Sentenza 14 luglio 1981
Massime • 4
Quando il committente, rilevata l'esistenza di vizi dell'opera, non ne pretenda l'eliminazione diretta ad opera dell'appaltatore, ma si limiti a chiedere il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento, il credito dell'appaltatore per il compenso pattuito non viene in discussione e produce, percio, interessi dal momento della proposizione della domanda avente ad oggetto il pagamento del compenso. ( Conf 1386/79, mass n 397682).*
Il riconoscimento dei vizi palesi od occulti da parte dell'appaltatore, quali che siano le forme in cui si concreti e le dichiarazioni da cui venga accompagnato, basta comunque a comportare la rinuncia a far valere la decadenza dal diritto alla garanzia e consente, quindi, al committente di conseguire quanto dovutogli per le difformita e i vizi dell'opera, ancorche non tempestivamente denunciati.*
Il committente che agisce nei confronti dell'appaltatore, ai sensi dell'art 1668 cod civ per il risarcimento dei danni derivanti da vizi o difformita dell'opera, non e tenuto a dimostrare la colpa dell'appaltatore medesimo, in quanto, vertendosi in tema di responsabilita contrattuale, detta colpa va presunta fino a prova contraria. ( Conf 129/78, mass n 389425).*
Il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi o delle difformita dell'opera che, ai sensi dell'art 1667, comma secondo, ultima parte, cod civ, rende superflua la tempestiva denunzia da parte del committente, non e soggetto ad una Forma determinata e puo esprimersi anche in Forma tacita o manifestarsi per facta concludentia, senza alcuna necessita che sia accompagnato dall'ammissione della propria responsabilita e dei propri obblighi. E, pertanto, produttivo degli effetti di cui alla norma citata, il comportamento dell'appaltatore che, ammessa l'esistenza del vizio o della difformita, neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere. ( V 1664/80, mass n 405270 sulla seconda parte; ( Conf 3080/78, mass n 392536 sulla prima parte).*
Commentario • 1
- 1. La responsabilità dell'appaltatore nei lavori condominialiFrancaviglia Rosa · https://www.diritto.it/ · 15 settembre 2004
In materia di responsabilità dell' appaltatore e del direttore dei lavori per vizi e difformità delle opere oggetto del contratto di appalto, la giurisprudenza della S.C. ha enucleato una serie di principi sulla scorta dei riferimenti codicistici di cui agli artt. 1662, 1667, 1668 e 1669 c.c.. Detti principi, applicabili sia agli appalti pubblici che a quelli privati, assumono particolare rilievo laddove si verta in ipotesi di contratto di lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria in cui la parte committente sia un condominio in persona del legale rappresentante pro tempore, ossia l' amministratore. In tal caso, la Cassazione ha contemplato la possibilità dell' azione diretta del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/07/1981, n. 4606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4606 |
| Data del deposito : | 14 luglio 1981 |
Testo completo
Il riconoscimento da parte dell'appaltatore dei vizi o delle difformita dell'opera che, ai sensi dell'art 1667, comma secondo, ultima parte, cod civ, rende superflua la tempestiva denunzia da parte del committente, non e soggetto ad una Forma determinata e puo esprimersi anche in Forma tacita o manifestarsi per facta concludentia, senza alcuna necessita che sia accompagnato dall'ammissione della propria responsabilita e dei propri obblighi. E, pertanto, produttivo degli effetti di cui alla norma citata, il comportamento dell'appaltatore che, ammessa l'esistenza del vizio o della difformita, neghi in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione di doverne rispondere. ( V 1664/80, mass n 405270 sulla seconda parte;
( Conf 3080/78, mass n 392536 sulla prima parte).*