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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1085/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 68/2024 resa dal Tribunale di Trani in data 23 luglio 2024 e notificata via PEC alla società fallita il 26 luglio
2024, a mezzo della quale è stato dichiarato il fallimento, nell'ambito del procedimento fallimentare
RGN. 37/2022, su istanza proposta dal Pubblico Ministero, della IO. CP_1
TR
AR
. con sede in Trani alla via Canonico A.M. di Francia n. 140 (codice fiscale e partita IVA CP_1
, in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante in carica, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dal prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA (c.f. Controparte_2
e dall'avv. Domenico MONTERISI (c.f. tutti C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Argiro 59, presso e nello studio dell'avv. prof. Vincenzo Vito CHIONNA che al fine delle comunicazioni e notificazioni indicano il fax n. 080 5215304 nonché l'indirizzo PEC e Email_1 Email_2
RECLAMANTE E
- in persona dei Curatori fallimentari, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CP_1
Michele DINOIA (c.f. , fax 0883.894423, pec: presso cui C.F._3 Email_3 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche)
- (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla Via Melo n. 97
- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRNI, in persona del Procuratore della Repubblica, rappresentata in questo giudizio dal PROCURATORE GENERALE
RECLAMATI FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 19 aprile 2022 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Trani, in considerazione della debitoria complessiva pendente in capo alla società richiedeva Pt_1 CP_1 il fallimento della medesima.
Dopo la fissazione dell'udienza, la società, deducendo una crisi di liquidità, presentava, in data 14 giugno 2022, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt.
160 e ss. l. fall. presso il Tribunale di Trani e il successivo 17 ottobre 2022 depositava un piano concordatario liquidatorio con assuntore.
Con provvedimento del 23 novembre 2022 il Tribunale di Trani dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando i Commissari Giudiziali e il Giudice Delegato che, con provvedimento del 11 ottobre 2023, fissava l'udienza di adunanza dei creditori al 26 gennaio 2024.
Con nota prot. n. 14184 del 23 febbraio 2023 l' , al termine delle attività CP_4 CP_4 normativamente previste ed in ossequio alle indicazioni recate dalla prassi in materia (circolari dell' n. 16/E del 23 luglio 2018 e n. 40/E del 18 aprile 2008) certificava alla data Controparte_4 del 17 ottobre 2022, nei confronti della società istante, un credito erariale di euro 1.781.628,07.
In data 30 dicembre 2023, la debitrice presentava al Tribunale di Trani istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, ex art. 167 della Legge Fallimentare, riferendo circostanze che avrebbero, a suo giudizio, comportato una sensibile riduzione del passivo concordatario, a seguito dello sgravio, da parte dell' , di parte – euro 1.490.000,00 circa – del Controparte_4 debito fiscale, sulla base del passaggio in giudicato, in data 17 ottobre 2023, della sentenza n.
474/2023 resa dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Bari, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trani, che aveva assolto in primo grado , nel processo Controparte_2 avente ad oggetto contestazioni di reati fiscali costituenti, secondo la debitrice, l'unico titolo dei debiti fiscali della società riferibili agli anni di imposta 2005-2009. ARte_2
La debitrice chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla retrocessione dei rami d'azienda ceduti CP_ nel 2020 alla società ER. IO. alle stesse condizioni dell'originaria cessione, con lo scopo di neutralizzare l'operazione precedente, su cui pendeva, peraltro, la contestazione di cessione in frode, dalla quale era discesa l'estensione in via esecutiva dell'obbligazione tributaria alla cessionaria, da parte dell' , ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del Controparte_5 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Con successivo parere del 17 gennaio 2024, i Commissari incaricati evidenziavano dubbi sulla CP_ efficacia economica dell'operazione di retrocessione dei rami di azienda dalla società ER. IO. alla società sul piano del miglior soddisfacimento dei creditori. Pt_1 CP_1
In data 24 gennaio 2024, la Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 177, comma 2 della Legge
Fallimentare, senza alcuna rinuncia al diritto di prelazione derivante dalla posizione di creditore munito di privilegio, pur non esprimendo nessun voto in ordine alla proposta formulata, con il deposito della nota prot. 4566/2024, portava all'attenzione del Giudice Delegato, l'esito delle attività istruttorie a mezzo di Relazione tecnica contenente osservazioni sulle rilevanti criticità emerse dall'esame della proposta di concordato presentata dalla debitrice.
All'udienza del 26 gennaio 2024, il Giudice Delegato, nel dare atto del deposito da parte della debitrice dell'istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, sospendeva le operazioni di voto, rimettendo le parti alla camera di consiglio collegiale del 20 febbraio 2024 e assegnando il termine fino al 10 febbraio 2024 per il deposito di memorie di parte e relazione di chiarimenti dei Commissari.
Con nota prot. 9336 del 9 febbraio 2024 l presentava memorie integrative, Controparte_4 illustrando nel dettaglio la debitoria certificata con i valori aggiornati e in tal modo:
✓ chiariva l'importo del credito erariale sul quale pendeva contenzioso, pari ad euro
2.285.156,04;
✓ evidenziava la corrispondenza di tale importo all'ammontare complessivo del valore delle liti pendenti, ossia alla debitoria potenzialmente dovuta dalla società nell'ipotesi di totale soccombenza nei giudizi pendenti;
✓ ribadiva che, rispetto al suddetto credito erariale, in pendenza di giudizio, le somme iscritte a ruolo, pari ad euro 275.390,74, altro non erano che gli importi dovuti dalla società debitrice per i quali l'Erario era legittimato alla riscossione frazionata del quantum definito dalle sentenze di merito di volta in volta pronunciate (cfr. art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546);
✓ puntualizzava la sussistenza di un debito erariale residuo affidato all' Controparte_6
a titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13 chiaramente aggiuntivo rispetto alle somme (su indicate) iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, con provvedimento del 19 marzo 2024, il Tribunale procedente rigettava l'istanza di autorizzazione presentata ex art. 167 della Legge Fallimentare, osservando che: “va condiviso sul punto il parere negativo dei commissari, che riassuntivamente rilevano: a) la redditività attuale dei punti vendita interessati dall'operazione, ammesso che sia mantenuta negli anni, è esigua e non pare servire allo scopo, se rapportata al passivo dell'impresa, tuttora immodificato in attesa del futuro e solo auspicato esito dei contenziosi;
b) il valore patrimoniale dei rami di azienda, determinato in € 115.100,00, verrebbe, di fatto, neutralizzato dal prezzo di cessione che la dovrebbe pagare, sia pure mediante rinuncia ai crediti nei Pt_1 CP_1 CP_ confronti della ER. IO. ed accollo del TFR maturato dai dipendenti che sarebbero trasferiti;
c) la rinuncia alla condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. degli immobili di proprietà del signor , a garanzia esclusiva dei Controparte_2 AR creditori della . non appare influente, atteso che il nodo da sciogliere da parte dei CP_1 creditori resta l'effettivo valore di liquidazione del complesso immobiliare;
d) l'operazione determinerebbe una perdita di capacità economico-finanziaria dell'assuntore che minerebbe in modo grave la medesima procedura”.
Contestualmente alla negata autorizzazione, il Tribunale riservava alla fase di omologazione le valutazioni di merito sulle questioni sollevate dall' e Controparte_7 dall'Amministrazione Finanziaria, fissando a tal fine per la data del 12 aprile 2024 l'adunanza dei creditori.
All'udienza suddetta, il Giudice Designato per la trattazione dichiarava chiusa l'adunanza dei creditori e si riservava ogni ulteriore provvedimento.
Con successivo decreto, in data 16 maggio 2024, si dava impulso alla procedura di omologazione del concordato preventivo, e si fissava l'udienza di comparizione delle parti nella camera di consiglio convocata per il 16 luglio 2024. In data 2 luglio 2024, l si costituiva in giudizio e contestualmente presentava Controparte_4 opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 2 ° della legge fallimentare, all'omologa della proposta di concordato preventivo distinta al numero di ruolo 4/2022.
In data 10 luglio 2024 la società presentava rinuncia alla domanda di concordato, con richiesta al
Tribunale di Trani di accertare l'inesistenza dello stato di insolvenza e, per l'effetto, di rigettare la istanza di fallimento.
Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Tribunale di Trani dichiarava estinta la procedura di concordato, attesa la rinuncia della debitrice, riservandosi di provvedere separatamente sull'istanza di fallimento.
Con sentenza n. 68/2024 del 23 luglio 2024, depositata il successivo 26 luglio, il Tribunale di Trani dichiarava il fallimento della società Pt_1 CP_1
Con atto notificato in data 29 agosto 2024, la proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. avverso Pt_1 CP_1 la sentenza, chiedendo la revoca del fallimento.
Con distinte comparse, depositate rispettivamente in data 26 e 27.09.2024, si sono costituite la
. e l' . Controparte_8 CP_1 Controparte_4
All'udienza cartolare dell'8.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
Con ordinanza depositata il 31.10.2024 questa Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza reclamata e ha disposto l'acquisizione del fascicolo del concordato, della relazione ex art. 130 CCI e dello stato passivo aggiornato.
All'odierna udienza del 17.12.2024, acquisita la documentazione richiesta e depositate dalle parti le note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione.
***
Il reclamo è infondato.
La IO. ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento sostenendo CP_1
l'insussistenza dello stato di insolvenza della società poiché il Tribunale avrebbe fondato e motivato la sua decisione in maniera approssimativa e perplessa, segnatamente denunciando a) l'omessa e/o errata ricostruzione e/o considerazione di fatti decisivi per la controversia (art. 342, primo comma, n. 2, c.p.c.) e b) la violazione di legge nell'applicazione dell'art. 1 e 5 l.f. (art. 342, primo comma, n. 3, c.p.c.)
e la mancata considerazione fatti e documenti che, a suo giudizio, avrebbero dovuto far concludere il Tribunale per la “mancanza assoluta degli indici di insolvenza ex art 5 L.F.” e che la Pt_1 CP_1
“superata la sua temporanea crisi, di certo mai caratterizzata in termini di insolvenza” sia oggi “una società in pieno equilibrio patrimoniale”.
Le censure non colgono nel segno.
Non è superfluo ricordare, brevemente in diritto e attenendosi ai principi enunciati dall'Ordinanza della SC n. 9151/2020, che va condiviso l'assunto, prevalente in dottrina, secondo cui l'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una "inidoneità" di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni. “Da tanto, invero, muovono i principi giurisprudenziali, più volte ribaditi, per cui:
i)la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato
d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018, che ha anche sottolineato che detto stato di insolvenza, deve desumersi, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni;
Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n.
9856 del 2006);
ii)in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 9297 del 2019; Cass. n. 583 del 2015; Cass. n. 19611 del 2014).
Sennonché, ammettendo che tutto questo abbia a tradursi in una situazione di prognosi irreversibile,
e non già in una mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte,
è certo che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n.
19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l'inadempimento di un solo debito).
Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n.
29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008).
Il riferimento alla necessità di riscontrare l'insolvenza mediante una valutazione delle condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche postula, semmai, che il detto stato non sia escluso - per le società operative - dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.
A tutto concedere, invero, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 I.fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio delle corrispondenti attività, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, che si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle relative esigenze, prima fra tutte l'estinzione dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 30209 del 2017).
Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, in questa prospettiva, un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Né, rilevano, a tal riguardo, come si è già detto, le cause dell'insolvenza, quand'anche non imputabili all'imprenditore.
Va, poi, rimarcato che, secondo l'espressa previsione dell'art. 5 la situazione di insolvenza può Pt_3 manifestarsi non solo attraverso inadempimenti - come detto - ma anche in altri eventuali "fatti esteriori", e la prova è ricavabile in qualunque modo, comprese le risultanze dello stato passivo (cfr., ex multis, Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19141 del 2006).
Questa puntualizzazione consente, allora, di affermare che: i) è fuor di dubbio che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica, in modo necessario ed automatico, con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa;
ii) è parimenti innegabile che, in presenza di un eventuale sbilancio negativo, è pur possibile che
l'imprenditore continui a godere di credito e sia, di fatto, in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria;
iii) al tempo stesso, ove - all'opposto - l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza può esser egualmente riscontrato.
In definitiva, quindi, anche a prescindere dal semplice risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, è evidente che sempre dai dati di contabilità dell'impresa è consentito muovere per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente ipotizzabile ricavare il necessario per farvi fronte (Cass. n. 23437 6 del 2017, ha significativamente statuito che «nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili
o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando, e nella misura in cui, il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento»)”.
La giurisprudenza definisce, pertanto, lo stato di insolvenza con la mancanza di liquidità corrente derivante dai redditi di attività d'impresa che comporta l'impedimento per l'imprenditore di adempiere regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni;
cosicché, nell'effettuare questo tipo di indagine, il giudice deve prendere in considerazione i beni in possesso del debitore e i crediti che questi ha verso altri soggetti, non solo in funzione della loro reale esistenza e del loro valore, ma anche, e soprattutto, in funzione della loro possibilità e rapidità di realizzo in disponibilità liquide o mezzi equivalenti.
Pertanto l'impresa può non essere considerata insolvente se è capace con la sua attività di produrre margini di reddito che, unito alle disponibilità finanziarie proprie e altrui, reperite in ragione della fiducia che i terzi ripongono nelle sue concrete potenzialità, consente di adempiere con puntualità alle sue obbligazioni.
Tanto premesso e in applicazione degli enunciati principi alla fattispecie che ci occupa, appare evidente che la IO. non disponga delle pronte risorse per poter soddisfare le obbligazioni CP_1 contratte con la propria operatività sul mercato (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018, Rv. 651891 - 01). CP_ Il fatto di aver ceduto alla ER. IO. l'intero complesso dei beni organizzati per l'esercizio della sua attività d'impresa, conferma che, di fatto, la fosse e sia in un'evidente condizione di Pt_1 CP_1 impossibilità di produrre quel reddito da attività propria necessario per adempiere regolarmente alle sue obbligazioni.
Non si ritiene, infatti, sostenibile che la società fallita possa essere nelle condizioni di riprendere e proseguire regolarmente la sua attività d'impresa in conseguenza delle intervenute cessioni di rami di azienda, in assenza di beni propri diversi, con i quali esercitare una attività di impresa capace di produrre flussi finanziari.
Le dette cessioni di rami d'azienda, difatti, unite all'inattività dell'impresa, all'assenza di un patrimonio immobiliare, all'assenza di dipendenti e alla notevole esposizione debitoria, anche diversa da quella fiscale, costituiscono manifestazioni univoche e convergenti dello stato di incapacità strutturale e non transeunte della società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni;
cosicché non appare ragionevole la prospettiva di una ripresa economica dell'attività, stante l'oggettivo stato di irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria, presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento. AR Uno stato di irreversibile illiquidità che, nel caso della . non è minimamente messo in CP_1 dubbio dal credito, eventuale nella sua riscossione tempestiva, vantato nei confronti della ER. IO.
S.r.l. CP_ In ordine alla capacità della ER. IO. di onorare il suo debito di € 537.471,40 verso la Pt_1 [...] CP_
– della cui prova è onerata la reclamante – essa non risulta essere stata attestata dalla relazione ex art. 172 L.F. dei Commissari Giudiziali – come ritenuto dalla reclamante.
Al contrario, nel parere reso in data 15 gennaio 2024, in merito alla richiesta di autorizzazione CP_ avanzata dalla IO. finalizzata alla retrocessione dei Rami d'Azienda da ER. IO. a IO. CP_1
i commissari manifestarono seri dubbi sulle capacità economiche della ER. IO. S.r.l. CP_1 affermando espressamente: “si nutrono dubbi sulla effettiva efficacia economica di tale operazione stante la redditività media determinata in euro 47.000,00 che, quand'anche dovesse mantenersi costante o anche superiore, per effetto della depurazione dai costi figurativi, negli anni futuri, rappresenterebbe un valore davvero esiguo rispetto alla situazione debitoria società. Relativamente al valore patrimoniale dei rami di azienda, determinato in euro 115.100,00 esso verrebbe di fatto neutralizzato dal prezzo di cessione che la dovrebbe pagare, sia pure mediante rinuncia Pt_1 CP_1 CP_ ai crediti nei confronti della ER.IO. ed accollo del TFR maturato dai dipendenti che sarebbero trasferiti” (doc. 01).
Peraltro, il professionista attestatore, dott. non riferisce esplicitamente di una Persona_1 AR pronta solvibilità della . S.r.l. utile per evitare l'insolvenza della . ma, considerata Pt_4 CP_1 la registrazione di una performance sempre positiva degli ultimi tre esercizi, attesta unicamente la fattibilità del proposto piano di concordato preventivo liquidatorio, facendola dipendere principalmente (sen proprio esclusivamente) dalla liquidazione del compendio immobiliare di proprietà di;
si legge infatti: “Appare utile rimarcare che la soddisfazione dei Controparte_2 creditori concordatari da parte dell'assuntore è garantita dal ricavato della vendita dell'intero complesso immobiliare di proprietà del sig. sito in Trani alla via Canonico Annibale Controparte_2
Maria di Francia n. 140” (doc. 02, pag. 50). Inoltre, si legge nella proposta di concordato: “il piano concordatario liquidatorio con assuntore, presentato dalla (…) si basa fondamentalmente sulla "garanzia" costituita dagli immobili ARte_5 personali del sig. ”; “la soddisfazione dei creditori concordatari da parte Controparte_2 dell'assuntore è garantita dal ricavato della vendita dell'intero complesso immobiliare di proprietà del sig. ” (cfr. pag. 26 piano di concordato) Controparte_2
In disparte, allora, la problematica, non più attuale, della fattibilità di un concordato preventivo liquidatorio, nella valutazione dell'attuale capacità della di poter assolvere Pt_1 CP_1 tempestivamente ai suoi debiti scaduti e correnti, appare chiaro come il giudizio espresso dai
Commissari giudiziali, sulla limitata redditività media della debitrice ER. IO consenta di CP_1 escludere la pronta realizzabilità dell'importante credito vantato dalla nei confronti Pt_1 CP_1 Co della . se solo si consideri che vale ad escludere l'insolvenza unicamente la certa e Pt_4 immediata riscossione dei crediti.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa. (Nella specie è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto)”. - cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022, Rv. 665923 – 01-.
Non può, peraltro, qui sottacersi il mancato pagamento dell'ingente e datato debito e il mancato esperimento di azioni di recupero, oltre che la cessione di debito con compensazione di credito AR deliberata dell'assemblea dei soci dei . il 13/12/2020, alla quale non si è più dato seguito. CP_1 CP_ Nella detta assemblea, infatti, la IO. creditrice della ER. IO. della somma di € CP_1 CP_ 566.618,28, “delibera di cedere alla società PIER.GIO. il debito di euro 566.618,28 esistente nei confronti dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come da verbale d'assemblea del 25 novembre 2020, attraverso la compensazione del credito commerciale vantato nei confronti della CP_ società PIER.GIO. che - alla data del presente verbale - è pari ad euro 566.618,28, pur rimanendo sempre garante e responsabile in solido del debito nei confronti dell'Istituto di Credito” (doc. 3).
Tanto a dimostrazione di uno stato di illiquidità di entrambe le società, celata da cointeressenze societarie, avvalorata dal dato che, a motivare e proporre quell'operazione era stato CP_2
nella duplice figura di amministratore unico della e suo socio di maggioranza
[...] Pt_1 CP_1 CP_ ed altresì di padre del socio unico della ER. IO. qualità che evidenziava una sospetta commistione di interessi delle due società e il “governo sempre familiare” delle medesime e ai fini della valutazione dell'insolvenza della costituisce una esplicita ammissione della Pt_1 CP_1 commistione di interessi e di gestione tra le due società che, a bene vedere, lungi dall'escludere lo AR stato di insolvenza della . la avvalora. Il carattere sospetto dell'operazione risulta CP_1 confermato dalla Relazione ex art. 33 l.f., di cui questa Corte ha disposto l'acquisizione. Ed infatti, a conferma di quanto già esposto, non può non rilevarsi come, nonostante l'avviata Co procedura di fallimento della la ER. IO. non ha mai provveduto ad onorare il suo Pt_1 CP_1 debito di € 537.471,40, versando la suddetta somma alla creditrice, in modo da dimostrare l'insussistenza dell'insolvenza in capo alla Pt_1 CP_1 Co E ancora, la . pur se con verbale di assemblea del 28/12/2020 aveva deliberato di Pt_4 Con
“accettare la proposta sostituzione del suo debito commerciale esistente nei confronti della Pt_1
[...
per euro 566.618,28 mediante accollo di parte del mutuo ipotecario che la ha nei Pt_1 CP_1 confronti del Monte dei Paschi di Siena S.P.A. sempre per euro 566.618,28” (all. 32 fascicolo della Cont
non ha mai fornito alcuna prova di aver assolto tale obbligo. Pt_1
Tanto con riferimento alle dedotte voci attive di bilancio.
Passando alla debitoria, la fallita ha criticato la sentenza del Tribunale di Trani con riferimento all'esposizione debitoria verso gli istituti di credito, contestando di aver trascurato gli effetti che l'irrevocabile rinuncia al suo diritto di regresso, espressa dal con la sottoscrizione Controparte_2 Cont degli atti del 02 e 10 luglio 2024 (all. 16 e 17 fascicolo GIO. avrebbe dovuto produrre nel passivo della Pt_1 CP_1
In altre parole, nell'ottica della società fallita, l'irrevocabile rinuncia al diritto di regresso da parte di e la maggiore garanzia patrimoniale che il medesimo assicurava con i beni Controparte_2 immobili di sua proprietà, avrebbero avuto come loro effetto che il debito verso le banche, riportato contabilmente in bilancio in € 741.971.99, dovesse essere considerato ridotto dell'intera somma dovuta al Monte dei Paschi di Siena (€ 643.287,35) portando così l'esposizione debitoria verso gli istituti di credito a un debito estimativo di € 98.684,69, trascurando il fatto che, comunque anche AR da solo tale debito avrebbe confermato la sussistenza dello stato di insolvenza della . CP_1
In realtà la è a tutti gli effetti, formali e sostanziali, giuridici e contabili, debitrice della Pt_1 CP_1
PS a seguito di operazione posta in essere dal ai danni della stessa società. CP_2
Ed infatti, nel 2006 aveva stipulato un mutuo personale nel 2006 con la Banca PS per CP_2 circa 2 milioni di euro eseguendo versamenti personali nella società a titolo di futuro aumento di capitale sociale, allo scopo di finanziare i futuri investimenti e alla data del 25 novembre 2020 il debito residuo del verso la Banca, conseguente al mutuo, ammontava a euro 802.310,09. CP_2
In tale data l'Assemblea dei Soci della deliberava: 1) la conversione dei pregressi Pt_1 CP_1 versamenti effettuati dal CO in conto futuro aumento capitale sociale in finanziamento infruttifero soci (punto 1 all'o.d.g.); 2) l'accollo del mutuo contratto dal con la Banca PS CP_2
(punto 2 all'o.d.g.) per l'importo di euro 802.310,09, corrispondente esattamente al residuo debito che quest'ultimo aveva nei confronti della Banca PS per il mutuo stipulato nel 2006 (doc. 04)
In tal modo l'apporto conferito nel tempo in conto capitale e appostato in bilancio tra le voci di
Patrimonio veniva trasformato in debito della società nei confronti del socio e la società CP_2 si ritrovava, mediante tale operazione, spossessata del suo patrimonio diventando debitrice del socio, a tutto vantaggio di quest'ultimo.
Alla data del fallimento parte di questo mutuo era stato pagato alla banca con un residuo debito di euro 643.287,35.
Peraltro, la Banca PS aveva aderito all'accollo (accollo esterno cumulativo), che, pur non liberando AR l'accollato , rendeva la . debitore principale nei confronti della banca. CP_2 CP_1 AR Non può quindi avvalorarsi la tesi difensiva della . CO. per cui la posta di debito in bilancio della società nei confronti della PS dovesse essere epurata di € 643.287,35 perché tale debito gravava anche sul stanti le relative “amplissime ipoteche di primo grado”, utili a garantirne il CP_2 recupero, in considerazione del significato giuridico dell'accollo e delle conseguenze che ne derivano a carico del debitore principale, che nella specie è senza alcun dubbio la che per effetto Pt_1 CP_1 dell'operazione compiuta dal era rimasta impoverita del proprio capitale sociale CP_2 costituito nel tempo.
A conferma dei precedenti assunti, rimane il fatto che, per stessa ammissione della reclamante, la AR Banca PS non aveva accettato il pagamento da parte del , esponendo la . ai CP_2 CP_1 rischi della sua palese debitoria. Co Sul giudizio di insolvenza della non aveva inciso infatti che il fosse nelle condizioni di CP_2 AR onorare il debito della . nei confronti della PS, - debito che comunque nel corso della CP_1 procedura fallimentare non è stato estinto -, né che il medesimo avesse irrevocabilmente rinunciato al diritto di regresso verso la società.
Il mutuo accollato, iscritto in bilancio, rappresentava indiscutibilmente una voce sostanziale del AR passivo della . unica tenuta al suo pagamento cosicché il debito della società nei confronti CP_1 della banca era e resta pari a euro 741.971,99 e il passivo della società è pari a euro 891.821,51
(257.534,16 + 643.287,35).
Tanto premesso rimane incontestabile lo stato di insolvenza della priva per di più di un Pt_1 CP_1 proprio patrimonio immobiliare.
Rispetto a ciò, del tutto irrilevante ai fini dell'insolvenza della si ritiene l'ulteriore Pt_1 CP_1 argomentazione difensiva opposta dalla che tende a valorizzare oltre modo la Pt_1 CP_1 dichiarazione resa dal nella memoria del 10/07/2024 con la quale aveva Controparte_2 manifestato irrevocabilmente la disponibilità a fare dell'immobile da destinarsi ad albergo, oggetto AR di atto di un apporto patrimoniale in favore della . finalizzato alla liberazione di apposito CP_1 aumento di capitale..
Non può infatti non rilevarsi che detto aumento di capitale non avrebbe comportato alcun immediato afflusso della liquidità necessaria per far fronte al pagamento dei debiti scaduti, cosicché la reclamante, anche con un capitale aumentato, verserebbe sempre e comunque in condizione di insolvenza, posto che “lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. Sez. 1
- , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022, Rv. 664038 - 01).
Sotto diverso profilo non può essere sottaciuto che la dichiarazione di disponibilità, resa dal
, fosse condizionata e quindi subordinata al “manifesta(rsi) di esigenze di ulteriore (dopo CP_2 AR il finanziamento MISE) finanziamento della ordinaria continuità aziendale della . e “in CP_1 costanza del progressivo sviluppo della costruzione edilizia” (cfr. pag. 37 reclamo).
Tanto conferma l'irrilevanza di tale dichiarazione di disponibilità ai fini che ci occupano.
Ugualmente inconferente è anche l'assunta riattivazione del finanziamento pubblico del MISE e ciò in considerazione non solo della sua non pronta disponibilità ma ancora di più dei vincoli di destinazione a cui i finanziamenti pubblici sono subordinati, tra i quali non vi è il pagamento di debiti pregressi.
Si tratta, inoltre, di ipotesi future e incerte, laddove è principio indiscusso che “In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame”. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza
n. 24424 del 30/09/2019, Rv. 655431 - 01).
Passando poi al credito vantato dall' , emerge in atti che il credito erariale, CP_4 CP_4 rilevante ai fini della procedura concordataria, attestato alla data di presentazione del ricorso, veniva certificato per un ammontare complessivo di euro 2.055.245,20, derivante dalla somma del credito certificato dall (€ 1.781.628,07) e di quello a ruolo certificato Controparte_4 dall' (€ 273.617,13). Controparte_9
Veniva successivamente chiarito che il valore complessivo delle liti pendenti era pari ad euro
2.285.156,04, e che tale importo rappresentava l'ammontare delle somme potenzialmente dovute dalla società nell'ipotesi di totale soccombenza nei giudizi pendenti.
Rispetto al suddetto credito erariale in pendenza di giudizio, le somme iscritte a ruolo erano pari ad euro 275.390,74, corrispondenti agli importi dovuti dalla società debitrice, in osservanza degli adempimenti ex lege previsti in materia riscossione frazionata e in misura pari all'importo delle sentenze di merito di volta in volta pronunciate.
Andavano, altresì, considerate le somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio, posto che il debito erariale residuo, affidato all' , si componeva anche delle somme dovute a Controparte_6 titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13, e derivanti dalla liquidazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, tassazione atti giudiziari, spese di giudizio.
Con nota depositata in data 1° luglio 2024 con prot. n. 49884, nell'interesse di ARte_6 CP_
, veniva presentata istanza “di sgravio dei ruoli formati in capo alla ER. IO. quale
[...] cessionaria dei rami aziendali», e/o «l'annullamento degli atti impositivi riferibili e di pertinenza della cedente per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”, in considerazione dell'entrata Pt_1 CP_1 in vigore del decreto legislativo del 14 giugno 2024, n. 87 attraverso il quale è stato introdotto all'interno del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'art. 21-bis, in tema di “efficacia delle sentenze penali nel processo tributario”. Nel merito, l'istanza veniva motivata con la necessità di prendere atto della sentenza di assoluzione di “perché il fatto non sussiste”, Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Trani e confermata dalla Corte di Appello di Bari.
Non è superfluo rammentare che la norma richiede, ai fini dell'efficacia del giudicato penale nel processo tributario:
1. che ci sia una sentenza irrevocabile;
2. che la stessa sia di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
3. che la stessa sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. Nel caso oggetto d'esame sono state prodotte due sentenze:
- la n. 1004 del 2018 (allegato n. 13) di “assoluzione perché il fatto non sussiste” emessa dal
Tribunale di Trani in esito a udienza dibattimentale, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione del Pubblico Ministero relativamente ai capi E) ed F), originariamente contestati a e . Il capo E) riguarda il reato di cui all'art. ARte_7 ARte_8
8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a per avere emesso, nell'anno 2006, ARte_7 molteplici fatture a fronte di operazioni inesistenti, per un imponibile pari a euro 65.000,00 oltre Iva (euro 13.000,00), al fine di consentire a terzi ( l'evasione delle imposte ARte_2 sui redditi e sul valore aggiunto del 2006. Il capo F) riguarda il reato di cui al medesimo art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a perché, quale legale ARte_8 rappresentante e liquidatore al fine di consentire a terzi (nella specie, Controparte_10 AR a . l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2007 e CP_1
2008, emetteva molteplici fatture a fronte di operazioni inesistenti per un imponibile pari a euro 885.000,68 oltre Iva (euro 176.999,32) per il 2007, pari a euro 342.333,33 + Iva (euro
68.466,67) per il 2008.
- la sentenza n. 474 del 2023 (allegato n. 14) di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, emessa dalla Corte di Appello di Bari il 31 gennaio 2023 in esito a udienza dibattimentale, divenuta irrevocabile con la quale ha confermato la sentenza n. 1004 del 2018 con la quale il Tribunale di Trani “letto l'art. 530 c.p.p. assolve gli imputati , Controparte_2 ARte_8
, e da tutti i reati loro rispettivamente ascritti -
[...] ARte_7 Controparte_11 nei processi riuniti 6263/06, 2492/12, 1969/12 r.g.n.r.- di cui agli articoli 640 bis bis e 378
c.p., 2 e 8 del D.lgs. n. 74/2000, 93, 94 e 95 del d.p.r. 380/2001 (capo C), perché il fatto non sussiste”.
L'Ufficio finanziario adito, esaminata l'istanza, svolta l'attività istruttoria prevista dalla richiamata novella legislativa, con provvedimento prot. n. 64493 del 20 settembre 2024 (allegato n. 15) ha disposto l'annullamento parziale/totale dei seguenti atti:
1. avvisi di accertamento n. TVS030501681 e n. TVS010501692-2011 (a.i. 2006) emessi nei confronti di limitatamente ai recuperi connessi alle operazioni ritenute ARte_2 inesistenti;
nello specifico, a seguito di annullamento parziale il reddito d'impresa è stato rideterminato escludendo dal calcolo i costi indeducibili relativi alle operazioni inesistenti
(pari a euro 65.000,00) e considerando i soli costi non inerenti rideterminati in euro
35.594,00 dalla CTP, confermati dalla CTR con sentenza n. 1198/5/2017, pronunciata il 6 CP aprile 2017 ed oggetto di acquiescenza da parte dell'Ufficio. L' è stata rideterminata da euro 101.016,00 ad euro 5.000,00, l'Irap da euro 13.069,00 ad euro 704,00, l'Iva da euro
65.311,00 ad euro 7.119,00, la sanzione da euro 270.312,70 a euro 9.621,50.
All'annullamento parziale dell'accertamento societario segue l'annullamento totale dell'atto
TVS010501692-2011 emesso nei confronti del socio , tenuto conto che Controparte_2
l' ha presunto distribuito extra-contabilmente il maggior reddito riveniente dal CP_7 recupero dei costi per operazioni inesistenti di euro 65.000,00 e che tale recupero è stato annullato in relazione all'accertamento societario;
2. avvisi di accertamento n. TVS030502248, n. TVS070502406 e n. TVS010502264 (a.i. 2007), emessi nei confronti di limitatamente ai recuperi connessi alle operazioni ritenute Pt_2 inesistenti: l'atto TVS030502248 è stato annullato parzialmente con riferimento al recupero dell'Iva relativa ai costi indeducibili a fronte di operazioni inesistenti per euro 885.000,68 e ai maggiori ricavi per operazioni inesistenti per euro 350.000,00 (i due rilievi, ai fini delle imposte dirette, erano già stati abbandonati a seguito di acquiescenza alla sentenza n.
720/20/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari del 2 ottobre 2015).
L'accertamento rimane valido solo con riferimento al rilievo relativo ai costi non inerenti pari a euro 10.685,80. A seguito di rideterminazione delle imposte, resta dovuta solamente Iva per euro 2.137,00, tenuto conto della perdita dichiarata dalla società e riconosciuta dall'Ufficio pari a euro 115.181,00, sanzioni pari a 2.573,25. L'atto TVS010502264/2012 emesso nei confronti di è stato annullato totalmente, essendo venuti Controparte_2 meno i recuperi dei maggiori ricavi per euro 350.000,00 e dei minori costi per euro
885.000,00, relativi ad operazioni inesistenti che erano stati recuperati in capo ai soci come utili distribuiti extra -contabilmente. Anche l'atto TVS070502406/2012 emesso nei confronti di è stato annullato totalmente essendo venuti meno i recuperi dei maggiori ARte_2 ricavi per euro 350.000,00 e dei minori costi per euro 885.000,00, relativi ad operazioni inesistenti che erano stati recuperati in capo ai soci come utili distribuiti extra- contabilmente;
3. avviso di accertamento n. TVS030201098 (a.i. 2008) emesso nei confronti di è ARte_2 stato annullato limitatamente al rilievo relativo all'Iva (pari a euro 68.466.00), non ammessa in detrazione in quanto relativa a fatture passive ritenute inesistenti. Il recupero dell'Iva CP viene rideterminato da euro 275.127,00 ad euro 206.661,00; restano invariati euro
67.202,00 ed Irap 10.082,00; le sanzioni vengono rideterminate da euro 413.722,00 in euro
280.024,35. Gli ulteriori avvisi di accertamento n. , emesso nei confronti di NumeroDiCa_1 AR
. e n. TVS010201336 emesso nei confronti di continueranno a CP_1 Controparte_2 produrre i loro effetti nei confronti della società e del socio, in quanto connessi al maggior reddito accertato nei confronti della sulla base di elementi che non hanno ARte_2 alcuna attinenza con il procedimento penale.
4. avviso di accertamento n. TVS030302179/2014 (a.i. 2009) emesso nei confronti di Pt_2
è stato annullato totalmente.
[...]
Infine, l'Amministrazione ha espresso parere negativo in merito all'istanza di annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS030601495 relativo all'anno d'imposta 2005.
Cosicché la debitoria complessiva, comprensiva di imposte, sanzioni e interessi, è stata ricalcolata come pari a € 775.552,64 realizzandosi un valore nettamente superiore rispetto a quello indicato in AR reclamo dalla . CP_1
A ciò si aggiunga che il valore della debitoria erariale, in quanto rideterminata per effetto della novella legislativa, già in vigore alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, deve intendersi quale effettivo parametro contabile da considerarsi al fine della concreta ricognizione del passivo societario, nonché al fine del giudizio sull'insolvenza.
Da tanto deriva che:
✓ alle somme dovute a titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13, e derivanti dalla liquidazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, tassazione atti giudiziari, spese giudizio, come dettagliate alla tabella n. 3 va aggiunta la somma di euro 775.552,64, rappresentativa della debitoria in contestazione, come rideterminata per effetto del provvedimento di autotutela parziale/totale prot. n. 64493 del 20 settembre allegato;
✓ l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario non opera sic et simpliciter, determinando in modo “meccanico” un azzeramento di tutta la debitoria in contestazione nel processo tributario, atteso che, come chiarito dal legislatore, l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario è condizionata alla verifica dei requisiti normativamente previsti, rispetto ai quali, oltre al requisito che ci sia una sentenza irrevocabile e che la stessa sia di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo abbia commesso, è necessario altresì che la stessa sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario.
Pertanto, la rideterminazione della debitoria effettuata dalla Amministrazione Finanziaria, in recepimento del d.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, è stata determinata a mezzo di scrupolosa attività istruttoria condotta per ciascun atto impositivo ed anno di imposta, attraverso l'esame sulla corrispondenza dei “fatti materiali” tra il processo penale (sentenza di assoluzione) e processo tributario.
Ne deriva che:
✓ l'importo della debitoria erariale, rideterminata in conformità della novella legislativa è di euro 775.552,64, ossia di valore notevolmente superiore all'importo di euro 19.428,13, iscritto a ruolo a titolo definitivo;
✓ il valore del passivo societario, per l'effetto, si ridetermina in misura notevolmente superiore al valore rappresentato dalla società in sede di reclamo;
✓ a fonte di tali valori, così come ricostruiti, non appare affatto fornita la prova del “pieno equilibrio patrimoniale della (primo indice di mancanza dello stato di insolvenza Pt_1 CP_1 ex art. 5 l.f.).” – cfr. pag. 23 del reclamo)
A ciò si aggiunga che il debito di euro 19.428,13, impropriamente definito come “debito scaduto”, rappresenta, in realtà, la debitoria iscritta a ruolo, a titolo definitivo sulla base di presupposti impositivi e riscossivi distinti rispetto a quelli dipendenti dalla debitoria potenziale e derivante dal contenzioso tributario pendente.
Peraltro, la stessa debitoria di che trattasi, tenuto conto dei presupposti impostivi sottostanti, non
è riconducibile alla vicenda penalistica, come paventato dalla debitrice e destinato ad azzerarsi dopo l'entrata in vigore della legge per il superamento del doppio binario.
Alla luce di tali chiarimenti, perdono rilievo tutte le censure sollevate dalla reclamante avverso i presupposti della sentenza di fallimento (e nella specie circa l'assenza del requisito dell'insolvenza), volte a sottostimare il reale valore del passivo stante, fra l'altro, la quantificazione debitoria, definita e precisata dalla Amministrazione finanziaria nel rispetto dei criteri di cui alla riforma normativa del
24 giugno 2024.
Considerato quindi anche il credito vantato dalla PS siamo in presenza di una debitoria superiore a € 1.500.000,00 non immediatamente rimborsabile e sintomatica di indubitabile insolvenza.
Rispetto a ciò le informazioni acquisite dalla Relazione ex art. 33 l.f., non smentiscono affatto la sussistenza dello stato di insolvenza, al momento della dichiarazione di fallimento pur se attribuiscono genericamente buona parte della debitoria alla situazione tributaria oggetto di contenzioso. C Infatti come rilevato in più occasioni dalla “Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione
d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e
Commissioni tributarie”. (cfr. Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022, Rv. 664038 - 01) e ancora,” Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità
o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22444 del 06/08/2021, Rv. 661996 - 01).
Quanto all'atto transattivo prodotto dalla (doc. 08 doc. 34 fascicolo e alla Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 successiva quietanza di estinzione della intera debitoria attinente il mutuo ipotecario, oggetto dell'accollo intervenuto in data 27 gennaio 2022 (doc. n. 42 fascicolo , va evidenziato che, Pt_1 CP_1 come ben noto anche alla difesa della reclamante, detti atti, oltre a confermare il fatto che quel debito sotto i profili, formale e sostanziale, giuridico e contabile, sia sempre stato un debito della che il Tribunale di Trani non poteva non prendere in considerazione ai fini della Pt_1 CP_1 valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza della società, siano invero inutilizzabili ai fini della revoca dell'impugnata sentenza.
L'estinzione dell'intero credito della PS è infatti avvenuta successivamente all'udienza del
08/11/2024, oltre che alla dichiarazione di fallimento.
Infatti, la S.C. ha più volte affermato che “In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame.” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24424 del 30/09/2019, Rv.
655431 - 01). Ogni evento successivo alla dichiarazione di fallimento, pur in presenza dell'effetto devolutivo, è del tutto irrilevante in sede di gravame.
Altrettanto ininfluente, ai medesimi fini, è la chiesta rateizzazione del ritenuto residuo debito verso
(€ 40.000), in disparte la circostanza che la richiesta di rateizzazione di una Controparte_4 somma non certo cospicua non fa che confermare le difficoltà di liquidità in cui versa la società, non C va sottaciuto neppure che la , intervenendo sulla possibilità che la società insolvente venga dichiarata fallita nonostante il creditore procedente – nella specie il Fisco – abbia concesso la rateizzazione del debito, nel confermare la decisione della Corte d'Appello, ha ritenuto che la rateizzazione, non costituendo transazione, non estingue l'obbligazione, ma determina soltanto una semplice dilazione dell'adempimento, che non è tale da escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza e quindi da precludere la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 31/01/2014 n. 2174).
Peraltro, nel nostro caso, non solo la richiesta di rateizzazione non risulta ancora concessa, ma l'Amministrazione Finanziaria con nota di riscontro all'ultima richiesta di autotutela formulata il 13 AR novembre u.s. dal in proprio e quale ex rappresentante della . ha confermato CP_2 CP_1 integralmente la debitoria nella misura già indicata in atti, con ampia motivazione richiamata dall'Avvocatura Erariale nelle note di udienza.
L'Ufficio Finanziario, esaminata l'istanza, ha rigettato la richiesta, avendo ritenuto l'assenza dei presupposti per lo sgravio integrale dei ruoli formati relativamente agli anni d'imposta 2005, 2006
e 2007.
A seguito del riesame richiesto dal , l'Amministrazione ha confermato l'assenza di prova CP_2 dell'inerenza di detti costi, evidenziando che l'organo accertatore aveva recuperato i costi ritenendoli non inerenti all'attività economica esercitata dalla società verificata, in quanto:
1. sostenuti nel periodo antecedente la data di inizio lavori, con la conseguenza che i beni approvvigionati non potevano essere destinati alla realizzazione dell'immobile, considerato anche lo stato di avanzamento dei lavori;
2. relativi a forniture che risultavano destinate presso l'immobile sito in Trani alla via Beltrani, n. 36, abitazione privata del , presso cui, nel periodo considerato, lo stesso aveva realizzato CP_2 lavori edili.
Ha chiarito l'Amministrazione che gli avvisi di accertamento impugnati non si fondavano sul presupposto dell'indeducibilità dei costi per essere inesistenti le operazioni documentate dalle relative fatture (ipotesi in presenza della quale si sarebbe configurata la coincidenza dei fatti materiali oggetto di accertamento con il reato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74), ma sull'assenza di inerenza di tali costi all'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR.
A tal proposito, come già riconosciuto dai giudici tributari con sentenze favorevoli all'Ufficio in primo e in secondo grado, la società non aveva mai fornito, né prima, né dopo, la prova richiesta dalla normativa tributaria a carico del contribuente, ai fini del riconoscimento della partecipazione del costo all'attività produttiva, prova che avrebbe dovuto riguardare la destinazione degli impianti, infissi, coperture e rifiniture al cantiere dell'immobile produttivo.
Pertanto, la sentenza penale di assoluzione non può avere alcun riflesso sull'inerenza dei costi contestati ai fini fiscali, considerato che il fatto materiale accertato nella sede penale riguarda l'esistenza delle operazioni e l'astratta ammissibilità dei costi sostenuti al finanziamento pubblico
MISE, a fronte dell'imputazione per truffa.
Rimane confermata la debitoria come già considerata dal Tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento.
Nulla va statuito per le spese con riguardo alla Curatela, benché vittoriosa. Invero, “Il provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non necessita di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del reclamante, non ha bisogno di un'ulteriore condanna a rifondere tali spese ai danni di quest'ultimo” (Corte d'Appello di Napoli, 31 marzo
2010).
Va invece condannata la reclamante al pagamento delle spese in favore dell' Controparte_4 secondo i parametri di cui al DM 147/22 (VII scaglione, valori medi – fatta eccezione per la voce trattazione/istruttoria liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria -)
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
AR la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da . CP_1
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_4 liquidate in € 22.333,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA
CPA e ulteriori accessori secondo legge;
3. nulla per le spese in favore della curatela fallimentare,
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 7.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente rel. – est.
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1085/2024 R.G., avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza n. 68/2024 resa dal Tribunale di Trani in data 23 luglio 2024 e notificata via PEC alla società fallita il 26 luglio
2024, a mezzo della quale è stato dichiarato il fallimento, nell'ambito del procedimento fallimentare
RGN. 37/2022, su istanza proposta dal Pubblico Ministero, della IO. CP_1
TR
AR
. con sede in Trani alla via Canonico A.M. di Francia n. 140 (codice fiscale e partita IVA CP_1
, in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante in carica, sig. P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dal prof. avv. Vincenzo Vito CHIONNA (c.f. Controparte_2
e dall'avv. Domenico MONTERISI (c.f. tutti C.F._1 C.F._2 elettivamente domiciliati in Bari, alla Via Argiro 59, presso e nello studio dell'avv. prof. Vincenzo Vito CHIONNA che al fine delle comunicazioni e notificazioni indicano il fax n. 080 5215304 nonché l'indirizzo PEC e Email_1 Email_2
RECLAMANTE E
- in persona dei Curatori fallimentari, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_3 CP_1
Michele DINOIA (c.f. , fax 0883.894423, pec: presso cui C.F._3 Email_3 dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche)
- (C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui Uffici in Bari, alla Via Melo n. 97
- PROCURA DELLA REPUBBLICA DI TRNI, in persona del Procuratore della Repubblica, rappresentata in questo giudizio dal PROCURATORE GENERALE
RECLAMATI FATTO e DIRITTO
Con ricorso del 19 aprile 2022 il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Trani, in considerazione della debitoria complessiva pendente in capo alla società richiedeva Pt_1 CP_1 il fallimento della medesima.
Dopo la fissazione dell'udienza, la società, deducendo una crisi di liquidità, presentava, in data 14 giugno 2022, ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi degli artt.
160 e ss. l. fall. presso il Tribunale di Trani e il successivo 17 ottobre 2022 depositava un piano concordatario liquidatorio con assuntore.
Con provvedimento del 23 novembre 2022 il Tribunale di Trani dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo, nominando i Commissari Giudiziali e il Giudice Delegato che, con provvedimento del 11 ottobre 2023, fissava l'udienza di adunanza dei creditori al 26 gennaio 2024.
Con nota prot. n. 14184 del 23 febbraio 2023 l' , al termine delle attività CP_4 CP_4 normativamente previste ed in ossequio alle indicazioni recate dalla prassi in materia (circolari dell' n. 16/E del 23 luglio 2018 e n. 40/E del 18 aprile 2008) certificava alla data Controparte_4 del 17 ottobre 2022, nei confronti della società istante, un credito erariale di euro 1.781.628,07.
In data 30 dicembre 2023, la debitrice presentava al Tribunale di Trani istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, ex art. 167 della Legge Fallimentare, riferendo circostanze che avrebbero, a suo giudizio, comportato una sensibile riduzione del passivo concordatario, a seguito dello sgravio, da parte dell' , di parte – euro 1.490.000,00 circa – del Controparte_4 debito fiscale, sulla base del passaggio in giudicato, in data 17 ottobre 2023, della sentenza n.
474/2023 resa dalla III Sezione penale della Corte di Appello di Bari, con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Trani, che aveva assolto in primo grado , nel processo Controparte_2 avente ad oggetto contestazioni di reati fiscali costituenti, secondo la debitrice, l'unico titolo dei debiti fiscali della società riferibili agli anni di imposta 2005-2009. ARte_2
La debitrice chiedeva, pertanto, di essere autorizzata alla retrocessione dei rami d'azienda ceduti CP_ nel 2020 alla società ER. IO. alle stesse condizioni dell'originaria cessione, con lo scopo di neutralizzare l'operazione precedente, su cui pendeva, peraltro, la contestazione di cessione in frode, dalla quale era discesa l'estensione in via esecutiva dell'obbligazione tributaria alla cessionaria, da parte dell' , ai sensi dell'art. 14, commi 4 e 5, del Controparte_5 decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Con successivo parere del 17 gennaio 2024, i Commissari incaricati evidenziavano dubbi sulla CP_ efficacia economica dell'operazione di retrocessione dei rami di azienda dalla società ER. IO. alla società sul piano del miglior soddisfacimento dei creditori. Pt_1 CP_1
In data 24 gennaio 2024, la Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell'art. 177, comma 2 della Legge
Fallimentare, senza alcuna rinuncia al diritto di prelazione derivante dalla posizione di creditore munito di privilegio, pur non esprimendo nessun voto in ordine alla proposta formulata, con il deposito della nota prot. 4566/2024, portava all'attenzione del Giudice Delegato, l'esito delle attività istruttorie a mezzo di Relazione tecnica contenente osservazioni sulle rilevanti criticità emerse dall'esame della proposta di concordato presentata dalla debitrice.
All'udienza del 26 gennaio 2024, il Giudice Delegato, nel dare atto del deposito da parte della debitrice dell'istanza di autorizzazione ad atto di straordinaria amministrazione, sospendeva le operazioni di voto, rimettendo le parti alla camera di consiglio collegiale del 20 febbraio 2024 e assegnando il termine fino al 10 febbraio 2024 per il deposito di memorie di parte e relazione di chiarimenti dei Commissari.
Con nota prot. 9336 del 9 febbraio 2024 l presentava memorie integrative, Controparte_4 illustrando nel dettaglio la debitoria certificata con i valori aggiornati e in tal modo:
✓ chiariva l'importo del credito erariale sul quale pendeva contenzioso, pari ad euro
2.285.156,04;
✓ evidenziava la corrispondenza di tale importo all'ammontare complessivo del valore delle liti pendenti, ossia alla debitoria potenzialmente dovuta dalla società nell'ipotesi di totale soccombenza nei giudizi pendenti;
✓ ribadiva che, rispetto al suddetto credito erariale, in pendenza di giudizio, le somme iscritte a ruolo, pari ad euro 275.390,74, altro non erano che gli importi dovuti dalla società debitrice per i quali l'Erario era legittimato alla riscossione frazionata del quantum definito dalle sentenze di merito di volta in volta pronunciate (cfr. art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546);
✓ puntualizzava la sussistenza di un debito erariale residuo affidato all' Controparte_6
a titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13 chiaramente aggiuntivo rispetto alle somme (su indicate) iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.
All'esito dell'udienza del 20 febbraio 2024, con provvedimento del 19 marzo 2024, il Tribunale procedente rigettava l'istanza di autorizzazione presentata ex art. 167 della Legge Fallimentare, osservando che: “va condiviso sul punto il parere negativo dei commissari, che riassuntivamente rilevano: a) la redditività attuale dei punti vendita interessati dall'operazione, ammesso che sia mantenuta negli anni, è esigua e non pare servire allo scopo, se rapportata al passivo dell'impresa, tuttora immodificato in attesa del futuro e solo auspicato esito dei contenziosi;
b) il valore patrimoniale dei rami di azienda, determinato in € 115.100,00, verrebbe, di fatto, neutralizzato dal prezzo di cessione che la dovrebbe pagare, sia pure mediante rinuncia ai crediti nei Pt_1 CP_1 CP_ confronti della ER. IO. ed accollo del TFR maturato dai dipendenti che sarebbero trasferiti;
c) la rinuncia alla condizione sospensiva dell'efficacia dell'atto costitutivo di vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. degli immobili di proprietà del signor , a garanzia esclusiva dei Controparte_2 AR creditori della . non appare influente, atteso che il nodo da sciogliere da parte dei CP_1 creditori resta l'effettivo valore di liquidazione del complesso immobiliare;
d) l'operazione determinerebbe una perdita di capacità economico-finanziaria dell'assuntore che minerebbe in modo grave la medesima procedura”.
Contestualmente alla negata autorizzazione, il Tribunale riservava alla fase di omologazione le valutazioni di merito sulle questioni sollevate dall' e Controparte_7 dall'Amministrazione Finanziaria, fissando a tal fine per la data del 12 aprile 2024 l'adunanza dei creditori.
All'udienza suddetta, il Giudice Designato per la trattazione dichiarava chiusa l'adunanza dei creditori e si riservava ogni ulteriore provvedimento.
Con successivo decreto, in data 16 maggio 2024, si dava impulso alla procedura di omologazione del concordato preventivo, e si fissava l'udienza di comparizione delle parti nella camera di consiglio convocata per il 16 luglio 2024. In data 2 luglio 2024, l si costituiva in giudizio e contestualmente presentava Controparte_4 opposizione ai sensi dell'art. 180, comma 2 ° della legge fallimentare, all'omologa della proposta di concordato preventivo distinta al numero di ruolo 4/2022.
In data 10 luglio 2024 la società presentava rinuncia alla domanda di concordato, con richiesta al
Tribunale di Trani di accertare l'inesistenza dello stato di insolvenza e, per l'effetto, di rigettare la istanza di fallimento.
Con provvedimento del 16 luglio 2024, il Tribunale di Trani dichiarava estinta la procedura di concordato, attesa la rinuncia della debitrice, riservandosi di provvedere separatamente sull'istanza di fallimento.
Con sentenza n. 68/2024 del 23 luglio 2024, depositata il successivo 26 luglio, il Tribunale di Trani dichiarava il fallimento della società Pt_1 CP_1
Con atto notificato in data 29 agosto 2024, la proponeva reclamo ex art. 18 l. fall. avverso Pt_1 CP_1 la sentenza, chiedendo la revoca del fallimento.
Con distinte comparse, depositate rispettivamente in data 26 e 27.09.2024, si sono costituite la
. e l' . Controparte_8 CP_1 Controparte_4
All'udienza cartolare dell'8.10.2024 la causa è stata riservata per la decisione.
Con ordinanza depositata il 31.10.2024 questa Corte ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza reclamata e ha disposto l'acquisizione del fascicolo del concordato, della relazione ex art. 130 CCI e dello stato passivo aggiornato.
All'odierna udienza del 17.12.2024, acquisita la documentazione richiesta e depositate dalle parti le note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione.
***
Il reclamo è infondato.
La IO. ha proposto reclamo avverso la dichiarazione di fallimento sostenendo CP_1
l'insussistenza dello stato di insolvenza della società poiché il Tribunale avrebbe fondato e motivato la sua decisione in maniera approssimativa e perplessa, segnatamente denunciando a) l'omessa e/o errata ricostruzione e/o considerazione di fatti decisivi per la controversia (art. 342, primo comma, n. 2, c.p.c.) e b) la violazione di legge nell'applicazione dell'art. 1 e 5 l.f. (art. 342, primo comma, n. 3, c.p.c.)
e la mancata considerazione fatti e documenti che, a suo giudizio, avrebbero dovuto far concludere il Tribunale per la “mancanza assoluta degli indici di insolvenza ex art 5 L.F.” e che la Pt_1 CP_1
“superata la sua temporanea crisi, di certo mai caratterizzata in termini di insolvenza” sia oggi “una società in pieno equilibrio patrimoniale”.
Le censure non colgono nel segno.
Non è superfluo ricordare, brevemente in diritto e attenendosi ai principi enunciati dall'Ordinanza della SC n. 9151/2020, che va condiviso l'assunto, prevalente in dottrina, secondo cui l'insolvenza differisce dall'inadempimento, poiché non indica un fatto, e cioè un avvenimento puntuale, ma, appunto, uno stato, e cioè una situazione dotata di un certo grado di stabilità: una situazione risolta in una "inidoneità" di dare regolare soddisfazione delle proprie obbligazioni. “Da tanto, invero, muovono i principi giurisprudenziali, più volte ribaditi, per cui:
i)la dichiarazione di fallimento trova il suo presupposto, dal punto di vista obbiettivo, nello stato
d'insolvenza del debitore, il cui riscontro prescinde da ogni indagine sull'effettiva esistenza dei crediti fatti valere nei confronti del debitore, essendo, a tal fine, sufficiente una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività (cfr. Cass. n. 646 del 2019; Cass. n. 29913 del 2018, che ha anche sottolineato che detto stato di insolvenza, deve desumersi, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni;
Cass. n. 30209 del 2017; Cass. n. 19027 del 2013; Cass. n. 25961 del 2011; Cass. n.
9856 del 2006);
ii)in tema di dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza prescinde dal numero dei creditori, essendo ben possibile che anche un solo inadempimento assurga ad indice di tale situazione oggettiva (cfr. Cass. n. 9297 del 2019; Cass. n. 583 del 2015; Cass. n. 19611 del 2014).
Sennonché, ammettendo che tutto questo abbia a tradursi in una situazione di prognosi irreversibile,
e non già in una mera temporanea impossibilità di regolare adempimento delle obbligazioni assunte,
è certo che legittimamente la situazione di irreversibilità suddetta può essere desunta, nel contesto dei vari elementi, anche dal mancato pagamento dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n.
19611 del 2014 addirittura ha ritenuto sufficiente l'inadempimento di un solo debito).
Quel che interessa, infatti, è che l'inadempimento sia sintomatico di un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, e che, quindi, sia oggetto di valutazione complessiva (cfr. Cass. n.
29913 del 2018; Cass. n. 23437 del 2017; Cass. n. 5215 del 2008).
Il riferimento alla necessità di riscontrare l'insolvenza mediante una valutazione delle condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche postula, semmai, che il detto stato non sia escluso - per le società operative - dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili.
A tutto concedere, invero, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 I.fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio delle corrispondenti attività, e si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, che si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle relative esigenze, prima fra tutte l'estinzione dei debiti (cfr. Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 30209 del 2017).
Il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce, in questa prospettiva, un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta. Né, rilevano, a tal riguardo, come si è già detto, le cause dell'insolvenza, quand'anche non imputabili all'imprenditore.
Va, poi, rimarcato che, secondo l'espressa previsione dell'art. 5 la situazione di insolvenza può Pt_3 manifestarsi non solo attraverso inadempimenti - come detto - ma anche in altri eventuali "fatti esteriori", e la prova è ricavabile in qualunque modo, comprese le risultanze dello stato passivo (cfr., ex multis, Cass. n. 29913 del 2018; Cass. n. 19141 del 2006).
Questa puntualizzazione consente, allora, di affermare che: i) è fuor di dubbio che l'accertamento dell'insolvenza, come sopra intesa, non s'identifica, in modo necessario ed automatico, con il mero dato contabile fornito dal raffronto tra l'attivo ed il passivo patrimoniale dell'impresa;
ii) è parimenti innegabile che, in presenza di un eventuale sbilancio negativo, è pur possibile che
l'imprenditore continui a godere di credito e sia, di fatto, in condizione di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, configurandosi l'eventuale difficoltà in cui egli versa come meramente transitoria;
iii) al tempo stesso, ove - all'opposto - l'eccedenza di attivo dipenda dal valore di beni patrimoniali non agevolmente liquidabili, o la cui liquidazione risulterebbe incompatibile con la permanenza dell'impresa sul mercato e con il puntuale adempimento di obbligazioni già contratte, il presupposto dell'insolvenza può esser egualmente riscontrato.
In definitiva, quindi, anche a prescindere dal semplice risultato della somma algebrica tra poste attive e passive della situazione patrimoniale, è evidente che sempre dai dati di contabilità dell'impresa è consentito muovere per poter vagliare, nella concretezza di ciascuna singola fattispecie, se il debitore disponga di risorse idonee a fronteggiare in modo regolare le proprie obbligazioni, avendo riguardo alla scadenza di queste ed alla natura e composizione dei cespiti dai quali sia eventualmente ipotizzabile ricavare il necessario per farvi fronte (Cass. n. 23437 6 del 2017, ha significativamente statuito che «nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza sottende un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, oggetto di una valutazione complessiva: quanto ai debiti, il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili
o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando, e nella misura in cui, il giudice dell'opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all'attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione - di regola - dell'operatività dell'impresa, salvo che l'eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell'avviamento»)”.
La giurisprudenza definisce, pertanto, lo stato di insolvenza con la mancanza di liquidità corrente derivante dai redditi di attività d'impresa che comporta l'impedimento per l'imprenditore di adempiere regolarmente e tempestivamente alle proprie obbligazioni;
cosicché, nell'effettuare questo tipo di indagine, il giudice deve prendere in considerazione i beni in possesso del debitore e i crediti che questi ha verso altri soggetti, non solo in funzione della loro reale esistenza e del loro valore, ma anche, e soprattutto, in funzione della loro possibilità e rapidità di realizzo in disponibilità liquide o mezzi equivalenti.
Pertanto l'impresa può non essere considerata insolvente se è capace con la sua attività di produrre margini di reddito che, unito alle disponibilità finanziarie proprie e altrui, reperite in ragione della fiducia che i terzi ripongono nelle sue concrete potenzialità, consente di adempiere con puntualità alle sue obbligazioni.
Tanto premesso e in applicazione degli enunciati principi alla fattispecie che ci occupa, appare evidente che la IO. non disponga delle pronte risorse per poter soddisfare le obbligazioni CP_1 contratte con la propria operatività sul mercato (cfr. Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 29913 del
20/11/2018, Rv. 651891 - 01). CP_ Il fatto di aver ceduto alla ER. IO. l'intero complesso dei beni organizzati per l'esercizio della sua attività d'impresa, conferma che, di fatto, la fosse e sia in un'evidente condizione di Pt_1 CP_1 impossibilità di produrre quel reddito da attività propria necessario per adempiere regolarmente alle sue obbligazioni.
Non si ritiene, infatti, sostenibile che la società fallita possa essere nelle condizioni di riprendere e proseguire regolarmente la sua attività d'impresa in conseguenza delle intervenute cessioni di rami di azienda, in assenza di beni propri diversi, con i quali esercitare una attività di impresa capace di produrre flussi finanziari.
Le dette cessioni di rami d'azienda, difatti, unite all'inattività dell'impresa, all'assenza di un patrimonio immobiliare, all'assenza di dipendenti e alla notevole esposizione debitoria, anche diversa da quella fiscale, costituiscono manifestazioni univoche e convergenti dello stato di incapacità strutturale e non transeunte della società di far fronte con regolarità alle proprie obbligazioni;
cosicché non appare ragionevole la prospettiva di una ripresa economica dell'attività, stante l'oggettivo stato di irreversibile illiquidità o impotenza finanziaria, presupposto oggettivo per la declaratoria di fallimento. AR Uno stato di irreversibile illiquidità che, nel caso della . non è minimamente messo in CP_1 dubbio dal credito, eventuale nella sua riscossione tempestiva, vantato nei confronti della ER. IO.
S.r.l. CP_ In ordine alla capacità della ER. IO. di onorare il suo debito di € 537.471,40 verso la Pt_1 [...] CP_
– della cui prova è onerata la reclamante – essa non risulta essere stata attestata dalla relazione ex art. 172 L.F. dei Commissari Giudiziali – come ritenuto dalla reclamante.
Al contrario, nel parere reso in data 15 gennaio 2024, in merito alla richiesta di autorizzazione CP_ avanzata dalla IO. finalizzata alla retrocessione dei Rami d'Azienda da ER. IO. a IO. CP_1
i commissari manifestarono seri dubbi sulle capacità economiche della ER. IO. S.r.l. CP_1 affermando espressamente: “si nutrono dubbi sulla effettiva efficacia economica di tale operazione stante la redditività media determinata in euro 47.000,00 che, quand'anche dovesse mantenersi costante o anche superiore, per effetto della depurazione dai costi figurativi, negli anni futuri, rappresenterebbe un valore davvero esiguo rispetto alla situazione debitoria società. Relativamente al valore patrimoniale dei rami di azienda, determinato in euro 115.100,00 esso verrebbe di fatto neutralizzato dal prezzo di cessione che la dovrebbe pagare, sia pure mediante rinuncia Pt_1 CP_1 CP_ ai crediti nei confronti della ER.IO. ed accollo del TFR maturato dai dipendenti che sarebbero trasferiti” (doc. 01).
Peraltro, il professionista attestatore, dott. non riferisce esplicitamente di una Persona_1 AR pronta solvibilità della . S.r.l. utile per evitare l'insolvenza della . ma, considerata Pt_4 CP_1 la registrazione di una performance sempre positiva degli ultimi tre esercizi, attesta unicamente la fattibilità del proposto piano di concordato preventivo liquidatorio, facendola dipendere principalmente (sen proprio esclusivamente) dalla liquidazione del compendio immobiliare di proprietà di;
si legge infatti: “Appare utile rimarcare che la soddisfazione dei Controparte_2 creditori concordatari da parte dell'assuntore è garantita dal ricavato della vendita dell'intero complesso immobiliare di proprietà del sig. sito in Trani alla via Canonico Annibale Controparte_2
Maria di Francia n. 140” (doc. 02, pag. 50). Inoltre, si legge nella proposta di concordato: “il piano concordatario liquidatorio con assuntore, presentato dalla (…) si basa fondamentalmente sulla "garanzia" costituita dagli immobili ARte_5 personali del sig. ”; “la soddisfazione dei creditori concordatari da parte Controparte_2 dell'assuntore è garantita dal ricavato della vendita dell'intero complesso immobiliare di proprietà del sig. ” (cfr. pag. 26 piano di concordato) Controparte_2
In disparte, allora, la problematica, non più attuale, della fattibilità di un concordato preventivo liquidatorio, nella valutazione dell'attuale capacità della di poter assolvere Pt_1 CP_1 tempestivamente ai suoi debiti scaduti e correnti, appare chiaro come il giudizio espresso dai
Commissari giudiziali, sulla limitata redditività media della debitrice ER. IO consenta di CP_1 escludere la pronta realizzabilità dell'importante credito vantato dalla nei confronti Pt_1 CP_1 Co della . se solo si consideri che vale ad escludere l'insolvenza unicamente la certa e Pt_4 immediata riscossione dei crediti.
Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che “Ai fini della dichiarazione di fallimento di una società non in liquidazione, l'accertamento dello stato di insolvenza è desumibile, più che dal rapporto tra attivo e passivo, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni, sicché i beni e i crediti che compongono il patrimonio sociale vanno considerati non solo per il loro valore contabile e di mercato, ma anche in rapporto all'attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola – dell'operatività dell'impresa. (Nella specie è stata, fra l'altro, ritenuta irrilevante, al fine di escludere lo stato di dissesto dell'impresa, la circostanza che la stessa avesse in precedenza concluso un piano attestato di risanamento contenente un programma di vendite immobiliari inadempiuto)”. - cfr. Cass. Sez. 1 -
, Ordinanza n. 30284 del 14/10/2022, Rv. 665923 – 01-.
Non può, peraltro, qui sottacersi il mancato pagamento dell'ingente e datato debito e il mancato esperimento di azioni di recupero, oltre che la cessione di debito con compensazione di credito AR deliberata dell'assemblea dei soci dei . il 13/12/2020, alla quale non si è più dato seguito. CP_1 CP_ Nella detta assemblea, infatti, la IO. creditrice della ER. IO. della somma di € CP_1 CP_ 566.618,28, “delibera di cedere alla società PIER.GIO. il debito di euro 566.618,28 esistente nei confronti dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena S.p.A., come da verbale d'assemblea del 25 novembre 2020, attraverso la compensazione del credito commerciale vantato nei confronti della CP_ società PIER.GIO. che - alla data del presente verbale - è pari ad euro 566.618,28, pur rimanendo sempre garante e responsabile in solido del debito nei confronti dell'Istituto di Credito” (doc. 3).
Tanto a dimostrazione di uno stato di illiquidità di entrambe le società, celata da cointeressenze societarie, avvalorata dal dato che, a motivare e proporre quell'operazione era stato CP_2
nella duplice figura di amministratore unico della e suo socio di maggioranza
[...] Pt_1 CP_1 CP_ ed altresì di padre del socio unico della ER. IO. qualità che evidenziava una sospetta commistione di interessi delle due società e il “governo sempre familiare” delle medesime e ai fini della valutazione dell'insolvenza della costituisce una esplicita ammissione della Pt_1 CP_1 commistione di interessi e di gestione tra le due società che, a bene vedere, lungi dall'escludere lo AR stato di insolvenza della . la avvalora. Il carattere sospetto dell'operazione risulta CP_1 confermato dalla Relazione ex art. 33 l.f., di cui questa Corte ha disposto l'acquisizione. Ed infatti, a conferma di quanto già esposto, non può non rilevarsi come, nonostante l'avviata Co procedura di fallimento della la ER. IO. non ha mai provveduto ad onorare il suo Pt_1 CP_1 debito di € 537.471,40, versando la suddetta somma alla creditrice, in modo da dimostrare l'insussistenza dell'insolvenza in capo alla Pt_1 CP_1 Co E ancora, la . pur se con verbale di assemblea del 28/12/2020 aveva deliberato di Pt_4 Con
“accettare la proposta sostituzione del suo debito commerciale esistente nei confronti della Pt_1
[...
per euro 566.618,28 mediante accollo di parte del mutuo ipotecario che la ha nei Pt_1 CP_1 confronti del Monte dei Paschi di Siena S.P.A. sempre per euro 566.618,28” (all. 32 fascicolo della Cont
non ha mai fornito alcuna prova di aver assolto tale obbligo. Pt_1
Tanto con riferimento alle dedotte voci attive di bilancio.
Passando alla debitoria, la fallita ha criticato la sentenza del Tribunale di Trani con riferimento all'esposizione debitoria verso gli istituti di credito, contestando di aver trascurato gli effetti che l'irrevocabile rinuncia al suo diritto di regresso, espressa dal con la sottoscrizione Controparte_2 Cont degli atti del 02 e 10 luglio 2024 (all. 16 e 17 fascicolo GIO. avrebbe dovuto produrre nel passivo della Pt_1 CP_1
In altre parole, nell'ottica della società fallita, l'irrevocabile rinuncia al diritto di regresso da parte di e la maggiore garanzia patrimoniale che il medesimo assicurava con i beni Controparte_2 immobili di sua proprietà, avrebbero avuto come loro effetto che il debito verso le banche, riportato contabilmente in bilancio in € 741.971.99, dovesse essere considerato ridotto dell'intera somma dovuta al Monte dei Paschi di Siena (€ 643.287,35) portando così l'esposizione debitoria verso gli istituti di credito a un debito estimativo di € 98.684,69, trascurando il fatto che, comunque anche AR da solo tale debito avrebbe confermato la sussistenza dello stato di insolvenza della . CP_1
In realtà la è a tutti gli effetti, formali e sostanziali, giuridici e contabili, debitrice della Pt_1 CP_1
PS a seguito di operazione posta in essere dal ai danni della stessa società. CP_2
Ed infatti, nel 2006 aveva stipulato un mutuo personale nel 2006 con la Banca PS per CP_2 circa 2 milioni di euro eseguendo versamenti personali nella società a titolo di futuro aumento di capitale sociale, allo scopo di finanziare i futuri investimenti e alla data del 25 novembre 2020 il debito residuo del verso la Banca, conseguente al mutuo, ammontava a euro 802.310,09. CP_2
In tale data l'Assemblea dei Soci della deliberava: 1) la conversione dei pregressi Pt_1 CP_1 versamenti effettuati dal CO in conto futuro aumento capitale sociale in finanziamento infruttifero soci (punto 1 all'o.d.g.); 2) l'accollo del mutuo contratto dal con la Banca PS CP_2
(punto 2 all'o.d.g.) per l'importo di euro 802.310,09, corrispondente esattamente al residuo debito che quest'ultimo aveva nei confronti della Banca PS per il mutuo stipulato nel 2006 (doc. 04)
In tal modo l'apporto conferito nel tempo in conto capitale e appostato in bilancio tra le voci di
Patrimonio veniva trasformato in debito della società nei confronti del socio e la società CP_2 si ritrovava, mediante tale operazione, spossessata del suo patrimonio diventando debitrice del socio, a tutto vantaggio di quest'ultimo.
Alla data del fallimento parte di questo mutuo era stato pagato alla banca con un residuo debito di euro 643.287,35.
Peraltro, la Banca PS aveva aderito all'accollo (accollo esterno cumulativo), che, pur non liberando AR l'accollato , rendeva la . debitore principale nei confronti della banca. CP_2 CP_1 AR Non può quindi avvalorarsi la tesi difensiva della . CO. per cui la posta di debito in bilancio della società nei confronti della PS dovesse essere epurata di € 643.287,35 perché tale debito gravava anche sul stanti le relative “amplissime ipoteche di primo grado”, utili a garantirne il CP_2 recupero, in considerazione del significato giuridico dell'accollo e delle conseguenze che ne derivano a carico del debitore principale, che nella specie è senza alcun dubbio la che per effetto Pt_1 CP_1 dell'operazione compiuta dal era rimasta impoverita del proprio capitale sociale CP_2 costituito nel tempo.
A conferma dei precedenti assunti, rimane il fatto che, per stessa ammissione della reclamante, la AR Banca PS non aveva accettato il pagamento da parte del , esponendo la . ai CP_2 CP_1 rischi della sua palese debitoria. Co Sul giudizio di insolvenza della non aveva inciso infatti che il fosse nelle condizioni di CP_2 AR onorare il debito della . nei confronti della PS, - debito che comunque nel corso della CP_1 procedura fallimentare non è stato estinto -, né che il medesimo avesse irrevocabilmente rinunciato al diritto di regresso verso la società.
Il mutuo accollato, iscritto in bilancio, rappresentava indiscutibilmente una voce sostanziale del AR passivo della . unica tenuta al suo pagamento cosicché il debito della società nei confronti CP_1 della banca era e resta pari a euro 741.971,99 e il passivo della società è pari a euro 891.821,51
(257.534,16 + 643.287,35).
Tanto premesso rimane incontestabile lo stato di insolvenza della priva per di più di un Pt_1 CP_1 proprio patrimonio immobiliare.
Rispetto a ciò, del tutto irrilevante ai fini dell'insolvenza della si ritiene l'ulteriore Pt_1 CP_1 argomentazione difensiva opposta dalla che tende a valorizzare oltre modo la Pt_1 CP_1 dichiarazione resa dal nella memoria del 10/07/2024 con la quale aveva Controparte_2 manifestato irrevocabilmente la disponibilità a fare dell'immobile da destinarsi ad albergo, oggetto AR di atto di un apporto patrimoniale in favore della . finalizzato alla liberazione di apposito CP_1 aumento di capitale..
Non può infatti non rilevarsi che detto aumento di capitale non avrebbe comportato alcun immediato afflusso della liquidità necessaria per far fronte al pagamento dei debiti scaduti, cosicché la reclamante, anche con un capitale aumentato, verserebbe sempre e comunque in condizione di insolvenza, posto che “lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività” (Cass. Sez. 1
- , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022, Rv. 664038 - 01).
Sotto diverso profilo non può essere sottaciuto che la dichiarazione di disponibilità, resa dal
, fosse condizionata e quindi subordinata al “manifesta(rsi) di esigenze di ulteriore (dopo CP_2 AR il finanziamento MISE) finanziamento della ordinaria continuità aziendale della . e “in CP_1 costanza del progressivo sviluppo della costruzione edilizia” (cfr. pag. 37 reclamo).
Tanto conferma l'irrilevanza di tale dichiarazione di disponibilità ai fini che ci occupano.
Ugualmente inconferente è anche l'assunta riattivazione del finanziamento pubblico del MISE e ciò in considerazione non solo della sua non pronta disponibilità ma ancora di più dei vincoli di destinazione a cui i finanziamenti pubblici sono subordinati, tra i quali non vi è il pagamento di debiti pregressi.
Si tratta, inoltre, di ipotesi future e incerte, laddove è principio indiscusso che “In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame”. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza
n. 24424 del 30/09/2019, Rv. 655431 - 01).
Passando poi al credito vantato dall' , emerge in atti che il credito erariale, CP_4 CP_4 rilevante ai fini della procedura concordataria, attestato alla data di presentazione del ricorso, veniva certificato per un ammontare complessivo di euro 2.055.245,20, derivante dalla somma del credito certificato dall (€ 1.781.628,07) e di quello a ruolo certificato Controparte_4 dall' (€ 273.617,13). Controparte_9
Veniva successivamente chiarito che il valore complessivo delle liti pendenti era pari ad euro
2.285.156,04, e che tale importo rappresentava l'ammontare delle somme potenzialmente dovute dalla società nell'ipotesi di totale soccombenza nei giudizi pendenti.
Rispetto al suddetto credito erariale in pendenza di giudizio, le somme iscritte a ruolo erano pari ad euro 275.390,74, corrispondenti agli importi dovuti dalla società debitrice, in osservanza degli adempimenti ex lege previsti in materia riscossione frazionata e in misura pari all'importo delle sentenze di merito di volta in volta pronunciate.
Andavano, altresì, considerate le somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio, posto che il debito erariale residuo, affidato all' , si componeva anche delle somme dovute a Controparte_6 titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13, e derivanti dalla liquidazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, tassazione atti giudiziari, spese di giudizio.
Con nota depositata in data 1° luglio 2024 con prot. n. 49884, nell'interesse di ARte_6 CP_
, veniva presentata istanza “di sgravio dei ruoli formati in capo alla ER. IO. quale
[...] cessionaria dei rami aziendali», e/o «l'annullamento degli atti impositivi riferibili e di pertinenza della cedente per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009”, in considerazione dell'entrata Pt_1 CP_1 in vigore del decreto legislativo del 14 giugno 2024, n. 87 attraverso il quale è stato introdotto all'interno del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'art. 21-bis, in tema di “efficacia delle sentenze penali nel processo tributario”. Nel merito, l'istanza veniva motivata con la necessità di prendere atto della sentenza di assoluzione di “perché il fatto non sussiste”, Controparte_2 pronunciata dal Tribunale di Trani e confermata dalla Corte di Appello di Bari.
Non è superfluo rammentare che la norma richiede, ai fini dell'efficacia del giudicato penale nel processo tributario:
1. che ci sia una sentenza irrevocabile;
2. che la stessa sia di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso;
3. che la stessa sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario. Nel caso oggetto d'esame sono state prodotte due sentenze:
- la n. 1004 del 2018 (allegato n. 13) di “assoluzione perché il fatto non sussiste” emessa dal
Tribunale di Trani in esito a udienza dibattimentale, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione del Pubblico Ministero relativamente ai capi E) ed F), originariamente contestati a e . Il capo E) riguarda il reato di cui all'art. ARte_7 ARte_8
8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a per avere emesso, nell'anno 2006, ARte_7 molteplici fatture a fronte di operazioni inesistenti, per un imponibile pari a euro 65.000,00 oltre Iva (euro 13.000,00), al fine di consentire a terzi ( l'evasione delle imposte ARte_2 sui redditi e sul valore aggiunto del 2006. Il capo F) riguarda il reato di cui al medesimo art. 8 del d.lgs. n. 74 del 2000 contestato a perché, quale legale ARte_8 rappresentante e liquidatore al fine di consentire a terzi (nella specie, Controparte_10 AR a . l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto per gli anni 2007 e CP_1
2008, emetteva molteplici fatture a fronte di operazioni inesistenti per un imponibile pari a euro 885.000,68 oltre Iva (euro 176.999,32) per il 2007, pari a euro 342.333,33 + Iva (euro
68.466,67) per il 2008.
- la sentenza n. 474 del 2023 (allegato n. 14) di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, emessa dalla Corte di Appello di Bari il 31 gennaio 2023 in esito a udienza dibattimentale, divenuta irrevocabile con la quale ha confermato la sentenza n. 1004 del 2018 con la quale il Tribunale di Trani “letto l'art. 530 c.p.p. assolve gli imputati , Controparte_2 ARte_8
, e da tutti i reati loro rispettivamente ascritti -
[...] ARte_7 Controparte_11 nei processi riuniti 6263/06, 2492/12, 1969/12 r.g.n.r.- di cui agli articoli 640 bis bis e 378
c.p., 2 e 8 del D.lgs. n. 74/2000, 93, 94 e 95 del d.p.r. 380/2001 (capo C), perché il fatto non sussiste”.
L'Ufficio finanziario adito, esaminata l'istanza, svolta l'attività istruttoria prevista dalla richiamata novella legislativa, con provvedimento prot. n. 64493 del 20 settembre 2024 (allegato n. 15) ha disposto l'annullamento parziale/totale dei seguenti atti:
1. avvisi di accertamento n. TVS030501681 e n. TVS010501692-2011 (a.i. 2006) emessi nei confronti di limitatamente ai recuperi connessi alle operazioni ritenute ARte_2 inesistenti;
nello specifico, a seguito di annullamento parziale il reddito d'impresa è stato rideterminato escludendo dal calcolo i costi indeducibili relativi alle operazioni inesistenti
(pari a euro 65.000,00) e considerando i soli costi non inerenti rideterminati in euro
35.594,00 dalla CTP, confermati dalla CTR con sentenza n. 1198/5/2017, pronunciata il 6 CP aprile 2017 ed oggetto di acquiescenza da parte dell'Ufficio. L' è stata rideterminata da euro 101.016,00 ad euro 5.000,00, l'Irap da euro 13.069,00 ad euro 704,00, l'Iva da euro
65.311,00 ad euro 7.119,00, la sanzione da euro 270.312,70 a euro 9.621,50.
All'annullamento parziale dell'accertamento societario segue l'annullamento totale dell'atto
TVS010501692-2011 emesso nei confronti del socio , tenuto conto che Controparte_2
l' ha presunto distribuito extra-contabilmente il maggior reddito riveniente dal CP_7 recupero dei costi per operazioni inesistenti di euro 65.000,00 e che tale recupero è stato annullato in relazione all'accertamento societario;
2. avvisi di accertamento n. TVS030502248, n. TVS070502406 e n. TVS010502264 (a.i. 2007), emessi nei confronti di limitatamente ai recuperi connessi alle operazioni ritenute Pt_2 inesistenti: l'atto TVS030502248 è stato annullato parzialmente con riferimento al recupero dell'Iva relativa ai costi indeducibili a fronte di operazioni inesistenti per euro 885.000,68 e ai maggiori ricavi per operazioni inesistenti per euro 350.000,00 (i due rilievi, ai fini delle imposte dirette, erano già stati abbandonati a seguito di acquiescenza alla sentenza n.
720/20/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Bari del 2 ottobre 2015).
L'accertamento rimane valido solo con riferimento al rilievo relativo ai costi non inerenti pari a euro 10.685,80. A seguito di rideterminazione delle imposte, resta dovuta solamente Iva per euro 2.137,00, tenuto conto della perdita dichiarata dalla società e riconosciuta dall'Ufficio pari a euro 115.181,00, sanzioni pari a 2.573,25. L'atto TVS010502264/2012 emesso nei confronti di è stato annullato totalmente, essendo venuti Controparte_2 meno i recuperi dei maggiori ricavi per euro 350.000,00 e dei minori costi per euro
885.000,00, relativi ad operazioni inesistenti che erano stati recuperati in capo ai soci come utili distribuiti extra -contabilmente. Anche l'atto TVS070502406/2012 emesso nei confronti di è stato annullato totalmente essendo venuti meno i recuperi dei maggiori ARte_2 ricavi per euro 350.000,00 e dei minori costi per euro 885.000,00, relativi ad operazioni inesistenti che erano stati recuperati in capo ai soci come utili distribuiti extra- contabilmente;
3. avviso di accertamento n. TVS030201098 (a.i. 2008) emesso nei confronti di è ARte_2 stato annullato limitatamente al rilievo relativo all'Iva (pari a euro 68.466.00), non ammessa in detrazione in quanto relativa a fatture passive ritenute inesistenti. Il recupero dell'Iva CP viene rideterminato da euro 275.127,00 ad euro 206.661,00; restano invariati euro
67.202,00 ed Irap 10.082,00; le sanzioni vengono rideterminate da euro 413.722,00 in euro
280.024,35. Gli ulteriori avvisi di accertamento n. , emesso nei confronti di NumeroDiCa_1 AR
. e n. TVS010201336 emesso nei confronti di continueranno a CP_1 Controparte_2 produrre i loro effetti nei confronti della società e del socio, in quanto connessi al maggior reddito accertato nei confronti della sulla base di elementi che non hanno ARte_2 alcuna attinenza con il procedimento penale.
4. avviso di accertamento n. TVS030302179/2014 (a.i. 2009) emesso nei confronti di Pt_2
è stato annullato totalmente.
[...]
Infine, l'Amministrazione ha espresso parere negativo in merito all'istanza di annullamento dell'avviso di accertamento n. TVS030601495 relativo all'anno d'imposta 2005.
Cosicché la debitoria complessiva, comprensiva di imposte, sanzioni e interessi, è stata ricalcolata come pari a € 775.552,64 realizzandosi un valore nettamente superiore rispetto a quello indicato in AR reclamo dalla . CP_1
A ciò si aggiunga che il valore della debitoria erariale, in quanto rideterminata per effetto della novella legislativa, già in vigore alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, deve intendersi quale effettivo parametro contabile da considerarsi al fine della concreta ricognizione del passivo societario, nonché al fine del giudizio sull'insolvenza.
Da tanto deriva che:
✓ alle somme dovute a titolo definitivo, pari ad euro 19.428,13, e derivanti dalla liquidazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, tassazione atti giudiziari, spese giudizio, come dettagliate alla tabella n. 3 va aggiunta la somma di euro 775.552,64, rappresentativa della debitoria in contestazione, come rideterminata per effetto del provvedimento di autotutela parziale/totale prot. n. 64493 del 20 settembre allegato;
✓ l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario non opera sic et simpliciter, determinando in modo “meccanico” un azzeramento di tutta la debitoria in contestazione nel processo tributario, atteso che, come chiarito dal legislatore, l'efficacia del giudicato penale nel processo tributario è condizionata alla verifica dei requisiti normativamente previsti, rispetto ai quali, oltre al requisito che ci sia una sentenza irrevocabile e che la stessa sia di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo abbia commesso, è necessario altresì che la stessa sia stata pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario.
Pertanto, la rideterminazione della debitoria effettuata dalla Amministrazione Finanziaria, in recepimento del d.lgs. n. 87 del 14 giugno 2024, è stata determinata a mezzo di scrupolosa attività istruttoria condotta per ciascun atto impositivo ed anno di imposta, attraverso l'esame sulla corrispondenza dei “fatti materiali” tra il processo penale (sentenza di assoluzione) e processo tributario.
Ne deriva che:
✓ l'importo della debitoria erariale, rideterminata in conformità della novella legislativa è di euro 775.552,64, ossia di valore notevolmente superiore all'importo di euro 19.428,13, iscritto a ruolo a titolo definitivo;
✓ il valore del passivo societario, per l'effetto, si ridetermina in misura notevolmente superiore al valore rappresentato dalla società in sede di reclamo;
✓ a fonte di tali valori, così come ricostruiti, non appare affatto fornita la prova del “pieno equilibrio patrimoniale della (primo indice di mancanza dello stato di insolvenza Pt_1 CP_1 ex art. 5 l.f.).” – cfr. pag. 23 del reclamo)
A ciò si aggiunga che il debito di euro 19.428,13, impropriamente definito come “debito scaduto”, rappresenta, in realtà, la debitoria iscritta a ruolo, a titolo definitivo sulla base di presupposti impositivi e riscossivi distinti rispetto a quelli dipendenti dalla debitoria potenziale e derivante dal contenzioso tributario pendente.
Peraltro, la stessa debitoria di che trattasi, tenuto conto dei presupposti impostivi sottostanti, non
è riconducibile alla vicenda penalistica, come paventato dalla debitrice e destinato ad azzerarsi dopo l'entrata in vigore della legge per il superamento del doppio binario.
Alla luce di tali chiarimenti, perdono rilievo tutte le censure sollevate dalla reclamante avverso i presupposti della sentenza di fallimento (e nella specie circa l'assenza del requisito dell'insolvenza), volte a sottostimare il reale valore del passivo stante, fra l'altro, la quantificazione debitoria, definita e precisata dalla Amministrazione finanziaria nel rispetto dei criteri di cui alla riforma normativa del
24 giugno 2024.
Considerato quindi anche il credito vantato dalla PS siamo in presenza di una debitoria superiore a € 1.500.000,00 non immediatamente rimborsabile e sintomatica di indubitabile insolvenza.
Rispetto a ciò le informazioni acquisite dalla Relazione ex art. 33 l.f., non smentiscono affatto la sussistenza dello stato di insolvenza, al momento della dichiarazione di fallimento pur se attribuiscono genericamente buona parte della debitoria alla situazione tributaria oggetto di contenzioso. C Infatti come rilevato in più occasioni dalla “Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, si realizza in presenza di una situazione
d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta in proposito irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti, i quali sono oggetto di valutazione incidentale. Ne consegue che del tutto legittimamente l'autorità giudiziaria ordinaria adita per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore insolvente a fronte di un ingente debito tributario provvede a tale dichiarazione, senza entrare nel merito delle pretese impositive e senza, pertanto, violare alcun principio in tema di riparto di giurisdizione tra G.O. e
Commissioni tributarie”. (cfr. Cass.Sez. 1 - , Ordinanza n. 5856 del 22/02/2022, Rv. 664038 - 01) e ancora,” Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza consistente nell'incapacità di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni è irrilevante ogni indagine sull'imputabilità
o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti”. (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 22444 del 06/08/2021, Rv. 661996 - 01).
Quanto all'atto transattivo prodotto dalla (doc. 08 doc. 34 fascicolo e alla Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 successiva quietanza di estinzione della intera debitoria attinente il mutuo ipotecario, oggetto dell'accollo intervenuto in data 27 gennaio 2022 (doc. n. 42 fascicolo , va evidenziato che, Pt_1 CP_1 come ben noto anche alla difesa della reclamante, detti atti, oltre a confermare il fatto che quel debito sotto i profili, formale e sostanziale, giuridico e contabile, sia sempre stato un debito della che il Tribunale di Trani non poteva non prendere in considerazione ai fini della Pt_1 CP_1 valutazione della sussistenza dello stato di insolvenza della società, siano invero inutilizzabili ai fini della revoca dell'impugnata sentenza.
L'estinzione dell'intero credito della PS è infatti avvenuta successivamente all'udienza del
08/11/2024, oltre che alla dichiarazione di fallimento.
Infatti, la S.C. ha più volte affermato che “In sede di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, l'accertamento dello stato di insolvenza va compiuto con riferimento alla data della dichiarazione di fallimento, ma può fondarsi anche su fatti diversi da quelli in base ai quali il fallimento è stato dichiarato, purché si tratti di fatti anteriori alla pronuncia, anche se conosciuti successivamente in sede di gravame.” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24424 del 30/09/2019, Rv.
655431 - 01). Ogni evento successivo alla dichiarazione di fallimento, pur in presenza dell'effetto devolutivo, è del tutto irrilevante in sede di gravame.
Altrettanto ininfluente, ai medesimi fini, è la chiesta rateizzazione del ritenuto residuo debito verso
(€ 40.000), in disparte la circostanza che la richiesta di rateizzazione di una Controparte_4 somma non certo cospicua non fa che confermare le difficoltà di liquidità in cui versa la società, non C va sottaciuto neppure che la , intervenendo sulla possibilità che la società insolvente venga dichiarata fallita nonostante il creditore procedente – nella specie il Fisco – abbia concesso la rateizzazione del debito, nel confermare la decisione della Corte d'Appello, ha ritenuto che la rateizzazione, non costituendo transazione, non estingue l'obbligazione, ma determina soltanto una semplice dilazione dell'adempimento, che non è tale da escludere la sussistenza dello stato d'insolvenza e quindi da precludere la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 31/01/2014 n. 2174).
Peraltro, nel nostro caso, non solo la richiesta di rateizzazione non risulta ancora concessa, ma l'Amministrazione Finanziaria con nota di riscontro all'ultima richiesta di autotutela formulata il 13 AR novembre u.s. dal in proprio e quale ex rappresentante della . ha confermato CP_2 CP_1 integralmente la debitoria nella misura già indicata in atti, con ampia motivazione richiamata dall'Avvocatura Erariale nelle note di udienza.
L'Ufficio Finanziario, esaminata l'istanza, ha rigettato la richiesta, avendo ritenuto l'assenza dei presupposti per lo sgravio integrale dei ruoli formati relativamente agli anni d'imposta 2005, 2006
e 2007.
A seguito del riesame richiesto dal , l'Amministrazione ha confermato l'assenza di prova CP_2 dell'inerenza di detti costi, evidenziando che l'organo accertatore aveva recuperato i costi ritenendoli non inerenti all'attività economica esercitata dalla società verificata, in quanto:
1. sostenuti nel periodo antecedente la data di inizio lavori, con la conseguenza che i beni approvvigionati non potevano essere destinati alla realizzazione dell'immobile, considerato anche lo stato di avanzamento dei lavori;
2. relativi a forniture che risultavano destinate presso l'immobile sito in Trani alla via Beltrani, n. 36, abitazione privata del , presso cui, nel periodo considerato, lo stesso aveva realizzato CP_2 lavori edili.
Ha chiarito l'Amministrazione che gli avvisi di accertamento impugnati non si fondavano sul presupposto dell'indeducibilità dei costi per essere inesistenti le operazioni documentate dalle relative fatture (ipotesi in presenza della quale si sarebbe configurata la coincidenza dei fatti materiali oggetto di accertamento con il reato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74), ma sull'assenza di inerenza di tali costi all'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 109, comma 5 del TUIR.
A tal proposito, come già riconosciuto dai giudici tributari con sentenze favorevoli all'Ufficio in primo e in secondo grado, la società non aveva mai fornito, né prima, né dopo, la prova richiesta dalla normativa tributaria a carico del contribuente, ai fini del riconoscimento della partecipazione del costo all'attività produttiva, prova che avrebbe dovuto riguardare la destinazione degli impianti, infissi, coperture e rifiniture al cantiere dell'immobile produttivo.
Pertanto, la sentenza penale di assoluzione non può avere alcun riflesso sull'inerenza dei costi contestati ai fini fiscali, considerato che il fatto materiale accertato nella sede penale riguarda l'esistenza delle operazioni e l'astratta ammissibilità dei costi sostenuti al finanziamento pubblico
MISE, a fronte dell'imputazione per truffa.
Rimane confermata la debitoria come già considerata dal Tribunale ai fini della dichiarazione di fallimento.
Nulla va statuito per le spese con riguardo alla Curatela, benché vittoriosa. Invero, “Il provvedimento di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento non necessita di una statuizione sulle spese di quel grado di giudizio perché il curatore, avendo già titolo per acquisire e liquidare tutti i beni del reclamante, non ha bisogno di un'ulteriore condanna a rifondere tali spese ai danni di quest'ultimo” (Corte d'Appello di Napoli, 31 marzo
2010).
Va invece condannata la reclamante al pagamento delle spese in favore dell' Controparte_4 secondo i parametri di cui al DM 147/22 (VII scaglione, valori medi – fatta eccezione per la voce trattazione/istruttoria liquidata secondo i minimi non essendosi svolta l'istruttoria -)
Infine, è dovuta dalla parte reclamante, tenuto conto del rigetto dell'impugnazione,
l'integrazione del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
AR la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sul reclamo proposto da . CP_1
1. rigetta il reclamo;
2. condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_4 liquidate in € 22.333,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA
CPA e ulteriori accessori secondo legge;
3. nulla per le spese in favore della curatela fallimentare,
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il gravame, a carico del reclamante e in osservanza dell'art. 13 co.
1-quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l.
228/12
Così deciso in Bari, il 7.01.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte
d'Appello.
Il presidente est.
Maria Mitola