Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/06/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Michele Ruvolo Presidente
dr. Arianna Lo Vasco Giudice
dr. Carlo Salvatore Hamel Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 228 del Ruolo Generale degli Affari civili vo-
lontaria giurisdizione dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], eletti- Parte_1
vamente domiciliata in Alcamo al c/so Gen. Medici, n. 10 presso lo studio dell'Avv. LABRUZZO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per manda-
to in atti;
E
nato ad [...], in data [...], elettiva- CP_1
mente domiciliato in Alcamo in via Pia Opera pastore 59 presso lo studio dell''Avv. , che lo rappresenta e difende per mandato in Parte_2
atti;
– ricorrenti –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Trapani Sezione Civile
del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: Le parti concludevano come da accordo tran-
sattivo depositato in data 11.11.2024 e da verbale dell'udienza del
2.4.2025 alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.02.2024, i ricorrenti, che hanno con-
tratto matrimonio in Alcamo in data 11.06.2020, hanno chiesto dichia-
rarsi la loro separazione personale consensualmente alle condizioni indi-
cate in ricorso.
Con il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
26.03.2024, ha rappresentato di non volersi più sepa- Parte_1
rare consensualmente alle condizioni indicate nel ricorso, alla luce del ve-
rificarsi di episodi di aggressività da parte del marito, e ha chiesto l'addebito della separazione a carico del coniuge, prospettando di essere stata vittima di violenze, con condotte che si sarebbero verificate anche in presenza dei due figli minori.
Il Collegio, con ordinanza in data 18.04.2024, ha quindi nominato un curatore speciale per i minori ai sensi dell'art. 473-bis.2 c.p.c.; ha poi, nel
Cont corso del giudizio, conferito mandato al per attenuare la conflittuali-
tà tra i coniugi e disporre interventi di sostegno alla genitorialità e forme di supporto in favore della prole;
ha pure ordinato la presa in carico del
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- 2 - Sezione Civile R.G. n. 228/2024
minore da parte della di Alcamo, in ragione della condi- Per_1 Pt_3
zione di salute del piccolo.
Con memoria congiunta depositata in data 11.11.2024, i coniugi han-
no dichiarato di aver raggiunto un nuovo accordo consensuale, chiedendo pertanto al Tribunale adito di pronunciare la separazione consensuale delle parti alle condizioni indicate nell'istanza.
Ciò posto, va senz'altro accolta la domanda di separazione personale avanzata dalle parti, risultando dalle concordi conclusioni il venire meno dell'affectio familiaris.
Le condizioni oggetto dell'accordo raggiunto depositato in data
11.11.2024 vanno reputate non contrarie a norme imperative di legge o all'ordine pubblico e rispondenti all'interesse della prole.
Ciò anche alla luce delle relazioni degli operatori istituzionali coinvolti,
che hanno rappresentato come i rapporti tra i coniugi si siano rasserenati
Cont nel tempo, anche grazie al percorso intrapreso presso il , e come gli stessi abbiano trovato una convergenza nella gestione dei minori, consi-
derato anche che il piccolo viene seguito dalla NPI. Per_1
Appare però opportuno, concordando con le conclusioni del CPG che ha in carico il nucleo familiare, e con quelle del curatore speciale dei mi-
nori, disporre la prosecuzione del monitoraggio del nucleo da parte del
CPG incaricato, per ulteriori mesi 6, con onere di relazionare al GT al termine della fase di monitoraggio indicata, o in caso di urgenza nell'immediatezza. Allo stesso modo, va disposta la prosecuzione della presa in carico da parte del Servizio di NPI del minore per il pe- Per_1
riodo indicato. D'altronde, anche i genitori sentiti in udienza hanno con-
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cordato sul punto.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando;
dichiara la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...], in data [...] e nato ad [...]- CP_1
CAMO (TP), in data 1.7.1991, i quali hanno contratto matrimonio in Al-
camo, in data 11.6.2020, trascritto nei registri dello Stato Civile del me-
desimo Comune al n. 13, parte I, dell'anno 2020, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti;
Cont dispone la prosecuzione del monitoraggio già avviato presso il e la continuazione del percorso del minore presso la NPIA di Persona_2
Alcamo per un ulteriore periodo di sei mesi con obbligo, da parte degli operatori di relazionare al Giudice Tutelare nell'ambito del procedimento di vigilanza;
nulla per le spese;
dispone la trasmissione della presente sentenza al CPG e al Servizio di
NPI competenti;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Trapani, in data 2/06/2025.
Il Presidente
Tribunale di Trapani
- 4 - Sezione Civile Il Giudice Estensore
Carlo Salvatore Hamel
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Michele Ruvolo
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