TRIB
Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 27/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4916/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4916/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 14 dicembre 1969; rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fornaciari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 32
- attore - contro
, C.F. e P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Prato, Via Sornianese n. 95, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Masi e Daniele Braccini come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato, Viale della
Repubblica n. 245
- convenuta - con la chiamata in causa di in liquidazione, P. Controparte_2
IVA , con sede in Monsummano Terme (PT), Via Maestri P.IVA_2 del Lavoro n. 18, in persona del liquidatore pro tempore;
1 di 22 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Calistri come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme (PT), Via Manin n. 32
- terza chiamata -
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis ed in accoglimento del ricorso, così disporre: previa formale acquisizione, ex art.696bis co.5, della relazione finale dell'ATP n.214/2023 RG Tribunale di Reggio Emilia,
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale provato per tabulas in capo alla resistente,
- condannare (C.F./P.I.V.A. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 corrente in Prato in via Sornianese n.95, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €.42.499,28 per i motivi di cui in narrativa oltre ad interessi moratori dalla data di ripristino dell'impianto (02.05.2023) al saldo effettivo ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
La difesa di insta per l'ammissione per prova Parte_1 testimoniale del legale rappresentante di (Sig. CP_3 CP_4
, come già richiesto nel ricorso introduttivo, sui seguenti
[...] capitoli:
1) vero che in data 02.05.2023, su richiesta del CTU nella causa
n.214/2023 RG Tribunale di Reggio Emilia Ing. si recava Tes_1 presso l'abitazione del Sig. per assistere il detto CTU nelle Pt_1 operazioni peritali?
2) vero che in detta occasione effettuava le seguenti operazioni: resettaggio parametri caldaia, controllo quantità refrigerante nell'impianto, ripristino collegamenti gas refrigerante tra pompa di
2 di 22 calore esterna e unità interna, prova a vuoto delle tubazioni, reinserimento corretto quantitativo gas refrigerante, verifica presenza aria nell'impianto e pulizia valvola di scarico del compensatore idraulico?
3) vero che prestava altresì assistenza al anche alla Pt_1
Contro configurazione via web dell'applicazione di
4) vero che all'atto dell'intervento l'impianto di riscaldamento non risultava funzionare?
5) vero che, da un primo esame sommario dell'impianto (verifica diretta e visiva della centralina computerizzato dell'impianto) rilevava fondamentalmente due errori?
6) vero che il primo errore risultava essere il codice P0?
7) vero che detto codice (P0) corrisponde a “bassa pressione gas refrigerante”?
8) vero che il secondo errore rilevato risultava essere il codice A0/8?
9) vero che detto codice (A0/8) corrisponde a “errore di flusso (o circolazione acqua) in caldaia”?
10) vero che il primo intervento effettuato (bypass della pompa di calore per verifica funzionamento dell'impianto di riscaldamento con la sola caldaia) non dava il risultato positivo sperato?
11) vero che nonostante questo intervento di bypass l'impianto riproponeva l'errore di flusso (A0/() con blocco del sistema?
12) vero che, in seguito, procedeva al reset dei parametri dell'impianto ottenendo l'accensione dello stesso con la sola caldaia, ma permaneva l'errore di bassa pressione gas sulla pompa di calore
(P0)?
13) vero che da verifica diretta rilevava che la quantità di gas refrigerante all'interno del sistema era pressochè nulla?
14) vero che, smontato il terminale di tubazione della linea gas, poteva verificare che vi fossero segni disuniformi sulla circonferenza interna della tubazione?
3 di 22 15) vero che tali segni possono essere stati prodotti da una serratura non perfettamente ortogonale alla battuta?
16) vero che tale circostanza ha provocato la perdita di gas refrigerante?
17) vero che, ripristinato a dovere il collegamento, l'impianto ha ripreso a funzionare correttamente?
18) vero che l'impianto, se fossero stati correttamente settati i parametri della caldaia al momento dell'installazione, avrebbe funzionato anche con la caldaia in blocco?
19) vero che il settaggio di tali parametri deve essere eseguita dall'installatore?
20) vero che ha rilevato la mancanza del vaso di espansione sull'impianto di riscaldamento?
21) dica il teste quali conseguenze puo' provocare la mancanza di tale vaso di espansione?
22) vero che il preventivo che le si rammostra (doc.27) è stato rilasciato su richiesta del Sig. per il ripristino dell'impianto Pt_1 come indicato in ATP?
23) vero che il detto preventivo veniva redatto sulla base dei costi necessari (e reali) per il ripristino?
24) vero che il preventivo redatto dal CTU si basava su tabelle della
CCIAA?
La difesa di insta per l'ammissione per prova Parte_1 testimoniale, per quanto occorrer possa, dell'Ing. a Tes_1 conferma del proprio elaborato peritale (doc.24) e sui seguenti capitoli con numerazione progressiva:
25) vero che, all'atto del sopralluogo del 02/05/2023, l'impianto di riscaldamento non risultava funzionare mentre funzionava correttamente il sistema di produzione acqua calda sanitaria?
26) vero che il sistema indicava i seguenti errori P0 = bassa pressione del gas refrigerante e A0/8 = errore di flusso (circolazione dell'acqua) in caldaia?
4 di 22 27) vero che sull'impianto interveniva materialmente la ditta
[...]
(tecnico messo a disposizione da e ? CP_3 CP_2 CP_2
28) vero che una volta constatato il non funzionamento dell'impianto
è stato eseguito un primo tentativo di bypassare la pompa di calore per verificare se l'impianto di riscaldamento potesse funzionare con la sola caldaia?
29) vero che dopo qualche minuto ricompariva l'errore di flusso e
l'impianto di bloccava?
30) vero che dopo il reset dell'impianto e dei parametri di funzionamento lo stesso si accendeva con il funzionamento con la sola caldaia?
31) vero che permaneva comunque l'errore di bassa pressione gas sulla pompa di calore.?
32) vero che dopo verifica la quantità presente di gas refrigerante all'interno del sistema era nulla?
33) vero che, supponendo una perdita nelle giunzioni, si sono eseguiti nuovamente i collegamenti tra le tubazioni di gas refrigerante e le unità interna ed esterna tagliando le connessioni esistenti e ripristinandole.?
34) vero che una volta effettuata la detta operazione ed espletate tutte le procedure necessarie al caricamento di refrigerante R32,
(pesato secondo scheda tecnica) l'impianto cominciava a funzionare correttamente?
35) vero che da un esame approfondito dei terminali della tubazione del gas sostituiti si evidenziavano alcuni segni disuniformi sulla circonferenza interna della tubazione?
36) vero che è possibile che la tubazione sia stata serrata in modo non perfettamente ortogonale alla battuta causando così la perdita di gas refrigerante?
37) vero che la verifica ha accertato anche che vi è stata una errata configurazione dei parametri del regolatore elettronico presente sul generatore?
5 di 22 38) vero che il settaggio/configurazione dei parametri di funzionamento deve essere effettuato dall'installatore?
39) vero che l'unità esterna dell'impianto è stata installata in maniera non conforme al manuale della ditta costruttrice e comporta una diminuzione dell'aria necessaria per il funzionamento dell'unità che può comportare un blocco e/o una riduzione del tempo di vita utile della stessa?
40) vero che la detta unità deve essere spostata alle distanze indicate nel manuale della ditta costruttrice?
41) vero che l'impianto è stato installato dalla ditta
[...]
CP_5
42) vero che, anche a seguito del ricevimento della documentazione da parte di e si è verificato che la detta ditta non ha CP_2 CP_2
l'abilitazione per installare impianti termoidraulici e impianti del gas ai sensi del DM 37/08?
43) vero che, a causa di cio', l'impianto di riscaldamento e idrico sanitario devono essere riverificati da ditta in possesso dei requisiti richiesti dal DM 37/08 (art.
1 - lettere c),d)) e la rete gas metano deve essere rifatta da ditta in possesso dei requisiti richiesti dal DM
37/08 (art.
1 - lettera e)?
44) vero che l'impianto gas non è da ritenersi sicuro e deve quanto prima essere eseguita almeno la prova di tenuta per verificare che non sussistano rischi per gli occupanti l'immobile?
45) vero che le dichiarazioni di conformità prodotte relative all'impianto gas, di riscaldamento e idrico-sanitario sono da considerarsi nulle?
46) vero che l'impianto presenta alcune difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali?
47) vero che si è verificata la mancanza degli accessori di sicurezza dell'impianto?
6 di 22 48) vero che dai calcoli effettuati è emerso che è necessaria
l'installazione di un vaso di espansione per compensare le dilatazioni dell'acqua in fase di riscaldamento?
49) veroche la necessità di un vaso è anche sottolineata nel contratto all. 2a pag 2 alla voce accessori / accessori idraulici?
50) vero che mancano una serie di documenti necessari per legge o per contratto?
51) vero che i documenti mancanti risultano essere:
Autodichiarazione di rispetto dei requisiti tecnici, Aggiornamento del libretto di impianto, Certificato di collaudo impianto, Certificato di conformità degli impianti idrico, gas metano, riscaldamento per la parte di nuova installazione, La dichiarazione di conformità relativa alle opere elettriche di nuova installazione del sistema ibrido è priva degli schemi di impianto e/o progetti (la dichiarazione di conformità fa riferimento a schema d'impianto, progetto e relazione materiali non allegati o insufficienti) e Estremi dell'assicurazione all risks stipulata con CP_6
52) vero che l'impianto rimane ad oggi privo di tutte le dichiarazioni di conformità ad esclusione di quelle relative agli impianti elettrici e fotovoltaico?
53) vero che la causa del malfunzionamento dell'impianto è da imputarsi ad una errata programmazione dei parametri della caldaia e una errata esecuzione dei collegamenti tra unità pompa di calore e relative tubazioni di gas refrigerante?
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia:
In via preliminare, nel rito: (i) disporre il differimento della udienza di trattazione al fine di consentire la chiamata in causa della società
con sede legale in Monsummano Controparte_7
Terme (PT), Via Maestri del Lavoro, n. 18 (C.F. e P.IVA
); (ii) dichiarare l'improcedibilità della domanda P.IVA_2 avversaria ex art. 3, L. 10.11.2014, n. 162; (iii) dichiarare la propria
7 di 22 incompetenza, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di
Prato; (iv) dichiarare il mutamento di rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., ritenuto che le difese svolte richiedono una istruzione non sommaria, e fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
Nel merito, in tesi: respingere integralmente le domande formulate dal per tutti i motivi esposti;
Pt_1
Nel merito, in ipotesi: ridurre il quantum risarcitorio in € 2.592, 15, ovvero secondo quanto risulterà dagli atti e documenti di cui è causa;
Nel merito, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria avanzata dal condannare Pt_1 Controparte_7
con sede legale in Monsummano Terme (PT), Via
[...]
Maestri del Lavoro, n. 18 (C.F. e P.IVA ) a manlevare e P.IVA_2
Contro tenere indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, derivanti dal presente giudizio, e quindi condannarla a Contro rifondere ad quanto essa fosse chiamata a corrispondere all'attore, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, si reitera l'istanza di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Si domanda l'ammissione di una CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti: Contro
“(i) se l'impianto venduto da presenta le caratteristiche tecniche dedotte nel contratto e negli allegati alla presente comparsa di costituzione;
(ii) se i difetti riscontrati afferiscano ad una problematica di installazione o ad un vizio intrinseco del prodotto fornito, e, se di ambedue i tipi, in che misura”.
PER TERZA CHIAMATA:
In via preliminare ed in rito
1- dichiarare l'improcedibilita' della domanda del ricorrente ex art 3
L. 162/14;
8 di 22
2- dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Prato.
Nel merito
Contro
In tesi respingere el domande del ricorrente nei confronti di ed in conseguenza di cio' respingere la domanda di manleva per tutte le motivazioni espresse nel presente atto:
In ipotesi ridurre il quantum richiesto ad E. 2.592,15 pari a quanto accertato dal CTU nel procedimento per ATP.
In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa.
Contro
Si concorda sulla richiesta di CTU avanzata da
Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del ricorrente sui seguenti capitoli:
1 DCV che in data 15.12.22 venne contattato da Lei il Sig al Pt_1 fine di predisporre l'intervento in assistenza richiesto con Ticket di Contro che vi si rammostra (all.5); 2 DCV che il Sig comunico' Pt_1 di aver affidato la pratica al suo legale di fiducia e che pertanto era impossibile effettuare alcun intervento.
Si indica a teste sui predetti capitoli l'Arch. c/o Testimone_2
Parte_2 CP_7
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 20 dicembre 2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
con cui aveva stipulato un contratto per Controparte_1
l'installazione di un impianto fotovoltaico ed un contratto per l'installazione dell'impianto di riscaldamento/acqua sanitaria, per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 42.499,28, di cui € 24.400,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita per il periodo di inutilizzo dell'impianto di riscaldamento, € 5.655,58 a titolo di rimborso delle spese per la
C.T.U. espletata nel procedimento per A.T.P. ante causam, €
8.592,71 a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in
9 di 22 quest'ultimo procedimento, nonché € 3.851,00 a titolo di costi di ripristino dell'impianto.
2. Costituita con comparsa depositata in data 11 marzo 2024,
in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Prato, instava per il mutamento del rito e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di in qualità di installatrice degli Controparte_7 impianti de quibus, nei cui confronti proponeva perciò domanda subordinata di manleva per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale soccombenza nei confronti del nel merito, Pt_1 chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente e, in subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria alla minor somma di € 2.592,15, con condanna, in ogni caso, del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
3. Disposta, con provvedimento in data 12 marzo 2024, la chiamata in causa del terzo, Controparte_8
si costituiva con comparsa depositata in data 6 maggio
[...]
2024, aderendo alle eccezioni, anche preliminari, ed alle difese spiegate da volte al rigetto delle domande del ricorrente. CP_1
4. Alla prima udienza del 30 maggio 2024 veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria e veniva, altresì, disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. iscritto al n. 214/2023 R.G.
Con ordinanza in data 31 ottobre 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in prosecuzione in pari data, veniva disposto, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., il mutamento di rito nel rito ordinario.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti, raccolto l'invito ex art. 281 sexies c.p.c. del giudice, che riteneva la causa matura per la
10 di 22 decisione, precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva quindi rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dai contratti in data 6 febbraio
2021, integrati e modificati in data 2 settembre 2022, con cui incaricava di eseguire la fornitura e Parte_1 CP_1 posa in opera di un impianto fotovoltaico e di un impianto di riscaldamento (denominato “Ecobox hybrid”) composto da un sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore) e da uno scaldacqua a pompa di calore, presso la propria abitazione sita in
Quattro Castella (RE), Via S. Francesco n. 20.
chiede il risarcimento dei danni per vizi e Parte_1 difformità dell'impianto di riscaldamento nei confronti di CP_1 la quale, a sua volta, chiede che degli eventuali pregiudizi economici patiti dell'attore si faccia carico l'installatrice Controparte_7
all'uopo evocata in giudizio dalla convenuta.
[...]
1.1. L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda ex art. 3 l. 162/2014, sollevata dalla convenuta con CP_1 adesione da parte della terza chiamata Controparte_7
deve ritenersi superata a seguito d'avvenuto esperimento, in
[...] corso di causa, della procedura di negoziazione assistita.
1.2. È infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Reggio Emilia a favore del Tribunale di Prato.
La convenuta e la terza chiamata, nell'invocare l'art. 16 delle condizioni generali di contratto, sottoscritte specificamente dal laddove, al punto 1, prevede che «per ogni controversia, Pt_1 anche di natura cautelare e di istruzione preventiva, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione o cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto, sarà competente in via esclusiva, con tassativa esclusione di qualsivoglia altro Foro, il Foro di Prato», forniscono una lettura
11 di 22 assolutamente parziale delle pattuizioni contrattuali, omettendo di considerare che al punto 2 del medesimo articolo viene poi precisato che «Sarà invece competente, se diverso dal Foro di Prato, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, laddove il Contratto sia concluso da un consumatore o utente ai sensi del D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206» (cfr. doc. 3 di , sicché, dovendo l'odierno CP_1 attore intendersi incontrovertibilmente quale consumatore, la competenza spetta all'intestato Tribunale, nel cui circondario è situato il Comune di residenza del Pt_1
1.3. È infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per vizi e difformità, sollevata dalla convenuta per una pluralità di ordini di ragioni.
1.3.1. Sotto un primo profilo, la convenuta eccepisce la tardività della denuncia dei vizi.
La doglianza non merita accoglimento.
Per una migliore comprensione della vicenda vanno preliminarmente poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate:
− gli impianti fotovoltaico e di riscaldamento venivano installati, rispettivamente, in data 22 settembre 2022 e in data 19 ottobre
2022;
− in data 21 novembre 2022 E-Distribuzione s.p.a. provvedeva alla connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico;
− in data 24 novembre 2022 riceveva, da parte del CP_1
la prima segnalazione di malfunzionamento dell'impianto di Pt_1 riscaldamento, segnatamente il blocco della caldaia (cfr. doc. 7 dell'attore), e provvedeva, quindi, all'apertura del ticket in data 28 novembre 2022, sollecitando l'intervento di DM Service di PP
MA, ossia del centro di assistenza di cui si avvaleva (cfr. doc. 32 della convenuta);
12 di 22 − in data 5 dicembre 2022 di , recatosi CP_3 CP_4 presso l'abitazione del riscontrava che era stato «trovato Pt_1 parametro P43 non settato correttamente e riportato al corretto settaggio da vademecum. Riscontrato errore p.o. per mancanza gas refrigerante. Consiglio reintegro gas R32 e il riposizionamento della perchè non ritenuta idonea secondo le misure minime da tenere Pt_3
(non si riesce ad accedere alle viti di fissaggio dei pannelli laterali)»
(cfr. doc. 11 dell'attore e doc. 33 della convenuta);
− in data 14 dicembre 2022 ricevuto il report del CP_1 centro di assistenza, provvedeva all'apertura di un ulteriore ticket, sollecitando l'intervento di stante la Controparte_7 verosimile riferibilità della problematica alla fase di installazione di cui quest'ultima si era occupata, ed al contempo comunicava al Pt_1 che «in seguito all'intervento cat ci è stato indicato che l'Installazione dell'unità esterna non è conforme (l'unita è troppo attaccata al telaio di una tettoia, non si riesce ad accedere per eventuale manutenzione). Pertanto hanno chiesto l'intervento dell'installatore per spostare unità esterna e sistemare la perdita. Abbiamo segnalato allo studio installatrice di seguito anche il Controparte_7 numero, per contattarla per un appuntamento. 0571/631181» (cfr. doc. 15 dell'attore e doc. 34 della convenuta).
Orbene, erra la convenuta ad invocare la disciplina di cui agli artt. 1495 e/o 1667/1668 c.c.
Infatti, al fine di escludere la fondatezza dell'eccezione de qua è sufficiente osservare che il da considerarsi pacificamente Pt_1 quale consumatore, ha tempestivamente denunciato il difetto di conformità in data 24 novembre 2022, e cioè dopo poco più di un mese dall'avvenuta installazione dell'impianto di riscaldamento e, dunque, sicuramente entro termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, prescritto dall'art. 132, comma 2, cod. cons.
1.3.2. Sotto un secondo profilo, la convenuta eccepisce che la denuncia dei vizi sarebbe invalida ed inefficace perché effettuata ad
13 di 22 un indirizzo diverso da quello indicato all'art. 17.1 delle condizioni generali di contratto, laddove è previsto che «tutte le comunicazioni da parte del Cliente relative al contratto si intenderanno valide se perverranno tramite raccomandata A/R a Controparte_1
Via Sornianese, n. 95 – 59100 Prato (PO), ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: . Email_1
La doglianza è infondata, sia perché la e-email contenente la denuncia dei vizi, seppure inviata a recapiti diversi da quelli indicati nel contratto, è comunque, pacificamente, giunta a conoscenza del destinatario ed ha dunque raggiunto lo scopo, sia perché, in ogni caso, lo stesso art. 17 precisa, al punto 3, che «In caso di reclami o Contro comunicazioni, il Cliente potrà contattare all'utenza telefonica
0574 815338, o inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica o al seguente indirizzo di posta Email_2 elettronica certificata: , e che, quindi, la Email_3 denuncia dei vizi, da intendersi evidentemente quale “reclamo”, può –
e non necessariamente deve – essere effettuata con le modalità ivi indicate.
1.3.3. Sotto un terzo profilo, la convenuta eccepisce l'inoperatività della garanzia perché sull'impianto sarebbe intervenuto un terzo, da essa non indicato, come espressamente riconosciuto dal nella e-email del 24 novembre 2022, laddove si legge che in Pt_1 fase di montaggio non era stato «collegato scarico macchina ecobox
+ pompa di calore questo ha fatto sì che si è allagato tutto il seminterrato, inoltre non è stato comunicato che all'interno dell'addolcitore montato serviva sale quindi l'addolcitore non ha lavorato come deve, è stato chiamato mio idraulico di fiducia per ripristinare scarichi», con conseguente applicabilità dell'art.
9.7 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale «Il Cliente, ai fini dell'operatività della garanzia, per qualsiasi problematica relativa all'Impianto, è tenuto ad avvalersi esclusivamente dello Studio
Tecnico indicato dal Venditore. La garanzia decadrà
14 di 22 automaticamente, con esonero da qualsivoglia responsabilità del
Venditore e/o del fornitore/produttore dei singoli componenti, qualora il Cliente abbia autonomamente fatto intervenire sull'Impianto soggetti terzi, diversi da quelli indicati dal Venditore».
La doglianza è infondata, sia perché l'odierna convenuta è intervenuta (a mezzo di propri incaricati) per effettuare il ripristino nella piena consapevolezza di un eventuale precedente intervento da parte di un terzo non autorizzato, riconoscendo dunque l'esistenza del malfunzionamento e rinunciando perciò a far valere la clausola di inoperatività della garanzia, sia perché, in ogni caso, i danni per i quali l'odierno attore ha chiesto di essere risarcito non si riferiscono al collegamento delle tubazioni, cioè all'attività che sarebbe stata eseguita dal tecnico incaricato dal bensì ad altre difformità, Pt_1 come meglio precisato in appresso.
1.4. Passando al merito della controversia, occorre muovere dagli accertamenti effettuati dal C.T.U., dalle cui conclusioni il
Tribunale non ha motivo di discostarsi, essendo la relazione peritale esaustivamente motivata sotto ogni profilo, anche in replica a tutti i rilievi formulati dalle parti, approfondita, resa all'esito di verifiche condotte in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato nonché di un iter motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni.
Per quanto qui rileva in relazione alle voci risarcitorie richieste dall'attore, il C.T.U. ha accertato che, mentre l'impianto fotovoltaico era correttamente funzionante, al momento del primo sopralluogo l'impianto Ecobox, invece, non era in grado di riscaldare gli ambienti a causa sia di una errata programmazione dei parametri della caldaia, sia di una errata esecuzione dei collegamenti tra unità pompa di calore e relative tubazioni di gas refrigerante che aveva comportato una fuoriuscita di gas con conseguente blocco della pompa di calore, precisando, però, che con un intervento di circa due ore un centro
15 di 22 assistenza autorizzato era stato in grado di farlo ripartire correttamente.
L'ausiliario ha poi aggiunto che l'impianto presenta ancora delle difformità, e cioè (i) la mancanza del vaso di espansione sull'impianto di riscaldamento, (ii) l'errato posizionamento dell'unità esterna della pompa di calore, (iii) l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento e idrico-sanitario e della rete gas metano da parte di una ditta
[...]
non abilitata all'installazione di impianti Controparte_5 termoidraulici e di impianti del gas.
La convenuta e la terza chiamata contestano, invero, la sussistenza del nesso causale sul rilievo che l'odierno attore avrebbe effettuato, tramite un idraulico di fiducia, interventi di ripristino dell'impianto con conseguente irreversibile modifica dello stato dei luoghi ed impossibilità di accertare se, prima di allora, l'impianto medesimo fosse affetto da vizi riconducibili ad una condotta imputabile a o alla installatrice CP_1 Controparte_7
[...]
Il rilievo si appalesa infondato, se sol si consideri che, avuto riguardo alla loro natura, le difformità riscontrate dal C.T.U. possono essere addebitabili esclusivamente all'originario installatore e su di esse non può ragionevolmente alcun soggetto terzo essere intervenuto in epoca successiva.
1.5. Ciò detto, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è solo in parte fondata.
1.5.1. Non può essere liquidata a favore dell'attore la somma di
€ 24.400,00 a titolo di penale giornaliera (€ 200,00) per il periodo (di
122 giorni, dal 6 dicembre 2022 al 7 aprile 2023) di inutilizzo dell'impianto di riscaldamento.
A tal proposito, è sufficiente notare che l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, invocato dall'attore, e rubricato “Cessazione del rapporto contrattuale, effetti e restituzioni”, non prevede assolutamente una penale giornaliera, ma, nell'ambito della
16 di 22 risoluzione, recesso o cessazione del contratto per causa imputabile al cliente, e dunque di una fattispecie del tutto diversa e non assimilabile a quella per cui è causa, prevede, al punto 2, che «per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'impianto, il Cliente sarà Contro tenuto a corrispondere ad una penale di € 200,00
(duecento/00), salvo il risarcimento del danno ulteriore».
1.5.2. Dev'essere invece riconosciuta la voce di danno consistente nei costi di ripristino degli impianti, anche se non nell'importo di € 3.851,78 richiesto dal sulla base di un mero Pt_1 preventivo emesso da una ditta terza (DM Service di PP MA)
(cfr. doc. 27 dell'attore), bensì nell'importo di € 2.592,15 stimato dal
C.T.U.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass. 25015/2013), anche qualora esso venga rapportato all'importo delle spese occorse ed occorrende per riparazioni effettuate dal committente che ha subito il pregiudizio (cfr. Cass.
6682/2000).
L'obbligazione di risarcimento del danno, quand'anche derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
(Cass. 13225/2016).
Nella specie, il danno patito dall'attore ammonta ad € 2.592,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma stimata al deposito dell'elaborato peritale (8 agosto
2023), annualmente rivalutate (Cass. S.U. 1712/1995).
Seguendo la progressione periodica annuale, tale somma, valutata all'attualità, è pari ad € 2.732,91.
17 di 22 Poiché, come condivisibilmente rilevato dall'attore (cfr. pagina 7 del ricorso), la somma stimata dal C.T.U. non include gli accessori, è anche dovuto il rimborso dell'IVA sulla voce di spesa riconosciuta, poiché si tratta di costo da sostenere per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi: se si escludesse l'imposta, il risarcimento non sarebbe integrale, giacché quanto ricevuto sarebbe insufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento (cfr. Cass.
22580/2022, Cass. 1688/2010, Cass. 8035/2009, Cass. 10023/1997, secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta).
Sulla somma finale decorreranno – in quanto debito di valuta – gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo
(Cass. 13666/2003).
1.6. Non vi è dubbio che al pagamento di tale somma a favore dell'attore debba essere condannata la convenuta con cui CP_1 il ha esclusivamente intrattenuto il rapporto contrattuale e Pt_1 nei cui confronti egli ha unicamente spiegato la domanda risarcitoria.
1.7. È però fondata la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di sul rilievo che, CP_1 Controparte_7 come effettivamente ed inequivocabilmente accertato dal C.T.U., le cause del malfunzionamento dell'impianto sono dovute non ad un vizio intrinseco del prodotto, bensì soltanto a problematiche afferenti alla fase di installazione e, dunque, ad attività svolta dalla suddetta terza chiamata, la quale, in forza dell'art.
9.1 dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi professionali, tecnici e amministrativi,
«risponderà nei confronti della Committente per ogni e qualsiasi perdita, danno (diretto, indiretto e/o consequenziale), onere, spesa Contro (ivi comprese le parcelle degli avvocati, sia incaricati da che dalle controparti di questa, e i costi e spese di liti), responsabilità e/o richiesta di risarcimento derivante da – o fondata su – ogni contestazione dovesse essere a questa formulata, relativa alle attività
18 di 22 oggetto del presente Accordo Quadro, impegnandosi a rilevare indenne la Committente non appena questa avrà ricevuto la relativa contestazione, ed indipendentemente dall'essere tale contestazione accertata con sentenza passata in giudicato opponibile allo Studio
Tecnico».
Domanda di manleva la cui fondatezza, per quanto occorrer possa, è stata peraltro esplicitamente riconosciuta dalla terza chiamata (cfr. pagina 2 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.: Contr «se è vero che la sia tenuta per contratto a rilevare indenne la Contro
[...]).
È in questa sede del tutto inconferente ed inconcludente la circostanza che, secondo quanto lamentato dalla terza chiamata, possa non averla eventualmente messa in condizioni di CP_1 intervenire tempestivamente, non avendo Controparte_7 ricollegato a tale condotta alcuna conseguenza di
[...] natura economica.
2. La natura dirimente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
3. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei CP_1 confronti del va de plano respinta, atteso che presupposto Pt_1 della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, sicché tale condanna non può essere pronunciata a carico dell'attore la cui domanda risarcitoria è stata almeno in parte accolta (Cass.
11917/2002 e Cass. 67/1979).
4. Infine, dev'essere fatto governo delle spese di lite.
A riguardo, giova ricordare che, come noto, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia stato acquisito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e,
19 di 22 dunque, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. 28677/2023,
Cass. 9735/2020, Cass. 14268/2017, Cass. 4156/2012, Cass.
15672/2005, Cass. 1690/2000).
Nel caso di specie, nel rapporto processuale tra il e la Pt_1 convenuta, l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria attorea in misura notevolmente ridotta (Cass. 32061/2022) giustifica la compensazione delle spese in ragione di 1/2, dovendo la restante frazione delle spese essere posta a carico della convenuta.
L'attore ha chiesto un compenso per l'attività defensionale svolta nell'ambito del procedimento per A.T.P. ante causam (iscritto al n.
214/2023 R.G. e ritualmente acquisito nel presente giudizio di merito) pari ad € 7.471,92, di cui € 4.584,00 quale valore massimo delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria dello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 relativo ai procedimenti di istruzione preventiva, con aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ed aumento del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Anzitutto, nessuna delle due maggiorazioni va riconosciuta: non la prima, perché dalla lettura del ricorso non si apprezza alcuna significativa attività difensiva conseguente alla presenza di due controparti, non essendo stata dedicata una particolare e separata trattazione ai diversi profili di responsabilità; non la seconda, perché le pretese risarcitorie non sono risultate interamente fondate.
In secondo luogo, come correttamente osservato dalla convenuta e dalla terza chiamata, non può essere riconosciuto il compenso per la fase istruttoria, atteso che non risulta che il difensore abbia espletato in concreto una qualche significativa attività difensiva di interazione con l'opera del consulente tecnico ai fini dell'espletamento del suo incarico, né l'odierno attore, a fronte del rilievo critico delle controparti, ha fornito qualsivoglia elemento per valutare se e quale attività abbia eventualmente svolto (cfr. Cass. 11189/2021, secondo
20 di 22 cui va riconosciuto il diritto al compenso per la fase istruttoria nel procedimento di istruzione preventiva se il difensore abbia espletato in concreto una qualche significativa attività difensiva di interazione con l'opera del consulente tecnico ai fini dell'espletamento del suo incarico).
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio (€ 500,00) e introduttiva (€ 700,00) relative ai procedimenti di istruzione preventiva (cfr. Cass.
19989/2021 e Cass. 89/2021, secondo cui la liquidazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
e, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica). L'attore, dunque, ha diritto alla refusione della somma complessiva di € 600,00 (pari a 1/2 di € 1.200,00).
Le spese del presente giudizio di merito si liquidano anch'esse in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio (€
1.200,00), introduttiva (€ 700,00), trattazione (€ 1.000,00) e decisionale (€ 1.500,00) relative ad affari contenziosi, avuto riguardo al valore di causa, all'attività difensiva svolta, al mancato espletamento di attività istruttoria ed alla mancata redazione di scritti conclusivi. L'attore, dunque, ha diritto alla refusione della somma di €
2.200,00 per compenso (pari a 1/2 di € 4.400,00) ed al rimborso della somma di € 272,50 per spese vive (pari a 1/2 di € 545,00, di cui
€ 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Infine, la terza chiamata è tenuta a rifondere a favore della convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in €
4.400,00 per compenso, e cioè nel medesimo importo sopra quantificato, ed in € 518,00 per C.U. per la chiamata in causa.
Le spese della C.T.U. espletata nel procedimento per A.T.P., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della terza chiamata.
21 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 2.732,91, oltre IVA di legge, oltre interessi
[...] legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...] nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
3. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante metà, che liquida, quanto al procedimento per
[...]
A.T.P. ante causam, in € 600,00 per compenso, e, quanto al presente giudizio, in € 272,50 per esborsi ed € 2.200,00 per compenso, il tutto oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. dichiara tenuta e condanna Controparte_8
a tenere manlevata
[...] Controparte_1 ed indenne di quanto liquidato a suo carico per effetto del capo 1 del presente dispositivo, nonché delle ulteriori somme liquidate a suo carico per spese di lite;
5. condanna a Controparte_8 rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 4.400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
6. pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel procedimento per A.T.P. ante causam, liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_8
Così deciso in Reggio Emilia 27 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale civile e penale di Reggio Emilia, in persona del giudice
Stefano Rago, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 4916/2023 R.G. promossa da
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Emilia il 14 dicembre 1969; rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Fornaciari come da procura allegata al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 32
- attore - contro
, C.F. e P. IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Prato, Via Sornianese n. 95, in persona del legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli avv.ti Leonardo Masi e Daniele Braccini come da procura allegata alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Prato, Viale della
Repubblica n. 245
- convenuta - con la chiamata in causa di in liquidazione, P. Controparte_2
IVA , con sede in Monsummano Terme (PT), Via Maestri P.IVA_2 del Lavoro n. 18, in persona del liquidatore pro tempore;
1 di 22 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Calistri come da procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Montecatini Terme (PT), Via Manin n. 32
- terza chiamata -
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI
Per PARTE ATTRICE:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Reggio Emilia, contrariis rejectis ed in accoglimento del ricorso, così disporre: previa formale acquisizione, ex art.696bis co.5, della relazione finale dell'ATP n.214/2023 RG Tribunale di Reggio Emilia,
- accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale provato per tabulas in capo alla resistente,
- condannare (C.F./P.I.V.A. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 corrente in Prato in via Sornianese n.95, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di €.42.499,28 per i motivi di cui in narrativa oltre ad interessi moratori dalla data di ripristino dell'impianto (02.05.2023) al saldo effettivo ovvero di quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi di causa.
La difesa di insta per l'ammissione per prova Parte_1 testimoniale del legale rappresentante di (Sig. CP_3 CP_4
, come già richiesto nel ricorso introduttivo, sui seguenti
[...] capitoli:
1) vero che in data 02.05.2023, su richiesta del CTU nella causa
n.214/2023 RG Tribunale di Reggio Emilia Ing. si recava Tes_1 presso l'abitazione del Sig. per assistere il detto CTU nelle Pt_1 operazioni peritali?
2) vero che in detta occasione effettuava le seguenti operazioni: resettaggio parametri caldaia, controllo quantità refrigerante nell'impianto, ripristino collegamenti gas refrigerante tra pompa di
2 di 22 calore esterna e unità interna, prova a vuoto delle tubazioni, reinserimento corretto quantitativo gas refrigerante, verifica presenza aria nell'impianto e pulizia valvola di scarico del compensatore idraulico?
3) vero che prestava altresì assistenza al anche alla Pt_1
Contro configurazione via web dell'applicazione di
4) vero che all'atto dell'intervento l'impianto di riscaldamento non risultava funzionare?
5) vero che, da un primo esame sommario dell'impianto (verifica diretta e visiva della centralina computerizzato dell'impianto) rilevava fondamentalmente due errori?
6) vero che il primo errore risultava essere il codice P0?
7) vero che detto codice (P0) corrisponde a “bassa pressione gas refrigerante”?
8) vero che il secondo errore rilevato risultava essere il codice A0/8?
9) vero che detto codice (A0/8) corrisponde a “errore di flusso (o circolazione acqua) in caldaia”?
10) vero che il primo intervento effettuato (bypass della pompa di calore per verifica funzionamento dell'impianto di riscaldamento con la sola caldaia) non dava il risultato positivo sperato?
11) vero che nonostante questo intervento di bypass l'impianto riproponeva l'errore di flusso (A0/() con blocco del sistema?
12) vero che, in seguito, procedeva al reset dei parametri dell'impianto ottenendo l'accensione dello stesso con la sola caldaia, ma permaneva l'errore di bassa pressione gas sulla pompa di calore
(P0)?
13) vero che da verifica diretta rilevava che la quantità di gas refrigerante all'interno del sistema era pressochè nulla?
14) vero che, smontato il terminale di tubazione della linea gas, poteva verificare che vi fossero segni disuniformi sulla circonferenza interna della tubazione?
3 di 22 15) vero che tali segni possono essere stati prodotti da una serratura non perfettamente ortogonale alla battuta?
16) vero che tale circostanza ha provocato la perdita di gas refrigerante?
17) vero che, ripristinato a dovere il collegamento, l'impianto ha ripreso a funzionare correttamente?
18) vero che l'impianto, se fossero stati correttamente settati i parametri della caldaia al momento dell'installazione, avrebbe funzionato anche con la caldaia in blocco?
19) vero che il settaggio di tali parametri deve essere eseguita dall'installatore?
20) vero che ha rilevato la mancanza del vaso di espansione sull'impianto di riscaldamento?
21) dica il teste quali conseguenze puo' provocare la mancanza di tale vaso di espansione?
22) vero che il preventivo che le si rammostra (doc.27) è stato rilasciato su richiesta del Sig. per il ripristino dell'impianto Pt_1 come indicato in ATP?
23) vero che il detto preventivo veniva redatto sulla base dei costi necessari (e reali) per il ripristino?
24) vero che il preventivo redatto dal CTU si basava su tabelle della
CCIAA?
La difesa di insta per l'ammissione per prova Parte_1 testimoniale, per quanto occorrer possa, dell'Ing. a Tes_1 conferma del proprio elaborato peritale (doc.24) e sui seguenti capitoli con numerazione progressiva:
25) vero che, all'atto del sopralluogo del 02/05/2023, l'impianto di riscaldamento non risultava funzionare mentre funzionava correttamente il sistema di produzione acqua calda sanitaria?
26) vero che il sistema indicava i seguenti errori P0 = bassa pressione del gas refrigerante e A0/8 = errore di flusso (circolazione dell'acqua) in caldaia?
4 di 22 27) vero che sull'impianto interveniva materialmente la ditta
[...]
(tecnico messo a disposizione da e ? CP_3 CP_2 CP_2
28) vero che una volta constatato il non funzionamento dell'impianto
è stato eseguito un primo tentativo di bypassare la pompa di calore per verificare se l'impianto di riscaldamento potesse funzionare con la sola caldaia?
29) vero che dopo qualche minuto ricompariva l'errore di flusso e
l'impianto di bloccava?
30) vero che dopo il reset dell'impianto e dei parametri di funzionamento lo stesso si accendeva con il funzionamento con la sola caldaia?
31) vero che permaneva comunque l'errore di bassa pressione gas sulla pompa di calore.?
32) vero che dopo verifica la quantità presente di gas refrigerante all'interno del sistema era nulla?
33) vero che, supponendo una perdita nelle giunzioni, si sono eseguiti nuovamente i collegamenti tra le tubazioni di gas refrigerante e le unità interna ed esterna tagliando le connessioni esistenti e ripristinandole.?
34) vero che una volta effettuata la detta operazione ed espletate tutte le procedure necessarie al caricamento di refrigerante R32,
(pesato secondo scheda tecnica) l'impianto cominciava a funzionare correttamente?
35) vero che da un esame approfondito dei terminali della tubazione del gas sostituiti si evidenziavano alcuni segni disuniformi sulla circonferenza interna della tubazione?
36) vero che è possibile che la tubazione sia stata serrata in modo non perfettamente ortogonale alla battuta causando così la perdita di gas refrigerante?
37) vero che la verifica ha accertato anche che vi è stata una errata configurazione dei parametri del regolatore elettronico presente sul generatore?
5 di 22 38) vero che il settaggio/configurazione dei parametri di funzionamento deve essere effettuato dall'installatore?
39) vero che l'unità esterna dell'impianto è stata installata in maniera non conforme al manuale della ditta costruttrice e comporta una diminuzione dell'aria necessaria per il funzionamento dell'unità che può comportare un blocco e/o una riduzione del tempo di vita utile della stessa?
40) vero che la detta unità deve essere spostata alle distanze indicate nel manuale della ditta costruttrice?
41) vero che l'impianto è stato installato dalla ditta
[...]
CP_5
42) vero che, anche a seguito del ricevimento della documentazione da parte di e si è verificato che la detta ditta non ha CP_2 CP_2
l'abilitazione per installare impianti termoidraulici e impianti del gas ai sensi del DM 37/08?
43) vero che, a causa di cio', l'impianto di riscaldamento e idrico sanitario devono essere riverificati da ditta in possesso dei requisiti richiesti dal DM 37/08 (art.
1 - lettere c),d)) e la rete gas metano deve essere rifatta da ditta in possesso dei requisiti richiesti dal DM
37/08 (art.
1 - lettera e)?
44) vero che l'impianto gas non è da ritenersi sicuro e deve quanto prima essere eseguita almeno la prova di tenuta per verificare che non sussistano rischi per gli occupanti l'immobile?
45) vero che le dichiarazioni di conformità prodotte relative all'impianto gas, di riscaldamento e idrico-sanitario sono da considerarsi nulle?
46) vero che l'impianto presenta alcune difformità rispetto alle pattuizioni contrattuali?
47) vero che si è verificata la mancanza degli accessori di sicurezza dell'impianto?
6 di 22 48) vero che dai calcoli effettuati è emerso che è necessaria
l'installazione di un vaso di espansione per compensare le dilatazioni dell'acqua in fase di riscaldamento?
49) veroche la necessità di un vaso è anche sottolineata nel contratto all. 2a pag 2 alla voce accessori / accessori idraulici?
50) vero che mancano una serie di documenti necessari per legge o per contratto?
51) vero che i documenti mancanti risultano essere:
Autodichiarazione di rispetto dei requisiti tecnici, Aggiornamento del libretto di impianto, Certificato di collaudo impianto, Certificato di conformità degli impianti idrico, gas metano, riscaldamento per la parte di nuova installazione, La dichiarazione di conformità relativa alle opere elettriche di nuova installazione del sistema ibrido è priva degli schemi di impianto e/o progetti (la dichiarazione di conformità fa riferimento a schema d'impianto, progetto e relazione materiali non allegati o insufficienti) e Estremi dell'assicurazione all risks stipulata con CP_6
52) vero che l'impianto rimane ad oggi privo di tutte le dichiarazioni di conformità ad esclusione di quelle relative agli impianti elettrici e fotovoltaico?
53) vero che la causa del malfunzionamento dell'impianto è da imputarsi ad una errata programmazione dei parametri della caldaia e una errata esecuzione dei collegamenti tra unità pompa di calore e relative tubazioni di gas refrigerante?
Per PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Reggio Emilia:
In via preliminare, nel rito: (i) disporre il differimento della udienza di trattazione al fine di consentire la chiamata in causa della società
con sede legale in Monsummano Controparte_7
Terme (PT), Via Maestri del Lavoro, n. 18 (C.F. e P.IVA
); (ii) dichiarare l'improcedibilità della domanda P.IVA_2 avversaria ex art. 3, L. 10.11.2014, n. 162; (iii) dichiarare la propria
7 di 22 incompetenza, per essere competente in via esclusiva il Tribunale di
Prato; (iv) dichiarare il mutamento di rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., ritenuto che le difese svolte richiedono una istruzione non sommaria, e fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.;
Nel merito, in tesi: respingere integralmente le domande formulate dal per tutti i motivi esposti;
Pt_1
Nel merito, in ipotesi: ridurre il quantum risarcitorio in € 2.592, 15, ovvero secondo quanto risulterà dagli atti e documenti di cui è causa;
Nel merito, in ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria avanzata dal condannare Pt_1 Controparte_7
con sede legale in Monsummano Terme (PT), Via
[...]
Maestri del Lavoro, n. 18 (C.F. e P.IVA ) a manlevare e P.IVA_2
Contro tenere indenne dalle conseguenze pregiudizievoli, nessuna esclusa, derivanti dal presente giudizio, e quindi condannarla a Contro rifondere ad quanto essa fosse chiamata a corrispondere all'attore, per tutti i motivi esposti;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In via istruttoria, si reitera l'istanza di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
Si domanda l'ammissione di una CTU avente ad oggetto i seguenti quesiti: Contro
“(i) se l'impianto venduto da presenta le caratteristiche tecniche dedotte nel contratto e negli allegati alla presente comparsa di costituzione;
(ii) se i difetti riscontrati afferiscano ad una problematica di installazione o ad un vizio intrinseco del prodotto fornito, e, se di ambedue i tipi, in che misura”.
PER TERZA CHIAMATA:
In via preliminare ed in rito
1- dichiarare l'improcedibilita' della domanda del ricorrente ex art 3
L. 162/14;
8 di 22
2- dichiarare la propria incompetenza territoriale per essere competente in via esclusiva il Tribunale di Prato.
Nel merito
Contro
In tesi respingere el domande del ricorrente nei confronti di ed in conseguenza di cio' respingere la domanda di manleva per tutte le motivazioni espresse nel presente atto:
In ipotesi ridurre il quantum richiesto ad E. 2.592,15 pari a quanto accertato dal CTU nel procedimento per ATP.
In ogni caso vittoria di spese e competenze di causa.
Contro
Si concorda sulla richiesta di CTU avanzata da
Si chiede ammettersi prova per testi e per interrogatorio formale del ricorrente sui seguenti capitoli:
1 DCV che in data 15.12.22 venne contattato da Lei il Sig al Pt_1 fine di predisporre l'intervento in assistenza richiesto con Ticket di Contro che vi si rammostra (all.5); 2 DCV che il Sig comunico' Pt_1 di aver affidato la pratica al suo legale di fiducia e che pertanto era impossibile effettuare alcun intervento.
Si indica a teste sui predetti capitoli l'Arch. c/o Testimone_2
Parte_2 CP_7
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato in data 20 dicembre 2023, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
con cui aveva stipulato un contratto per Controparte_1
l'installazione di un impianto fotovoltaico ed un contratto per l'installazione dell'impianto di riscaldamento/acqua sanitaria, per sentirla condannare al risarcimento dei danni quantificati in complessivi € 42.499,28, di cui € 24.400,00 a titolo di penale contrattualmente pattuita per il periodo di inutilizzo dell'impianto di riscaldamento, € 5.655,58 a titolo di rimborso delle spese per la
C.T.U. espletata nel procedimento per A.T.P. ante causam, €
8.592,71 a titolo di compenso per l'attività defensionale prestata in
9 di 22 quest'ultimo procedimento, nonché € 3.851,00 a titolo di costi di ripristino dell'impianto.
2. Costituita con comparsa depositata in data 11 marzo 2024,
in via preliminare, eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita nonché l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Prato, instava per il mutamento del rito e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di in qualità di installatrice degli Controparte_7 impianti de quibus, nei cui confronti proponeva perciò domanda subordinata di manleva per essere tenuta indenne dalle conseguenze dell'eventuale soccombenza nei confronti del nel merito, Pt_1 chiedeva il rigetto delle domande del ricorrente e, in subordine, la riduzione della pretesa risarcitoria alla minor somma di € 2.592,15, con condanna, in ogni caso, del ricorrente ex art. 96 c.p.c.
3. Disposta, con provvedimento in data 12 marzo 2024, la chiamata in causa del terzo, Controparte_8
si costituiva con comparsa depositata in data 6 maggio
[...]
2024, aderendo alle eccezioni, anche preliminari, ed alle difese spiegate da volte al rigetto delle domande del ricorrente. CP_1
4. Alla prima udienza del 30 maggio 2024 veniva assegnato alle parti termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito alla procedura di negoziazione assistita obbligatoria e veniva, altresì, disposta l'acquisizione del fascicolo del procedimento per A.T.P. iscritto al n. 214/2023 R.G.
Con ordinanza in data 31 ottobre 2024, pronunciata a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza in prosecuzione in pari data, veniva disposto, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., il mutamento di rito nel rito ordinario.
Scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti, raccolto l'invito ex art. 281 sexies c.p.c. del giudice, che riteneva la causa matura per la
10 di 22 decisione, precisavano le conclusioni, come in epigrafe trascritte, e discutevano oralmente la causa, che veniva quindi rimessa in decisione con riserva di depositare la sentenza entro trenta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La controversia trae origine dai contratti in data 6 febbraio
2021, integrati e modificati in data 2 settembre 2022, con cui incaricava di eseguire la fornitura e Parte_1 CP_1 posa in opera di un impianto fotovoltaico e di un impianto di riscaldamento (denominato “Ecobox hybrid”) composto da un sistema ibrido (caldaia a condensazione e pompa di calore) e da uno scaldacqua a pompa di calore, presso la propria abitazione sita in
Quattro Castella (RE), Via S. Francesco n. 20.
chiede il risarcimento dei danni per vizi e Parte_1 difformità dell'impianto di riscaldamento nei confronti di CP_1 la quale, a sua volta, chiede che degli eventuali pregiudizi economici patiti dell'attore si faccia carico l'installatrice Controparte_7
all'uopo evocata in giudizio dalla convenuta.
[...]
1.1. L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda ex art. 3 l. 162/2014, sollevata dalla convenuta con CP_1 adesione da parte della terza chiamata Controparte_7
deve ritenersi superata a seguito d'avvenuto esperimento, in
[...] corso di causa, della procedura di negoziazione assistita.
1.2. È infondata l'eccezione di incompetenza per territorio del
Tribunale di Reggio Emilia a favore del Tribunale di Prato.
La convenuta e la terza chiamata, nell'invocare l'art. 16 delle condizioni generali di contratto, sottoscritte specificamente dal laddove, al punto 1, prevede che «per ogni controversia, Pt_1 anche di natura cautelare e di istruzione preventiva, che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, esecuzione, interpretazione o cessazione, per qualsivoglia ragione, del Contratto, sarà competente in via esclusiva, con tassativa esclusione di qualsivoglia altro Foro, il Foro di Prato», forniscono una lettura
11 di 22 assolutamente parziale delle pattuizioni contrattuali, omettendo di considerare che al punto 2 del medesimo articolo viene poi precisato che «Sarà invece competente, se diverso dal Foro di Prato, il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente, laddove il Contratto sia concluso da un consumatore o utente ai sensi del D.Lgs. 6 settembre
2005, n. 206» (cfr. doc. 3 di , sicché, dovendo l'odierno CP_1 attore intendersi incontrovertibilmente quale consumatore, la competenza spetta all'intestato Tribunale, nel cui circondario è situato il Comune di residenza del Pt_1
1.3. È infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di garanzia per vizi e difformità, sollevata dalla convenuta per una pluralità di ordini di ragioni.
1.3.1. Sotto un primo profilo, la convenuta eccepisce la tardività della denuncia dei vizi.
La doglianza non merita accoglimento.
Per una migliore comprensione della vicenda vanno preliminarmente poste in rilievo le seguenti circostanze di fatto, provate in quanto rilevabili dalla documentazione in atti e/o non contestate:
− gli impianti fotovoltaico e di riscaldamento venivano installati, rispettivamente, in data 22 settembre 2022 e in data 19 ottobre
2022;
− in data 21 novembre 2022 E-Distribuzione s.p.a. provvedeva alla connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico;
− in data 24 novembre 2022 riceveva, da parte del CP_1
la prima segnalazione di malfunzionamento dell'impianto di Pt_1 riscaldamento, segnatamente il blocco della caldaia (cfr. doc. 7 dell'attore), e provvedeva, quindi, all'apertura del ticket in data 28 novembre 2022, sollecitando l'intervento di DM Service di PP
MA, ossia del centro di assistenza di cui si avvaleva (cfr. doc. 32 della convenuta);
12 di 22 − in data 5 dicembre 2022 di , recatosi CP_3 CP_4 presso l'abitazione del riscontrava che era stato «trovato Pt_1 parametro P43 non settato correttamente e riportato al corretto settaggio da vademecum. Riscontrato errore p.o. per mancanza gas refrigerante. Consiglio reintegro gas R32 e il riposizionamento della perchè non ritenuta idonea secondo le misure minime da tenere Pt_3
(non si riesce ad accedere alle viti di fissaggio dei pannelli laterali)»
(cfr. doc. 11 dell'attore e doc. 33 della convenuta);
− in data 14 dicembre 2022 ricevuto il report del CP_1 centro di assistenza, provvedeva all'apertura di un ulteriore ticket, sollecitando l'intervento di stante la Controparte_7 verosimile riferibilità della problematica alla fase di installazione di cui quest'ultima si era occupata, ed al contempo comunicava al Pt_1 che «in seguito all'intervento cat ci è stato indicato che l'Installazione dell'unità esterna non è conforme (l'unita è troppo attaccata al telaio di una tettoia, non si riesce ad accedere per eventuale manutenzione). Pertanto hanno chiesto l'intervento dell'installatore per spostare unità esterna e sistemare la perdita. Abbiamo segnalato allo studio installatrice di seguito anche il Controparte_7 numero, per contattarla per un appuntamento. 0571/631181» (cfr. doc. 15 dell'attore e doc. 34 della convenuta).
Orbene, erra la convenuta ad invocare la disciplina di cui agli artt. 1495 e/o 1667/1668 c.c.
Infatti, al fine di escludere la fondatezza dell'eccezione de qua è sufficiente osservare che il da considerarsi pacificamente Pt_1 quale consumatore, ha tempestivamente denunciato il difetto di conformità in data 24 novembre 2022, e cioè dopo poco più di un mese dall'avvenuta installazione dell'impianto di riscaldamento e, dunque, sicuramente entro termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto, prescritto dall'art. 132, comma 2, cod. cons.
1.3.2. Sotto un secondo profilo, la convenuta eccepisce che la denuncia dei vizi sarebbe invalida ed inefficace perché effettuata ad
13 di 22 un indirizzo diverso da quello indicato all'art. 17.1 delle condizioni generali di contratto, laddove è previsto che «tutte le comunicazioni da parte del Cliente relative al contratto si intenderanno valide se perverranno tramite raccomandata A/R a Controparte_1
Via Sornianese, n. 95 – 59100 Prato (PO), ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: . Email_1
La doglianza è infondata, sia perché la e-email contenente la denuncia dei vizi, seppure inviata a recapiti diversi da quelli indicati nel contratto, è comunque, pacificamente, giunta a conoscenza del destinatario ed ha dunque raggiunto lo scopo, sia perché, in ogni caso, lo stesso art. 17 precisa, al punto 3, che «In caso di reclami o Contro comunicazioni, il Cliente potrà contattare all'utenza telefonica
0574 815338, o inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica o al seguente indirizzo di posta Email_2 elettronica certificata: , e che, quindi, la Email_3 denuncia dei vizi, da intendersi evidentemente quale “reclamo”, può –
e non necessariamente deve – essere effettuata con le modalità ivi indicate.
1.3.3. Sotto un terzo profilo, la convenuta eccepisce l'inoperatività della garanzia perché sull'impianto sarebbe intervenuto un terzo, da essa non indicato, come espressamente riconosciuto dal nella e-email del 24 novembre 2022, laddove si legge che in Pt_1 fase di montaggio non era stato «collegato scarico macchina ecobox
+ pompa di calore questo ha fatto sì che si è allagato tutto il seminterrato, inoltre non è stato comunicato che all'interno dell'addolcitore montato serviva sale quindi l'addolcitore non ha lavorato come deve, è stato chiamato mio idraulico di fiducia per ripristinare scarichi», con conseguente applicabilità dell'art.
9.7 delle condizioni generali di contratto, a mente del quale «Il Cliente, ai fini dell'operatività della garanzia, per qualsiasi problematica relativa all'Impianto, è tenuto ad avvalersi esclusivamente dello Studio
Tecnico indicato dal Venditore. La garanzia decadrà
14 di 22 automaticamente, con esonero da qualsivoglia responsabilità del
Venditore e/o del fornitore/produttore dei singoli componenti, qualora il Cliente abbia autonomamente fatto intervenire sull'Impianto soggetti terzi, diversi da quelli indicati dal Venditore».
La doglianza è infondata, sia perché l'odierna convenuta è intervenuta (a mezzo di propri incaricati) per effettuare il ripristino nella piena consapevolezza di un eventuale precedente intervento da parte di un terzo non autorizzato, riconoscendo dunque l'esistenza del malfunzionamento e rinunciando perciò a far valere la clausola di inoperatività della garanzia, sia perché, in ogni caso, i danni per i quali l'odierno attore ha chiesto di essere risarcito non si riferiscono al collegamento delle tubazioni, cioè all'attività che sarebbe stata eseguita dal tecnico incaricato dal bensì ad altre difformità, Pt_1 come meglio precisato in appresso.
1.4. Passando al merito della controversia, occorre muovere dagli accertamenti effettuati dal C.T.U., dalle cui conclusioni il
Tribunale non ha motivo di discostarsi, essendo la relazione peritale esaustivamente motivata sotto ogni profilo, anche in replica a tutti i rilievi formulati dalle parti, approfondita, resa all'esito di verifiche condotte in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti ed allo stato di fatto analizzato nonché di un iter motivazionale logico, coerente e privo di contraddizioni.
Per quanto qui rileva in relazione alle voci risarcitorie richieste dall'attore, il C.T.U. ha accertato che, mentre l'impianto fotovoltaico era correttamente funzionante, al momento del primo sopralluogo l'impianto Ecobox, invece, non era in grado di riscaldare gli ambienti a causa sia di una errata programmazione dei parametri della caldaia, sia di una errata esecuzione dei collegamenti tra unità pompa di calore e relative tubazioni di gas refrigerante che aveva comportato una fuoriuscita di gas con conseguente blocco della pompa di calore, precisando, però, che con un intervento di circa due ore un centro
15 di 22 assistenza autorizzato era stato in grado di farlo ripartire correttamente.
L'ausiliario ha poi aggiunto che l'impianto presenta ancora delle difformità, e cioè (i) la mancanza del vaso di espansione sull'impianto di riscaldamento, (ii) l'errato posizionamento dell'unità esterna della pompa di calore, (iii) l'esecuzione dell'impianto di riscaldamento e idrico-sanitario e della rete gas metano da parte di una ditta
[...]
non abilitata all'installazione di impianti Controparte_5 termoidraulici e di impianti del gas.
La convenuta e la terza chiamata contestano, invero, la sussistenza del nesso causale sul rilievo che l'odierno attore avrebbe effettuato, tramite un idraulico di fiducia, interventi di ripristino dell'impianto con conseguente irreversibile modifica dello stato dei luoghi ed impossibilità di accertare se, prima di allora, l'impianto medesimo fosse affetto da vizi riconducibili ad una condotta imputabile a o alla installatrice CP_1 Controparte_7
[...]
Il rilievo si appalesa infondato, se sol si consideri che, avuto riguardo alla loro natura, le difformità riscontrate dal C.T.U. possono essere addebitabili esclusivamente all'originario installatore e su di esse non può ragionevolmente alcun soggetto terzo essere intervenuto in epoca successiva.
1.5. Ciò detto, la domanda risarcitoria proposta dall'attore è solo in parte fondata.
1.5.1. Non può essere liquidata a favore dell'attore la somma di
€ 24.400,00 a titolo di penale giornaliera (€ 200,00) per il periodo (di
122 giorni, dal 6 dicembre 2022 al 7 aprile 2023) di inutilizzo dell'impianto di riscaldamento.
A tal proposito, è sufficiente notare che l'art. 14 delle condizioni generali di contratto, invocato dall'attore, e rubricato “Cessazione del rapporto contrattuale, effetti e restituzioni”, non prevede assolutamente una penale giornaliera, ma, nell'ambito della
16 di 22 risoluzione, recesso o cessazione del contratto per causa imputabile al cliente, e dunque di una fattispecie del tutto diversa e non assimilabile a quella per cui è causa, prevede, al punto 2, che «per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dell'impianto, il Cliente sarà Contro tenuto a corrispondere ad una penale di € 200,00
(duecento/00), salvo il risarcimento del danno ulteriore».
1.5.2. Dev'essere invece riconosciuta la voce di danno consistente nei costi di ripristino degli impianti, anche se non nell'importo di € 3.851,78 richiesto dal sulla base di un mero Pt_1 preventivo emesso da una ditta terza (DM Service di PP MA)
(cfr. doc. 27 dell'attore), bensì nell'importo di € 2.592,15 stimato dal
C.T.U.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno costituisce un debito di valore, che, non essendo soggetto al principio nominalistico, deve essere rivalutato in considerazione del diminuito potere di acquisto della moneta intervenuto fino al momento della decisione (Cass. 25015/2013), anche qualora esso venga rapportato all'importo delle spese occorse ed occorrende per riparazioni effettuate dal committente che ha subito il pregiudizio (cfr. Cass.
6682/2000).
L'obbligazione di risarcimento del danno, quand'anche derivante da inadempimento contrattuale, costituisce debito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione
(Cass. 13225/2016).
Nella specie, il danno patito dall'attore ammonta ad € 2.592,15, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale da calcolarsi sulla somma stimata al deposito dell'elaborato peritale (8 agosto
2023), annualmente rivalutate (Cass. S.U. 1712/1995).
Seguendo la progressione periodica annuale, tale somma, valutata all'attualità, è pari ad € 2.732,91.
17 di 22 Poiché, come condivisibilmente rilevato dall'attore (cfr. pagina 7 del ricorso), la somma stimata dal C.T.U. non include gli accessori, è anche dovuto il rimborso dell'IVA sulla voce di spesa riconosciuta, poiché si tratta di costo da sostenere per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi: se si escludesse l'imposta, il risarcimento non sarebbe integrale, giacché quanto ricevuto sarebbe insufficiente per eliminare gli effetti pregiudizievoli dell'inadempimento (cfr. Cass.
22580/2022, Cass. 1688/2010, Cass. 8035/2009, Cass. 10023/1997, secondo cui, poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e conseguenziali, il risarcimento comprende anche l'IVA, pur se la riparazione non è ancora avvenuta).
Sulla somma finale decorreranno – in quanto debito di valuta – gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al saldo
(Cass. 13666/2003).
1.6. Non vi è dubbio che al pagamento di tale somma a favore dell'attore debba essere condannata la convenuta con cui CP_1 il ha esclusivamente intrattenuto il rapporto contrattuale e Pt_1 nei cui confronti egli ha unicamente spiegato la domanda risarcitoria.
1.7. È però fondata la domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di sul rilievo che, CP_1 Controparte_7 come effettivamente ed inequivocabilmente accertato dal C.T.U., le cause del malfunzionamento dell'impianto sono dovute non ad un vizio intrinseco del prodotto, bensì soltanto a problematiche afferenti alla fase di installazione e, dunque, ad attività svolta dalla suddetta terza chiamata, la quale, in forza dell'art.
9.1 dell'Accordo Quadro per la fornitura di servizi professionali, tecnici e amministrativi,
«risponderà nei confronti della Committente per ogni e qualsiasi perdita, danno (diretto, indiretto e/o consequenziale), onere, spesa Contro (ivi comprese le parcelle degli avvocati, sia incaricati da che dalle controparti di questa, e i costi e spese di liti), responsabilità e/o richiesta di risarcimento derivante da – o fondata su – ogni contestazione dovesse essere a questa formulata, relativa alle attività
18 di 22 oggetto del presente Accordo Quadro, impegnandosi a rilevare indenne la Committente non appena questa avrà ricevuto la relativa contestazione, ed indipendentemente dall'essere tale contestazione accertata con sentenza passata in giudicato opponibile allo Studio
Tecnico».
Domanda di manleva la cui fondatezza, per quanto occorrer possa, è stata peraltro esplicitamente riconosciuta dalla terza chiamata (cfr. pagina 2 della seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.: Contr «se è vero che la sia tenuta per contratto a rilevare indenne la Contro
[...]).
È in questa sede del tutto inconferente ed inconcludente la circostanza che, secondo quanto lamentato dalla terza chiamata, possa non averla eventualmente messa in condizioni di CP_1 intervenire tempestivamente, non avendo Controparte_7 ricollegato a tale condotta alcuna conseguenza di
[...] natura economica.
2. La natura dirimente ed esaustiva degli argomenti esposti comporta l'irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalle parti.
3. La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da nei CP_1 confronti del va de plano respinta, atteso che presupposto Pt_1 della condanna al risarcimento dei danni a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria è la totale soccombenza, sicché tale condanna non può essere pronunciata a carico dell'attore la cui domanda risarcitoria è stata almeno in parte accolta (Cass.
11917/2002 e Cass. 67/1979).
4. Infine, dev'essere fatto governo delle spese di lite.
A riguardo, giova ricordare che, come noto, le spese dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, devono essere prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sia stato acquisito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e,
19 di 22 dunque, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto (Cass. 28677/2023,
Cass. 9735/2020, Cass. 14268/2017, Cass. 4156/2012, Cass.
15672/2005, Cass. 1690/2000).
Nel caso di specie, nel rapporto processuale tra il e la Pt_1 convenuta, l'accoglimento parziale della domanda risarcitoria attorea in misura notevolmente ridotta (Cass. 32061/2022) giustifica la compensazione delle spese in ragione di 1/2, dovendo la restante frazione delle spese essere posta a carico della convenuta.
L'attore ha chiesto un compenso per l'attività defensionale svolta nell'ambito del procedimento per A.T.P. ante causam (iscritto al n.
214/2023 R.G. e ritualmente acquisito nel presente giudizio di merito) pari ad € 7.471,92, di cui € 4.584,00 quale valore massimo delle fasi di studio, introduttiva e istruttoria dello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 relativo ai procedimenti di istruzione preventiva, con aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ed aumento del 33% per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa.
Anzitutto, nessuna delle due maggiorazioni va riconosciuta: non la prima, perché dalla lettura del ricorso non si apprezza alcuna significativa attività difensiva conseguente alla presenza di due controparti, non essendo stata dedicata una particolare e separata trattazione ai diversi profili di responsabilità; non la seconda, perché le pretese risarcitorie non sono risultate interamente fondate.
In secondo luogo, come correttamente osservato dalla convenuta e dalla terza chiamata, non può essere riconosciuto il compenso per la fase istruttoria, atteso che non risulta che il difensore abbia espletato in concreto una qualche significativa attività difensiva di interazione con l'opera del consulente tecnico ai fini dell'espletamento del suo incarico, né l'odierno attore, a fronte del rilievo critico delle controparti, ha fornito qualsivoglia elemento per valutare se e quale attività abbia eventualmente svolto (cfr. Cass. 11189/2021, secondo
20 di 22 cui va riconosciuto il diritto al compenso per la fase istruttoria nel procedimento di istruzione preventiva se il difensore abbia espletato in concreto una qualche significativa attività difensiva di interazione con l'opera del consulente tecnico ai fini dell'espletamento del suo incarico).
La liquidazione viene effettuata sulla base del D.M. n. 55 del
2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio (€ 500,00) e introduttiva (€ 700,00) relative ai procedimenti di istruzione preventiva (cfr. Cass.
19989/2021 e Cass. 89/2021, secondo cui la liquidazione delle spese processuali costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice,
e, se contenuta tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede motivazione specifica). L'attore, dunque, ha diritto alla refusione della somma complessiva di € 600,00 (pari a 1/2 di € 1.200,00).
Le spese del presente giudizio di merito si liquidano anch'esse in conformità al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, secondo i parametri previsti per le fasi di studio (€
1.200,00), introduttiva (€ 700,00), trattazione (€ 1.000,00) e decisionale (€ 1.500,00) relative ad affari contenziosi, avuto riguardo al valore di causa, all'attività difensiva svolta, al mancato espletamento di attività istruttoria ed alla mancata redazione di scritti conclusivi. L'attore, dunque, ha diritto alla refusione della somma di €
2.200,00 per compenso (pari a 1/2 di € 4.400,00) ed al rimborso della somma di € 272,50 per spese vive (pari a 1/2 di € 545,00, di cui
€ 518,00 per C.U. ed € 27,00 per marca).
Infine, la terza chiamata è tenuta a rifondere a favore della convenuta le spese del presente giudizio, che si liquidano in €
4.400,00 per compenso, e cioè nel medesimo importo sopra quantificato, ed in € 518,00 per C.U. per la chiamata in causa.
Le spese della C.T.U. espletata nel procedimento per A.T.P., già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico della terza chiamata.
21 di 22
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. condanna a pagare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 2.732,91, oltre IVA di legge, oltre interessi
[...] legali dalla data della presente sentenza al saldo;
2. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da
[...] nei confronti di;
Controparte_1 Parte_1
3. compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante metà, che liquida, quanto al procedimento per
[...]
A.T.P. ante causam, in € 600,00 per compenso, e, quanto al presente giudizio, in € 272,50 per esborsi ed € 2.200,00 per compenso, il tutto oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
4. dichiara tenuta e condanna Controparte_8
a tenere manlevata
[...] Controparte_1 ed indenne di quanto liquidato a suo carico per effetto del capo 1 del presente dispositivo, nonché delle ulteriori somme liquidate a suo carico per spese di lite;
5. condanna a Controparte_8 rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_1 che liquida in € 518,00 per esborsi ed € 4.400,00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
6. pone definitivamente le spese della C.T.U. espletata nel procedimento per A.T.P. ante causam, liquidate come da separato decreto, a carico di . Controparte_8
Così deciso in Reggio Emilia 27 gennaio 2025.
IL GIUDICE
Stefano Rago
22 di 22