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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 11041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11041 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 6388/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato Parte_1 Pt_2
, e hanno convenuto in
[...] Parte_3 Parte_4
giudizio innanzi l'intestato Tribunale la
[...]
, la Controparte_1 Controparte_2
e il
[...] Controparte_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ In via principale nel merito: Accertare la debenza delle somme da parte datoriale e riconoscere la responsabilità in solido di tutte le resistenti per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare le parti resistenti in solido fra loro al pagamento della somma di € 23.842,35
1 oltre rivalutazione ex art. 429 c.p.c. ed interessi dalla maturazione di ogni singolo credito sino al saldo;
ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta provata e/o di giustizia da questo Ill.mo
Giudice- In subordine : vorrà questo Ill.mo Giudice condannare la o le società che riterrà responsabili ai sensi di legge, in via esclusiva od in solido fra loro al pagamento, nei confronti dei lavoratori della somma di € 23.842,35 per le causali di cui in narrativa. - In ulteriore subordine: qualora questo Ill.mo Giudice, ritenesse la retribuzione effettivamente corrisposta proporzionale e adeguata al lavoro svolto vorrà condannare le controparti, esclusivamente ovvero in solido fra loro al versamento di tutte le spettanze di fine rapporto, con riserva di elaborare i relativi conteggi alla consegna delle relative buste paga. Il tutto oltre a spese legali e oneri di legge da distrarsi in favore degli odierni procuratori che si dichiarano antistatari”.
I ricorrenti deducevano di essere stati impiegati alle dipendenze e sotto la direzione della , in esecuzione di Controparte_1
appalto di servizi in favore della Controparte_2
retribuzione mensile applicata di € 1212,18. Deducevano
[...]
altresì che il rapporto lavorativo veniva instaurato dal
[...]
di produzione e lavoro ed in particolare: Controparte_3 [...]
veniva assunta con contratto a tempo determinato alle Pt_1
dipendenze della società cooperativa con decorrenza dal 06/07/2019 fino al 31/09/2019; veniva assunto con contratto a Parte_2
2 tempo indeterminato alle dipendenze della società cooperativa con decorrenza dal 06/06/2019 con licenziamento in data 31/12/2019;
veniva assunta con contratto a tempo determinato alle Parte_3
dipendenze della società cooperativa con decorrenza dal 05/06/2019 fino al 31/08/2019, successivamente prorogato fino al 30/11/2019;
veniva assunta in data 09/09/2019 con contratto a Parte_4
tempo determinato, poi prorogato sino al 31/12/2019 alle dipendenze della società cooperativa.
Quindi lamentavano che a seguito della cessazione del rapporto lavorativo, il datore di lavoro avrebbe omesso di consegnare l'ultima busta paga e di corrispondere l'ultima mensilità e gli oneri di fine rapporto per cui sarebbero creditori: per il periodo Parte_1
lavorativo dal 06/07/2019 - 31/09/2019, della somma complessiva di €
6.079,60 (a titolo di retribuzione ultima mensilità, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute;
Bonus
Renzi; mancato preavviso;
T.F.R. lordo); per il Parte_2
periodo lavorativo dal 06/06/2019 al 31/12/2019, della somma complessiva di € 6.805,81 (a titolo di retribuzione ultima mensilità, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute;
permessi, Bonus Renzi;
mancato preavviso;
T.F.R. lordo);
per il periodo lavorativo dal 05/06/2019 al Parte_3
30/11/2019, della somma complessiva di € 6.281,45 (a titolo di retribuzione ultima mensilità, tredicesima mensilità, quattordicesima
3 mensilità, festività, ferie non godute;
permessi, ,Bonus Renzi;
mancato preavviso;
T.F.R. lordo); , per il periodo lavorativo Parte_4
dal 09/09/2019 al 31/12/2019, della somma di € 4.675,49 (a titolo di retribuzione ultima mensilità, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità, festività, ferie non godute;
Bonus Renzi;
mancato preavviso;
T.F.R. lordo); per un importo complessivo di euro 23.842,35.
Per cui a fronte del mancato pagamento delle dette somme, anche a seguito di diffida e messa in mora, hanno adito l'intestato Tribunale per il riconoscimento del loro credito, evidenziando la sussistenza della responsabilità solidale tra il e il singolo consorziato nei CP_3
confronti del lavoratore impiegato e quindi del
[...]
nonché la responsabilità Controparte_3
solidale del committente con l'appaltatore e con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003.
Quindi hanno concluso per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti, si è costituita CP_4
n.q. di liquidatrice della società società
[...] CP_1
cooperativa, al fine di comunicare e dichiarare, l'avvenuta estinzione della detta società, giusta cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 29.09.2021.
4 All'udienza del 14.09.2022 non è stata ammessa la prova testimoniale e la causa è stata rinviata all'08.02.2023 stante la mancata produzione degli estratti contributivi recanti la data di cessazione del rapporto in relazione ai ricorrenti e all'udienza dell'08.02.2023 i Pt_1 Pt_4
ricorrenti hanno rinunciato alla domanda nei confronti di CP_1
e l'udienza è stata rinviata al 14.06.2023 al fine di consentire la produzione di copia integrale del CCNL richiamato dai contratti di assunzione, essendo diverso da quello posto a base del calcolo delle richieste economiche, e di nuovo conteggio elaborato sulla base dello stesso. All'udienza del 4.10.2023 rilevato che nessuno dei contratti prodotti era quello richiamato dai contratti di assunzione questo
Giudice ha concesso un ulteriore rinvio. All'udienza del 29.04.2024 parte ricorrente è stata invitata al deposito delle buste paga dei ricorrenti, stante il difetto di prova della retribuzione ricevuta, con rinvio al 29.05.2024. La causa è stata decisa all'udienza del 04.11.2024 come da dispositivo depositato telematicamente.
*** *** ***
Il ricorso è parzialmente fondato e viene accolto nei termini che seguono.
Preliminarmente si rileva che per consolidato orientamento giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso
5 spettanti ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato.
Pertanto il primo accertamento che questo giudice è chiamato a compiere nel caso di specie attiene all'esistenza o meno tra le parti di un rapporto di lavoro e della relativa durata.
Sul punto la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta Parte_1
con contratto a tempo determinato alle dipendenze della
[...]
con decorrenza dal 06.07.2019 fino al 31.09.2019; Controparte_1
ciò ha trovato conferma nelle produzioni documentali ed in particolare nel contratto di cui all'allegato n. 2 del ricorso e nell'estratto contributivo prodotto a seguito di invito di questo Giudice con provvedimento del 14.09.2022 al fine di determinare la data di cessazione del rapporto lavorativo;
il ricorrente ha Parte_2
dedotto di essere stato assunto con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della con decorrenza dal Controparte_1
06.06.2019 con licenziamento fino al 31.12.2019, come dimostrato dal contratto di assunzione (allegato 3) e dall'estratto contributivo (all.4) nel quale è evidenziata la data di cessazione del rapporto di lavoro;
la ricorrente ha dedotto di essere stata assunta con Parte_5
contratto a tempo determinato alle dipendenze della
[...]
con decorrenza dal 06.07.2019 fino al 31.09.2019 Controparte_1
come risulta dal contratto di assunzione (all.5) nonchè dal rinnovo del contratto (all.6) e dall'estratto contributivo (all. 7); la ricorrente
6 ha dedotto di essere stata assunta alle dipendenze Parte_4
della in data 09.09.2019 con Controparte_1
contratto a tempo determinato, poi prorogato sino al 31.12.2019 come si evince dalla lettera di assunzione e dal relativo rinnovo (all.8) e dall'estratto contributivo prodotto a seguito di invito di questo Giudice con provvedimento del 14.09.2022 al fine di determinare la data di fine del rapporto lavorativo.
Le lettere di assunzione prodotte indicano che i ricorrenti sono stati assunti con la qualifica di operatore sociosanitario – secondo livello.
I ricorrenti hanno altresì allegato e documentato di essere stati impiegati alle dipendenze e sotto la direzione della
[...]
, in esecuzione di appalto di servizi in favore di Controparte_1
come evidenziato dal Controparte_2
contratto per la somministrazione di servizi stipulato dal
[...]
, quale mandataria Controparte_3
della ed in favore della committente Controparte_1
(all.1). Controparte_2
Quanto ai crediti vantati dai ricorrenti quest'ultimi chiedono che sia accertata la mancata corresponsione della retribuzione per l'ultima mensilità, per la tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità, delle indennità per festività, ferie non godute, permessi, nonché dell'indennità di mancato preavviso e del TFR.
7 Sul punto, giova osservare che coerentemente con la regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi,
l'orientamento della Suprema Corte è granitico nel ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione (Cassazione civile SS. UU. 30 ottobre 2001 n.
13533; in senso conforme cfr. Cass. 1743/2007).
Ne consegue che il creditore che agisce in giudizio per l'adempimento di un'obbligazione debba provare unicamente il fatto costitutivo da cui trae origine il diritto invocato, mentre incombe sul debitore convenuto l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, ossia l'avvenuto adempimento.
A fronte della prova fornita dai ricorrenti in ordine all'esistenza del rapporto di lavoro e alla deduzione circa il mancato adempimento da parte datoriale dell'obbligazione retributiva, sarebbe stato onere di quest'ultima fornire prova di aver regolarmente adempiuto al pagamento delle voci retributive rivendicate dai ricorrenti.
Nel caso di specie, stanti la contumacia della Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
e l'avvenuta estinzione della
[...] [...]
, la prova dell'avvenuto regolare Controparte_1
pagamento dell'obbligazione retributiva non è stata fornita.
8 Ciò posto si è reso necessario individuare il contratto collettivo da applicare al caso di specie prima ancora di andare ad accertare l'effettiva consistenza del credito retributivo.
Atteso che i ricorrenti non contestano l'inquadramento contrattale attribuito dal datore di lavoro e che risulta dalle lettere di assunzione
(Qualifica/Liv: Operatore sociosanitario – LIV 2), questo Giudice ha infatti rilevato che i conteggi prodotti dai ricorrenti con il ricorso sono stati elaborati sulla base di un contratto collettivo, ossia il CCNL
Multiservizi Unci, non richiamato dal contratto individuale con conseguente inapplicabilità al caso di specie.
Orbene in ordine a tale carenza probatoria questo Tribunale ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il giudice può superare le decadenze in cui siano incorse le parti o sollecitando le parti a supplire alla tale carenza probatoria oppure decidendo autonomamente di assumere atti istruttori nuovi sollecitati dalle prove già raccolte esercitando, appunto, questo potere officioso integrativo, a condizione, però, che il suo intervento riguardi circostanze 'decisive' e comunque già 'allegate' dalle parti oppure 'emerse' dagli atti di causa (Cass., n. 28439/2019, cit.). È possibile, cioè, che il giudice superi le preclusioni formatesi per le parti del giudizio esercitando il potere riconosciutogli ai sensi degli artt. 421
e 437 c.p.c. laddove la documentazione tardiva che voglia acquisire o
9 le prove che intende assumere siano 'utili a dissipare ogni dubbio sui fatti controversi' e non riguardino 'fatti nuovi'.
Quando il Giudice ritiene indispensabile l'acquisizione del contratto collettivo può e deve fare ricorso ai poteri istruttori d'ufficio (Cass.
29559 del 2023).
In applicazione di tali poteri questo Giudice ha invitato i ricorrenti a produrre copia integrale del CCNL richiamato dai contratti di assunzione, essendo diverso da quello posto a base del calcolo delle richieste economiche, nonché un nuovo conteggio elaborato sulla base del contratto collettivo effettivamente applicabile ai ricorrenti.
A seguito di tale invito i ricorrenti hanno prodotto in giudizio il CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa (doc. 16) e il CCNL cooperative sociali (doc. 18), nonché due corrispondenti conteggi (doc. 17 e 19). All'udienza del 29.01.2024 hanno altresì evidenziato di non aver rinvenuto il CCNL richiamato da parte datoriale (C.C.N.L. per i dipendenti delle aziende del terziario: cooperative di consumo e loro consorzi) chiedendo l'applicazione, ai fini della determinazione della retribuzione del CCNL maggiormente rappresentativo di cui all'allegato 18.
Relativamente ai contratti prodotti rileva questo Giudice che le mansioni dei lavoratori come descritte nel contratto individuale
(operatore socio sanitario e ricondotte dal datore di lavoro al secondo livello) non trovano riscontro nell'art. 44 del CCNL per i dipendenti da
10 imprese della distribuzione cooperativa (doc. 16), ossia la norma che disciplina i diversi livelli contrattuali;
il secondo livello infatti
(lavoratori con mansioni di concetto che svolgono compiti, che possono anche essere di coordinamento e di controllo, per i quali è richiesta una adeguata competenza professionale accompagnata da notevole esperienza di lavoro acquisita anche nell'esercizio della funzione stessa) non contempla gli operatori sociosanitari.
Di contro il CCNL delle Cooperative del settore socio sanitario (doc.
18- art. 47 inquadramento del personale) innanzitutto individua una apposita Area/categoria (ossia la C - Lavoro specializzato servizi qualificati alla persona in ambito socio-assistenziale socio-sanitario) e nell'ambito di tale categoria individua 3 posizioni economiche, tra cui il profilo C2) (nuovo) Operatore Socio Sanitario effettivamente operante in servizi e strutture sociosanitarie, al quale è possibile ricondurre le mansioni e l'inquadramento degli odierni ricorrenti.
Pertanto in considerazione della mancanza dell'individuazione da parte del CCNL indicato nella lettera di assunzione delle mansioni e delle attribuzioni dei ricorrenti (operatori socio sanitari), questo Giudice ha ritenuto di applicare alla fattispecie il CCNL delle Cooperative, oltretutto siglato da una associazione maggiormente rappresentativa, ossia il contratto che contempla e disciplina espressamente la categoria professionale e le mansioni ricoperte dai lavoratori.
11 Conseguentemente, nella quantificazione della pretesa dei ricorrenti questo Giudice ha ritenuto di applicare i conteggi allegati dai ricorrenti come doc. n. 19 sviluppati sulla base del CCNL delle cooperative, rimasti incontestati in ragione della contumacia dei convenuti, depurandoli tuttavia da alcune voci per le quali non è stata fornita prova in giudizio.
Va evidenziato infatti che, anche a fronte della contumacia del datore di lavoro, laddove l'accertamento riguardi come nel caso di specie il diritto alla corresponsione di differenze retributive e di ulteriori voci di retribuzione (ferie, permessi non goduti, ecc) incombe in capo al lavoratore l'onere di provare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. non solo la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata, avuto riguardo all'esistenza del rapporto lavorativo, alla sua natura, durata, articolazione oraria, mansioni, ma anche la prestazione lavorativa effettuata oltre i limiti legalmente e/o contrattualmente pattuiti (sul punto, cfr. Cass. Civile sez. lav., n. 8521/2015).
Sulla scorta di tali principi, questo Giudice evidenzia la carenza di allegazione oltre che probatoria in relazione alla richiesta di riconoscimento dell'indennità di preavviso, tanto che i ricorrenti hanno fatto espressa rinuncia al relativo riconoscimento.
In ordine alla mancata corresponsione del compenso per ferie non godute e lavoro festivo, nonché dell'indennità sostitutiva dei permessi,
è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello
12 secondo cui gli elementi costitutivi a fondamento dell'esistenza di tali crediti debbono essere provati dal soggetto che li rivendica in giudizio, configurandosi così l'onere ex art. 2697 c.c. in capo al lavoratore.
Sul punto si rileva la mancanza di ogni allegazione e di ogni valida istanza istruttoria, essendo i capitoli di prova formulati negativamente o vertenti su circostanze oggetto di prova documentale.
Ne consegue che non può ritenersi dimostrato il mancato godimento delle ferie, delle festività e dei permessi.
Infine non può essere riconosciuta la quattordicesima mensilità che non
è prevista dal contratto collettivo in concreto applicato al caso di specie.
Va invece riconosciuta la tredicesima mensilità come da contratto collettivo applicato.
Si evidenzia altresì che i ricorrenti hanno provato le somme percepite durante il rapporto di lavoro allegando le buste paga, come richiesto all'udienza del 29.05.2024.
In conclusione, la domanda formulata in giudizio viene accolta limitatamente alle restanti voci indicate nei conteggi (differenze per retribuzione mensile, tredicesima, oltre il Bonus Renzi, ed il Tfr) e pertanto nella seguente misura:
€ 1.135,84 quanto ad (risultante dalla differenza tra € Parte_1
1.543,90 – € 346,37 quattordicesima ratei- € 53,29 festività- € 8,40 ferie non godute);
13 € 4.986,32 quanto a (risultante dalla differenza tra € Parte_2
7.015,31 – € 914,58 quattordicesima ratei- € 58,52 festività- € 887,57 ferie non godute- € 168,32 permessi);
€ 2.982,84 quanto a (risultante dalla differenza tra € Parte_3
4.650,19 – € 695,75 quattordicesima ratei- € 54,68 festività, € 804,08 ferie non godute- € 112,84 permessi);
€ 3.210,15 quanto a (risultante dalla differenza tra € Parte_4
4.206,52 – € 467,84 quattordicesima ratei- € 54,68 festività, € 473,85 ferie non godute),
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo.
Per quanto attiene la individuazione dei soggetti obbligati a fronte del credito dei ricorrenti come sopra accertati e quantificati, attesa la rinuncia espressa alla domanda nei confronti della
[...]
per la quale in corso di causa Controparte_1
emergeva l'avvenuta estinzione, giusta cancellazione dal registro delle imprese avvenuta in data 29.09.2021, l'esame deve concentrarsi sulle altre due società rimaste contumaci.
Iniziando dal Controparte_3
(e dal rapporto con la consorziata) i ricorrenti hanno dato prova
[...]
del fatto che il contratto di appalto con la Controparte_2
è stato firmato dal Consorzio CRL Italia in qualità
[...]
di mandatario della (all.1). Controparte_1
14 Il rapporto tra e consorziata è provato quindi sia dal detto CP_3
contratto di appalto di servizi in cui chiaramente il agisce CP_3
come mandatario, ossia in nome e per conto, della Controparte_1
sia dalle lettere di assunzione prodotte in giudizio che provengono dal come si evince dalle intestazioni delle stesse in cui si CP_3
conferma l'assunzione dei ricorrenti presso la cooperativa consorziata.
Ciò solo basterebbe a ritenere che anche il abbia il ruolo di CP_3
effettivo datore di lavoro, al pari della cooperativa e che sia con questa solidalmente obbligato a fronte delle pretese azionate in questo giudizio.
E tuttavia la responsabilità solidale fra e deve CP_3 CP_5
affermarsi anche ai sensi dell'art. 2615 co. 2 c.c. il quale stabilisce che per le obbligazioni assunte dagli organi del per conto dei CP_3
singoli consorziati rispondono questi ultimi solidamente con il fondo consortile.
Non da ultimo va richiamata anche la giurisprudenza (richiamata dai ricorrenti) sul rapporto tra e consorziate la quale ha stabilito CP_3
che nel caso di affidamento di un appalto di servizi a una società cooperativa aderente a un , il è obbligato in solido CP_3 CP_3
con l'impresa consorziata relativamente ai crediti di natura retributiva, previdenziale e assicurativa spettanti ai lavoratori dipendenti da quest'ultima, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D.LGS. 10 settembre 2003,
15 n. 276 e s.m.i. (Tribunale di Milano- sentenza 12 dicembre 2019, n.
2578).
Sul punto infatti la Cassazione con la sentenza n. 24368 del 2017 ha sostenuto: “omissis… giudicando una analoga fattispecie in materia di appalto di lavori pubblici, questa Corte di Cassazione ha riconosciuto
(sentenza 6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra
e impresa consorziata deve essere identificato in termini di CP_3
sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto) per ciò che concerne la speciale tutela prevista dall'art. 1676 c.c., a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell'impresa sub- appaltatrice nei confronti del sub- committente, giusto il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante;
sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non
è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto
- tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato
16 a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n.
12048/2003). Pertanto non può ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra e consorziata sia invece da CP_3
qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del (mandatario) per le obbligazioni assunte CP_3
dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori;
posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal e poi CP_3
ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il va considerato alla tregua di CP_3
un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del sub- appaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche dell'art. 29 I. 276/2003), all'interno della cui disciplina garantistica ricade….omissis”.
In altri termini l'affidamento alle imprese consorziate dell'esecuzione di un appalto aggiudicato al può certamente qualificarsi in CP_3
termini di subcommittenza, dunque come appalto rilevante ai sensi
17 dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e pertanto sussiste la responsabilità solidale del anche sotto questo profilo. CP_3
Relativamente alla posizione di Controparte_2
va evidenziato che ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 276/2003 il
[...]
committente risponde in solido con l'appaltatore di tutte le obbligazioni retributive scaturenti dall'appalto. Nel caso di specie i ricorrenti hanno prodotto il contratto intercorrente tra la Controparte_2
in qualità di committente e il suddetto ,
[...] CP_3
identificato come appalto al punto a) delle premesse: “il Committente, preso atto della necessità di procedere alla terziarizzazione di aree operative di azienda, intende condividere un progetto di
“OUTSOURCING – FACILITY MANAGEMENT” con un soggetto giuridico avente caratteristiche idonee all'uopo documentate, secondo la disciplina che fa riferimento all'art. 1655 c.c. ed agli artt. 20 e 28 del Decreto Legislativo 276/03 (Decreto Legislativo 81/2015) e segg.”.
Pertanto si è nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 276/03 per espressa previsione contrattuale con conseguente responsabilità solidale della
Controparte_2
In conclusione per i motivi sopra esposti la Controparte_2
e il
[...] Controparte_3
devono essere condannati in solido al pagamento in
[...]
favore dei ricorrenti, delle seguenti somme: € 1.135,84 quanto ad
[...]
€ 4.986,32 quanto a € 2.982,84 quanto a Pt_1 Parte_2
18 ; € 3.210,15 quanto a , il tutto oltre Parte_3 Parte_4
rivalutazione monetaria e interessi legali dalle singole date di maturazione dei crediti al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste, quindi, a carico delle società condannate in solido, liquidate come in dispositivo, in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, dell'attività processuale svolta, come pure dell'accoglimento parziale delle domande formulate.
Tali le motivazioni del dispositivo.
P.Q.M.
come in dispositivo.
Roma, decisa il 4 novembre 2024
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
19