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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 22/03/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4091/2024 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia e promossa
da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Prefetto pro
[...] P.IVA_2
tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di elettivamente Pt_2
domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura medesima in
, Via degli Offici 14 Pt_2
OPPONENTI contro
(P. IVA. e C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Donati,
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Roma, Via dei Giordani n. 18
OPPOSTA OGGETTO: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, parte opponente introduceva il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale
adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
– In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza
dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione
del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva,
ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1045/2024 (n.
3139/2024 R.G.); - Nel merito, dichiararsi cessata la
materia del contendere o comunque non dovuta la somma ivi
ingiunta per i motivi di cui in parte motiva e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con
condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di
spese, anche generali”.
Eccepiva parte opponente:
- che il credito azionato dall'odierna parte opposta era già stato soddisfatto, per sorte capitale, in data
19.08.2024, ossia prima dell'emanazione (02.09.2024) e della successiva notificazione (13.09.2024) del decreto ingiuntivo qui opposto;
- di aver provveduto, sempre prima della notificazione del suddetto decreto, ad informare parte opposta non solo del
Pag. 2 di 9 citato avvenuto pagamento in sorte capitale, ma anche dell'imminente pagamento degli interessi maturati, ex D.Lgs
231/2002, dal 05/02/2024 fino alla data dell'avvenuto pagamento della sorte capitale stessa, pagamento poi avvenuto in data 18.10.2024;
- per tali motivi, l'avvenuta estinzione del proprio debito e la cessata materia del contendere, con conseguente illegittimità della notifica del decreto opposto e necessità lo stesso venga revocato.
2. Con provvedimento in data 08.01.2025 il Giudice,
rilevato come, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di opposizione, la società convenuta non si fosse costituita in giudizio, ne dichiarava la contumacia.
3. Con comparsa in data 07.03.2025, si costituiva in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso
eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito: rigettare la
domanda dell'opponente, con tutte le eccezioni formulate,
in quanto illegittima, inammissibile ed infondata in fatto
ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e da
intendersi qui per trascritti, -condannare l'attore al
risarcimento del danno cagionato alla comparente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura
che sarà determinata dal Giudice con proprio giudizio
equitativo; - in via subordinata: condannare il
[...]
nonché, per quanto occorrer possa, l' Parte_1 Pt_2
Pag. 3 di 9 al pagamento delle Parte_2
spese del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Deduceva l'opposta:
- di aver sollecitato formalmente l'opponente al pagamento delle fatture azionate col ricorso per decreto ingiuntivo già a partire dall'anno 2023, ovvero dalle singole scadenze delle fatture medesime, e di aver diffidato l'opponente stessa con PEC del 05 febbraio 2024, versata in atti,
proseguendo poi con solleciti bonari fino a luglio 2024;
- in difetto di riscontri, di aver depositato, in data
01.08.2024, il ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, dopo oltre 5 mesi dalla prima diffida legale;
- che, in data 19/08/2024, l'opponente provvedeva al pagamento della sola sorte capitale, ma non degli interessi e delle spese legali dovuti;
- che il decreto ingiuntivo richiesto, emesso in data
02/09/2024, veniva notificato all'opponente in data
13.09.2024;
- di non avere quindi alcuna responsabilità per il fatto che il pagamento del debito di parte opponente sia stato da questa solo parzialmente effettuato, per la sola sorte capitale, senza interessi e spese, prima dell'emissione del decreto opposto ma, comunque, dopo il deposito del relativo ricorso;
- che, in ogni caso, non sussisterebbe alcun rischio che ancora parte opponente, come dalla stessa paventato, possa
Pag. 4 di 9 trovarsi, in ipotesi di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nella condizione di dover nuovamente pagare una somma già pagata, atteso che parte opposta, in virtù del medesimo decreto, potrebbe, evidentemente, agire in via esecutiva solo per l'importo residuo della somma ingiunta,
al netto, quindi, di quanto già incassato.
4. All'udienza del 19 marzo 2025 parte opponente precisava le conclusioni e discuteva la causa ex art. 281 sexies
c.p.c.. Il Tribunale riservava la decisone ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
1. Va preliminarmente rilevato come dagli atti di causa sia pacificamente emerso:
– che parte opponente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto a parte opposta a titolo di sorte capitale in una data (19.08.2024) posteriore a quella di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (01.08.2024) ma anteriore a quella di emissione del decreto ingiuntivo stesso
(02.09.2024) e dunque, evidentemente, anteriore anche a quella di notifica del medesimo (13.09.2024);
– che parte opponente ha, peraltro, provveduto (come documentato dalla stessa con l'allegato 3 al proprio atto di opposizione) al pagamento degli interessi dovuti in una data (18.10.2024) successiva non solo alla data di emissione del decreto ingiuntivo (02.09.2024), ma anche a quella di notifica del decreto stesso (13.09.2024),
Pag. 5 di 9 omettendo totalmente il pagamento delle ivi liquidate spese processuali.
2. Al riguardo, va quindi evidenziato come la prevalente giurisprudenza di legittimità abbia affermato:
a) come principio generale, che “la liquidazione delle
spese processuali… deve farsi sulla base della c.d.
"soccombenza virtuale", ossia tenendo in considerazione la
fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a
prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la
cessazione della materia del contendere” (così, Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza 21.01.2021, n. 1098);
b) con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, che “la cessazione della materia del
contendere, verificatasi successivamente alla notifica del
decreto in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento
della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza
sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche
la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in
giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve
essere revocata da parte del giudice dell'opposizione,
senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione
della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n.
7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del
1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent.
n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)…”, principio questo
Pag. 6 di 9 che, peraltro, non inficia – neanche, appunto, in caso di
“carenza sopravvenuta d'interesse” – il principio per cui,
“ai fini della condanna delle spese processuali, comprese
quelle della fase monitoria…” deve ritenersi corretto procedere “all'accertamento della soccombenza virtuale… e,
ritenendo legittime le ragioni della emissione del decreto
nei confronti dell'ingiunto, porre le stesse a carico
dell'opponente…” (così, Cass. Civ. Sez. II, Sentenza
10.04.2014, n. 8428);
c) che pertanto “il decreto ingiuntivo deve essere revocato
nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti
la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa
con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando
il debito si estingua per un adempimento successivo alla
suddetta data, e debba quindi escludersi l'indicata
fondatezza, anche se il provvedimento viene revocato,
devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del
procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto
pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga
del decreto non revocato come titolo esecutivo” (così,
Cass. Civ. Sez. II, Sentenza 27/03/2007, n. 7526);
d) che nel caso in cui la sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo sia stata pagata dopo il deposito del ricorso ma prima della sua adozione da parte del Tribunale,
il provvedimento monitorio non debba essere portato alla notifica (Cass. sent. n. 9033 del 2010).
Pag. 7 di 9 3. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra indicati la materia del contendere deve essere dichiarata cessata,
atteso che il credito vantato da parte opposta è venuto meno, nella sua interezza, per un fatto estintivo intervenuto in pendenza del giudizio di opposizione
(pagamento degli interessi), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3.1. Ai fini delle spese di lite, seguendo sempre i principi di diritto sopra riportati, va detto che, alla luce del criterio ispiratore della soccombenza virtuale,
entrambe le parti sono risultate virtualmente soccombenti,
atteso che parte opposta non avrebbe dovuto notificare il provvedimento monitorio, la cui sorte capitale era stata pagata successivamente al deposito del ricorso ma prima della sua adozione e della sua notifica, mentre il giudizio di opposizione si sarebbe comunque concluso, oltre che con la revoca del provvedimento monitorio, con la condanna del a corrispondere a parte opposta gli interessi Parte_1
moratori.
3.2. Alla luce delle superiori considerazioni non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna delle parti ex art. 96, c. III, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
Pag. 8 di 9 – dichiara la materia del contendere cessata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– spese di lite interamente compensate.
Perugia lì 22.3.2025 Il Giudice
dott. Andrea Ausili
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4091/2024 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia e promossa
da
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, e Parte_2
(C.F. ), in persona del Prefetto pro
[...] P.IVA_2
tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di elettivamente Pt_2
domiciliati presso gli Uffici dell'Avvocatura medesima in
, Via degli Offici 14 Pt_2
OPPONENTI contro
(P. IVA. e C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Donati,
elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Roma, Via dei Giordani n. 18
OPPOSTA OGGETTO: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, parte opponente introduceva il presente giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale
adìto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
– In via preliminare, previo accertamento dell'inesistenza
dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione
del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva,
ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1045/2024 (n.
3139/2024 R.G.); - Nel merito, dichiararsi cessata la
materia del contendere o comunque non dovuta la somma ivi
ingiunta per i motivi di cui in parte motiva e, per
l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con
condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di
spese, anche generali”.
Eccepiva parte opponente:
- che il credito azionato dall'odierna parte opposta era già stato soddisfatto, per sorte capitale, in data
19.08.2024, ossia prima dell'emanazione (02.09.2024) e della successiva notificazione (13.09.2024) del decreto ingiuntivo qui opposto;
- di aver provveduto, sempre prima della notificazione del suddetto decreto, ad informare parte opposta non solo del
Pag. 2 di 9 citato avvenuto pagamento in sorte capitale, ma anche dell'imminente pagamento degli interessi maturati, ex D.Lgs
231/2002, dal 05/02/2024 fino alla data dell'avvenuto pagamento della sorte capitale stessa, pagamento poi avvenuto in data 18.10.2024;
- per tali motivi, l'avvenuta estinzione del proprio debito e la cessata materia del contendere, con conseguente illegittimità della notifica del decreto opposto e necessità lo stesso venga revocato.
2. Con provvedimento in data 08.01.2025 il Giudice,
rilevato come, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di opposizione, la società convenuta non si fosse costituita in giudizio, ne dichiarava la contumacia.
3. Con comparsa in data 07.03.2025, si costituiva in giudizio parte opposta, contestando quanto ex adverso
eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via principale, nel merito: rigettare la
domanda dell'opponente, con tutte le eccezioni formulate,
in quanto illegittima, inammissibile ed infondata in fatto
ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti e da
intendersi qui per trascritti, -condannare l'attore al
risarcimento del danno cagionato alla comparente ai sensi e
per gli effetti dell'art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura
che sarà determinata dal Giudice con proprio giudizio
equitativo; - in via subordinata: condannare il
[...]
nonché, per quanto occorrer possa, l' Parte_1 Pt_2
Pag. 3 di 9 al pagamento delle Parte_2
spese del procedimento monitorio e del presente giudizio”.
Deduceva l'opposta:
- di aver sollecitato formalmente l'opponente al pagamento delle fatture azionate col ricorso per decreto ingiuntivo già a partire dall'anno 2023, ovvero dalle singole scadenze delle fatture medesime, e di aver diffidato l'opponente stessa con PEC del 05 febbraio 2024, versata in atti,
proseguendo poi con solleciti bonari fino a luglio 2024;
- in difetto di riscontri, di aver depositato, in data
01.08.2024, il ricorso per decreto ingiuntivo in questa sede opposto, dopo oltre 5 mesi dalla prima diffida legale;
- che, in data 19/08/2024, l'opponente provvedeva al pagamento della sola sorte capitale, ma non degli interessi e delle spese legali dovuti;
- che il decreto ingiuntivo richiesto, emesso in data
02/09/2024, veniva notificato all'opponente in data
13.09.2024;
- di non avere quindi alcuna responsabilità per il fatto che il pagamento del debito di parte opponente sia stato da questa solo parzialmente effettuato, per la sola sorte capitale, senza interessi e spese, prima dell'emissione del decreto opposto ma, comunque, dopo il deposito del relativo ricorso;
- che, in ogni caso, non sussisterebbe alcun rischio che ancora parte opponente, come dalla stessa paventato, possa
Pag. 4 di 9 trovarsi, in ipotesi di esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nella condizione di dover nuovamente pagare una somma già pagata, atteso che parte opposta, in virtù del medesimo decreto, potrebbe, evidentemente, agire in via esecutiva solo per l'importo residuo della somma ingiunta,
al netto, quindi, di quanto già incassato.
4. All'udienza del 19 marzo 2025 parte opponente precisava le conclusioni e discuteva la causa ex art. 281 sexies
c.p.c.. Il Tribunale riservava la decisone ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
1. Va preliminarmente rilevato come dagli atti di causa sia pacificamente emerso:
– che parte opponente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto a parte opposta a titolo di sorte capitale in una data (19.08.2024) posteriore a quella di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo (01.08.2024) ma anteriore a quella di emissione del decreto ingiuntivo stesso
(02.09.2024) e dunque, evidentemente, anteriore anche a quella di notifica del medesimo (13.09.2024);
– che parte opponente ha, peraltro, provveduto (come documentato dalla stessa con l'allegato 3 al proprio atto di opposizione) al pagamento degli interessi dovuti in una data (18.10.2024) successiva non solo alla data di emissione del decreto ingiuntivo (02.09.2024), ma anche a quella di notifica del decreto stesso (13.09.2024),
Pag. 5 di 9 omettendo totalmente il pagamento delle ivi liquidate spese processuali.
2. Al riguardo, va quindi evidenziato come la prevalente giurisprudenza di legittimità abbia affermato:
a) come principio generale, che “la liquidazione delle
spese processuali… deve farsi sulla base della c.d.
"soccombenza virtuale", ossia tenendo in considerazione la
fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a
prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la
cessazione della materia del contendere” (così, Cass. Civ.,
Sez. VI, Ordinanza 21.01.2021, n. 1098);
b) con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, che “la cessazione della materia del
contendere, verificatasi successivamente alla notifica del
decreto in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento
della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza
sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche
la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in
giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve
essere revocata da parte del giudice dell'opposizione,
senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità
dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione
della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n.
7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del
1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent.
n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)…”, principio questo
Pag. 6 di 9 che, peraltro, non inficia – neanche, appunto, in caso di
“carenza sopravvenuta d'interesse” – il principio per cui,
“ai fini della condanna delle spese processuali, comprese
quelle della fase monitoria…” deve ritenersi corretto procedere “all'accertamento della soccombenza virtuale… e,
ritenendo legittime le ragioni della emissione del decreto
nei confronti dell'ingiunto, porre le stesse a carico
dell'opponente…” (così, Cass. Civ. Sez. II, Sentenza
10.04.2014, n. 8428);
c) che pertanto “il decreto ingiuntivo deve essere revocato
nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti
la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa
con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando
il debito si estingua per un adempimento successivo alla
suddetta data, e debba quindi escludersi l'indicata
fondatezza, anche se il provvedimento viene revocato,
devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del
procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto
pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga
del decreto non revocato come titolo esecutivo” (così,
Cass. Civ. Sez. II, Sentenza 27/03/2007, n. 7526);
d) che nel caso in cui la sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo sia stata pagata dopo il deposito del ricorso ma prima della sua adozione da parte del Tribunale,
il provvedimento monitorio non debba essere portato alla notifica (Cass. sent. n. 9033 del 2010).
Pag. 7 di 9 3. Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra indicati la materia del contendere deve essere dichiarata cessata,
atteso che il credito vantato da parte opposta è venuto meno, nella sua interezza, per un fatto estintivo intervenuto in pendenza del giudizio di opposizione
(pagamento degli interessi), con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3.1. Ai fini delle spese di lite, seguendo sempre i principi di diritto sopra riportati, va detto che, alla luce del criterio ispiratore della soccombenza virtuale,
entrambe le parti sono risultate virtualmente soccombenti,
atteso che parte opposta non avrebbe dovuto notificare il provvedimento monitorio, la cui sorte capitale era stata pagata successivamente al deposito del ricorso ma prima della sua adozione e della sua notifica, mentre il giudizio di opposizione si sarebbe comunque concluso, oltre che con la revoca del provvedimento monitorio, con la condanna del a corrispondere a parte opposta gli interessi Parte_1
moratori.
3.2. Alla luce delle superiori considerazioni non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna delle parti ex art. 96, c. III, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
Pag. 8 di 9 – dichiara la materia del contendere cessata e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto;
– spese di lite interamente compensate.
Perugia lì 22.3.2025 Il Giudice
dott. Andrea Ausili
Pag. 9 di 9