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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1301 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1301 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
CH SA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3
OR ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 5 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di liquidazione in CP_1 Parte_1
un'unica soluzione (una tantum) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e succ. mod., l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00); le parti riconoscono che detta attribuzione costituisce contributo al mantenimento in un'unica soluzione vita natural durante, e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
La Sig.ra dal canto suo, dichiara sin d'ora di accettare la corresponsione di tale importo, Pt_1
ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del Sig. CP_1
La corresponsione della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum avverrà nel termine di giorni 5 (cinque) dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che recepirà integralmente le presenti condizioni congiunte di divorzio.
Le parti si impegnano sin d'ora a prestare formale acquiescenza alla sentenza che recepirà integralmente le presenti condizioni congiunte di divorzio nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione.
2) A decorrere dal mese successivo alla dazione della predetta somma a titolo di una tantum, cesserà
l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere alla Sig.ra la somma mensile CP_1 Parte_1
di € 250,00 disposta in sede di separazione a titolo di assegno perequativo maritale.
3) I Sigg.ri e , a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti Parte_1 CP_1
dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorrente e pagina 2 di 5 risolvere la comproprietà della ex casa familiare sita in Rimini (RN), Via L. Pacinotti n. 3, identificata al seguente punto 4.
4) Al fine indicato nel precedente punto 3, la Sig.ra si impegna e obbliga a trasferire Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di cui al presente ricorso congiunto, salvo si rendano necessarie proroghe per ragioni documentate non dipendenti dai Sigg.ri e al Sig. , il quale si impegna e obbliga ad accettare, CP_1 Pt_1 CP_1
con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., la propria quota del 50% di piena proprietà dell'immobile posto in Rimini (RN) alla Via L. Pacinotti n. 3, censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg. 111, part.lla 797 con i subalterni:
- sub 2, Zona 1, Cat. C/6, Cl. 02, 16 mq, rendita € 77,68;
- sub 7, Zona 1, Cat. A/3, Cl. 04, vani 6, rendita € 473,80,
dietro versamento della somma complessiva di € 110.000,00 (centodiecimila/00) da corrispondere secondo le seguenti modalità:
- € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di caparra mediante consegna di assegno circolare intestato alla Sig.ra alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
Parte_1
- € 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di caparra mediante consegna di assegno circolare intestato alla Sig.ra entro e non oltre giorni 30 dalla data del rogito che dovrà Parte_1
essere fissato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio;
- i restanti € 40.000,00 (quarantamila/00) in n. 3 tranches: € 10.000,00 (diecimila/00) entro il
31.12.2025, € 10.000,00 (diecimila/00) entro il 31.12.2026 ed € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 31.12.2027;
a decorrere dal mese successivo alla data del rogito, verrà meno l'obbligo in capo al Sig. CP_1
di versare l'indennità di occupazione disposta in sede di separazione.
5) I Sigg.ri e si impegnano a definire la pratica di rettificazione dei dati anagrafici CP_1 Pt_1
indicati in catasto (il cognome in luogo di ) nei tempi utili per il rogito che andrà Per_2 CP_1
effettuato, come sopra detto, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio.
Eventuali spese relative a tale pratica verranno divise equamente tra le parti.
6) Il trasferimento di proprietà trova la propria ragione nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nell'intenzione delle parti di regolare i rapporti patrimoniali tra loro pendenti;
pertanto, le parti intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 Legge 74/1987, nonché di pagina 3 di 5 ogni altra eventuale norma di legge. La richiesta esenzione fiscale sarà ribadita nel relativo atto pubblico che verrà stipulato in attuazione del presente accordo.
7) il Sig. , dalla data del rogito, si obbliga a corrispondere le imposte relative alla proprietà CP_1
dell'immobile (ed in particolare l'IMU) gravante sulla Sig.ra per il periodo Parte_1
necessario a definire il passaggio di proprietà (anni 2025 - 2026 - 2027), all'uopo inviando alla stessa copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
8) In considerazione di quanto sopra, dalla data del rogito e per il medesimo periodo necessario a definire il passaggio di proprietà (anni 2025 – 2026 – 2027), sarà il Sig. a farsi carico per CP_1
intero delle spese ordinarie e straordinarie che saranno deliberate dal condominio di cui l'immobile fa parte;
9) le spese notarili per la compravendita ed ogni altra spesa all'uopo occorrente (salvo quella per la pratica di rettificazione dati catastali di cui al punto 5) del presente atto) graveranno sul Sig. CP_1
. Le spese per la certificazione energetica e per la conformità urbanistica ed edilizia, se necessarie,
[...]
saranno a carico della Sig.ra la quale si impegna e obbliga a reperirle nei tempi utili per il Pt_1
rogito.
10) Con la sottoscrizione del presente accordo i Sigg.ri e dichiarano di Parte_1 CP_1
non avere altra pretesa reciproca per nessuna ragione e titolo, di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale e comunque di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta e/o rivendicazione per qualunque ragione e titolo, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo.
11) Le spese legali inerenti al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Sottoscrivono i rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento delle reciproche spese legali ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
12) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 7.09.1986 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1
integralmente trascritte;
pagina 4 di 5 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 264 Parte II Serie A Anno 1986 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1301 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] (R ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1
CH SA (C.F. C.F._2
e
nato a [...] ) con il patrocinio CP_1 CodiceFiscale_3
OR ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 31/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 22.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 5 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra a titolo di liquidazione in CP_1 Parte_1
un'unica soluzione (una tantum) ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970 e succ. mod., l'importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00); le parti riconoscono che detta attribuzione costituisce contributo al mantenimento in un'unica soluzione vita natural durante, e sarà effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa e, quindi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970.
La Sig.ra dal canto suo, dichiara sin d'ora di accettare la corresponsione di tale importo, Pt_1
ritenendolo equo, nella consapevolezza di non poter proporre alcuna successiva domanda di contenuto economico nei confronti del Sig. CP_1
La corresponsione della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00) a titolo di assegno divorzile una tantum avverrà nel termine di giorni 5 (cinque) dall'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza che recepirà integralmente le presenti condizioni congiunte di divorzio.
Le parti si impegnano sin d'ora a prestare formale acquiescenza alla sentenza che recepirà integralmente le presenti condizioni congiunte di divorzio nel termine di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione.
2) A decorrere dal mese successivo alla dazione della predetta somma a titolo di una tantum, cesserà
l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere alla Sig.ra la somma mensile CP_1 Parte_1
di € 250,00 disposta in sede di separazione a titolo di assegno perequativo maritale.
3) I Sigg.ri e , a regolamentazione dei rapporti patrimoniali derivanti Parte_1 CP_1
dal matrimonio e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, intendono procedere alla definizione di ogni rapporto patrimoniale fra loro intercorrente e pagina 2 di 5 risolvere la comproprietà della ex casa familiare sita in Rimini (RN), Via L. Pacinotti n. 3, identificata al seguente punto 4.
4) Al fine indicato nel precedente punto 3, la Sig.ra si impegna e obbliga a trasferire Parte_1
entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio che recepirà le condizioni di cui al presente ricorso congiunto, salvo si rendano necessarie proroghe per ragioni documentate non dipendenti dai Sigg.ri e al Sig. , il quale si impegna e obbliga ad accettare, CP_1 Pt_1 CP_1
con patto di riservato dominio ex art. 1523 c.c., la propria quota del 50% di piena proprietà dell'immobile posto in Rimini (RN) alla Via L. Pacinotti n. 3, censito al Catasto Fabbricati di detto
Comune al Fg. 111, part.lla 797 con i subalterni:
- sub 2, Zona 1, Cat. C/6, Cl. 02, 16 mq, rendita € 77,68;
- sub 7, Zona 1, Cat. A/3, Cl. 04, vani 6, rendita € 473,80,
dietro versamento della somma complessiva di € 110.000,00 (centodiecimila/00) da corrispondere secondo le seguenti modalità:
- € 30.000,00 (trentamila/00) a titolo di caparra mediante consegna di assegno circolare intestato alla Sig.ra alla data di sottoscrizione del presente ricorso;
Parte_1
- € 40.000,00 (quarantamila/00) a titolo di caparra mediante consegna di assegno circolare intestato alla Sig.ra entro e non oltre giorni 30 dalla data del rogito che dovrà Parte_1
essere fissato entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio;
- i restanti € 40.000,00 (quarantamila/00) in n. 3 tranches: € 10.000,00 (diecimila/00) entro il
31.12.2025, € 10.000,00 (diecimila/00) entro il 31.12.2026 ed € 20.000,00 (ventimila/00) entro il 31.12.2027;
a decorrere dal mese successivo alla data del rogito, verrà meno l'obbligo in capo al Sig. CP_1
di versare l'indennità di occupazione disposta in sede di separazione.
5) I Sigg.ri e si impegnano a definire la pratica di rettificazione dei dati anagrafici CP_1 Pt_1
indicati in catasto (il cognome in luogo di ) nei tempi utili per il rogito che andrà Per_2 CP_1
effettuato, come sopra detto, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di divorzio.
Eventuali spese relative a tale pratica verranno divise equamente tra le parti.
6) Il trasferimento di proprietà trova la propria ragione nel procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio e nell'intenzione delle parti di regolare i rapporti patrimoniali tra loro pendenti;
pertanto, le parti intendono avvalersi dei benefici fiscali previsti dall'art. 19 Legge 74/1987, nonché di pagina 3 di 5 ogni altra eventuale norma di legge. La richiesta esenzione fiscale sarà ribadita nel relativo atto pubblico che verrà stipulato in attuazione del presente accordo.
7) il Sig. , dalla data del rogito, si obbliga a corrispondere le imposte relative alla proprietà CP_1
dell'immobile (ed in particolare l'IMU) gravante sulla Sig.ra per il periodo Parte_1
necessario a definire il passaggio di proprietà (anni 2025 - 2026 - 2027), all'uopo inviando alla stessa copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
8) In considerazione di quanto sopra, dalla data del rogito e per il medesimo periodo necessario a definire il passaggio di proprietà (anni 2025 – 2026 – 2027), sarà il Sig. a farsi carico per CP_1
intero delle spese ordinarie e straordinarie che saranno deliberate dal condominio di cui l'immobile fa parte;
9) le spese notarili per la compravendita ed ogni altra spesa all'uopo occorrente (salvo quella per la pratica di rettificazione dati catastali di cui al punto 5) del presente atto) graveranno sul Sig. CP_1
. Le spese per la certificazione energetica e per la conformità urbanistica ed edilizia, se necessarie,
[...]
saranno a carico della Sig.ra la quale si impegna e obbliga a reperirle nei tempi utili per il Pt_1
rogito.
10) Con la sottoscrizione del presente accordo i Sigg.ri e dichiarano di Parte_1 CP_1
non avere altra pretesa reciproca per nessuna ragione e titolo, di avere risolto fra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale e comunque di rinunciare a qualsivoglia reciproca richiesta e/o rivendicazione per qualunque ragione e titolo, ad eccezione di quanto stabilito nel presente accordo.
11) Le spese legali inerenti al presente giudizio vengono interamente compensate tra le parti.
Sottoscrivono i rispettivi legali anche per rinuncia alla solidarietà nel pagamento delle reciproche spese legali ex art. 13, VIII comma, Legge n. 247/2012.
12) Per quanto occorrer possa, le parti si autorizzano, reciprocamente, all'utilizzo dei rispettivi dati personali per dare piena ed integrale esecuzione al presente accordo.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e il 7.09.1986 in Rimini (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui
[...] CP_1
integralmente trascritte;
pagina 4 di 5 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rimini (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 264 Parte II Serie A Anno 1986 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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