Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 12/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6959/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6959/2021 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
CP_1
APPELLATA
Oggi 12 marzo 2025 all'udienza cartolare innanzi alla dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, hanno depositato note scritte:
Per 'avv. ALLAMPRESE MICHELE Parte_1
Per l'avv. DE COSMO GIANFRANCESCO e l'avv. MONOPOLI FRANCESCO CP_1
( ) PIAZZA LIBERTA 1 71100 ; C.F._1 CP_1
Il Giudice invitate le parti a precisare le conclusioni mediante il deposito di note scritte, lette le memorie conclusive e di replica, nonché le note scritte sostitutive del verbale di udienza e della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., procedendo al deposito telematico.
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
pagina 1 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6959/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ALLAMPRESE Parte_1 C.F._2
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA CAPITANO RAIMONDO PECE 49 CERIGNOLA presso il difensore avv. ALLAMPRESE MICHELE APPELLANTE contro
(CF con il patrocinio dell'avv. DE COSMO GIANFRANCESCO e dell'avv. CP_2 P.IVA_1
MONOPOLI FRANCESCO ( ), elettivamente domiciliata in Piazza Libertà, 1 C.F._1
71121 presso il difensore avv. DE COSMO GIANFRANCESCO CP_1
APPELLATA
nonché
Controparte_3
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data il 27/03/2019 , ha convenuto in Parte_2 giudizio l' chiedendone la condanna al risarcimento dei danni fisici, quantificati in € 5.000,00, CP_2 conseguenti all'aggressione subita ad opera di un cane randagio in data 23/06/2018 ore 18.00 in nel mentre percorreva via De Miro D'Ajeta. CP_1
Il giudizio è stato rubricato al n.1565/2015 R.G. e assegnato alla cognizione del Giudice di Pace di
CP_1 Alla prima udienza si costituiva in giudizio l' eccependo preliminarmente la propria CP_1 carenza di legittimazione passiva e chiedendo la sua estromissione dal giudizio contestualmente chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del impugnando nel merito la Controparte_3 domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur. Il Giudice di Pace autorizzava la chiamata in causa del terzo e rinviava la causa al 01/10/2019. All'udienza cosi fissata si costituiva in giudizio il contestando la domanda attorea Controparte_3 sia nell'an che nel quantum ed eccependo anch'esso la propria carenza di legittimazione passiva e pagina 2 di 7 demandando ogni eventuale responsabilità all' ex art. 2043, chiedendo altresì di essere Pt_3 estromessa dal giudizio. La causa è stata istruita mediante prova per testi e c.t.u. medico-legale sulla persona di Pt_1 Esaurita l'istruttoria, con sentenza nr. 1054/21 pubblicata in data 09/11/2021, il Giudice di Pace di Foggia, ha rigettato la domanda attorea di risarcimento danni per lesioni personali, ritenuta infondata, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio e ponendo definitivamente a carico della parte attrice le anticipate spese di CTU medica. Avverso tale sentenza ha proposto appello , ritenendola ingiusta ed erronea e Parte_2 chiedendone la riforma, concludendo “Riformare integralmente la sentenza numero 1054/21 del Giudice di Pace di , e per l'effetto 1- Dichiarare intervenuto l'evento per cui è causa per colpa CP_1 e responsabilità esclusive dell' ;
2- Accertare che i danni fisici subiti dall'appellante, sono CP_1 conseguenza del suddetto evento;
3- Per l'effetto condannare, l'appellata al pagamento della somma di euro 4.336,75 oltre interesse sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del fatto e fino al soddisfo, o nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
4- Condannare la medesima appellata al pagamento delle competenze e spese del giudizio di primo grado, maggiorate degli accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratore antistatario;
5- condannare l'appellata al pagamento delle spese e compensi, oltre Iva e Cna e alle spese tutte della fase di impugnazione, con distrazione nei confronti dei procuratore antistatario;
6- porre le spese di CTU integralmente a carico dell'appellata, con onere di restituzione di quanto corrisposto al Consulente da parte attrice”. Si è costituita in appello l' chiedendo “in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione CP_2 passiva e/o della titolarità sostanziale passiva dell , per le ragioni tutte innanzi esposte, con CP_2 conseguente estromissione dal presente giudizio della stessa, altresì ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 2741/2015 nonché, altresì, ai sensi di quanto stabilito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza n. 18954/2017, nonché ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione VI Sez. Civ. con l'Ordinanza n. 11591/2018 del 14.5.2018, essendo legittimato passivo in via esclusiva il , ovvero il che risulterà territorialmente competente;
2) nel Controparte_3 CP_3 merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari, rigettare, in ogni caso, la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutte le ragioni innanzi libellate;
3) in via subordinata, dichiarare unico responsabile il , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro tempore, ovvero il che risulterà territorialmente CP_3 competente, e condannarlo al risarcimento dei danni in favore degli attori, e comunque tenere indenne e manlevare l' da ogni responsabilità; 4) in via gradata, salvo gravame, nella denegata ipotesi CP_2 di riconoscimento di un'eventuale responsabilità dell nella causazione del sinistro de quo, CP_2 ridurre proporzionalmente l'entità delle somme a titolo di risarcimento danno in relazione alle singole responsabilità delle altre parti processuali nella causazione del sinistro, anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.”. All'esito della udienza di comparizione delle parti, il Giudice ha disposto l'acquisizione agli atti di causa del fascicolo del primo grado di giudizio. All'udienza del 29 novembre 2024 la causa è stata rinviata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. all'udienza cartolare del 12.03.2025, con termine per memorie conclusive fino a 40 gg prima, termine per memorie di replica fino a 20 gg prima e termine per note scritte sostitutive di udienza fino a 5 gg prima.
1. In via preliminare deve dichiararsi la contumacia del ritualmente citato e non Controparte_3 costituitosi.
1.1 Sempre in via preliminare rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalla norma.
pagina 3 di 7 2. Tanto premesso, , odierna appellante, ha notificato al e all' Parte_2 Controparte_3 CP_2
[...
atto di appello avverso la sentenza n. 1054/21, introducendo giudizio di gravame sulla scorta del seguente motivo di appello:
- violazione dell'art. 2043 cc, e dell'art. 115 e 116 cpc. errato esame del materiale istruttorio, omessa individuazione della colpa in concreto dell' . CP_1
Con il motivo di appello proposto ha contestato la valutazione delle risultanze istruttorie operata Pt_2 dal primo Giudice, asseritamente approssimativa, e il conseguente iter motivazionale che lo ha indotto a ritenere la domanda non provata. L'appellante ha lamentato che il GdP, pur correttamente inquadrando la fattispecie de quo nell'alveo dell'art. 2043 cc, ha errato nel non individuare la condotta Cont colposa dell' che, a suo avviso, emergerebbe dal raccolto istruttorio. In particolare, l'appellante ha sostenuto che il Giudice di Pace è incorso in errore nel ritenere le dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi non erano state sufficienti a dare prova della natura di randagio del cane e ha ritenuto illogica la gravata pronuncia nella parte in cui ha disposto il rigetto della domanda privando di validità tali testimonianze che, invece, risultavano essere state, a suo dire, precise, puntuali e coerenti a quanto dedotto in citazione. Parte appellata, dal canto suo, ha chiesto la conferma dell'impugnata sentenza, sostenendo la correttezza logico giuridica e la coerenza del ragionamento seguito dal Giudice di prime cure per giungere alla decisione, il quale rilevando che, né dall'atto introduttivo né dall'escussione dei testi si potesse evincere con certezza l'effettiva natura di randagio del cane e altri dettagli indispensabili a fondare la domanda risarcitoria avanzata, l'aveva correttamente rigettata.
3.Dato atto delle rispettive posizioni delle parti e al fine di vagliare la fondatezza dell'appello, appare necessario rilevare, in premessa, che risulta coerente con la presente controversia, avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità di parte appellata nella causazione del sinistro occorso all'attrice danneggiata e del danno risarcibile, l'applicazione della disciplina delineata dall'art. 2043 c.c., in virtù del principio generale del neminem laedere.
Nel caso in esame, la danneggiata lamenta la lesione del suddetto principio generale, in ragione dell'omesso intervento di prevenzione e controllo da parte dei soggetti che sono tenuti ad intervenire in materia di randagismo. Trattandosi di responsabilità da colpa omissiva è necessario individuare qual sia la norma violata che, ove rispettata, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento dannoso. Rileva il Tribunale, infatti, che, ai fini dell'affermazione della responsabilità degli enti evocati in giudizio è necessaria la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi enti. Dalla lettura della Legge n. 26/2006 integrativa della più risalente disciplina dettata Controparte_4 dalla L.R. n. 12/1995, vigente al momento del fatto oggetto di causa e successivamente sostituita dalla
L.R. n.2/2020, emerge una ripartizione di compiti tra i Comuni e le Asl locali per la gestione del fenomeno del randagismo. Il testo normativo, individuando le specifiche competenze, stabiliva, infatti, Cont che i Comuni, nell'esercizio del potere di sorveglianza, dovessero segnalare alle a presenza di cani randagi, mentre, quest'ultime dovessero intervenire per provvedere all'accalappiamento ed al ricovero presso i canili, a condizione che i Comuni avessero, a loro volta, provveduto al relativo allestimento. L'attività di ricovero e di cattura dei cani randagi risulta essere, dunque, estranea ai compiti dei Comuni, i quali si limitano alla gestione dei canili ai fini della mera accoglienza degli animali, mentre Cont il recupero dei cani randagi è delegato ai servizi veterinari delle ex multis Cass. n. 9167/2020). La ha dunque stabilito, al fine di prevenire il pericolo dell'incolumità pubblica, che le CP_5 funzioni di recupero e custodia dei cani randagi, nonché di controllo della popolazione canina a fini di igiene e profilassi, siano svolte dalle aziende sanitarie locali, riservando invece ai comuni una generica attività di redazione di piani di controllo delle nascite e meri compiti di gestione dei canili al fine dell'accoglienza dei cani randagi recuperati (ex multis Cass. n. 6392/2020; Cass. n. 22522/ 2019, Cass. n. 17060/2018).
pagina 4 di 7 Ciò posto, costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (ex plurimis sent. n. 18954/2017; Cass.
Sentenza n. 31059/2019; Cass. Sent. n. 31957/2018), ha ritenuto che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi debba ricondursi alla generale disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; pertanto, occorrerà che la parte danneggiata che agisca per il risarcimento del danno causato da animali randagi dia la prova concreta di una condotta colposa ascrivibile all'ente e, della riconducibilità allo stesso dell'evento dannoso, sicché occorre che parte danneggiata dia la prova del danno subìto, della presenza del cane randagio sulla strada, del nesso di causalità, ossia, occorre dimostrare che la determinazione del sinistro sia imputabile solo ed unicamente all'animale e del comportamento colpevole dell'amministrazione, non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali (Cass. n.31957/2018; Cass. n. 18954/2017) non potendo presumere tale responsabilità semplicemente sulla base degli oneri imposti dalle Leggi Regionali. Più in particolare, va chiarito che la fondatezza dell'azione risarcitoria presuppone che il danneggiato provi tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile che, nell'ambito extracontrattuale, si ricavano dall'art. 2043 c.c. e che consistono nella condotta lesiva, nel nesso causale (cd. causalità materiale) tra condotta ed evento dannoso, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico;
inoltre, spetta all'attore allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli cagionate dall'evento dannoso e cioè il cd. danno-conseguenza (per opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; Cass., Sez. Un. nn. 576, 581, 582, 584 del 2008) e la sua diretta derivazione (cd. causalità giuridica dall'evento) nonché spetta all'attore provarne il preciso ammontare. Ciò premesso, è bene precisare altresì, che la cognizione del giudice è informata al principio del libero convincimento, ai sensi art. 116, co. 1 c.p.c. Ebbene, tale norma specifica che il libero convincimento del giudice implica il prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, il quale si traduce in una necessaria ed approfondita valutazione globale di tutte le risultanze processuali.
Il giudice, dunque, è chiamato a porre a fondamento della decisone i fatti che risultano provati alla luce di una globale valutazione circa le attività asseverative espletate in corso di causa (escussione di testimoni, produzioni documentali, ctu) e i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita (cfr. art. 115 c.p.c.).
Ebbene, tanto premesso a livello sistematico, deve rilevarsi che la gravata sentenza risulta del tutto immune dalla censura avanzata essendo la stessa uniforme ai sopraesposti principi e coerentemente motivata in relazione agli esiti istruttori raggiunti.
3.1 È opportuno dare atto, ai fini della decisione, che, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente individuare l'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile un controllo del territorio così penetrante e diffuso. Nel caso di specie, occorre, dunque, che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, la cattura e la custodia dell'animale randagio che ha provocato il danno fosse possibile ed esigibile e che l'omissione sia derivata da un comportamento colposo dell'ente. Tuttavia, dalle risultanze di causa emerge come parte attrice non abbia fornito alcuna prova a riguardo, non dimostrando, quindi, la specifica condotta omissiva tanto del tanto dell' Controparte_3 CP_2 e il conseguente nesso di causalità con l'evento dannoso;
né è stata fornita alcuna prova in merito a specifiche segnalazioni al circa la presenza di cani randagi sul territorio comunale, Controparte_3 al fine di consentire a quest'ultimo di richiedere un intervento di cattura da parte dell' CP_6
di più, dall'attività istruttoria espletata nel giudizio di primo grado non è emerso alcun elemento
[...] decisivo a prova della qualificazione della natura di “randagio” del cane che avrebbe aggredito Pt_2 provocandogli lesioni.
Infatti, il cane non è stato identificato né a mezzo del microchip né attraverso successive verifiche effettuate dai veterinari dell'Asl competente il cui intervento, peraltro, non risulta essere stato richiesto.
pagina 5 di 7 Peraltro, nella documentazione allegata si rinviene la nota/relazione del Dirigente Veterinario Cont Territoriale prot. ID: 1499973/11.05.2019 (cfr. all. n. 3 fascicolo con la quale Controparte_7 attestava che non vi era agli atti del Servizio Veterinario dell' alcuna segnalazione, nel luogo CP_2 oggetto del sinistro, relativa alla presenza di randagi né il giorno dell'occorso, né nei giorni precedenti. Neppure hanno comprovato la natura di randagio del cane in questione le dichiarazioni rese dalle testi escusse e che, tralasciando quelle attinenti a circostanze apprese Testimone_1 Testimone_2 de relato, si sono limitate a dichiarare genericamente di aver visto “un cane di grossa taglia, dal pelo bianco, e tutto sporco”, dichiarazioni che attribuiscono la qualità di randagio al cane unicamente sulla base di elementi descrittivi che, tuttavia, non sono in grado di attribuire con certezza tale qualità, requisito, quest'ultimo, indispensabile al fine di fondare un'eventuale responsabilità degli enti convenuti.
In conclusione, dal riesame complessivo degli atti di causa, si ritiene che il ragionamento posto a base delle conclusioni cui è giunto il Giudice di Pace nell'appellata sentenza risulta essere immune dalle censure mosse relativamente alla sua correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico e, inoltre, deve rilevarsi che la sentenza oggetto di gravame contiene le argomentazioni rilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto, della decisione, ritenendo di talché adempiuto l'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Cont Le ulteriori circostanze dedotte riguardanti la presenza di un centro veterinario a pochi metri dal luogo teatro del sinistro e l'asserzione che “l'emergenza randagismo è nota e datata”, risultano inconferenti in relazione alla pretesa risarcitoria azionata nell'ambito del giudizio. Come già ampiamente esposto, e come correttamente già rilevato dal GdP nella gravata sentenza, Cont l'accertamento della specifica condotta colposa omissiva del o della e del rapporto di CP_3 causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso occorso alla non risulta Pt_2 operata non risultando allegazione alcuna che consenta di ritenere che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile, e che l'omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto. Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, che correttamente, il giudice di prime cure abbia rilevato l'assenza della prova dell'an della domanda risarcitoria azionata e che, in ragione di ciò, abbia correttamente operato rigettando la domanda azionata per infondatezza, correttamente motivando la propria decisione nella sentenza gravata che deve, pertanto, essere confermata con rigetto dell'appello proposto dall'appellante Pt_2
4. La natura delle questioni trattate, che ancora oggi registra forti contrasti giurisprudenziali, consente di disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
4.1 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello proposto da nei confronti del e dell' e, Parte_2 Controparte_3 CP_2 per l'effetto, conferma integralmente la sentenza nr. 1054/21 pubblicata in data 09/11/2021, emessa dal GdP di Foggia;
- compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_2 unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
pagina 6 di 7 Foggia, 12 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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