusa qualsiasi rilevanza del richiamato disposto dell'art. 348 bis c.p.c., essendo la causa pervenuta alla fase decisoria, le contestazioni di cui al primo motivo di appello, fondate sulla non corretta valutazione del materiale istruttorio non appaiono idonee a superare le evidenze documentali e risultanti da confessione giudiziale del terzo chiamato in causa, di cui va in questo grado dichiarata la contumacia, utilizzate a fondamento della motivazione della decisione di accoglimento dell'opposizione proposta dal . Controparte_3
Elementi rilevanti da sottoporre a vaglio critico sono la verifica dell'avvenuto pagamento da parte del nelle mani del e la sua valenza liberatoria o meno ai sensi Controparte_3 CP_4
dell'art. 1989 c.c..
Al riguardo si rileva che le ricevute di pagamento, formate dal socio della Controparte_5 sono state prodotte nell'unica sede in cui era necessaria la loro ostensione a seguito
[...] della richiesta di pagamento formulata in via monitoria, ossia l'opposizione a decreto ingiuntivo.
D'altro canto le indicazioni offerte nelle missive in atti (peraltro indirizzate alla e CP_1
non al in proprio) che fanno riferimento ad una piuttosto che a più ricevute o a CP_2
pagamenti effettuati in contanti a ed a o ad accordi presi sulla CP_2 CP_4
rateizzazione dei pagamenti con i soci dell'attuale società appellante sono riferite ad una fase precedente la richiesta di pagamento ma ciò che non risulta contestato, è che nelle stesse,
CP_ ricevute dalla prima della richiesta di , si faccia espresso riferimento a CP_1
pagamenti rateali .
Sotto altro profilo, inoltre, appare poco credibile che, a fronte di lavori eseguiti nel luglio
2020, non vi sia stato mai un sollecito di pagamento degli stessi (evenienza che rende verosimile che di essi sia stata pattuita la rateizzazione) e che solo a seguito della richiesta del di emissione della relativa fattura, nel luglio 2021 si è messo in dubbio il loro Controparte_3
pagamento (peraltro per quanto evincibile dalla documentazione in atti la fattura inizialmente era stata emessa nei confronti del proprietario del terreno e non del soggetto che aveva commissionato i lavori e poi per un importo maggiore, seguito da nota di credito).
6 Ancora scarso rilievo assume la circostanza che alcuni pagamenti siano stati ricevuti dal quando questi era in malattia (il che non gli impediva, tanto più se legato come CP_4
sembra da rapporti di affinità con il del , di ricevere denaro eventualmente Controparte_3
anche a casa propria) mentre la Ditta individuale a questi intestata (che secondo l'appellante rende verosimile che lo stesso avesse svolto altri e diversi lavori tramite tale ditta ) come da visura prodotta risulta cancellata dal registro delle imprese dal 2015.
Posto dunque che ricorrono quegli elementi già valorizzati in prime cure nei termini sopra riportati, che consentono di dedurre agevolmente che il pagamento in contanti, ad opera del
, sia avvenuto in più tranches ed integralmente nelle mani del stante Controparte_3 CP_4
anche la confessione giudiziale di quest'ultimo, occorre verificare se essi siano stati accompagnati dalla buona fede dell'opponente e se ricorrano circostanze che gli consentissero di ritenere tale soggetto legittimato a riceverlo.
Al riguardo non si può che rilevare che il risulta essere stato, al momento CP_4
dell'esecuzione dei lavori l'unico altro socio, peraltro maggioritario per quanto evincibile dallo Statuto prodotto in atti, della e che tale società è collocata in una realtà CP_1
territoriale di dimensioni modeste ( Frazione di Comune di circa 2000 abitanti) ed in cui è allocata anche la sede delle lavorazioni che pertanto sono state svolte dinanzi agli occhi di tutti.
In buona sostanza è estremamente verosimile che tutti i soggetti coinvolti si conoscessero ed avessero bonariamente concordato modalità di esecuzione e di pagamento delle lavorazioni ( tanto che in un anno non vi è neppure una intimazione di pagamento).
Inoltre è incontestato non solo che la richiesta di esecuzione dei lavori sia stata rivolta al
(evenienza riscontrabile anche dalla fattura in atti, con conseguente avallo della sua CP_4
capacità, sebbene non legale rappresentante della di ricevere ordini da terzi) ma CP_1
anche che questi abbia concorso alla esecuzione delle lavorazioni, determinando pertanto il ragionevole affidamento nel che egli così come soggetto idoneo ad Controparte_3
impegnare la società per la ricezione della commessa e per l'esecuzione dei lavori fosse anche legittimato a ricevere per conto della società i pagamenti rateali.
E, si ribadisce, come tale apparenza sia stata determinata anche dal comportamento del creditore che non risulta mai aver richiesto nell'arco di un anno alcun pagamento delle lavorazioni.
Né al riguardo può avere valenza alcuna la circostanza che il falso rappresentato fosse a una società di capitali soggetta a precise disposizioni in tema di pubblicità in relazione agli organi di rappresentanza, posto che il principio di cui al primo comma dell'art.1189 c.c riguarda non
7 solo il titolare, ma anche il rappresentante apparente ed ancora l'"adiectus solutionis causa", veste che per le ragioni sopra spiegate è ragionevole ritenere abbia assunto il . CP_4
Il primo motivo di impugnazione va pertanto rigettato.
Passando all'esame del secondo motivo, da trattare unitamente al quinto, riguardando entrambi la liquidazione delle spese di lite nei rapporti tra e posto che CP_1 CP_4
non è contestato che il ricorso per sequestro conservativo proposto in corso di causa dalla società nei confronti del suo socio abbia trovato accoglimento e che il quale CP_4
rappresentante o “adiectus solutionis causa” della abbia ricevuto somme dal CP_1
senza riversarle nelle casse della società cui i lavori erano stati Controparte_3
commissionati, tanto da essere stato condannato a rifondere la relativa somma alla CP_1
ed a tenere indenne quest'ultima delle spese di lite che è stata condannata a pagare al
[...]
detta parte doveva ritenersi soccombente nei confronti dell'attuale appellante e CP_3
dunque andava condannata al pagamento delle spese dalla stessa sostenute, relative sia alla fase di merito che a quella incidentale .
Né è condivisibile l'affermazione resa in sentenza sul punto, secondo cui le spese non possano essere liquidate in difetto di una espressa richiesta, posto che al contrario “la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria” (Cfr. Cass.2719/15).
Le stesse dunque per entrambi i giudizi sono liquidate come in dispositivo.
Vanno invece disattese, all'esito della valutazione complessiva della fondatezza dell'opposizione proposta dal , che trova conferma in questo grado, le Controparte_3
ulteriori censure inerenti la liquidazione delle spese di lite, nei rapporti tra l'appellante e detta ultima parte, risultata vittoriosa e quelle inerenti la ricorrenza dei presupposti per la condanna a responsabilità aggravata.
4. Anche le spese del presente grado di giudizio (liquidate in misura prossima al minimo dei compensi tabellari riferito allo scaglione di valore applicabile, stante la non particolare complessità della vicenda sottoposta ad esame e con esclusione delle fasi di trattazione ed istruttoria non svoltesi) seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata per il resto:
8 -condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute in primo grado da Controparte_4
che liquida quanto alla fase cautelare in complessivi € 2.000,00 e quanto al CP_1
merito in complessivi € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
-condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_1 Parte_1
per il presente grado di appello che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
-condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da che Controparte_4 CP_1 liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 26.5.2025.
Il Consigliere relatore
Dr. RIngela Fuina
Il Presidente
Dr. Francesca Coccoli
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