Sentenza 5 maggio 2009
Massime • 1
La cancellazione delle espressioni offensive o sconvenienti contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità, rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. (Nella specie, poiché le espressioni ritenute offensive erano dirette ad evidenziare le lacune del ricorso, la S.C. ne ha escluso l'intento dispregiativo, considerandole come esercizio del diritto di difesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/05/2009, n. 10288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10288 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2009 |
Testo completo
10 2 88 -09-- ORIGINALE Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO art. 366 n.3 c.p.c. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE art.89 c.p.c. TERZA SEZIONE CIVILE R.G.N. 5223/2005 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 10288 Presidente Dott. MARIO FINOCCHIARO Rep. 3197 Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO Consigliere - Ud. 05/03/2009 Dott. ANNAIA AMBROSIO Consigliere PU Dott. GIACOMO TRAVAGLINO Consigliere Rel. Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA contributo unificato ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5223-2005 proposto da: ON NI, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 44, presso 10 studio dell'avvocato MILETO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avvocati CAPIROSSI MASSIMO, BENZI FRANCESC in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente- 2009 contro 497 domiciliato in Roma VIVIANI ANDREA, elettivamente CORTE DI CASSAZIONE presso CANCELLERIA DELLA rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURIZIO LATTANZIO e VITTORIO MERLO con studio 14100 Asti Via Cavour, 73; ARMONIE DI INTERNI di AC IA TT & IC TA SNC già AC E DONA' Snc, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo che la dell'avvocato CERSOSIMO SERGIO,studio all'avvocato rappresenta e difende unitamente NI RG per procura a margine del controricorso;
controricorrenti nonchè
contro
SC NN;
intimati - avversO la sentenza n. 935/2004 della CORTE D'APPELLO di TORINO, Prima Sezione Civile, emessa il 10/06/04, depositata il 29/06/2004;R.G.N.2548/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/2009 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l'Avvocato SERGIO CERSOSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NN SALVI che ha concluso per la inammisibilità del ricorso. R.g.n. 5223-05 (u.p. 5.3.2009) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO §1. GE TO ha proposto ricorso per cassazione contro la s.n.c. BA & ON (già Caffetteria ER s.n.c. di BA RI e TT e ON TE), PE NI, nella qualità di legale rappresentante della Giovan & Giovan s.n.c. di PE NI & C. e ND IA, avverso la sentenza resa in grado di appello dalla Corte d'Appello di Torino in una controversia locativa inter partes. Al ricorso, che propone ventuno motivi di censura contro la detta sentenza, hanno resistito con separati controricorsi ND IA e la Armonie di Interni di BA RI TT e RI TA s.n.c., quest'ultima qualificatasi come già BA & ON s.n.c. di BA RI TT e ON TE e, prima ancora, Caffetteria ER s.n.c. di BA RI TT e ON TE. Non ha resistito la Giovan & Giovan s.n.c. di PE NI. §2. Ha depositato due diverse memorie l'TO. MOTIVI DELLA DECISIONE §1. Preliminarmente vanno esaminate due eccezioni di rito formulate dal ricorrente nella memoria depositata in relazione al controricorso depositato da ND IA. La prima eccezione è di tardività della notificazione del controricorso. Essa è infondata per la ragione che, come risulta dalla stampigliatura dell'Ufficio N.E.P. presso la Corte d'Appello di Torino e relativa ai diritti riscossi dall'ufficiale giudiziario notificante, la consegna del controricorso avvenne il 2 aprile 2005 e, quindi, tempestivamente – in - riferimento al principio della c.d. scissione del perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione, atteso che il termine per la notificazione scadeva proprio il 2 aprile 2005. La seconda eccezione afferisce alla pretesa nullità della procura apposta sul controricorso, per la sua non riferibilità al giudizio di cassazione, in quanto nella stampigliatura a margine del controricorso su cui figura rilasciata sarebbe stata aggiunta la dicitura “di cassazione” dopo le parole a stampa “del presente giudizio” e la stampigliatura farebbe riferimento alla “esecuzione e opposizione”. L'eccezione è infondata sotto il primo aspetto, cioè là dove mette in dubbio lo stesso potere di autentica esercitato dal difensore, che, evidentemente, è da presumere esercitato in relazione alla procura stampigliata con l'aggiunta, mentre l'asserto che quest'ultima sarebbe stata postuma resta meramente tale ed 3 Est. Con Raffaele Frasca R.g.n. 5223-05 (u.p. 5.3.2009) avrebbe dovuto tradursi per avere un qualche rilievo giuridico nell'impugnazione di falso materiale per alterazione del tenore della procura autenticata. Lo è anche sotto il secondo aspetto, sulla base del principio quod abundat non vitiat. §1.1. E' fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità del controricorso della Armonie di Interni di BA RI TT e RI TA s.n.c., che si è soltanto qualificata già BA & ON s.n.c., ma non ha dato dimostrazione di tale asserto, contestato nella memoria dal ricorrente. §2. Ciò premesso, il Collegio ritiene non necessario riferire dei motivi su cui il ricorso si fonda, che sono ben ventuno, attesa l'esistenza di una questione pregiudiziale di rito impediente il loro esame, che afferisce alla mancanza nel ricorso del requisito di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. Il Collegio, al riguardo, osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per soddisfare il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dal n. 3 dell'art. 366 cod. proc. civ., non è necessario che l'esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, né occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è sufficiente ed, insieme, indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l'esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a quo", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente>> (Cass. n. 1959 del 2004; in senso conforme da ultimo ed ex multis: Cass. n. 4403 del 2006). L'orientamento risulta approvato dalle SS.UU., che hanno statuito che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, primo comma n. 3, cod. proc. civ., è volto a garantire la regolare e completa instaurazione del contraddittorio e può ritenersi soddisfatto, senza necessità che esso dia luogo ad una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi, laddove il contenuto del ricorso consenta al giudice di legittimità, in relazione ai motivi proposti, di avere una chiara e completa cognizione dei fatti che hanno originato la controversia e dell'oggetto dell'impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata>> (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006). 4 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5223-05 (u.p. 5.3.2009) Ora, la lettura del ricorso in esame, pur trattandosi di un ricorso che si articola fino alla formulazione delle conclusioni per settantadue pagine, non soddisfa in alcun modo quanto emerge dai principi di diritto sopra riportati. Il ricorso, a partire dalla pagina due e fino alla pagina nove, a metà della quale si prospetta un primo motivo di ricorso, dovrebbe assolvere all'onere di indicare i “fatti posti a fondamento delle domande proposte”, per come si enuncia ad un terzo della pagina due. Senonché, il lettore del ricorso, quando procede alla lettura dell'esposizione successiva a tale enunciazione, aspettandosi di comprendere come sia sorta la controversia, che oggetto avesse e quali domande vi fossero state proposte, da chi e contro chi, quali le difese del o dei convenuti, quale ne sia stato lo svolgimento in primo grado, quali le ragioni dell'impugnazione e lo svolgimento del relativo giudizio, quale la decisione del giudice d'appello con la sentenza impugnata, rimane totalmente deluso nella detta aspettativa quando arriva alla pagina nove. Nella pagina cinque si fa riferimento all'essere stata introdotta un'intimazione di sfratto per morosità del 27 novembre 1997 davanti alla pretura di Asti al IA quale conduttore (in precedenza indicato come tale per avere stipulato un contratto verbale decorrente dal 1° gennaio 1994, ma in esecuzione dal novembre 1993) ed alla Caffetteria ER s.n.c. di ON TE e BA RI TT quale conduttore cessionario, ma non si specifica come e perché vi sarebbe stata tale cessione, in quali termini la domanda venne proposta contro detti due diversi soggetti nelle dette qualità, quali fossero i fatti posti a fondamento dell'intimazione stessa. L'unico elemento in proposito sembra indicato all'inizio della pagina sei, là dove si dice che il conduttore IA aveva sospeso ogni forma di pagamento dei canoni di locazione per £ 2.000.000 mensili con un ultimo versamento del 30 agosto 1994. Ma da tale deduzione non si sviluppa alcuna precisazione volta ad individuare l'oggetto del giudizio intrapreso, tanto che segue un'enunciazione circa la debenza alla data del 31 agosto 2004, riferita, peraltro, al solo IA. Lo svolgimento successivo fino alla pagina nove non fornisce alcuna indicazione sull'oggetto sostanziale e processuale della controversia. L'intera enunciazione dalla pagina due alla nove è inframmezzata da riferimenti a vicende che restano totalmente non collocate in una dimensione idonea a fornire tale indicazione. Dalla pagina nove inizia l'esposizione dei motivi. Il lettore, una volta constatato che l'esposizione pregressa non sicuramente assolto all'onere di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c., è a questo punto sollecitato a valutare - conforme alla possibilità che detto requisito non debba necessariamente essere assolto da una specifica parte del ricorso e possa esserlo 5 Est. Cons. Raffaele FrascaRaffaele R.g.n. 5223-05 (u.p. 5.3.2009) anche per il tramite dell'illustrazione dei motivi se per caso l'esposizione dei motivi consenta di individuare il requisito di ammissibilità del ricorso, di cui si discorre. L'esposizione del primo motivo non è in alcun modo idonea al riguardo ed anzi, in chiusura e prima dell'inizio dell'enunciazione del secondo motivo, somministra al lettore un riferimento a "questo atto introduttivo 26.11.1997, con udienza ex art. 420 c.p.c. 09.04.1988", sempre presso la Pretura di Asti, che induce l'immediato l'impressione che non si alluda all'intimazione di sfratto di cui si è detto prima, posto che si evocano le forme di un giudizio ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c. Nell'esposizione del secondo motivo si allude a non meglio specificate domande di risoluzione e di adempimento, ma perdura la totale mancanza di individuazione dell'oggetto sostanziale e processuale della lite. La stesa cosa dicasi della esposizione fino alla pagina diciannove, che chiude il quinto motivo. Si svolgono una serie di rilievi su fatti e circostanze processuali che il lettore non è in alcun modo in condizione di intendere nel loro significato in relazione al non specificato oggetto della lite. Ad un terzo della pagina diciannove si preannuncia una “esposizione sommaria sullo svolgimento del giudizio" e si passa ad illustrare il sesto motivo, ma la situazione di mancanza di indicazione del fatto sostanziale e processuale perdura e la chiusa dell'illustrazione di detto motivo, là dove asserisce che la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato "su alcuna delle domande formulate nei due giudizi ad un certo punto riuniti davanti al Tribunale di Asti, né su alcuno dei motivi, di fatto e di diritto, contenuti nell'appello", oltre a connotarsi come assolutamente generica scioglie il dubbio somministrato dall'esposizione del primo motivo, nel senso che il lettore comprende – ma solo e soltanto - che il ricorso concerne due non meglio e non ancora. Nulla aggiunge la breve illustrazione del sesto motivo. L'illustrazione del settimo motivo – denunciante “violazione i norme di diritto: art. 112 c.p.c., 165 c.p.c. nn. 3,4 e 5, 164 c.p.c., 116 c.p.c., 2730 cod. civ. e segg., 447 bis c.p.c. e 414 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., ex art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.” - nel suo esordio asserisce che la Corte territoriale non avrebbe pronunciato “sulle domande”, avrebbe disapplicato l'art. 163, secondo comma, c.p.c. nn. 3, 4 e 5 e violato l'art. 164 c.p.c. e, quindi, crea nel lettore, dato il tenore delle norme richiamate di ricevere finalmente l'individuazione delle dette domande, riguardo alle quali sarebbero state violate le norme de quibus. Senonché, la successiva illustrazione fino alla pagina ventinove non realizza detta aspettativa. Si articola, infatti, con il rivolgere critiche alla sentenza impugnata che non assumono come premessa in alcun modo l'indicazione di quali domande erano state proposte, di quale 6 Est. Cons Raffaele Frasca R.g.n. 5223-05 (u.p. 5.3.2009) esattamente ne fosse l'oggetto, di quali ne fossero gli esatti termini soggettivi. Perdura, dunque, l'oscurità riguardo all'indicazione, pur sommaria, del fatto sostanziale e processuale. La lettura degli altri motivi, taluni dei quali (il nono, l'undicesimo ed il tredicesimo) tornano a dedurre la violazione delle cennate norme processuali, non scioglie in alcun modo detta oscurità. Il lettore continua a non sapere che cosa si è chiesto in giudizio dal ricorrente, che cosa si è chiesto nell'uno e nell'altro dei due giudizi, di cui si è in precedenza acquisita una pur non del tutto certa percezione percezione di instaurazione, quali fatti costitutivi erano stati dedotti e contro chi, nonché ogni altra notizia diretta ad individuare il fatto processuale nel suo svolgimento. In taluni motivi si fa riferimento all'emissione di un'ordinanza di rilascio, che si sostiene avrebbe dovuto avere valore di "giudicato”, ma le ragioni di essa restano del tutto imprecisate. Vi si deduce anche che il passaggio della causa di sfratto alla fase a cognizione piena avrebbe palesato l'inesistenza della nullità della domanda, ma anche qui non si fornisce in alcun modo gli elementi per individuare detta domanda e per dimostrare l'inesistenza della nullità, che, naturalmente, non può essere esclusa sol per il fatto che all'esito della fase sommaria venne emessa l'ordinanza di rilascio, provvedimento di natura del tutto provvisoria. Il Collegio deve, dunque, rilevare che il requisito di cui al n. 3 dell'art. 366 c.p.c. risulta totalmente inosservato e rende il ricorso inammissibile. §3. Ritiene il Collegio, comunque, di rilevare che ove fosse stato superabile il motivo di inammissibilità ai sensi del n. 3 dell'art. 366 c.p.c. - la valutazione dei motivi di ricorso alla luce della motivazione della sentenza impugnata avrebbe comportato la constatazione che nessuno di essi si sarebbe presentato idoneo a svolgere la critica di essa in modo idoneo a giustificarne la cassazione. Invero, volta che si consideri che la ratio decidendi della sentenza quanto all'appello del qui ricorrente è espressa conclusivamente a pagina cinquanta e consiste nel rilievo che correttamente il giudice di primo grado aveva rilevato la nullità della domanda (che si apprende essere state due) per totale incertezza del petitum formale e sostanziale, la critica ad essa avrebbe dovuto essere svolta con l'evidenziare le circostanze che rendevano la rilevazione della nullità infondata. Ciò, avrebbe richiesto in primo luogo la deduzione (che, del resto, sarebbe stata necessaria anche in ossequio al principio di autosufficienza dell'esposizione del motivo di ricorso per cassazione, che, però, avrebbe imposto di prescindere dalla lettura della sentenza impugnat) delle ragioni che invece evidenziavano l'essere state introdotte domande ben determinate, mediante l'opportuna allegazione del tenore degli atti introduttivi. Senonché, 7 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5223-05 (u.p. 5.3.2009) nei motivi (a cominciare dal settimo) nel quale si evoca l'erronea applicazione delle norme degli artt. 163 e 164 c.p.c. e che, quindi, dovrebbero assolvere all'onere di critica della ratio decidendi della sentenza impugnata (ed il cui esame sarebbe stato preliminare a tutti gli altri e li avrebbe assorbiti in caso di scrutinio positivo e resi inutili in caso contrario), si è già rilevato che non si coglie in alcun modo la deduzione dei fatti costituivi della domanda e la precisa individuazione di essa o meglio – a questo punto – di esse. - Il settimo, nono, undicesimo e dodicesimo motivo, in qualche modo riferibili alla riconosciuta nullità delle domande, avrebbero dovuto, dunque, rigettarsi, se esaminati al lume della sentenza. Precluso sarebbe stato lo scrutinio degli altri. Se esaminati a prescindere da essa (e, naturalmente dando per esistente il requisito del n. 3 dell'art. 366 c.p.c.), sarebbero stati ancora prima carenti di autosufficienza, principio applicabile anche alla violazione di norme sul procedimento (ex multis: Cass. n. 12239 del 2007; n. 6361 del 2007; n. 978 del 2007; n. 20405 del 2006; n. 1170 del 2004) e come tali inammissibili. Con la conseguenza ancora una volta della preclusione dello scrutinio degli altri. §4. Il ricorso è, conclusivamente dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto fra il ricorrente ed il IA. Esse si liquidano in dispositivo. L'inammissibilità del controricorso della Armonie di Interni di BA RI TT e RI TA s.n.c. esclude la debenza delle spese nei suoi confronti. Non può essere accolta l'istanza formulata dal ricorrente nella memoria, volta ad ottenere la cancellazione di alcune frasi contenute nella memoria della BA & ON s.n.c., perché non sussistono i presupposti richiesti dall'art. 89 c.p.c. Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte La sussistenza dei presupposti per la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive contenute negli scritti difensivi, prevista dall'art. 89 cod. proc. civ. e che può essere disposta anche nel giudizio di legittimità rientrando tra i poteri officiosi del giudice, va esclusa allorquando le espressioni in parola non siano dettate da un passionale ed incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte (o dell'ufficio), ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni>> (Cass. n. 12309 del 2004). 8 Est. Cons. Raffaele Frasca R.g.n. 5223-05 (u.p. 5.3.2009) Nella specie le espressioni ritenute offensive sono dirette ad evidenziare lacune del ricorso e, quindi, non sono espressione di intento dispregiativo, ma di esercizio del diritto di difesa.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara inammissibile il controricorso della Armonie di Interni di BA RI TT e RI TA s.n.c. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente ND IA delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro duemilacinquecento, di cui cento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 5 marzo 2009. Cons. Il Presidente لمسدMych flu 9 Est. Cons. Raffaele Frasca