Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Pasquale MA CR Consigliere rel.
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4418/2022 Ruolo Gen., avente ad oggetto contratto di appalto, riservata in decisione all'udienza collegiale del 17/09/2024, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter cod. proc.
civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 a decorrere dal 1/01/2023, con concessione alle parti del termine fino al 19/11/2024 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 09/12/2024 per il deposito delle memorie di replica, riservato ogni provvedimento, e vertente
TRA
(C.F. ) nella persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
p.t. dott.ssa rappresento e difeso, giusta procura conferita ai sensi dell'art. 83 Parte_2
comma 2 c.p.c. su foglio separato da intendersi apposta in calce all'atto di appello, dall'Avv.
Gianluca Di Ruocco (C.F. ), ed elettivamente domiciliato in Napoli alla C.F._1
via A. De Gasperi n. 55 presso lo studio Cimmino Carnevale De Filippis;
Appellante
(C.F. , con sede legale in CO QU, in persona del legale rapp. CP_1 P.IVA_2
p.t. Sig. (C.F. ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._2
procura conferita su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luigi De Martino (C.F. , presso il C.F._3
cui studio elettivamente domicilia in CO QU (NA) alla Via Raffaele Bosco, n.12;
Appellata
E
Ing. (C.F. ), rappresentato e difeso, giusto CP_3 C.F._4
mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Giuseppe Dilengite
(C.F. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in CO QU C.F._5
alla Piazza Umberto I, n. 21;
Appellato
E
Dott. (C.F. ), rappresentato e difeso, giusto Controparte_4 C.F._6
mandato in atti, dall'Avv. Antonino Di Martino (C.F. ), presso il cui C.F._7
studio elettivamente domicilia in CO QU alla via R. Bosco n. 491;
Appellato
E
C.F. ), con sede legale in AN ET (TV), in Controparte_5 P.IVA_3
persona dei legali rapp.ti Sigg.ri Dr. e Dr. , Controparte_6 Controparte_7
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti conferita su foglio separato da intendersi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabrizio Maione
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla Via C.F._8
Francesco Solimena n. 93;
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con decreto ingiuntivo n. 1020/2018, emesso in data 25.06.2018, notificato a mezzo pec in data 26.06.2018, su ricorso della società (d'ora in avanti solo , il CP_1 CP_1
Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva al (d'ora in avanti solo Parte_1
) il pagamento della somma di € 18.803,79, oltre interessi moratori Parte_3
e spese legali, a titolo di corrispettivo residuo dei lavori di manutenzione straordinaria dell'intera copertura del tetto del fabbricato sito in CO QU alla via R. Bosco n. 76,
affidati in virtù di contratto di appalto stipulato in data 02.07.2016.
La ricorrente deduceva, infatti, di aver regolarmente eseguito i lavori CP_1
commissionati per la somma complessiva di circa € 153.000,00 oltre IVA, ultimati in data
03.02.2017, come da verbale di fine lavori, e certificati in data 28.03.2017, come da certificato di regolare esecuzione e collaudo, entrambi a firma della Direzione Lavori.
Nonostante la completa realizzazione dell'opera e i numerosi solleciti, il non Parte_1
corrispondeva le rate mensili di € 2.089,31 (inclusa IVA) dal mese di settembre 2017 al mese di maggio 2018, per un importo complessivo di € 18.803,79, relative al saldo ivi compresa la trattenuta a garanzia del 20% sui precedenti pagamenti effettuati dal Parte_1
Il proponeva opposizione eccependo preliminarmente l'inadempimento ai Parte_1
sensi dell'art. 1460 c.c., da parte della società in relazione alla mancata esecuzione CP_1
dei lavori a regola d'arte e alla difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, con evidente pericolo di rovina, contestando, in particolare, la corretta posa in opera delle tegole sul tetto di copertura del e l'erroneo posizionamento delle scossaline Parte_1
metalliche; spiegando, poi, domande riconvenzionali, nei confronti della medesima CP_1
ritenuta solidalmente responsabile con il Direttore dei lavori e l'Amministratore di condominio all'epoca in carica, per la condanna al pagamento a titolo risarcitorio della somma di € 99.599,69, quale importo individuato dal C.T.P. Geom. per l'esecuzione Pt_4
degli interventi necessari per la messa in sicurezza del tetto oltre che per il ripristino della funzionalità alla sua naturale destinazione nonché per il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti e subendi dai condomini, e chiedendo altresì, in via gradata, la riduzione del corrispettivo a fronte dei denunciati vizi dell'appalto ex art. 1668 c.c.
Deduceva, per quanto in questa sede rilevi, la disomogenea e documentata stesura del manto di poliuretano sul tetto, tanto da rendersi necessaria una successiva fissazione in sicurezza delle tegole, subappaltata dalla in assenza di autorizzazione da parte della CP_1
committenza e in violazione dell'art. 10 del contratto stipulato, ad un'altra ditta (la
; la sospensione dei lavori di rimozione del ponteggio da parte della n data CP_8 CP_1
22.12.2016 e, quindi, l'ingiustificato ritardo nella consegna dei lavori, avvenuto solo in data
03.02.2017; la pessima esecuzione dei lavori culminata in due incidenti occorsi al tetto nel mese di marzo 2018 (12 e 22 marzo) per cui alcune lamiere in metallo (scossaline) posizionate sulla falda del tetto relativa alla scala “A” del fabbricato venivano divelte dal vento e cadevano al suolo;
la non risolubilità degli interventi di ripristino eseguiti dalla ditta su ordine del direttore dei lavori.
Oltre al giudizio di opposizione, l'attore depositava in data 11.09.2018 un primo ricorso per ATP ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. dinanzi al medesimo giudice che, tuttavia, rimetteva gli atti al Presidente affinché venisse assegnato al giudice tabellarmente competente, dato che il giudizio di merito prospettato nel ricorso era rivolto anche nei confronti di CP_4
e che non erano parti di detto giudizio di opposizione. Il giudice
[...] CP_3
competente, in persona del Presidente della Terza Sezione civile del Tribunale Oplontino
dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di periculum in mora.
Con comparsa del 23.11.2018, si costituiva la chiedendo la provvisoria CP_1
esecutorietà del decreto ingiuntivo, resistendo e confutando gli avversi addebiti chiedendone il rigetto e, stante la pendenza dell'ATP, avanzando istanza di chiamata in causa nei confronti dei terzi Dott. in qualità di Amministratore di condominio, e CP_4
Ing. in qualità di Direttore dei Lavori, al fine di accertare, nel caso di accoglimento CP_3
della domanda riconvenzionale, il grado di corresponsabilità di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel contratto di appalto oggetto di lite.
Ottenuta l'autorizzazione a chiamare in causa i terzi, con comparsa del 30.04.2019, si costituiva il Dott. chiedendo, in via preliminare l'autorizzazione a chiamare in causa CP_4
quale società garante delle obbligazioni derivanti da Controparte_9
responsabilità professionale e, nel merito, il rigetto della domanda per carenza di legittimazione passiva, per nullità dell'atto di chiamata in causa, e per infondatezza in fatto ed in diritto. Con comparsa del 21.05.2019, si costituiva l'Ing. il quale impugnava tutto quando CP_3
dedotto ed asserito dalla dal eccependo in particolare la nullità della CP_1 Parte_1
chiamata in causa ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Nell'ambito dell'ATP, il proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso Parte_1
l'ordinanza resa della Terza Sezione del Tribunale Oplontino che, pur ravvisando la sussistenza del periculum in mora al momento della proposizione della domanda,
confermava l'inammissibilità del ricorso dichiarando l'incompetenza del primo giudice in favore del medesimo giudice dell'opposizione a d.i. stante la circostanza sopravvenuta del subentro dei terzi chiamati in causa e CP_4 CP_3
Seguiva, allora, un secondo ricorso per ATP in corso di causa dinanzi al medesimo giudice della cognizione volto ad accertare in via d'urgenza sia la difettosa esecuzione dei lavori appaltati alla comprovata dal distacco delle scossaline nel marzo del 2018, sia CP_1
gli interventi necessari per l'eliminazione dei vizi, difformità e situazioni di pericolo,
eventualmente rilevati dal CTU nominato dal Tribunale.
Nell'ambito del giudizio di opposizione, con ordinanza del 30.05.2019, il Tribunale
respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e concedeva i termini ex art. 164, comma 5,
c.p.c. per l'integrazione della domanda spiegata nei confronti dei terzi chiamati in causa.
Con ordinanza del 27.11.2019, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per ATP
per carenza di prova in ordine alla dedotta urgente necessità di messa in sicurezza dei luoghi e, ritenendo integrata la domanda di parte opposta ai sensi dell'art. 164 c.p.c. con atto della con cui venivano individuate le condotte omissive ascritte al terzo Dott. CP_1
a titolo di corresponsabilità in qualità di amministratore del CP_4 Parte_1
opponente, accoglieva altresì la chiamata in causa della (d'ora in Controparte_9
poi solo e/o società assicurativa). CP_9
Con comparsa del 14.09.2020, si costituiva impugnando tutto quanto ex adverso CP_9
dedotto e chiedendo il rigetto della domanda per inammissibilità nonché infondatezza sia in fatto che in diritto.
Ottenuta la modifica delle conclusioni rese con la comparsa di costituzione e risposta da parte della società ome integrate dalla ulteriore richiesta di condanna al pagamento CP_1 della somma di € 20.893,10 per le rate scadute da maggio 2018 a marzo 2019, con ordinanza del 06.10.2020, il Tribunale concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183,
comma 6, c.p.c.
Ammessa ed espletata C.T.U., affidata all'Ing. , con la sentenza n. Persona_1
1955/2022, pubblicata in data 05.08.2022, il Tribunale di Torre Annunziata confermava il decreto ingiuntivo n. 1020/2018 rigettando l'opposizione avverso proposta e condannava il al pagamento in favore della ella ulteriore somma di € 20.893,10 per le Parte_1 CP_1
rate scadute da maggio 2018 a marzo 2019, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, altresì
rigettando le domande riconvenzionali e le domande spiegate nei confronti dei terzi chiamati in causa e condannando l' al pagamento delle spese di lite liquidate in € Pt_1
10.000,00 in favore di d in € 5.600,00 ciascuno in favore dell'Ing. del dott. CP_1 CP_3
e di tutte rispettivamente oltre accessori di legge ed, infine, ponendo le CP_4 CP_9
spese di C.T.U. a carico della parte opponente e della parte opposta in parti uguali.
In particolare, il Tribunale, dichiarata preliminarmente l'ammissibilità della domanda di pagamento delle ulteriori somme inerenti alle rate scadute nelle more del giudizio formulata dalla e di contro l'inammissibilità delle domande nuove – sub c) e sub i) – formulate CP_1
dal nelle note di trattazione scritta del 07.04.2022, dopo aver ricondotto la Parte_1
fattispecie sottoposta al suo esame nell'alveo della domanda risarcitoria da inesatto adempimento contrattuale e aver delineato i criteri di ripartizione dell'onere della prova tra le parti, dichiarava l'infondatezza dell'eccezione di nullità della consulenza tecnica d'ufficio sollevata dall'opponente di cui delineava le risultanze rilevanti per il caso de Parte_1
quo e prendeva posizione sulle relative contestazioni mosse dal difensore di parte opponente – in ordine alla scorretta posa in opera del poliuretano, all'erroneo posizionamento delle scossaline metalliche, alla presenza di tegole lesionate e al costo delle smaltimento dei materiali di risulta – ritenendole non fondate e non condivisibili,
escludendo la sussistenza di vizi e/o difetti delle opere appaltate imputabili alla impresa rigettando, quindi, la domanda attorea e le domande di risarcimento del danno e CP_1
di riduzione del prezzo spiegate in via riconvenzionale dall'opponente per difetto di prova dell'an debeatur. Quanto alla contestazione circa il riconoscimento della rivalutazione monetaria e la concessione in sede di decreto ingiuntivo degli interessi di mora al tasso degli interessi commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, riteneva non dovuta la rivalutazione e affermava l'applicazione alla fattispecie de quo del tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Quanto alla chiamata in causa dell'Ing. e del dott. esclusi profili di CP_3 CP_4
responsabilità a loro addebitabili, rigettava le domande spiegate nei loro confronti e, per l'effetto, riteneva assorbita la domanda di garanzia spiegata dal dott. nei confronti CP_4
di CP_9
§ 2. Avverso la sentenza di prime cure, notificata il 13.09.2022 a mezzo p.e.c. dal procuratore di il proponeva appello, con citazione tempestivamente e CP_9 Parte_1
regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 13.10.2022, articolato in 5 motivi e concludendo per l'accoglimento dello stesso e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, previa dichiarazione di nullità della c.t.u. espletata dall'Ing. e previo Per_1
rinnovo della medesima, per l'accertamento dell'inesistenza e/o nullità e/o annullabilità
della sentenza per vizio di omessa pronuncia e violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.
1460, 1667, 1668, 1669 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché per erronea, illogica e contraddittoria motivazione;
per l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento/inesatto adempimento ex art. 1460 c.c. e per la condanna della sola lla restituzione di tutte CP_1
le somme riconosciute a titolo di pagamento del saldo dei lavori eventualmente corrispostele, in tutto o in parte, dal oltre interessi;
per la condanna della Parte_1
dell'Ing. del Dott. e di alla restituzione delle somme CP_1 CP_3 CP_4 CP_9
liquidate a titolo di rimborso spese legali eventualmente corrisposte dal e alla Parte_1
restituzione delle somme eventualmente corrisposte dal Condominio per la tassa di registro della sentenza impugnata, oltre interessi;
per l'accertamento anche d'ufficio dell'estinzione dell'obbligazione sussistente in capo al Condominio stante l'intervenuto adempimento, nei confronti della a fronte sia della Notifica Preliminare resa ex art. 99 d.lgs. 81/2008 CP_1
che conferma l'ammontare complessivo dell'appalto in € 120.000,00, sia del già corrisposto importo di € 145.086,56, e per l'effetto, per la dichiarazione in merito alla non debenza degli importi richiesti a saldo dalla in sede di conclusionali in I grado;
in via CP_1
riconvenzionale, per la condanna della eventualmente anche in solido con l'Ing. CP_1
il dott. e in proporzione alle rispettive responsabilità, alla somma di CP_3 CP_4 CP_9
€ 99.599,69 o al minor/maggior importo da accertarsi, a titolo di risarcimento danni costituiti dai costi e dalle spese necessarie per rimettere in sicurezza l'opera e ripristinare/eliminare i vizi e i difetti del tetto del fabbricato oltre interessi e rivalutazione monetaria;
CP_10
sempre in via riconvenzionale, per la condanna al risarcimento dei danni rappresentati dai costi sostenuti per la consulenza del Geom. al risarcimento dei danni non patrimoniali Pt_4
subiti e subendi dai condomini del Condominio, nonché al rimborso dell'importo corrisposto dall'appellante al consulente Ing , con vittoria di spese oltre accessori. Per_1
L'appellata i costituiva con comparsa del 30.12.2022 (per l'udienza del 20.01.2023 CP_1
differita d'ufficio al 24.01.2023) resistendo al gravame ed eccependo, in via preliminare, la violazione dell'art. 89 c.p.c. per avere il utilizzato affermazioni sconvenienti, Parte_1
offensive e diffamatorie nell'atto introduttivo del presente giudizio, ed in via ulteriormente preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 345 e 342 c.p.c., chiedendone,
nel merito, il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellata si costituiva con comparsa del 29.12.2022 (per l'udienza del CP_9
20.01.2023 differita d'ufficio al 24.01.2023) resistendo al gravame e chiedendone il rigetto in quanto inammissibile, infondato in fatto e diritto nonché temerario ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
L'appellato Ing. si costituiva con comparsa del 13.01.2023 eccependo, in via CP_3
preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 345 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto in quanto del tutto infondato, previo ordine di soppressione o cancellazione delle scritture offensive utilizzate dall'appellante nell'atto introduttivo e conseguente risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 89 c.p.c.
L'appellato Dott. si costituiva con comparsa del 24.01.2023 chiedendo il rigetto CP_4
del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza del 13.06.2023, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, lette le note depositate dalle parti costituite, ritenuti insussistenti i presupposti per disporre la rinnovazione delle operazioni peritali, ritenuta la causa matura per la decisione,
il giudizio veniva rinviato all'udienza del 26.03.2024 – poi differita al 17.09.2024 – per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 02.05.2024, stante il trasferimento ad altro ufficio del Consigliere
Tartaglione, il fascicolo veniva assegnato al Consigliere CR.
Con ordinanza pubblicata il 20.09.2024, all'esito dell'udienza del 17.09.2024, svolta secondo le modalità in epigrafe, lette le note depositate in telematico contenenti le sole istanze e conclusioni, riservato ogni provvedimento anche in ordine alle richieste istruttorie,
la causa veniva riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§. 3 Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, esaminato l'appello proposto, va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dalla appellata cfr. CP_1
pp. 15,16 della comparsa di costituzione e risposta) e dall'appellato Dott. (cfr. p. 4 CP_4
della comparsa di costituzione e risposta), essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale e del requisito di specificità imposti dalla norma, da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di
inammissibilità, una chiara individuazione delle questione e dei punti contestati dalla sentenza
impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa
che confuti e contrasti le ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari
forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di
primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di
appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass.,
SS.UU., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata, ciò talvolta anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate e della reiterazione della richiesta istruttoria, imporrebbero una diversa decisione.
§ 4. Vanno altresì vagliate le eccezioni di inammissibilità del gravame formulate per violazione dell'art. 345 c.p.c. dalla (pagg. 13,14 della comparsa di costituzione e CP_1
risposta) e dall'Ing. (pag. 27 della comparsa di costituzione e risposta), concernenti CP_3
due diverse domande articolate dal Parte_1
Con riguardo all'eccezione proposta dall'appellata n relazione alla domanda di CP_1
cui al capo F) delle conclusioni del con cui questi ha chiesto dichiararsi Parte_1
l'estinzione dell'obbligazione di pagamento gravante nei suoi confronti, per la circostanza che in occasione della notifica preliminare resa ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/2008 il valore complessivo dell'appalto risultava di € 120.000,00 euro, essa è fondata.
Il Tribunale ha correttamente rilevato l'inammissibilità di tale domanda perché contenuta per la prima volta nelle note di trattazione scritta del 7.4.2022, depositate successivamente alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., quando erano ormai maturate le preclusioni assertive entro le quali le parti devono definire il thema decidendum.
Né vale sostenere la mancata conoscenza, prima di allora e a causa dell'asimmetria informativa tra le parti, del contenuto della notifica preliminare ex art. 99 del D.Lgs. 81/2008,
considerato che, anche a voler ritenere che la domanda non potesse essere formulata prima dal essa non poteva essere introdotta in quella fase del giudizio senza incorrere Parte_1
nella violazione del diritto di difesa delle altre parti, ma avrebbe potuto costituire oggetto di un'autonoma domanda da far valere in separato giudizio.
In ogni caso, per mera completezza, giova osservare l'infondatezza della doglianza anche sotto il profilo del merito, considerato che la dichiarazione di cui alla notificazione resa ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008 è una comunicazione di carattere amministrativo rivolta agli enti competenti della vigilanza dei cantieri edili e deve contenere l'indicazione di un valore complessivo presunto dell'appalto, ma non vincola l'appaltatore o il committente nei rapporti tra gli stessi, potendo al più venire in rilievo una responsabilità risarcitoria per l'eventuale irrogazione di sanzioni derivanti dalla violazione della relativa disciplina. Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla appellata la Corte dichiara l'inammissibilità della domanda di cui al capo F) delle conclusioni CP_1
del presente appello formulata dall'appellante Parte_1
Con riguardo, invece, all'eccezione di inammissibilità sollevata dalla e dall'Ing. CP_1
secondo cui il Condominio opponente avrebbe introdotto soltanto con la comparsa CP_3
conclusionale la domanda ex art. 1669 c.c., la Corte evidenzia, al contrario, che sin dall'atto di opposizione il ha dedotto la sussistenza di un pericolo di rovina e di gravi Parte_1
vizi incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene realizzato dall'appaltatore (cfr. pag. 11 dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo), invocando,
pertanto, la tutela apprestata dall'art. 1669 c.c., ivi compresa in via principale la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
Come noto, il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti (cfr. Cass. ord. n. 22512/2021).
In tema di appalto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che il giudice può qualificare la domanda ricollegandola all'art. 1669 c.c. allorché, come nel caso di specie, siano dedotti difetti della costruzione così gravi da incidere sugli elementi essenziali dell'opera stessa,
considerato che l'art. 1669 c.c. appresta una tutela rafforzata del committente in aggiunta all'art. 1667 c.c., le cui azioni non sono tra loro incompatibili, potendo il committente invocare cumulativamente il rimedio risarcitorio dell'art. 1669 c.c. con quelli previsti dall'art. 1667 c.c. (cfr. Cass. ord. n. 20184/2019).
Nel presente giudizio, l'opponente ha chiaramente dedotto, allegandone i fatti costitutivi,
una responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. e ha formulato in via subordinata una domanda ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c.
Risulta, inoltre, non esatta l'affermazione della appellata con cui sostiene che CP_1
l'opponente avrebbe rinunciato alla domanda ex art. 1669 c.c. nelle prime memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c., perché nelle stesse si legge che “La riduzione dell'importo di cui
alla richiesta subordinata dell'opponente (cfr. pag. 17 Atto di Citazione) viene rimodulata e spiegata
solo sulla base dell'art. 1668 c.c. rinunciandosi a quella fondata anche sull'art. 1440 c.c..”
esprimendo, quindi, la volontà dell'opponente di escludere, per la sola domanda subordinata ex art. 1668 c.c., il danno ex art. 1440 c.c. invocato nell'atto di opposizione e derivante dalla incompleta copertura assicurativa prestata dall'appaltatore a garanzia dei vizi delle opere, lamentata nell'atto introduttivo del giudizio.
Pertanto, l'eccezione di inammissibilità formulata dalla e dall'Ing. CP_1 CP_3
relativamente a detta domanda, è infondata.
§ 5. Nel merito, l'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il appellante muove diverse censure contro la sentenza di primo grado che, Parte_1
tuttavia, questa Corte ritiene possano integrare sostanzialmente cinque motivi di appello.
§ 5.1. Con il primo motivo di gravame il lamenta il vizio di nullità della Parte_1
sentenza di primo grado per aver il Tribunale recepito in maniera acritica l'elaborato peritale, così ignorando la sussistenza di vizi e difetti dell'opera che sarebbero invece risultati accertati, seppur indirettamente, dal consulente tecnico d'ufficio e omettendo di rilevare la sussistenza di una responsabilità dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c. (cfr.
pagg. 11-29 dell'atto di appello).
In particolare, attraverso numerosi richiami alla comparsa conclusionale depositata in primo grado, l'appellante sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato la domanda del omettendo di pronunciarsi circa: a) il distacco e la caduta anche Parte_1
di semplici manufatti accessori, quali nel caso de quo le lamiere metalliche (scossaline), come circostanza di per sé integrante una rovina, come tale risarcibile;
b) l'assenza di un certificato di collaudo successivamente agli interventi di messa in sicurezza delle scossaline;
c) la mancata approvazione, da parte del di un progetto che prevedesse il sistema Parte_1
tegole-scossaline e, quindi, il difetto di tale progettazione/esecuzione in luogo del più
corretto sistema di terminazioni Wierer;
d) il mancato riconoscimento dei vizi denunciati dalla committente da parte della stessa he, infatti, si è attivata per rimuoverli;
e) il CP_1
contrasto dei lavori eseguiti rispetto a quanto prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto per la presenza di fessure tra le tegole.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la decisione di primo grado per non aver rilevato la nullità della C.T.U. per le asserite numerose incongruenze e contraddizioni in essa riscontrabili, lamentando in particolare: a) che il c.t.u. avrebbe limitato gli strumenti di indagine a ispezioni a distanza e ai rilievi fotografici versati in atti dalle parti, senza effettuare dei saggi e senza confrontarsi con le altre parti sul materiale fotografico esaminato;
b) che il c.t.u. non avrebbe risposto alle osservazioni del consulente di parte;
c) nel merito, la mancata indagine sulle cause del distacco delle due scossaline e l'erronea attribuzione della responsabilità del loro distacco alle condizioni meteorologiche,
l'implausibilità della riconducibilità della rottura delle tegole all'errato calpestio dei condomini e l'errata individuazione del numero delle stesse (cfr. pagg. 29-45 dell'atto di appello).
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza di primo grado per: a)
aver rigettato la domanda di risarcimento danni formulata dal nei confronti Parte_1
dell'ex amministratore Dott. nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., n. 1, CP_4
rilevando il difetto di allegazione e prova delle contestazioni mossegli, in particolare omettendo di valutare il contributo causale derivante dall'inadempimento agli obblighi di vigilanza sul contratto di appalto;
b) per non aver contestato alla M.G.R. la violazione del divieto di subappalto delle opere di posa del poliuretano, affidate alla ditta c) per CP_8
non aver compulsato il Direttore dei Lavori Ing. all'attento collaudo della posa del CP_3
manto di pureton e del manto di tegole (cfr. pagg. 45 ss. dell'atto di appello).
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha ritenuto l'eccezione di inadempimento contraria alla buona fede (cfr. pagg. 59
ss. dell'atto di appello).
Con il quinto motivo di appello, l'appellante censura il capo della sentenza con cui il
Tribunale ha condannato il alla refusione delle spese di lite in favore dei terzi Parte_1
chiamati in causa, ivi compresa la società assicuratrice (cfr. pag. 62 ss. dell'atto di appello).
§ 6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.
In termini generali, giova preliminarmente osservare che “la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile allorquando il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta
da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma
disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche quando il medesimo,
nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune
piuttosto che ad altre, trattandosi in tal caso di attività consentita dall'art. 116 c.p.c.. La violazione
dell'art. 116 c.p.c. è invece configurabile soltanto nel caso in cui il giudice, nel valutare una prova o
comunque una risultanza probatoria, non abbia operato (in assenza di diversa indicazione normativa)
secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il
valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria, oppure, qualora la prova
sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il
suo prudente apprezzamento, mentre nel caso in cui si deduca che il giudice ha male esercitato il
proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360
comma 1 n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui
vizi di motivazione”. (cfr. Cass. ord. n. 24460/2021).
Nel caso in esame, il Tribunale di Torre Annunziata ha motivato il rigetto delle domande proposte dal ritenendo che i vizi relativi ai lavori di manutenzione straordinaria Parte_1
sull'immobile per cui è causa non emergessero dalla C.T.U. espletata;
pertanto, è certamente superabile la censura sollevata dal appellante circa l'omessa motivazione della Parte_1
sentenza di primo grado atteso che il Tribunale Oplontino ha espresso le ragioni poste a base della propria decisione.
Deve altresì respingersi la doglianza addotta dal relativamente al Parte_1
recepimento acritico delle conclusioni rese dal C.T.U. da parte del Tribunale Oplontino,
atteso che il giudice, qualora nomini un consulente, non è tenuto ad esplicitare le ragioni del proprio convincimento, quando questo risulti aderente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo dunque limitarsi ad un mero richiamo di esse. Infatti, solo qualora ritenga illogico o privo di fondamento il percorso argomentativo formulato nella perizia tecnica ha l'obbligo di motivare rigorosamente e specificamente le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. ord. n.
11317/2022). La censura mossa dal non può trovare accoglimento anche laddove si Parte_1
ritenesse che la motivazione sostenuta dal Tribunale sia per relationem. Infatti, tale motivazione è ammessa laddove la sentenza abbia ad oggetto documenti processuali inerenti alla causa – come una consulenza tecnica d'ufficio – a cui si riporta o che recepisca senza niente aggiungervi, ed emerga che le ragioni della decisione siano, in ogni caso,
attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (cfr. Cass.
nn. 18754/2016; 22562/2016; 10007/2013; 10222/2009).
Inoltre, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che,
nella relazione, abbia tenuto conto dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese in quanto incompatibili, senza che possa configurarsi un vizio di motivazione (cfr. Cass. ord. n.
33742/2022).
Ne deriva che, contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellante, il Tribunale ha dato conto, in termini lineari e logicamente coerenti, dei contenuti della consulenza tecnica d'ufficio, delle osservazioni critiche mosse dal C.T.P., nonché delle risposte date dal consulente a tali osservazioni, valorizzando le conclusioni raggiunte dall'ausiliario del giudice in quanto ritenute logiche, lineari e di specifica competenza tecnica, fornendo una motivazione espressa e specifica.
§ 6.1. Ciò premesso, pertanto, vanno prioritariamente esaminati, perché costituiscono antecedente logico della decisione, i motivi di censura alla relazione peritale che, ad avviso dell'appellante, il giudice di prime cure non avrebbe considerato e che priverebbero di attendibilità le conclusioni cui è giunto il perito del Tribunale.
In primo luogo, si osserva che il consulente tecnico ha posto a base dell'accertamento peritale sulla corretta posa in opera del manto in poliuretano rilievi visivi e fotografici effettuati da 10 terrazzi a pozzo luce e da una finestra della cassa di scala “A”, nonché la corposa documentazione fotografica depositata in atti dalle parti.
Da questi elementi, richiamando in particolare i rilievi visivi e fotografici effettuati personalmente, nonché l'allegato n. 8 della produzione del (cd-rom contenente Parte_1
documentazione fotografica), il c.t.u. ha dedotto di aver potuto accertare la posa del manto in modo omogeneo e uniforme, precisando che “Le predette caratteristiche, seppur con le
variazioni in tolleranza, sono necessarie e sufficienti per ribadire la mancanza di vizi nella posa del
manto in poliuretano”. La corretta posa del manto e del sostegno delle tegole (cordoli di malta)
è dedotta anche in via logica dall'esame dello stato delle tegole lesionate, per le quali il c.t.u.
esclude “assolutamente che la causa sia da addebitare a difetti del sottostante piano di posa (cordoli
di malta), poiché in tale ipotesi il numero delle tegole lesionate sarebbe stato significativo, oltre a
riscontrare direttrici preferenziali di tali lesioni, e tipologie diverse di lesioni e/o distacchi parziali
delle stesse tegole” e dalla riscontrata e non contestata mancanza di fenomeni infiltrativi negli appartamenti sottostanti (cfr. pag. 19 della relazione peritale, dove si legge “non risultano
dagli atti infiltrazioni provenienti dalla copertura e “Non sono state denunciate CP_10
infiltrazioni, problematiche di isolamento termico”).
Quindi, non è esatto sostenere che il c.t.u. si sia basato su fotografie non acquisite personalmente, né che si sia basato soltanto sulla documentazione fotografica, in quanto emerge che il consulente ha fondato il proprio convincimento su un insieme di elementi che, secondo suo parere tecnico, non hanno reso necessario ricorrere all'effettuazione di saggi.
È noto che le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non sono vincolanti per il giudice, ma per discostarsene è necessaria una valutazione critica, precisa e convincente,
ancorata alle risultanze processuali e logicamente motivata, sulle ragioni della ritenuta inaffidabilità delle emergenze peritali e del diverso convincimento raggiunto, dovendo individuare gli elementi da cui ricavare l'erroneità degli argomenti sui quali il consulente si
è basato.
Gli argomenti indicati dal consulente per sostenere la corretta applicazione del manto di poliuretano, le ragioni delle lesioni delle tegole e del distacco delle scossaline, risultano a questa Corte adeguatamente sorretti da motivazioni logico-tecniche che possono essere condivise, tenuto conto altresì che la consulenza di parte non offre argomenti di segno contrario dotati di una maggiore forza logico-tecnica, tale da far ritenere implausibili le conclusioni cui è giunto il consulente d'ufficio. Esaminando le risposte rese dal c.t.u. alle osservazioni del c.t.p., può quindi ritenersi infondata la relativa eccezione di nullità della c.t.u., già disattesa dal giudice di prime cure.
Ancora, l'appellante deduce che il vizio di posa in opera del manto in poliuretano non sarebbe stato confermato dal c.t.u. sebbene attestato nel verbale di assemblea dell'8.10.2016
e ammesso dalla stessa e dallo stesso Ing. Al riguardo, dal contenuto del CP_1 CP_3
citato verbale, si osserva che effettivamente risultava, per alcune lavorazioni, “l'estrema
irregolarità del piano di posa del manto di tegole dovuto alla non perfetta stesura del “pureton””, ma nello stesso verbale l'assemblea dà atto che “la posa in opera delle tegole è ripresa secondo
capitolato con l'aggiunta di specifici collanti sia sul “pureton” sia sotto le tegole e per la falda già
completata col sistema della schiuma sarà smontata e riposta in opera con la giusta metodologia”.
Dunque, le conclusioni del c.t.u. non appaiono contraddittorie con quanto attestato nel verbale richiamato da parte appellante, considerato che l'assemblea condominiale ammette che la posa in opera era ripresa secondo il capitolato.
L'appellante ha formulato poi eccezione di nullità della c.t.u. per aver, il c.t.u., omesso l'indagine sulle cause del distacco delle due scossaline, imputando al consulente la mancata ispezione delle scossaline distaccatesi. Tuttavia, risulta in atti sia la documentazione fotografica delle scossaline divelte sia che il c.t.u. ha ascritto la causa del distacco alle condizioni meteorologiche particolarmente avverse nei giorni in cui si è verificato il distacco, accertando che la seconda scossalina ha subito il distacco in conseguenza dell'indebolimento causato dal distacco della prima alla quale era connessa materialmente.
L'appellante lamenta che il fenomeno meteorologico non fosse connotato da particolare severità, ma l'affermazione è contraddetta dalla documentazione in atti (cfr. avviso della
Regione Campania n. 18/2018 e altre allerte meteo per forti raffiche locali e trombe d'aria,
all. nn. 32 e 33 alla comparsa di costituzione dell'Ing. che dimostra la sussistenza di CP_3
condizioni particolarmente avverse, che il c.t.u. ha dichiarato essere eziologicamente connesse al distacco delle scossaline.
Sulla conclusione del c.t.u., secondo cui le lesioni di alcune tegole sarebbero state provocate dal calpestio dei condomini cui era consentito l'accesso al tetto, l'appellante eccepisce che il Tribunale non avrebbe rilevato che le specifiche tecniche delle tegole adoperate avrebbero dovuto indurre a ritenere improbabile e priva di fondamento l'affermazione del c.t.u. secondo cui la rottura era avvenuta a causa del calpestio, avendo le tegole istallate una resistenza a flessione al carico di rottura superiore al peso di una persona. Ebbene, sulla doglianza, il c.t.u. ha adeguatamente risposto alla relativa osservazione del c.t.p. rilevando, con ampia e argomentata motivazione, che l'errata modalità di calpestio del tetto da parte di personale non specializzato può comportare la lesione delle tegole.
Tale conclusione ha poi trovato conferma nella prova che terzi (probabilmente condomini) avessero accesso libero accesso al tetto, risultante dalla documentazione fotografica, esibita anche dall'appellante, che mostra la presenza fisica di estranei alle lavorazioni durante il corso dei lavori.
Ancora, in merito alla doglianza secondo cui il c.t.u. avrebbe accertato l'esistenza di fessure sull'intero manto di tegole, vietate da tecnica costruttiva e dal capitolato speciale d'appalto (cfr. art. 2.6) e, al contempo, il Tribunale non si sarebbe pronunciato in ordine a detta contestazione, pure sollevata in sede di memoria conclusionale, giova osservare che essa è priva di pregio per i motivi che seguono.
Innanzitutto, per comprendere il significato da ricondurre al termine “fessure”, occorre partire dalla lettura dall'art.
2.6 del capitolato speciale, in cui è precisato che le fessure sono difetti visibili delle singole tegole (al pari degli altri difetti indicati nel capitolato: incavature,
protuberanze, scagliature, sbavature). La predetta definizione del termine “fessure” già
induce a escludere che fosse presente un vizio di tale portata (fessure presenti sulle singole tegole), tale da rappresentare un divieto espresso del capitolato speciale d'appalto, in quanto le parti prima e il c.t.u. poi non ne hanno mai fatto menzione nei propri atti e altresì esse non risultano dalla documentazione fotografica in atti.
La Corte osserva, infatti, che l'esistenza del vizio in questione non viene mai dedotto dal fino al momento delle repliche alle risposte del c.t.u. alle osservazioni del Parte_1
consulente di parte, nelle quali soltanto si legge, in ordine al corretto calpestio delle tegole,
di “posizionare il tallone del piede nella fessura tra le tessere, ruotare l'arco sulla tessera e finire con la punta del piede nella fessura successiva”. Dovendosi escludere, per quanto dedotto sopra, che la “fessura” cui il c.t.u. fa riferimento sia il difetto di produzione delle tegole, maggiore chiarezza è possibile ottenere, se il periodo in cui il c.t.u. fa riferimento alle “fessure” venga letto insieme a quello precedente in cui il c.t.u. precisa che: “E' buona norma ad esempio posizionare i piedi dove la parte inferiore di una
tegola si sovrappone alla parte superiore di un'altra, in quanto questa è una sezione molto più forte
che sarà in grado di sostenere il peso in modo più affidabile senza incidenti”.
Infatti, in tal modo, appare allora che il c.t.u abbia utilizzato una impropria terminologia per riferirsi non alle “fessure” intese come difetti delle tegole, ma come elemento, nella struttura del tegolato, riferibile alla parte piana delle tegole, spazio sito tra le c.d. onde, che invece vanno scavalcate senza imprimervi il peso.
Questa interpretazione del termine “fessure” utilizzato dal c.t.u., evidentemente raggiungibile anche da un lettore non tecnico, consente di superare la doglianza sollevata dal consulente di parte, che risulta infondata, senza necessità di dover convocare il c.t.u. a rendere chiarimenti sul punto.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, l'elaborato peritale non risente dei denunziati vizi e, ad avviso di questa Corte, può essere ritenuto esauriente e condiviso anche nelle sue conclusioni circa la sussistenza o meno dei vizi dedotti e sulla possibilità di utilizzo e fruizione del bene, non essendo necessaria la sua rinnovazione.
§ 6.2. Venendo ora alla domanda di risarcimento ex art. 1669 c.c., questa Corte ritiene che essa non possa trovare accoglimento.
Non risultano, infatti, accertati i gravi difetti che configurano la responsabilità
dell'appaltatore che, ai sensi della citata disposizione, “consistono in quelle alterazioni che, in
modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale
utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica secondo la sua intrinseca natura. A
tal fine, rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi
all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità” (cfr. Cass. n.
24230/2018).
L'esistenza di vizi idonei a configurare una tale responsabilità è stata negata dalla consulenza tecnica d'ufficio, con argomentazioni che questa Corte ritiene di condividere. Il c.t.u. ha confermato che il bene condominiale assolve alla sua destinazione e alla funzione di protezione dell'edificio dalle acque meteoriche, impedendo che queste si infiltrino, canalizzando correttamente le acque meteoriche verso i canali di gronda e le pluviali e che la corretta esecuzione dei lavori è corroborata dalla assenza di fenomeni infiltrativi o ulteriori episodi di disconnessione di scossaline negli anni successivi al termine dei lavori.
Tali ultime affermazioni non sono state contestate in maniera specifica dal Parte_1
né risulta in atti la prova in senso contrario.
Il c.t.u. ha poi accertato che alcuna lavorazione è necessario eseguire al manto di poliuretano né al tegolato di copertura, salva la sostituzione delle tegole lesionate, per le quali però non è possibile muovere un addebito di responsabilità all'appaltatore, risultando provata l'interruzione del nesso di causa derivante dall'accesso al tetto da parte di condomini e/o estranei al cantiere.
Nessun diritto al risarcimento può essere riconosciuto al per il distacco delle Parte_1
scossaline avvenuto nel marzo 2018, considerato che non è stata provata l'imputabilità del distacco all'inadempimento della e che comunque l'appaltatore ha provveduto a CP_1
ripristinare le scossaline divelte, non residuando la necessità di altri interventi.
Anche le doglianze relative alla mancanza di collaudo delle scossaline dopo l'intervento di messa in sicurezza e all'errore di progettazione del sistema tegolato-scossaline non possono essere condivise, tenuto conto che il consulente d'ufficio ha espressamente statuito che l'opera assolve alla sua funzione ed è priva di vizi.
In particolare, con riferimento all'errore di progettazione del sistema tegolato-scossaline utilizzato (cfr. pag. 16 dell'atto di appello), questa Corte osserva che la difformità dell'opera rispetto al progetto di contratto, con riferimento al sistema tegolato-scossaline e alla tipologia delle stesse, non è punto controverso sottoposto al Giudice di primo grado,
rilevante al fine di valutare l'eccezione di inadempimento.
Risulta, infatti, che la contestazione per cui la tipologia delle scossaline utilizzate e la loro posa sarebbe avvenuta in spregio alla volontà contrattuale è circostanza che risulta mai dedotta in sede di opposizione né nelle successive memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. Nelle memorie di precisazione ex art. 183, comma VI, c.p.c., sull'argomento si legge soltanto che “Il progetto ed il computo metrico prevedevano espressamente la posa delle tegole e delle
scossaline sullo strato di poliuretano e l'impermeabilizzazione dell'efficientamento energetico del
fabbricato non possono in alcun modo giustificare l'errata esecuzione di questa parte dell'opera che i
convenuti si erano contrattualmente impegnati ad eseguire a regola d'arte” (cfr. pag. 15 memorie del 18 ottobre 2020), per cui, deve ritenersi che dalla mancanza di specifica doglianza derivi l'inammissibilità della contestazione in sede di memoria conclusionale e, quindi, di appello.
Quanto premesso, tuttavia, non esime la Corte dall'accertamento sulla idoneità o meno del sistema in concreto realizzato ad assolvere pienamente alle funzioni richieste dalle opere ordinate ed eseguite. Sul punto, la Corte osserva che il perito del Tribunale ha confermato che le opere non presentano vizi progettuali né di realizzazione, che assolvono pienamente alla loro destinazione e che non sussiste alcuna incidenza negativa sulla possibilità di utilizzo o fruizione del bene realizzato, sicché, anche la doglianza relativa all'erronea progettazione delle opere dev'essere disattesa.
Quanto alla circostanza che nell'elenco dei lavori a eseguirsi non sarebbero previste le scossaline in alluminio, anche tale censura appare infondata, ove si osservi che il c.t.u. ha evidenziato che le opere eseguite sono conformi a quelle di cui al computo metrico depositato dall'Ing. e allegato alla relazione alla lett. G), tra cui rientrano le CP_3
lavorazioni 7 e 13 relative alla fornitura e installazione delle scossaline in lamierino.
§ 7. In conseguenza dell'accertamento della corretta realizzazione delle opere e dell'assolvimento del bene alla funzione sua propria, la domanda riconvenzionale dell'appellante è destituita di fondamento, non essendovi i presupposti per affermare la responsabilità dell'appaltatore.
§ 8. In via gradata, l'appellante ha formulato domanda di riduzione del corrispettivo ex art. 1668 c.c. per l'asserita esecuzione dei lavori non a regola d'arte, per la presenza di tegole lesionate e per l'errato addebito di costi per lo smaltimento di rifiuti non dovuti (cfr. pagg.
51 e ss.).
Tale domanda dev'essere disattesa per quanto esposto sopra in relazione alla prova della non imputabilità all'impresa della rottura delle tegole. Né la domanda può essere accolta in relazione alla richiesta di riduzione del corrispettivo per l'errato addebito di costi non dovuti per lo smaltimento di rifiuti, per i seguenti motivi.
L'errore su cui fa leva in via principale l'opponente/appellante, ovvero l'aver l'Ing. CP_3
indicato nel certificato di regolare esecuzione dei lavori la quantità di 16 tonnellate in luogo di 160 tonnellate non può costituire, di per sé, prova di un errore nella quantificazione dei costi di materiale a risulta, essendo stato imputato dallo stesso Direttore dei Lavori a un mero refuso, corretto immediatamente dopo.
Dovendo, quindi, provvedersi a esaminare se l'indicazione della quantità indicata nel consuntivo possa ritenersi corretta, questa Corte osserva che la sentenza di primo grado ha correttamente rilevato che le avverse doglianze sostenute dal consulente di parte derivano da un errato calcolo delle quantità di rifiuti prodotti dalle lavorazioni (cfr. pag. 13 della sentenza di primo grado) e che il c.t.u. ha ritenuto che le lavorazioni contabilizzate nello stato finale dell'Ing. sono congruenti con la natura e l'oggetto dell'appalto. CP_3
A ulteriore conferma, si osserva che l'Ing. ha documentato le quantità trasportate CP_3
a rifiuto depositando i relativi formulari di trasporto, evidenziando che la quantità risultata trasportata è pressoché corrispondente a quella preventivata nel computo metrico sottoscritto dall'impresa al momento della sottoscrizione del contratto. A ciò il Parte_1
non ha contestato in maniera specifica.
§ 9. Dall'accertata regolare esecuzione dei lavori e dell'assenza di errori di progettazione consegue il rigetto dell'ulteriore domanda di accertamento dei gradi di responsabilità dei convenuti e, quindi, del terzo motivo di gravame.
All'ex Amministratore di condominio dott. l'appellante/opponente ha imputato, CP_4
precisando la domanda nelle prime memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., la negligente asimmetria informativa a danno del Condominio, derivante dalla mancata conoscenza della notifica preliminare trasmessa ai sensi dell'art. 99 D.Lgs. 81/2008, la responsabilità per omessa vigilanza sull'esecuzione dei lavori, nonché il risarcimento dei danni per le eventuali conseguenze sanzionatorie derivanti dalla dichiarazione, nella notifica preliminare ex art. 99 D.Lgs. 81/2008, di un valore inferiore a quello risultante dal prezzo finale delle opere e, infine, l'aver consentito il subappalto della posa del manto di poliuretano in violazione del divieto contrattuale previsto dall'art. 10 (cfr. pagg. 57 e ss.
dell'atto di appello).
Al Direttore dei Lavori Ing. il ha imputato l'erronea progettazione CP_3 Parte_1
delle opere, la mancata approvazione del sistema tegolato-scossaline da parte del e la negligenza nella direzione dei lavori (cfr. pagg. 17 e ss.). Parte_1
Le circostanze da cui deriverebbe la responsabilità dell'Amministratore e del Direttore
dei Lavori non hanno trovato riscontro.
Nel corso del giudizio non risultano mai allegati pregiudizi che il avrebbe Parte_1
subito dal e per effetto del contenuto della dichiarazione, mentre con riferimento all'omessa vigilanza dedotta, l'accertamento dell'esecuzione delle opere a regola d'arte e prive di vizi rende infondata la doglianza.
Quanto alla asserita violazione del divieto di subappalto di cui all'art. 10 del Contratto
(cfr. pag. 57 ss. dell'atto di appello) è noto che conseguono esiti differenti a seconda che si tratti di appalto di opera pubblica o privato.
In ambito non pubblicistico la norma di riferimento è l'art. 1656 c.c. che prevede che
“l'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opere o del servizio, se non è stato
autorizzato dal committente”.
La norma, tuttavia, non specifica quali siano le conseguenze della mancanza di autorizzazione e al riguardo sono state prospettate diverse soluzioni. Secondo alcuni il contratto di subappalto sarebbe valido, ma l'appaltatore sarebbe responsabile verso il committente. Secondo altri, il contratto sarebbe annullabile e, secondo altri ancora, il contratto sarebbe affetto da nullità relativa, che potrebbe essere fatta valere solo dal committente.
La Corte, pur ritenendo preferibile la teoria secondo cui il contratto è valido, osserva che in ogni caso la concessione in subappalto, senza autorizzazione dell'appaltatore, integra un inadempimento contrattuale, con la conseguenza che il committente può chiedere all'appaltatore la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. ed il risarcimento dei danni.
Pertanto, solo se verrà risolto il contratto di appalto allora si potrà risolvere anche, attesa la natura di contratto derivato, il subappalto, ma se il contratto di appalto non si risolverà allora il subappalto rimane efficace (cfr. Cass. n. 2429/1975).
Ciò premesso, nel caso in esame, si osserva che l'appellante non ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto né dichiararsi la nullità del contratto di subappalto.
La violazione del divieto può rilevare, dunque, soltanto per l'ipotesi in cui dalla violazione siano derivati danni risarcibili.
Ebbene, dall'assenza di errori di esecuzione delle opere ne consegue l'infondatezza della doglianza relativa alla violazione del divieto di subappalto di cui al contratto in atti.
Infine, in relazione alle contestazioni mosse nei confronti dell'Ing. il mancato CP_3
rilievo della difformità progettuale entro le preclusioni assertive e l'accertamento di assenza di errori di progettazione e di esecuzione dei lavori, come già sopra motivato al paragrafo
6.2, rendono le doglianze in parte inammissibili e in parte prive di pregio.
§ 10. Anche il quarto motivo di gravame, con cui l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha statuito che l'eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo è stata contraria a buona fede, non può essere accolto.
L'appellante, nel chiedere la riforma del relativo capo di sentenza, sostiene che il
Tribunale non avrebbe considerato che la buona fede del andasse ravvisata nella Parte_1
richiesta di disporre accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. volto ad accertare preventivamente, rispetto al giudizio, la sussistenza o meno dei vizi dell'opera (cfr. pag. 60 ss. dell'atto di appello).
Ebbene, la censura non coglie nel segno, in quanto il motivo addotto dall'appellante non può costituire elemento di valutazione della buona fede nell'esercizio dell'eccezione ex art. 1460 c.c.
Risulta evidente che la sola proposizione di un'azione di accertamento per la verifica della sussistenza di vizi alle opere appaltate, ancorché con uno strumento preventivo e interinale, non è di per sé sola idonea a fondare la buona fede di un'eccezione di inadempimento, atteso che, diversamente ragionando, un'azione giudiziale ancorché infondata sarebbe sufficiente a precostituirsi la giustificazione all'esercizio dell'eccezione.
Deve invece rilevarsi che l'eccezione di inadempimento ha natura di eccezione dilatoria di diritto sostanziale e la parte che formula l'eccezione di inadempimento deve dare prova dell'eventuale difformità della prestazione dell'altro contraente rispetto a quella dovuta.
Per cui, una volta che sia stato accertato, dal giudice, l'assenza dei vizi denunciati e che il creditore, in questo caso l'appaltatore, abbia dato prova in giudizio dell'esecuzione del contratto secondo le pattuizioni, l'eccezione si dimostra infondata e pertanto va rigettata.
Per completezza, deve ritenersi che essa è inammissibile.
Va osservato che con l'opposizione, l'opponente ha formulato domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1669 c.c., e, in via subordinata, di riduzione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1667 e 1668 c.c., lamentando l'esistenza di vizi delle opere e l'addebito di importi non corrispondenti a quelli effettivamente dovuti a fronte delle opere eseguite, esercitando al contempo l'eccezione di inadempimento.
Con riferimento alla domanda di risarcimento, la giurisprudenza ha chiarito che l'eccezione di inadempimento non è ammissibile in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano nella domanda di risarcimento adeguata tutela (Cfr. Cass. nn. 6886/2014; 29218/2017).
Con riferimento all'azione di riduzione del corrispettivo ex art. 1668 c.c., le ragioni poste a fondamento dell'eccezione di inadempimento non possono legittimarne l'esercizio, in quanto non si riferiscono a prestazioni dell'appaltatore ancora eseguibili.
La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che l'art. 1460 c.c. concede al debitore la relativa eccezione (avente efficacia dilatoria e non definitiva), allo scopo di esercitare una pressione sull'altro contraente affinché adempia alla propria prestazione e venga così salvaguardato l'equilibrio contrattuale nei termini oggettivi risultanti dal contratto;
tale funzione deve,
quindi, esercitarsi in via preventiva, nel senso che è legittimo il rifiuto dell'adempimento allorché esso serva a stimolare l'altro contraente a compiere una prestazione ancora possibile
(e già scaduta), mentre sarebbe illegittimo se tendesse a indennizzarsi di una inadempienza già definitivamente verificatasi, vale a dire a precostituirsi un risarcimento dei danni, non essendo consentito compensare fuori del giudizio un debito liquido ed esigibile con un credito ancora incerto e indeterminato (cfr. Cass. n. 2721/1988).
Nell'atto di opposizione, l'appellante ha dedotto, a sostegno dell'eccezione di inadempimento, che il non aveva approvato il saldo definitivo dei lavori, dando Parte_1 mandato all'ing. di quantificare una congrua decurtazione dall'importo finale, in CP_3
ragione della cattiva esecuzione degli stessi, della loro conclusione ingiustificatamente ritardata e per numerose incongruenze rilevate dall'analisi della documentazione relativa ai lavori che determinavano voci di spesa ingenti e non adeguatamente giustificate, come,
ad esempio, quelle relative allo smaltimento di un quantitativo di rifiuti non compatibile con la natura dei lavori (cfr. pag. 8 dell'atto di opposizione al d.i.).
Ebbene, nessuna di tali contestazioni aveva lo scopo di esercitare una pressione sull'appaltatore per l'adempimento delle proprie prestazioni, in quanto il Condominio non ha chiesto l'eliminazione diretta dei vizi o l'esecuzione di altre prestazioni dovute, ma soltanto una riduzione del corrispettivo.
La giurisprudenza ha precisato che, qualora il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore del lavoro,
chiedendo, invece, il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, non può esercitare l'eccezione di inadempimento (cfr. Cass. nn. 6009/2012; 1386/1979; 4606/1981; 5496/2002).
Pertanto, il motivo di appello va rigettato.
§ 11. In merito al quinto motivo di appello, il lamenta l'erroneità della Parte_1
pronuncia laddove il Tribunale ha omesso di rilevare che la chiamata in causa del dott.
e dell'Ing. era stata provocata e ottenuta dalla senza adeguata CP_4 CP_3 CP_1
enunciazione della causa petendi.
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
La sentenza di primo grado ha puntualmente evidenziato che la chiamata dei predetti terzi è stata originata dalle eccezioni e dalle domande riconvenzionali spiegate dall'opponente oggi appellante e dalle contestazioni da esso svolte.
Pertanto, tenuto conto della asserita ascrivibilità, da parte del dei difetti e dei Parte_1
danni alla responsabilità del direttore dei lavori e dell'ex Amministratore di condominio e della instaurazione, nei loro confronti, di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, la chiamata a opera della on può ritenersi palesemente arbitraria. CP_1
Anche a non voler tener conto che l'opponente ha effettivamente esteso la propria domanda anche nei confronti dei terzi chiamati, circostanza già da sola idonea a determinare l'applicazione del principio di soccombenza, in ogni caso la manifesta arbitrarietà che legittimerebbe l'applicazione del principio di causalità.
La sentenza oggetto di gravame ha correttamente richiamato il principio espresso dalla
Corte di cassazione nella ordinanza n. 9941 del 2022, invocato, ancorché non propriamente,
anche dal appellante. Parte_1
Nel caso di specie, l'onere della rivalsa delle spese discende sia dalla soccombenza – in quanto vi è un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'opponente e i terzi – sia dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente sono rimasti coinvolti i terzi.
Tali considerazioni portano a escludere che la chiamata in causa possa ritenersi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, o che essa concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa della CP_1
§ 12. Deve, infine, essere esaminata l'istanza di cancellazione di alcune frasi contenute nell'appello, e ritenute offensive, e la conseguente domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata, ai sensi dell'artt. 89 c.p.c. dalla e dall'Ing. nelle CP_1 CP_3
rispettive comparse di costituzione e risposta.
In particolare, gli appellati hanno chiesto la cancellazione di frasi ove si legge “circostanza
molto grave ed indice di una condotta truffaldina” e “per riformare anche questa parte della decisione
che aggrava inutilmente la conflittualità tra le parti di causa premiando condotte truffaldine” e ove l'appellante riferisce come “tragicomica” la condotta dell'ing. denotando una “grave CP_3
negligenza nella direzione dei lavori”.
Ebbene, la regola processual-civilistica della cancellazione di frasi offensive consiste nell'ordine impartito dal giudice di merito, previo suo discrezionale apprezzamento circa il tenore delle espressioni utilizzate, di eliminare le frasi sconvenienti ed offensive contenute negli atti del processo e trova la sua ratio nella imprescindibile esigenza di lealtà e correttezza che le parti devono osservare (cfr. ex multis Cass. nn. 27616/2020; 21019/2019).
Per applicare la norma in oggetto è necessario che le espressioni contenute negli scritti difensivi siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo così rivelando un intento offensivo nei confronti della controparte senza mantenere un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, in tal modo eccedendo dalle esigenze difensive (cfr. ex
multis, Cass. nn. 21031/2016; 26195/2011; 10288/2009).
Orbene, nel caso di specie, la Corte reputa che, in relazione alle frasi nelle quali l'appellante fa riferimento a circostanze indice di “condotta truffaldina” delle controparti,
vada escluso l'intento dispregiativo e il carattere offensivo, dal momento che le espressioni sono riferite ai soli fatti in rapporto diretto con la materia controversa per cui è causa e si ricollegano alla personale deduzione – fondata o meno che sia – di uno stato soggettivo di malafede delle controparti.
Le espressioni utilizzate dall'appellante, per quanto marcate, sono state finalizzate a fare risaltare le condotte delle controparti, ritenute scorrette perché volte ad una rappresentazione della realtà asseritamente parziale e pertanto "ingannevole" e, pertanto,
non rivelano una forma espositiva sovrabbondante rispetto alle censure espresse nell'atto di appello.
Del resto, giova osservare che la Corte Suprema ha ritenuto che ipotizzare la ricorrenza di un comportamento doloso o gravemente colposo non sia né sconveniente né offensivo,
ma che faccia parte dell'agonismo processuale e che non sia tale da giustificare né la cancellazione né la condanna ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (cfr. Cass. n. 17985/2022).
Parimenti, l'aggettivo “tragicomico” utilizzato a pag. 34 dell'atto di appello è riferito a una serie di fatti descritti dall'Ing. che l'appellante ritiene siano evidentemente CP_3
contraddittori, potendosi quindi intendere l'aggettivo in senso rafforzativo e come tale rientrante nell'ambito della dialettica difensiva.
Del pari può ritenersi rientrante nell'ambito della dialettica difensiva la frase “grave
negligenza nella direzione dei lavori”.
Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
§ 13. Resta da esaminare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla CP_1
e da CP_9
La Corte ritiene di non accogliere tale domanda, in quanto nella proposizione dell'atto di appello non emergono i presupposti richiesti dalla norma, preso atto che il in Parte_1 forza di argomentazioni non manifestamente irragionevoli o inconsistenti, ha tenuto una condotta processuale che certo non può considerarsi colposamente gravatoria e pretestuosa.
§ 14. Le spese di lite
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, come mod. dal DM 147/2022, in misura conforme ai valori intermedi tra i minimi e i medi, con riguardo allo scaglione di riferimento da € 26.001,00 ad
€ 52.000,00, in considerazione del quantum riconosciuto, delle questioni giuridiche affrontate e dell'attività difensiva concretamente svolta, comprensiva di tutte le fasi di giudizio (cfr.
Cass. ord. n. 29857/2023).
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.M. n. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.01.2013 (Cass. SS.UU. n.
3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Torre Parte_1
Annunziata n. 1955/2022, pubblicata il 05.08.2022, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali Parte_1
del grado sostenute dalla dall'Ing. dal dott. e da CP_1 CP_3 CP_4 [...]
che liquida, per ciascun appellato, in € 7.493,50, oltre rimborso spese CP_9
forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Dilengite, dichiaratosi antistatario per l'Ing. all'Avv. Di CP_3
Martino Antonio, dichiaratosi antistatario del dott. e all'Avv. Luigi De CP_4
Martino, dichiaratosi antistatario della CP_1
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente, per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già
versato per la presente impugnazione.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 9-1-2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Pasquale MA CR Dott. Eugenio Forgillo