Art. 704.
(Armi)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
(Armi)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.