CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/09/2025, n. 5264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5264 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3146 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 22.9.2025 tra cod. fisc.: ) E Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo digitale dell'avv. Carmelo Chisari (cod. fisc.:
[...]
) (p.e.c.: , che li rappresenta C.F._3 Email_1
e difende per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in ap- pello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4
(cod. fisc.: , (cod. fisc.: CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
) E (cod. fisc.: , C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 questi ultimi due quali eredi di domiciliati presso l'indirizzo Persona_1 digitale dell'avv. Bruno Chiarantano (cod. fisc.: CodiceFiscale_8
(p.e.c.: , che li rappresenta e difende uni- Email_2 tamente all'avv. Tania Campagna (cod. fisc.: ) per CodiceFiscale_9 procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellati – appellanti in via incidentale- e
(cod. fisc.: ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria cod. fisc.: ), in persona del CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gianese (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende per procura generale CodiceFiscale_10 alle liti per atto del notaio di Verona del 22.9.2011 (rep. Persona_2
68911; racc. 19426), in atti;
-appellata- e
Controparte_3
-appellata contumace- e E (GIÀ Controparte_4Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...]
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “In accoglimento del presente atto Parte_1 Controparte_8 di appello ed in riforma della sentenza 2363/2019 del Tribunale di Velletri, qui impugnata,
In via principale
Accertare e dichiarare la nullità 'in toto' della fidejussione sottoscritta (tra gli altri) dai Sigg. e in data 10.12.1999, Parte_1 Controparte_8 con successivi aumenti dell'importo massimo garantito in data 5.3.2001 e 13.4.2004 (docc. 5, 6 7 ed 8 del fascicolo monitorio), prestata nell'interesse dell ed a favore d , dichia- CP_3 Controparte_9 rando per l'effetto che nessuna pretesa di pagamento può essere vantata nei loro confronti da (gi ), quale CP_6 Controparte_9 mandataria di , e da , e per essa la CP_9 Controparte_1 mandataria (già ) in ri- CP_6 Controparte_10 ferimento allo scoperto dei conti correnti n. 400028803 (c.d. 'conto anticipi') e n. 1627/36 (divenuto c/sofferenza n. 4001472289), così annullando/re- vocando nei loro confronti il Decreto Ingiuntivo 1556/2012 del Tribunale di Velletri.
In via subordinata
2 Accertare e dichiarare la nullità parziale della fidejussione sottoscritta dagli appellanti in data 10.12.1999, quantomeno relativamente alla clausola di cui al'art.6 ivi contenuta, che prevede la rinuncia dei garanti ad avvalersi del termine di decadenza semestrale ex art. 1957 cod.civ., e per l'effetto revo- care e/o annullare nei confronti dei garanti il Decreto Ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri per essere stata avviata la rela- tiva azione monitoria oltre il termine decadenziale previsto dal richiamato art. 1957 cod.civ., e/o comunque accertare e dichiarare che in conseguenza della suddetta decadenza nulla può essere preteso nei loro confronti da parte della banca in conseguenza della garanzia fideiussoria pre- CP_9 stata in data 10.12.1999.
In via ulteriormente subordinata
Ed in denegata ipotesi, riformare la sentenza 2363/2019 del Tribunale di Velletri sul punto in cui rigetta l'opposizione proposta dai garanti avverso al Decreto ingiuntivo 1556/2012, (tra i quali gli odierni appellant Parte_7
), con 'accertamento della sua definitiva esecutività
[...] Controparte_8 ai sensi degli artt. 653 e 654 cpc' (sentenza I° grado, pag. 9), ri-determi- nando il debito complessivo dei garanti medesimi nella misura di Euro 27.989,79 in coerenza con il saldo negativo dei due conti correnti n. 400028803 e 1627/36 così come esso è stato determinato dal perito no- minato dal Tribunale all'esito della CTU espletata in corso del giudizio di primo grado, le cui conclusioni si condividono.
In ogni caso
In accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza 2363/2019 qui impugnata sul capo in cui dispone in ordine alle spese di lite, condannando la al pagamento delle spese di lite del dop- CP_6 pio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. per , e “In riforma Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 del capo 1 della sentenza impugnata,
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la nullità 'in toto' della fidejussione sottoscritta (tra gli altri) dai Sigg. , e , in data Parte_3 Parte_4 Persona_1
10.12.1999, con successivi aumenti dell'importo massimo garantito in data 3 5.3.2001 e 13.4.2004 (docc. 5, 6 7 ed 8 del fascicolo monitorio), prestata nell'interesse dell ed a favore d Controparte_3 Controparte_7 dichiarando per l'effetto che nessuna pretesa di paga-
[...] mento può essere vantata nei confronti dei medesim Parte_3 Pt_4
, nonché di e (quali eredi di
[...] Parte_5 Parte_6 Per_1
), d (gi
[...] Controparte_11 Controparte_9 quale mandataria di e da Controparte_4 Controparte_1
e per essa la mandataria (già Controparte_11 Controparte_12 in riferimento allo scoperto dei conti correnti n. 400028803
[...]
(c.d. 'conto anticipi') e n. 1627/36 (divenuto c/sofferenza n. 4001472289), così annullando/revocando nei loro confronti il Decreto Ingiuntivo 1556/2012 del Tribunale di Velletri. Il tutto per le ragioni esposte al motivo n. 1 di questo atto.
- Accertare comunque, in accoglimento delle ragioni esposte al motivo n. 4 del presente atto, l'intervenuta inefficacia della fideiussione di cui sopra, di- chiarando per l'effetto che nessuna pretesa di pagamento può essere vantata nei confronti dei Sig.ri e , nonché di Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (quali eredi di ), da
[...] Parte_6 Persona_1 CP_13
(gi quale mandataria d Controparte_9 [...]
e d e per essa la mandatari CP_14 Controparte_1 [...]
(già in riferimento CP_11 Controparte_9 allo scoperto dei conti correnti n. 400028803 (c.d. 'conto anticipi') e n. 1627/36 (divenuto c/sofferenza n. 4001472289), così annullando/revo- cando nei loro confronti il Decreto Ingiuntivo 1556/2012 del Tribunale di Velletri.
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare, in accoglimento a quanto esposto nel motivo n. 2 del presente atto, la nullità parziale della fidejussione de quo agitur, , quan- tomeno relativamente alla clausola di cui all'art.6, la quale prevede la rinuncia dei garanti ad avvalersi del termine di decadenza semestrale ex art. 1957 cod.civ., e per l'effetto revocare e/o annullare nei confronti di tutti i garanti il Decreto Ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri per es- sere stata avviata la relativa azione monitoria oltre il termine decadenziale previsto dal richiamato art. 1957 cod.civ., e/o comunque accertare e
4 dichiarare che, in conseguenza della suddetta decadenza, nulla può essere preteso nei loro confronti da parte della banca in conseguenza CP_9 della garanzia fideiussoria prestata in data 10.12.1999.
IN ULTERIORE SUBORDINE
Ed in denegata ipotesi, riformare, in accoglimento di quanto esposto al mo- tivo n. 3 del presente atto, la sentenza 2363/2019 del Tribunale di Velletri sul punto in cui rigetta l'opposizione proposta dai garanti avverso al Decreto ingiuntivo 1556/2012, con 'accertamento della sua definitiva esecutività ai sensi degli artt. 653 e 654 cpc' (sentenza I° grado, pag. 9), rideterminando il debito complessivo dei garanti medesimi nella misura di Euro 27.989,79 in coerenza con il saldo negativo dei due conti correnti n. 400028803 e 1627/36 così come esso è stato determinato dal perito nominato dal Tribu- nale all'esito della CTU espletata in corso del giudizio di primo grado, le cui conclusioni si condividono.
IN OGNI CASO
In accoglimento del n. 5 del presente atto, riformare la sentenza 2363/2019, qui impugnata, sul capo in cui dispone in ordine alle spese di lite, condan- nando la al pagamento delle spese e compensi di lite del Controparte_11 doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Controparte_1 contrariis reiectis:
I – rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1
perché del tutto infondato, in fatto e diritto Controparte_15
II – dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, l'appello inci- dentale proposto , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_16 con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.3.2021,
[...] per i motivi esposti in narrativa;
III –con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. , e la Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4 di hanno proposto, con due distinti atti Controparte_3 Parte_1 di citazione, opposizione al decreto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal
5 Tribunale di Velletri il 6.12.2012, con cui è stato ingiunto loro, in solido, di pagare alla la somma complessiva di € 150.652,28, oltre Controparte_4 interessi e spese del procedimento monitorio, a fronte del saldo passivo del conto correnti bancario n. 1627/36 e del c.d. conto anticipi n. 400028803 intrattenuti dalla di presso la Banca ri- Controparte_3 Parte_1 corrente. In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza del con- tratto bancario c.d. conto anticipi, in difetto di produzione, a corredo del ricorso monitorio, del testo originale del contratto, nonché il difetto di esigi- bilità del credito per omesso superamento della soglia di scoperto pattuito e relativa illegittimità del recesso della E, in via riconvenzionale, la CP_17 società debitrice principale ha chiesto la condanna della al Controparte_4 risarcimento dei danni, nella misura di € 51.999,00, derivanti dal suo re- cesso contrario a buona fede dai rapporti intrattenuti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa la Controparte_4 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizioni proposte sic- CP_6 come infondate in fatto ed in diritto.
Disposta la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la riunione delle due distinte opposizioni pro- poste avverso il medesimo decreto ingiuntivo, a seguito del decesso di
[...] il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 26.11.2015 e, Parte_8 quindi, è stato tempestivamente riassunto con ricorso in data 7.1.2016 dagli altri opponenti originari unitamente agli eredi della signora Persona_1
i figli e Nel giudizio riassunto si è nuovamente Parte_5 Parte_6 costituita la e per essa la mandataria ripor- Controparte_4 CP_6 tandosi alle difese già svolte nel giudizio.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata l'8.5.2018 si è costituita nel giu- dizio di primo grado la e per essa la stessa man- Controparte_1 dataria quale cessionaria del credito nei confronti degli op- CP_6 ponenti di cui era titolare la integralmente richiamando le Controparte_4 difese svolte dalla cedente.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 2363/2019 pubblicata in data 20.12.2019 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta
6 l'opposizione spiegata dai garanti , Parte_1 Controparte_8 [...]
(questi ultimi due Parte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di ), con conseguente conferma, nei loro con- Persona_1 fronti, del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento della sua definitiva esecutività;
2) accoglie l'opposizione spiegata dall Controparte_3 disponendo la revoca, nei confronti della stessa, del decreto ingiuntivo
[...] opposto;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla opposta, condanna l'opponente al paga- Controparte_3 mento in suo favore, per le ragioni di cui in motivazione, dell'importo di euro 27.989,79, oltre interessi di mora come in motivazione;
4) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dalla
[...]
Controparte_3
5) condanna gli opponenti , Parte_1 Controparte_8 Parte_3
, , e (questi ultimi due quali
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 eredi d ), in solido, alla refusione delle spese di lite in favore Persona_1 dell'opposta, liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014; dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra la e l'opposta; pone Controparte_3 definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico solidale dell'opponente e dell'op- Controparte_3 posta e, nei rapporti interni, in ragione della metà a carico dell'opponente e della restante parte a carico dell'opposta;
6) dichiara che la presente sentenza è efficace, ex art. 111 IV co. c.p.c., anche nei confronti della terza intervenuta e, per essa, Controparte_1 della mandataria . CP_6
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto le censure riportate di Parte_7 Controparte_8 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio Parte_3 Parte_4
e che hanno aderito alle censure svolte
[...] Parte_6 Parte_5 dalle appellanti, chiedendone l'accoglimento, e inoltre hanno proposto, in via 7 incidentale, un autonomo motivo di appello, chiedendo che si accerti l'ineffi- cacia della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della a Controparte_4 causa del suo comportamento sleale consistente “nell'ingiustificato recesso in tronco dal contratto principale”.
Si è costituita nel presente grado di giudizio anche la Controparte_1
e per essa la mandataria che ha contestato la fonda-
[...] CP_2 tezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto degli appelli proposti avverso la sentenza di primo grado.
Non si sono costituiti la di e la CP_3 CP_3 Parte_1 CP_4
e, in mancanza di dichiarazione nel corso del giudizio, ne deve essere
[...] dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
2. Con il primo motivo di appello principale si eccepisce la nullità delle fi- deiussioni sottoscritte dagli appellanti in quanto frutto di un accordo di car- tello a monte tra gli istituti bancari in violazione della n. 287/1990, e se- gnatamente laddove dette fideiussioni riporti le clausole contenute nn. 2, 6 e 8 nello schema approvato con delibera A.B.I. del 4.7.2003, sanzionato dalla con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, il quale costituirebbe – CP_17
a detta degli appellanti – prova privilegiata nel presente giudizio della con- dotta illecita dedotta.
A tale censura hanno aderito, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, anche gli altri fideiussori appellati, nonché appellanti in via incidentale, che hanno dedotto come l'istituto contrattuale della fideiussione omnibus “è stato sottoposto al vaglio dell , la quale con provvedimento CP_18
n. 55 del 22 maggio 2005 (all. n. 6 all'appello) ha sancito la contrarietà di alcuni degli articoli in esso contenuti rispetto alle disposizioni dell'art. 2, lett. a, della Legge 287/1990 (all. n. 6 dell'appello)”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. L'odierna parte appellante in via principale e in via incidentale ha solle- vato tale eccezione di nullità in questione oltre i termini di preclusione pre- visti per il giudizio di primo grado, in quanto tale eccezione di nullità è sol- levabile per la prima volta anche nel presente grado di giudizio. Ciò nondi- meno non sussiste alcuna inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
8 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22.3.2017, n. 7294), infatti, il potere di rilievo officioso della nullità del con- tratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una
contro
- versia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giu- dice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello ex art. 345 c.p.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez.
II, 17.10.2019, n. 26495).
2.2. , e Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4 hanno sottoscritto un contratto denominato fideiussione in data 10.12.1999, con cui hanno garantito la fino alla concorrenza Controparte_4 di Lire 52.000.000 per le obbligazioni assunte in favore di tale Banca dalla (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte Controparte_3
– primo grado di giudizio). Successivamente, in data Controparte_4
11.11.2002 e in data 17.9.2003, le parti hanno elevato il valore della somma garantita portandolo ad € 385.000,00 (come si evince da quanto previsto dal successivo aumento dell'importo garantito: v. doc. nn. 5 e 6 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio). Ancora succes- Controparte_4 sivamente, in data 13.4.2004, il valore della somma garantita è stato ulte- riormente aumentato sino all'importo di € 435.500,00 (v. doc. n. 6 del fa- scicolo di parte – primo grado di giudizio); e sino all'importo Controparte_4 di € 489.000,00 successivamente (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte CP_4
– primo grado di giudizio).
[...]
Quest'ultimo atto del 13.4.2004, come gli altri tre che lo hanno preceduto, si limita a rinviare espressamente alle condizioni stabilite all'interno della polizza fideiussoria iniziale del 10.12.1999, le cui clausole hanno dunque sempre regolamentato il rapporto di garanzia tra le parti. È quanto dedu- cono, peraltro, anche gli odierni appellanti. Non è allora possibile ritenere che questi documenti costituiscano nuovi contratti di fideiussione e che sia all'epoca di stipula degli stessi che si debba avere riguardo per valutare la sussistenza della dedotta intesa violativa della disciplina nazionale antitrust.
9 2.3. Tutto ciò premesso, non è possibile ritenere che le tre clausole sopra richiamate, e soprattutto quella di deroga all'art. 1957 c.c. – e non l'intero contratto, in ogni caso (cfr. Cass. civ., S.U., 30.12.2021, n. 41994) – sia nulla, e segnatamente che possa ritenersi tale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e tanto meno a seguito dell'accertamento effettuato dalla con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, che CP_18 peraltro è stato prodotto da parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante).
Infatti, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel dicembre 1999. Conse- guentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da , Parte_1 Controparte_8 [...]
e in ragione del fatto che le corrispondenti previsioni Parte_3 Parte_4 contrattuali della fideiussione sottoscritta in data 10.12.1999 siano sovrap- ponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello A.B.I. predisposto nel 2003 e sanzionate dalla con il provvedimento n. 55 del CP_18
2.5.2005.
2.4. Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima rispetto a tale provvedimento sanzionatorio, e quindi che sia possibile dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data 10.12.1999 alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con
Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito con- correnziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipen- dente preposta alla regolazione di quel mercato. A ben considerare, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e delle altre indicate da parte appellante il principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano appli- cazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore 10 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente pre- posta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017,
n. 29810).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della . Nondimeno lad- CP_18 dove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della n. 55/2005, ma CP_18 anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della , non può CP_18 prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dalla prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
2.5. Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'A.B.I. nel 2003 e sanzionato dalla con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non CP_18
è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 1999 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
Parimenti, non è possibile ritenere la violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 in ragione della conformità della fideiussione sottoscritta dai ga- ranti originari opponenti in ragione della conformità delle clausole di tale contratto allo schema approvato con la Circolare A.B.I. n. 20 del 17.6.1987.
Ancora una volta, l'accertamento effettuato dalla afferisce al CP_18 successivo schema contrattale predisposto dall'A.B.I. nel 2003, non anche ad eventuali schemi, anche se coincidenti quanto alle previsioni in questione.
Soltanto in relazione a quello con riguardo al quale l'Autorità di vigilanza ha ritenuto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituto di credito si può ritenere invocabile l'efficacia di prova privilegiata di tale accertamento nel presente giudizio, e quindi – in buona sostanza – sussistente la lesione della disciplina nazionale antitrust e, quindi, la dedotta nullità.
11 3. Non si può non osservare che, peraltro, la qualificazione, operata dal giu- dice di primo grado, di quello sottoscritto in data 10.12.2019 da Parte_1
, e come contratto
[...] Controparte_8 Parte_3 Parte_4 autonomo di garanzia avrebbe in ogni caso escluso l'accoglimento l'ecce- zione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c., anche qualora tale clau- sola fosse nulla, come dedotto dagli appellanti in via principale e in via inci- dentale. Infatti, come ha ritenuto la Suprema Corte, ai fini dell'effettivo ri- spetto semestrale indicato dalla disposizione “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (così Cass. civ., Sez. III, 10.1.2025, n. 660).
Nel caso in specie, quindi, la richiesta stragiudiziale di pagamento del credito maturato comunicata alla di in data Controparte_3 Parte_1
6.10.2010– con cui la Banca ha comunicato di avere “revocato ogni facilita- zione creditizia e intimato al debitore da Lei garantito l'immediato paga- mento di quanto dovuto, oltre ad interessi, spese ed accessori maturati e maturandi” e ha intimato a detta debitrice principale “il pagamento imme- diato di € 211.370,00 oltre interessi maturati e maturandi ed accessori, salvo eventuale ritorno di insoluti per assegni e/o effetti sbf accreditati in precedenza, addebitati per ordini di pagamento già eseguiti e non ancora contabilizzati” (v. docc. n. 10 del fascicolo di parte - primo Controparte_4 grado di giudizio) – sarebbe stata idonea a impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., essendo peraltro avvenuta contestualmente alla dichiara- zione stessa di decadenza dal beneficio del termine.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri, dopo avere rideterminato il credito azionato dalla in sede monitoria in € 27.989,28, aderendo Controparte_4 alle conclusioni del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, avrebbe con- traddittoriamente rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dei garanti, i quali sono dunque obbligati al pagamento in favore della della somma in- CP_17 giunta di € 150.652,28. Secondo gli appellanti in via principale e quelli in via incidentale, infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo anche nei confronti dei garanti, non soltanto nei confronti della società debitrice principale, in quanto “non può il garante essere 12 chiamato a pagare una somma di denaro superiore a quello che è l'ammon- tare del debito del soggetto garantito”.
Al riguardo, i fideiussori appellati, nell'aderire a tale censura svolta dagli ap- pellanti in via principale e nel proporre appello incidentale, hanno dedotto come la decisione di primo grado sia “in palese violazione del disposto dell'art. 3 Cost., il quale - non lo si ricorderà mai abbastanza – impone uguale trattamento di uguali situazioni”. Inoltre, , Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno dedotto che “il regime "autonomo" del Ga- Parte_6 Parte_5 rantievertrag (ossia della fideiussione omnibus) trova un limite quando a nul- lità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”.
Il motivo è fondato.
4.1. Una volta ritenuto – come ha fatto il giudice di primo grado – che gli appellanti hanno sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, e questo ha fatto atteso che si sono impegnati a versare l'importo risultante a credito nascente dai rapporti bancari della debitrice principale: “immeditatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del de- bitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse, ed ogni altro accessorio” (art. 7 contratto di garanzia), non è contradditorio ritenere che non sia consentito ai garanti autonomi, odierni appellanti, di sollevare nei confronti della banca creditrice alcuna eccezione in relazione al rapporto so- stanziale (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11.12.2018, n. 31956). E questo in quanto gli stessi non possano far valere nei confronti della Banca garantita le mede- sime eccezioni afferenti al rapporto sostanziale sollevate dalla CP_3 di e che hanno determinato l'accoglimento parziale
[...] Parte_1 dell'opposizione proposta da tale società, debitrice principale, avverso il de- creto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri il 6.12.2012.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, infatti, “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del ga- rante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chie- dere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
13 rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (così Cass. civ., Sez. II, ord. 17.6.2022 n. 19693; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 31.7.2015, n. 16213).
E' quanto ha ritenuto il giudice di prime cure, che, nella motivazione della decisione impugnata, ha evidenziato come “occorre esaminare, in via logica- mente e giuridicamente preliminare, l'eccezione sollevata dalla banca oppo- sta relativa alla natura giuridica del contratto autonomo di garanzia della lettera fideiussoria sottoscritta dai garanti opponenti in data 10.12.1999, con successivi aumenti dell'importo massimo garantito …a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società Controparte_3 ei confronti dell che paralizzerebbe ogni forma di eccezione sol-
[...] CP_17 levabile dai garanti nei confronti dalla opposta prima dell'immediato paga- mento del credito garantito, con conseguente inopponibilità alla creditrice delle eccezioni sollevate dai medesimi nei loro scritti difensivi con riferimento al rapporto principale”.
4.2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, Parte_3 Parte_4
e hanno dedotto che, secondo “l'orienta-
[...] Parte_6 Parte_5 mento ormai pacifico della giurisprudenza, tra cui si segnalano Cass. Civ. n. 3326/2002; Cass. Civ. n. 26262/2007; Cass. Civ. n. 5044/2009; Tribunale Napoli n. 2483/2018 e, soprattutto, Cass. Civ. Sez. Unite. n. 3947/2010,”
“sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag (ossia della fideiussione omnibus) trova un limite quando (…) il garante faccia va- lere l'inesistenza del contratto garantito” e quando “la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'or- dinamento vieta”.
Esclusa nel caso in esame l'inesistenza del contratto di conto corrente n.
1627/36 e del c.d. conto anticipi n. 400028803, il Tribunale di Velletri ha accolto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. della debitrice principale e quantifi- cato il credito di questa nei confronti della e quindi oggi Controparte_4 della ravvisando la violazione a una norma impe- Controparte_1 rativa. Ne consegue che – come deducono gli appellati-appellanti in via inci- dentale e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – i
14 fideiussori odierni appellanti potevano dunque opporre alla creditrice un'ec- cezione afferente al rapporto sostanziale, nella specie al contratto c.d. conto anticipi, anche se quello sottoscritto dagli stessi viene qualificato – come ha fatto il giudice di primo grado – come contratto autonomo di garanzia.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in- fatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contra- rietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della Banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la so- luzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
10.1.2018, n. 371; Cass. civ., Sez. I, ord. 31.3.2023, n. 9071).
Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto – con statuizione non censurata
– che “è risultato, in primo luogo, che la ha dedotto di van- Controparte_4 tare un credito nei confronti della società e dei suoi fi- Controparte_3 deiussori per complessivi € 150.652,28, a seguito dello scoperto sui conti correnti intrattenuti presso la propria filiale di Ariccia: 1) c/c ordinario n. 1627/36 (ora c/sofferenza n. 400147289), asseritamente esposto per € 6.569,80; 2) c/c anticipi n. 400028803 (ad inizio del rapporto e fino al 30.09.2008 identificato dai numeri 0000019291), asseritamente esposto per € 144.082,48. Relativamente a tale secondo contratto di conto corrente oggetto di causa, non risulta presente in atti alcuna documentazione con- trattuale da cui evincere qualsivoglia pattuizione per il calcolo degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute (…)”.
In ragione di ciò, il Tribunale di Velletri ha ritenuto la nullità del contratto c.d. conto anticipi azionato dalla in sede monitoria, e ciò in quanto “in CP_17 materia bancaria l'art. 117 TUB prevede, al primo comma, che 'I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti'; al successivo terzo comma dispone, poi, che 'Nel caso di inosservanza della forma pre- scritta il contratto è nullo” (non, quindi, inesistente), introducendo, quindi, un'ipotesi di forma scritta ad substantiam”; e che “La mancata indicazione, in particolare, dei tassi di interesse nel contratto di c/c anticipi comporta, poi, in ossequio a quanto indicato nel quesito formulato al CTU da questo
15 giudice, l'applicazione dei tassi di cui all'art. 117 co. 7 del T.U.B. D. Lgs. n. 385/93 (…)”.
5. Nel proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado
[...]
, e censurano la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 di primo grado per non avere pronunciato sull'eccezione sollevata dai garanti opponenti ex art. 645 c.p.c. di inefficacia della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della a causa del“la sopravvenuta inefficacia della Controparte_4 garanzia fideiussoria, a causa dello sleale comportamento dell'istituto ban- cario (motivo n. 6 della comparsa conclusionale), consistente nell'ingiustifi- cato recesso in tronco dal contratto principale”.
Il motivo non è fondato.
5.1. Come si è detto sopra, , e Parte_3 Parte_4 Parte_6
nel costituirsi nel presente grado di giudizio in data Parte_5
2.3.2021, non soltanto hanno chiesto a questa Corte le medesime modifiche alla sentenza impugnata degli appellanti principali, e quindi – in buona so- stanza – hanno aderito all'impugnazione proposta da e Parte_1
ma hanno altresì censurato autonomamente la sentenza Controparte_8 impugnata per avere il primo giudice omesso di pronunciarsi su uno dei mo- tivi dell'opposizione. Sebbene tale parte interamente soccombente in primo grado avesse in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, non è possi- bile ritenere – come fa l'appellata e per essa la Controparte_1 mandataria (nelle memorie conclusionali depositate in data CP_2
16.7.2025) – che tale motivo di appello incidentale, a differenza degli altri che rivestono le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte de- stinataria dell'impugnazione principale, sia tardivo, e ciò in quanto “l'appello principale proposto da altra parte nei confronti dell'attore in senso sostan- ziale possa rimettere in discussione la sua posizione”.
Con riguardo al tema dei limiti oggettivi dell'impugnazione incidentale
, la giurisprudenza di legittimità – dopo un lungo periodo in cui aveva
[...] imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità di esperire detta impugna- zione, ritenendola ammissibile solo in quanto rimanesse nell'ambito del capo della sentenza investita dall'impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest'ultimo o da questo dipendente – a partire dagli anni ottanta del secolo scorso avviò un percorso di ripensamento, consacrato
16 dalla pronuncia resa da Cass., SU, 7.11.1989, n. 4640, con la quale venne enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 334 cod. proc. civ., che con- sente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in di- fetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello inve- stito dall'impugnazione principale”. Con questa pronuncia si ritenne che: a) la ratio dell'art. 334 c.p.c. è una finalità "transattivo-ritorsiva": la norma, in- fatti, ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impu- gnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale;
b) se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;
c) pertanto, l'inte- resse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugna- zione altrui, "che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato".
Per effetto della sentenza appena ricordata, dunque, cadde il limite all'impu- gnazione incidentale tardiva rappresentato dall'identità o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall'impugnante principale e quello impugnato dall'impugnante incidentale. A quest'ultimo, di conseguenza, è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche se diverso da quello inve- stito dall'impugnazione principale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.7.2020, n. 14596) e pure se autonomo rispetto a questo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 5.9.2022,
n. 26139).
Si deve ritenere, allora, che l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per 17 l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.5.2024, n. 15100; Cass. civ., S.U., 28.3.2024, n. 8486).
5.2. Ciò premesso, e venendo al merito della censura in esame, non è possi- bile ritenere che il giudice di primo grado non abbia pronunciato su tale eccezione di inefficacia della fideiussione a fronte di un recesso della Banca contrario a buona fede, e quindi che vi sia omessa pronuncia, come dedu- cono gli appellanti in via incidentale, quanto piuttosto che vi sia stato un rigetto implicito della stessa. In altri termini, nel caso in esame una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, può ritenersi in ogni caso sussistente (cfr. Cass. civ., Sez. L, 26.1.2016, n. 1360; Cass. civ., Sez. III, 25.2.2005, n. 4079).
Una volta ritenuto – come ha fatto il Tribunale di Velletri con la sentenza impugnata – che quella sottoscritta anche dai garanti odierni appellanti co- stituisca un contratto autonomo di garanzia e che, quindi, gli stessi non po- tessero sollevare eccezioni in relazione al rapporto sostanziale, è di tutta evidenza come neanche possano dedurre l'avvenuto recesso in mala fede della dai rapporti in essere con l'obbligata principale. Si deve ritenere, CP_17 allora, che il giudice di prime cure, abbia disatteso anche quella sopra richia- mata tra le eccezioni sollevate dai garanti ed espressamente disattese per le ragioni che si sono dette sopra.
E ciò in via assorbente sul rilievo per cui il recesso unilaterale operato dalla non può essere ritenuto arbitrario e contrario a buona fede, Controparte_4 come hanno dedotto gli odierni appellanti in via incidentale.
5.3. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte con riguardo all'apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato (ma il mede- simo ragionamento è possibile fare anche con riguardo al rapporto di conto corrente e, soprattutto, al c.d. conto anticipi, che viene appunto usato per registrare operazioni di finanziamento, come gli anticipi fatture o l'anticipo
18 contratti, concessi dalla banca), non solo è legittimo il recesso ad nutum della se anticipato da una comunicazione al cliente, come è avvenuto nel CP_17 caso in esame (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte - primo Controparte_4 grado di giudizio), posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, co. 3, c.c. Soprattutto, il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.12.2020,
29317).
Nel caso in esame, il conto corrente ordinario n. 400147289 e quello c.d. anticipi n. 28803 intestati alla presso la Controparte_3 Controparte_4 presentavano al 6.10.2010 un debito complessivo di € 211.370,00 (rispet- tivamente, € 53.445,00 per il primo ed € 157.925,00 per il secondo). Anche soltanto considerando l'ammontare complessivo della situazione debitoria della debitrice principale, corroborata dagli estratti conto e scalari dall'aper- tura sino alla revoca (v. docc. da n. 1 a n. 4 del fascicolo di parte CP_4
– primo grado di giudizio), è di tutta evidenza come il comportamento
[...] della banca non possa essere ritenuto contrario al canone di buona fede.
La giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato come, a tale riguardo, l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di cre- dito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.12.2020,
29317).
6. In conclusione, sia l'appello proposto in via principale da Parte_1
e sia l'appello proposto in via incidentale da Controparte_8 CP_20
, e avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5
2363/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 20.12.2019 devono essere accolti e, in parziale riforma di tale deci- sione, il decreto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri il 6.12.2012 deve essere revocato anche nei confronti di , Parte_1
, e Controparte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_6 Pt_10
e questi devono essere condannati a pagare, in solido tra loro e con
[...]
19 la a pagare alla Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
e per essa la mandataria la somma complessiva di €
[...] CP_2
27.989,79, “oltre interessi di mora come in motivazione” della suddetta sen- tenza di primo grado.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Ne consegue che con la presente sentenza questo giudicante deve rideterminare le spese di primo grado, da porre a carico degli opponenti soccombenti rispetto alla domanda di condanna pro- posta dalla avuto anche riguardo al diverso importo della condanna CP_17 che con questa decisione viene disposta.
Le spese del presente giudizio devono tenere conto dell'esito complessivo della lite e, quindi, della soccombenza dei fideiussori odierni appellanti, in via principale e in via incidentale, e si liquidano nella misura indicata in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della e della Controparte_3 Parte_1
Controparte_4
accoglie sia l'appello principale proposto da e Parte_1 CP_8 sia l'appello incidentale proposto da ,
[...] Parte_3 Parte_4
e avverso la sentenza n. 2363/2019 emessa Parte_6 Parte_5 dal Tribunale di Velletri in data 20.12.2019 e, per l'effetto, in parziale ri- forma di tale decisione:
o revoca il decreto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Vel- letri il 6.12.2012 nei confronti di tutti gli opponenti;
20 o condanna , Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro e con la
[...] Parte_6 Parte_5 CP_3 di a pagare alla e per essa
[...] Parte_1 Controparte_1 la mandataria la somma complessiva di € 27.989,79, “oltre CP_2 interessi di mora come in motivazione” della suddetta sentenza di primo grado;
o condanna , Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro e con la
[...] Parte_6 Parte_5 CP_3 di a rimborsare alla e per
[...] Parte_1 Controparte_1 essa la mandataria le spese del primo grado di giudizio, che CP_2 liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna , Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro e con la
[...] Parte_6 Parte_5 CP_3 di a rimborsare alla e per
[...] Parte_1 Controparte_1 essa la mandataria le spese del presente grado di giudizio, CP_2 che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
21
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_2 presso l'indirizzo digitale dell'avv. Carmelo Chisari (cod. fisc.:
[...]
) (p.e.c.: , che li rappresenta C.F._3 Email_1
e difende per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in ap- pello;
-appellanti- e
(cod. fisc.: ), Parte_3 CodiceFiscale_4 Parte_4
(cod. fisc.: , (cod. fisc.: CodiceFiscale_5 Parte_5 [...]
) E (cod. fisc.: , C.F._6 Parte_6 CodiceFiscale_7 questi ultimi due quali eredi di domiciliati presso l'indirizzo Persona_1 digitale dell'avv. Bruno Chiarantano (cod. fisc.: CodiceFiscale_8
(p.e.c.: , che li rappresenta e difende uni- Email_2 tamente all'avv. Tania Campagna (cod. fisc.: ) per CodiceFiscale_9 procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellati – appellanti in via incidentale- e
(cod. fisc.: ), e per essa Controparte_1 P.IVA_1 quale mandataria cod. fisc.: ), in persona del CP_2 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Umberto Tupini n. 103, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gianese (cod. fisc.:
), che la rappresenta e difende per procura generale CodiceFiscale_10 alle liti per atto del notaio di Verona del 22.9.2011 (rep. Persona_2
68911; racc. 19426), in atti;
-appellata- e
Controparte_3
-appellata contumace- e E (GIÀ Controparte_4Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...]
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per e “In accoglimento del presente atto Parte_1 Controparte_8 di appello ed in riforma della sentenza 2363/2019 del Tribunale di Velletri, qui impugnata,
In via principale
Accertare e dichiarare la nullità 'in toto' della fidejussione sottoscritta (tra gli altri) dai Sigg. e in data 10.12.1999, Parte_1 Controparte_8 con successivi aumenti dell'importo massimo garantito in data 5.3.2001 e 13.4.2004 (docc. 5, 6 7 ed 8 del fascicolo monitorio), prestata nell'interesse dell ed a favore d , dichia- CP_3 Controparte_9 rando per l'effetto che nessuna pretesa di pagamento può essere vantata nei loro confronti da (gi ), quale CP_6 Controparte_9 mandataria di , e da , e per essa la CP_9 Controparte_1 mandataria (già ) in ri- CP_6 Controparte_10 ferimento allo scoperto dei conti correnti n. 400028803 (c.d. 'conto anticipi') e n. 1627/36 (divenuto c/sofferenza n. 4001472289), così annullando/re- vocando nei loro confronti il Decreto Ingiuntivo 1556/2012 del Tribunale di Velletri.
In via subordinata
2 Accertare e dichiarare la nullità parziale della fidejussione sottoscritta dagli appellanti in data 10.12.1999, quantomeno relativamente alla clausola di cui al'art.6 ivi contenuta, che prevede la rinuncia dei garanti ad avvalersi del termine di decadenza semestrale ex art. 1957 cod.civ., e per l'effetto revo- care e/o annullare nei confronti dei garanti il Decreto Ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri per essere stata avviata la rela- tiva azione monitoria oltre il termine decadenziale previsto dal richiamato art. 1957 cod.civ., e/o comunque accertare e dichiarare che in conseguenza della suddetta decadenza nulla può essere preteso nei loro confronti da parte della banca in conseguenza della garanzia fideiussoria pre- CP_9 stata in data 10.12.1999.
In via ulteriormente subordinata
Ed in denegata ipotesi, riformare la sentenza 2363/2019 del Tribunale di Velletri sul punto in cui rigetta l'opposizione proposta dai garanti avverso al Decreto ingiuntivo 1556/2012, (tra i quali gli odierni appellant Parte_7
), con 'accertamento della sua definitiva esecutività
[...] Controparte_8 ai sensi degli artt. 653 e 654 cpc' (sentenza I° grado, pag. 9), ri-determi- nando il debito complessivo dei garanti medesimi nella misura di Euro 27.989,79 in coerenza con il saldo negativo dei due conti correnti n. 400028803 e 1627/36 così come esso è stato determinato dal perito no- minato dal Tribunale all'esito della CTU espletata in corso del giudizio di primo grado, le cui conclusioni si condividono.
In ogni caso
In accoglimento del presente atto di appello, riformare la sentenza 2363/2019 qui impugnata sul capo in cui dispone in ordine alle spese di lite, condannando la al pagamento delle spese di lite del dop- CP_6 pio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”. per , e “In riforma Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 del capo 1 della sentenza impugnata,
IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la nullità 'in toto' della fidejussione sottoscritta (tra gli altri) dai Sigg. , e , in data Parte_3 Parte_4 Persona_1
10.12.1999, con successivi aumenti dell'importo massimo garantito in data 3 5.3.2001 e 13.4.2004 (docc. 5, 6 7 ed 8 del fascicolo monitorio), prestata nell'interesse dell ed a favore d Controparte_3 Controparte_7 dichiarando per l'effetto che nessuna pretesa di paga-
[...] mento può essere vantata nei confronti dei medesim Parte_3 Pt_4
, nonché di e (quali eredi di
[...] Parte_5 Parte_6 Per_1
), d (gi
[...] Controparte_11 Controparte_9 quale mandataria di e da Controparte_4 Controparte_1
e per essa la mandataria (già Controparte_11 Controparte_12 in riferimento allo scoperto dei conti correnti n. 400028803
[...]
(c.d. 'conto anticipi') e n. 1627/36 (divenuto c/sofferenza n. 4001472289), così annullando/revocando nei loro confronti il Decreto Ingiuntivo 1556/2012 del Tribunale di Velletri. Il tutto per le ragioni esposte al motivo n. 1 di questo atto.
- Accertare comunque, in accoglimento delle ragioni esposte al motivo n. 4 del presente atto, l'intervenuta inefficacia della fideiussione di cui sopra, di- chiarando per l'effetto che nessuna pretesa di pagamento può essere vantata nei confronti dei Sig.ri e , nonché di Parte_3 Parte_4 Parte_5
e (quali eredi di ), da
[...] Parte_6 Persona_1 CP_13
(gi quale mandataria d Controparte_9 [...]
e d e per essa la mandatari CP_14 Controparte_1 [...]
(già in riferimento CP_11 Controparte_9 allo scoperto dei conti correnti n. 400028803 (c.d. 'conto anticipi') e n. 1627/36 (divenuto c/sofferenza n. 4001472289), così annullando/revo- cando nei loro confronti il Decreto Ingiuntivo 1556/2012 del Tribunale di Velletri.
IN VIA SUBORDINATA
- Accertare e dichiarare, in accoglimento a quanto esposto nel motivo n. 2 del presente atto, la nullità parziale della fidejussione de quo agitur, , quan- tomeno relativamente alla clausola di cui all'art.6, la quale prevede la rinuncia dei garanti ad avvalersi del termine di decadenza semestrale ex art. 1957 cod.civ., e per l'effetto revocare e/o annullare nei confronti di tutti i garanti il Decreto Ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri per es- sere stata avviata la relativa azione monitoria oltre il termine decadenziale previsto dal richiamato art. 1957 cod.civ., e/o comunque accertare e
4 dichiarare che, in conseguenza della suddetta decadenza, nulla può essere preteso nei loro confronti da parte della banca in conseguenza CP_9 della garanzia fideiussoria prestata in data 10.12.1999.
IN ULTERIORE SUBORDINE
Ed in denegata ipotesi, riformare, in accoglimento di quanto esposto al mo- tivo n. 3 del presente atto, la sentenza 2363/2019 del Tribunale di Velletri sul punto in cui rigetta l'opposizione proposta dai garanti avverso al Decreto ingiuntivo 1556/2012, con 'accertamento della sua definitiva esecutività ai sensi degli artt. 653 e 654 cpc' (sentenza I° grado, pag. 9), rideterminando il debito complessivo dei garanti medesimi nella misura di Euro 27.989,79 in coerenza con il saldo negativo dei due conti correnti n. 400028803 e 1627/36 così come esso è stato determinato dal perito nominato dal Tribu- nale all'esito della CTU espletata in corso del giudizio di primo grado, le cui conclusioni si condividono.
IN OGNI CASO
In accoglimento del n. 5 del presente atto, riformare la sentenza 2363/2019, qui impugnata, sul capo in cui dispone in ordine alle spese di lite, condan- nando la al pagamento delle spese e compensi di lite del Controparte_11 doppio grado di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”; per “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Controparte_1 contrariis reiectis:
I – rigettare integralmente l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_1
perché del tutto infondato, in fatto e diritto Controparte_15
II – dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare nel merito, l'appello inci- dentale proposto , e Parte_3 Parte_4 Parte_5 CP_16 con la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 2.3.2021,
[...] per i motivi esposti in narrativa;
III –con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”.
FATTO E DIRITTO
1. , e la Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4 di hanno proposto, con due distinti atti Controparte_3 Parte_1 di citazione, opposizione al decreto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal
5 Tribunale di Velletri il 6.12.2012, con cui è stato ingiunto loro, in solido, di pagare alla la somma complessiva di € 150.652,28, oltre Controparte_4 interessi e spese del procedimento monitorio, a fronte del saldo passivo del conto correnti bancario n. 1627/36 e del c.d. conto anticipi n. 400028803 intrattenuti dalla di presso la Banca ri- Controparte_3 Parte_1 corrente. In particolare, gli opponenti hanno eccepito l'inesistenza del con- tratto bancario c.d. conto anticipi, in difetto di produzione, a corredo del ricorso monitorio, del testo originale del contratto, nonché il difetto di esigi- bilità del credito per omesso superamento della soglia di scoperto pattuito e relativa illegittimità del recesso della E, in via riconvenzionale, la CP_17 società debitrice principale ha chiesto la condanna della al Controparte_4 risarcimento dei danni, nella misura di € 51.999,00, derivanti dal suo re- cesso contrario a buona fede dai rapporti intrattenuti.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la e per essa la Controparte_4 mandataria chiedendo il rigetto dell'opposizioni proposte sic- CP_6 come infondate in fatto ed in diritto.
Disposta la sospensione ex art. 649 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e la riunione delle due distinte opposizioni pro- poste avverso il medesimo decreto ingiuntivo, a seguito del decesso di
[...] il giudizio è stato interrotto con ordinanza del 26.11.2015 e, Parte_8 quindi, è stato tempestivamente riassunto con ricorso in data 7.1.2016 dagli altri opponenti originari unitamente agli eredi della signora Persona_1
i figli e Nel giudizio riassunto si è nuovamente Parte_5 Parte_6 costituita la e per essa la mandataria ripor- Controparte_4 CP_6 tandosi alle difese già svolte nel giudizio.
Con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata l'8.5.2018 si è costituita nel giu- dizio di primo grado la e per essa la stessa man- Controparte_1 dataria quale cessionaria del credito nei confronti degli op- CP_6 ponenti di cui era titolare la integralmente richiamando le Controparte_4 difese svolte dalla cedente.
La causa è stata istruita a mezzo deposito di documentazione e c.t.u. conta- bile.
Con sentenza n. 2363/2019 pubblicata in data 20.12.2019 il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) rigetta
6 l'opposizione spiegata dai garanti , Parte_1 Controparte_8 [...]
(questi ultimi due Parte_9 Parte_4 Parte_5 Parte_6 quali eredi di ), con conseguente conferma, nei loro con- Persona_1 fronti, del decreto ingiuntivo opposto ed accertamento della sua definitiva esecutività;
2) accoglie l'opposizione spiegata dall Controparte_3 disponendo la revoca, nei confronti della stessa, del decreto ingiuntivo
[...] opposto;
3) in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla opposta, condanna l'opponente al paga- Controparte_3 mento in suo favore, per le ragioni di cui in motivazione, dell'importo di euro 27.989,79, oltre interessi di mora come in motivazione;
4) rigetta la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dalla
[...]
Controparte_3
5) condanna gli opponenti , Parte_1 Controparte_8 Parte_3
, , e (questi ultimi due quali
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 eredi d ), in solido, alla refusione delle spese di lite in favore Persona_1 dell'opposta, liquidate in euro 13.430,00 per compensi professionali ex D.M. 55/2014, oltre IVA, C.p.a. e rimb. spese forf. (15% dei compensi) ex art. 2 D.M. 55/2014; dispone la compensazione integrale delle spese di lite nei rapporti tra la e l'opposta; pone Controparte_3 definitivamente le spese della CTU, liquidate con separato decreto, a carico solidale dell'opponente e dell'op- Controparte_3 posta e, nei rapporti interni, in ragione della metà a carico dell'opponente e della restante parte a carico dell'opposta;
6) dichiara che la presente sentenza è efficace, ex art. 111 IV co. c.p.c., anche nei confronti della terza intervenuta e, per essa, Controparte_1 della mandataria . CP_6
Avverso la suddetta decisione hanno proposto tempestivamente appello
[...]
e che hanno svolto le censure riportate di Parte_7 Controparte_8 seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si sono costituiti nel presente grado di giudizio Parte_3 Parte_4
e che hanno aderito alle censure svolte
[...] Parte_6 Parte_5 dalle appellanti, chiedendone l'accoglimento, e inoltre hanno proposto, in via 7 incidentale, un autonomo motivo di appello, chiedendo che si accerti l'ineffi- cacia della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della a Controparte_4 causa del suo comportamento sleale consistente “nell'ingiustificato recesso in tronco dal contratto principale”.
Si è costituita nel presente grado di giudizio anche la Controparte_1
e per essa la mandataria che ha contestato la fonda-
[...] CP_2 tezza delle censure svolte dagli appellanti e ha concluso per il rigetto degli appelli proposti avverso la sentenza di primo grado.
Non si sono costituiti la di e la CP_3 CP_3 Parte_1 CP_4
e, in mancanza di dichiarazione nel corso del giudizio, ne deve essere
[...] dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
2. Con il primo motivo di appello principale si eccepisce la nullità delle fi- deiussioni sottoscritte dagli appellanti in quanto frutto di un accordo di car- tello a monte tra gli istituti bancari in violazione della n. 287/1990, e se- gnatamente laddove dette fideiussioni riporti le clausole contenute nn. 2, 6 e 8 nello schema approvato con delibera A.B.I. del 4.7.2003, sanzionato dalla con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, il quale costituirebbe – CP_17
a detta degli appellanti – prova privilegiata nel presente giudizio della con- dotta illecita dedotta.
A tale censura hanno aderito, nel costituirsi nel presente grado di giudizio, anche gli altri fideiussori appellati, nonché appellanti in via incidentale, che hanno dedotto come l'istituto contrattuale della fideiussione omnibus “è stato sottoposto al vaglio dell , la quale con provvedimento CP_18
n. 55 del 22 maggio 2005 (all. n. 6 all'appello) ha sancito la contrarietà di alcuni degli articoli in esso contenuti rispetto alle disposizioni dell'art. 2, lett. a, della Legge 287/1990 (all. n. 6 dell'appello)”.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. L'odierna parte appellante in via principale e in via incidentale ha solle- vato tale eccezione di nullità in questione oltre i termini di preclusione pre- visti per il giudizio di primo grado, in quanto tale eccezione di nullità è sol- levabile per la prima volta anche nel presente grado di giudizio. Ciò nondi- meno non sussiste alcuna inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
8 Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., SS.UU., 22.3.2017, n. 7294), infatti, il potere di rilievo officioso della nullità del con- tratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una
contro
- versia sul riconoscimento di pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione - e che sia stata decisa dal giu- dice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, né le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia - trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio anche in appello ex art. 345 c.p.c. (cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 19.7.2018, n. 19251; Cass. civ., Sez.
II, 17.10.2019, n. 26495).
2.2. , e Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4 hanno sottoscritto un contratto denominato fideiussione in data 10.12.1999, con cui hanno garantito la fino alla concorrenza Controparte_4 di Lire 52.000.000 per le obbligazioni assunte in favore di tale Banca dalla (v. doc. n. 8 del fascicolo di parte Controparte_3
– primo grado di giudizio). Successivamente, in data Controparte_4
11.11.2002 e in data 17.9.2003, le parti hanno elevato il valore della somma garantita portandolo ad € 385.000,00 (come si evince da quanto previsto dal successivo aumento dell'importo garantito: v. doc. nn. 5 e 6 del fascicolo di parte – primo grado di giudizio). Ancora succes- Controparte_4 sivamente, in data 13.4.2004, il valore della somma garantita è stato ulte- riormente aumentato sino all'importo di € 435.500,00 (v. doc. n. 6 del fa- scicolo di parte – primo grado di giudizio); e sino all'importo Controparte_4 di € 489.000,00 successivamente (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte CP_4
– primo grado di giudizio).
[...]
Quest'ultimo atto del 13.4.2004, come gli altri tre che lo hanno preceduto, si limita a rinviare espressamente alle condizioni stabilite all'interno della polizza fideiussoria iniziale del 10.12.1999, le cui clausole hanno dunque sempre regolamentato il rapporto di garanzia tra le parti. È quanto dedu- cono, peraltro, anche gli odierni appellanti. Non è allora possibile ritenere che questi documenti costituiscano nuovi contratti di fideiussione e che sia all'epoca di stipula degli stessi che si debba avere riguardo per valutare la sussistenza della dedotta intesa violativa della disciplina nazionale antitrust.
9 2.3. Tutto ciò premesso, non è possibile ritenere che le tre clausole sopra richiamate, e soprattutto quella di deroga all'art. 1957 c.c. – e non l'intero contratto, in ogni caso (cfr. Cass. civ., S.U., 30.12.2021, n. 41994) – sia nulla, e segnatamente che possa ritenersi tale per violazione dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e tanto meno a seguito dell'accertamento effettuato dalla con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, che CP_18 peraltro è stato prodotto da parte appellante soltanto nel presente grado di giudizio (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante).
Infatti, parte appellante non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di un'in- tesa anticoncorrenziale tra le banche nel periodo in cui è stata sottoscritta la fideiussione omnibus per cui è causa, vale a dire nel dicembre 1999. Conse- guentemente, non è possibile affermare che a quell'epoca vi fosse, a monte, un'intesa restrittiva della concorrenza e, dunque, a valle, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta da , Parte_1 Controparte_8 [...]
e in ragione del fatto che le corrispondenti previsioni Parte_3 Parte_4 contrattuali della fideiussione sottoscritta in data 10.12.1999 siano sovrap- ponibili a quelle di cui alle clausole 2, 6 e 8 del modello A.B.I. predisposto nel 2003 e sanzionate dalla con il provvedimento n. 55 del CP_18
2.5.2005.
2.4. Neanche è possibile sostenere come non sia rilevante la circostanza che la fideiussione in questione sia stata sottoscritta molto tempo prima rispetto a tale provvedimento sanzionatorio, e quindi che sia possibile dichiarare la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dagli stessi in data 10.12.1999 alla luce di quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo, con
Cass. civ., Sez. I, 22.5.2019, n. 13846), secondo cui, ai fini dell'illecito con- correnziale di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990, rilevano tutti i contratti che costituiscano applicazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipen- dente preposta alla regolazione di quel mercato. A ben considerare, non consente di ritenere la nullità della clausola di deroga all'art. 1957 c.c. e delle altre indicate da parte appellante il principio espresso dalla Suprema Corte, condiviso da questo Collegio, secondo cui, in tema di accertamento del danno da condotte anticoncorrenziali ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990, spetta il risarcimento per tutti i contratti che costituiscano appli- cazione di intese illecite, anche se conclusi in epoca anteriore 10 all'accertamento della loro illiceità da parte dell'autorità indipendente pre- posta alla regolazione di quel mercato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 12.12.2017,
n. 29810).
Da tale principio di diritto si evince, invero, che il giudice non può - sic et simpliciter - escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all'art. 2 della legge n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della . Nondimeno lad- CP_18 dove, come nel caso di specie, la stipula della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della n. 55/2005, ma CP_18 anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della , non può CP_18 prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dalla prova specifica dell'intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell'autorità amministrativa.
2.5. Si deve ritenere, allora, che, anche qualora le clausole del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti risultino pressoché coinci- denti con quelle dello schema predisposto dall'A.B.I. nel 2003 e sanzionato dalla con il suddetto provvedimento n. 55 del 2.5.2005, non CP_18
è possibile ritenere che vi fosse un'intesa anticoncorrenziale – quella stessa perdurata fino al 2003 o una precedente e diversa intesa – nel 1999 in mancanza di prova da parte dell'attore della stessa.
Parimenti, non è possibile ritenere la violazione dell'art. 2 della legge n.
287/1990 in ragione della conformità della fideiussione sottoscritta dai ga- ranti originari opponenti in ragione della conformità delle clausole di tale contratto allo schema approvato con la Circolare A.B.I. n. 20 del 17.6.1987.
Ancora una volta, l'accertamento effettuato dalla afferisce al CP_18 successivo schema contrattale predisposto dall'A.B.I. nel 2003, non anche ad eventuali schemi, anche se coincidenti quanto alle previsioni in questione.
Soltanto in relazione a quello con riguardo al quale l'Autorità di vigilanza ha ritenuto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza tra istituto di credito si può ritenere invocabile l'efficacia di prova privilegiata di tale accertamento nel presente giudizio, e quindi – in buona sostanza – sussistente la lesione della disciplina nazionale antitrust e, quindi, la dedotta nullità.
11 3. Non si può non osservare che, peraltro, la qualificazione, operata dal giu- dice di primo grado, di quello sottoscritto in data 10.12.2019 da Parte_1
, e come contratto
[...] Controparte_8 Parte_3 Parte_4 autonomo di garanzia avrebbe in ogni caso escluso l'accoglimento l'ecce- zione di decadenza per violazione dell'art. 1957 c.c., anche qualora tale clau- sola fosse nulla, come dedotto dagli appellanti in via principale e in via inci- dentale. Infatti, come ha ritenuto la Suprema Corte, ai fini dell'effettivo ri- spetto semestrale indicato dalla disposizione “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale” (così Cass. civ., Sez. III, 10.1.2025, n. 660).
Nel caso in specie, quindi, la richiesta stragiudiziale di pagamento del credito maturato comunicata alla di in data Controparte_3 Parte_1
6.10.2010– con cui la Banca ha comunicato di avere “revocato ogni facilita- zione creditizia e intimato al debitore da Lei garantito l'immediato paga- mento di quanto dovuto, oltre ad interessi, spese ed accessori maturati e maturandi” e ha intimato a detta debitrice principale “il pagamento imme- diato di € 211.370,00 oltre interessi maturati e maturandi ed accessori, salvo eventuale ritorno di insoluti per assegni e/o effetti sbf accreditati in precedenza, addebitati per ordini di pagamento già eseguiti e non ancora contabilizzati” (v. docc. n. 10 del fascicolo di parte - primo Controparte_4 grado di giudizio) – sarebbe stata idonea a impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., essendo peraltro avvenuta contestualmente alla dichiara- zione stessa di decadenza dal beneficio del termine.
4. Con il secondo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Velletri, dopo avere rideterminato il credito azionato dalla in sede monitoria in € 27.989,28, aderendo Controparte_4 alle conclusioni del c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, avrebbe con- traddittoriamente rigettato l'opposizione ex art. 645 c.p.c. dei garanti, i quali sono dunque obbligati al pagamento in favore della della somma in- CP_17 giunta di € 150.652,28. Secondo gli appellanti in via principale e quelli in via incidentale, infatti, il giudice di prime cure avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo anche nei confronti dei garanti, non soltanto nei confronti della società debitrice principale, in quanto “non può il garante essere 12 chiamato a pagare una somma di denaro superiore a quello che è l'ammon- tare del debito del soggetto garantito”.
Al riguardo, i fideiussori appellati, nell'aderire a tale censura svolta dagli ap- pellanti in via principale e nel proporre appello incidentale, hanno dedotto come la decisione di primo grado sia “in palese violazione del disposto dell'art. 3 Cost., il quale - non lo si ricorderà mai abbastanza – impone uguale trattamento di uguali situazioni”. Inoltre, , Parte_3 Parte_4 [...]
e hanno dedotto che “il regime "autonomo" del Ga- Parte_6 Parte_5 rantievertrag (ossia della fideiussione omnibus) trova un limite quando a nul- lità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta”.
Il motivo è fondato.
4.1. Una volta ritenuto – come ha fatto il giudice di primo grado – che gli appellanti hanno sottoscritto un contratto autonomo di garanzia, e questo ha fatto atteso che si sono impegnati a versare l'importo risultante a credito nascente dai rapporti bancari della debitrice principale: “immeditatamente alla banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del de- bitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse, ed ogni altro accessorio” (art. 7 contratto di garanzia), non è contradditorio ritenere che non sia consentito ai garanti autonomi, odierni appellanti, di sollevare nei confronti della banca creditrice alcuna eccezione in relazione al rapporto so- stanziale (cfr. Cass. Civ., sez. III, 11.12.2018, n. 31956). E questo in quanto gli stessi non possano far valere nei confronti della Banca garantita le mede- sime eccezioni afferenti al rapporto sostanziale sollevate dalla CP_3 di e che hanno determinato l'accoglimento parziale
[...] Parte_1 dell'opposizione proposta da tale società, debitrice principale, avverso il de- creto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri il 6.12.2012.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, infatti, “il contratto autonomo di garanzia si caratterizza, rispetto alla fideiussione, per l'assenza dell'accessorietà della garanzia, derivante dall'esclusione della facoltà del ga- rante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga all'art. 1945 c.c., e dalla conseguente preclusione del debitore a chie- dere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal
13 rapporto principale, nonché dalla proponibilità di tali eccezioni al garante successivamente al pagamento effettuato da quest'ultimo” (così Cass. civ., Sez. II, ord. 17.6.2022 n. 19693; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 31.7.2015, n. 16213).
E' quanto ha ritenuto il giudice di prime cure, che, nella motivazione della decisione impugnata, ha evidenziato come “occorre esaminare, in via logica- mente e giuridicamente preliminare, l'eccezione sollevata dalla banca oppo- sta relativa alla natura giuridica del contratto autonomo di garanzia della lettera fideiussoria sottoscritta dai garanti opponenti in data 10.12.1999, con successivi aumenti dell'importo massimo garantito …a garanzia delle obbligazioni contratte dalla società Controparte_3 ei confronti dell che paralizzerebbe ogni forma di eccezione sol-
[...] CP_17 levabile dai garanti nei confronti dalla opposta prima dell'immediato paga- mento del credito garantito, con conseguente inopponibilità alla creditrice delle eccezioni sollevate dai medesimi nei loro scritti difensivi con riferimento al rapporto principale”.
4.2. Nel costituirsi nel presente grado di giudizio, Parte_3 Parte_4
e hanno dedotto che, secondo “l'orienta-
[...] Parte_6 Parte_5 mento ormai pacifico della giurisprudenza, tra cui si segnalano Cass. Civ. n. 3326/2002; Cass. Civ. n. 26262/2007; Cass. Civ. n. 5044/2009; Tribunale Napoli n. 2483/2018 e, soprattutto, Cass. Civ. Sez. Unite. n. 3947/2010,”
“sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" del Garantievertrag (ossia della fideiussione omnibus) trova un limite quando (…) il garante faccia va- lere l'inesistenza del contratto garantito” e quando “la nullità del contratto- base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'or- dinamento vieta”.
Esclusa nel caso in esame l'inesistenza del contratto di conto corrente n.
1627/36 e del c.d. conto anticipi n. 400028803, il Tribunale di Velletri ha accolto l'opposizione ex art. 645 c.p.c. della debitrice principale e quantifi- cato il credito di questa nei confronti della e quindi oggi Controparte_4 della ravvisando la violazione a una norma impe- Controparte_1 rativa. Ne consegue che – come deducono gli appellati-appellanti in via inci- dentale e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – i
14 fideiussori odierni appellanti potevano dunque opporre alla creditrice un'ec- cezione afferente al rapporto sostanziale, nella specie al contratto c.d. conto anticipi, anche se quello sottoscritto dagli stessi viene qualificato – come ha fatto il giudice di primo grado – come contratto autonomo di garanzia.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in- fatti, nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contra- rietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della Banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la so- luzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
10.1.2018, n. 371; Cass. civ., Sez. I, ord. 31.3.2023, n. 9071).
Il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto – con statuizione non censurata
– che “è risultato, in primo luogo, che la ha dedotto di van- Controparte_4 tare un credito nei confronti della società e dei suoi fi- Controparte_3 deiussori per complessivi € 150.652,28, a seguito dello scoperto sui conti correnti intrattenuti presso la propria filiale di Ariccia: 1) c/c ordinario n. 1627/36 (ora c/sofferenza n. 400147289), asseritamente esposto per € 6.569,80; 2) c/c anticipi n. 400028803 (ad inizio del rapporto e fino al 30.09.2008 identificato dai numeri 0000019291), asseritamente esposto per € 144.082,48. Relativamente a tale secondo contratto di conto corrente oggetto di causa, non risulta presente in atti alcuna documentazione con- trattuale da cui evincere qualsivoglia pattuizione per il calcolo degli interessi, delle commissioni di massimo scoperto e delle valute (…)”.
In ragione di ciò, il Tribunale di Velletri ha ritenuto la nullità del contratto c.d. conto anticipi azionato dalla in sede monitoria, e ciò in quanto “in CP_17 materia bancaria l'art. 117 TUB prevede, al primo comma, che 'I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti'; al successivo terzo comma dispone, poi, che 'Nel caso di inosservanza della forma pre- scritta il contratto è nullo” (non, quindi, inesistente), introducendo, quindi, un'ipotesi di forma scritta ad substantiam”; e che “La mancata indicazione, in particolare, dei tassi di interesse nel contratto di c/c anticipi comporta, poi, in ossequio a quanto indicato nel quesito formulato al CTU da questo
15 giudice, l'applicazione dei tassi di cui all'art. 117 co. 7 del T.U.B. D. Lgs. n. 385/93 (…)”.
5. Nel proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado
[...]
, e censurano la sentenza Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5 di primo grado per non avere pronunciato sull'eccezione sollevata dai garanti opponenti ex art. 645 c.p.c. di inefficacia della garanzia fideiussoria rilasciata in favore della a causa del“la sopravvenuta inefficacia della Controparte_4 garanzia fideiussoria, a causa dello sleale comportamento dell'istituto ban- cario (motivo n. 6 della comparsa conclusionale), consistente nell'ingiustifi- cato recesso in tronco dal contratto principale”.
Il motivo non è fondato.
5.1. Come si è detto sopra, , e Parte_3 Parte_4 Parte_6
nel costituirsi nel presente grado di giudizio in data Parte_5
2.3.2021, non soltanto hanno chiesto a questa Corte le medesime modifiche alla sentenza impugnata degli appellanti principali, e quindi – in buona so- stanza – hanno aderito all'impugnazione proposta da e Parte_1
ma hanno altresì censurato autonomamente la sentenza Controparte_8 impugnata per avere il primo giudice omesso di pronunciarsi su uno dei mo- tivi dell'opposizione. Sebbene tale parte interamente soccombente in primo grado avesse in ogni caso interesse ad impugnare la decisione, non è possi- bile ritenere – come fa l'appellata e per essa la Controparte_1 mandataria (nelle memorie conclusionali depositate in data CP_2
16.7.2025) – che tale motivo di appello incidentale, a differenza degli altri che rivestono le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte de- stinataria dell'impugnazione principale, sia tardivo, e ciò in quanto “l'appello principale proposto da altra parte nei confronti dell'attore in senso sostan- ziale possa rimettere in discussione la sua posizione”.
Con riguardo al tema dei limiti oggettivi dell'impugnazione incidentale
, la giurisprudenza di legittimità – dopo un lungo periodo in cui aveva
[...] imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità di esperire detta impugna- zione, ritenendola ammissibile solo in quanto rimanesse nell'ambito del capo della sentenza investita dall'impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest'ultimo o da questo dipendente – a partire dagli anni ottanta del secolo scorso avviò un percorso di ripensamento, consacrato
16 dalla pronuncia resa da Cass., SU, 7.11.1989, n. 4640, con la quale venne enunciato il seguente principio di diritto: “L'art. 334 cod. proc. civ., che con- sente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in di- fetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello inve- stito dall'impugnazione principale”. Con questa pronuncia si ritenne che: a) la ratio dell'art. 334 c.p.c. è una finalità "transattivo-ritorsiva": la norma, in- fatti, ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all'impugnazione, per non correre il rischio che l'appellato, attraverso l'impu- gnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all'appellante principale;
b) se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all'appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l'esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall'impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi;
c) pertanto, l'inte- resse a proporre l'impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall'impugna- zione altrui, "che tende a modificare l'assetto di interessi che l'impugnato, in mancanza dell'altrui impugnazione principale, avrebbe accettato".
Per effetto della sentenza appena ricordata, dunque, cadde il limite all'impu- gnazione incidentale tardiva rappresentato dall'identità o dipendenza tra il capo di sentenza impugnato dall'impugnante principale e quello impugnato dall'impugnante incidentale. A quest'ultimo, di conseguenza, è consentito impugnare qualsiasi capo della sentenza, anche se diverso da quello inve- stito dall'impugnazione principale (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9.7.2020, n. 14596) e pure se autonomo rispetto a questo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 5.9.2022,
n. 26139).
Si deve ritenere, allora, che l'impugnazione incidentale tardiva - da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione - può essere sollevata anche quando sia scaduto il termine per 17 l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 29.5.2024, n. 15100; Cass. civ., S.U., 28.3.2024, n. 8486).
5.2. Ciò premesso, e venendo al merito della censura in esame, non è possi- bile ritenere che il giudice di primo grado non abbia pronunciato su tale eccezione di inefficacia della fideiussione a fronte di un recesso della Banca contrario a buona fede, e quindi che vi sia omessa pronuncia, come dedu- cono gli appellanti in via incidentale, quanto piuttosto che vi sia stato un rigetto implicito della stessa. In altri termini, nel caso in esame una decisione, ancorché espressa in forma indiretta, può ritenersi in ogni caso sussistente (cfr. Cass. civ., Sez. L, 26.1.2016, n. 1360; Cass. civ., Sez. III, 25.2.2005, n. 4079).
Una volta ritenuto – come ha fatto il Tribunale di Velletri con la sentenza impugnata – che quella sottoscritta anche dai garanti odierni appellanti co- stituisca un contratto autonomo di garanzia e che, quindi, gli stessi non po- tessero sollevare eccezioni in relazione al rapporto sostanziale, è di tutta evidenza come neanche possano dedurre l'avvenuto recesso in mala fede della dai rapporti in essere con l'obbligata principale. Si deve ritenere, CP_17 allora, che il giudice di prime cure, abbia disatteso anche quella sopra richia- mata tra le eccezioni sollevate dai garanti ed espressamente disattese per le ragioni che si sono dette sopra.
E ciò in via assorbente sul rilievo per cui il recesso unilaterale operato dalla non può essere ritenuto arbitrario e contrario a buona fede, Controparte_4 come hanno dedotto gli odierni appellanti in via incidentale.
5.3. Come ha avuto modo di osservare la Suprema Corte con riguardo all'apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato (ma il mede- simo ragionamento è possibile fare anche con riguardo al rapporto di conto corrente e, soprattutto, al c.d. conto anticipi, che viene appunto usato per registrare operazioni di finanziamento, come gli anticipi fatture o l'anticipo
18 contratti, concessi dalla banca), non solo è legittimo il recesso ad nutum della se anticipato da una comunicazione al cliente, come è avvenuto nel CP_17 caso in esame (v. doc. n. 9 del fascicolo di parte - primo Controparte_4 grado di giudizio), posto che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 1845, co. 3, c.c. Soprattutto, il suo esercizio non entra in conflitto con il principio generale di buona fede, sancito dall'art. 1375 c.c., allorquando il debitore abbia ripetutamente, e in modo del tutto ingiustificato, superato il limite di affidamento concesso (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.12.2020,
29317).
Nel caso in esame, il conto corrente ordinario n. 400147289 e quello c.d. anticipi n. 28803 intestati alla presso la Controparte_3 Controparte_4 presentavano al 6.10.2010 un debito complessivo di € 211.370,00 (rispet- tivamente, € 53.445,00 per il primo ed € 157.925,00 per il secondo). Anche soltanto considerando l'ammontare complessivo della situazione debitoria della debitrice principale, corroborata dagli estratti conto e scalari dall'aper- tura sino alla revoca (v. docc. da n. 1 a n. 4 del fascicolo di parte CP_4
– primo grado di giudizio), è di tutta evidenza come il comportamento
[...] della banca non possa essere ritenuto contrario al canone di buona fede.
La giurisprudenza di legittimità ha anche evidenziato come, a tale riguardo, l'inerzia della banca di fronte a tali comportamenti non può essere intesa come implicita autorizzazione all'innalzamento del limite dell'apertura di cre- dito, costituendo piuttosto un atteggiamento di mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell'obbligo di rientrare dall'esposizione non autorizzata (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 22.12.2020,
29317).
6. In conclusione, sia l'appello proposto in via principale da Parte_1
e sia l'appello proposto in via incidentale da Controparte_8 CP_20
, e avverso la sentenza n.
[...] Parte_4 Parte_6 Parte_5
2363/2019 emessa dal Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, in data 20.12.2019 devono essere accolti e, in parziale riforma di tale deci- sione, il decreto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Velletri il 6.12.2012 deve essere revocato anche nei confronti di , Parte_1
, e Controparte_8 Parte_3 Parte_4 Parte_6 Pt_10
e questi devono essere condannati a pagare, in solido tra loro e con
[...]
19 la a pagare alla Controparte_3 Parte_1 Controparte_1
e per essa la mandataria la somma complessiva di €
[...] CP_2
27.989,79, “oltre interessi di mora come in motivazione” della suddetta sen- tenza di primo grado.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n. 27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059). Ne consegue che con la presente sentenza questo giudicante deve rideterminare le spese di primo grado, da porre a carico degli opponenti soccombenti rispetto alla domanda di condanna pro- posta dalla avuto anche riguardo al diverso importo della condanna CP_17 che con questa decisione viene disposta.
Le spese del presente giudizio devono tenere conto dell'esito complessivo della lite e, quindi, della soccombenza dei fideiussori odierni appellanti, in via principale e in via incidentale, e si liquidano nella misura indicata in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della e della Controparte_3 Parte_1
Controparte_4
accoglie sia l'appello principale proposto da e Parte_1 CP_8 sia l'appello incidentale proposto da ,
[...] Parte_3 Parte_4
e avverso la sentenza n. 2363/2019 emessa Parte_6 Parte_5 dal Tribunale di Velletri in data 20.12.2019 e, per l'effetto, in parziale ri- forma di tale decisione:
o revoca il decreto ingiuntivo n. 1556/2012 emesso dal Tribunale di Vel- letri il 6.12.2012 nei confronti di tutti gli opponenti;
20 o condanna , Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro e con la
[...] Parte_6 Parte_5 CP_3 di a pagare alla e per essa
[...] Parte_1 Controparte_1 la mandataria la somma complessiva di € 27.989,79, “oltre CP_2 interessi di mora come in motivazione” della suddetta sentenza di primo grado;
o condanna , Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro e con la
[...] Parte_6 Parte_5 CP_3 di a rimborsare alla e per
[...] Parte_1 Controparte_1 essa la mandataria le spese del primo grado di giudizio, che CP_2 liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna , Parte_1 Controparte_8 Parte_3 Parte_4
e in solido tra loro e con la
[...] Parte_6 Parte_5 CP_3 di a rimborsare alla e per
[...] Parte_1 Controparte_1 essa la mandataria le spese del presente grado di giudizio, CP_2 che liquida in € 9.991,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge.
Roma, 22.9.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
21