(Armi)
Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
[…] La norma prevede una disciplina generica che contempla nella locuzione armi non solo quelle da fuoco, come pistole o fucili, ma anche armi da taglio, bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti o anche i gas asfissianti o accecanti come da richiamato art. 704 c.p. […]
Leggi di più…[…] CONCETTO DI ARMA: IL COLTELLO IN PARTICOLARE Secondo quanto sancito dal Codice Penale, per armi si intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto d'armi in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, le bombe e qualsiasi macchina o involucro contente materie esplodenti, i gas asfissianti o accecanti (artt. 585, 704 c.p.). […]
Leggi di più…[…] Con il terzo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 695 e 704 c.p., conseguenti all'erroneo inquadramento della fattispecie contestata a M., censurata sotto il profilo dell'inoffensività della condotta illecita ascritta all'imputato. […]
Leggi di più…D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 estratto su estradizione. Pubblicato in G.U. in data 24/10/1988, n. 259 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 24 ottobre 1988 Libro XI Rapporti giurisdizionali con Autorità Straniere Titolo II Estradizione Capo I Estradizione per lo Straniero Sezione I Procedimento Art. 697. Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia. 1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale può aver luogo soltanto mediante estradizione. 2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia ne …
Leggi di più…Estradizione Titolo II ESTRADIZIONE Capo I ESTRADIZIONE PER L'ESTERO Sezione I Procedimento Art. 697. Estradizione e poteri del Ministro della giustizia 1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione. 1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il …
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