Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 10288
CASS
Sentenza 5 maggio 2009

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La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Nella specie, poiché le espressioni ritenute offensive erano dirette ad evidenziare le lacune del ricorso, la S.C. ne ha escluso l'intento dispregiativo, considerandole come esercizio del diritto di difesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 10288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10288
    Data del deposito : 5 maggio 2009

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