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Ordinanza 16 aprile 2025
Ordinanza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, ordinanza 16/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta Alacqua Presidente rel.
2) Dr.ssa Michela La Porta Giudice
3) Dr. Gianluca Peluso Giudice
Letti gli atti e sentito il relatore, sciogliendo la riserva, assunta all'udienza svolta ex art. 127 ter cpc del
21.10.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento n. 850/2024 RG, avente ad oggetto reclamo ex art. 669 terdecies cpc, promosso da:
, c.f.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(ME) il 05.12.1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Gaetano Drago,
-RECLAMANTE-
CONTRO
, c.f.: nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
26.09.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano
Ravì,
1 -RECLAMATO –
Con il presente reclamo, ex art. 669 terdecies cpc, impugnava Parte_1
l'ordinanza, emessa in data 11.7.2024, con la quale il Giudice aveva accolto la domanda di reintegra nel possesso, proposta da , odierno CP_1
reclamato, nell'ambito del procedimento n. 718/2023 RG..
La reclamante deduceva: l'insussistenza dello spoglio;
la mancanza di prova della tempestività nell'esercizio dell'azione entro il termine decadenziale di cui all'art. 1168 n. 1 c.c.; la mancanza di prova del possesso in capo al ricorrente.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'accoglimento del reclamo e la vittoria di spese e compensi di ogni fase di giudizio.
Si costituiva , contestando il contenuto del reclamo e rilevando la CP_1
pretestuosità e temerarietà dell'azione intrapresa dalla controparte.
Chiedeva, pertanto, il rigetto e la conferma dell'ordinanza impugnata, con la conseguente condanna della parte reclamante ai sensi dell'art. 96 cpc, nonché alle spese ed onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Le parti provvedevano al deposito di note a trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.10.2024 e, a tale data, il presente procedimento veniva posto in riserva per la decisione.
____________
Il reclamo va accolto, ritenendo il collegio fondata l'eccezione di decadenza, sollevata, sin dal primo grado, da . Parte_1
Come affermato costantemente dalla Suprema Corte, “Nel caso di azione di spoglio esperita denunziando più atti materiali distanziati nel tempo, qualora
2 il giudice li colleghi tra loro teleologicamente, ritenendoli espressione di un unico disegno teleologico, il relativo termine di decadenza decorre dal primo di tali atti, a meno che il ricorrente stesso non provi che si tratta di comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno. Ove, successivamente, il convenuto deduca - proponendo eccezione di decadenza dall'azione - l'esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento (cfr., tra tante, Cass. 2007 n. 13116).
ha dedotto che, sin dal 2019, la controparte le addebitava Parte_1
comportamenti spoliativi, per come ricostruibile dalla messaggistica depositata e non disconosciuta né contestata dalla controparte (cfr. all. 4 della costituzione in primo grado).
Da essa si evince, infatti, che già a ottobre 2019, richiedeva alla CP_1
sorella lo sgombero del locale per cui è oggi causa, opponendo a costei Pt_1
che il bagno era di proprietà dello stesso, come ricostruibile dagli altri documenti ivi citati.
Da tale messaggio emerge chiaramente che aveva ritenuto che la CP_1
sorella interferisse con la sua fruizione, vantando diritti – a dire del ricorrente- insussistenti e provvedendo ad occupare con materiali vari il bagno per cui è causa, come se fosse legittimata a farlo;
il ricorrente chiedeva pertanto di procedere alla liberazione, pena l'azione giudiziaria.
La volontà esplicitata testimonia che la sorella avesse rifiutato la “liberazione” spontanea;
né – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure- vi è prova che la collocazione del materiale fosse stata acconsentita da;
CP_1
invero, ciò non è neppure dedotto dal ricorrente e quindi non può ritenersi rilevante ai fini della nostra decisione.
Non è dato sapere l'esito di tale originaria occupazione da parte della sorella
; se, in particolare, ella abbia provveduto o meno a liberare l'immobile; Pt_1
3 dalla dichiarazione resa in primo grado dall'informatore Tes_1
sembrerebbe che a dicembre 2019 i locali erano liberi e quindi fossero stati successivamente ripuliti dai materiali, ma non è dato sapere ad opera di quale delle parti in causa;
è certo che i comportamenti (come rappresentati e provati- alla luce dei messaggi telefonici in atti, prodotti da entrambe le parti e non disconosciuti) contestati alla sorella da parte del ricorrente, costituiscono un unico progetto teleologicamente orientato all'esclusione di dal CP_1
possesso del bene.
Del resto, il tenore della richiesta di risalente ad ottobre 2019- CP_1
mostra che l'occupazione ostacolava comunque il possesso del ricorrente- pur avendo accesso al bagno.
Né possono trarsi argomenti contrari dalla deposizione dell , che- si Tes_1
ricordi- si recava in quel bagno, per come dichiarato, in primo grado, per la prima volta solo a dicembre 2019, laddove i messaggi sopra citati e, quindi,
l'occupazione cui facevano riferimento risaliva a ottobre 2019.
Pertanto, l'azione andava esercitata entro un anno dal primo atto di spoglio, risalente a ottobre 2019, come osservato dalla reclamante.
Né il ricorrente – su cui gravava il relativo onere- ha provato che si trattava di comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno;
invero, non lo ha neppure allegato.
In conseguenza di ciò, l'azione possessoria di va ritenuta CP_1
improponibile per intervenuta decadenza annuale, essendo stato il ricorso depositato solo il 26 maggio 2023.
Il reclamo va quindi accolto e revocata l'ordinanza opposta.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese- di entrambi i gradi- seguono la soccombenza di e si CP_1
liquidano come in dispositivo- applicando i valori minimi di legge, tenuto conto
4 dell'attività difensiva espletata e dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di entrambe le parti, limitatamente al primo grado.
Ai sensi dell'art. 75, primo comma, del DPR 115-2002 “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.”.
Tuttavia, tale regola non si applica al soccombente.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “ In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia”. ( Cass. 2020 n.
13894).
Non risulta, in atti, allegata da parte dell'odierna reclamante- soccombente in primo grado- l'attivazione di nuovo iter di ammissione né prodotta una nuova delibera di ammissione.
La reclamante non può pertanto giovarsi in questa fase dell'ammissione conseguita in primo grado, in assenza di nuova istanza.
Si evidenzia, inoltre, che nella liquidazione il collegio aderisce all'orientamento maggioritario e più recente della Suprema Corte, ritenendo non necessaria la corrispondenza del liquidato in sentenza con quanto liquidato nel decreto di liquidazione dei compensi al difensore, in cui si procederà al dimezzamento di
5 legge della somma da corrispondersi al difensore ( cfr., tra tante, Cass. .13666 del 2023).
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza impugnata.
Dichiara improponibile, per intervenuta decadenza, l'azione possessoria esercitata da CP_1
Condanna costui al pagamento delle spese processuali, che liquida: per il primo grado, in euro € 2.608,00, oltre accessori di legge, per compensi, con obbligo di pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 TUSG, oltre che di ogni altra somma anticipata o prenotata a debito per la parte reclmante;
per questa fase- a favore della reclamante- in euro 147, 00 per spese vive ed in euro 1.605,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso telematicamente, tramite l'applicativo teams, il 31 marzo 2025
Il Presidente rel.
Concetta ALACQUA
( atto firmato telmaticamente)
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SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, in composizione collegiale, composto dai Sigg. Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta Alacqua Presidente rel.
2) Dr.ssa Michela La Porta Giudice
3) Dr. Gianluca Peluso Giudice
Letti gli atti e sentito il relatore, sciogliendo la riserva, assunta all'udienza svolta ex art. 127 ter cpc del
21.10.2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Nel procedimento n. 850/2024 RG, avente ad oggetto reclamo ex art. 669 terdecies cpc, promosso da:
, c.f.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(ME) il 05.12.1972, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Gaetano Drago,
-RECLAMANTE-
CONTRO
, c.f.: nato a [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
26.09.1963, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Sebastiano
Ravì,
1 -RECLAMATO –
Con il presente reclamo, ex art. 669 terdecies cpc, impugnava Parte_1
l'ordinanza, emessa in data 11.7.2024, con la quale il Giudice aveva accolto la domanda di reintegra nel possesso, proposta da , odierno CP_1
reclamato, nell'ambito del procedimento n. 718/2023 RG..
La reclamante deduceva: l'insussistenza dello spoglio;
la mancanza di prova della tempestività nell'esercizio dell'azione entro il termine decadenziale di cui all'art. 1168 n. 1 c.c.; la mancanza di prova del possesso in capo al ricorrente.
Chiedeva, quindi, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, l'accoglimento del reclamo e la vittoria di spese e compensi di ogni fase di giudizio.
Si costituiva , contestando il contenuto del reclamo e rilevando la CP_1
pretestuosità e temerarietà dell'azione intrapresa dalla controparte.
Chiedeva, pertanto, il rigetto e la conferma dell'ordinanza impugnata, con la conseguente condanna della parte reclamante ai sensi dell'art. 96 cpc, nonché alle spese ed onorari di causa, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Le parti provvedevano al deposito di note a trattazione scritta per l'udienza cartolare del 21.10.2024 e, a tale data, il presente procedimento veniva posto in riserva per la decisione.
____________
Il reclamo va accolto, ritenendo il collegio fondata l'eccezione di decadenza, sollevata, sin dal primo grado, da . Parte_1
Come affermato costantemente dalla Suprema Corte, “Nel caso di azione di spoglio esperita denunziando più atti materiali distanziati nel tempo, qualora
2 il giudice li colleghi tra loro teleologicamente, ritenendoli espressione di un unico disegno teleologico, il relativo termine di decadenza decorre dal primo di tali atti, a meno che il ricorrente stesso non provi che si tratta di comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno. Ove, successivamente, il convenuto deduca - proponendo eccezione di decadenza dall'azione - l'esistenza di un atto di spoglio precedente a quello denunziato dal ricorrente, affermando il collegamento tra i due, spetta al resistente che lo allega fornire la prova del collegamento (cfr., tra tante, Cass. 2007 n. 13116).
ha dedotto che, sin dal 2019, la controparte le addebitava Parte_1
comportamenti spoliativi, per come ricostruibile dalla messaggistica depositata e non disconosciuta né contestata dalla controparte (cfr. all. 4 della costituzione in primo grado).
Da essa si evince, infatti, che già a ottobre 2019, richiedeva alla CP_1
sorella lo sgombero del locale per cui è oggi causa, opponendo a costei Pt_1
che il bagno era di proprietà dello stesso, come ricostruibile dagli altri documenti ivi citati.
Da tale messaggio emerge chiaramente che aveva ritenuto che la CP_1
sorella interferisse con la sua fruizione, vantando diritti – a dire del ricorrente- insussistenti e provvedendo ad occupare con materiali vari il bagno per cui è causa, come se fosse legittimata a farlo;
il ricorrente chiedeva pertanto di procedere alla liberazione, pena l'azione giudiziaria.
La volontà esplicitata testimonia che la sorella avesse rifiutato la “liberazione” spontanea;
né – diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure- vi è prova che la collocazione del materiale fosse stata acconsentita da;
CP_1
invero, ciò non è neppure dedotto dal ricorrente e quindi non può ritenersi rilevante ai fini della nostra decisione.
Non è dato sapere l'esito di tale originaria occupazione da parte della sorella
; se, in particolare, ella abbia provveduto o meno a liberare l'immobile; Pt_1
3 dalla dichiarazione resa in primo grado dall'informatore Tes_1
sembrerebbe che a dicembre 2019 i locali erano liberi e quindi fossero stati successivamente ripuliti dai materiali, ma non è dato sapere ad opera di quale delle parti in causa;
è certo che i comportamenti (come rappresentati e provati- alla luce dei messaggi telefonici in atti, prodotti da entrambe le parti e non disconosciuti) contestati alla sorella da parte del ricorrente, costituiscono un unico progetto teleologicamente orientato all'esclusione di dal CP_1
possesso del bene.
Del resto, il tenore della richiesta di risalente ad ottobre 2019- CP_1
mostra che l'occupazione ostacolava comunque il possesso del ricorrente- pur avendo accesso al bagno.
Né possono trarsi argomenti contrari dalla deposizione dell , che- si Tes_1
ricordi- si recava in quel bagno, per come dichiarato, in primo grado, per la prima volta solo a dicembre 2019, laddove i messaggi sopra citati e, quindi,
l'occupazione cui facevano riferimento risaliva a ottobre 2019.
Pertanto, l'azione andava esercitata entro un anno dal primo atto di spoglio, risalente a ottobre 2019, come osservato dalla reclamante.
Né il ricorrente – su cui gravava il relativo onere- ha provato che si trattava di comportamenti autonomi e non avvinti dal medesimo disegno;
invero, non lo ha neppure allegato.
In conseguenza di ciò, l'azione possessoria di va ritenuta CP_1
improponibile per intervenuta decadenza annuale, essendo stato il ricorso depositato solo il 26 maggio 2023.
Il reclamo va quindi accolto e revocata l'ordinanza opposta.
Ogni ulteriore questione rimane assorbita.
Le spese- di entrambi i gradi- seguono la soccombenza di e si CP_1
liquidano come in dispositivo- applicando i valori minimi di legge, tenuto conto
4 dell'attività difensiva espletata e dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato di entrambe le parti, limitatamente al primo grado.
Ai sensi dell'art. 75, primo comma, del DPR 115-2002 “L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.”.
Tuttavia, tale regola non si applica al soccombente.
Come osservato dalla Corte di Cassazione, “ In tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'art. 120 del d.P.R. n. 115 del 2002 - che determina la perdita di efficacia dell'ammissione al beneficio per la parte rimasta soccombente in primo grado, salvo per il caso di costituzione nel processo penale, per esercitare ivi l'azione di risarcimento del danno - non preclude al beneficiario, rimasto soccombente in prime cure, di giovarsi del medesimo istituto anche nel giudizio di impugnazione avverso la pronuncia a sé sfavorevole, purché lo stesso, in presenza delle condizioni necessarie, proponga nuova istanza di ammissione al beneficio per il grado successivo, in relazione alla quale il competente consiglio dell'ordine ed il Tribunale sono tenuti a rivalutare i presupposti di cui al T.U. delle spese di giustizia”. ( Cass. 2020 n.
13894).
Non risulta, in atti, allegata da parte dell'odierna reclamante- soccombente in primo grado- l'attivazione di nuovo iter di ammissione né prodotta una nuova delibera di ammissione.
La reclamante non può pertanto giovarsi in questa fase dell'ammissione conseguita in primo grado, in assenza di nuova istanza.
Si evidenzia, inoltre, che nella liquidazione il collegio aderisce all'orientamento maggioritario e più recente della Suprema Corte, ritenendo non necessaria la corrispondenza del liquidato in sentenza con quanto liquidato nel decreto di liquidazione dei compensi al difensore, in cui si procederà al dimezzamento di
5 legge della somma da corrispondersi al difensore ( cfr., tra tante, Cass. .13666 del 2023).
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, revoca l'ordinanza impugnata.
Dichiara improponibile, per intervenuta decadenza, l'azione possessoria esercitata da CP_1
Condanna costui al pagamento delle spese processuali, che liquida: per il primo grado, in euro € 2.608,00, oltre accessori di legge, per compensi, con obbligo di pagamento a favore dell'Erario ex art. 133 TUSG, oltre che di ogni altra somma anticipata o prenotata a debito per la parte reclmante;
per questa fase- a favore della reclamante- in euro 147, 00 per spese vive ed in euro 1.605,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi.
Così deciso telematicamente, tramite l'applicativo teams, il 31 marzo 2025
Il Presidente rel.
Concetta ALACQUA
( atto firmato telmaticamente)
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