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4 gennaio 2001
4 gennaio 2001
Art. 1. 1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, e' istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il "Parco nazionale della pace". 2. Alla determinazione dei confini del "Parco nazionale della pace" provvede il comune di Stazzema.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/03/2021, n. 957Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, ha pronunciato,, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 29/03/2021, la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4298/2018 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente TRA Parte_1 e Parte_2 in qualità di genitori esercenti la responsabilità Persona_1 rapp.ti e difesi dagli avv.ti Mattia Liguori e Mario Daniele Marotta ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli al Corso Umberto I n. 75 RICORRENTI E Controparte_1 - in …Leggi di più...
- giudicato·
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- art. 1 l. 381/1970·
- decorrenza indennità·
- decadenza·
- prescrizione·
- sordomutismo congenito·
- art. 4 l. 508/1988·
- indennità di comunicazione·
- requisiti sanitari