Articolo 1 della Legge 11 dicembre 2000, n. 381
Articolo 2
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4 gennaio 2001
Art. 1. 1. Allo scopo di promuovere iniziative culturali e internazionali, ispirate al mantenimento della pace e alla collaborazione dei popoli, per costruire il futuro anche sulle dolorose memorie del passato, per una cultura di pace e per cancellare la guerra dalla storia dei popoli, e' istituito a S. Anna di Stazzema (Lucca) il "Parco nazionale della pace". 2. Alla determinazione dei confini del "Parco nazionale della pace" provvede il comune di Stazzema.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Entrata in vigore il 4 gennaio 2001
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