TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 05/12/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
IO Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 2\12\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 856\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui sono state riunite le cause con R.G. 4738\22- 1218\24 e 5428\24 , tutte vertenti
TRA
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. Parte_1
E
CP_
in persona dei legali rappr.ti p.t., rappr.ti e difesi come in atti. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 16\2\22 ( RG 856\22) la società ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 36820210010257129000 notificato il 16\1\22, avente ad oggetto il mancato pagamento di contribuzione dovuta alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 1\17 – 5\18.
Con successivo ricorso depositato il 20\9\22 ( RG 4738\22) è stato altresì impugnato altro avviso di addebito n. 36820220013452062000, notificato il 12\8\22, con la stessa causale, ma per il periodo 9\20 – 6\21.
Ancora, il 20\2\24 risulta agli atti opposizione avverso note di rettifica notificate il 13\1\24 relative alla stessa causale, ma per il periodo 8\21 – 11\21 ( RG 1218\24).
Infine il 30\8\24 è stato depositato ulteriore ricorso in opposizione all'avviso di addebito n.
36820240005747681000, notificato il 22\7\24 sempre con identica causale con riferimento al periodo 8\21 – 12\21 ( RG 5428\24).
Negli articolati atti introduttivi sono state sollevate eccezioni relative alla non debenza delle somme per difetto dei presupposti legittimanti le richieste di pagamento. Con altrettanto articolate memorie difensive l' istituto ha contrastato le allegazioni di parte ricorrente, instando per il rigetto delle varie impugnative.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c. e deposito delle rispettive note, le cause, previa loro riunione per ovvie ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, sono state decise.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è rappresentata dalla precedente statuizione, intervenuta tra le stesse parti, rappresentata dalla sentenza di questo Tribunale n. 635\22, pubblicata il 29\3\22 e non impugnata.
Con la riferita decisione sono state accolte precedenti impugnative di avvisi di addebito sempre riconducibili alla stessa causale di quelli oggetto degli odierni giudizi.
Sul punto l'art. 2909 c.c.così recita : “ L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (324 c.p.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ”.
Innumerevoli sono le pronunce della S.C.in merito al giudicato ,come ad es. “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare
l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345
c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art.
481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
27161 del 25 ottobre 2018).
Ancora : “ Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell'originario datore di lavoro).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28415 del 28 novembre 2017). Per valutare la sussistenza o meno della preclusione derivante dal precedente giudicato è necessario: a) identificare la statuizione contenuta nella prima sentenza;
b) raffrontare detta statuizione con l'oggetto del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato;
c) verificare se sussista o meno una relazione giuridica tra il diritto dedotto nel primo e quello dedotto nel secondo giudizio.
Nel caso in esame il raffronto di questi tre elementi depone nel senso di riconoscere alla già specificata statuizione pieno valore nei giudizi che occupano.
Ed invero sia nel ( nei) giudizio (i) precedente ( i) , che negli attuali il presupposto è rappresentato dalla presunta omissione del pagamento di contributi nella gestione aziende con lavoratori dipendenti dovuti per il mancato riconoscimento, in favore dell'opponente, dei presupposti legittimanti le esclusioni ed agevolazioni contributive di cui alla l. 407\90.
V'è però che con la statuizione passata in giudicato ed innanzi citata erano state accolte le opposizioni a loro tempo inoltrate con la disamina e conseguente riconoscimento del diritto a dette esclusioni ed agevolazioni proprio in virtù dell'indicata normativa per un periodo che, in aggiunta ad altri diversi, è oggetto anche dell'odierna imposizione contributiva ( nello specifico
2 – 11\15)
Risulta pertanto evidente la stretta relazione tra i due giudizi, essendo comune ad entrambi il presupposto giuridico e fattuale.
In merito alle spese, tenuto conto della natura documentale del giudizio e di assenza di attività istruttoria, nonché dell'esistenza del giudicato, che assorbe ogni valutazione di merito, rende l'esito del giudizio non riferibile a una effettiva soccombenza sostanziale di una delle parti e tanto integra le ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. IO Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie le domande e dichiara non dovute le somme portate dagli atti impositivi in epigrafe indicati;
- compensa tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 2\12\25
Il GOP
dott. IO Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
IO Ricigliano, ha pronunciato, all'udienza del 2\12\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 856\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, cui sono state riunite le cause con R.G. 4738\22- 1218\24 e 5428\24 , tutte vertenti
TRA
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso come in atti. Parte_1
E
CP_
in persona dei legali rappr.ti p.t., rappr.ti e difesi come in atti. CP_1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con un primo ricorso depositato in data 16\2\22 ( RG 856\22) la società ricorrente ha impugnato l'avviso di addebito n. 36820210010257129000 notificato il 16\1\22, avente ad oggetto il mancato pagamento di contribuzione dovuta alla gestione aziende con lavoratori dipendenti per il periodo 1\17 – 5\18.
Con successivo ricorso depositato il 20\9\22 ( RG 4738\22) è stato altresì impugnato altro avviso di addebito n. 36820220013452062000, notificato il 12\8\22, con la stessa causale, ma per il periodo 9\20 – 6\21.
Ancora, il 20\2\24 risulta agli atti opposizione avverso note di rettifica notificate il 13\1\24 relative alla stessa causale, ma per il periodo 8\21 – 11\21 ( RG 1218\24).
Infine il 30\8\24 è stato depositato ulteriore ricorso in opposizione all'avviso di addebito n.
36820240005747681000, notificato il 22\7\24 sempre con identica causale con riferimento al periodo 8\21 – 12\21 ( RG 5428\24).
Negli articolati atti introduttivi sono state sollevate eccezioni relative alla non debenza delle somme per difetto dei presupposti legittimanti le richieste di pagamento. Con altrettanto articolate memorie difensive l' istituto ha contrastato le allegazioni di parte ricorrente, instando per il rigetto delle varie impugnative.
Previo rituale avviso di trattazione scritta del giudizio ex art. 127 ter c.p.c. e deposito delle rispettive note, le cause, previa loro riunione per ovvie ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, sono state decise.
Circostanza dirimente, ai fini decisori, è rappresentata dalla precedente statuizione, intervenuta tra le stesse parti, rappresentata dalla sentenza di questo Tribunale n. 635\22, pubblicata il 29\3\22 e non impugnata.
Con la riferita decisione sono state accolte precedenti impugnative di avvisi di addebito sempre riconducibili alla stessa causale di quelli oggetto degli odierni giudizi.
Sul punto l'art. 2909 c.c.così recita : “ L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato (324 c.p.c.) fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa ”.
Innumerevoli sono le pronunce della S.C.in merito al giudicato ,come ad es. “Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare
l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345
c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la
S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art.
481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n.
27161 del 25 ottobre 2018).
Ancora : “ Costituisce oggetto di giudicato la situazione di fatto che si pone come antecedente logico necessario della pronuncia resa sulla domanda dell'attore o sull'eccezione del convenuto;
l'autorità del giudicato copre il fatto accertato anche in relazione ad ogni altro effetto giuridico che da esso ne derivi nell'ambito del rapporto obbligatorio tra le stesse parti.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva accertato l'esistenza di un unico rapporto di lavoro, intercorso dapprima con il datore e successivamente con i suoi eredi, sebbene fosse passato in giudicato, perché non impugnato, il capo della sentenza di primo grado che aveva accolto l'eccezione di prescrizione sul presupposto dell'instaurazione di un nuovo rapporto alla morte dell'originario datore di lavoro).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28415 del 28 novembre 2017). Per valutare la sussistenza o meno della preclusione derivante dal precedente giudicato è necessario: a) identificare la statuizione contenuta nella prima sentenza;
b) raffrontare detta statuizione con l'oggetto del processo nell'ambito del quale il giudicato dovrebbe fare stato;
c) verificare se sussista o meno una relazione giuridica tra il diritto dedotto nel primo e quello dedotto nel secondo giudizio.
Nel caso in esame il raffronto di questi tre elementi depone nel senso di riconoscere alla già specificata statuizione pieno valore nei giudizi che occupano.
Ed invero sia nel ( nei) giudizio (i) precedente ( i) , che negli attuali il presupposto è rappresentato dalla presunta omissione del pagamento di contributi nella gestione aziende con lavoratori dipendenti dovuti per il mancato riconoscimento, in favore dell'opponente, dei presupposti legittimanti le esclusioni ed agevolazioni contributive di cui alla l. 407\90.
V'è però che con la statuizione passata in giudicato ed innanzi citata erano state accolte le opposizioni a loro tempo inoltrate con la disamina e conseguente riconoscimento del diritto a dette esclusioni ed agevolazioni proprio in virtù dell'indicata normativa per un periodo che, in aggiunta ad altri diversi, è oggetto anche dell'odierna imposizione contributiva ( nello specifico
2 – 11\15)
Risulta pertanto evidente la stretta relazione tra i due giudizi, essendo comune ad entrambi il presupposto giuridico e fattuale.
In merito alle spese, tenuto conto della natura documentale del giudizio e di assenza di attività istruttoria, nonché dell'esistenza del giudicato, che assorbe ogni valutazione di merito, rende l'esito del giudizio non riferibile a una effettiva soccombenza sostanziale di una delle parti e tanto integra le ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. IO Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie le domande e dichiara non dovute le somme portate dagli atti impositivi in epigrafe indicati;
- compensa tra le parti in causa le spese e competenze di lite.
Così deciso in Nola, 2\12\25
Il GOP
dott. IO Ricigliano