Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/06/2022, n. 17985
CASS
Ordinanza 3 giugno 2022

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La cessione di un credito inesistente non è nulla per inesistenza dell'oggetto, bensì è valida ed il cessionario è tenuto al pagamento del prezzo, che non diviene indebito, ma è assistito dalla garanzia di cui all'art. 1266 c.c., da ritenersi un effetto naturale della cessione per l'ipotesi che l'effetto traslativo non si verifichi, essendo irrilevante che la garanzia stessa possa essere pattiziamente esclusa con il limite del "fatto proprio" del cedente, in quanto tale disposizione costituisce una deroga rispetto all'art. 1325, n. 3, c.c. ed alla disciplina del contratto in generale.

In tema di cessione del credito, il fatto proprio del cedente, che limita la possibilità di esclusione pattizia della garanzia ex art. 1266 c.c., ha un'area operativa distinta dalla nozione di dolo o colpa grave di cui all'art. 1229 c.c., in quanto la prima disposizione introduce una garanzia naturale del contratto ad effetti reali che non richiede una valutazione soggettiva dell'adempimento, dovendosi perciò ritenere come "fatto proprio" la mera oggettiva riferibilità del fatto che determina l'inesistenza del credito ceduto alla sfera di controllo esclusiva del cedente. (Nel confermare la validità di una cessione in blocco di crediti tramite selezione competitiva, taluni dei quali inesistenti, la S.C. ha rilevato come il "fatto proprio" che limita l'esclusione pattizia della garanzia del "nomen verum" possa essere rappresentato dall'estinzione del credito per ricezione del pagamento, ancorché eventualmente attraverso esattore, ovvero mediante transazione, mentre non rientra in tale nozione l'annullamento della cartella esattoriale seguita da rateizzazione, come pure l'inesistenza derivante da sentenza passata in giudicato).

Commentario1

  • 1Validità della cessione di un credito inesistente
    Caterina De Tilla · https://www.studiodetilla.com/approfondimenti/ · 1 marzo 2024

    Il tema degli effetti che scaturiscono da una cessione di un credito, inesistente ab origine oppure esistente ma estinto al momento della cessione, non è di poco conto, perché strettamente connesso con le azioni esperibili dall'acquirente nei confronti del venditore nell'ambito del rapporto contrattuale in essere. Infatti, il considerare la cessione nulla comporterebbe il diritto dell'acquirente a richiedere al venditore il solo corrispettivo pagato. Diversamente, considerare la cessione valida legittimerebbe l'acquirente al risarcimento del danno subito, pari al valore del credito e agli interessi conseguenti (interesse positivo). È valida la cessione di un credito inesistente? La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 03/06/2022, n. 17985
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17985
Data del deposito : 3 giugno 2022

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