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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. 2965/2021 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice rel.
Dott. Carlo Azzolini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nel procedimento n. 2965/2021 R.G. promosso da
(c.f. ), con l'avv. PA C.F._1
BIAGIOLI MARCO, ricorrente, contro
(c.f. ), con l'avv. BUSETTO Controparte_1 C.F._2
STEFANO, resistente,
e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente: Come da note depositate in data 6.11.2024.
Conclusioni del resistente: Come da note depositate in data 4.11.2024.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.4.2021, ha chiesto la PA separazione giudiziale da , con addebito della stessa la marito e, in via Controparte_1
provvisoria ed urgente, l'adozione dei seguenti provvedimenti: “1) Autorizzarsi i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare il proprio domicilio ove meglio crederà; 2) Porsi
a carico di un contributo al mantenimento della IG nella somma di Controparte_1 PA
euro 600,00 e un contributo al mantenimento ordinario del figlio nella somma di euro 350,00, Per_1
spese straordinarie da ripartirsi al 70% a carico del convenuto e al 30% a carico della ricorrente, secondo il protocollo dell'Ufficio; 3) Ordinarsi al sig. la restituzione delle somme da lui indebitamente CP_1
prelevate alla sig.ra e precisamente la somma di euro 102.000,00, quale risultante della PA
somma delle cifre di euro 12.000,00 per l'acquisto del veicolo targato FA433DJ, pagato con fondi tratti dal conto corrente cointestato ma sempre usato in via esclusiva dal convenuto e ora da lui detenuto ed euro
90.000,00 quale metà della somma prelevata dal sig. con assegno circolare del 21.3.2017.” CP_1
In punto di fatto la ricorrente ha allegato, in particolare:
- di essere cittadina degli Stati Uniti, trasferitasi e dimorante in Italia dal 1989, dove ha preso in locazione l'immobile in cui ancora oggi abita, in via Doge Michiel 8 al Lido, al piano seminterrato e di aver iniziato una relazione sentimentale con il sig. CP_1
dal 1990;
[...]
- dopo cinque anni di fidanzamento, la ricorrente si è coniugata in data 1.2.1995 con negli Stati Uniti, a Las Vegas (Nevada – Contea di Clark), nelle Controparte_1
forme previste dalla Legge locale, mai trascritto negli atti di Stato Civile italiani;
- l'intera vita matrimoniale, pur essendo il matrimonio contratto negli Stati Uniti, si è sempre svolta in Italia, avendo i coniugi fissato la comune residenza nella casa condotta in locazione dalla sig.ra ; PA
- dal matrimonio è nato in data [...] il figlio oggi divenuto Persona_2
maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente ed affetto da plurimi disturbi;
- dopo due anni trascorsi a Napoli presso la famiglia d'origine, i coniugi sono tornati a
Venezia a vivere nell'appartamento condotto in locazione dalla ricorrente, che tuttavia era estremamente malsano, presentando moltissime muffe e costante presenza di umidità;
- fin da subito dopo il matrimonio la ricorrente ha tentato di convincere il marito a cercare una nuova sistemazione per entrambi, ma il ha rifiutato per tutta la durata della CP_1 convivenza di cambiare casa, accampando le scuse più disparate;
- le entrate della sig.ra sono state interamente veicolate in un conto corrente PA
cointestato tra i coniugi presso la Friuladria del Lido che, se da un lato veniva alimentato solo dalle retribuzioni della ricorrente, dall'altro veniva gestito e controllato dal solo convenuto, dato che egli aveva proibito alla moglie di recarsi in banca e deteneva l'unico bancomat collegato al conto, limitandosi a passare alla moglie una banconota da diecimila lire (in seguito dieci euro) a settimana, con la quale ella doveva far fronte a tutte le proprie esigenze di vita;
- la condizione del figlio era tanto grave che dal 2008 egli percepisce una piccola pensione di invalidità civile ed i servizi Sociali del Comune di Venezia hanno dichiarato che la residenza della famiglia era del tutto inadeguata al figlio e alle sue condizioni di vita, ma il convenuto non si è deciso a cambiare casa nemmeno a seguito di ciò;
- verso l'inizio del 2014, la sig.ra ha iniziato a soffrire di una grave forma di PA
reumatismo, che l'ha portata in breve a una condizione di quasi completa invalidità, con dolori costanti e persistenti, che l'impedivano di lavorare;
- a fronte di tale condizione, il convenuto rifiutava perfino di portarla alle numerose visite mediche di cui aveva bisogno o di darle le somme necessarie per i trattamenti medici che stava seguendo;
- in un momento di riscatto psicologico, la ricorrente ha deciso di parlare di tale situazione all'amica che le ha prestato le somme necessarie a farsi curare e nel 2017 Persona_3
è guarita dopo aver assunto per più di un anno terapie farmacologiche a base di steroidi;
- la ricorrente, tornata in salute, ha ingaggiato quindi una agenzia investigativa che ha confermato che il marito aveva intrapreso una relazione adulterina con tale , Persona_4
che lavorava con lui nel ristorante “Il Passatore” del Lido di Venezia e si è recata in banca scoprendo che il marito aveva prelevato l'intera provvista e con essa aveva acquisito una quota del predetto ristorante;
- in data 28.2.2018, la ricorrente ha affrontato il marito, da ciò è nata una pesante lite che il ha concluso malmenando la moglie, tanto che la sig.ra ha dovuto CP_1 PA
recarsi in ospedale;
- nella primavera successiva, il si è determinato a scappare di casa, sottraendo CP_1
peraltro i documenti della sig.ra e il libretto postale del figlio. PA
All'udienza presidenziale del 14.7.2021, il Presidente delegato non ha potuto esperire il tentativo di conciliazione, dato che nonostante avesse ricevuto Controparte_1
regolare notifica del ricorso, non si era costituito in giudizio e non era comparso personalmente all'udienza e, con ordinanza del 5.8.2021, ha quindi assunto i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “Autorizza i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove ritenuto opportuno;
pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il PA
mantenimento del figlio la somma mensile di € 300,00, con rivalutazione annuale Persona_2
dell'assegno in base agli indici ISTAT, oltre a concorrere al 60% delle spese c.d. straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019; pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo
[...] PA
di contributo per il mantenimento della moglie la somma mensile di € 600,00, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici ISTAT.”
Con il medesimo provvedimento, il Presidente delegato ha nominato sé stesso giudice istruttore e ha fissato per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 10.2.2022.
In data 28.1.2022, si è costituito in giudizio , rilevando come non si Controparte_1
fosse regolarmente costituito a causa della nullità della notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza e chiedendo la rimessione della causa al Presidente delegato per la rinnovazione dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti al medesimo e, previa audizione del resistente, ai sensi dell'art. 709, ultimo comma c.p.c., la modifica da parte del Giudice Istruttore dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
il convenuto, nel merito, ha chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi non sussistendo la possibilità o reciproca volontà di ripresa della convivenza tra i coniugi, di disporre che lo stesso versi alla moglie la somma pari ad Euro 300,00 a titolo di contribuito per il mantenimento del figlio, aggiornato in base agli indici ISTAT e che le c.d. spese straordinarie siano sostenute nella misura del 60% da parte del medesimo e del 40% da parte della ricorrente;
infine il resistente ha chiesto di disporsi che la casa familiare rimanesse assegnata alla ricorrente unitamente al mobilio di arredo e corredo e di disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento tra i coniugi in quanto economicamente autonomi ed indipendenti.
Dopo alcuni differimenti richiesti dalle parti per verificare la possibilità di una definizione in via conciliativa del contenzioso, senza che tale tentativo abbia avuto esito alcuno, all'udienza del 19.5.2022, considerato che parte resistente nella comparsa integrativa aveva chiesto la modifica dei provvedimenti provvisori, il G.I. ha disposto l'apertura del relativo sub procedimento, all'esito del quale con ordinanza dell'11.7.2022, a modifica dell'ordinanza presidenziale del 5.8.2021, il G.I. ha posto a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, a PA
titolo di contributo per il mantenimento della moglie la somma mensile di €400,00, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli indici ISTAT, fermo il resto.
La causa è stata istruita documentalmente, anche tramite l'acquisizione di documentazione aggiornata sulla situazione economica delle parti, e tramite l'espletamento della prova orale, dato che il G.I. ha ammesso la prova per testi richiesta da Parte ricorrente limitatamente ai capitoli nn. 25, 34 e 39 e la prova per interrogatorio formale richiesta da Parte convenuta limitatamente ai capitoli nn. 1, 2, 3, 4,10 nonché la prova per testi richiesta dalla medesima parte limitatamente ai capitoli nn. 1, 2, 3, 4, 9, 10.
Chiusa l'istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024, con modalità “cartolare” e con conseguente Decreto di pari data il Giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini per il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c.
Conclusioni Parte ricorrente:
“1) Confermarsi l'autorizzazione per i coniugi a vivere separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare il proprio domicilio ove meglio crederà;
2) Dichiararsi con Sentenza non definitiva la separazione giudiziale dei coniugi PA
e e indi disporsi la prosecuzione del giudizio rimettendo la causa in
[...] Controparte_1
istruttoria nelle forme ordinarie al fine di
3) Dichiararsi che la separazione è addebitabile al convenuto per violazione dei Controparte_1
doveri nascenti dal matrimonio di cui all'art. 143 c.c. 4) Per l'effetto confermarsi i provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal Presidente f.f. di questo
Tribunale, come successivamente modificati, e dunque porsi a carico di un contributo Controparte_1
al mantenimento della IG nella. somma di euro 400,00 e un contributo al mantenimento PA
ordinario del figlio nella somma di euro 300,00, spese straordinarie da ripartirsi al 60% a carico Per_1
del convenuto e al 40% a carico della ricorrente, secondo il protocollo dell'Ufficio del 20.9.2019”.
Conclusioni Parte resistente:
“Nel merito - rigettare ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, accertato che non sussiste tra i coniugi alcuna possibilità o reciproca volontà di ripresa della convivenza e sussistendo quindi gli estremi di cui all'art. 3 della L.
6.03.1987 n.74, pronunciarsi la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. Autorizzarsi i coniugi a vivere separatamente libero ciascuno di fissare la propria dimora con il solo obbligo di comunicarla all'altro coniuge.
2. Disporsi che tenuto conto delle condizioni economiche della famiglia e della Controparte_1
circostanza che le principali spese per il figlio minore verranno comunque sostenute dalla madre con la quale continuerà a vivere in modo prevalente, versi a a titolo di contributo per il Controparte_2
mantenimento del figlio la somma di Euro 300,00 (trecento/00) mensili anticipata entro il quinto giorno di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto corrente bancario indicato allo scopo;
detto importo verrà aggiornato senza necessità di alcuna richiesta da parte dell'avente diritto, nella misura delle variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Disporsi che saranno sostenute da nella misura del 60% e da Controparte_1 Parte_2
nella misura del 40% in quanto documentate e comunicate preventivamente da parte dell'altro
[...]
genitore che le ha anticipate, salvo i casi di urgenza e necessità, le spese per l'acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli c.d. "da banco", le spese per visite e cure mediche, anche specialistiche, ortodontiche e oculistiche, per gli interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private tramite il
S.S.N., in difetto di accordo sul ricorso a strutture extra S.S.N., che si rendessero necessarie o anche soltanto opportune per la salute e nell'interesse del figlio. Nella stessa misura dovranno essere sostenute dai genitori, senza la necessità di un preventivo accordo tra i genitori, le spese per l'acquisto di libri scolastici e del materiale didattico. Nella stessa misura soltanto, in quanto previamente concordate tra i genitori, saranno sostenute le spese per visite e cure mediche, anche specialistiche, ortodontiche e oculistiche, per gli interventi chirurgici indifferibili, presso strutture sia pubbliche che private extra S.S.N; le spese di natura scolastica, quali iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
per la frequenza di scuole formative, master e specializzazioni post universitari, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (materiale didattico, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni per motivi di studio, corsi di apprendimento delle lingue straniere;
spese di natura ludica o parascolastica, quali corsi di attività artistiche
(musica, disegno, pittura); corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese relative all'attività sportiva da intendersi comprensive dell'acquisto dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per
l'organizzazione di ricevimenti e festeggiamenti dedicati ai figli. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso della quota di competenza al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse;
la deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, da nella misura Controparte_1
del 60% e da nella misura del 40%. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti Parte_2
dallo stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento tra i coniugi essendo attualmente entrambi economicamente autonomi ed indipendenti.
4. Disporsi che l'abitazione familiare rimane assegnata alla IG , PA
unitamente al relativo mobilio di arredo e corredo.
5. Disporre l'inesistenza di reciproci obblighi di mantenimento tra i coniugi essendo attualmente entrambi ed in egual misura economicamente autonomi ed indipendenti.
6. Disporsi ogni altro provvedimento di legge, ritenuto utile e necessario e comunque connesso alla richiesta pronunzia e consequenziale di legge.
In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre a al rimborso spese forfetario nella misura del
15%, C.P.A. ed accessori di legge.”
*******
Domanda di separazione.
Entrambe le parti hanno chiesto che sia pronunciata la separazione personale.
La domanda va accolta.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie entrambi i coniugi hanno chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi.
Domanda di addebito.
Parte ricorrente ha proposto domanda di addebito della separazione al marito.
Deve anzitutto osservarsi, in linea generale, che in tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (v. tra le tante Cass. n. 18074/2014).
In altre parole, è necessario verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza, perché deve riscontrarsi, ai fini dell'addebito, un rapporto di casualità diretta tra il comportamento e l'improseguibilità della stessa (Cfr. Cass. n. 15279/2001 e n. 14840/2006).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza e sull'addebitabilità non può basarsi sull'esame di singoli episodi di frattura, ma deve derivare da una valutazione globale dei reciproci comportamenti, quali emergono dal processo.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di fornire la prova sulla stretta causalità tra la condotta trasgressiva dei doveri coniugali e la crisi matrimoniale grava in capo alla parte richiedente l'addebito della separazione all'altro coniuge.
Nel caso di specie, la ricorrente ha fondato la domanda di addebito su di una pluralità di condotte addebitate al marito violative dei precetti di cui all'art. 143 c.c., ossia le violenze inferte in famiglia, tanto psicologiche che fisiche, l'abbandono della casa familiare, la relazione extraconiugale intrapresa dal marito, la mancata collaborazione di quest'ultimo nell'assolvere i doveri nascenti dal matrimonio e, in particolare, nell'assistenza reciproca oltre che riguardo al figlio.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, dalla prova testimoniale acquisita all'udienza del
21.11.2023, è emerso che ha intrattenuto una relazione extraconiugale Controparte_1
con la sig.ra Infatti, quest'ultima ha confermato la circostanza, facendo risalire la Persona_4
relazione all'autunno 2018.
Le dichiarazioni della teste trovano, altresì, elementi di riscontro nella relazione Per_4
investigativa prodotta dalla ricorrente (doc. 15, fasc. ricorrente), dalla quale risulta che, a seguito delle verifiche occasionali effettuate nei giorni di martedì 25 settembre 2018 e 9 ottobre 2018, il
è incontrato con la scambiandosi effusioni. CP_1 Per_4
A fronte di tali risultanze, il non ha dimostrato che a quell'epoca il rapporto CP_1
coniugale era già entrato in crisi ed anzi, sul punto il figlio della coppia teste comune Per_1
alle parti, ha smentito tale circostanza, non confermando che già dal 2017 il padre lo avesse informato dell'intenzione di separarsi dalla moglie e ha affermato, invece, che i genitori hanno continuato a dormire assieme e, soltanto quando egli stava male, dormiva anche lui nel loro letto.
Alla luce di tali risultanze deve quindi ritenersi provata la violazione del dovere di fedeltà da parte di e, pertanto, deve considerarsi già integrato il presupposto per Controparte_1
l'addebitabilità della separazione.
Quanto alla violazione del dovere di collaborazione, inoltre, alla Persona_2
medesima udienza, ha affermato: “da quando sono nato abbiamo sempre cercato casa perché dove stiamo la casa è inabitabile, piccola e piena di muffa, soffro di asma e tutte le volte che individuavamo una casa idonea, che potesse andare bene, mio padre rifiutava il cambiamento”; il teste ha confermato che: “mia madre doveva curarsi e non avendo il denaro necessario ha avuto un prestito da era per le medicine Persona_3
e le visite mediche, non sono i soli prestiti ricevuti questi che vedo del doc n.14, ve ne sono anche altri”.
Sulla circostanza del denaro ricevuto dalla ricorrente per comperare le medicine e per le visite mediche è stata sentita anche la testimone che, all'udienza del 11.6.2023, ha Persona_3
confermato che di aver prestato alla ricorrente le somme necessarie a farsi curare e, rammostratole il doc. 14 (un vaglia di indirizzato ad Persona_3 PA
[...
ha dichiarato: “Questa è una soltanto delle ricevute, non era la prima volta che aiutavo la mia amica economicamente. Alcune somme me le ha ridate, altre non le ho volute, ma siamo praticamente sorelle. ADR: penso di averle prestato circa 600 -700 euro e non so quanti me ne abbia restituiti”.
Dalla testimonianza di vi è inoltre riscontro della circostanza che Persona_3 CP_1
abbia costantemente impedito al nucleo familiare di cambiare casa nonostante la
[...]
precaria salute sia del figlio che della moglie e in particolare: “Lui ogni volta che andavano a cercare una casa cercava sempre un cavillo perché non si accettasse l'offerta. Io in quel periodo vivevo a Roma e di queste circostanze mi riferiva Noi ci sentiamo quasi quotidianamente e anche allora facevamo ciò. era Pt_1 Pt_1
disperata per le condizioni di e anche lui era preoccupato. Immancabilmente il si tirava Per_1 CP_1
indietro quando si trattava di stipulare il contratto di locazione. Non so il perché. Il ragazzo soffriva di gravi disturbi.”
E' dunque da ritenersi provata a carico di la violazione del dovere di Controparte_1
collaborazione gravante su entrambi i coniugi, violazione che ha pregiudicato l'unità della famiglia, con plurimi comportamenti dallo stesso posti in essere incompatibili con l'adempimento dei fondamentali doveri coniugali e familiari.
Peraltro, dalla prova testimoniale e dagli ulteriori elementi documentali agli atti, risultano plurimi ed univoci elementi indiziari che fanno ritenere provati gli altri addebiti che la moglie imputa al marito.
La ricorrente ha allegato la violenza fisica subita da parte di , con Controparte_1
particolare riferimento all'episodio del litigio del 28.2.2018.
Sul punto il figlio ha risposto: “è vero, io non ero presente, mia madre mi ha Persona_2
raccontato l'episodio e ho visto i segni che il papà le aveva lasciato”.
Dell'episodio violento si trova una conferma nella testimonianza di che ha Persona_3
dichiarato: “Sì è vero ho anche le foto. Avevano avuto una discussione perché mancavano dei documenti, le ha trovate in una borsa del e lui è andato fuori di testa;
l'ha sbattuta per terra e aveva le Pt_1 CP_1
braccia viola e ho anche le foto. Ho le foto anche del sederino di bastonato con una stecca di un arco. Per_1
Non so dire quando questo sia avvenuto. Questi fatti me li ha raccontati disperatamente al telefono e Pt_1
credo che sia anche andata dai Carabinieri. Mi ha mandato le foto col telefonino nell'imminente. ADR:
Riconosco nella foto in basso del doc. 20 di parte ricorrente l'ecchimosi di cui ho parlato”.
Ad ulteriore riscontro dell'allegazione della ricorrente, va valorizzata la relazione sanitaria di
Pronto Soccorso del 28.2.2018 ore 11:28 (doc. 19, fasc. ricorrente) con diagnosi “ Trauma avambraccio sinistro in riferita aggressione” e con prognosi di giorni “5 s.c.” che, in considerazione del dato cronologico testé riportato e del distretto corporeo oggetto dell'accertamento sanitario, appare del tutto compatibile con l'atto di violenza narrato.
Pertanto, è da ritenersi, altresì, provata la circostanza allegata dalla ricorrente di aver subito violenza fisica da parte del marito.
Si ricorda in proposito, che secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro condivisa da questo Collegio, le violenze fisiche e morali costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei (cfr. Cass. n. 27766/2022; Cass.
n. 7388/2017; Cass. n. 11142/2016; Cass. n. 817/2011; Cass. n. 7321/2005). Come sopra si è evidenziato, ha contestato la causalità delle condotte Controparte_1
violative dell'art. 143 c.c. rispetto alla crisi coniugale e tuttavia non ha fornito la prova che la crisi fosse già in atto.
Alla luce di queste risultanze, dunque, la separazione deve essere addebitata al sig. CP_1
Assegno di mantenimento per il figlio.
è maggiorenne, ma risulta non controverso che egli non sia ancora Persona_2
economicamente indipendente.
Le parti hanno convenuto che sia previsto un assegno di mantenimento per il figlio a carico del padre indicato nella misura di €300,00 mensili, oltre al 60% delle spese c.d. straordinarie per la cui individuazione si deve fare riferimento al Protocollo in uso a questo Tribunale del
20.9.2019.
Tale concorso da parte del padre al mantenimento del figlio può essere ratificabile dal
Tribunale, in quanto ritenuto congruo.
Assegno di mantenimento per la moglie.
Si deve ricordare che la separazione personale, a differenza del divorzio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, il quale attraversa una fase patologica, ma non cessa, per cui i redditi adeguati di cui all'articolo 156 c. 1 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: durante la separazione è infatti ancora attuale il dovere di assistenza materiale, venendo meno solo gli obblighi di natura personale (fedeltà, convivenza e collaborazione) (cfr. Cass. n. 12196/2017).
Deve peraltro evidenziarsi che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza rappresenta comunque un obiettivo tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, in ragione del decremento economico conseguente alla disgregazione del consorzio familiare (cfr. Cass. n. 17199/2013).
Ne consegue che la determinazione del contributo dovrà avere ad oggetto non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico o comunque apprezzabili in termini economici, idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. n. 17199/2013, Cass. n. 9878/2006; Cass. n.
23071/2005, Cass. n. 6712/2005). Nella specie, quanto alle condizioni economiche di , dalla dichiarazione Controparte_1
dei redditi agli atti (doc. 15, fasc. resistente) risulta un reddito imponibile per il 2019 pari a
10.821,00 euro, per il 2020 pari a 11.660,00 euro, per il 2021 pari a 6.150,00 euro e per il 2022 pari a 18.521,00 euro.
Inoltre, dal 2022 il lavora come pizzaiolo presso il ristorante “Vecia Gina s.n.c.” e CP_1
dai cedolini risulta percepire uno stipendio netto mensile pari a circa 1.400,00 euro.
Risulta che egli, proprietario dal 2018 del 50% della società “RIST80 snc di NA FR
e c.”, abbia ceduto nel 2019 all'altro socio, NA FR, le quote della pizzeria in cui lavora per 100.000,00 euro ed abbia ceduto, altresì, allo stesso NA FR il credito lui spettante nei confronti della società pari a 10.000,00 euro, accordandosi per il pagamento del corrispettivo di 2.000,00 euro immediatamente e 108.000,00 euro mediante un piano di rientro in 54 rate mensili di 2.000,00 euro ciascuna senza aggravio d'interessi.
Si deve ritenere che tale pagamento risulti ad oggi ancora in essere, dato che si può presumere che esso si sia protratto oltre la data indicata quale termine di scadenza del debito in quanto, in base alla documentazione inerente i pagamenti effettuati dal NA (doc. 21 fasc. parte resistente), risulta che non tutti i mesi sia stata corrisposta la somma dovuta di 2.000 euro e che per alcuni mesi sia stata pagata la minor somma di 1.000,00 euro.
Infine, in data 19.7.2022 dal c/c UniCredit di risultava un saldo Controparte_1
disponibile di circa 24.000,00 euro.
Quanto alle condizioni economiche della ricorrente, dalle dichiarazioni dei redditi agli atti, risulta rispettivamente un reddito imponibile per il 2020 pari a 12.469,00 euro, per il 2021 pari a
13.819,00, per il 2022 pari a 20.339,00 euro.
La ricorrente risulta assunta presso “La San Marco Vetri D'arte S.r.l.” come commessa di terzo livello e, dai cedolini paga del 2023 dimessi, risulta che ella abbia percepito uno stipendio netto mensile di circa 1500,00 euro nei primi tre mesi del 2023 e che da aprile a settembre 2023 abbia percepito un netto mensile di 2000,00 euro.
In data 8.11.2023 dal c/c PM (doc. 45, fasc. ricorrente) risultava uno saldo disponibile di circa
7.000,00 euro e, tuttavia, alla medesima data la ricorrente ha prelevato dal conto 10.000,00 euro, senza che tale prelevamento abbia avuto giustificazione alcuna. Dal confronto delle condizioni economiche delle parti risulta che la ricorrente sia titolare di adeguati redditi propri che le consentono di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che non sussista un'evidente disparità economica tra le parti.
Pertanto, in considerazione della solida condizione reddituale della ricorrente si deve escludere che possano ritenersi integrati i presupposti per la corresponsione dell'assegno di mantenimento a suo favore e a carico del marito.
Pertanto, la domanda di mantenimento richiesta dalla ricorrente va rigettata.
Regolazione spese di lite.
In considerazione della soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 2965/2021 R.G. promossa da PA
ontro , ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
[...] Controparte_1
- Dichiara la separazione giudiziale tra e PA CP_1
congiuntisi in matrimonio in data 1/2/1995 a Las Vegas – Nevada – Contea
[...]
di Clark (USA).
- Addebita la separazione a . Controparte_1
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 PA
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio
[...]
la somma di €300,00, con rivalutazione annuale dell'assegno in base agli Persona_2
indici ISTAT a partire dal 2022, oltre a concorrere al 60% delle spese c.d. straordinarie secondo quanto previsto dal protocollo del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
- Rigetta la domanda di mantenimento richiesta dalla ricorrente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella camera di Consiglio del 6.2.2025.
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Lisa Micochero
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Osvaldo Nicolò Rasa CP_3