Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 21/08/2025, n. 1440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1440 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01440/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 822 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Guadagnino e Sergio Aprile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I.N.P.S., Direzione Provinciale Venezia, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall’I.N.P.S., Direzione provinciale di Venezia, (Atto n. -OMISSIS-) nella parte in cui non attribuiscono al ricorrente stesso i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, già dipendente della Polizia di Stato, veniva collocato in quiescenza su domanda il -OMISSIS-dopo avere compiuto 58 anni di età ed avere maturato ai fini pensionistici 40 anni di servizio utile.
Il medesimo ricorrente, assumendo di aver ricevuto dall’I.N.P.S. un trattamento di fine servizio (di seguito, breviter , TFS) inferiore a quello spettante, presentava il -OMISSIS- istanza di ricalcolo dell’indennità, chiedendo il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, conv. in legge n. 472 del 1987, consistenti nel computo di sei scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50% da calcolarsi sull’ultimo stipendio, beneficio che non risultava attribuito secondo quanto emergeva dal prospetto di liquidazione dell’indennità predisposto dall’Istituto previdenziale il -OMISSIS-.
2. L’I.N.P.S. non riscontrava l’istanza, ragion per cui il ricorrente adiva questo Tribunale chiedendo di accertare e dichiarare – previo annullamento del prospetto di liquidazione – il suo diritto ad ottenere la riliquidazione del TFS mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei menzionati sei scatti stipendiali, con condanna dell’Istituto a corrispondere in suo favore le relative somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo.
A detta del ricorrente il suddetto beneficio spetta non soltanto al personale cessato dal servizio per raggiungimento del limite di età, per sopraggiunta permanente inabilità al servizio, ovvero per decesso (ipotesi contemplate nel comma 1 dell’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987), ma anche a coloro che siano cessati dal servizio a seguito di domanda, qualora al momento della cessazione sussista un’anzianità anagrafica di almeno 55 anni di età e siano stati maturati almeno 35 anni di servizio utile (ipotesi contemplate nel comma 2).
3. L’I.N.P.S. – ritualmente costituito in giudizio – con memoria ex art. 73 c.p.a. eccepiva preliminarmente: A) la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno, sostenendo che il rapporto relativo al TFS intercorre fra l’Amministrazione di appartenenza e l’I.N.P.S.; B) l’estinzione del diritto vantato dal ricorrente per sopravvenuta decadenza, perché l’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 del 1987 richiede che la domanda di attribuzione degli scatti pretesi venga presentata entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale maturano i requisiti dell’anzianità anagrafica e contributiva; C) l’intervenuta prescrizione del diritto, essendo il ricorrente cessato dal servizio il 31 maggio 2018 mentre il primo atto interruttivo della prescrizione è intervenuto il -OMISSIS- quando era già maturato il termine quinquennale di prescrizione.
Nel merito, l’I.N.P.S. contestava la pretesa della controparte sostenendo che, essendo stato il ricorrente collocato a riposo su domanda, allo stesso non può estendersi il beneficio richiesto.
4. Il ricorrente con memoria di replica ex art. 73 c.p.a. ha replicato alle eccezioni sollevate dall’I.N.P.S. e ribadito la fondatezza della pretesa avanzata in giudizio.
5. Alla pubblica udienza del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente scrutinare le eccezioni sollevate dall’I.N.P.S..
2. L’eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Interno è infondata perché, secondo una consolidata giurisprudenza, anche di questa Sezione, l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è proprio l’Istituto previdenziale ( ex multis , T.A.R. Veneto, sez. III, 31 marzo 2025, n. 452), ragion per cui l’Amministrazione già datrice di lavoro del ricorrente è estranea alla vicenda.
3. Ugualmente infondata è l’eccezione di intervenuta decadenza del ricorrente dall’esercizio del diritto vantato, fondata sul rilievo che, secondo l’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387 del 1987 secondo periodo, “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”, anagrafica e contributiva.
Invero, la questione è già stata affrontata e risolta dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale, nel senso che l’ambiguità della disposizione, che stabilisce un termine senza però collegare alcuna conseguenza al suo superamento, “ non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6 bis, comma 2, secondo periodo D.L. n. 387/1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (T.A.R. Veneto, sez. III, 29 ottobre 2024, n. 2552).
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, non è prescritto a pena di decadenza e incide soltanto sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo del medesimo (così T.A.R. Veneto, sez. III, 9 dicembre 2024, n. 2924).
4. Infine, è infondata l’eccezione di prescrizione quinquennale del diritto azionato dal ricorrente.
Premesso che, secondo l’art. 2935 c.c., “ La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere ” e che il TFS dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato – se superiore ad € 50.000,00 – viene corrisposto in più rate ex art. 12, comma 7, d.l. n. 78 del 2010, il ricorrente poteva agire per far valere il proprio diritto ad ottenere i citati sei scatti stipendiali solo dopo il pagamento dell’ultima rata dell’indennità, in quanto prima di tale momento egli non poteva avere contezza del fatto che l’I.N.P.S. non gli avrebbe riconosciuto il beneficio de quo .
La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che “ il termine di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita … decorra dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 14 novembre 2014, n. 5598 e 19 marzo 2012, n. 1526; Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni 18 agosto 2010, n. 5870, 11 marzo 2008, n. 1034 e 12 febbraio 2007, n. 544, 6 luglio 2000, n. 3794), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto ” (Consiglio di Stato, sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914).
Come attestato dalla difesa del ricorrente (e non contestato dall’I.N.P.S.), l’ultimo ordinativo di pagamento del TFS è intervenuto il 5 dicembre 2018 (momento a partire dal quale il diritto in questione poteva quindi essere fatto valere) mentre la prescrizione è stata interrotta dal ricorrente con l’istanza di ricalcolo del TFS notificata il -OMISSIS- e, pertanto, l’atto interruttivo della prescrizione è intervenuto prima del decorso del quinquennio necessario per il perfezionamento della prescrizione del diritto azionato.
5. Nel merito il ricorso è fondato.
5.1. L’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 dispone, al comma 1, che “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali ” indicati nel seguito della disposizione.
Inoltre, secondo il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo, “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”.
5.2. Tanto premesso, la questione sottoposta al Collegio concerne l’individuazione dell’esatto perimetro applicativo delle disposizioni sopra riportate, dovendosi accertare se l’attribuzione, ai fini del calcolo della liquidazione del TFS, di sei scatti stipendiali ognuno del 2,50%, da calcolarsi sull’ultimo stipendio, sia applicabile esclusivamente al personale delle Forze di polizia di cui all’art. 16 legge n. 121 del 1981 “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”, per come previsto dal comma 1 del citato art. 6-bis, ovvero anche al personale che – come l’odierno ricorrente – abbia chiesto “ di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”, come disposto dal comma 2 della norma.
5.3. Il Collegio osserva che l’individuata questione interpretativa è stata affrontata e risolta dal Consiglio di Stato con la sentenza di seguito riportata, resa in occasione di un’analoga controversia relativa ad un appartenente alla Guardia di Finanza, ove sono affermati princìpi di diritto a maggior ragione applicabili ai dipendenti della Polizia di Stato.
“ La più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, è costante nel riconoscere il beneficio in questione agli appartenenti alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di Finanza, collocati in congedo a domanda (cfr., ex multis, con specifico riferimento agli appartenenti alla Guardia di Finanza, Cons. Stato sez. II n. 3909, 3910, 3912, 3914 del 18 aprile 2023) .
L’orientamento sopra richiamato si colloca nel solco dei principi espressi dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione NA (cfr. sent. 29 dicembre 2022 n.ri 1329, 1331, 1326) che, dopo aver proceduto ad un’analitica ricostruzione dell’evoluzione normativa in materia, ha osservato, in sintesi, che: i) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti è disciplinato dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, modificato da ultimo dall’art. 21 comma 1 della legge n. 231/1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza (la disposizione riconosce il beneficio “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate”); ii) l’introduzione della disciplina recata dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si accompagna all’abrogazione delle previsioni di legge che per prime hanno introdotto l’istituto, tra le quali anche l’art. 1 comma 15-bis del d.l. n. 379/1987, così come sostituito dall’art. 11 della legge n. 231/1990 (abrogato dall’art. 2268 comma 1 n. 872 del c.o.m); iii) l’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379 come sostituito dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231 ha esteso il beneficio dei sei scatti pensionistici ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita “ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione dell’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda; iv) ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 c.o.m. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 che ha esteso l’istituto dei sei scatti "anche al personale della Polizia di Stato"; v) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 - di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato - all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121. Quest’ultima norma, benché inserita nella legge n. 121 del 1981, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”, è espressamente richiamata, al fine di definire la categoria delle forze di polizia, dal precedente art. 6 del d.l. n. 387/1987 e perimetra, di conseguenza, la nozione di forze di polizia anche ai fini dell’applicazione del richiamato art. 6-bis. Del resto, il d.P.R. n. 150/1987 (di cui è disposta l’estensione con l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987) si applica “al personale dei ruoli della Polizia di Stato” (art. 1), senza distinguere fra appartenenti all’ordinamento civile e appartenenti all’ordinamento militare; vi) quanto all’ambito oggettivo di applicazione esso è delineato da una duplice previsione contenuta nel citato art. 6 bis d.l. 387/1987 e consistente, da un lato, nel riconoscimento del beneficio al personale che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) e, dall’altro lato, nell’attribuzione dei sei scatti anche “al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile”, con la precisazione che “la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990” (comma 2).
Precipitato degli approdi interpretativi sopra richiamati è che, contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS, il beneficio indicato deve essere riconosciuto agli appartenenti alla Guardia di Finanza collocati in congedo a domanda in presenza dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva indicati dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911 comma 3 c.o.m. Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi a sottolinearne la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare, il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987… . In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina, contrariamente a quanto sostenuto dall’istituto appellante, un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. 387/1979 e art. 1191 COM ha proprio lo scopo di evitare disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.
La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. 180/1982 e 220/1988, citate anche di parte appellante) ” (Consiglio di Stato, sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844).
6. Per completezza il Collegio osserva che l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66 del 2010 – secondo cui “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ” – è intervenuto in modo organico sull’istituto dell’attribuzione dei sei scatti contributivi ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione del TFS al personale delle forze di polizia (compresa ovviamente la Polizia di Stato). Tale attribuzione, estesa in favore del personale posto in quiescenza a seguito di domanda che abbia raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, è stata quindi riconosciuta “a regime” e compete anche al ricorrente.
7. In conclusione, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, il ricorso è fondato e dev’essere accolto.
Ne deriva, oltre all’annullamento del prospetto di liquidazione del TFS elaborato dall’I.N.P.S con l’atto in epigrafe indicato, l’accertamento del diritto del ricorrente a conseguire i benefici economici contemplati dall’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987, con il correlativo obbligo, da parte dell’I.N.P.S., di provvedere alla rideterminazione del TFS mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui alla predetta norma, nonché di corrispondere in favore del ricorrente medesimo le somme aggiuntive a titolo di indennità di buonuscita.
Sulle relative somme dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, dal dovuto sino all’effettivo soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412 del 1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 ( ex multis , Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
8. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione del consolidamento relativamente recente degli orientamenti giurisprudenziali circa la corretta interpretazione delle norme rilevanti ai fini della presente controversia, salvo il diritto del ricorrente a conseguire il rimborso del contributo unificato da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti in epigrafe indicati e accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387 del 1987 (conv. in legge n. 472 del 1987), e alla corresponsione delle somme aggiuntive spettanti a titolo di indennità di buonuscita, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 6-bis.1, secondo periodo, d.P.R. n. 115 del 2002, da distrarsi a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.