Ordinanza cautelare 23 luglio 2015
Decreto decisorio 3 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 00869/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 869 del 2015, proposto da
Deass s.a.s. di EN AL & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Migliorini, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Pietrobon in Venezia, San Polo, 2988;
contro
Comune di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Papa e Debora Perini, con domicilio eletto presso lo studio Carmelo Papa in Chioggia, corso del Popolo, 1193;
nei confronti
GI RC, rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Casa, Giovanni Ferasin e Fabio Sebastiano, con domicilio eletto presso lo studio Silvia Rosina in Mestre, via Mestrina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune resistente prot. n. 24436 dell'8 giugno 2015 avente ad oggetto il diniego accoglimento della domanda prot. 10952 del 13.3.2015 di concessione demaniale marittima, nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 82 e 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 23 giugno 2015;
Rilevato altresì che in data 14 settembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO