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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 27/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IC NE, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T6ZCRPX00052-2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. T6ZCRPX00052-2024 REC.CREDITO.IMP 2021
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'atto di recupero indicato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato euro 55.534,98 quale parte dei contributi a fondo perduto che la Società aveva percepito, per complessivi euro 220.458,00, negli anni 2020 e 2021 in applicazione della normativa (art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 e seguenti) sulla c.d. “emergenza Covid-19”.
La Società espone di esercitare attività di ristorazione, catering e banqueting;
che il 15.1.2019 ha
Società_1stipulato con s.p.a. un contratto di associazione in partecipazione per il servizio di ristorazione;
che ha poi “subappaltato”, con contratti di associazione in partecipazione, a Società_2
s.r.l. e a Società_3 s.r.l. l'attività di ristorazione commissionatagli da Società_1.
Ricorrente_1 Società_22. A detta dell'Agenzia delle Entrate tra le società , e Società_3 si sarebbe configurato una “sorta di consorzio” che avrebbe consentito un “ribaltamento” dei proventi ricevuti da Società_1 in favore di Società_2 e di Società_3.
3. Col presente ricorso Ricorrente_1 contesta tale ricostruzione affermando che “non esiste consorzio tra le diverse società coinvolte, ma semplicemente dei contratti assimilabili a quelli di appalto e subappalto … i soggetti che hanno stipulato un contratto con Ricorrente_1 hanno fornito un servizio che la Ricorrente si è procurata con i contratti sopra indicati. La posizione di Società_2
Società_3 e di non è diversa da quella di un normale fornitore di servizi”. La Ricorrente ha altresì chiesto la sospensione cautelare dell'atto gravato e concluso chiedendo di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contenute nell'atto di recupero impugnato.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate:
- chiedendo, in virtù del principio di non contestazione, la conferma della ripresa del contributo a fondo perduto di cui alla fattura n. 3A dell'8.4.2019 pari a euro 21.402,40, dato che la Ricorrente non ha preso posizione su di essa con il ricorso, anzi, i delegati in sede di contraddittorio procedimentale avevano affermato che “effettivamente questa si riferisce ad operazioni del mese precedente”;
- ricordando che, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 (decreto rilancio), dell'art. 1 del d.l. n. 137 del 2020 (decreto ristori), dell'art. 2 del d.l. n. 172 del 2020 (decreto natale), dell'art. 1 del d.l. n. 41 2 del 2021 (decreto sostegni), dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021 (decreto sostegni bis), “il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”;
- sostenendo che “Ricorrente_1 ha sostanzialmente operato un 'ribaltamento' dei proventi ricevuti da Società_1, trasferendo quota-parte dei relativi importi in capo alle Società associate a fronte di regolare emissione di fattura da parte di quest'ultime”.
L'Agenzia conclude chiedendo di rigettare il ricorso per tutti i motivi sopra indicati e di condannare la Ricorrente al pagamento delle somme portate dall'atto impugnato oltre che alle spese di giudizio.
5. Con ordinanza n. 496/2025, depositata il 10 ottobre 2025, l'istanza cautelare è stata denegata.
6. Con memoria depositata in vista dell'udienza la Ricorrente ha ribadito che “non esiste consorzio tra le diverse società coinvolte, ma semplicemente dei contratti assimilabili a quelli di appalto e subappalto”; che “nessun ipotesi di 'ribaltamento' dei proventi/costi si è verificata nell'ipotesi oggetto
Società_2 Società_3di esame”, che il compenso indicato nelle fatture di e di è stato
“ Ricorrente_1calcolato in modo completamente autonomo rispetto a quello concordato tra e
Società_1”.
7. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentita la relazione della Giudice relatrice e i Difensori delle Parti che hanno esposto le rispettive divergenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2.1. In punto di fatto, deve essere anzitutto confermata la ripresa del contributo a fondo perduto di cui alla fattura n. 3A dell'8.4.2019 (pari a euro 21.402,40) perché non contestata.
2.2. Poi, dalla lettura dei contratti depositati in atti si osserva che nel 2019 Società_1 s.p.a. aveva affidato i vari servizi di ristorazione presenti nell'area (5 snack bar, 2 self service e 1 ristorante) a Ricorrente_1. A tal fine le Parti aveva stipulano un contatto, un “accordo di associazione in partecipazione”, nel quale Società_1 figurava come Associante e Ricorrente_1 come Associata. Le due
Parti avevano convenuto che per il servizio Ricorrente_1 avrebbe ricevuto la “corresponsione di un importo in denaro calcolato in misura pari alla percentuale del 74% del fatturato per i servizi di ristorazione e del 90% del fatturato per i servizi di catering”. Era stato altresì specificato che rientrava nel servizio
3 da svolgere anche “la gestione delle casse (incasso dei corrispettivi ed emissione degli scontrini … nei punti in cui il servizio cassa non era gestito direttamente dall'Associante”. E che il fatturato era “il totale degli scontrini, ricevute e fatture emesse dall'Associante nell'attività di ristorazione oggetto del presente accordo … tutti i corrispettivi, al netto di IVA, regolarmente incassati dall'Associante nell'ambito dell'attività di ristorazione”. Ne derivava che Società_1 si tratteneva, rispettivamente, il 26% e il 10% del fatturato.
2.3. A sua volta, Ricorrente_1 ha stipulato due contratti simili, “accordo di associazione in
Società_2 Società_3 Ricorrente_1partecipazione”, con le due società e . In questi contratti figurava come Associante e le due Società, che avevano il compito di apportare il “solo lavoro sia diretto dei soci che con propri dipendenti”, figuravano Associate. Pure in questi contratti era stato specificato che rientrava nel servizio di svolgere anche “la gestione delle casse (incasso dei corrispettivi ed emissione degli scontrini … nei punti in cui il servizio cassa non era gestito direttamente dall'Associante o da Società_1”. E che il correspettivo cui l'Associato aveva diritto era “un importo in denaro calcolato in misura pari al corrispettivo realizzato dall'attività svolta nei
Società_1punti di ristoro assegnati al netto di quanto spettante a , pari al 26% degli incassi imponibili realizzati dai punti di ristoro al netto di iva di competenza, diminuito dell'ammontare imponibile relativo alle spese sostenute dall'associante per acquistare alimenti e bevande oggetto di commercializzazione nei punti di ristoro assegnati all'Associato” (art. 6, rubricato “Utili”).
2.4. Da tale sistema consegue dunque che:
- il fatturato, nella vicenda di causa, era la somma degli importi di scontrini, ricevute e fatture emesse
Società_1da tutte le casse di bar, self service e ristorante di , casse gestite sia direttamente da personale di Società_1 sia da personale di Ricorrente_1 che da personale di Società_2 o di Società_3, casse che registrano incassi intitolati a Società_1;
Società_1- tratteneva il 26% di quel fatturato;
- Ricorrente_1 riceveva il 74% di quel fatturato;
- Ricorrente_1 riconosceva a Società_2 e a Società_3 tutta la propria quota, ossia il 74% di quel fatturato, detratte le eventuali spese sostenute per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Società_2 e Società_3 ricevevano il 74% di quel fatturato (salvo spese sostenute da Ricorrente_1).
3. Si osserva ora che, ai sensi dell'art. 2549 c.c., il contratto di associazione in partecipazione è uno strumento di scambio con cui un'impresa associante attribuisce a un'impresa associata una partecipazione agli utili di impresa, o di uno o più affari, contro il corrispettivo di un determinato
4 apporto in mezzi ma anche in denaro. La causa del contratto di associazione in partecipazione è quindi lo scambio tra l'apporto dell'associato all'impresa del soggetto associante e il vantaggio economico che quest'ultimo si impegna a corrispondere all'associato. Nell'associazione in partecipazione non si ha la formazione di un soggetto nuovo, né la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa poiché trattasi di un contratto avente carattere sinallagmatico fra le parti interessate: alla prestazione certa dell'associato (denaro, beni, lavoro, garanzie) corrisponde la prestazione incerta dell'associante consistente nella distribuzione degli eventuali utili, anche con eventuali accordi derogatori finalizzati a escludere la distribuzione delle perdite (in tal senso la peculiarità dei contratti qui in esame che hanno previsto la partecipazione non agli utili ma al fatturato
- cfr., Cass. civ., sez. lavoro, 6.5.1997, n. 3936). Conseguentemente, con il contratto di associazione in partecipazione il rapporto tra associato e associante è meramente interno e non interessa assolutamente i terzi, i quali acquistano diritti e assumono obblighi solamente ed esclusivamente verso l'associante, solo al quale spetta la gestione dell'impresa o dell'affare (in tal senso, i contratti qui in esame, in
Società_1 Società_1quanto per i soggetti terzi la gestione della ristorazione presso figurava dello stesso , che emetteva scontrini, ricevute, fatture).
4. L'art. 25, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (e così l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 137 del 2020; poi l'art. 2 del d.l. n. 172 del 2020, l'art. 1 del d.l. n. 41 del 2021 e l'art. 1 del d.l. n. 73 del 2021 che hanno riconosciuto un ulteriore contributo) aveva così disposto: “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.”.
5. Ebbene da quanto sin qui rilevato emerge che nella vicenda di causa:
Società_1- il fatturato era unico, quello realizzato da tutte le casse dei bar, self service e ristorante di;
- Ricorrente_1 ha ricevuto un compenso pari al 74% di quel fatturato;
- Ricorrente_1 ha versato, “ribaltato” (come ha condivisibilmente affermato l'Ufficio), tutto il suo compenso, ossia il 74% del fatturato di Società_1, alle due Società che hanno materialmente gestito i servizi di ristorazione, ossia Società_2 e Società_3, importo dal quale avrebbe potuto detratte eventuali spese sostenute direttamente per l'acquisto di alimenti e bevande;
tuttavia su questo punto, di
5 aver sostenuto direttamente spese che ha poi detratto da quanto corrisposto alle sue Associate, nulla Ricorrente_1 ha né dimostrato e neppure affermato.
In altri termini, alla luce della chiarezza dei termini degli accordi fra le Parti, e dei documenti versati in
Ricorrente_1atti, emerge che nella vicenda de qua non ha svolto alcuna distinta attività d'impresa, che non ha prestato servizi di ristorazione e che non ha sostenuto spese, che si è limitata a girare / versare / ribaltare integralmente tutto il suo compenso alle due Società associate che hanno effettivamente svolto i servizi di ristorazione.
6. Per cui il Collegio condivide l'operato dell'Agenzia che ha fatto applicazione del principio in forza del quale “nell'ambito dei contributi a fondo perduto Covid-19, al fine di eliminare profili di duplicazione, vanno esclusi dalla platea dei beneficiari dei contributi gli enti che hanno operato il
'ribaltamento' dei costi/proventi percepiti ad altre imprese beneficiarie degli stessi contributi a fondo perduto”. Circostanza questa verificatasi nel caso in esame in quanto le due imprese associate alla
Ricorrente_1 sono state beneficiarie, a loro volta, di contributi a fondo perduto Covid-19, così producendo l'effetto di “duplicazione nella fruizione del beneficio”. Correttamente, pertanto, l'Agenzia ha affermato che da parte di Ricorrente_1 non vi è stata alcuna prestazione dei servizi, che le fatture hanno rappresentano per Ricorrente_1 “mere partite di giro e non ricavi
o entrate”: le stesse, difatti, hanno presentato un saldo pari a zero.
7. In definitiva, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e, di conseguenza, deve essere respinto.
8. Le spese di lite, liquidate in dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in € 3.500, oltre accessori.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
6
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IC NE, Presidente CHIETTINI ALMA, Relatore BUSATO ARIANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 s.r.l. - P.IVA_1
Difesa da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentata da -
Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
Email_2elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T6ZCRPX00052-2024 REC.CREDITO.IMP 2020
- ATTO DI RECUPER n. T6ZCRPX00052-2024 REC.CREDITO.IMP 2021
1 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle Parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato l'atto di recupero indicato in epigrafe con cui l'Agenzia delle Entrate ha recuperato euro 55.534,98 quale parte dei contributi a fondo perduto che la Società aveva percepito, per complessivi euro 220.458,00, negli anni 2020 e 2021 in applicazione della normativa (art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 e seguenti) sulla c.d. “emergenza Covid-19”.
La Società espone di esercitare attività di ristorazione, catering e banqueting;
che il 15.1.2019 ha
Società_1stipulato con s.p.a. un contratto di associazione in partecipazione per il servizio di ristorazione;
che ha poi “subappaltato”, con contratti di associazione in partecipazione, a Società_2
s.r.l. e a Società_3 s.r.l. l'attività di ristorazione commissionatagli da Società_1.
Ricorrente_1 Società_22. A detta dell'Agenzia delle Entrate tra le società , e Società_3 si sarebbe configurato una “sorta di consorzio” che avrebbe consentito un “ribaltamento” dei proventi ricevuti da Società_1 in favore di Società_2 e di Società_3.
3. Col presente ricorso Ricorrente_1 contesta tale ricostruzione affermando che “non esiste consorzio tra le diverse società coinvolte, ma semplicemente dei contratti assimilabili a quelli di appalto e subappalto … i soggetti che hanno stipulato un contratto con Ricorrente_1 hanno fornito un servizio che la Ricorrente si è procurata con i contratti sopra indicati. La posizione di Società_2
Società_3 e di non è diversa da quella di un normale fornitore di servizi”. La Ricorrente ha altresì chiesto la sospensione cautelare dell'atto gravato e concluso chiedendo di dichiarare l'illegittimità e l'infondatezza delle pretese contenute nell'atto di recupero impugnato.
4. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate:
- chiedendo, in virtù del principio di non contestazione, la conferma della ripresa del contributo a fondo perduto di cui alla fattura n. 3A dell'8.4.2019 pari a euro 21.402,40, dato che la Ricorrente non ha preso posizione su di essa con il ricorso, anzi, i delegati in sede di contraddittorio procedimentale avevano affermato che “effettivamente questa si riferisce ad operazioni del mese precedente”;
- ricordando che, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34 del 2020 (decreto rilancio), dell'art. 1 del d.l. n. 137 del 2020 (decreto ristori), dell'art. 2 del d.l. n. 172 del 2020 (decreto natale), dell'art. 1 del d.l. n. 41 2 del 2021 (decreto sostegni), dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 73 del 2021 (decreto sostegni bis), “il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019”;
- sostenendo che “Ricorrente_1 ha sostanzialmente operato un 'ribaltamento' dei proventi ricevuti da Società_1, trasferendo quota-parte dei relativi importi in capo alle Società associate a fronte di regolare emissione di fattura da parte di quest'ultime”.
L'Agenzia conclude chiedendo di rigettare il ricorso per tutti i motivi sopra indicati e di condannare la Ricorrente al pagamento delle somme portate dall'atto impugnato oltre che alle spese di giudizio.
5. Con ordinanza n. 496/2025, depositata il 10 ottobre 2025, l'istanza cautelare è stata denegata.
6. Con memoria depositata in vista dell'udienza la Ricorrente ha ribadito che “non esiste consorzio tra le diverse società coinvolte, ma semplicemente dei contratti assimilabili a quelli di appalto e subappalto”; che “nessun ipotesi di 'ribaltamento' dei proventi/costi si è verificata nell'ipotesi oggetto
Società_2 Società_3di esame”, che il compenso indicato nelle fatture di e di è stato
“ Ricorrente_1calcolato in modo completamente autonomo rispetto a quello concordato tra e
Società_1”.
7. Alla pubblica udienza del 15 gennaio 2026, sentita la relazione della Giudice relatrice e i Difensori delle Parti che hanno esposto le rispettive divergenti posizioni, la causa è stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2.1. In punto di fatto, deve essere anzitutto confermata la ripresa del contributo a fondo perduto di cui alla fattura n. 3A dell'8.4.2019 (pari a euro 21.402,40) perché non contestata.
2.2. Poi, dalla lettura dei contratti depositati in atti si osserva che nel 2019 Società_1 s.p.a. aveva affidato i vari servizi di ristorazione presenti nell'area (5 snack bar, 2 self service e 1 ristorante) a Ricorrente_1. A tal fine le Parti aveva stipulano un contatto, un “accordo di associazione in partecipazione”, nel quale Società_1 figurava come Associante e Ricorrente_1 come Associata. Le due
Parti avevano convenuto che per il servizio Ricorrente_1 avrebbe ricevuto la “corresponsione di un importo in denaro calcolato in misura pari alla percentuale del 74% del fatturato per i servizi di ristorazione e del 90% del fatturato per i servizi di catering”. Era stato altresì specificato che rientrava nel servizio
3 da svolgere anche “la gestione delle casse (incasso dei corrispettivi ed emissione degli scontrini … nei punti in cui il servizio cassa non era gestito direttamente dall'Associante”. E che il fatturato era “il totale degli scontrini, ricevute e fatture emesse dall'Associante nell'attività di ristorazione oggetto del presente accordo … tutti i corrispettivi, al netto di IVA, regolarmente incassati dall'Associante nell'ambito dell'attività di ristorazione”. Ne derivava che Società_1 si tratteneva, rispettivamente, il 26% e il 10% del fatturato.
2.3. A sua volta, Ricorrente_1 ha stipulato due contratti simili, “accordo di associazione in
Società_2 Società_3 Ricorrente_1partecipazione”, con le due società e . In questi contratti figurava come Associante e le due Società, che avevano il compito di apportare il “solo lavoro sia diretto dei soci che con propri dipendenti”, figuravano Associate. Pure in questi contratti era stato specificato che rientrava nel servizio di svolgere anche “la gestione delle casse (incasso dei corrispettivi ed emissione degli scontrini … nei punti in cui il servizio cassa non era gestito direttamente dall'Associante o da Società_1”. E che il correspettivo cui l'Associato aveva diritto era “un importo in denaro calcolato in misura pari al corrispettivo realizzato dall'attività svolta nei
Società_1punti di ristoro assegnati al netto di quanto spettante a , pari al 26% degli incassi imponibili realizzati dai punti di ristoro al netto di iva di competenza, diminuito dell'ammontare imponibile relativo alle spese sostenute dall'associante per acquistare alimenti e bevande oggetto di commercializzazione nei punti di ristoro assegnati all'Associato” (art. 6, rubricato “Utili”).
2.4. Da tale sistema consegue dunque che:
- il fatturato, nella vicenda di causa, era la somma degli importi di scontrini, ricevute e fatture emesse
Società_1da tutte le casse di bar, self service e ristorante di , casse gestite sia direttamente da personale di Società_1 sia da personale di Ricorrente_1 che da personale di Società_2 o di Società_3, casse che registrano incassi intitolati a Società_1;
Società_1- tratteneva il 26% di quel fatturato;
- Ricorrente_1 riceveva il 74% di quel fatturato;
- Ricorrente_1 riconosceva a Società_2 e a Società_3 tutta la propria quota, ossia il 74% di quel fatturato, detratte le eventuali spese sostenute per l'acquisto di alimenti e bevande;
- Società_2 e Società_3 ricevevano il 74% di quel fatturato (salvo spese sostenute da Ricorrente_1).
3. Si osserva ora che, ai sensi dell'art. 2549 c.c., il contratto di associazione in partecipazione è uno strumento di scambio con cui un'impresa associante attribuisce a un'impresa associata una partecipazione agli utili di impresa, o di uno o più affari, contro il corrispettivo di un determinato
4 apporto in mezzi ma anche in denaro. La causa del contratto di associazione in partecipazione è quindi lo scambio tra l'apporto dell'associato all'impresa del soggetto associante e il vantaggio economico che quest'ultimo si impegna a corrispondere all'associato. Nell'associazione in partecipazione non si ha la formazione di un soggetto nuovo, né la costituzione di un patrimonio autonomo, né la comunanza dell'affare o dell'impresa poiché trattasi di un contratto avente carattere sinallagmatico fra le parti interessate: alla prestazione certa dell'associato (denaro, beni, lavoro, garanzie) corrisponde la prestazione incerta dell'associante consistente nella distribuzione degli eventuali utili, anche con eventuali accordi derogatori finalizzati a escludere la distribuzione delle perdite (in tal senso la peculiarità dei contratti qui in esame che hanno previsto la partecipazione non agli utili ma al fatturato
- cfr., Cass. civ., sez. lavoro, 6.5.1997, n. 3936). Conseguentemente, con il contratto di associazione in partecipazione il rapporto tra associato e associante è meramente interno e non interessa assolutamente i terzi, i quali acquistano diritti e assumono obblighi solamente ed esclusivamente verso l'associante, solo al quale spetta la gestione dell'impresa o dell'affare (in tal senso, i contratti qui in esame, in
Società_1 Società_1quanto per i soggetti terzi la gestione della ristorazione presso figurava dello stesso , che emetteva scontrini, ricevute, fatture).
4. L'art. 25, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (e così l'art. 1, comma 3, del d.l. n. 137 del 2020; poi l'art. 2 del d.l. n. 172 del 2020, l'art. 1 del d.l. n. 41 del 2021 e l'art. 1 del d.l. n. 73 del 2021 che hanno riconosciuto un ulteriore contributo) aveva così disposto: “Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.”.
5. Ebbene da quanto sin qui rilevato emerge che nella vicenda di causa:
Società_1- il fatturato era unico, quello realizzato da tutte le casse dei bar, self service e ristorante di;
- Ricorrente_1 ha ricevuto un compenso pari al 74% di quel fatturato;
- Ricorrente_1 ha versato, “ribaltato” (come ha condivisibilmente affermato l'Ufficio), tutto il suo compenso, ossia il 74% del fatturato di Società_1, alle due Società che hanno materialmente gestito i servizi di ristorazione, ossia Società_2 e Società_3, importo dal quale avrebbe potuto detratte eventuali spese sostenute direttamente per l'acquisto di alimenti e bevande;
tuttavia su questo punto, di
5 aver sostenuto direttamente spese che ha poi detratto da quanto corrisposto alle sue Associate, nulla Ricorrente_1 ha né dimostrato e neppure affermato.
In altri termini, alla luce della chiarezza dei termini degli accordi fra le Parti, e dei documenti versati in
Ricorrente_1atti, emerge che nella vicenda de qua non ha svolto alcuna distinta attività d'impresa, che non ha prestato servizi di ristorazione e che non ha sostenuto spese, che si è limitata a girare / versare / ribaltare integralmente tutto il suo compenso alle due Società associate che hanno effettivamente svolto i servizi di ristorazione.
6. Per cui il Collegio condivide l'operato dell'Agenzia che ha fatto applicazione del principio in forza del quale “nell'ambito dei contributi a fondo perduto Covid-19, al fine di eliminare profili di duplicazione, vanno esclusi dalla platea dei beneficiari dei contributi gli enti che hanno operato il
'ribaltamento' dei costi/proventi percepiti ad altre imprese beneficiarie degli stessi contributi a fondo perduto”. Circostanza questa verificatasi nel caso in esame in quanto le due imprese associate alla
Ricorrente_1 sono state beneficiarie, a loro volta, di contributi a fondo perduto Covid-19, così producendo l'effetto di “duplicazione nella fruizione del beneficio”. Correttamente, pertanto, l'Agenzia ha affermato che da parte di Ricorrente_1 non vi è stata alcuna prestazione dei servizi, che le fatture hanno rappresentano per Ricorrente_1 “mere partite di giro e non ricavi
o entrate”: le stesse, difatti, hanno presentato un saldo pari a zero.
7. In definitiva, sulla base di quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e, di conseguenza, deve essere respinto.
8. Le spese di lite, liquidate in dispositivo a favore dell'Agenzia delle Entrate, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Verona, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe indicato,
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese, che liquida in € 3.500, oltre accessori.
Così deciso in Verona nella camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
La Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Alma Chiettini dott. Ernesto D'Amico
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