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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/11/2024, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 1367 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott .Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]20/4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SCASSO SILVIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. nato a [...], il07/08/1968, Controparte_1 C.F._3
residente in [...]29/10 16029 TORRIGLIA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SCASSO SILVIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: “Le parti espressamente rinunciano alla propria comparizione personale e al tentativo di conciliazione, chiedendo congiuntamente che
l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a
Genova, il giorno 08.04.2917 tra i Sig.ri e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Genova al n° 97 Parte I, Serie Anno 2017,
Ufficio 1 con ordine agli Ufficiali di Stato civile competenti di apportare le annotazioni e le trascrizioni di legge. I coniugi danno atto di aver già definito ogni questione economica e di essere economicamente indipendenti, non avendo nulla a che pretendere l'una dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio dalla moglie;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno dichiarato entrambi di voler divorziare ed hanno depositato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 08.04.2017 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione consensuale omologato in data 16.05.2022 da questo Tribunale di GENOVA e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 08.04.2017 dai Signori
ed Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
I coniugi danno atto di aver già definito ogni questione economica e di essere economicamente indipendenti, non avendo nulla a che pretendere l'una dall'altro.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n. 97 P. I S. Vol. Anno 2017 Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 08.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott .Domenico Pellegrini Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
C.F. , nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]20/4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SCASSO SILVIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. nato a [...], il07/08/1968, Controparte_1 C.F._3
residente in [...]29/10 16029 TORRIGLIA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SCASSO SILVIA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e la difende, come da procura in atti
CONVENUTO
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: “Le parti espressamente rinunciano alla propria comparizione personale e al tentativo di conciliazione, chiedendo congiuntamente che
l'Ill.mo Tribunale adito Voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato a
Genova, il giorno 08.04.2917 tra i Sig.ri e , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Genova al n° 97 Parte I, Serie Anno 2017,
Ufficio 1 con ordine agli Ufficiali di Stato civile competenti di apportare le annotazioni e le trascrizioni di legge. I coniugi danno atto di aver già definito ogni questione economica e di essere economicamente indipendenti, non avendo nulla a che pretendere l'una dall'altro”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto dal signor al fine di ottenere la pronuncia di Parte_1
divorzio dalla moglie;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno dichiarato entrambi di voler divorziare ed hanno depositato le conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 08.04.2017 ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
b) dall'unione non sono nati figli;
c) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione consensuale omologato in data 16.05.2022 da questo Tribunale di GENOVA e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 08.04.2017 dai Signori
ed Parte_1 Parte_2
[...]
le seguenti condizioni essenziali prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
I coniugi danno atto di aver già definito ogni questione economica e di essere economicamente indipendenti, non avendo nulla a che pretendere l'una dall'altro.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n. 97 P. I S. Vol. Anno 2017 Uff. 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939,
n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Cis' deciso in Genova, nella camera di consiglio del 08.11.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini