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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 27/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3376 / 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27/01/2025
Il giorno 27/01/2025 alle ore 09:20 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3376 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Giovanni Gallo Afflitto anche in sostituzione dell'avv.
Salvatore Pennica per parte attrice, l'avv. Salvatore Buggea in sostituzione dell'avv. Michele
Friscia per la e l'avv. Alessandro Rampello anche in sostituzione dell'avv. Vella per i CP_2
convenuti . CP_3
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
L'avv. Buggea evidenzia che la compagnia convenuta ha provato in via presuntiva e attraverso la propria relazione medico legale in atti il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza mentre nessuna prova è stata fornita dall'attore in merito all'utilizzo delle stesse, atteso che le autorità sono intervenute successivamente al verificarsi del sinistro in questione.
L'avv. Rampello rileva che parte attrice ha depositato solo stamattina comparsa conclusionale della quale rileva la tardività evidenziando di non avere potuto nemmeno prendere contezza della stessa. Ribadisce la richiesta di condanna alle spese dell'attore in caso di respingimento della domanda dallo stesso proposta e della compagnia in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree essendo quest'ultima ex lege obbligata a tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute per resistere alle pretese avanzate dal danneggiato.
L'avv. Gallo Afflitto rappresenta di avere inviato le note conclusive il 13.01.2025, non acquisite dal PCT;
accortosi di ciò venerdì scorso ha provveduto al deposito sabato 25/01 e sono state accettate dalla cancelleria in data odierna. Rileva che non è stata dimostrata da parte convenuta il
1 mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, parte che ne era onerata e in ogni caso il medico legale non ha escluso la loro utilizzazione in merito alla dinamica dell'incidente.
L'avv. Gallo in caso di mancato accoglimento della domanda chiede disporsi la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09:40.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 27/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:10, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3376 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato ad [...] [...], residente in Controparte_1 C.F._1
PO CL (AG), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gallo Afflitto e Salvatore
Pennica, ed elettivamente domiciliato in EN, via Imera n. 217, presso lo studio del primo procuratore, come da procure ad litem in atti * ATTORE * contro
- (c.f.: ) nato ad [...] il giorno 11/09/1996, e CP_4 C.F._2
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._3
entrambi residenti in PO CL (AG) ed elettivamente domiciliati in EN, via
Mazzini n. 205, presso lo studio degli avv.ti Liliana Vella e Alessandro Rampello, che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
- p.iva: ) con sede in Bologna, in persona Controparte_5 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PO CL (AG), via
Lincoln n. 33, presso lo studio dell'avv. Michele Friscia che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
3 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale - terzo trasportato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2020, ha Controparte_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la e i Controparte_5
sigg.ri e esponendo che: CP_4 Parte_1
- “il 10.02.2018 si trovava - in qualità di passeggero - a bordo della vettura Fiat Punto tg.
AW552XH, condotta dal sig. , in proprietà al di lui padre sig. che è CP_4 Parte_1
pure intestatario della polizza di assicurazioni con la spett.le ; Controparte_5
- il sinistro si verificava in Realmonte (AG) in contrada Scavuzzo, nella “strada che collega la città di Realmonte con PO CL … nei pressi del civico n. 79 … a causa dell'alterazione psico-fisica derivante dallo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava … il conducente sig. CP_4
;
[...]
- l'attore “che occupava il sedile posteriore della vettura, per l'urto e lo spostamento incontrollato del veicolo, batteva il viso contro il cellulare che in quel momento aveva in uso (per la registrazione di un messaggio vocale o parlare in viva voce) il quale a sua volta urtava il sedile anteriore”;
- “trasportato con urgenza presso il pronto soccorso di EN … gli veniva diagnosticato trauma facciale con vasta ferita lacero contusa a tutto spessore reg mentoniera – cervicalgia post traumatica. Prognosi di giorni 15”.;
- a seguito dell'apertura del sinistro, “la liquidava il danno … con assegno di € Controparte_5
1.000,00 del 08.05.2019 … supponendo che il sig. si fosse procurato le lesioni fisiche per CP_1
non aver indossato le cinture di sicurezza, non riconoscendo alcun danno biologico”
- “i danni fisici dallo stesso riportati ammontano a una percentuale di invalidità del 10%”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- accertare ritenere e dichiarare che il sig. Controparte_1
ha diritto al risarcimento del danno fisico e materiale subito in occasione del sinistro stradale del
10.02.2018; - accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'integrale Controparte_1
risarcimento del danno così come richiesto in atti ovvero così come accertato in conseguenza della richiedenda ctu;
- in conseguenza, condannare il sig. , il sig. Parte_1 CP_4
come sopra generalizzati e la ass.ni …, in solido fra loro, al risarcimento dei danni CP_2
subiti dall'odierno attore ammontanti ad Euro 25.468,00, per danno biologico, ITP oltre a spese
4 mediche ed altre eventuali spettanze maturande nel corso del giudizio medesimo, ovvero a quella cifra maggiore o minore che verrà accertata;
- vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario … nonché condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite derivante dalla inerzia della Compagnia che non ha effettuato una proposta transattiva congrua e non ha effettuato alcun riscontro alle richieste di liquidazione fornite di documentata prova e neppure ha riscontrato l'istanza di negoziazione assistita”.
Con comparsa di risposta depositata in data 01 aprile 2021 si costituivano CP_4
e contestando “quanto riportato, dedotto e richiesto nell'atto di
[...] Parte_1
citazione … chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso formulate” e “di essere tenuti indenni e manlevati dalla ”. Rappresentavano, in Controparte_5 particolare che “il sig. in data 10.02.2018, al momento del sinistro in questione Controparte_1
si trovava a bordo della vettura Fiat Punto tg.AW552XH, condotta dal sig. , senza CP_4 indossare l'apposita cintura di sicurezza ivi presente”.
Formulavano, quindi al Tribunale le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: differire la prima udienza del 03.05.2021 allo scopo di consentire agli odierni convenuti di evocare nel presente giudizio la società ; nel merito: - respingere integralmente Controparte_6 le domande formulate dall'attore …; in subordine: … ridurre le pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei limiti di quanto verrà effettivamente provato in corso di giudizio, in termini di entità dei danni, quantificazione degli stessi e nesso di causalità con la condotta eventualmente ritenute imputabili agli odierni comparente alla stessa parte attrice, anche ai sensi degli artt.
2056 e 1227 c.c. e 172 CdS;
- … accertare e dichiarare che la società
[...]
… è tenuta a garantire, manlevare e, comunque, tenere indenni i Controparte_5
convenuti, sigg.ri e , da ogni conseguenza negativa e/o Parte_1 CP_4
pregiudizievole derivante dal presente giudizio, condannando la medesima compagnia di assicurazione, a garantire, manlevare e tenere indenni gli stessi da ogni conseguenza negativa e comunque pregiudizievole, anche in punto di spese, derivante dal presente giudizio, ivi comprese quelle sostenute per resistere alla pretese avversarie. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre C.U., rimborso forfetario delle spese generali e oneri accessori come per legge”.
In data 07 aprile 2021 si costituiva in giudizio la Controparte_5
depositando comparsa di risposta con cui contestava l'an e il quantum richiesto dal e CP_1 chiedeva il rigetto delle domande attoree, evidenziando di avere “pro bono pacis liquidato
5 all'odierno attore la sola inabilità temporanea nella misura di euro 1.000,00” in quanto “il danno permanente- danno estetico è da imputare allo stesso attore” e “le lesioni riportate … non si sarebbero verificate con l'utilizzo della cintura di sicurezza”.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto e con ctu CP_4
medico legale affidata, da ultimo, al dott. Persona_1
A seguito del deposito della relazione del consulente d'ufficio e della precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., nella quale, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda dell'attore è solo parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti di cui infra.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che nella fattispecie in esame deve ritenersi dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso con le modalità indicate in atto di citazione.
Invero, la dinamica del sinistro, oltre a non essere neanche stata smentita dai convenuti e , rispettivamente conducente e proprietario della vettura nella quale CP_4 Pt_1
l'attore era terzo trasportato, è stata dal primo confermata anche in sede di interrogatorio formale e risulta essere avvalorata dalla ricostruzione operata dai militari del Nucleo Operativo e
Radiomobile appartenenti alla Compagnia di EN della Legione Carabinieri Sicilia, immediatamente intervenuti il 10 febbraio 2018 alle ore 03,00 (su chiamata della Centrale
Operativa delle ore 02,55) sui luoghi del sinistro, verificatosi poco prima, alle ore 02,50.
Nella propria relazione, i Carabinieri intervenuti, dopo aver proceduto all'identificazione dei mezzi e dei soggetti coinvolti e aver svolto i rilievi di rito, hanno così ricostruito il sinistro: “il veicolo ″A″ [Fiat Punto AW552XH condotta da con terzo trasportato l'attore] CP_4
procedeva con senso di marcia Realmonte – PO CL, quando giunto in c/da Scavuzzo della SP68, nei pressi di quel civico 79 sbandava andando a collidere con il veicolo ″C″ [Renault
Capture FG480ED] che a sua volta dopo essersi girato sul lato sx impattava il veicolo ″B″ [Fiat
Punto BE579JK], il quale tamponava il veicolo ″D″ [Peugeot 308 DR514FH]. Si precisa che i veicoli ″B″-″C″-″D″ si trovavano in sosta sul margine destro della carreggiata” (v. pag. 17 relazione CC - depositata il 24.06.2021 dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.).
Alla pag. 4 della stessa relazione, i Carabinieri evidenziano che è stata contestata al CP_3
6 quale conducente dell'autovettura Fiat Punto targata, l'infrazione dell'art. 186, comma 2 CP_4 lettera B, del Codice della Strada per “guida in stato di ebrezza alcolica”.
3. Ricostruiti così i fatti, osserva il giudicante, in ordine al quantum, che il CTU dott. Per_1
la cui relazione viene in questa sede condivisa in quanto immune da vizi logici e
[...] procedurali, ha riscontrato l'esistenza di una serie di lesioni riportate dal a Controparte_1 seguito del sinistro (consistenti in “Ferita regione mentoniera dx, Frattura elemento dentario 22.
Trauma cervicale minore”) e, dopo aver ritenuto tale danno compatibile con la dinamica del sinistro descritta dall'attore (“Le lesioni sono causalmente correlate all'incidente avvenuto”), ha proceduto all'individuazione della percentuale di invalidità permanente nella misura del 9%, nonché alla determinazione dei periodi e delle percentuali di invalidità temporanea riportata (15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, e 15 giorni di ITP al
25%), riconoscendo la congruità delle spese documentate per complessivi € 2.982,00 (v. relazione medica del CTU depositata il 17.11.2023).
Pertanto, considerato che si tratta di una lesione c.d. micropermanente da liquidarsi applicando i parametri aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, l'importo onnicomprensivo che può riconoscersi in favore dell'attore, dell'età di anni 21 al momento del sinistro (salvo la questione relativa al suo concorso di colpa, come si dirà in prosieguo) è pari alla somma ad oggi liquidata di
€ 29.346,00 di cui 24.706,80 per danno biologico permanente con personalizzazione di un terzo
(da riconoscersi proprio in ragione della tipologia di danno subito) in considerazione delle sofferenze psicofisiche conseguenti al fatto illecito e alla malattia che ne è conseguita (cd. danno morale), € 1.657,20 per il danno biologico temporaneo ed € 2.982,00 per spese mediche.
4. Resta da esaminare il rilievo sollevato dai convenuti in ordine alla circostanza che anche la condotta del abbia rivestito un'efficienza eziologica nel dinamismo dell'evento. CP_1
Sul punto, valga rammentare che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992, il conducente e i passeggeri dei veicoli hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, proprio al fine di garantire che sia soddisfatta la funzione primaria dei sistemi di protezione, ossia quella di trattenere il corpo della persona al sedile del veicolo, in modo da evitare o limitare il più possibile i danni derivanti da eventuali urti o sinistri (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 21991 del 03/09/2019).
Il mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza, quali le cinture di sicurezza, deve essere valutato dal giudice alla luce della sua incidenza causale nella determinazione delle lesioni subite dalla parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno occorso, costituendo, laddove riceva riscontro probatorio in giudizio, una condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno,
7 rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e legittimando, quindi, la riduzione del risarcimento del danno. In tema, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “tale omissione configura un'ipotesi di cooperazione del danneggiato stesso nell'azione produttiva dell'evento, rilevante quindi ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cass. civ., sez. III, n. 27193 del 22.09.2023; cfr., in senso conforme: Cass. civ., sez. III: n. 26052 del 05.09.2022, n. 12109 del 22.06.2020, n. 21991 del
03.09.2019, n. 8443 del 27.03.2019, n. 2531 del 30.01.2019).
A tal fine, la prova che il creditore danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte (cfr. Cass. civ., sez. III, 31.10.2014 n. 23148) ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la complessiva valutazione delle prove, finalizzata alla ricostruzione del fatto ed alla conseguente attribuzione di responsabilità, compete al giudice di merito” (Cass. civ., sez. III, 13.03.2014 n. 5795).
Orbene, la circostanza che l'attore nel sinistro per cui è causa abbia riportato lesioni al solo volto dall'attore (cfr. certificato Pronto Soccorso e relazione ctu: “ferita regione mentoniera dx” e
“frattura elemento dentario 22”) inducono a ritenere evidente che lo stesso non abbia usato correttamente le cinture di sicurezza.
In altri termini, ad avviso di questo giudicante, non appare spiegabile in altro modo la circostanza di come un soggetto correttamente ancorato al sedile del passeggero attraverso la cintura di sicurezza abbia potuto riportare solo lesioni nella zona frontale del volto.
L'attore, quindi, ben avrebbe potuto evitare i danni al massiccio facciale utilizzando l'ordinaria diligenza, ossia indossando correttamente le cinture, danni che, pertanto, sono la diretta conseguenza di una colpa specifica dell'attore, rilevabile ex art. 1227 c.c. come concorso colposo nella produzione del danno e apprezzabile anche dal punto di vista del mancato rispetto delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia.
Infatti, si può affermare con elevata probabilità che, qualora le cinture fossero state indossate in conformità alle disposizioni tecniche sul corretto utilizzo, non ci sarebbe stata la compromissione del massiccio facciale, ma solo il “trauma cervicale minore”, per il quale il ctu non ha ritenuto sussistente alcun danno biologico permanente.
A fronte di tale evidenza, ben sottolineata dalla compagnia assicuratrice convenuta che per tale ragione ha deciso di ridurre il risarcimento ai soli giorni di ITP, deve invece osservarsi che l'attore non ha fornito prova contraria in ordine all'avvenuto utilizzo delle cinture di sicurezza, omettendo anche di formulare capitolo di prova al riguardo nella richieste di interrogatorio formale del conducente (esperito all'udienza del 24.01.2022) e di prova con il teste CP_4
8 (non ammessa dal giudice poiché incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., Testimone_1 poiché anch'egli terzo trasportato che ha riportato lesioni nel sinistro).
A ciò si aggiunga che il conducente della Fiat Punto, ove l'attore era trasportato, è risultato in grave stato di ebrezza alcolica, tant'è vero che i Carabinieri intervenuto gli hanno immediatamente contestato l'infrazione dell'art. 186, comma 2, lettera B, del D. Lgs. n. 285 del
30.04.1992 (cd. Nuovo Codice della Strada) che, nel testo ratione temporis vigente (dal
14.01.2017 al 12.01.2019) così disponeva: “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: … b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”.
La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con l'ordinanza n. 4770 del 15 febbraio 2023, ha ribadito il costante orientamento secondo cui “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex art. 1227, comma primo, c.c.) è rilevabile d'ufficio. L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che
l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei "Motivi della decisione"), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio. …
l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565-01)”.
Tale circostanza è stata chiaramente dedotta dallo stesso attore alla pagina 3 dell'atto di citazione ove si legge che il sinistro si è verificato “a causa dell'alterazione psico-fisica derivante dallo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava … il conducente sig. . L'avvenuta CP_4
applicazione della sanzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera B, del CdS è stata poi anche confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale (v. verbale di causa del CP_4
24.01.2022).
Contrariamente, però, a quanto sostenuto e richiesto dai convenuti, il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero - così come anche l'aver accettato di salire su una vettura condotta da un soggetto in non perfette condizioni psico-fisiche - può condurre ad affermare un concorso di colpa, che determina una riduzione proporzionale del risarcimento, ma in
9 nessun caso un'esclusione totale della responsabilità in capo al vettore e del suo relativo obbligo al risarcimento.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, se il passeggero vede danneggiata la sua integrità fisica a causa di un incidente, deve essere risarcito in quanto la sua condotta colposa non elide il nesso di causalità tra l'evento scatenante e il danno subito.
Il Tribunale, pertanto, valutate tutte le circostanze concrete del fatto, così come accertate ed accertabili, ritiene che nel dinamismo dell'evento per cui è causa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del e l'avere quest'ultimo accettato di essere trasportato da CP_1
una vettura condotta da un soggetto in uno stato di ebrezza alcolica tale da essere stato sanzionato con la lettera B dell'art. 186, comma II, CdS, da un lato e, dall'altro, la condotta illecita posta in essere dal abbiano inciso pariteticamente alla causazione del danno con la CP_4
conseguenza che le somme come sopra liquidate sono poste solo nella misura del 50% a carico del conducente del veicolo e della compagnia di assicurazioni del medesimo.
Il Tribunale, conseguentemente, accertata la paritetica responsabilità del e CP_4
del nella determinazione dei danni subiti dal secondo, condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido con la a corrispondere CP_4 Parte_1 Controparte_5
all'attore la somma complessiva di € 13.673,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo, somma ottenuta dimezzando la liquidazione effettuata al punto precedente e decurtandovi l'importo di € 1.000,00 già corrisposto dalla (29.346,00 : 2 = 14.673,00 – CP_2
1.000,00 = € 13.673,00).
Al parziale accoglimento della domanda attorea consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio deve essere disposta anche la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite (liquidate come in dispositivo con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022) dovendosi porre il residuo a carico dei convenuti in solido.
Anche le spese della CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, vengono, per le medesime ragioni, poste definitivamente a carico di entrambe le parti (attore e convenuti) in pari misura tra loro.
Non può trovare accoglimento la richiesta dei convenuti e di CP_4 Pt_1 condanna della compagnia convenuta, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. a “tenere indenni gli stessi da ogni conseguenza negativa e comunque pregiudizievole, anche in punto di spese, derivante dal presente giudizio, ivi comprese quelle sostenute per resistere alla pretese avversarie”.
10 La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza 20 aprile 2017 n. 9948, ha ribadito il principio secondo cui “nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917 c.c., comma 3, va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio (Sez. 3,
Sentenza n. 5479 del 19/03/2015). … L'assicurato, infatti, in virtù del generale dovere di correttezza e buona fede, di cui è indice normativo l'obbligo di salvataggio previsto dall'articolo
1914 c.c., non può aggravare la posizione dell'assicuratore con iniziative che, al momento in cui vengono tenute, non appaiano idonee ad arrecargli alcun concreto vantaggio”.
Pertanto, in mancanza della dimostrazione (e finanche della deduzione) che, al momento della costituzione in giudizio, la condotta dell'assicuratore potesse apparire potenzialmente pregiudizievole per l'operato dell'assicurato, la domanda di refusione delle spese di resistenza non può trovare accoglimento, in quanto avventatamente sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3376/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accertata la paritetica responsabilità del e del nella causazione Controparte_1 CP_4
dei danni subiti dal primo a seguito del sinistro avvenuto il 10 febbraio 2018, condanna i convenuti e in CP_4 Parte_1 Controparte_5
solido tra loro, a corrispondere a la somma complessiva di € 13.673,00 Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna e in CP_4 Parte_1 CP_5 Controparte_5
solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano, operata la compensazione nella misura del 50%, nel residuo in complessivi € 1.402,00, di cui € 132,00 per spese ed €
1.270,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, in favore degli avv.ti Giovanni
Gallo Afflitto e Salvatore Pennica, che si sono dichiarati procuratori antistatari;
- pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese relative alla consulenza d'ufficio liquidate con separato decreto.
Così deciso in EN il 27/01/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 27/01/2025
Il giorno 27/01/2025 alle ore 09:20 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 3376 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Giovanni Gallo Afflitto anche in sostituzione dell'avv.
Salvatore Pennica per parte attrice, l'avv. Salvatore Buggea in sostituzione dell'avv. Michele
Friscia per la e l'avv. Alessandro Rampello anche in sostituzione dell'avv. Vella per i CP_2
convenuti . CP_3
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
L'avv. Buggea evidenzia che la compagnia convenuta ha provato in via presuntiva e attraverso la propria relazione medico legale in atti il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza mentre nessuna prova è stata fornita dall'attore in merito all'utilizzo delle stesse, atteso che le autorità sono intervenute successivamente al verificarsi del sinistro in questione.
L'avv. Rampello rileva che parte attrice ha depositato solo stamattina comparsa conclusionale della quale rileva la tardività evidenziando di non avere potuto nemmeno prendere contezza della stessa. Ribadisce la richiesta di condanna alle spese dell'attore in caso di respingimento della domanda dallo stesso proposta e della compagnia in caso di accoglimento anche parziale delle domande attoree essendo quest'ultima ex lege obbligata a tenere indenne l'assicurato dalle spese sostenute per resistere alle pretese avanzate dal danneggiato.
L'avv. Gallo Afflitto rappresenta di avere inviato le note conclusive il 13.01.2025, non acquisite dal PCT;
accortosi di ciò venerdì scorso ha provveduto al deposito sabato 25/01 e sono state accettate dalla cancelleria in data odierna. Rileva che non è stata dimostrata da parte convenuta il
1 mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, parte che ne era onerata e in ogni caso il medico legale non ha escluso la loro utilizzazione in merito alla dinamica dell'incidente.
L'avv. Gallo in caso di mancato accoglimento della domanda chiede disporsi la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 09:40.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 27/01/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 09:40 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
20:10, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 3376 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato ad [...] [...], residente in Controparte_1 C.F._1
PO CL (AG), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Gallo Afflitto e Salvatore
Pennica, ed elettivamente domiciliato in EN, via Imera n. 217, presso lo studio del primo procuratore, come da procure ad litem in atti * ATTORE * contro
- (c.f.: ) nato ad [...] il giorno 11/09/1996, e CP_4 C.F._2
(c.f.: ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._3
entrambi residenti in PO CL (AG) ed elettivamente domiciliati in EN, via
Mazzini n. 205, presso lo studio degli avv.ti Liliana Vella e Alessandro Rampello, che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
- p.iva: ) con sede in Bologna, in persona Controparte_5 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in PO CL (AG), via
Lincoln n. 33, presso lo studio dell'avv. Michele Friscia che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
3 OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale - terzo trasportato
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2020, ha Controparte_1
convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la e i Controparte_5
sigg.ri e esponendo che: CP_4 Parte_1
- “il 10.02.2018 si trovava - in qualità di passeggero - a bordo della vettura Fiat Punto tg.
AW552XH, condotta dal sig. , in proprietà al di lui padre sig. che è CP_4 Parte_1
pure intestatario della polizza di assicurazioni con la spett.le ; Controparte_5
- il sinistro si verificava in Realmonte (AG) in contrada Scavuzzo, nella “strada che collega la città di Realmonte con PO CL … nei pressi del civico n. 79 … a causa dell'alterazione psico-fisica derivante dallo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava … il conducente sig. CP_4
;
[...]
- l'attore “che occupava il sedile posteriore della vettura, per l'urto e lo spostamento incontrollato del veicolo, batteva il viso contro il cellulare che in quel momento aveva in uso (per la registrazione di un messaggio vocale o parlare in viva voce) il quale a sua volta urtava il sedile anteriore”;
- “trasportato con urgenza presso il pronto soccorso di EN … gli veniva diagnosticato trauma facciale con vasta ferita lacero contusa a tutto spessore reg mentoniera – cervicalgia post traumatica. Prognosi di giorni 15”.;
- a seguito dell'apertura del sinistro, “la liquidava il danno … con assegno di € Controparte_5
1.000,00 del 08.05.2019 … supponendo che il sig. si fosse procurato le lesioni fisiche per CP_1
non aver indossato le cinture di sicurezza, non riconoscendo alcun danno biologico”
- “i danni fisici dallo stesso riportati ammontano a una percentuale di invalidità del 10%”.
Ha, quindi, chiesto al Tribunale di “- accertare ritenere e dichiarare che il sig. Controparte_1
ha diritto al risarcimento del danno fisico e materiale subito in occasione del sinistro stradale del
10.02.2018; - accertare e dichiarare che il sig. ha diritto all'integrale Controparte_1
risarcimento del danno così come richiesto in atti ovvero così come accertato in conseguenza della richiedenda ctu;
- in conseguenza, condannare il sig. , il sig. Parte_1 CP_4
come sopra generalizzati e la ass.ni …, in solido fra loro, al risarcimento dei danni CP_2
subiti dall'odierno attore ammontanti ad Euro 25.468,00, per danno biologico, ITP oltre a spese
4 mediche ed altre eventuali spettanze maturande nel corso del giudizio medesimo, ovvero a quella cifra maggiore o minore che verrà accertata;
- vittoria di spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre IVA e c.p.a., come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario … nonché condanna ex art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite derivante dalla inerzia della Compagnia che non ha effettuato una proposta transattiva congrua e non ha effettuato alcun riscontro alle richieste di liquidazione fornite di documentata prova e neppure ha riscontrato l'istanza di negoziazione assistita”.
Con comparsa di risposta depositata in data 01 aprile 2021 si costituivano CP_4
e contestando “quanto riportato, dedotto e richiesto nell'atto di
[...] Parte_1
citazione … chiedendo l'integrale reiezione delle domande ex adverso formulate” e “di essere tenuti indenni e manlevati dalla ”. Rappresentavano, in Controparte_5 particolare che “il sig. in data 10.02.2018, al momento del sinistro in questione Controparte_1
si trovava a bordo della vettura Fiat Punto tg.AW552XH, condotta dal sig. , senza CP_4 indossare l'apposita cintura di sicurezza ivi presente”.
Formulavano, quindi al Tribunale le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale: differire la prima udienza del 03.05.2021 allo scopo di consentire agli odierni convenuti di evocare nel presente giudizio la società ; nel merito: - respingere integralmente Controparte_6 le domande formulate dall'attore …; in subordine: … ridurre le pretese risarcitorie avanzate dall'attore nei limiti di quanto verrà effettivamente provato in corso di giudizio, in termini di entità dei danni, quantificazione degli stessi e nesso di causalità con la condotta eventualmente ritenute imputabili agli odierni comparente alla stessa parte attrice, anche ai sensi degli artt.
2056 e 1227 c.c. e 172 CdS;
- … accertare e dichiarare che la società
[...]
… è tenuta a garantire, manlevare e, comunque, tenere indenni i Controparte_5
convenuti, sigg.ri e , da ogni conseguenza negativa e/o Parte_1 CP_4
pregiudizievole derivante dal presente giudizio, condannando la medesima compagnia di assicurazione, a garantire, manlevare e tenere indenni gli stessi da ogni conseguenza negativa e comunque pregiudizievole, anche in punto di spese, derivante dal presente giudizio, ivi comprese quelle sostenute per resistere alla pretese avversarie. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre C.U., rimborso forfetario delle spese generali e oneri accessori come per legge”.
In data 07 aprile 2021 si costituiva in giudizio la Controparte_5
depositando comparsa di risposta con cui contestava l'an e il quantum richiesto dal e CP_1 chiedeva il rigetto delle domande attoree, evidenziando di avere “pro bono pacis liquidato
5 all'odierno attore la sola inabilità temporanea nella misura di euro 1.000,00” in quanto “il danno permanente- danno estetico è da imputare allo stesso attore” e “le lesioni riportate … non si sarebbero verificate con l'utilizzo della cintura di sicurezza”.
La causa veniva istruita con l'interrogatorio formale del convenuto e con ctu CP_4
medico legale affidata, da ultimo, al dott. Persona_1
A seguito del deposito della relazione del consulente d'ufficio e della precisazione delle conclusioni delle parti, il Giudice fissava l'odierna udienza per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., nella quale, fatta discutere oralmente la causa dai rispettivi procuratori, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, la domanda dell'attore è solo parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti di cui infra.
2. Con riferimento all'an debeatur, ritiene questo Giudice che nella fattispecie in esame deve ritenersi dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento dannoso con le modalità indicate in atto di citazione.
Invero, la dinamica del sinistro, oltre a non essere neanche stata smentita dai convenuti e , rispettivamente conducente e proprietario della vettura nella quale CP_4 Pt_1
l'attore era terzo trasportato, è stata dal primo confermata anche in sede di interrogatorio formale e risulta essere avvalorata dalla ricostruzione operata dai militari del Nucleo Operativo e
Radiomobile appartenenti alla Compagnia di EN della Legione Carabinieri Sicilia, immediatamente intervenuti il 10 febbraio 2018 alle ore 03,00 (su chiamata della Centrale
Operativa delle ore 02,55) sui luoghi del sinistro, verificatosi poco prima, alle ore 02,50.
Nella propria relazione, i Carabinieri intervenuti, dopo aver proceduto all'identificazione dei mezzi e dei soggetti coinvolti e aver svolto i rilievi di rito, hanno così ricostruito il sinistro: “il veicolo ″A″ [Fiat Punto AW552XH condotta da con terzo trasportato l'attore] CP_4
procedeva con senso di marcia Realmonte – PO CL, quando giunto in c/da Scavuzzo della SP68, nei pressi di quel civico 79 sbandava andando a collidere con il veicolo ″C″ [Renault
Capture FG480ED] che a sua volta dopo essersi girato sul lato sx impattava il veicolo ″B″ [Fiat
Punto BE579JK], il quale tamponava il veicolo ″D″ [Peugeot 308 DR514FH]. Si precisa che i veicoli ″B″-″C″-″D″ si trovavano in sosta sul margine destro della carreggiata” (v. pag. 17 relazione CC - depositata il 24.06.2021 dalla parte attrice unitamente alla memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.).
Alla pag. 4 della stessa relazione, i Carabinieri evidenziano che è stata contestata al CP_3
6 quale conducente dell'autovettura Fiat Punto targata, l'infrazione dell'art. 186, comma 2 CP_4 lettera B, del Codice della Strada per “guida in stato di ebrezza alcolica”.
3. Ricostruiti così i fatti, osserva il giudicante, in ordine al quantum, che il CTU dott. Per_1
la cui relazione viene in questa sede condivisa in quanto immune da vizi logici e
[...] procedurali, ha riscontrato l'esistenza di una serie di lesioni riportate dal a Controparte_1 seguito del sinistro (consistenti in “Ferita regione mentoniera dx, Frattura elemento dentario 22.
Trauma cervicale minore”) e, dopo aver ritenuto tale danno compatibile con la dinamica del sinistro descritta dall'attore (“Le lesioni sono causalmente correlate all'incidente avvenuto”), ha proceduto all'individuazione della percentuale di invalidità permanente nella misura del 9%, nonché alla determinazione dei periodi e delle percentuali di invalidità temporanea riportata (15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di ITP al 50%, e 15 giorni di ITP al
25%), riconoscendo la congruità delle spese documentate per complessivi € 2.982,00 (v. relazione medica del CTU depositata il 17.11.2023).
Pertanto, considerato che si tratta di una lesione c.d. micropermanente da liquidarsi applicando i parametri aggiornati dal D.M. 16 luglio 2024, l'importo onnicomprensivo che può riconoscersi in favore dell'attore, dell'età di anni 21 al momento del sinistro (salvo la questione relativa al suo concorso di colpa, come si dirà in prosieguo) è pari alla somma ad oggi liquidata di
€ 29.346,00 di cui 24.706,80 per danno biologico permanente con personalizzazione di un terzo
(da riconoscersi proprio in ragione della tipologia di danno subito) in considerazione delle sofferenze psicofisiche conseguenti al fatto illecito e alla malattia che ne è conseguita (cd. danno morale), € 1.657,20 per il danno biologico temporaneo ed € 2.982,00 per spese mediche.
4. Resta da esaminare il rilievo sollevato dai convenuti in ordine alla circostanza che anche la condotta del abbia rivestito un'efficienza eziologica nel dinamismo dell'evento. CP_1
Sul punto, valga rammentare che, ai sensi dell'art. 172, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992, il conducente e i passeggeri dei veicoli hanno l'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza in qualsiasi situazione di marcia, proprio al fine di garantire che sia soddisfatta la funzione primaria dei sistemi di protezione, ossia quella di trattenere il corpo della persona al sedile del veicolo, in modo da evitare o limitare il più possibile i danni derivanti da eventuali urti o sinistri (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 21991 del 03/09/2019).
Il mancato utilizzo dei sistemi di sicurezza, quali le cinture di sicurezza, deve essere valutato dal giudice alla luce della sua incidenza causale nella determinazione delle lesioni subite dalla parte che agisce per ottenere il risarcimento del danno occorso, costituendo, laddove riceva riscontro probatorio in giudizio, una condotta colposa del danneggiato nella causazione del danno,
7 rilevante ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e legittimando, quindi, la riduzione del risarcimento del danno. In tema, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che “tale omissione configura un'ipotesi di cooperazione del danneggiato stesso nell'azione produttiva dell'evento, rilevante quindi ai sensi dell'art. 1227 c.c.” (Cass. civ., sez. III, n. 27193 del 22.09.2023; cfr., in senso conforme: Cass. civ., sez. III: n. 26052 del 05.09.2022, n. 12109 del 22.06.2020, n. 21991 del
03.09.2019, n. 8443 del 27.03.2019, n. 2531 del 30.01.2019).
A tal fine, la prova che il creditore danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcirlo, in tutto o in parte (cfr. Cass. civ., sez. III, 31.10.2014 n. 23148) ma, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la complessiva valutazione delle prove, finalizzata alla ricostruzione del fatto ed alla conseguente attribuzione di responsabilità, compete al giudice di merito” (Cass. civ., sez. III, 13.03.2014 n. 5795).
Orbene, la circostanza che l'attore nel sinistro per cui è causa abbia riportato lesioni al solo volto dall'attore (cfr. certificato Pronto Soccorso e relazione ctu: “ferita regione mentoniera dx” e
“frattura elemento dentario 22”) inducono a ritenere evidente che lo stesso non abbia usato correttamente le cinture di sicurezza.
In altri termini, ad avviso di questo giudicante, non appare spiegabile in altro modo la circostanza di come un soggetto correttamente ancorato al sedile del passeggero attraverso la cintura di sicurezza abbia potuto riportare solo lesioni nella zona frontale del volto.
L'attore, quindi, ben avrebbe potuto evitare i danni al massiccio facciale utilizzando l'ordinaria diligenza, ossia indossando correttamente le cinture, danni che, pertanto, sono la diretta conseguenza di una colpa specifica dell'attore, rilevabile ex art. 1227 c.c. come concorso colposo nella produzione del danno e apprezzabile anche dal punto di vista del mancato rispetto delle comuni regole di prudenza, diligenza e perizia.
Infatti, si può affermare con elevata probabilità che, qualora le cinture fossero state indossate in conformità alle disposizioni tecniche sul corretto utilizzo, non ci sarebbe stata la compromissione del massiccio facciale, ma solo il “trauma cervicale minore”, per il quale il ctu non ha ritenuto sussistente alcun danno biologico permanente.
A fronte di tale evidenza, ben sottolineata dalla compagnia assicuratrice convenuta che per tale ragione ha deciso di ridurre il risarcimento ai soli giorni di ITP, deve invece osservarsi che l'attore non ha fornito prova contraria in ordine all'avvenuto utilizzo delle cinture di sicurezza, omettendo anche di formulare capitolo di prova al riguardo nella richieste di interrogatorio formale del conducente (esperito all'udienza del 24.01.2022) e di prova con il teste CP_4
8 (non ammessa dal giudice poiché incapace a testimoniare ex art. 246 c.p.c., Testimone_1 poiché anch'egli terzo trasportato che ha riportato lesioni nel sinistro).
A ciò si aggiunga che il conducente della Fiat Punto, ove l'attore era trasportato, è risultato in grave stato di ebrezza alcolica, tant'è vero che i Carabinieri intervenuto gli hanno immediatamente contestato l'infrazione dell'art. 186, comma 2, lettera B, del D. Lgs. n. 285 del
30.04.1992 (cd. Nuovo Codice della Strada) che, nel testo ratione temporis vigente (dal
14.01.2017 al 12.01.2019) così disponeva: “chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato: … b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno”.
La Corte di Cassazione, Sez. II civile, con l'ordinanza n. 4770 del 15 febbraio 2023, ha ribadito il costante orientamento secondo cui “il concorso di colpa della vittima nella causazione del danno (ex art. 1227, comma primo, c.c.) è rilevabile d'ufficio. L'art. 1227 c.c., infatti, è una norma che disciplina il nesso di causalità tra la condotta dell'offensore e il danno, stabilendo che
l'efficienza causale di quella condotta cessa, là dove comincia l'efficienza causale della condotta della vittima (così, ampiamente, Sez. 3, Sentenza n. 17152 del 03/12/2002, al § 4.5 dei "Motivi della decisione"), e il nesso di causalità deve essere accertato dal giudice d'ufficio. …
l'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima in tanto può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumere la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno (ex multis,
Sez. 3, Sentenza n. 15382 del 06/07/2006, Rv. 593565-01)”.
Tale circostanza è stata chiaramente dedotta dallo stesso attore alla pagina 3 dell'atto di citazione ove si legge che il sinistro si è verificato “a causa dell'alterazione psico-fisica derivante dallo stato di ebbrezza alcolica in cui si trovava … il conducente sig. . L'avvenuta CP_4
applicazione della sanzione prevista dall'art. 186, comma 2, lettera B, del CdS è stata poi anche confermata dallo stesso in sede di interrogatorio formale (v. verbale di causa del CP_4
24.01.2022).
Contrariamente, però, a quanto sostenuto e richiesto dai convenuti, il mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del passeggero - così come anche l'aver accettato di salire su una vettura condotta da un soggetto in non perfette condizioni psico-fisiche - può condurre ad affermare un concorso di colpa, che determina una riduzione proporzionale del risarcimento, ma in
9 nessun caso un'esclusione totale della responsabilità in capo al vettore e del suo relativo obbligo al risarcimento.
Invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, se il passeggero vede danneggiata la sua integrità fisica a causa di un incidente, deve essere risarcito in quanto la sua condotta colposa non elide il nesso di causalità tra l'evento scatenante e il danno subito.
Il Tribunale, pertanto, valutate tutte le circostanze concrete del fatto, così come accertate ed accertabili, ritiene che nel dinamismo dell'evento per cui è causa, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del e l'avere quest'ultimo accettato di essere trasportato da CP_1
una vettura condotta da un soggetto in uno stato di ebrezza alcolica tale da essere stato sanzionato con la lettera B dell'art. 186, comma II, CdS, da un lato e, dall'altro, la condotta illecita posta in essere dal abbiano inciso pariteticamente alla causazione del danno con la CP_4
conseguenza che le somme come sopra liquidate sono poste solo nella misura del 50% a carico del conducente del veicolo e della compagnia di assicurazioni del medesimo.
Il Tribunale, conseguentemente, accertata la paritetica responsabilità del e CP_4
del nella determinazione dei danni subiti dal secondo, condanna i convenuti Controparte_1
e , in solido con la a corrispondere CP_4 Parte_1 Controparte_5
all'attore la somma complessiva di € 13.673,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo, somma ottenuta dimezzando la liquidazione effettuata al punto precedente e decurtandovi l'importo di € 1.000,00 già corrisposto dalla (29.346,00 : 2 = 14.673,00 – CP_2
1.000,00 = € 13.673,00).
Al parziale accoglimento della domanda attorea consegue il rigetto della domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
5. Avuto riguardo all'esito del giudizio deve essere disposta anche la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite (liquidate come in dispositivo con l'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022) dovendosi porre il residuo a carico dei convenuti in solido.
Anche le spese della CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, vengono, per le medesime ragioni, poste definitivamente a carico di entrambe le parti (attore e convenuti) in pari misura tra loro.
Non può trovare accoglimento la richiesta dei convenuti e di CP_4 Pt_1 condanna della compagnia convenuta, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c. a “tenere indenni gli stessi da ogni conseguenza negativa e comunque pregiudizievole, anche in punto di spese, derivante dal presente giudizio, ivi comprese quelle sostenute per resistere alla pretese avversarie”.
10 La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con la sentenza 20 aprile 2017 n. 9948, ha ribadito il principio secondo cui “nell'assicurazione della responsabilità civile il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'articolo 1917 c.c., comma 3, va escluso, in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza avere interesse a resistere alla avversa domanda o senza poter ricavare utilità dalla costituzione in giudizio (Sez. 3,
Sentenza n. 5479 del 19/03/2015). … L'assicurato, infatti, in virtù del generale dovere di correttezza e buona fede, di cui è indice normativo l'obbligo di salvataggio previsto dall'articolo
1914 c.c., non può aggravare la posizione dell'assicuratore con iniziative che, al momento in cui vengono tenute, non appaiano idonee ad arrecargli alcun concreto vantaggio”.
Pertanto, in mancanza della dimostrazione (e finanche della deduzione) che, al momento della costituzione in giudizio, la condotta dell'assicuratore potesse apparire potenzialmente pregiudizievole per l'operato dell'assicurato, la domanda di refusione delle spese di resistenza non può trovare accoglimento, in quanto avventatamente sostenute.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3376/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- accertata la paritetica responsabilità del e del nella causazione Controparte_1 CP_4
dei danni subiti dal primo a seguito del sinistro avvenuto il 10 febbraio 2018, condanna i convenuti e in CP_4 Parte_1 Controparte_5
solido tra loro, a corrispondere a la somma complessiva di € 13.673,00 Controparte_1
oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo;
- condanna e in CP_4 Parte_1 CP_5 Controparte_5
solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano, operata la compensazione nella misura del 50%, nel residuo in complessivi € 1.402,00, di cui € 132,00 per spese ed €
1.270,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, in favore degli avv.ti Giovanni
Gallo Afflitto e Salvatore Pennica, che si sono dichiarati procuratori antistatari;
- pone in via definitiva a carico di entrambe le parti, in egual misura, le spese relative alla consulenza d'ufficio liquidate con separato decreto.
Così deciso in EN il 27/01/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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