Sentenza 4 aprile 2024
Ordinanza cautelare 17 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/03/2025, n. 2155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2155 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02155/2025REG.PROV.COLL.
N. 03326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3326 del 2024, proposto da
Società Edilizia Nuova – S.E.N. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Caccioppoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santo Stefano di Magra, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Birga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
F.P. Edilizia S.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00242/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santo Stefano di Magra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Massimo Santini e uditi per le parti gli avvocati Francesco Caccioppoli e Riccardo Birga;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 30 luglio 2013 il Comune di Santo Stefano otteneva in comodato d’uso, dalla società SEN, un immobile ( ex Ceramica Vaccari) da destinare a sede dell’ufficio tecnico comunale nonché della biblioteca comunale.
Alla scadenza di tale contratto (31 luglio 2023), il Comune stesso avviava una selezione per la individuazione di un immobile da destinare per l’appunto a nuova biblioteca. Tra le caratteristiche che doveva rivestire tale immobile, quello della vicinanza a mezzi di trasporto pubblici.
La società SEN, che partecipava alla selezione con il medesimo immobile a suo tempo concesso in comodato d’uso ( ex Ceramica Vaccari), veniva tuttavia esclusa dalla procedura in quanto l’edificio in questione si trovava in zona remota del paese, distante ossia di circa 500 metri da fermate pubbliche e dunque scarsamente accessibile soprattutto dai ragazzi.
2. L’atto di esclusione veniva impugnato dinanzi al TAR Liguria che, tuttavia, dichiarava irricevibile per tardività il gravame in quanto la clausola che prevedeva la prossimità dell’immobile da destinare a biblioteca rispetto ai mezzi pubblici non era stata impugnata in via immediata.
3. La sentenza di primo grado formava oggetto di appello per erroneità nella parte in cui il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, trattandosi di clausola non immediatamente lesiva. Nel merito venivano dunque riproposti i motivi di merito non altrimento esaminati dal giudice di primo grado e, in particolare:
3.1. Violazione art. 3 della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui i criteri di valutazione contenuti nell’avviso di gara si rivelerebbero del tutto generici e vaghi. Difetto di motivazione anche in relazione al giudizio, in sé, della commissione di valutazione;
3.2. Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria nella parte in cui l’appellata amministrazione comunale non si sarebbe avveduta del fatto che l’immobile offerto dalla prima ed unica classificata FP Edilizia non sarebbe stato immediatamente disponibile, come espressamente richiesto dalla legge di gara;
3.3. Violazione dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 e, in particolare, dei principi di efficienza e di economicità dell’azione amministrativa nella parte in cui l’appellata amministrazione non si sarebbe avveduta del fatto che, per via del trasloco dal vecchio al nuovo edificio (quello ossia proposto da FP Edilizia e poi scelto dalla commissione comunale), si sarebbe registrato sia una discontinuità nel servizio, sia un maggiore esborso finanziario a carico dell’ente comunale.
4. Si costituiva in giudizio l’appellata amministrazione comunale per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
5. Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2025, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso in appello veniva infine trattenuto in decisione.
6. Tutto ciò premesso, va innanzitutto riportato il contenuto dell’Avviso di gara il quale stabiliva le seguenti “Caratteristiche dell’Immobile” prevedendo in particolare che: “L’immobile dovrà:
- essere ubicato in zona prossima ai mezzi di trasporto pubblici, dotata di parcheggi di prossimità e facilmente accessibile dall’utenza pedonale;
- essere nella piena disponibilità, materiale e giuridica, del proponente alla data di pubblicazione del presente avviso;
- essere messo nella disponibilità del comune a semplice richiesta di quest’ultimo;
- avere una superficie lorda complessiva di ca. mq 300;
- avere autonomia funzionale e/o accesso indipendente;
- essere privo di barriere architettoniche che ne impediscano l’accesso ai disabili”.
L’immobile sarà utilizzato quale sede della Biblioteca Comunale, le caratteristiche dovranno prevedere:
- c.ca il 50% della superficie con destinazione archivio per scaffalature con capienza per almeno 13.500 volumi;
- c.ca il 50% della superficie da destinare a reception, servizi, sala lettura, consultazione;
- un’accessibilità e distribuzione interna conforme alla vigente normativa in materia di biblioteche;
- la conformità alla normativa antisismica, alla normativa in materia di prevenzione incendi, impiantistica, termica elettrica e sanitaria.
Pertanto, qualora l’immobile non avesse le caratteristiche del punto precedente, nella manifestazione d’interesse dovrà essere inserita la dichiarazione del proponente della disponibilità ad effettuare, a proprio carico e a proprie spese, tutti gli adeguamenti necessari” ;
7. La commissione di gara così si esprimeva sulle due offerte al riguardo formulate:
“Rilevato che l/'AVVISO PUBBLICO … disponeva che l'immobile doveva possedere alcune caratteristiche e, tra queste, testualmente... essere ubicato in zona prossima ai mezzi di trasporto pubblici..., atteso che, nell'ultimo decennio, a seguito della ricollocazione della Biblioteca nella palazzina uffici della ex Ceramica Vaccari – proprietà S.E.N. srl, si è registrata da parte degli operatori del servizio, una difficoltà per l'utenza giovane a raggiungere agevolmente i locali della Biblioteca dovuta principalmente alla sua dislocazione, con considerevole distanza dai mezzi di trasporto pubblico.
Constatato che una delle domande, ed in particolare quella prodotta da … Edilizia Nuova - SEN … indica disponibile come immobile, la palazzina uffici della ex Ceramica Vaccari- proprietà S.E.N. srl che tutt'ora ospita la sede della Biblioteca comunale, pertanto non in linea con i criteri stabiliti nell'avviso che indicavano... essere ubicato in zona prossima ai mezzi di trasporto pubblici..., atteso che la distanza dal servizio pubblico di trasporto è di c.ca mt 500,00. Peraltro l' immobile è collocato a margine del contesto urbano frazionale.
Constatato che la proposta formulata da … F.P. Edilizia … indica locali prossimi ai mezzi di trasporto pubblici, sia stradali che ferroviari, essendo detti servizi a poche decine di metri dai predetti locali, ed_inseriti nel contesto urbano del capoluogo, in prossimità di scuole ed in area molto frequentata
Dato atto che il requisito della vicinanza ai mezzi di trasporto è stato inserito proprio ai fini di garantire a tutta l'utenza una più facile e sicura fruizione del servizio pubblico rappresentato dalla Biblioteca comunale”.
8. Tanto ulteriormente premesso, anche a voler ritenere non direttamente autoescludente la suddetta clausola (la quale, in effetti, faceva unicamente riferimento alla “prossimità” dell’edificio senza ulteriori specificazioni in termini più strettamente quantitativi, dunque sul punto non era così oggettivamente chiara ed inequivoca non recando una specifica distanza minima da dover rispettare come, ad esempio: “non oltre 500 metri dai mezzi pubblici di trasporto”) l’appello è comunque infondato alla stregua delle considerazioni che seguono:
8.1. Quanto al primo motivo riproposto. osserva il collegio che i criteri di valutazione non erano generici in quanto il giudizio della commissione di gara, sulla base di quanto previsto nel richiamato avviso, avrebbe dovuto basarsi sui seguenti chiari e specifici elementi di ponderazione e comparazione:
a) prossimità dell’edificio rispetto ai mezzi di trasporto pubblici;
b) presenza di parcheggi;
c) facile accessibilità per l’utenza pedonale (dunque per i più giovani);
d) disponibilità immediata dell’immobile (salvo il tempo strettamente necessario per eventuali lavori di adeguamento strutturale e funzionale);
e) adeguatezza della superficie (circa mq 300);
f) autonomia funzionale;
g) presenza di accesso indipendente;
h) assenza di barriere architettoniche;
i) conformità rispetto alla normativa antisismica.
A ciò si aggiunga che il requisito della prossimità era altresì da considerare alla stregua di requisito essenziale del bene da offrire in sede di gara. Di qui la applicazione della giurisprudenza (cfr., ex multis : Cons. Stato, sez. V, 25 luglio 2019, n. 5260) secondo cui le caratteristiche essenziali costituiscono condizioni di partecipazione la cui assenza dà luogo ad esclusione anche in assenza di espressa comminatoria in tal senso.
Né si potrebbe sostenere l’ insufficienza motivazionale del giudizio specificamente espresso dalla commissione di valutazione dal momento che quest’ultima ha chiaramente manifestato la preferenza per l’immobile offerto dalla FP Edilizia per le seguenti ragioni: a) notevole distanza dell’immobile della appellante (ex Ceramica Vaccari) dai mezzi pubblici (circa 500 metri); b) conseguente difficoltà di raggiungimento del predetto immobile da parte della più giovane fascia di utenza; c) al contrario, immobile di FP Edilizia ben inserito nel “contesto urbano” e vicinanza dai mezzi pubblici.
Si lamenta, infine, sempre con il primo motivo riproposto ex art. 101, comma 2, c.p.a., che la controinteressata FP Edilizia non sarebbe stata esclusa, al pari della odierna appellante, nonostante avesse proposto un immobile di 280 mq (laddove l’avviso faceva riferimento a dimensioni di “300 mq circa”). Osserva il collegio che, sul piano strettamente letterale, l’avviso prevedeva un immobile per l’appunto di “300 mq circa” e non di “300 mq almeno”. Di qui la possibilità, sul piano letterale da combinare con il dato teleologico, di offrire un bene anche non largamente al di sotto della suddetta stima. Limite in questo senso tutto sommato rispettato dalla prima classificata FP Edilizia, la quale ha offerto un immobile di poco inferiore (di circa il 6,5%) rispetto alla indicazione di massima contenuta nell’avviso di gara.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il primo motivo riproposto deve dunque essere rigettato;
8.2. Con il secondo motivo riproposto si lamenta che la stessa controinteressata non avrebbe offerto un immobile pronto all’uso, essendo stati necessari determinati lavori di adeguamento onde poterlo effettivamente adibire a biblioteca. Osserva il collegio come l’eventualità di dover adeguare l’immobile mediante appositi lavori fosse invece prevista, dall’avviso stesso di selezione, proprio in caso di assenza di alcuni requisiti tra cui la conformità dell’impianto elettrico, anche rispetto alla normativa antincendi, nonché di quella igienico-sanitario (cfr. ultimo paragrafo relativo al capitolo “CARATTERISTICHE DELL’IMMOBILE”, tra l’altro riportato alla fine del punto 6 della presente decisione). La circostanza, poi, che l’immobile di FP Edilizia non sarebbe ancora ad oggi concretamente disponibile (cfr. pag. 5 memoria appellante in data 17 gennaio 2025) è questione che appartiene alla fase di esecuzione del contratto e che dunque esula del tutto dalla cognizione di questo giudice amministrativo. Anche tale motivo deve pertanto essere respinto;
8.3. Si lamenta infine, con il terzo motivo, che il necessario trasloco dalla vecchia alla nuova sede comporterebbe, oltre a una certa discontinuità nel servizio, costi ulteriori a carico delle finanze comunali. Su questo aspetto, non sussiste interesse a ricorrere in quanto si tratta di oneri a carico delle casse comunali e non certamente della parte appellante. Di qui l’inammissibilità dello specifico motivo, si ripete, per carenza di interesse a ricorrere ossia per assenza di lesività concreta in capo alla posizione vantata dalla odierna appellante.
9. In conclusione il ricorso in appello è infondato e deve essere rigettato, sebbene con diversa motivazione.
10. Sussistono giusti motivi per disporre in ogni caso la compensazione integrale, tra tutte le parti costituire, delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta con diversa motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimo Santini | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO