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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/05/2025, n. 1613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1613 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7005/2024 R.G.
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7005/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Stefania Guercini presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in
Firenze, via Saffi n. 39
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare e/o annullare il provvedimento del G.E. in data 25/01/2024, comunicato in data 26/01/2024 a mezzo e-mail pec delle ore 08:13 da parte della cancelleria, che ha dichiarato la improcedibilità ex art. 51 L.F. (ora art. 150 C.C.I.I.) dell'esecuzione mobiliare R.G.E. n. 5168/2011 contro l'Ing. , e per l'effetto dichiarare la prosecuzione CP_1 dell'esecuzione mobiliare stessa, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese e compensi pagina 1 di 5 della presente opposizione, ivi compresi quelli della fase cautelare avanti al G.E.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c.,
introduceva dinanzi l'intestato Tribunale la fase di merito conseguente Parte_1 all'accoglimento dell'istanza di sospensione di una esecuzione mobiliare promossa nei confronti di
. CP_1
Deduceva in premessa l'attore di aver promosso un pignoramento (RGE 5168/2011) in danno di per la sua quota versata nella società Carmel NI srl pari ad euro 315.000,00 CP_1
corrispondente al 100% del capitale sociale e che, a seguito della relazione di stima negativa da parte del perito nominato del Tribunale (con valore di quota pari a zero), chiedeva l'assegnazione della quota pignorata;
che nelle more dell'esecuzione Carmel NI srl veniva dichiarata fallita con sentenza n. 47/2014 del Tribunale di Firenze e la procedura esecutiva, a seguito di istanza dello stesso Parte_1
, veniva sospesa per 24 mesi;
che nel dicembre 2019 il creditore procedente presentava
[...] istanza di prosecuzione del processo e, sempre su impulso dell'odierno opponente, nel marzo 2022 il giudice dell'esecuzione disponeva la vendita all'incanto della quota pignorata;
che, stante l'esito negativo delle operazioni di vendita, il creditore insisteva quindi per l'assegnazione della quota pignorata;
che con ordinanza del 25 gennaio 2024 il giudice dell'esecuzione dichiarava l'esecuzione improcedibile;
che contro tale decisione proponeva opposizione ex art. 617, comma Parte_1
2, c.p.c. che veniva accolta con ordinanza del 5 aprile 2024 con la quale il giudice dell'esecuzione tuttavia non revocava l'ordinanza opposta, ma assegnava alla parte interessata termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, disponendo altresì la compensazione delle spese della fase cautelare.
, pertanto, introduceva ritualmente il presente giudizio di Parte_1 opposizione volto ad impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 25 gennaio 2024, deducendo, previa sospensione del provvedimento opposto, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 Legge Fallimentare considerato che gli effetti del fallimento facevano capo esclusivamente alla fallita Carmel NI srl e non a che, in quanto persona fisica, non era assoggettato a CP_1
liquidazione giudiziale dato che il fallimento e/o la liquidazione giudiziale di una società di capitali non si riflettono sul distinto e separato patrimonio dei soci limitatamente responsabili.
Lamentava inoltre l'opponente l'ingiusta compensazione delle spese di lite disposta per la fase cautelare nonostante l'espresso riconoscimento della fondatezza del ricorso e concludeva quindi come in epigrafe.
pagina 2 di 5 Nessuno compariva per . CP_1
Con ordinanza del 13 settembre 2024, il Tribunale, considerato che il provvedimento sospensivo era già stato adottato dal giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere in merito all'istanza di sospensione del provvedimento opposto formulata da . Parte_1
All'udienza del 6 novembre 2024, verificata la regolarità della notifica a parte convenuta, il giudice dichiarava la contumacia di . CP_1
Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 5 marzo 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur ritualmente citato, CP_1
non si è costituito nel presente giudizio.
Con un unico motivo di opposizione, l'odierno attore contesta l'ordinanza del 25 gennaio 2024 emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento al n. RGE 5168/2021 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura espropriativa “considerato che in data 25 02 2014 è stata emessa sentenza n. 47/2014 del Tribunale di Firenze, V sezione, con la quale è stata dichiarata fallita la società le cui quote sono pignorate nella presente procedura;
ritenuto Parte_2 che ai sensi dell'art. 51 l. fall. dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, rilevato che dalla relazione del curatore dott.ssa emerge Per_1
l'incapienza dell'attivo e la circostanza che il creditore procedente non si sia insinuato al passivo fallimentare”.
L'opposizione è fondata.
Va infatti osservato che la richiamata previsione ex art. 51 L.F. che, a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento di sancisce il divieto di promuovere o proseguire Parte_3
azioni individuali o cautelari nei confronti del debitore fallito, non trova applicazione al caso di specie in quanto la società fallita non è il debitore esecutato (nei confronti della quale varrebbe il divieto di cui all'art. 51 se fosse dichiarato fallito), bensì soltanto la terza pignorata.
Ciò si evince sulla scorta del principio di diritto enunciato ex art. 2469, comma 1 c.c. secondo il quale le quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata, come nel caso di specie, sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa e possono quindi formare oggetto di espropriazione ai sensi dell'art. 2471 c.c. (in tal senso vedasi ex plurimis Cass. n. 22361 del 2009; Cass.
pagina 3 di 5 n. 14832 del 2007; Cass. n. 5076 del 2007).
Risulta quindi conferente rispetto alla presente vicenda il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 2009 n. 22361, richiamata da parte attrice, ove viene affermato che “la quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è il titolare, e non della società che, con riferimento a tali eventi, è terza;
ne consegue la piena pignorabilità della quota del socio di s.r.l. - debitore, da parte del creditore di quest'ultimo, anche se vi è stato il fallimento della società, non trovando applicazione l'art. 51 l. fall., in quanto nella specie la società non è la debitrice esecutata, ma soltanto la terza pignorata”.
Precisano infatti i giudici di legittimità che “La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti;
ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 legge Fall.” (Cass., n. 22361 del 2009 e ancora recentemente Cass. n. 24859 del 2024).
Diversamente dalle società di capitali, infatti, nelle società di persone la quota assume una valenza diversa perché non è una entità dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della partecipazione del socio ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.
Alla luce dei principi sopra enunciati, può dirsi pertanto che nel nostro ordinamento, fatte salve eventuali eccezioni previste contrattualmente o per legge, vige un principio di indifferenza rispetto alle vicende traslative delle partecipazioni societarie rispetto alla diversa consistenza che nel tempo può assumere il patrimonio della società cui le quote afferiscono, ragion per cui il fallimento della società può essere “terzo” rispetto ad una procedura espropriativa rivolta nei confronti del socio titolare di quote di partecipazione.
Ciò posto ed applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue che le quote di partecipazione della fallita Carmel NI srl possono formare oggetto di trasferimenti,
pagina 4 di 5 pignoramenti e sequestri promossi nei confronti del socio che ne è titolare, ovvero , e non CP_1
certo della società che, con riferimento a tali eventi, è terza e quindi nessun vizio può essere ascritto all'azione esecutiva promossa dall'odierno opponente.
In conclusione, il richiamo del giudice dell'esecuzione all'art. 51 legge fallimentare è risultato inconferente al caso de quo il che comporta la revoca dell'ordinanza emessa in data 25 gennaio 2024 e conseguente prosecuzione, con ogni effetto di legge e previa riassunzione, della procedura esecutiva
RGE 5168/2011 promossa da . Parte_1
Il regime delle spese di lite segue la soccombenza e le spese si liquidano come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia secondo i parametri minimi, in ragione del valore indeterminato della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta sia nella fase sommaria (senza quindi attività istruttoria) che in quella di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 9893/2023:
1) accoglie l'opposizione formulata da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 25 gennaio 2024 nell'ambito della procedura esecutiva al n. RGE 5168/2011;
2) condanna a rifondere a parte opponente le spese di lite liquidate in euro 5.000,00 CP_1
per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 5 di 5
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7005/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso per Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Stefania Guercini presso lo studio della quale è elettivamente domiciliato in
Firenze, via Saffi n. 39
ATTORE OPPONENTE
CONTRO
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI delle parti:
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, revocare e/o annullare il provvedimento del G.E. in data 25/01/2024, comunicato in data 26/01/2024 a mezzo e-mail pec delle ore 08:13 da parte della cancelleria, che ha dichiarato la improcedibilità ex art. 51 L.F. (ora art. 150 C.C.I.I.) dell'esecuzione mobiliare R.G.E. n. 5168/2011 contro l'Ing. , e per l'effetto dichiarare la prosecuzione CP_1 dell'esecuzione mobiliare stessa, con ogni consequenziale pronuncia. Con vittoria di spese e compensi pagina 1 di 5 della presente opposizione, ivi compresi quelli della fase cautelare avanti al G.E.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c.,
introduceva dinanzi l'intestato Tribunale la fase di merito conseguente Parte_1 all'accoglimento dell'istanza di sospensione di una esecuzione mobiliare promossa nei confronti di
. CP_1
Deduceva in premessa l'attore di aver promosso un pignoramento (RGE 5168/2011) in danno di per la sua quota versata nella società Carmel NI srl pari ad euro 315.000,00 CP_1
corrispondente al 100% del capitale sociale e che, a seguito della relazione di stima negativa da parte del perito nominato del Tribunale (con valore di quota pari a zero), chiedeva l'assegnazione della quota pignorata;
che nelle more dell'esecuzione Carmel NI srl veniva dichiarata fallita con sentenza n. 47/2014 del Tribunale di Firenze e la procedura esecutiva, a seguito di istanza dello stesso Parte_1
, veniva sospesa per 24 mesi;
che nel dicembre 2019 il creditore procedente presentava
[...] istanza di prosecuzione del processo e, sempre su impulso dell'odierno opponente, nel marzo 2022 il giudice dell'esecuzione disponeva la vendita all'incanto della quota pignorata;
che, stante l'esito negativo delle operazioni di vendita, il creditore insisteva quindi per l'assegnazione della quota pignorata;
che con ordinanza del 25 gennaio 2024 il giudice dell'esecuzione dichiarava l'esecuzione improcedibile;
che contro tale decisione proponeva opposizione ex art. 617, comma Parte_1
2, c.p.c. che veniva accolta con ordinanza del 5 aprile 2024 con la quale il giudice dell'esecuzione tuttavia non revocava l'ordinanza opposta, ma assegnava alla parte interessata termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito, disponendo altresì la compensazione delle spese della fase cautelare.
, pertanto, introduceva ritualmente il presente giudizio di Parte_1 opposizione volto ad impugnare il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 25 gennaio 2024, deducendo, previa sospensione del provvedimento opposto, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51 Legge Fallimentare considerato che gli effetti del fallimento facevano capo esclusivamente alla fallita Carmel NI srl e non a che, in quanto persona fisica, non era assoggettato a CP_1
liquidazione giudiziale dato che il fallimento e/o la liquidazione giudiziale di una società di capitali non si riflettono sul distinto e separato patrimonio dei soci limitatamente responsabili.
Lamentava inoltre l'opponente l'ingiusta compensazione delle spese di lite disposta per la fase cautelare nonostante l'espresso riconoscimento della fondatezza del ricorso e concludeva quindi come in epigrafe.
pagina 2 di 5 Nessuno compariva per . CP_1
Con ordinanza del 13 settembre 2024, il Tribunale, considerato che il provvedimento sospensivo era già stato adottato dal giudice dell'esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere in merito all'istanza di sospensione del provvedimento opposto formulata da . Parte_1
All'udienza del 6 novembre 2024, verificata la regolarità della notifica a parte convenuta, il giudice dichiarava la contumacia di . CP_1
Venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 5 marzo 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, pur ritualmente citato, CP_1
non si è costituito nel presente giudizio.
Con un unico motivo di opposizione, l'odierno attore contesta l'ordinanza del 25 gennaio 2024 emessa dal giudice dell'esecuzione nell'ambito del procedimento al n. RGE 5168/2021 con la quale è stata dichiarata l'improcedibilità della procedura espropriativa “considerato che in data 25 02 2014 è stata emessa sentenza n. 47/2014 del Tribunale di Firenze, V sezione, con la quale è stata dichiarata fallita la società le cui quote sono pignorate nella presente procedura;
ritenuto Parte_2 che ai sensi dell'art. 51 l. fall. dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento, rilevato che dalla relazione del curatore dott.ssa emerge Per_1
l'incapienza dell'attivo e la circostanza che il creditore procedente non si sia insinuato al passivo fallimentare”.
L'opposizione è fondata.
Va infatti osservato che la richiamata previsione ex art. 51 L.F. che, a seguito dell'intervenuta declaratoria di fallimento di sancisce il divieto di promuovere o proseguire Parte_3
azioni individuali o cautelari nei confronti del debitore fallito, non trova applicazione al caso di specie in quanto la società fallita non è il debitore esecutato (nei confronti della quale varrebbe il divieto di cui all'art. 51 se fosse dichiarato fallito), bensì soltanto la terza pignorata.
Ciò si evince sulla scorta del principio di diritto enunciato ex art. 2469, comma 1 c.c. secondo il quale le quote di partecipazione di una società a responsabilità limitata, come nel caso di specie, sono liberamente trasferibili per atto tra vivi o mortis causa e possono quindi formare oggetto di espropriazione ai sensi dell'art. 2471 c.c. (in tal senso vedasi ex plurimis Cass. n. 22361 del 2009; Cass.
pagina 3 di 5 n. 14832 del 2007; Cass. n. 5076 del 2007).
Risulta quindi conferente rispetto alla presente vicenda il principio sancito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 2009 n. 22361, richiamata da parte attrice, ove viene affermato che “la quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata è soggetta a trasferimenti, pignoramenti e sequestri nei confronti del socio che ne è il titolare, e non della società che, con riferimento a tali eventi, è terza;
ne consegue la piena pignorabilità della quota del socio di s.r.l. - debitore, da parte del creditore di quest'ultimo, anche se vi è stato il fallimento della società, non trovando applicazione l'art. 51 l. fall., in quanto nella specie la società non è la debitrice esecutata, ma soltanto la terza pignorata”.
Precisano infatti i giudici di legittimità che “La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., per cui ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813, ultima parte, cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, poiché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti;
ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di pignoramento nei confronti del socio che ne è titolare, a nulla rilevando il fallimento della società, che è terzo rispetto al processo esecutivo, cui pertanto non si applica l'art. 51 legge Fall.” (Cass., n. 22361 del 2009 e ancora recentemente Cass. n. 24859 del 2024).
Diversamente dalle società di capitali, infatti, nelle società di persone la quota assume una valenza diversa perché non è una entità dotata di una sua oggettività, ma rappresenta soltanto la misura della partecipazione del socio ai diritti e agli obblighi relativi al rapporto sociale, intrinsecamente legata alla persona del socio stesso.
Alla luce dei principi sopra enunciati, può dirsi pertanto che nel nostro ordinamento, fatte salve eventuali eccezioni previste contrattualmente o per legge, vige un principio di indifferenza rispetto alle vicende traslative delle partecipazioni societarie rispetto alla diversa consistenza che nel tempo può assumere il patrimonio della società cui le quote afferiscono, ragion per cui il fallimento della società può essere “terzo” rispetto ad una procedura espropriativa rivolta nei confronti del socio titolare di quote di partecipazione.
Ciò posto ed applicando i suddetti principi al caso di specie, ne consegue che le quote di partecipazione della fallita Carmel NI srl possono formare oggetto di trasferimenti,
pagina 4 di 5 pignoramenti e sequestri promossi nei confronti del socio che ne è titolare, ovvero , e non CP_1
certo della società che, con riferimento a tali eventi, è terza e quindi nessun vizio può essere ascritto all'azione esecutiva promossa dall'odierno opponente.
In conclusione, il richiamo del giudice dell'esecuzione all'art. 51 legge fallimentare è risultato inconferente al caso de quo il che comporta la revoca dell'ordinanza emessa in data 25 gennaio 2024 e conseguente prosecuzione, con ogni effetto di legge e previa riassunzione, della procedura esecutiva
RGE 5168/2011 promossa da . Parte_1
Il regime delle spese di lite segue la soccombenza e le spese si liquidano come in dispositivo, in conformità con la normativa in materia secondo i parametri minimi, in ragione del valore indeterminato della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta sia nella fase sommaria (senza quindi attività istruttoria) che in quella di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta a ruolo al n. RG 9893/2023:
1) accoglie l'opposizione formulata da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione in data 25 gennaio 2024 nell'ambito della procedura esecutiva al n. RGE 5168/2011;
2) condanna a rifondere a parte opponente le spese di lite liquidate in euro 5.000,00 CP_1
per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15%, Cap e Iva come per legge.
Firenze, 10 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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