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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 372/2024 pubblicata il 12.12.2024
TRA
(avv.to Giovani Moretti) Parte_1
Contro
Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
[...]
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 372/2024 pubblicata il 12.12.2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale Parte_1
, corrente in Castellana Grotte.
[...]
Accoglieva il ricorso presentato dalla ex dipendente in forza di verbale di diffida Controparte_1
accertativa per crediti patrimoniali n. DA- prot. n. 55430 del 13.09.2023, esecutiva ai Persona_1
sensi dell'art. 12 co. Dlgs n. 124/2004 per il credito di € 9.115,94.
Il Tribunale argomentava che il debitore non essendosi costituito non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non era inferiore alla soglia di € 30.000. pagina 1 di 4 Parte_ Ha proposto reclamo la contestando la sentenza del Tribunale per violazione del disposto di cui all'art. 121 CCII state la natura di impresa minore della reclamante .
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
La Curatela e sebbene regolarmente citate non si sono costituite e devono essere Controparte_1
dichiarate contumaci.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 CCII), pertanto dette disposizioni non sono applicabili nei confronti di “d) «impresa minore»:
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura dla liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
[…].
Gli imprenditori individuali sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio (Cass. n.
30541/2018).
L'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.
Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n.
25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
pagina 2 di 4 Orbene, nel caso di specie, dalla visura della Camera di Commercio allegata si evince che la reclamante è un'impresa individuale iscritta, dal 20.09.2006, nel Registro Imprese della Camera di
Commercio di Bari con la qualifica di Piccolo Imprenditore e codice ATECO 82.3 (Organizzazione di fiere e convegni).
Parte reclamante ha depositato la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA e IRAP, per gli anni di imposta 2022, 2023 e 2024, da cui emerge un attivo patrimoniale di gran lunga al di sotto della soglia di € 300.000,00.
Ed infatti, il reddito di impresa complessivo ammonta ad € 19.702,00 nel 2022; € 26.762,00 nel 2023;
€ 28.100,00 nel 2024.
Dai Modelli ISA per le suindicate annualità, si evincono ricavi rispettivamente di € 62.924,00; €
84.202 ed € 64.920.
Il conto economico dall'1.01.2024 al 30.09.2024 riporta un utile di € 36.644,07
Dalle visure catastali depositate (vd. all. 18 e 19) emerge che l'impresa non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati.
Dai predetti modelli ISA emergono i seguenti valori dei beni strumentali: € 11.290,oo per l'anno 2022,
€11.406 per il 2023 ed € 11.835 per il 2024.
V'è in atti la fattura n. 19/PA del 17.10.2022 (vd. all. 25) che cristallizza il credito di € 2.049,60
(trattasi di attivo circolante) vantato nei confronti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
Un esame organico di tutte le suindicate risultanze documentali mostra un attivo patrimoniale di gran lunga inferiore alla soglia di € 300.000,00 (art. 2 co. 1 lett. d n. 1 CCII) e ricavi lordi pure inferiori alla soglia di € 200.000,00 (art. 2 co. 1 lett. d n. 2 ).
Dal prospetto debiti fornitori (doc. 21), dalle copie di avvisi di accertamento INPS (doc. 22) e dalle situazioni debitorie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Entrate (doc. 23) emerge una debitoria dell'importo complessivo di € 426.451,16 che, anche in questo caso, è inferiore alla soglia di
€ 500.000,00.
Peraltro, dalle visure depositate (vd. doc. 16 e 17) emerge l'insussistenza di protesti a carico dell'impresa individuale e di Parte_1
Dall'esame organico di tutta la documentazione depositata da parte reclamante emerge una rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa convincente che consente fondatamente di ritenere l'omesso superamento delle soglie di fallibilità.
Il reclamo va, pertanto, accolto con revoca della sentenza gravata.
Nulla per le spese attesa la mancanza di parti costituite.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza del Tribunale di Bari n. 372/2024 pubblicata il 12.12.2024 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale;
Parte_1
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
25.03.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- dr. Maria Mitola presidente
- dr. Michele Prencipe consigliere
- dr. Alessandra Piliego consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 15/2025 R.G.,avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di
Bari n. 372/2024 pubblicata il 12.12.2024
TRA
(avv.to Giovani Moretti) Parte_1
Contro
Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_1
[...]
All'udienza del 18.03.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 372/2024 pubblicata il 12.12.2024, il Tribunale di Bari ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale Parte_1
, corrente in Castellana Grotte.
[...]
Accoglieva il ricorso presentato dalla ex dipendente in forza di verbale di diffida Controparte_1
accertativa per crediti patrimoniali n. DA- prot. n. 55430 del 13.09.2023, esecutiva ai Persona_1
sensi dell'art. 12 co. Dlgs n. 124/2004 per il credito di € 9.115,94.
Il Tribunale argomentava che il debitore non essendosi costituito non aveva dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali e che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non era inferiore alla soglia di € 30.000. pagina 1 di 4 Parte_ Ha proposto reclamo la contestando la sentenza del Tribunale per violazione del disposto di cui all'art. 121 CCII state la natura di impresa minore della reclamante .
Il PG in sede si è espresso per il rigetto.
La Curatela e sebbene regolarmente citate non si sono costituite e devono essere Controparte_1
dichiarate contumaci.
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. d), CCII “Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza” (art. 121 CCII), pertanto dette disposizioni non sono applicabili nei confronti di “d) «impresa minore»:
l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura dla liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore;
3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila;
[…].
Gli imprenditori individuali sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio di esercizio (Cass. n.
30541/2018).
L'utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci di esercizio è stata più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 25025/20; Cass. n. 24138/2019).
La verifica della sussistenza dei requisiti di non fallibilità si manifesta, in altri termini, campo di indagine aperto e disponibile.
Rileva al riguardo non l'effettiva sussistenza di un particolare documento quanto la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa medesima, comunque questa sia raggiungibile.
Con la conseguente possibilità di avvalersi dell'intero arco documentale costituito dalle scritture contabili provenienti dalla medesima impresa del cui fallimento si discute (ivi compresa pure la c.d. corrispondenza d'impresa di cui all'art. 2220 cod. civ.), come pure di qualunque altra documentazione, formata da terzi o dalla parte stessa, che possa nel concreto risultate utile (in motivazione Cass. n.
25025 del 09/11/2020).
Ciò che è richiesto è il deposito di documentazione contabile attendibile (Cass. n. 6991/2019).
pagina 2 di 4 Orbene, nel caso di specie, dalla visura della Camera di Commercio allegata si evince che la reclamante è un'impresa individuale iscritta, dal 20.09.2006, nel Registro Imprese della Camera di
Commercio di Bari con la qualifica di Piccolo Imprenditore e codice ATECO 82.3 (Organizzazione di fiere e convegni).
Parte reclamante ha depositato la dichiarazione dei redditi e i modelli ISA e IRAP, per gli anni di imposta 2022, 2023 e 2024, da cui emerge un attivo patrimoniale di gran lunga al di sotto della soglia di € 300.000,00.
Ed infatti, il reddito di impresa complessivo ammonta ad € 19.702,00 nel 2022; € 26.762,00 nel 2023;
€ 28.100,00 nel 2024.
Dai Modelli ISA per le suindicate annualità, si evincono ricavi rispettivamente di € 62.924,00; €
84.202 ed € 64.920.
Il conto economico dall'1.01.2024 al 30.09.2024 riporta un utile di € 36.644,07
Dalle visure catastali depositate (vd. all. 18 e 19) emerge che l'impresa non è titolare di beni immobili né di beni mobili registrati.
Dai predetti modelli ISA emergono i seguenti valori dei beni strumentali: € 11.290,oo per l'anno 2022,
€11.406 per il 2023 ed € 11.835 per il 2024.
V'è in atti la fattura n. 19/PA del 17.10.2022 (vd. all. 25) che cristallizza il credito di € 2.049,60
(trattasi di attivo circolante) vantato nei confronti dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
Un esame organico di tutte le suindicate risultanze documentali mostra un attivo patrimoniale di gran lunga inferiore alla soglia di € 300.000,00 (art. 2 co. 1 lett. d n. 1 CCII) e ricavi lordi pure inferiori alla soglia di € 200.000,00 (art. 2 co. 1 lett. d n. 2 ).
Dal prospetto debiti fornitori (doc. 21), dalle copie di avvisi di accertamento INPS (doc. 22) e dalle situazioni debitorie dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e Agenzia Entrate (doc. 23) emerge una debitoria dell'importo complessivo di € 426.451,16 che, anche in questo caso, è inferiore alla soglia di
€ 500.000,00.
Peraltro, dalle visure depositate (vd. doc. 16 e 17) emerge l'insussistenza di protesti a carico dell'impresa individuale e di Parte_1
Dall'esame organico di tutta la documentazione depositata da parte reclamante emerge una rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell'impresa convincente che consente fondatamente di ritenere l'omesso superamento delle soglie di fallibilità.
Il reclamo va, pertanto, accolto con revoca della sentenza gravata.
Nulla per le spese attesa la mancanza di parti costituite.
PQM
pagina 3 di 4 La Corte accoglie il reclamo e per l'effetto revoca la sentenza del Tribunale di Bari n. 372/2024 pubblicata il 12.12.2024 dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'impresa individuale;
Parte_1
nulla per le spese.
Così deciso, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Appello di Bari, del
25.03.2025
Il presidente dr. Maria Mitola
Il consigliere est. dr. Alessandra Piliego
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