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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/04/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 148/2025, estensore
Dott.ssa Franca Molinari promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti SALVATORE Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO (C.F. ) e ANDREA GIANNATTASIO (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliato agli indirizzi di posta elettronica certificata dei C.F._3
difensori, e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE riformare la sentenza di primo grado laddove dispone la condanna delle spese legali in misura notevolmente inferiore ai valori medi e finanche al di sotto dei minimi inderogabili e, per l'effetto, applicare le tariffe previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
37 del 2018 e dal D.M. 147/2022.
pagina 1 di 4 In via consequenziale, condannare parte resistente al pagamento delle competenze legali parametrate ai valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 148/2025 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
ha così statuito: “definitivamente pronunziando, Pt_1
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
- per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro
400,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza in punto di spese. Parte_1
Il appellato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
L'appello è fondato.
L'appellante lamenta la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei minimi previsti dai parametri in vigore, ricordando che ai sensi del DM 147/22, la riduzione dei parametri medi non può essere superiore al 50%, avendo il primo Giudice accolto integralmente la domanda.
Il Collegio richiama ex art. 118 Disp. Att. la sentenza di questa Corte n . 3 0 7/ 2 0 25 pubblicata il
6.4.2025 (Pres. Est. ) che, in una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame, ha così Per_1
ritenuto:
“Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023,
25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
pagina 2 di 4 Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima
(meramente simbolica). Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento è da disattendere con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi.
Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (così testualmente in motivazione Cass. 17613/2024).”
Tenuto conto di tali principi, il Collegio ritiene che parte appellante abbia correttamente osservato che il Tribunale ha liquidato un importo inferiore al minimo previsto dal d.m. citato, ovvero euro 1.030,00, con riferimento allo scaglione da euro 1,000,01 ad euro 5.200,00, individuato in base al valore dei bonus complessivamente richiesti (euro 2.000,00).
La liquidazione di euro 400,00 effettuata dal Tribunale comporta pertanto una riduzione ben superiore al 50% dell'importo medio previsto.
Trattandosi di una controversia ampiamente seriale, è giustificata la liquidazione nel minimo, pari ad euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 148/2025 del Tribunale di Busto Arsizio i compensi di avvocato di primo grado a carico di parte appellata vanno liquidati complessivamente (la somma è quindi comprensiva dell'importo di 400,00 euro già liquidato in primo grado) nella misura di euro 1.030,00 oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari e con conferma nel resto della sentenza.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto della somma controversa in appello e in carenza di fase istruttoria ex d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
147/2022- nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 148/2025, condanna il
[...]
a rifondere a le spese di lite liquidate complessivamente in Controparte_1 Parte_1
euro 1.030,00 oltre spese generali e oneri di legge con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del grado di appello liquidate CP_1
in euro 500,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Milano, 10/04/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Giovanni Picciau Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott. Andrea Onesti Giudice Ausiliario – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 148/2025, estensore
Dott.ssa Franca Molinari promossa da
( ), rappresentato e difeso dagli avv.ti SALVATORE Parte_1 C.F._1
GIANNATTASIO (C.F. ) e ANDREA GIANNATTASIO (C.F. C.F._2
) elettivamente domiciliato agli indirizzi di posta elettronica certificata dei C.F._3
difensori, e Email_1 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE riformare la sentenza di primo grado laddove dispone la condanna delle spese legali in misura notevolmente inferiore ai valori medi e finanche al di sotto dei minimi inderogabili e, per l'effetto, applicare le tariffe previste dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
37 del 2018 e dal D.M. 147/2022.
pagina 1 di 4 In via consequenziale, condannare parte resistente al pagamento delle competenze legali parametrate ai valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati dal D.M. 13.08.2022 n. 147, oltre spese generali al 15%, accessori di legge e contributo unificato.
Con vittoria del compenso professionale e delle spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, spese generali 15%, contributo unificato ed accessori di legge, tutti in favore dei procuratori antistatari.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza 148/2025 il Tribunale di Busto Arsizio pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
ha così statuito: “definitivamente pronunziando, Pt_1
- accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. per l'importo di € 500,00 per ciascun anno;
- per l'effetto, condanna la resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente in complessivi euro
400,00 oltre spese generali, spese vive pe euro 49,00 e accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza in punto di spese. Parte_1
Il appellato non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
All'udienza del 10.4.2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
L'appello è fondato.
L'appellante lamenta la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei minimi previsti dai parametri in vigore, ricordando che ai sensi del DM 147/22, la riduzione dei parametri medi non può essere superiore al 50%, avendo il primo Giudice accolto integralmente la domanda.
Il Collegio richiama ex art. 118 Disp. Att. la sentenza di questa Corte n . 3 0 7/ 2 0 25 pubblicata il
6.4.2025 (Pres. Est. ) che, in una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame, ha così Per_1
ritenuto:
“Come ha argomentato la giurisprudenza di legittimità più recente (cfr. Cass. 9815/2023, 9818/2023,
25847/2023), nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4 co. 1 d.m. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13 co. 6 L. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal d.m. 37/2018.
pagina 2 di 4 Anteriormente si prevedeva che nella liquidazione non si potesse scendere di regola al di sotto del 50% nella diminuzione rispetto ai parametri medi. Su questa base testuale si argomentava che la quantificazione giudiziale del compenso e delle spese fosse espressione di un potere discrezionale. Se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, la liquidazione non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, mentre il giudice era tenuto a motivare la decisione di aumentare o diminuire gli importi da riconoscere, ulteriormente rispetto ai massimi ovvero ai minimi. L'unico limite rigido, ma a sua volta determinato attraverso concetti elastici, era dettato dall'obbligo di non ledere il decoro professionale con l'attribuire una somma scarsissima
(meramente simbolica). Così, tra le altre, Cass. 28325/2022.
Tale orientamento è da disattendere con riferimento alle liquidazioni sottoposte al regime del d.m.
55/2014, così come modificato dal d.m. 37/2018. In forza della ricordata modifica, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore al 50% dei parametri medi.
Il legislatore ha deciso di circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso o le spese processuali e di garantire così (cioè, attraverso una limitazione della flessibilità dei parametri)
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale (così testualmente in motivazione Cass. 17613/2024).”
Tenuto conto di tali principi, il Collegio ritiene che parte appellante abbia correttamente osservato che il Tribunale ha liquidato un importo inferiore al minimo previsto dal d.m. citato, ovvero euro 1.030,00, con riferimento allo scaglione da euro 1,000,01 ad euro 5.200,00, individuato in base al valore dei bonus complessivamente richiesti (euro 2.000,00).
La liquidazione di euro 400,00 effettuata dal Tribunale comporta pertanto una riduzione ben superiore al 50% dell'importo medio previsto.
Trattandosi di una controversia ampiamente seriale, è giustificata la liquidazione nel minimo, pari ad euro 1.030,00 oltre spese generali e accessori di legge.
In conclusione, in parziale riforma della sentenza n. 148/2025 del Tribunale di Busto Arsizio i compensi di avvocato di primo grado a carico di parte appellata vanno liquidati complessivamente (la somma è quindi comprensiva dell'importo di 400,00 euro già liquidato in primo grado) nella misura di euro 1.030,00 oltre spese generali ed oneri di legge;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari e con conferma nel resto della sentenza.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate - tenuto conto della somma controversa in appello e in carenza di fase istruttoria ex d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m.
147/2022- nella misura specificata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 In parziale riforma della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 148/2025, condanna il
[...]
a rifondere a le spese di lite liquidate complessivamente in Controparte_1 Parte_1
euro 1.030,00 oltre spese generali e oneri di legge con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna il appellato a rifondere all'appellante le spese di lite del grado di appello liquidate CP_1
in euro 500,00 oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
Milano, 10/04/2025
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea Onesti Giovanni Picciau
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