Articolo 704 del Codice penale
Articolo 610Articolo 609 novies
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1 luglio 1931
Art. 704.

(Armi)

Agli effetti delle disposizioni precedenti, per armi si intendono:
1° quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 585;
2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e i gas asfissianti o accecanti.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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