Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
n. 653/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di conIGlio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Daniela Lococo ConIGliere
D.ssa Alessandra Guerrieri ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 12/04/2021 al numero 653/2021 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 743/2020 emessa dal Tribunale di
PISTOIA il 30.9.2020 e depositata il 2.10.2020 pendente fra
, quale mandataria di ( ), in persona Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. COLIZZI
SAURO ( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del CodiceFiscale_1 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE
Contro
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. BALLATI CP_1 C.F._2
FRANCO ( ed elettivamente domiciliata presso lo studio del C.F._3 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
Controparte_2
APPELLATO - CONTUMACE
e per essa la mandataria Controparte_3 Parte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_2
1
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
sulle seguenti conclusioni:
Parte appellata: “Voglia la Corte d'Appello, preliminarmente dichiarare
l'inammissibilità del giudizio per carenza di legittimazione attiva dell'appellante; in tesi: • dichiarare cessata la materia del contendere in quanto è stato definito il giudizio esecutivo n. R.E. 13/2014 del Tribunale di Pistoia in ordine la quale è stato proposto il giudizio di opposizione all'esecuzione la cui sentenza è stata qui impugnata;
l'esecuzione è stata dichiarata estinta per assegnazione del ricavato frutto della definizione del giudizio di divisione con assegnazione della quota del
50% dell'immobile pignorato alla IG.ra , con rinuncia alla domanda CP_1 di risarcimento del danno;
in ipotesi: • rigettare l'appello parziale proposto da
(precedentemente denominata quale mandataria Parte_1 CP_4
nonché le conclusioni rassegnate da e Parte_2 Controparte_5 per essa sempre quindi, in accoglimento dello spiegato appello Parte_1 incidentale • accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado nel procedimento
n.R.G. 2136/2015: • “Voglia previo accertamento dei fatti di cui in premessa in ordine all'esistenza del fondo patrimoniale sui beni pignorati e che il credito vantato non è stato contratto per le eIGenze familiari;
• accertato altresì il regime di separazione dei beni tra i coniugi, • dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria e del pignoramento effettuati dalla Parte_2 sull'intera proprietà dei beni di seguito descritti: civile abitazione, categoria A 2, posta al secondo piano di un immobile in Via di Collegigliato, Pistoia, censita al
NCF foglio 184, particella 1645 sub 17, nonché le stalle, scuderie rimesse ed autorimesse poste sempre in via di Collegigliato a Pistoia, censita al NCF foglio
184, particella 1645 sub 24, di proprietà dei IG.ri e;
Controparte_2 CP_1
• e conseguentemente voglia dichiarare che (e per lei Parte_2 Pt_1
già non ha diritto di procedere nell'esecuzione forzata e,
[...] CP_4 conseguentemente ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria sui beni sopra descritti (già eseguita) • condannare, altresì, la mandante di (già , a Parte_1 CP_4 Parte_2 risarcire i danni non patrimoniali subiti dalla IG.ra , comprensivi del CP_1 danno morale per le causali indicate nella narrativa, nella misura di € 50.000,00
2 per ciascuno od in quella diversa che vorrà essere liquidata dal Giudice in via equitativa;
in denegata ipotesi: • confermare la sentenza impugnata n. 743/2020 del 30.09.2020, depositata il 02.10.2020; • con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado, da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria, si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse in particolare la prova per testi sul capitolo 17 della memoria istruttoria di primo grado”.
Per : “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze: - in tesi accogliere CP_5
l'appello e le conclusioni rassegnate da nell'atto di appello e Parte_2 conseguentemente riformare la sentenza n. 743/2020 del Tribunale di Pistoia;
- sempre in tesi respingere perché infondato in fatto e in diritto l'appello incidentale proposto da : - in ipotesi nel caso di accoglimento in tutto o in parte CP_1 dell'appello incidentale dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...] in merito ed eventuali conseguenze risarcitorie derivanti da Controparte_3 condotte che sarebbero state tenute dalla originaria titolare del credito. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., CP_2
e adivano il Tribunale di Pistoia per sentire accertare, previa
[...] CP_1 sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva n. 13/2014 R.G.E. promossa da (di seguito, solo , creditrice di Parte_2 Parte_2 CP_2 quale garante della società Granai Prestige Yatching S.r.l. in liquidazione,
[...]
l'inesistenza del diritto dell'istituto di credito a procedere ad esecuzione forzata sui beni oggetto di fondo patrimoniale (e, cioè, “immobile destinato a civile abitazione, categoria A2, posta al secondo piano di un immobile in Via di Collegigliato, Pistoia, censita al NCF foglio 184, particella 1645 sub 17, nonché stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse poste sempre in via Collegigliato a Pistoia, censita al NCF foglio
184 particella 1645 sub 24”) costituito in data 30.10.2000 e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data 8.11.2000, oggetto di iscrizione ipotecaria del
20.11.2012 per il diritto di proprietà di un mezzo (1/2) – già oggetto di impugnazione nel procedimento pendente presso il medesimo Tribunale al n.
4599/13 R.G. -, con conseguente declaratoria di illegittimità e/o inefficacia del
3 pignoramento, oltre alla condanna del creditore procedente al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in € 50.000,00 ciascuno.
Con successivo ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., CP_1 sempre previa sospensione ex art. 624 c.p.c. della medesima procedura esecutiva n. 13/2014, eccepiva l'inesistenza del diritto della creditrice a procedere ad esecuzione forzata, in tesi relativamente a tutti beni oggetto di fondo patrimoniale costituito in data 30.10.2000 e annotato a margine dell'atto di matrimonio in data
08.11.2000, oggetto di iscrizione ipotecaria del 20.11.2012, e in ipotesi sulla sola quota della metà di sua proprietà, quale coniuge in regime di separazione dei beni, oltre che per sentire condannare l'istituto di credito al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in € 50.000,00; in via subordinata, chiedeva che le venisse versato la metà del ricavato dalla vendita degli immobili.
Trattate congiuntamente entrambe le opposizioni per la decisione sull'istanza di sospensione, si costituiva l'istituto di credito procedente contestando quanto ex adverso argomentato e chiedendo il rigetto sia della domanda cautelare sia di entrambe le opposizioni. All'esito, il G.E. disponeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare limitatamente alla quota di ½ dei beni, assegnando alle parti il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Con unico atto di citazione ex art. 616 c.p.c., e ex Controparte_2 CP_1 convenivano in giudizio per sentire accogliere le richieste già avanzate Parte_2 nella fase inibitoria. L'istituto di credito si costituiva insistendo per il rigetto delle opposizioni.
Con sentenza n. 743/2020 pronunciata in data 30.9.2020, il Tribunale di Pistoia rigettava l'opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. proposta da e Controparte_2 la sua domanda al risarcimento di danni non patrimoniali, condannandolo alla refusione delle spese di lite in favore di;
in accoglimento parziale Parte_2 dell'opposizione spiegata da ex art. 619 c.p.c., dichiarava la nullità
CP_1 del pignoramento relativamente alla quota di un mezzo dei beni immobili pignorati per la carenza di legittimazione a procedere in executivis della società opposta nei confronti di ordinando alla competente Conservatoria la
CP_1 cancellazione della trascrizione del pignoramento sulla quota di un mezzo di proprietà di tuttavia rigettando la domanda della stessa al
CP_1 risarcimento dei danni non patrimoniali, e compensava integralmente le spese di lite tra la e
CP_1 Parte_2
4 Il primo giudice, per quanto di rilievo ai fini del giudizio di appello, motivava come segue:
- Riteneva che il credito di afferisse ai bisogni della famiglia, con Parte_2 conseguente inopponibilità del fondo patrimoniale costituito dai coniugi e CP_2 con atto notarile del 24.10.2000, annotato in data 8.11.2000 a margine CP_1 dell'atto di matrimonio. Richiamati i principi giurisprudenziali in materia, considerava che aveva rivestito per vari anni il ruolo di Controparte_2 amministratore unico e, poi, di liquidatore della Granai Prestige Yachting S.r.l., di cui aveva detenuto il 65% delle quote (doc. 16 di parte opponente) e che dunque i suoi proventi derivavano dallo svolgimento dell'attività in seno a tale società, né, del resto, constavano particolari ulteriori fonti reddituali in capo al medesimo, essendo irrilevanti le circostanze che il nell'anno 2003 avesse ricevuto il CP_2 prezzo della vendita di una casa e che nel 2005 avesse incassato una polizza sulla vita stipulata con l'assicurazione , trattandosi di introiti una tantum e Parte_3 non di vere e proprie fonti reddituali. Doveva quindi concludersi che CP_2 avesse contribuito ai bisogni della famiglia anche con il proprio reddito da
[...] amministratore, senza che a tale conclusione fosse di ostacolo il fatto di non aver prelevato dalla società gli utili e di aver rinunciato al (solo) trattamento di fine mandato. Conseguentemente, anche gli oneri che il si era accollato sub CP_2 specie di garanzia personale prestata in favore della Granai Prestige Yatching S.r.l., andavano ascritti a profili funzionali all'assolvimento di eIGenze della famiglia dello stesso opponente.
- Respinta per gli stessi motivi anche la domanda proposta in via principale da di declaratoria di nullità del pignoramento relativamente a tutti i beni CP_1 immobili costituiti in fondo patrimoniale, andava invece accolta la domanda svolta in via subordinata di declaratoria di nullità del pignoramento della quota di metà degli immobili di sua proprietà. Era infatti documentale che a partire dal 2006 i coniugi e fossero in regime di separazione dei beni, come da estratto CP_2 CP_1 per riassunto di atto di matrimonio, ritualmente pubblicizzato prima della notifica dell'atto di pignoramento immobiliare, e dunque opponibile al creditore procedente. Pertanto, ripristinata la comunione ordinaria sull'immobile oggetto di pignoramento, nella fattispecie non poteva applicarsi il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6575/2013, secondo cui in ipotesi di comunione legale sarebbe consentito il pignoramento sull'intera proprietà del bene, essendo irrilevante che l'atto di modifica del regime patrimoniale prescelto
5 dai i coniugi non fosse stato anche trascritto ai sensi dell'art. 2647 c.c., svolgendo tale incombente funzione di mera pubblicità, mentre l'opponibilità nei confronti dei terzi del regime patrimoniale prescelto dai coniugi discende esclusivamente dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162 c.c. Era comunque da respingere la domanda risarcitoria avanzata dalla per difetto CP_1 assoluto di prova.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello quale Parte_1 mandataria di nei confronti di limitatamente Parte_2 CP_1 all'accoglimento da parte del Tribunale della opposizione proposta dalla medesima ex art. 619 c.p.c., con conseguente dichiarazione della nullità parziale del pignoramento, relativamente alla quota immobiliare di un 1/2.
Secondo la parte appellante, la sentenza doveva essere riformata in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, come chiarito dalla giurisprudenza, il mutamento del regime patrimoniale a quello della separazione dei beni non produce effetti retroattivi sul patrimonio dei coniugi, ma svolge la sua efficacia solo ex nunc, attraverso la cessazione del regime di comunione legale, onde solo gli acquisti futuri sono assoggettati al (nuovo) regime della comunione ordinaria.
Infatti, una cosa è lo scioglimento del regime di comunione legale ed altra cosa è lo scioglimento del patrimonio. In altre parole, il bene acquistato dai coniugi in comunione legale dei beni continua a mantenere il suo specifico assetto giuridico, fino allo scioglimento della comunione, anche se successivamente detto regime muti, per volontà dei medesimi, in quello di separazione dei beni.
Quindi, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio (affermato da Cass.
6575/13 e ribadito da Cass. 506/21) secondo cui “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso”. chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1 la Corte di appello di Firenze, in riforma dell'impugnata sentenza, ritenuto che l'immobile pignorato de quo venne acquistato dai coniugi e in regime di Controparte_2 CP_6 comunione legale con atto Notaio di Pistoia del 24.10.2000 rep. 135352, Persona_1
6 trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Pistoia in data 30.10.2000 reg. part. 5439, e doveva ritenersi alla data di notifica del pignoramento ancora assoggettato al regime di comunione legale, in quanto i coniugi e si sono limitati nel 2006 CP_2 CP_1 ad optare per il regime di separazione dei beni senza provvedere allo scioglimento della comunione legale relativamente a detto immobile acquistato nel 2000 in regime di comunione legale e senza aver, relativamente a tale immobile, trascritto nei registri immobiliari ai sensi dell'art. 2647, 2° comma, c.c., la sua esclusione dalla comunione fra i coniugi, respingere l'opposizione di che il Tribunale ha ingiustamente accolto CP_1
e dichiarare che ha legittimamente e validamente pignorato, con correlata Parte_2 trascrizione, l'intero immobile de quo che quindi non dovrà essere cancellato neppure parzialmente nei confronti di come invece ingiustamente ordinato dal CP_1
Tribunale. Con vittoria di spese e competenze, sia si primo che di secondo grado, oltre Cap ed Iva come per legge, nei confronti di .” CP_1
2.2. Mentre è rimasto contumace, si è costituita Controparte_2 CP_1 la quale, in primo luogo, ha evidenziato l'infondatezza dell'appello avversario richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, che, sconfessando gli isolati precedenti contrari richiamati dal affermava che: “La natura di Parte_1 comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane (…) solo fino al momento in cui si verifichi, a norma dell'art. 191 c.c., il suo scioglimento: in tal caso, infatti venuta meno l'applicabilità delle relative norme, i beni e i diritti che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria tra loro (Cass. n. 8803/20017) fino alla divisione (in parti necessariamente uguali: Cass. n. 11467/2003, in motivi”; ha sottolineato che quando la banca creditrice procedente aveva ottenuto il decreto ingiuntivo (emesso il 10.11.2012) e il pignoramento immobiliare (notificato il
29.11.2013 – doc. II) erano già 6 anni che tra i coniugi esisteva il Parte_4 regime della separazione, tanto è che la banca aveva proceduto a iscrivere ipoteca solo sul 50% dell'immobile. ha altresì proposto appello incidentale sulla base dei seguenti CP_1 motivi:
- Omessa pronuncia sull'istanza di riunione al procedimento n. R.G. 5499/13 del procedimento n. R.G. 2136/15 relativo al giudizio di opposizione ex art. 616
c.p.c., posto che nel primo di tali giudizi e avevano chiesto di CP_1 CP_2 accertare l'illegittimità e/o inefficacia dell'iscrizione ipotecaria e del pignoramento effettuati da sull'intera proprietà dei beni oggetto di causa, stante Parte_2
l'opponibilità al creditore procedente dell'esistenza del fondo patrimoniale, poiché il credito non era stato contratto per le eIGenze familiari, con condanna di
[...] al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dagli opponenti. Vi era CP_7 quindi una evidente connessione oggettiva e soggettiva con il presente giudizio.
- Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza in ordine alla riconducibilità “ai bisogni della famiglia” dei debiti contratti, per omessa valutazione delle prove documentali presenti in atti, considerato che le obbligazioni assunte nell'esercizio delle attività d'impresa o professionale hanno uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia.
- Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza per avere affermato un fatto contrario a quando documentalmente provato, poiché non è vero che e sono gli unici soci della società; vi sono infatti altri due CP_2 CP_1 soci: il figlio che da anni non fa più parte del nucleo familiare, e Persona_2
estraneo alla famiglia e che possiede il 20% delle quote sociali. Controparte_8
- Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza per essere stata pronunciata in assenza di istruttoria, essendosi la sentenza basata anche sull'assunto che la famiglia e non avesse introiti Controparte_2 CP_1 diversi ed ulteriori rispetto a quelli provenienti dalla società, anche se la CP_1 aveva chiesto di provare in merito al suo lavoro anche mediante prove testimoniali che tuttavia non erano state ammesse ed inoltre era stata prodotta documentazione attestante che il non aveva mai usufruito degli utili sociali CP_2 ed aveva rinunciato al trattamento di fine mandato.
- Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza per avere affermato un fatto contrario a quando documentalmente provato, poiché non era vero che gli attori avessero previsto nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale la possibilità di concedere il bene in garanzia senza necessità di autorizzazione ex art. 169 c.p.c.
- Assenza di legame tra gli importi del credito e le eIGenze familiari, essendo documentalmente provato che nel corso del tempo (dal 2010 al 2011) il finanziamento era passato da € 455.000,00 a € 550.000,00 ma, nello stesso periodo, la famiglia non aveva aumentato le proprie eIGenze, Persona_3 essendo stabilmente composta dai soli coniugi, perché il figlio era già andato a vivere per conto proprio, essendo quindi provato che il fido era sato utilizzato solo dalla società.
- Regolare costituzione del fondo patrimoniale e opponibilità del fondo al creditore, poiché esso era stato costituito ben 12 anni prima dell'insorgenza del credito e ben 10 anni prima la costituzione della fideiussione da parte del CP_2
8 favore della Granai Prestige Yachting S.r.l., e ciò era sintomatico della effettiva finalità solidaristica che è stata posta alla base della stipula di tale atto.
- Contraddittoria ed erronea motivazione della sentenza appellata nella parte in cui riconosce il debito contratto dal nerente i bisogni familiari, anche se: CP_2
a) la Granai Prestige Yachting S.r.l. non è composta solo dai coniugi opponenti;
b)
l'obbligazione è stata contratta direttamente dalla società e il a solo fornito CP_2 una garanzia;
c) la famiglia ha introiti diversi e ulteriori rispetto a Persona_3 quelli provenienti dalla società; d) nell'atto costitutivo del fondo patrimoniale era prevista la possibilità di procedere ad alienazione, ad iscrizione ipotecaria, a dazione in pegno o costituzione di vincolo solo con firma congiunta;
e) il fondo era stato costituito con una clausola che prevedeva la commercializzazione parziale.
- Omessa valutazione di fatto decisivo ai fini della decisione: il creditore era a conoscenza dell'impiego del fido per finalità estranee alla famiglia, poiché i finanziamenti erano serviti per l'attività della società che riceveva affidamenti contemporaneamente da otto banche e i bilanci venivano periodicamente inviati a che aveva proposto essa stessa l'ampliamento del finanziamento. Parte_2
- Carente ed erronea motivazione della sentenza nella parte in cui rigetta il richiesto risarcimento del danno, in quanto, a causa dell'illegittima iscrizione ipotecaria e pignoramento, i coniugi non avevano potuto disporre del Persona_3 proprio bene, nemmeno per eventuali eIGenze familiari, con conseguente alterazione in senso negativo dell'organizzazione della vita quotidiana e della serenità personale e familiare, con lesione al buon nome, alla riservatezza e al diritto alla preservazione dell'immagine, oltre che alla disponibilità della proprietà privata. ha quindi concluso nel modo seguente: “Voglia la Corte d'Appello CP_1 adita rigettare l'appello parziale proposto da (precedentemente denominata Parte_1
quale mandataria di e confermare la sentenza impugnata CP_4 Parte_2
n. 743/2020 del 30.09.2020, depositata il 02.10.2020; quindi, in accoglimento dello spiegato appello incidentale che espressamente avanza, la convenuta appellante, conferma
e chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado nel procedimento
n.R.G. 2136/2015 e cioè: • “Voglia la Corte di Appello adita, previo accertamento dei fatti di cui in premessa in ordine all'esistenza del fondo patrimoniale sui beni pignorati e che il credito vantato non è stato contratto per le eIGenze familiari;
• accertato altresì il regime di separazione dei beni tra i coniugi, • dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'iscrizione ipotecaria e del pignoramento effettuati dalla sull'intera proprietà dei beni Parte_2
9 di seguito descritti: civile abitazione, categoria A 2, posta al secondo piano di un immobile in Via di Collegigliato, Pistoia, censita al NCF foglio 184, particella 1645 sub 17, nonché le stalle, scuderie rimesse ed autorimesse poste sempre in via di Collegigliato a Pistoia, censita al NCF foglio 184, particella 1645 sub 24, di proprietà dei IG.ri e Controparte_2
; • e conseguentemente voglia dichiarare che già CP_1 Parte_1 CP_4
quale mandataria di non ha diritto di procedere in questa
[...] Parte_2 esecuzione forzata e, conseguentemente, ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento e dell'iscrizione ipotecaria sui beni sopra descritti;
• condannare, altresì, la
già mandataria di a risarcire i danni non Parte_1 CP_4 Parte_2 patrimoniali subiti dalla IG.ra , comprensivi del danno morale per le causali CP_1 indicate nella narrativa, nella misura di € 50.000,00 per ciascuno od in quella diversa che vorrà essere liquidata dal Giudice in via equitativa;
• con vittoria di spese ed onorari del giudizio di primo e di secondo grado, da distrarsi a favore del procuratore, che si dichiara antistatario. In via istruttoria si insiste per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”
2.3. Con comparsa depositata in data 14.12.2022 si è costituita ex art. 111
c.p.c. (di seguito, solo ), tramite la mandataria Controparte_3 CP_5
quale cessionaria del credito già vantato da Parte_1 Parte_2 preliminarmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in merito a eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte tenute dall'originaria titolare del credito, non essendo opponibili al cessionario le eccezioni riguardanti i fatti antecedenti alla cessione intercorsa in data 14.7.2017. Quanto all'appello incidentale proposto dalla ha fatto presente che le medesime CP_1 questioni relative all'opponibilità al creditore procedente del fondo patrimoniale avevano costituito oggetto del procedimento n. 4599/2013 RG, definito dal
Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 502/2016 di rigetto della domanda dei coniugi confermata dalla Corte di appello di Firenze con sentenza n. Persona_3
1336/2022. Circa le prove testimoniali reiterate dalla ne ha rilevato CP_1
l'inammissibilità per non essere state richiamate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al primo giudice. Ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
2.4. Con le note scritte autorizzate depositate in data 4.10.2024, CP_1 ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'appellante quale Parte_1 mandante di poiché dalla nuova costituzione in giudizio di Parte_2 Parte_1 quale mandataria di era emerso che quest'ultima era divenuta sin dal luglio CP_5
2017 titolare del credito azionato in via esecutiva subentrando nella posizione di quindi l'appello era stato proposto da soggetto privo di legittimazione Parte_2
10 attiva, tanto è vero che era stata assegnataria delle somme distribuite nel CP_5 giudizio esecutivo n. R.E. 13/2014 dinanzi al Tribunale di Pistoia.
La ha altresì chiesto di dichiarare l'intervenuta cessazione della materia CP_1 del contendere, poiché: la procedura esecutiva n. R.E. 13/2014 era proseguita fino al termine con assegnazione delle somme ricavate ed estinzione del giudizio;
nel corso del giudizio esecutivo era stato introdotto il giudizio di divisione n. R.G.
2444/2021 e in quella sede la aveva acquistato il 50% dell'immobile del CP_1 marito, la somma versata per l'acquisto era stata trasferita nel Controparte_2 giudizio di esecuzione ed assegnata ai creditori, tra i quali Sarebbe quindi CP_5 venuto meno l'interesse alla pronuncia del presente giudizio, essendo cessata la materia del contendere sulle questioni di diritto e rinuncia alla domanda di risarcimento del danno. Non avendo la spiegato domande nei confronti della CP_1 neocostituita ha chiesto, in denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e/o CP_5 di rigetto dell'appello incidentale, la compensazione delle spese. Ha quindi concluso come riportato in epigrafe.
2.4 La Corte, all'udienza del 15.10.2024, ha raccolto le conclusioni delle parti, sopra trascritte, e ha trattenuto la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
3. L'eccezione sollevata da parte appellata di inammissibilità dell'appello non risulta fondata. È noto infatti, che, in base all'art. 111 c.p.c., in caso di trasferimento del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, “il processo prosegue tra le parti originarie”. dunque, sarebbe stata priva Parte_2 di legittimazione a proporre l'impugnazione solo nel caso in cui fosse CP_5 intervenuta o fosse stata chiamata nel processo di primo grado quale cessionaria del credito e le altre parti avessero consentito alla estromissione di ex Parte_2 art. 111, terzo comma, c.p.c.
Neppure appare fondata la richiesta avanzata dalla parte appellata/appellante incidentale di dichiarare cessata la materia del contendere per estinzione della procedura esecutiva, con divisione endoesecutiva della comunione relativa al bene pignorato, e per rinuncia della medesima alla domanda di risarcimento del CP_1 danno. Infatti, permane l'interesse della parte appellante a ottenere una pronuncia in ordine alla questione relativa alla pignorabilità o meno della quota del 50% dell'immobile oggetto di causa facente capo alla CP_1
11 3.1. Ciò premesso, l'appello principale non merita accoglimento.
Sostiene la parte appellante che, il mutamento del regime patrimoniale dei coniugi da quello della comunione legale a quello della separazione dei beni non produrrebbe effetti retroattivi sul patrimonio dei coniugi, per cui solo gli acquisti successivi sarebbero assoggettati al nuovo regime della comunione ordinaria, mentre per gli acquisti effettuati in precedenza, come nella fattispecie in esame, si manterrebbe il precedente assetto giuridico, fino allo scioglimento della comunione.
In proposito, si osserva che tale assunto non appare sorretto neppure dall' arresto citato da cioè dalla sentenza n. 8803 del 5.4.2017 della Cassazione, in cui CP_5 viene invero affermato il diverso principio per cui: “La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, di cui all'art. 191 c.c., allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno
l'eIGenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.”
Ancora più chiaramente, con ordinanza n. 8193 del 26/03/2024, la Suprema Corte affermato che “La comunione legale tra coniugi, in quanto finalizzata alla tutela della famiglia piuttosto che della proprietà individuale, si differenzia da quella ordinaria in quanto costituisce una comunione senza quote, nella quale essi sono entrambi solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni che la compongono e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, sicché, fintantoché è in essere, permane il diritto del coniuge a non entrare in rapporti di comunione con soggetti ad essa estranei, mentre una volta sciolta per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., venendo meno le necessità funzionali originarie, ciascuno degli ex coniugi può cedere ad ogni titolo la propria quota, ossia la corrispondente misura dei suoi diritti verso l'altro, senza che si ponga un problema di radicale invalidità dell'atto di trasferimento.”. Infatti, spiega la
Cassazione: “Non è pensabile che beni che già formarono l'oggetto di un regime di circolazione limitato (ossia assoggettato unicamente al consenso dei contitolari per l'intero) possano persistere nell'assoggettamento a limiti così forti anche quando le necessità funzionali originarie siano venute meno definitivamente o per vicende attinenti al vincolo personale o per fatti riguardanti lo stesso potere di disporre della componente patrimoniale (da parte di uno dei suoi protagonisti).
12 Come affermato da Cass. n. 18156/2020, nell'ipotesi di cessazione del regime legale di comunione, la contitolarità dei beni rimane fino alla divisione della comunione divenuta ordinaria: i beni già appartenenti al regime della comunione legale, quando questa non è più vigente, vengono assoggettati a un regime di comunione ordinaria tra gli ex coniugi, in attesa di essere oggetto di un'eventuale divisione fra essi.”
Tale principio, per cui una volta sciolta la comunione legale dei beni per una delle cause di cui all'art. 191 c.c., tra le quali il mutamento convenzionale del regime patrimoniale, il bene o i beni precedentemente acquistati dai coniugi devono ritenersi assoggettati al regime della comunione ordinaria, tanto che ciascuno dei coniugi può legittimamente disporre in autonomia della propria quota, è stato costantemente ribadito dalla Suprema Corte, salvo nell'isolato arresto pure citato dalla parte appellante (Cass. n. 4676/2018, che peraltro in modo contraddittorio cita, a sostegno, il contrario principio affermato da Cass. n. 8803/2017), al quale questa Corte non ritiene di poter aderire, stante l'indirizzo di legittimità ampiamente prevalente, peraltro fondato su argomenti del tutto condivisibili.
Ne consegue l'inapplicabilità, nel caso che ne occupa, del principio, più volte affermato dalla Cassazione, secondo cui “per il debito di uno dei coniugi legittimamente è sottoposto ad esecuzione, nella sua interezza, il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, non potendosi, pertanto, riconoscere a quest'ultimo il diritto di caducare gli atti della procedura né di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote”.
(così, da ultimo, Sez. 3, Ordinanza n. 150 del 04/01/2023).
3.2 Quanto all'appello incidentale proposto dalla basato sull'asserita CP_1 opponibilità al creditore procedente del fondo patrimoniale costituito dai coniugi prima del pignoramento, non può che darsi atto che su tale questione si è formato giudicato esterno sulla base della sentenza n. 1336/2022 di questa stessa Corte, avverso la quale non è stata proposta impugnazione (come da attestazione di cancelleria agli atti), che ha respinto l'appello proposto da e avverso CP_1 CP_2 la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 502/2016, di rigetto della domanda - fondata sull'asserita impignorabilità dei beni in quanto costituiti in fondo patrimoniale - avanzata dai medesimi per ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria effettuata da in base al medesimo titolo poi azionato dalla banca con la Parte_2
13 procedura esecutiva oggetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. di cui si controverte nel presente giudizio. Trova infatti applicazione il principio per cui: “Qualora uno dei giudizi, riguardante il medesimo rapporto giuridico tra le stesse parti, sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, benché il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo.” (così, per tutte, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 2387 del 24/01/2024).
Ogni altra questione risulta assorbita.
4. La Corte, in conclusione, ritiene che la sentenza impugnata debba essere integralmente confermata.
Attesa la reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente grado del giudizio vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge sia l'appello principale che l'appello incidentale e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 743/2020 del Tribunale di PISTOIA;
2. compensa integralmente tra e Parte_2 Controparte_3
da un lato, e dall'altro, le spese del presente
[...] CP_1 grado;
3. dà atto che ricorrono nei confronti sia della parte appellante che di CP_1
presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato
[...] ex art. 13/1 quater DPR n. 115/2002.
Firenze, camera di conIGlio del 31.3.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è
14 condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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